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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Rivista di giurisprudenza amministrativa

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Rivista di giurisprudenza amministrativa Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988), pp. 221/222-223/224 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179304 . Accessed: 28/06/2014 10:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.188 on Sat, 28 Jun 2014 10:49:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di giurisprudenza amministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 221/222-223/224Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179304 .

Accessed: 28/06/2014 10:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

636/72, nonché la pacifica giurisprudenza formatasi su quest'ul timo testo normativo ed ancor più confermata dalla facoltà, rico

nosciuta alle commissioni tributarie di emettere pronunzie di

condanna, con la quale, tuttavia, è stata riconosciuta l'applicabi lità al processo tributario, anche di quelle disposizioni, contenute

nel libro secondo del codice di procedura civile, compatibili con

le norme processuali tributarie e con le leggi che disciplinano le

singole imposte, purché configurino principi fondamentali e co

muni necessariamente ordinatori del processo. Precisa che, nella specie in esame, sul punto qui in osservazio

ne, l'attore si è limitato a richiedere l'accertamento generico del suo diritto, quanto dire: la sola declaratoria iuris; il conve

nuto, invece, chiede anche l'estensione dell'accertamento al

quantum. In tale rapporto processuale, così costituitosi, questo collegio

è tenuto a pronunziarsi anche su questa seconda istanza, invero

limitatrice di quella proposta nel giudizio di opposizione e con

fermata in appello; né ad una tale pronunzia è di ostacolo

il disposto dell'art. 278 c.p.c. giacché tale norma, che consente

di emettere la sola condanna generica rinviando la liquidazione in separato giudizio, condiziona una tale pronunzia ad un accor

do processaule tra le parti in causa o, quanto meno, alla manca

ta opposizione del convenuto sulla delimitazione all 'an della

res in iudicio deducta; nel caso in esame le contrapposte parti

parimenti sfuggono a qualunque rappresentazione volitiva ricon

ducibile nella necessaria formula dell'accordo processuale, men

tre l'istanza conclusionale del convenuto esclude una tale

delimitazione.

D'altra parte, allorquando nello stesso rapporto processuale è ricondotto il riconoscimento dello ius e la liquidazione del

diritto stesso, cioè: quando nello stesso giudizio di cognizione si esercitano le corrispondenti azioni di accertamento e di con

danna, il giudice non può, per il combinato disposto degli art.

112 e 278 c.p.c., scindere, ove sussista unitarietà di domanda,

il giudizio sull'an da quello sul quantum, ma deve decidere

su tutta la domanda anche in ordine al quantum, accogliendola,

se sorretta da prove idonee, respingendola, in caso contrario;

in quanto l'art. 112 c.p.c. non circoscrive l'obbligo della pro

nunzia alle sole domande complete ed istruite ma l'estende ad

ogni domanda espressamente formulata nelle conclusioni, anche

se, per avventura, chiaramente infondata e persino se eventual

mente assorbita dalla statuizione su altra domanda, dovendo,

in tal caso, risultare, quanto meno per implicito, come motivo

determinante della omessa pronunzia nel merito; mentre l'art.

278 c.p.c. naturalmente subordina la consentita scissione, oltre

che all'«apprezzabile interesse», cui al precedente art. 277,

che, nella specie risulta de iure, ed all'esigenza dell'istruzione

della domanda sul quantum, alla condizione della «istanza di

parte». Sotto diverso profilo, poi, la decisione di condanna, oltre

a presentare l'attitudine a generare, in capo ai soggetti legittima

ti, l'esecuzione forzata — effetto principale —, quanto meno,

provvedimenti cautelari — effetti a portata speciale —, è conna

turata da un crisma di certezza, indissolubile anche se la voluta

sicurezza, a supporto, presenta intensità varia.

Per ciò, nel condizionare la possibilità di emettere pronunzia

di condanna, la normativa tributaria non solo ha ristretto tale

facoltà all'esito favorevole, o parzialmente favorevole, nel giudi

zio di accertamento del diritto, nel rapporto controverso — per

cui questa fase del giudizio di cognizione si presenta come un

prius rispetto alla pronunzia di condanna —, quanto ha limitato

una tale pronunzia alle decisioni che importino condanna al pa

gamento, in capo all'amministrazione delle finanze dello Stato,

di una determinata somma di danaro: «credito certo».

Sotto l'aspetto sostanziale, quindi, la domanda di condanna

presuppone, non solo l'accertamento del diritto quanto anche la

liquidità, o la liquidabilità, del credito che, nella specie in esame,

si pone a fondamento del richiesto rimborso; liquidità che, se

si presentava certa nei precedenti gradi di giudizio in quanto rap

presentava l'esatto ammontare dell'intera imposta trattenuta, in

Il Foro Italiano — 1988 — Parte III-8.

Irpef, al titolare dell'indennità di buonuscita, essendo ancorata

a questo solo elemento fatturale, in questo grado, invece, in con

seguenza del premesso giudizio di accertamento e per effetto del

le predette supervenienze normative, nonostante l'esposizione

quantificatrice della parte contribuente, la voluta e necessaria cer

tezza del credito potrebbe attingersi, o, come nella specie, verifi

carsi, soltanto ove al fascicolo processuale fossero acquisiti e

documentati tutti gli elementi di fatto e gli atti indispensabili al

ricalcolo dell'imposta dovuta, per poi trarre la differenza con quella

già corrisposta, cioè la «somma certa» da porre a base della pro nunzia di condanna al rimborso.

Consegue che, in mancanza di produzione documentale — ele

menti di fatto ed atti a supporto della liquidazione definitiva ef

fettuata, da osservarsi in verifica dello schema di riliquidazione elaborato dalla parte contribuente — ed in difetto della necessa

ria istanza di parte — elemento condizionante la bitemporalizza zione o scissione del procedimento di accertamento dalla

determinazione del «debito certo», da porre a base della pronun zia di condanna —, questo collegio, sul punto, non può accoglie re la domanda della parte contribuente.

Concludendo: l'amministrazione delle finanze dello Stato è par zialmente vittoriosa nel giudizio di accertamento dell 'an debea

tur, avendo sostenuto la totale tassabilità dell'intera somma

liquidata, quale buonuscita, alla controparte, dall'Enpas mentre

dall'applicazione dei principi e criteri supervenienti contenuti nel

la 1. 482/85, dalla recezione di tali modificazioni nell'ordine co

stituzionale e dalla addizione apportata, dalla Corte costituzionale, a tale legge, con la sentenza n. 178 dell'anno 1986, emerge non

soltanto che una parte di detta indennità sfugge del tutto ad ogni

imposizione, quanto la residua somma, liquidata dall'ente, è im

ponibile secondo criteri differenti, e sostanzialmente più favore

voli alla parte contribuente, da quelli adottati dall'amministrazione;

per ciò, esclusa la computabilità, nella base imponibile, delle som

me corrisposte in contribuzione dal pubblico dipendente, dai no

vellati principi e sistemi di calcolo deriva, in concreto e per differenza con la imposta già trattenuta, fondatamente un «cre

dito» di parte contribuente a carico dell'amministrazione delle

finanze dello Stato e, quindi, il diritto, per il primo, e l'obbligo,

per la controparte, al rimborso; l'impossibilità, per carente pro duzione documentale di fatti ed atti, di liquidare, in questa sede

ed in concreto, un credito certo, impone la conseguente pro

nunzia.

Rivista di giurisprudenza amministrativa

Giustizia amministrativa — Regolamento di competenza — In

fondatezza — Fattispecie (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istitu

zione dei tribunali amministrativi regionali, art. 21, 31).

È infondato ii regolamento proposto da un ministero per con

testare la competenza territoriale del tribunale amministrativo re

gionale periferico sul ricorso contro provvedimento di un ente

locale, per l'affermata contestuale impugnazione anche di una

circolare ministeriale, se neppure il ministero l'abbia esibita in

giudizio. (1)

Consiglio di Stato; sezione IV; decisione 20 maggio 1987, n.

295; Pres. Pezzana, Est. Santoro; Min. tesoro c. Bernardi e altri.

(1) La decisione si inserisce nella linea giurisprudenziale che costruisce

il regolamento di competenza come incidente processuale disciplinato da

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PARTE TERZA

regole particolari ispirate ad esigenze di celerità; per questa ragione non

è possibile integrare il contraddittorio (il ricorso per regolamento va noti

ficato a tutte le parti intimate col ricorso o comunque costituite in giudi zio: Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 1986, n. 106, Foro it., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, n. 89; 22 gennaio 1986, n. 50, ibid., n.

90; 29 novembre 1985, n. 612, ibid., n. 91; ad. plen. 16 maggio 1985,

n. 15, id., 1985, III, 417, con nota di richiami) cosi come non è possibile

impugnare la decisione con ricorso per revocazione (Cons. Stato, sez.

VI, 4 maggio 1982, n. 244, id., 1983, III, 46, con nota di C.E. Gallo, e in Giusi, civ., 1982, I, 3179, con nota di A. Luoo) anche se la decisione

assume forma di sentenza (Stella Richter, La competenza territoriale

net giudizio amministrativo, 1975, 44). 11 regolamento di competenza è deciso in camera di consiglio: quest'a

spetto del rito non è trattato da Saitta, La camera di consiglio nella

giustizia costituzionale e amministrativa, 1980.

Nella specie, il mancato deposito dell'atto in relazione all'impugnazio ne del quale era stato sollevato il regolamento ha condotto ad una pro nunzia di rigetto e non di inammissibilità o improcedibilità (come avviene,

nel secondo senso, nella ipotesi in cui non venga depositata in giudizio la sentenza appellata: Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 1982, n. 20,

Foro il., 1983, III, 99, con nota di richiami).

* * *

La decisione è cosi motivata: Diritto. — Il ricorso per regolamento di competenza è infondato.

La circolare ministeriale dalla cui impugnazione il ministero ritiene con

seguire la competenza del T.A.R. Lazio non è stata esibita in giudizio dalle parti, neppure dal ministero del tesoro, che pure vi era tenuto ai

sensi del 4° comma dell'art. 21 1. 6 dicembre 1971 n. 1034.

11 mancato adempimento di tale onere istruttorio non consente ora, attesa la necessaria speditezza che nella ratio dell'art. 31 1. cit. deve avere

la decisione delle questioni di competenza territoriale nel giudizio ammi

nistrativo, di ordinare l'acquisizione istruttoria della circolare ci

tata.

Pertanto, poiché il motivo dedotto dal ministero a favore della compe tenza del T.A.R. Lazio deve ritenersi non sorretto da alcuna prova, deve

concludersi per il rigetto del ricorso in esame.

Responsabilità contabile e amministrativa — Amministratori di

enti locali — Provvedimenti illegittimi — Sanatoria ed esonero

da responsabilità disposti con legge interpretativa — Questio ne non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 81; d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, provvedimenti urgenti

per il settore della finanza locale per l'anno 1983, art. 30;

I. 26 aprile 1983 n. 131, conversione in legge, con modificazio

ni, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55; 1. 2 maggio 1984 n.

104, interpretazione autentica dell'art. 30, comma 4.1, d.l.

28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge, con modificazioni,

dalla 1. 26 aprile 1983 n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previden

ziali).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 30, 4° comma, d.l. 28 gennaio 1983 n. 55, come convertito in 1. 26 aprile 1983 n. 131, nella parte in cui,

secondo l'interpretazione fornita dalla 1. 2 maggio 1984 n. 104,

esonera da responsabilità contabile gli amministratori, per i prov vedimenti illegittimi adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, in applicazione dell'accordo nazionale del 5 mar

zo 1974 avente decorrenza dal 1° gennaio 1975, e contestualmen

II Foro Italiano — 1988.

te sana tali provvedimenti illegittimi, in riferimento all'art. 81

Cost. (1)

Corte dei conti; sezione 1; ordinanza 21 maggio 1984 (Gazzetta

ufficiale, la serie speciale, 24 dicembre 1986, n. 60); Proc. gen. Corte conti c. Boschesi e altri.

(1) Identica questione di legittimità costituzionale era già stata sollevata

da Corte conti, sez. 1, ord. 21 maggio 1984, Foro it., Rep. 1985, voce

Pensione, n. 23, annotata da Sica, in Regioni, 1984, 1452, e Corte conti, sez I, 14 luglio 1984, Foro it., Rep. 1985, voce Comune e provincia, n. 166.

In ordine all'applicazione della norma impugnata, prima dell'entrata

in vigore della legge interpretativa, v. Corte conti, sez. I, 4 novembre

1983, n. 148, id., Rep. 1984, voce Impiegato degli enti locali, n. 157, annotata da Pollice, in Finanza locale, 1984, 664.

Nel senso della responsabilità degli amministratori degli enti locali che

con il loro comportamento (aver deliberato gli aumenti retributivi non

dal 1° gennaio 1975, ma in corso d'anno al fine di non versare i contribu

ti pensionistici sulla maggiore retribuzione corrisposta), avevano provoca to un danno economico ad un diverso ente pubblico (Cpdel), v. inoltre

Corte conti, sez. I, 6 gugno 1984, n. 36, Foro it.. Rep. 1985, voce Re

sponsabilità contabile, n. 203, nel senso della sussistenza della giurisdizio ne della Corte dei conti a conoscere dei danni arrecati dagli amministratori

locali alla Cpdel. In ordine a riparto di giurisdizione tra Corte dei conti e giudice ordina

rio, relativamente a questioni di responsabilità di amministratori e dipen denti di enti locali, esiste un contrasto tra l'indirizzo seguito dalla Corte

di cassazione e dalla Corte dei conti. Mentre la seconda tende ad estende

re la propria competenza, la prima cerca di ridurne la portata, v. da

ultimo Cass. 2 marzo 1987, n. 2186, id., 1987, I, 2132, con nota di ri

chiami, che ha negato la giurisdizione della Corte dei conti sui danni

provocati dai ritardi per i servizi espletati nell'interesse dell'amministra

zione statale da parte di dipendenti comunali. Per l'insussistenza della

giurisdizione della Corte dei conti in altre ipotesi di responsabilità di sin

daci e amministratori comunali (anche per i danni provocati al proprio

ente), nonché per l'individuazione dei criteri generali per il riparto di

giurisdizione, cfr. Cass. 9 dicembre 1986, n. 7291 e 21 novembre 1986, n. 6833, id., 1987, 1, 1807, con nota di A. Romano.

Nel senso del diniego di giurisdizione della Corte dei conti sulla respon sabilità per i danni arrecati ad un ente diverso da quello rispetto al quale l'amministratore ha un rapporto di servizio, nonché per la puntualizza zione dei criteri di riparto, relativamente ad altre ipotesi concernenti am

ministratori e dipendenti di enti locali, v. da ultimo Cass. 6 gennaio 1986, n. 217 (in ordine al secondo punto) e 18 dicembre 1985, n. 6437 (in ordi

ne al primo punto), id., 1987, 1, 1563, con ampia nota di richiami.

V. inoltre Corte conti, sez. riun., 17 aprile 1986, n. 470, id., Rep. 1986, voce cit., n. 248, in tema di responsabilità di amministratori comu

nali, per la sussistenza della giurisdizione contabile (relativamente ad una

fattispecie di mancata riscossione di imposte), annotata da Sepe, in Riv.

amm., 1986, 635.

In dottrina v. anche Maddalena, in Finanza locale, 1986, 661 e Polli

ce, ibid., 269.

In margine alla ordinanza in epigrafe cfr. la nota di R. Tarchi, Le

leggi interpretative come strumento di dialogo (o di bisogno?) fra parla mento e giudici, in questo fascicolo, 1.

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