Rivista di giurisprudenza amministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1980),pp. 277/278-279/280Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171170 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
no essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni ». Ciò comporta che, anche in presenza di una norma statutaria che prevede, in via di prin cipio, la rappresentanza della minoranza in seno ad un organo in terno collegiale, non sia possibile sindacare le votazioni all'uopo svolte, solo perché l'esito non è stato conforme alle direttive di legge.
I ricorrenti, invero, prevedendo le suddette obiezioni, hanno sol levato in subordine l'eccezione di legittimità costituzionale del
l'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 del regolamento, nella parte in
cui non recano sanzioni atte a garantire il rispetto dei principi di cui agli art. 49 e 51 Cost.
Al riguardo, premesso che non è proponibile l'eccezione di le
gittimità costituzionale dell'art. 7 del regolamento perché non si
può fare una tale questione in ordine a norme regolamentari, il
collegio ritiene che l'eccezione sollevata sia manifestamente in
fondata per quanto concerne la denunciata illegittimità costitu zionale dell'art. 19 dello Statuto e sia da respingere come motivo di illegittimità dell'art. 7 del regolamento.
Infatti, il preteso contrasto delle due norme con gli art. 49 e 51 Cost, non sussiste.
L'art. 49 Cost, enuncia il principo che « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con me todo democratico a determinare la politica nazionale ».
L'art. 51 Cost, garantisce ai cittadini dell'uno e dell'altro sesso l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
Non si vede in che l'art. 19 dello Statuto della Regione Abruzzo e 7 del regolamento contrastino con questi principi.
Invero, i ricorrenti lamentano che le suddette norme non con
tengono sanzioni atte a garantire il rispetto dei principi enuncia
ti; ma questa doglianza non è in alcun modo sorretta dai richia mati articoli della Costituzione.
Per queste considerazioni l'eccezione sollevata dalla difesa della
regione va accolta ed il ricorso va dichiarato inammissibile, il che
preclude l'esame di ogni altra questione prospettata. Per questi motivi, ecc.
Rivista di giurisprudenza amministrativa Impiegato degli enti locali — Ricongiunzione dei servizi — Di
pendenti di aziende municipalizzate « miste » — Esclusione —
Questione non manifestamente infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3; r. d. 1. 3 marzo' 1938 n. 680, ordinamento della
cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti
locali, art. 5; d. 1. 3 settembre 1946 n. 143, miglioramenti al
trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza amministrati
dalla Cassa depositi e prestiti, art. 13; legge 24 maggio 1952 n.
610, miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza e modifiche
agli ordinamenti degli istituti stessi, art. 18).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità
degli art. 5, lett. d, r. d. 1. 3 marzo 1938 n. 680, 13 d. 1. 3 settem
bre 1946 n. 143 e 18 legge 24 maggio 1952 n. 610, nella parte in
cui escludono dal beneficio della ricongiunzione del servizio reso
con quello prestato precedentemente con iscrizione all'I.n.p.s., i
dipendenti delle aziende municipalizzate che esercitano servizi di
trasporto, anche se trattasi di aziende « miste » (esercenti, oltre
al servizio di trasporto, anche servizi diversi, quali elettricità,
gas, acqua, ecc.), in riferimento all'art. 3 Cost. (1).
Corte dei conti; Sezione III; ordinanza 4 luglio 1977 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 novembre 1979; Gazz. uff. 5 marzo
1980, n. 64); Comune di Trieste ed altro c. Paron.
(1) Sull'applicazione dell'art. 5 d. 1. 143/1946 al dipendente di azienda municipalizzata che, nel periodo compreso tra la data del licenziamento per motivi politici e la riassunzione in servizio, ab bia svolto attività lavorativa retribuita presso privati con iscrizione
all'I.n.p.s. e per tale attività abbia conseguito pensione di vecchiaia, v. Corte conti, Sez. Ili, 16 giugno 1976, n. 143, Foro it., Rep. 1977, voce Impiegato degli enti locali, n. 134.
Nel senso che il dipendente comunale non può chiedere la valu tazione di un precedente servizio, anche se assistito da iscrizione
I.n.p.s., prestato presso azienda privata solo successivamente passata all'amministrazione provinciale, essendo tale valutazione prevista so
lo per i servizi con enti pubblici, cfr. Corte conti, Sez. Ili, 3 gen naio 1970, n. 26768, id., Rep. 1970, voce cit., n. 81.
In tema di iscrizione obbligatoria alla cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali, v. T.A.R. Lazio, Sez. II, 16 ottobre 1974, n. 37, id., Rep. 1975, voce cit., n. 198; Corte conti, Sez. Ili, 19 gennaio 1970, n. 27293, id., 1970, III, 123, con nota di richiami.
Istruzione pubblica — Insegnanti c. d. « diciassettisti » — Im missione in ruolo — Trattamento preferenziale rispetto agli insegnanti inclusi in precedenti graduatorie — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 97;
legge 30 luglio 1973 n. 477, delega al Governo per l'emana
zione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementa
re, secondaria e artistica dello Stato, art. 17; legge 14 agosto 1974 n. 391, integrazioni dell'art. 17 legge 30 luglio 1973 n. 477, art. unico).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità dell'art. 17 legge 30 luglio 1973 n. 477 e dell'art, unico legge 14
agosto 1974 n. 391, nella parte in cui, secondo- l'interpretazione datane dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con decisione 14 luglio 1978, n. 970, destina ai c. d. « diciassettisti » tutti i posti in orga nico reperiti, sacrificando le aspettative degli insegnanti inclusi
in precedenti graduatorie nazionali previste da leggi speciali, in
riferimento agli art. 3 e 97 Cost. (1)
Tribunale amministrativo per il Lazio; Sezione III; ordinanza 16 maggio 1979 (Gazz. uff. 13 febbraio 1980, n. 43); Accoroni ed
altri c. Min. pubblica istruzione ed altro.
(1) Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 1978, n. 970, Foro it., 1979, III, 4, con nota di richiami, ha annullato una precedente sentenza dello stesso T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 20 giugno 1977, n. 340, id.. Rep. 1977, voce Istruzione pubblica, n. 267 (nello stesso senso v. T.A.R. Toscana 22 dicembre 1977, n. 851, id., Rep. 1978, voce cit., n. 178) che si era pronunciato per l'illegittimità dei provvedimenti con cui l'amministrazione assegna ai c. d. « diciassettisti » tutte le sedi disponibili e reperite ed ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 17 legge 477/1973, nella
parte in cui dispone la nomina in ruolo dei « diciassettisti », inci dendo sulla posizione degli insegnanti incaricati già inclusi in pre cedenti graduatorie ad esaurimento, in riferimento agli art. 3, 4 e 97 Cost.
Ad avviso del tribunale l'argomento su cui si è pronunciato il
Consiglio di Stato con la decisione sopra richiamata, relativo alla
predeterminazione dei posti organici ed alla impossibilità derivante dalla legge di ammettere la possibilità di una posizione soprannu meraria degli immessi in ruolo rispetto alle sedi da istituire, rimane contraddetto dalle stesse norme applicative che invece prevedono espressamente il soprannumero per i diciassettisti e la loro utilizza zione in posti non in organico.
Sull'art, unico legge 391/1974 e sull'art. 17 legge 477/1973, v. Corte cost. 20 marzo 1978, n. 25, id., 1978, I, 1076, con nota di richiami, che ha dichiarato illegittima la prima di tali disposi zioni, nella parte in cui non comprendeva tra gli aventi diritto al l'immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria supe riore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto la immissione nel ruolo della scuola me dia inferiore nel corso dell'anno scolastico 1973-1974, ma con de correnza dal 1° ottobre 1973 e, citata in motivazione, Corte cost. 20 marzo 1978, n. 24, id., 1978, I, 1076, che ha ritenuto infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 17 legge n. 477 che prevede l'immissione in ruolo degli insegnanti occupanti una cattedra o po sto orario, senza tener conto della differente determinazione del l'orario di cattedra nei diversi tipi di istituto.
In dottrina cons. Salazar, Sui profili di incostituzionalità dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973 n. 477,. in materia di immissione in ruolo del personale docente delle scuole secondarie, in Riv. giur. scuola, 1978, 422.
Impiegato dello Stato e pubblico — Dipendenti di enti pubblici non economici — Inquadramento — Valutazione della quali fica — Questione non manifestamente infondata di costituzio
nalità (Cost., art. 76; legge 20 marzo 1975 n. 70, disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente, art. 18, 19, 31; d. pres. 26 maggio 1976 n. 411, disciplina del rapporto di lavoro del personale
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PARTE TERZA
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, art. 35, 43).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa
me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità
degli art. 35 e 43 d. pres. 26 maggio 1976 n. 411, nella parte in
cui prevedono l'inquadramento degli appartenenti alla categoria dei direttori di sezione in quella dei « collaboratori », al pari di
quelli che ricoprivano la qualifica, subordinata, di « consiglie ri » e di chi non aveva mai avuto la responsabilità di diri
gere una sede, in relazione agli art. 18, 19 e 31 legge 20 marzo
1975 n. 70 che stabiliscono il concetto di dirigenza come impli cante certe responsabilità, con effettivo svolgimento di mansioni
direttive ed il rispetto dei diritti quesiti, in riferimento all'art.
76 Cost. (1)
Tribunale amministrativo • regionale per il Lazio; Sezione III;
ordinanze (cinque) 20 dicembre 1978 (pervenute alla Corte costi
tuzionale il 5 dicembre 1979; Gazz. uff. 27 febbraio 1980, n. 57);
Rondena, Bianco, Confaleone ed altri, Giunta ed altro, Giordani
ed altro c. Presidenza della Repubblica ed altri.
(1) Il tribunale ha invece ritenuto manifestamente infondata la que stione di costituzionalità degli art. 35 e 43 d. pres. 411/1976 avanzata dai ricorrenti in relazione all'art. 26 legge 70/1975, secondo cui l'ac cordo deve prevedere parità di trattamento e qualifica a parità di funzioni indipendentemente dall'amministrazione di provenienza, per cui, anche se un solo ente ha riconosciuto la qualifica dirigenziale ai direttori di sede, tutti gli altri avrebbero dovuto fare altret tanto.
Con la presente ordinanza viene riaffermata la natura legislativa del d. pres. 411/1976, come già sostenuto dallo stesso T.A.R. Lazio, Sez. Ili, ord. 17 gennaio 1978, Foro it., 1978, III, 596, con nota di richiami, citata in motivazione, che ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 44, 1° comma, d. pres. n. 411, nella parte in cui stabilisce che al personale degli enti pubblici non economici
appartenenti ai ruoli speciali transitori è attribuita, con decorrenza 1° ottobre 1973, la qualifica spettante, ai sensi dell'art. 35 stesso d. pres., al personale dei ruoli ordinari con posizione giuridica ed economica equiparabile, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.; contra per il carattere regolamentare del d. pres. 411/1976 cfr. T.A.R. Um bria 31 marzo 1978, n. 119, id., 1979, III, 562, con nota di ri chiami.
Nel senso che l'art. 35 d. pres. 411/1976, nello stabilire che l'in
quadramento nelle nuove qualifiche da esso previste deve avvenire in corrispondenza della posizione di ruolo ricoperta da ciascun di pendente degli enti previsti dalla legge 70/1975, ha escluso ogni discrezionalità nell'inquadramento, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 17 aprile 1978, n. 315, id., Rep. 1978, voce Impiegato dello Stato, n. 503.
Regione — Veneto — Inquadramento del personale — Dirìgenti statali trasferiti — Equiparazione delle qualifiche di dirìgente generale e dirigente superiore — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 97, 117, 123; legge reg. Veneto 26 novembre 1975 n. 25, organizzazione ammini strativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, art. 50).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità dell'art. 50, 6° comma, legge reg. Veneto 26 novembre 1975 n.
25, nella parte in cui, per l'inquadramento nei ruoli regionali, equi para le qualifiche di dirigente generale e dirigente superiore rive stite nell'amministrazione statale, inserendole nella stessa qualifi ca di direttore di dipartimento, in riferimento agli art. 3, 97, 1°
comma, 117, 123 Cost. (1)
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; ordinanza 5
luglio 1978 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 dicembre
1979; Gazz. uff. 5 marzo 1980, n. 64); Magri c. Regione Veneto.
(1) Si rileva che « per quanto riguarda la carriera dirigenziale, la legislazione dello jStato, sjpeciifìcando le diverse competenze Iche contraddistinguono i tre livelli di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale, introduce un evidente principio di diversifica zione funzionale che non può essere disatteso dalla normativa re gionale in sede di trasferimento e di riorganizzazione del personale dello Stato alle regioni ».
La questione di costituzionalità della legge reg. Veneto 25/1975 è stata sollevata, con riguardo all'IT comma, dallo stesso T.A.R. Veneto, ord. 19 aprile 1977, Foro it., 1979, III, 255, con nota di richiami, nella parte in cui esclude la possibilità di inquadrare il
personale con mansioni di concetto nelle qualifiche di collabora tore e di ausiliario.
Sull'inquadramento nei ruoli regionali del personale che rivestiva nell'amministrazione statale qualifiche dirigenziali, v. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 1978, n. 116, id., 1979, 111, 164, con nota di richiami, che ha ritenuto legittima la deliberazione con cui la
giunta regionale, inquadrando come proprio dipendente un « pri mo dirigente » proveniente dall'amministrazione dello Stato, gli ri
conosce, come trattamento economico acquisito, lo stipendio di di
rigente superiore, con esclusione della relativa indennità di fun zione.
Sul trasferimento di funzionari statali alle regioni cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 21 marzo 1978, n. 237, id., Rep. 1978, voce
Regione, n. 224, secondo cui una volta che, per effetto del trasferi mento agli uffici regionali, sia risòlto il rapporto di impiego con lo Stato e sia costituito quello con le regioni, le eventuali modifica zioni del rapporto di impiego statale, giuridicamente decorrenti da una data posteriore, devono ritenersi inefficaci e Sez. II 23 novem bre 1976, n. 2199/74, id., Rep. 1978, voce Impiegato dello Stato, n. 650, che ha escluso per i dipendenti statali inseriti nei contin
genti destinati alle regioni, in attesa dei provvedimenti formali di
trasferimento, la possibilità di partecipare agli scrutini ordinari di
promozione.
Riscossione delle imposte — Iscrizione a ruolo — Sospensione della riscossione — Commissioni tributarie — Potere — E
sclusione — Questione non manifestamente infondata di costi tuzionalità (Cost., art. 24, 113; d. pres. 26 ottobre 1972 n. 636. revisione della disciplina del contenzioso tributario, art. 39; d. pres. 29 settembre 1973 n. 602, disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito, art. 15).
Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa
me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità
degli art. 39 d. pres. 26 ottobre 1972 n. 636 e 15 d. pres. 29 set
tembre 1973 n. 602, nella parte in cui, consentendo una riscos
sione graduale del tributo, non prevedono il potere delle com
missioni tributarie di sospendere, in via cautelare, al fine di evi
tare un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, la riscos
sione del tributo iscritto a ruolo, in riferimento agli art. 24, 1°
comma, 113, 1° comma, Cost. (1)
Commissione tributaria di I grado di Prato; ordinanza 29 ot
tobre 1979 (Gazz. uff. 5 marzo 1980, n. 64); Pres. Loche; ric.
Soc. Union fibre.
(1) Ad avviso della commissione la legislazione vigente non con sente di ritenere che alle commissioni tributarie competa il potere di sospendere l'esecuzione dei tributi iscritti a ruolo, anche se simile
potere dovrebbe sempre sussistere in capo al giudice cui è rico nosciuto, come nel caso delle commissioni tributarie, il potere di annullare l'atto amministrativo (sono in tal senso citate in motiva zione Cass. 8 marzo 1977, n. 942, Foro it., 1977, I, 811, con nota di richiami, commentata da Bafili, in Rass. avv. Stato, 1977, I, 302, da Glendi, in Bollettino trib., 1977, 766, da Magnani, in Dir. e pratica trib., 1977, II, 222 e in Giur. it., 1978, I, 1, 323, da Mercatali, in Giust. civ., 1977, I, 1215 e da Tesauro, in Dir. e pratica trib., 1977, II, 582; Corte cost. 3 agosto 1976, n. 215, Foro it., 1976, I, 2057, con nota di richiami e 27 dicembre 1974, n. 284, id., 1975, I, 263, con nota di richiami; Cons. Stato, Ad. plen., 14 aprile 1972, n. 5, id., 1972, III, 105, con nota di V. An drioli, commentata da Castiglione, in Cons. Stato, 1972, I, 537 e da Lugo, in Giust. civ., 1972, II, 93).
Secondo Cass., Sez. un., 5 marzo 1980, n. 1472 (Foro it., 1980, I, 622, con nota di richiami, cui adde, sui rapporti tra tutela giurisdizio nale in via provvisoria ed in via definitiva, in motivazione, Cass. 25 ottobre 1979, n. 5575, id., 1980, I, 887, con nota di richiami) compete esclusivamente all'intendente di finanza ex art. 39, 1° comma, d. pres. 602/1973 il potere di sospendere, su istanza di parte, la ri scossione dei tributi accertati ed iscritti a ruolo (salvo riscontro giu risdizionale di legittimità dell'eventuale provvedimento di diniego); pertanto, le commissioni tributarie e qualsiasi altro giudice sono privi di ogni potere di incidenza sul regime legale degli effetti esecutivi dei titoli fiscali e sono sforniti della potestà giurisdizionale di sospen dere la riscossione esattoriale delle imposte; sulla possibilità di ot tenere la sospensiva della esecuzione di entrate tributarie in sede giu risdizionale v. Trib. Catania, ord. 4 luglio 1979, id., 1980, I, 812.
Per altre questioni di costituzionalità sollevate in ordine all'art. 39 d. pres. 636/1972 v., da ultimo, Comm. trib. I grado Pe saro, ord. 19 gennaio 1978, id., 1978, III, 692, con nota di richiami, sul rimborso delle spese di giudizio nei procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie e Comm. trib. II grado Salerno, ord. 15 marzo 1976, id., 1977, III, 312, con nota di richiami, circa il divieto di disporre consulenze tecniche.
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