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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Rivista di giurisprudenza amministrativa

Date post: 30-Jan-2017
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Rivista di giurisprudenza amministrativa Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992), pp. 339/340-343/344 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187477 . Accessed: 25/06/2014 06:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 06:21:45 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di giurisprudenza amministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 339/340-343/344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187477 .

Accessed: 25/06/2014 06:21

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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PARTE TERZA

Fatto. — Il sig. Calamai Giuliano, esercente l'attività di idrau

lico, ha prodotto ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dal

l'intendenza di finanza di Firenze avverso l'istanza di rimborso

della somma di lire 187.000 versata quale imposta locale sui

redditi per il 1980. Il sig. Calamai Giuliano ha eccepito la non assoggettabilità a tassazione Ilor del reddito derivante dall'atti

vità di artigiano per la mancanza dei presupposti di legge per i redditi, come quello artigianale del ricorrente, che presentano una componente patrimoniale insignificante.

Il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, con

rinvio degli atti alla Corte costituzionale per la questione di le

gittimità dell'art. 1, 2° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 599, nella parte che esclude dalla imposizione i redditi di lavoro di

pendente, ma non anche i redditi derivanti da attività meramen

te artigianale da considerarsi redditi di lavoro, operando cosi

una illegittima discriminazione tra diversi redditi di lavoro e

ciò in contrasto con gli art. 3, 35, 45 e 53 Cost.

La Commissione tributaria di I grado di Prato con decisione

n. 354 del 2 febbraio 1983 accoglieva il ricorso della parte ed

ordinava il rimborso dell'imposta pagata. L'appello dell'ufficio

dell'imposte dirette di Prato veniva rigettato dalla Commissione

tributaria di II grado di Firenze con la decisione ora gravata di ricorso davanti a questa Commissione tributaria centrale.

L'ufficio sostiene che in nesun modo l'attività imprenditoria le dell'artigiano potrebbe essere ricondotta tra quelle di lavoro

autonomo, previste dall'art. 49 d.p.r. n. 597 del 29 settembre

1973. Diritto. — L'attività dell'artigiano se è volta alla cessione dei

beni è attività d'impresa e come tale rientra nella previsione di cui al 1° comma dell'art. 51 d.p.r. 917/86.

1990 n. 408) nonostante l'art. 22 1. 408/90 stabilisca il 1° gennaio 1991 come data della sua entrata in vigore (tale termine era stato spostato al 1° gennaio 1992 dal d.l. 1° marzo 1991 n. 62, non convertito in legge).

Sull'assoggettabilità all'Ilor dei redditi conseguiti nell'esercizio di un'im

presa artigiana, v. Cass. 20 luglio 1990, n. 7437, Foro il., 1990, I, 3136; 6 febbraio 1990, n. 788 e 14 dicembre 1989, n. 5605, ibid., 1524, con note di richiami cui si rinvia. V. inoltre, per la giurisprudenza della

Suprema corte: sent. 13 aprile 1991, nn. 3951-3953, id., Rep. 1991, voce Redditi (imposte), nn. 655-657; 12 aprile 1991, nn. 3880-3884, ibid., nn. 650-654; 29 novembre 1990, n. 11522, ibid., n. 658; 9 novembre

1990, n. 10791, id., Rep. 1990, voce cit., n. 514; 7 novembre 1990, n. 10737, ibid., n. 513; 26 settembre 1990, n. 9743, ibid., n. 527; 20

luglio 1990, n. 7443, ibid., n. 516 e Rass. trib., 1990, II, 651, con nota di A. Ciani; 20 luglio 1990, n. 7436, Foro it., Rep. 1990, voce

cit., n. 517; 20 luglio 1990, nn. 7438-7442, ibid., nn. 518-522; 20 luglio 1990, nn. 7444-7447, ibid., nn. 523-526; 20 giugno 1990, n. 6219, ibid., n. 529; 20 giugno 1990, n. 6215, ibid., n. 528; 19 giugno 1990, n. 6163, ibid., n. 530; 23 aprile 1990, n. 3370, ibid., n. 532; 23 aprile 1990, n. 3371, ibid., n. 533 e Dir. e pratica trib., 1991, II, 366, con nota di Novelli; 23 aprile 1990, n. 3372, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 531.

Per la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale, v., di recente, dee. 18 dicembre 1991, n. 8990, Comm. trib. centr., 1991, I, 936; 5 dicembre 1991, n. 8372, ibid., 912; 5 dicembre 1991, n. 8369, ibid., 911; 16 novembre 1991, n. 7797, Fisco, 1992, 3719, con nota di Contestabile; 14 novembre 1991, n. 7666, ibid., 3719; 28 ottobre

1991, n. 7158, Comm. trib. centr., 1991, I, 833; 25 ottobre 1991, n.

7085, ibid., 820; 11 ottobre 1991, n. 6807, ibid., 773; 8 ottobre 1991, n. 6682, ibid., 750; 28 febbraio 1991, n. 1410, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 665; 13 febbraio 1991, n. 1164, ibid., n. 668; 5 novembre

1990, n. 7149, ibid., n. 666; 29 ottobre 1990, n. 7063, ibid., n. 667; 25 maggio 1990, n. 3933, id., Rep. 1990, voce cit., n. 535; 21 aprile 1990, n. 3092, ibid., n. 536; 7 marzo 1990, n. 1779, ibid., n. 537; 23

gennaio 1990, n. 475, ibid., n. 541; 10 gennaio 1990, n. 42, ibid., n.

538; 10 gennaio 1990, n. 40, ibid., n. 542. In dottrina, v., da ultimo, A. Ciani, I redditi di impresa assimilabili

fiscalmente a quelli di lavoro autonomo, in Rass. trib., 1990, I, 653; L. Carpentieri, La nozione fiscale di reddito d'impresa tra lrpef e Ilor: i dubbi della giurisprudenza di merito, la posizione della Cassazio ne e i recenti tentativi di risolvere il problema in via normativa, ibid., II, 993; E. Farina Valori, Cancellata l'Ilor restano i dubbi, in Corrie re trib., 1991, 263; Id., Ilor: piccole imprese in cerca di esenzione, ibid., 2587; G. Ferraù, Ilor piccole imprese: evoluzione giurisprudenziale e

legislativa, ibid., 2739; E. Lancia, Condizioni e requisiti delle imprese per usufruire del beneficio dell'esclusione dall'imposta locale - Art. 9, 2° comma, I. n. 408/1990, in Fisco, 1991, 5728; C. Pino, L'esclusione dall'Ilor per le piccole imprese, in Corriere trib., 1991, 1468.

La posizione dell'amministrazione finanziaria sull'art. 9 1. n. 408 si rinviene nella circ. 20 maggio 1991, n. 22/9/531, Corriere trib., 1991, 1811.

Sull'applicabilità dell'llor sui compensi dei collaboratori dell'impresa familiare, v. Cass. 17 aprile 1992, n. 4714, Foro it., 1992, I, 1375, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1992.

Se è volta alla produzione di servizi è considerata attività d'im

presa, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo.

Ma il fatto che tale attività resti sempre qualificata d'impresa non implica automatico assoggettamento ad Ilor in quanto lo

stesso art. 9 1. 29 dicembre 1990 n. 408 ha aggiunto al 2° com

ma dell'art. 115 la lett. e) bis che esclude dall'Ilor «i redditi

d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte

da soggetti diversi da quelli indicati al 1° comma dell'art. 87,

organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familia

ri, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero

complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino

ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre».

Cosi in pratica, recependo peraltro quanto già affermato dal

la Cassazione, viene data una esplicita qualificazione all'attività

dell'artigiano il cui reddito sia frutto più della componente la

voro che di quella patrimoniale.

Pertanto, in ordine alla fattispecie in questione, poiché se

condo l'art. 36 d.p.r. 4 febbraio 1988 n. 42 le disposizioni del

citato d.p.r. 917/86 hanno effetto anche per i periodi di impo sta antecedente al primo periodo di imposta successivo al 31

dicembre 1987, mentre non si pone più la questione circa la

qualificazione «d'impresa» dell'attività dell'artigiano, se ne de

ve necessariamente rilevare l'esclusione dall'Ilor per la mancan

za del presupposto per l'applicazione di tale tributo.

Rivista di giurisprudenza amministrativa

Ordinamento giudiziario — Consiglio superiore della magi stratura — Deliberazione — Ricorso — Competenza funzio

nale del Tar Lazio — Questioni non manifestamente infon

date di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 125; r.d. leg. 15 maggio 1946 n. 455, statuto della regione siciliana, art.

23; d. leg. 6 maggio 1948 n. 654, norme per l'esercizio, nella regione siciliana, delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, art. 1, 5; 1. 24 marzo 1958 n. 195, norme sulla

costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura, art. 17; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione

dei tribunali amministrativi regionali, art. 2, 3, 31, 40; 1.

12 aprile 1990 n. 74, modifica alle norme sul sistema eletto

rale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magi

stratura, art. 4).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 1. 12 aprile 1990 n. 74, nella parte in

cui attribuisce al Tar Lazio la competenza funzionale inderoga bile sui ricorsi dei magistrati ordinari contro le deliberazioni

del Consiglio superiore della magistratura, in riferimento all'art.

3 (per il trattamento deteriore di tali magistrati, rispetto agli altri magistrati, ed agli altri dipendenti pubblici in genere), 24

(per la maggiore loro difficoltà di adire un tribunale ammini

strativo regionale diverso da quello nella circoscrizione del qua le vi è la loro sede di servizio), e 125 (per violazione del princi

pio del decentramento a livello regionale della giurisdizione am

ministrativa) Cost. (1) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 4 1. 12 aprile 1990 n. 74, nella parte in cui, attribuendo al Tar Lazio la competenza funzionale inderogabile sui ricorsi dei magistrati ordinari contro le deliberazioni del Con

siglio superiore della magistratura, viene a sottrarre al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana l'appello su quelli di tali ricorsi che altrimenti sarebbero stati in primo grado di

competenza del Tar Sicilia (con trattamento deteriore dei magi strati ordinari interessati rispetto agli altri cittadini dell'isola),

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

in riferimento all'art. 23 dello statuto della regione siciliana,

in relazione agli art. 1 e 5 d. leg. 6 maggio 1948 n. 654. (2)

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia; ordinanza

30 maggio 1991; Pres. Serio, Rei. Adamo; Grillo (Avv. Corso)

c. Consiglio superiore della magistratura, Min. grazia e giusti

zia (Avv. dello Stato Di Maggio).

(1-2) Le questioni sono state ritenute infondate da Corte cost. 22

aprile 1992, n. 189, in questo fascicolo, I, 2033, con nota di A. Roma

no. L'ordinanza del Tar Sicilia che qualifica come funzionale inderoga

bile la competenza attribuita al Tar Lazio dall'art. 4 1. 74/90, sui ricorsi

proposti contro le deliberazioni del Consiglio superiore della magistra

tura, concorda con Tar Calabria, sez. Catanzaro, 22 dicembre 1990,

n. 803, Foro it., 1991, III, 375, con nota di richiami, che ha dedotto

conseguenzialmente di dover pronunciare d'ufficio la propria incompe

tenza sopravvenuta, anche nei confronti dei ricorsi già pendenti all'en

trata in vigore della legge suddetta (per altri riferimenti, v. anche Tar

Lombrdia, sez. I, 17 settembre 1990, n. 556, ibid., che ha affrontato

il problema dell'impugnazione diretta di tali deliberazioni, e lo ha risol

to in senso positivo, divergendo quindi dall'orientamento dominante). La sentenza 9 marzo 1990, n. 117 richiamata in motivazione, con

la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del

l'art. 23 1. 17 marzo 1985 n. 210, nella parte in cui prevede che le

controversie di lavoro relative al personale dipendente dall'ente Ferro

vie dello Stato siano devolute alla competenza del pretore del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si

trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie,

è riportata id., 1990, I, 2431, con nota di richiami.

In ordine più specificamente alla seconda massima, la sentenza 12

marzo 1975, n. 61, richiamata in motivazione, con la quale la Corte

costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle restrizioni opposte alla competenza del Tar Sicilia dall'art. 40 1. 6 dicembre 1971 n. 1034,

è riportata id., 1975, I, 785, con nota di richiami, ed è annotata, tra

gli altri da M. S. Giannini, in Giur. costit., 1975, 1070; da Giallom

bardo, in Foro amm., 1975, II, 198; da Serio, in Giur. it., 1976, IV,

117; da Barettoni Arleri, in Riv. dir. proc., 1976, 186. La decisione

4 luglio 1978, n. 21, anche richiamata in motivazione, con la quale l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha conseguentemente affer

mato che va presentato al Consiglio di giustizia amministrativa per la

regione siciliana l'appello contro tutte le sentenze del Tar Sicilia, è ri

portata in Foro it., 1978, III, 462, con nota di richiami, e annotata

da Giallombardo, in Foro amm., 1978, II, 459.

♦ * *

L'ordinanza è cosi motivata: Diritto. — 1. - Vengono impugnati dal

ricorrente dr. Renato Grillo, giudice del Tribunale di Palermo, la deli

bera 19 luglio 1989 del Consiglio superiore della magistratura, di dinie

go della nomina a magistrato di corte d'appello (ric. 3045/89) e il d.p.r.

16 ottobre 1989, in cui tale delibera è stata trasfusa (ric. 1215/90). 2. - Data l'evidente connessione, i due ricorsi vanno riuniti.

3.1. - Preliminarmente al loro esame il collegio deve darsi carico del

l'incidenza sul presente giudizio delle modifiche, in tema di impugna

zione dei provvedimenti riguardanti i magistrati, introdotte dall'art. 4

1. 12 aprile 1990 n. 74 («modifiche alle norme sul sistema elettorale

e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»). 3.2. - In base all'originaria formulazione dell'art. 17 1. 24 marzo 1958

n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura, avverso detti provve

dimenti era dato «ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimi

tà» (2° comma), e alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso

quelli disciplinari (3° comma). Mantenendo inalterato l'impianto complessivo della norma, l'art. 4

1. 12 aprile 1990 n. 74, cit., ne ha novellato il (solo) 2° comma, che

risulta ora cosi formulato: «Contro i predetti provvedimenti è ammesso

ricorso in primo grado al Tar del Lazio per i motivi di legittimità. Con

tro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio

di Stato». Delle due modifiche cosi introdotte, quella, consistente nella previsio

ne del doppio grado di giudizio, costituisce mero adeguamento formale

al (pacifico) diritto vivente: posto che, fin dalla prima applicazione del

la 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, la giurisprudenza ha ritenuto che —

non avendo l'art. 17 1. 195/58 carattere di norma speciale — si esten

desse senz'altro ai provvedimenti in questione il regime del doppio gra

do di giurisdizione, introdotto appunto dalla 1. 1034/71, con la compe

tenza in primo grado dei tribunali amministrativi regionali (Cons. Sta

to, sez. IV, 9 novembre 1976, n. 1043, Foro it., 1977, III, 333); e tale

orientamento non è stato più messo in discussione.

Di carattere sostanziale risulta, invece, la modifica concernente la pre

visione di una specifica competenza, in primo grado, del Tar Lazio.

In base alla 1. 1034/71, quella dei tribunali amministrativi regionali

Il Foro Italiano — 1992.

è, per quanto attiene ai giudizi di cognizione, competenza di regola solo territoriale — espressamente derogabile dalle parti (art. 31) —:

per il cui riparto, al criterio generale della sede dell'organo o ente ema

nante, ed a quello dell'efficacia dell'atto, si affianca il criterio speciale della sede di servizio del pubblico dipendente interessato (art. 2 e 3).

Su tale ultimo criterio, appunto, viene ad incidere la modifica in que

stione, dato che l'accentramento nel Tar Lazio della competenza in pri mo grado sui ricorsi avverso i provvedimenti relativi ai magistrati si

risolve, in concreto, nella soppressione, per tale categoria di pubblici

dipendenti, del foro della sede di servizio.

Viene a configurarsi, cosi, una competenza funzionale. Convincono

in tal senso due considerazioni; la prima, che l'art. 4 1. 74/90, con

l'enucleare dalla disciplina generale i ricorsi avverso i provvedimenti di che trattasi, ha in buona sostanza configurato una materia specifica,

oggetto (sia pure per un limitato profilo) di una disciplina processuale

speciale; la seconda, che, a ritenere derogabile la competenza in que

stione, verrebbe di fatto ad essere rimessa all'assoluta discrezionalità

dell'amministrazione — attraverso la scelta, del tutto libera, di esperire o meno il regolamento di competenza ex art. 31 1. 1034/71, in caso

di ricorso proposto avverso un Tar diverso dal Tar Lazio — la concreta

applicabilità del foro del pubblico impiego, pure esclusa in linea di prin

cipo; ciò, della cui rispondenza al precetto costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione, parrebbe lecito dubitare.

C'è, poi, il riscontro dei lavori preparatori. La 1. 74/90 trae origine dall'esame congiunto di numerose proposte

di legge d'iniziativa parlamentare, presentate alla camera dei deputati nella decima legislatura (nn. 412, 1655, 2269, 2972, 3924, 4109, 4365,

5494). In una di queste (n. 2972) era contenuta una norma — art. 7 — sostitutiva dell'intero art. 17 1. 195/58, di cui rileva qui il 2° comma:

che, avverso i provvedimenti (non disciplinari) riguardanti i magistrati,

prevedeva solo il ricorso al Consiglio di Stato per violazione di legge; affermandosi al riguardo, nella relazione illustrativa, che s'intendeva

disciplinare «la materia delle impugnazioni degli atti del Consiglio su

periore della magistratura dinanzi al giudice amministrativo ... nel senso

di attribuire la competenza, in unico grado, al Consiglio di Stato. La

scelta che si propone appare adeguata alla posizione costituzionale del

l'organo e consentirebbe di evitare gli inconvenienti che derivano dai

tempi del doppio grado di giudizio e, soprattutto, dall'amplissimo ri

corso alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento». In sede di

esame delle citate proposte di legge da parte delle commissioni riunite

prima (affari costituzionali) e seconda (giustizia), veniva redatto, da

un apposito comitato ristretto, un testo unificato, il cui art. 4 prevede va la sostituzione del 2° e 3° comma dell'art. 17 1. 195/58, con la previ

sione, per quanto qui interessa, del doppio grado di giudizio e della

competenza in primo grado del Tar Lazio: secondo l'impostazione, cioè,

poi accolta dalla 1. 74/90 (cfr. res. comm. riun. I e II, seduta 30 gen naio 1990). Nel riferire oralmente in aula, cosi' ebbe ad esprimersi sul

punto, nella seduta del 15 marzo 1990, il relatore per la seconda com

missione: «Abbiamo poi affrontato un aspetto molto importante, rela

tivo all'incertezza sempre lamentata in questi anni ... in ordine alle

decisioni di volta in volta adottate dal consiglio. Tali decisioni sono

infatti suscettibili di ricorso al Tar, ma, avendo i diversi tribunali am

ministrativi regionali del nostro paese orientamenti e giurisprudenza di

versi, vi è una mancanza di certezza rispetto alle questioni che il consi

glio statuisce. Ebbene, il provvedimento in esame prevede che l'unico

Tar cui debbano essere presentati i ricorsi sia quello del Lazio, le cui

decisioni evidentemente non possono che essere impugnate di fronte

al Consiglio di Stato . . .» (Atti cam. dep., res. sten., seduta 15 marzo

1990, p. 51046). Soppressa, poi, in sede di violazione, la modifica del

3° comma dell'art. 17 (sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari), la norma è stata approvata nel testo che costituisce ora l'art. 4 1. 12

aprile 1990 n. 74. Risulta confermato, quindi, che con tale norma si è inteso, pur fa

cendo salvo il principio del doppio grado di giudizio, introdurre una

deroga al regime generale delle impugnazioni avanti la giurisdizione am

ministrativa, mediante l'attribuzione al Tar Lazio di una competenza

speciale. 3.3. - Sul carattere funzionale di tale competenza non sembra possa

no esservi dubbi, atteso che la stessa si radica, in deroga ad ogni altro

criterio di riparto stabilito in via generale dalla legge, in funzione esclu

sivamente dell'oggetto dell'impugnativa (provvedimenti, adottati su de

liberazione del Consiglio superiore della magistratura, rigaurdanti ma

gistrati). Per tale suo carattere essa è da ritenere, alla stregua dei principi,

inderogabile (con correlata rilevabilità d'ufficio: art. 38 c.p.c.): doven

do ritenersi — a fronte della previsione di una competenza funzionale,

contenuta in una norma (art. 4 1. 74/90) successiva alla 1. 1034/71,

e speciale rispetto ad essa — cedente l'opposito principio, sancito dalla

medesima 1. 1034/71 con riguardo ad una competenza, come s'è detto,

meramente territoriale (qual è in generale quella dei tribunali ammini

strativi regionali, per quanto attiene ai giudizi di cognizione). 4.1. - Ciò posto, dovrebbe pervenirsi ad una declaratoria di incompe

tenza dell'adito Tar Sicilia, relativamente al secondo dei ricorsi in esa

me (proprio, cioè, quello determinante ai fini del presente giudizio, alla

stregua della consolidata giurisprudenza che esclude l'autonoma impu

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PARTE TERZA

gnabilità delle delibere del Consiglio superiore della magistratura riguar danti singoli magistrati), per essere stato lo stesso proposto successiva

mente alla data (13 aprile 1990) di entrata in vigore della 1. 12 aprile 1990.

Ritiene peraltro il collegio di dover rilevare, d'ufficio, come l'art.

4 di quest'ultima, nella parte in cui attribuisce al Tar Lazio la speciale

competenza di che trattasi, non vada esente da seri dubbi di costituzio

nalità. 4.2. - La questione si pone anzitutto in riferimento all'art. 3 Cost.,

per la disparità di trattamento che, con la soppressione del foro della

sede di servizio nei confronti dei (soli) magistrati ordinari, viene a de

terminarsi a danno dei medesimi, rispetto alle altre categorie di magi strati — dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti in

servizio presso le articolazioni locali della stessa, dalla magistratura mi

litare —, nonché rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti (con

rapporto di impiego pubblicistico), per i quali tutti continua ad appli carsi la regola del foro predetto, secondo quanto stabilito con carattere

di generalità dall'art. 3 1. 1034/71.

Lo spostamento di competenza in questione finisce, quindi, per dan

neggiare i magistrati ordinari, i quali — essi soli nell'ambito del pubbli co impiego — non possono giovarsi del principio posto a tutela del

lavoratore, pubblico dipendente, secondo il quale la competenza sui ri

corsi avverso i provvedimenti che lo riguardano (e sulle controversie

in genere inerenti al rapporto di impiego) appartiene al Tar della sede

di servizio. Tale oggettiva disparità di trattamento non appare, d'altra parte, sor

retta da un'adeguata ratio giustificativa. Non sembra, invero, che possano rilevare in proposito né la natura

delle funzioni svolte dal personale in parola (e di tale argomento, infat

ti, non si fa cenno nei lavori preparatori della norma), e nemmeno

la posizione del Consiglio superiore della magistratura quale organo a rilevanza costituzionale. Per quanto riguarda, in particolare, tale ulti

mo profilo, va considerato che, una volta scartata dal legislatore la

soluzione — che pure era stata proposta (v. sopra, n. 3.2) — del ricorso

in unico grado al Consiglio di Stato, e tenuto fermo il principo del

doppio grado di giudizio, non si vede a quale specifica esigenza, ogget tivamente rilevante (e conforme ai precetti costituzionali), possa rispon dere in effetti l'accentramento nel Tar Lazio, sottraendola ai tribunali

amministrativi regionali territorialmente competenti, della competenza sui giudizi relativi ai provvedimenti riguardanti magistrati ordinari.

In realtà, l'unica motivazione a tal fine addotta, che emerge dai lavo

ri preparatori è, come s'è visto, quella che fa riferimento all'esigenza di uniformità di indirizzo giurisprudenziale sui provvedimenti oggetto di statuizioni del Consiglio superiore della magistratura. Ma non sem

bra, questa, ragione appropriata e sufficiente, posto che la possibilità di orientamenti giurisprudenziali diversi è insita — costituendone natu

rale portato — nell'esistenza di una giurisdizione articolata in una mol

teplicità di giudizio tra di loro equiordinati, quali sono appunto i tribu

nali amministrativi regionali; mentre, (anche) all'esigenza di reductio

ad unitatem dei possibili difformi orientamenti dei giudici di prima istanza

risponde la previsione del ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Non essendo perciò ravvisabili differenze di situazioni e specifiche

esigenze, atte a giustificare la rilevata, oggettiva, disparità di trattamen

to a danno dei magistrati ordinari, la stessa sembra risolversi in una

violazione del precetto costituzionale di eguaglianza. Vale richiamare in proposito — per l'analogia del dato di fondo,

pur nella specificità delle situazioni — la sentenza della Corte costitu zionale 117/90 (id., 1990, I, 2431), con la quale è stato dichiarato costi

tuzionalmente illegittimo, proprio sotto il profilo ora considerato, l'art.

23 1. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, nella parte in cui sottraeva al pretore competente secondo le regole ge nerali (art. 413 c.p.c.), per devolverla al pretore del luogo sede dell'av vocatura distrettuale dello Stato (in buona sostanza, cioè, alla stregua della regola del foro erariale), la competenza sulle controversie di lavo ro relative ai dipendenti dell'ente predetto.

4.3. - Altro profilo d'incostituzionalità sembra configurarsi in rap

porto all'art. 24 Cost., in quanto lo spostamento di competenza, di

cui all'art. 4 1. 74/90 relativamente alle controversie ivi previste, appare suscettibile di incidere sul diritto degli interessati (quanto meno, tutti

quelli in servizio al di fuori del distretto di Roma) ad agire in giudizio,

per il costo più elevato e le maggiori difficoltà connessi alla necessità di adire, anche per il giudizio di prima istanza, un Tar diverso da quel lo della sede di servizio.

4.4. - Viene poi in rilievo l'art. 125, 2° comma, Cost., ai sensi del

quale «nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di

primo grado . . .».

Tale norma sancisce, fondamentalmente, il principo del decentramento a livello regionale della giurisdizione amministrativa; principio cui si è pienamente adeguata la 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei tri bunali amministrativi regionali, la quale, nel generalizzare il doppio grado di giudizio, ha stabilito un complesso ed articolato sistema di riparto della competenza territoriale (art. 2 e 3), volto a favorire (mediante i criteri dell'efficacia dell'atto e della sede di servizio del pubblico di

pendente) la localizzazione presso i tribunali amministrativi regionali

Il Foro Italiano — 1992.

periferici anche delle controversie relative a provvedimenti degli enti e degli organi centrali a livello nazionale.

L'art. 4 1. 74/90 attua una deroga al predetto principo, che, in quan to non rispondente — come s'è visto — a specifiche esigenze o peculiari situazioni, appare ingiustificata; ciò che legittima il sospetto di incosti

tuzionalità della stessa anche sotto il profilo ora in esame.

4.5. - Va considerata, infine, la particolare posizione del Tar Sicilia, in relazione all'ordinamento della giustizia amministrativa in Sicilia.

In attuazione dell'art. 23 dello statuto speciale della regione siciliana

(r.d. leg. 15 maggio 1946 n. 455) — il quale al 1° comma prevede che «gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione» — è stato istituito, con

d.leg. 6 maggio 1948 n. 654, il Consiglio di giustizia amministrativa

per la regione siciliana, organo che costituisce, si, articolazione del Con

siglio di Stato, ma con una speciale composizione, dato che, oltre a

componenti togati (consiglieri di Stato), ne fanno parte componenti lai

ci designati dal governo regionale. A seguito della 1. 1034/71, e della

sentenza della Corte costituzionale 61/75 (id., 1975, I, 785, che, dichia

randone incostituzionale l'art. 40, ha posto il Tar Sicilia sullo stesso

piano di tutti gli altri tribunali amministrativi regionali), il Consiglio di giustizia amministrativa è divenuto giudice (solo) d'appello, con com

petenza su tutti gli appelli, senza eccezioni, proposti avverso sentenze

del Tar Sicilia (Cons. Stato, ad. plen., 4 luglio 1978, n. 21, id., 1978,

III, 462). In relazione a che (soprattutto la speciale composizione del

predetto giudice d'appello), sembra doversi ritenere di natura funziona

le, e quindi inderogabile, la competenza del complesso Tar Sicilia - Con

siglio di giustizia amministrativa. D'onde, il sospetto d'incostituzionali

tà — per violazione dell'art. 23, 1° comma, dello statuto della regione siciliana, in rapporto al d.leg. 654/48 — di una norma, quale l'art.

4 1. 74/90, che, devolvendo al Tar Lazio una competenza che in base

alla normativa generale sarebbe propria del Tar Sicilia (per le contro

versie relative a provvedimenti riguardanti magistrati ordinari in servi

zio nell'isola), finisce con l'incidere anche sulla competenza del predet to giudice d'appello.

Non va sottaciuto peraltro che a seguito della citata sentenza della

Corte costituzionale 61/75, che, come si è rilevato, ha sostanzialmente

inciso sull'assetto della giustizia amministrativa in Sicilia, i cittadini del

l'isola hanno conseguito il non indifferente vantaggio della concentra

zione del doppio grado di giurisdizione nell'ambito della stessa regione,

vantaggio questo da cui invece ingiustificatamente sarebbero esclusi i

magistrati ordinari che prestano servizio nel territorio regionale siciliano.

5. - Alla stregua delle suesposte considerazioni appare non manifesta

mente infondata la questione di costituzionalità, sotto i profili sopra

specificati, dell'art. 4 1. 74/90.

La questione è altresì rilevante ai fini del presente giudizio, atteso

che solo a seguito della declaratoria d'incostituzionalità della norma

predetta l'adito Tar Sicilia — che allo stato dovrebbe declinare la pro

pria competenza in ordine al secondo dei ricorsi in epigrafe — potrebbe scendere all'esame del merito del medesimo.

Ciò posto, si ritiene di dover sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art.

23, 3° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87, siccome rilevante e non manife

stamente infondata, la questione di costituzionalità — in rapporto agli art. 3, 24 e 125 Cost, ed all'art. 23, 1° comma, r.d.leg. 15 maggio 1946 n. 455, in relazione al d.leg. 6 maggio 1948 n. 654 — dell'art.

4 1. 12 aprile 1990 n. 74, nella parte in cui dispone che vanno proposti avanti il Tar Lazio i ricorsi in primo grado avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari.

Va pertanto disposta la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

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