Seduta 15 dicembre 1876 —Elezione nel collegio di CagliSource: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1877), pp.61/62-63/64Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23081758 .
Accessed: 18/06/2014 18:19
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 194.29.185.145 on Wed, 18 Jun 2014 18:19:21 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
vizio prestato. Nè questa circostanza di fatto è sostan
zialmente contraddetta dai certificati esibiti dal Pacini, da cui emerge che i soprannumeri erano compresi fra
gli impiegati camerali addetti all'amministrazione, ed erano pagati in ruolo separato tra i supplenti coll'indi
cazione di aggiunti ai vo'ltaruote. Nè dalle esigenze
temporanee e speciali di quell'amministrazione e dallo
scarso numero di voltaruote potrebbe desumersi un ca
rattere legale di preordinata stabilità di servizio che
non risulti dal titolo e dalla qualità dell'impiego e da una comprovata condizione normale del servizio stesso.
Poste le quali cose, non si riscontrano nella fatti
specie gli estremi prescritti dal regolamento delle pen
sioni del comune di Roma, il quale, come si dirà in se
guito, è applicabile al ricorrente. Considerando sul secondo punto :
Che il Pacini essendo passato dal servizio governativo a quello del municipio di Roma, acquistò lo stato di im
piegato comunale a tutti gli effetti.
Che col regolamento approvato per regio decreto del
10 luglio 1864 per l'esecuzione della legge del 3, del
detto mese ed anno sul dazio di consumo, fu espressa mente stabilito all'articolo 106 che gli impiegati comu nali dal giorno in cui erano assunti dal Governo diven
tavano impiegati governativi, ed essi, le loro vedove e
figli dovevano essere trattati per ciò che concerne la
pensione come gli impiegati dello Stato, e correspetti vamente fu stabilito all'articolo 111 che i funzionari,
impiegati e salariati governativi addetti alla riscossione
dei dazi di consumo, passano parimenti al comune, a
norma delle regole prescritte pel passaggio degli impie gati dal comune al Governo.
Che la disposizione aggiunta nel suddetto articolo
« di non dover però gli impiegati governativi che pas sano al servizio del comune, e le loro vedove e figli, ri
cevere una pensione inferiore a quella che loro avrebbe
corrisposto lo Stato se fossero rimasti al servizio gover nativo e nel posto che occupavano al momento del pas
saggio » conferma chiaramente il concetto che il loro
diritto a pensione deve essere regolato sulla base dei
regolamenti comunali.
Che questo principiò, oltre al corrispondere ad una
giusta e necessaria correspettività di diritti e di obbli
gazioni tra lo Stato ed i municipi, è regolato nella sua
applicazione in modo che il carico della pensione ripar tita corrisponda eziandio alla somma degli stipendi che
l'uno e l'altro abbiano corrisposto all'impiegato secondo
che è prescritto nell'ultimo paragrafo dell'articolo 106
sopra citato. Ond'è che, liquidata la pensione totale, ricade a carico dello Stato e a carico del comune quella
parte di essa che corrisponde proporzionalmente al
montare degli stipendi percetti a carico dell'uno e
dell'altro.
Che in altri casi simiglianti questa Corte a sezioni unite ha ritenuto coerentemente alle cose sopra discorse, che siano applicabili tle leggi di pensione dello Stato
agli impiegati comunali che passarono al servizio del
medesimo, e viceversa i regolamenti comunali a quelli dello Stato passati al servizio dei comuni.
Che al Pacini è quindi applicabile il regolamento per le pensioni del municipio di Roma.
Che a termini del regolamento medesimo, conforme
in questa parte al motu-proprio del 1828, la pensione deve liquidarsi sulla base dell'ultimo stipendio goduto dall'impiegato.
Che l'ultimo stipendio goduto dal Pacini al servizio del comune di Roma fu di lire 2000.
Per questi motivi, ecc.
CAMERA DEI DEPUTATI.
(giunta per le elezioni)
Seduta 15 dicembre 1876 — Elezione nel collegio di
Cagli.
Elezioni — Segretario — Assenza — Scrutatore — 2°
appello — Mancanza — Voti posteriori — Sindaco — Riunione. "
Quando il segretario deliba abbandonare l'ufficio elet torale per male sopraggiuntogli, bene è sostituito da uno scrutatore.
Il fatto di non essersi chiamati gli elettori nel 2° appello, non è per se solo condizione di nullità, quando le urne siano rimaste aperte sino ad ora tarda.
Non è causa di nullità dell'elezione, l'essere stati am
messi a votare alcuni elettori dopo il 2° appello, se
non vi è sospetto di mistificazioni o frodi. Il sindaco può convitare alcuni elettori, per manifestare
agli amici e correligionari politici le proprie idee, e le proprie impressioni verso i candidati.
La Giunta, eco. — Considerato che nel collegio di
Cagli gli elettori inscritti sono 999, e si presentarono a
votare 802 ; e che nello scrutinio del 5 novembre l'ono
revole Corvetto Giovanni ottenne voti 461, in confronto
dell'altro candidato Gioachino cónte Rasponi a cui fu
rono dati voti 389, per cui fu proclamato eletto il Cor
vetto colla maggioranza di voti 122 ;
Considerato che contro tale elezione protestavasi :
a) perchè essendosi malato, dopo il primo appello, nella sezione di Cagli il segretario, fa assunto a farne
le veci uno che non era elettore ;
b) perchè nella stessa sezione non fu fatto il secondo
appello ;
c) perchè nella sezione di Pergola furono ammessi a
votare alcuni elettori dopo il secondo appello ;
d) perchè da terza persona sarebbe stato invitato un
elettore a votare pel colonnello Corvetto promettendogli una pensione di lire 150 al mese ; ed un altro elettore si
sarebbe espresso che gli furono promesse lire 15 se
avesse votato pel Corvetto ;
e) perchè il sindaco di Drbania avrebbe dato la sera
del 4 novembre un pranzo a quattordici elettori;
f) perchè infine sarebbe stata impedita l'affissione di
proclami favorevoli alla candidatura Rasponi ;
Considerato quanto al primo appunto che il segre tario assisteva alla maggior parte della seduta, cioè fino
This content downloaded from 194.29.185.145 on Wed, 18 Jun 2014 18:19:21 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
dopo il primo appello, e che si allontanò per forza mag
giore, che non era neppure necessario che fosse supplito
bastando che uno scrutatore ne assumesse le veci, es
sendosi d'altronde soltanto asserito che il supplente non
fosse elettore ;
Considerando che il fatto di non essere stati chiamati
gli elettori nel secondo appello non è per sè solo condi
zione di nullità, quando si associ questa circostanza,
vera d'altronde nella sua materialità, coli'altra pur vera
ed autentica, perchè risultante dal verbale della sezione
di Cagli, che cioè le urne sono rimaste aperte fino alle
ore cinque, e che nessun voto ebbe colà l'onorevole Cor
vetto, mentre su 370 inscritti il conte Rasponi ebbe due
cento e novantaquattro voti;
Considerando che qualora pur si volessero attribuire
all'onorevole Rasponi tutti i voti degli elettori inscritti nella sezione di Cagli, come tutti avessero effettivamente
votato, ciò non pertanto l'onorevole Corvetto rimar
rebbe sempre in maggioranza, anche in tale ipotesi, di
46 voti in confronto del suo competitore ;
Considerato che non può essere causa di nullità l'es
sere stati ammessi a votare alcuni elettori nella sezione
di Pergola dopo il secondo appello, sia perchè ciò sa
rebbe contrario allo spirito della legge che ha per iscopo
di richiamare il maggior numero possibile degli elettori
all'urna, quando non vi sia sospetto di mistificazioni e
di frodi; sia, per di più, pel motivo che pure detratti gli otto elettori che, come risulta dal relativo verbale,
avrebbero votato dopo il secondo appello, dai voti otte
nuti dall'onorevole Corvetto la maggioranza dei suffragi
sarebbe sempre in suo favore, come sarebbe in suo fa
vore se si volessero portare a tredici i votanti, come
denuncia certo Bartiboni, contraddetto però dalle as
serzioni di coloro stessi che avrebbero votato dopo il
secondo appello;
Considerato in massima che, onde la elezione non sia
convalidata per illeciti maneggi, raggiri o corruzioni,
occorre che si provi «he i fatti denunciati abbiano, o
possano aver avuto influenza nella scelta del deputato;
Osservato che alle affermazioni del Bartiboni che
vorrebbe essere stato l'obbiettivo di seduzioni dell'ono
revole Corvetto, stanno di contro le eloquenti e recise
dichiarazioni di sotte elettori e dello stesso intermediario
signor Raffaele Monti ;
Osservato che la promessa, che non sarebbe mai di
iniziativa del candidato, anche se sussistente, non signi
ficherebbe se non se la volontà di far valere legittime
pretese per servizi patriottici del Bartiboni presso il Go
verno, e che d'altronde non è stabilita la condizione di
tempo in cui tali trattative sarebbero avvenute ;
Osservato che il secondo fatto è smentito in atti ;
Ritenuto che nessuno poteva impedire il sindaco di
Urbania di convitare alcuni elettori, essendo egli libero
di manifestare agli amici e correligionari politici, le
proprie idee, le proprie impressioni, verso di uno, più
presto che di altro candidato, non conoscendosi per di
più lo scopo del banchetto ;
Ritenuto che non è assodato il fatto che sia stata im
pedita l'affissione di proclami favorevoli al Rasponi,
fatto d'altronde non influente, e che si poteva evitare
ricorrendo alla autorità.
La Giunta a maggioranza di voti, conchiude doversi
convalidare la elezione del collegio di Cagli nella per sona dell'onorevole Corvetto Giovanni.
RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Foreste — Leggi antiche — Guardie a cavallo — Co mune di Kola — Spese.
Sino all'emanazione di una legge forestale generale si
trovano in pieno vigore le diverse leggi forestali emanate
nei vari Stati d'Italia anteriormente alle rispettive annes
sioni.
Il Rescritto Sovrano dell'8 maggio 1832 col quale fu or
dinata una brigata consortile forestale a, cavallo a carico
dei comuni del circondario di Nola, si deve considerare
come una prescrizione relativa ad una speciale modalità di
applicazione della legge forestale napolitana del 1826, tut
tora in vigore, e perciò deve ritenersi vigente finché dura
la legge stessa.
Si può dire sufficientemente osservato il prescritto del
l'art. 141 della legge comunale quando risulta che se non
direttamente dalla deputazione provinciale, il Consiglio comunale fu però espressamente eccitato dal prefetto a
fare lo stanziamento in bilancio di una spesa obbligatoria, con diffidamento che in caso di persistenza si sarebbe prov visto d'ufficio ; e quando risulta pure che il Consiglio co
munale emise in proposito a tale eccitamento le sue deli
berazioni di rifiuto.
(Consiglio di Stato, parere 12 gennaio 1877 — Eie. Co
mune di Acerra — Man. degli Arnm., 1877, pag. 74).
Elezione — Medico condotto — Ufficio definitivo — Ine
leggibilità — Proclamazione (Leg. com. e prov., art. 39,
72, 69, 75).
L'ufficio elettorale definitivo, quando crede non eleggi
bile un elettore a consigliere, come nel caso il medico
condotto, è perfettamente nel suo diritto, giusta l'articolo
69 della legge comunale, di ritenere come non scritto il
suo nome nelle schede che cadono sotto il proprio scrutinio,
di considerarlo come non eletto, e di proclamare consigliere
quello che ha avuto il maggior numero di voti validi e cal
colabili.
Non 'e applicabile al caso l'articolo 72 della legge co
munale, non trattandosi di surrogazione di un eletto, ma
di esecuzione letterale del prescritto della detta legge, la
quale regola appunto le elezioni e traccia la via agli uffici
elettorali nell'adempimento delle loro incombenze (1).
(Consiglio di Stato, parere 9 febbraio 1877 — Elezione
del comune di Pacentro — Man. degli Arnm.., 1877, pag. 84).
(1) Questo parere ne richiama altri delli 8 marzo 1867, e 28 febbraio
1868 ed essi si trovano nel Man. cit. 1867, pag. 203, 1868, pag. 137.
Avv. P. MECACCI, Condirettore responsabile.
This content downloaded from 194.29.185.145 on Wed, 18 Jun 2014 18:19:21 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions