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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

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RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp. 37/38-39/40 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23086455 . Accessed: 18/06/2014 10:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.21 on Wed, 18 Jun 2014 10:50:46 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVASource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.37/38-39/40Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086455 .

Accessed: 18/06/2014 10:50

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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37 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 38

registri della prefettura suddetta, dai quali risultino

chiaramente i fatti surriferiti; Attesoché essendosi pure allegato per parte del ca

valiere Soldi, ch'egli avesse in quel tempo ottenuto

regolare congedo, giustizia vuole che mentre rimane

differita la decisione nel merito, sia aperto l'adito a

lui di giustificare con mezzi legali la sua asserzione;

Per questi motivi, definitivamente pronunciando con

tro l'avv. Ferdinando Rossi, lo dichiara responsabile

dello smarrimento dei titoli propri della Congregazione

di carità di Montelupone, indicati nell'atto di citazione

della procura general^ del 4 settembre 1877, e lo con

danna conseguentemente alla rifusione in favore dello

Stato dello ammontare loro in quella somma che lo

Stato abbia dovuto, o sarà per rimborsare alla detta

Congregazione di carità, coi relativi interessi, dal giorno

del pagamento e dalle spese che si tassano in lire quin

dici e centesimi venticinque;

Ed interlocutoriamente, tanto riguardo al detto Rossi,

quanto riguardo ai signori Papa e Soldi, manda prima

di ogni cosa all'Amministrazione di presentare in causa,

assieme alla nota della Congregazione di carità 6 ago

sto 1872, gli estratti dei registri della prefettura di

Macerata sopra indicati, ed al signor Soldi di far fede

dell'ottenuto regolare congedo.

Spese riservate.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Ospedale — Acquisto di farmacia — Autorizzazione

(Legge del 5 giugno 1850, n. 1037).

Non può essere concessa ad un ospedale l'autorizza

zione per l'acquisto di una farmacia. (1)

(Consiglio di Stato, parere 31 agosto 1877, adottato

— Ric. Comune di Dronero — Manuale amm., 1878;

pag. 240).

Lascito per doti — Matrimonio religioso imposto

per condizione (Cod. CÌV., 1160).

L'obbligo del matrimonio religioso imposto per il

conseguimento del sussidio dotale, quando non viene

inibita la celebrazione del matrimonio civile, può es

sere ammesso come qualunque altra condizione non

contraria alla legge o alla morale o all'ordine pub blico. (1)

(Consiglio di Stato, parere 24 agosto 1878, adottato — Fabbriceria parrocchiale di San Giacomo in Udine — Mon. amm., 1879, pag. 16).

Strade obbligatorie — Consorzio fra Comuni.

Non può un Comune esimersi dal far parte del con

sorzio per una strada obbligatoria per altro Comune

quando tocca il suo territorio, salvo a parteciparvi

per pochissimo se vi ha solo un lontano interesse. (2)

(Consiglio di Stato, parere 4 giugno 1878, adottato — Comune di Termini Imerese — Man. Amm., 1879,

pag. 59).

(1) Il Consiglio di Stato ha osservato :

«.... Che, per massima ed in ossequio ai principi onde s'informa la

legge del giugno 1850, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si raf

fermò sempre contraria a consentire ai corpi morali, ed in particolare

agli istituti pii, l'investire i capitali destinati alla beneficenza nello

acquisto di beni stabili, quando non ne fosse dimostrata una assoluta

necessità, ossia per evitare al corpo morale alcun grave pregiudizio, o per porlo in grado di esercitare in mcyjo più efficace la sua azione

benefica, od anche per procurargli tale accrescimento o miglioramento economico che giustificasse l'eccezione ;

« Che nessuna di queste condizioni si presenta nel caso presente, mentre anzi lo acquisto riguarda un diritto immobiliare, contro il

quale stanno già i canoni dell'odierna scienza economica, la pubblica

opinione, e lo spirito delle istituzioni e della legislazione che tende a

fare sparire questi ultimi avanzi delle industrie privilegiate; ed ha per

scopo un esercizio professionale insieme ed industriale per nissun ri

guardo conveniente alla buona economia di una amministrazione di

pio istituto ; che non si può nemmeno allegare nel caso speciale la

importanza di un grande spedale pel quale si potrebbe sino a un certo

punto far valere l'argomento di un più pronto e meglio accurato e vi

gilato servizio farmaceutico ; « Che già in altri casi consimili ebbe il Consiglio di Stato ad opinare

contrario all'acquisto per l'esercizio delle farmacie da parte di pii

istituti. »

Vedi parere del Consiglio di Stato, 4 agosto 1875, Manuale degli

amm., 1875, pag. 384.

(1) Il Consiglio di Stato aveva già ritenuto col parere 7 aprile 1876

(Foro-Rep., 1876, col. 281, n. 14) che, quando in un legato dotalizio non sia stato imposto dal testatore l'obbligo del matrimonio religioso, questo non può essere stabilito nello statuto dell'opera pia.

Col parere 7 dicembre 1877, ric. Greco Milanese - opera pia Bat

taglia, decise: « Se il testatore, anteriormente alla legge sul matrimonio civile, ha

stabilito un legato per il conferimento di doti di maritaggio a favore di povere donzelle e colla condizione che per averne l'importare si debba presentare l'attestato del parroco del seguito matrimonio, è

regolare che nello statuto organico, sottoposto all'approvazione so vrana dalla Congregazione di carità, amministratrice del detto legato, sia inserita la disposizione, in relazione alla volontà del fondatore ed alla vigente legislazione, che la dote non possa venire soddisfatta se non previo l'attestato del seguito matrimonio civile e religioso.

« Sebbene non sia detto espressamente nelle tavole testamentarie che

per conseguire i maritaggi istituiti dal fondatore a favore di donzelle

povere debba farsi constare di aver contratto il matrimonio secondo il rito ecclesiastico, tuttavia, in omaggio alla volontà del fondatore

medesimo, si può richiedere nello statuto la prova della celebrazioni del matrimonio religioso, oltre a quella del matrimonio civile, tanto

più quando dal complesso delle tavole di fondazione è dimostrato che al rito religioso erano rivolti i pensieri (Tel fondatore, e che, se non ne fece espressa menzione, egli è perchè all'epoca della fondazione

questo era l'unico matrimonio riconosciuto dalle leggi del tempo, e non

poteva perciò fare eccezione.

(2) Il Consiglio di Stato ha osservato : Che sebbene la strada consortile attraversi un lembo del territorio

del Comune ricorrente, pure non apparisce dalla carta topografica che tocchi a luoghi abitati dei quali potrebbe favorirne i commerci;

Che senza negare il principio professato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che il solo fatto di una strada che tocchi il territorio di un Comune basti a interessarlo alla sua costruzione, per quanto mal si comprenda come tale principio si derivi dall'art. 39 della legge sui lavori pubblici, sembra per altro che debba circoscriversi nella sua

applicazione perchè quell'interesse di semplice passaggio, ove non sia

congiunto ad altre ragioni di utilità, non può rappresentare che un

grado minimo di interesse in un consorzio; Che questo sembra il caso del Comune ricorrente al quale, non po

tendo assegnarsi altro interesse nella strada in questione fuori di quello che si presume debba derivargli dal passare in un lembo disabitato

del suo territorio, può credersi sempre eccessiva la quota di concorso

istituitagli di 30 cent, della spesa.

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39 PARTE TERZA 40

©pere idrauliche «li seconda categoria — Contri

buio delle provinole (Legge 20 marzo 1865, art. 98).

La legge ha stabilito che le provincie debbano con

tribuire per il quarto e non per un ottavo della spesa

totale nelle opere idrauliche di seconda categoria. (1)

(Consiglio di Stato, parere 23 maggio 1878, adot tato — Provincia di Lucca — Man. Amm., 1879, pag. 41).

Contabile — Consegua di tabacchi — Fede ti' ini

missione nei magazzini.

Di fronte alle esplicite dichiarazioni del contabile, il

quale afferma di non aver ricevuto la consegna delle

partite dei tabacchi che gli si vorrebbero porre a ca

rico e di non avere in conseguenza rilasciato la fede

d'immissione ne'suoi magazzini, l'Amministrazione è

tenuta a produrre, a giustificazione delle sue pretese,

la predetta fede d'immissione, solo documento atto a

stabilire regolarmente l'addebito del contabile. (2)

(Corte dei conti - Sezione III - 19 novembre 1878, Pres. Magliani, Est. Cardon — Ric. Conforti),

(Nostra sentenza).

Competenza — Corte dei conti — Ricevitore cir

condariale — Cauzione — Alienazione — Danni

— Azione di risarcimento.

Là Corte dei conti è competente a conoscere del

l'azione promossa da un ricevitore circondariale per

risarcimento di danni contro l'Amministrazione dello

Stato in seguito ad alienazione della cauzione eseguita

dall'Amministrazione stessa a danno del ricevitore per

debito che venne poi riconosciuto inesistente. (3)

Ciò dee dirsi tanto più quando, elevatosi il conflitto

di giurisdizione, il Consiglio di Stato ritenne incom

petente l'autorità giudiziaria e dichiarò sola competente la Corte dei conti.

(Corte dei conti, Sezione III; udienza 16 maggio 1878, Pres. ed Est. Finali — Ric. De Carolis (Avv. Puccioni e Gallini). (Nostra sentenza).

Consigli» dell'Ordine degli avvocati — Competenza — Difensore in causa penale

— Testimonianza — Confidenze dell'accusato — Obbligo «lei segreto

(Cod. proc. pen., art. 288).

Il Consiglio dell'Ordine può emettere il parere, ove

ne sia richiesto da un avvocato del Collegio, se l'av

vocato stesso abbia o no diritto ed obbligo di deporre come testimone in un processo penale, in cui egli al

leghi d'aver assunta la difesa, e protesti di ricorrere

all'art. 288 del Codice di procedura penale. È a ritenersi difensore nella causa penale, e quindi

sono a ritenersi i rapporti di clientela da imputato ad

avvocato, ogniqualvolta, sia pure nello stadio d'istrut

toria, l'imputato abbia incaricato l'avvocato della pro

pria difesa, questi abbia accettato, e possano essere

avvenute tra loro confidenze, massime se l'avvocato

abbia spiegato qualità di difensore con ricorsi di li

bertà provvisoria, con approvazioni od altri atti per cui dalla legge è voluto o richiesto il ministero d'un

legale.

L'avvocato, pel principio dell' inviolabilità del segreto, non può essere astretto a rivelar cose delle quali di

chiari essere venuto a cognizione; è poi in ogni singolo caso rimesso alla sua onestà e coscienza il dirsi sor

retto dall'art. 288 proc. pen.; ma, una volta ch'egli di

chiari altrettanto, fino alla prova del contrario, non può essere prosciolto dall'obbligo di tenere il segreto.

(Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena, se duta 20 e 22 gennaio 1879, Pres. Raisini, Est. Cocca pani — Riv. leg., Modena, 1879, pag. 63);

(1) Il Consiglio di Stato ha osservato: Che già col parere 30 novembre 1877 si dimostrò ad evidenza che

particolarmente ctopo la promulgazione della legge 3 luglio 1875 fu tolto espressamente ogni dubbio sulla interpretazione dell'art. 98 della

legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, perchè, se dubbio vi poteva avere avuto, le iterate dichiarazioni dei ministri proponenti, e le re lazioni della Giunta parlamentare chiaramente vollero stabilito che il

quarto del contributo attribuito alla provincia si dovesse intendere sul totale e non sulla metà; e nel primo articolo fu appunto intro dotta la frase : in parti eguali pagare allo Stato ; perchè fosse ben chiaro che e provincia ed il corpo degli interessati contribuivano in

parti eguali, cioè, metà ciascuno a quella porzione di spesa che lo Stato non si adossava, vale a dire alla metà dell' intero, e così dunque un quarto alla provincia, un quarto al corpo degli interessati : onde in verità non si può capire come la deputazione provinciale abbia ap punto voluto dedurne il contrario.

(2) La Corte ha osservato : « Che nel presente giudizio il contabile Conforti ha formalmente di

chiarato e sostenuto di non aver ricevuto la consegna delle partite di tabacchi, delle quali è questione, e di non avere in conseguenza ri lasciato per le medesime la fede d'immissione nei suoi magazzini, se condo che espressamente si richiedeva dai regolamenti in vigore;

« Che in presenza di così esplicite dichiarazioni incumbeva all'Am ministrazione di giustificare il suo assunto colla produzione della suin dicata fede di immissione, quale documento voluto a stabilire rego larmente l'addebito del contabile ;

« Che, nella mancanza di questo documento non esibito, non siasi

neppure altrimenti supplito, poiché i recapiti dall'Amministrazione pro dotti in causa si riferiscono bensì alla estrazione e spedizione del ge nere dai magazzini mittenti, ma non abbiano relazione veruna colla immissione nel fondaco di Lungro nel periodo della gestione del Con

forti, ciò che era appunto da dimostrare

(3) La Corte ha osservato : « Considerando essere inconcepibile in una forma di civile reggi

mento che un cittadino non trovi un'autorità avanti la quale possa far valere i suoi diritti, se ne ha; e tanto più inconcepibile che in siffatta condizione debba trovarsi quel cittadino che esercitar voglia azioni giuridiche aventi causa dai suoi rapporti convenzionali collo Stato, il quale amministra Ja giustizia;

« Che l'azione promossa d^l De Carolis contro l'Amministrazione delle Finanze è identica a quella già iniziata dal De Carolis avanti la magistratura ordinaria a Firenze ; ed avendo l'Amministrazione stessa eccepita la incompetenza dell'autorità giudiziaria, il conflitto fu riso luto dal Consiglio di Stato, il quale dichiarò essere la Corte dei conti sola competente a definire la controversia;

« Che dopo quella suprema dichiarazione sarebbe superfluo ricercare se nella legge fondamentale della sua istituzione o nella legge del marzo 1877 s'incardini il presente giudizio; certo è che il De Carolis chiede la condanna delle Finanze al pagamento degli aggi dovuti agli esattori delle imposte dirette, il reintegro della somma coattivamente a suo danno realizzata in dipendenza d'una decisione della Corte in giusta in origine, o quanto meno eseguita quando n'era venuta meno la legittima efficacia, e la emenda dei danni patiti ; or queste domande tendono manifestamente ad infirmare la decisione del 4 maggio 1871 ed a farla revocare;

« Che la quistione verte interamente fra un agente contabile e lo Stato, dipendentemente da un rapporto contrattuale, e verte sopra materia contabile;

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