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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; sentenza 10 novembre 1989, n. 941; Pres....

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sezione I; sentenza 10 novembre 1989, n. 941; Pres. Berruti, Est. Tosti; Faenzi ed altri (Avv. Bellotti) c. Ente teatrale italiano (Avv. De Camelis, G. Cecchi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990), pp. 421/422-423/424 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183039 . Accessed: 24/06/2014 23:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.76 on Tue, 24 Jun 2014 23:29:21 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; sentenza 10 novembre 1989, n. 941; Pres. Berruti, Est. Tosti; Faenzi ed altri (Avv. Bellotti) c. Ente teatrale italiano (Avv.

sezione I; sentenza 10 novembre 1989, n. 941; Pres. Berruti, Est. Tosti; Faenzi ed altri (Avv.Bellotti) c. Ente teatrale italiano (Avv. De Camelis, G. Cecchi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1990),pp. 421/422-423/424Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183039 .

Accessed: 24/06/2014 23:29

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TO SCANA; sezione I; sentenza 10 novembre 1989, n. 941; Pres.

Berruti, Est. Tosti; Faenzi ed altri (Aw. Bellotti) c. Ente

teatrale italiano (Avv. De Camelis, G. Cecchi).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TO SCANA; sezione I; sentenza 10 novembre 1989, n. 941; Pres.

Impiegato dello Stato e pubblico — Contratto a tempo determi

nato — Trasformazione a tempo indeterminato — Impugna zione dell'atto costitutivo del rapporto entro il termine di deca

denza — Necessità (L. 18 aprile 1962 n. 230, disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ente teatrale italiano — Per

sonale serale di palcoscenico e di sala — Richiesta numerica

ed avviamento dall'ufficio del lavoro — Rapporto a tempo de

terminato — Prova del termine (L. 18 aprile 1962 n. 230, art.

1, 2). Impiegato dello Stato e pubblico — Ente teatrale italiano — Per

sonale serale di palcoscenico e di sala — Rapporto di lavoro

a tempo determinato — Legittimità (L. 18 aprile 1962 n. 230,

art. 1).

È inammissibile il ricorso proposto per conseguire la trasforma

zione in rapporto a tempo indeterminato (con le conseguenti

pretese patrimoniali) di rapporto di pubblico impiego a termine

con ente pubblico non economico (nella specie, con l'Ente tea

trale italiano) in mancanza di impugnazione, entro il termine

di decadenza e non di prescrizione, del provvedimento costitu

tivo del rapporto contenente la clausola di durata che sia assu

me nulla. (1) Nel caso di assunzione da parte dell'Ente teatrale italiano di per

sonale serale di palcoscenico e di sala tramite richiesta numeri

ca e successivo avviamento dall'ufficio provinciale del lavoro,

la durata a tempo determinato del rapporto è provata dalle

annotazioni riportate per iscritto nei libretti di lavoro. (2)

È legittimamente costituito, ai sensi dell'art. 1,2° comma, lett.

a), I. 18 aprile 1962 n. 230, il rapporto di lavoro a termine

del personale serale di palcoscenico e di sala con l'Ente teatrale

italiano, in quanto attiene ad un'attività teatrale preordinata

ed organizzata per l'espletamento temporaneo o stagionale. (3)

Fatto. — I ricorrenti prestano tutti attività lavorativa alle di

pendenze del teatro «La Pergola» di Firenze, gestito dall'Eri, co

me personale serale di palcoscenico e di sala (parte V del ccnl

che disciplina il loro rapporto). Essi hanno intrattenuto rapporti lavorativi con l'ente per diver

si anni: in particolare Anghioni dal 1968, Federico dal 1971, Coc

cioli dal 1973, Catalano dal 1974, Dori e Russo Maria dal 1975,

Faenzi, Russo Angelo, Santoni e Gatti dal 1978, Rossi dal 1981

e per tutti fino alla notifica del ricorso (6 giugno 1986), Gigli dal 1982 al 26 giugno 1983.

Tale attività è stata prestata in maniera continuativa, tranne

che per i mesi di luglio, agosto e settembre di ogni anno, durante

i quali il teatro non metteva spettacoli in scena, e consiste nello

svolgimento delle mansioni di cassiera, maschera e guardarobiera.

Gli interessati hanno in un primo tempo (agosto 1983) adito

il Pretore di Firenze quale giudice del lavoro, al fine di vedersi

dichiarata la conversione dei vari rapporti a termine ove ritenuti

(1-3) Giurisprudenza costante sull'onere di impugnazione del contratto

di lavoro a termine che si assume nullo e da trasformare in rapporto a tempo indeterminato di pubblico impiego: Cons. Stato, sez. IV, 2 otto

bre 1989, n. 654, Cons. Stato, 1989, I, 1131; 7 aprile 1989, n. 219, ibid.,

432 (che ritiene debba essere impugnato l'ultimo rinnovo, anche se ci

sia stata acquiescenza sui precedenti); sez. V 27 aprile 1988, n. 250, Foro

it., 1990, III, 10, con nota di richiami, cui adde, nel senso della insussi

stenza dell'onere di impugnazione degli atti con i quali la pubblica ammi

nistrazione individua e determina il contenuto economico di un credito

derivante dal rapporto di pubblico impiego ovvero qualifica il rapporto come libero-professionale, Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 1989, n. 587

e 25 ottobre 1989, n. 672, Cons. Stato, 1989, I, 1182 e 1204.

Sul rapporto di lavoro negli enti lirici, anche in riferimento al rapporto a tempo determinato, v. Cass. 5 giugno 1989, n. 2694, Foro it., 1989,

I, 2449, con nota di richiami, cui adde Tar Toscana, sez. I, 7 dicembre

1989, n. 980, Toscana lav. giur., 1990, 977, con nota di G. Albenzio,

Il rapporto di lavoro a tempo determinato negli enti lirici; sul rapporto di lavoro a termine nel pubblico impiego, l'applicabilità della 1. 230/62

e, in generale, sui presupposti per l'instaurazione del rapporto d'impiego

pubblico, v. Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 1989, n. 152, sez. IV 20 febbraio

1989, n. 100 e sez. V 27 aprile 1988, n. 250, id., 1990, III, 7, con nota di

richiami, cui adde, Cass. 22 marzo 1989, n. 1437, id., 1989, I, 1806.

Il Foro Italiano — 1990.

tali, in un unico rapporto a tempo indeterminato, con la condan

na dell'Eti al pagamento di quanto dovuto in dipendenza della

conversione.

La sentenza della Cassazione, che ha deciso in ordine al ricorso

proposto dall'Eti per regolamento preventivo di giurisdizione do

po la sentenza non definitiva del pretore che dichiara la propria

giurisdizione, ha devoluto la controversia alla giurisdizione esclu

siva del giudice amministrativo. (Omissis) Diritto. — Il collegio, esaminati i documenti esibiti dalle parti

a prova della tipologia delle prestazioni lavorative fornite dai ri

correnti e delle modalità di svolgimento dei rapporti, ritiene che

le argomentazioni addotte dalla difesa degli interessati nel corso

della discussione orale non siano sufficienti a contrastare l'ecce

zione di inammissibilità del gravame dedotta dall'ente.

Con le fondamentali decisioni n. 11 e n. 12 del 15 dicembre

1981 (Foro it., 1982, III, 239), infatti l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sancito una serie di principi che si attaglia

no alla controversia sottoposta all'esame del collegio e dai quali il collegio non intende discostarsi.

Si è infatti stabilito che i rapporti di pubblico impiego a termi ne con enti pubblci non economici, anche se costituiti in forma

contrattuale, presuppongono l'esercizio di un potere autoritativo

da parte degli enti medesimi, talché le violazioni della 1. 230/62

si risolvono in vizi di legittimità del provvedimento costitutivo

del rapporto a termine e, conseguentemente, l'impugnazione di

quest'ultimo deve essere proposta entro il termine di decadenza

e non di prescrizione. Per altro verso è pacifico che la mancata impugnazione della

clausola di durata apposta nel contratto di lavoro con l'ente pub

blico rende inammissibili, in virtù del principio della non disap plicabilità dell'atto amministrativo da parte del giudice ammini

strativo, i motivi di ricorso volti alla conversione del rapporto

a termine in rapporto a tempo indeterminato, nonché quelli con

cernenti le pretese patrimoniali che su tale conversione si fondano.

Nel caso di specie — come ha correttamente individuato la dife

sa dell'Eti — i ricorrenti, al fine di aggirare la prevedibile eccezione

di mancata impugnazione dei provvedimenti costitutivi dei rappor

ti, argomentano che l'ente non avrebbe mai apposto alcun termi

ne, né lo avrebbe comunicato loro per iscritto. All'uopo è opportu no precisare in punto di fatto che — sulla base dei documenti di

causa — fino all'anno 1985 tutti i ricorrenti — tranne Gigli Sandra

— sono stati reiteramente assunti tramite richiesta numerica e che,

alla cessazione di ogni singolo rapporto, l'ente dava la dovuta co

municazione all'ufficio del lavoro. La durata a tempo determinato

è provata, per questo periodo, dalle annotazioni riportate per iscritto

nei libretti del lavoro dei ricorrenti, dai quali risulta altresì' che al

cuni di essi, nel periodo in cui sostengono di esser stati a disposi

zione dell'ente, hanno percepito l'indennità di disoccupazione, men

tre altri hanno prestato la loro opera a favore di datori di lavoro

diversi dal teatro «La Pergola». Tali ultime circostanze escludono

la fondatezza della tesi sostenuta dai ricorrenti che nei periodi

giugno-settembre fosse sospesa la sola prestazione, mente perdura

va il rapporto con il teatro «La Pergola». Deve essere comunque rilevato che gli interessati, durante tale

periodo, non hanno proposto alcuna impugnativa neanche allor

ché Eti ha disposto la cessazione dei vari rapporti per la fine

della stagione teatrale, momento in cui la lesione del diritto ora

vantato alla conversione del rapporto, diveniva comunque attuale

ed era, pertanto, conosciuta in pieno da essi. Né giova la generi

ca e tardiva impugnazione di tali atti contenuta nell'epigrafe del

ricorso.

È peraltro determinante e decisiva, ai fini del sindacato giuris

dizionale sull'eccezione, l'osservazione che i ricorrenti non hanno

comunque impugnato nei termini l'ultimo contratto a tempo de

terminato — esibito in giudizio — firmato da essi per accettazio

ne — fatta eccezione per Gigli — e risalente al 12 novembre 1985,

in cui è espressamente indicata la durata del rapporto (11 ottobre

1985 e fino al termine della stagione teatrale 85/86: 30 giugno

1986). Il ricorso è stato infatti notificato all'Eti il 6 giugno 1986. Com'è stato di recente evidenziato dal Consiglio di Stato (sez.

IV 7 aprile 1989, n. 219, Foro it., Rep. 1989, voce Impiegato dello Stato, n. 315) nel ribadire i principi fissati dall'adunanza

plenaria, atto costitutivo del rapporto non deve intendersi solo

il primo atto di assunzione a termine, poiché «nella successione

di atti di assunzione a tempo determinato per periodi consecutivi,

o separati da brevi intervalli, si hanno tanti rapporti diversi quanto

sono gli atti di assunzione e l'atto costitutivo dell'ultimo rappor

to è l'ultimo atto di assunzione». Ne discende che tale ultimo

atto può essere utilmente impugnato, ma deve comunque essere

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PARTE TERZA

impegnato nei termini di decadenza, avendo a suo presupposto l'esercizio di un potere autoritativo.

L'eccezione sollevata dalla difesa dell'ente è dunque fondata.

È altresì' inammissibile, avuto riguardo alla pretesa sostanziale

deducibile dal contesto dei motivi di gravame, il ricorso proposto da Gigli Sandra. La richiesta di vedersi riconosciuta la sussisten

za di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente

è infatti fondata, per tale dipendente, sull'awenuta prestazione di lavoro per l'unico periodo ottobre 1982-giugno 1983, come

il collegio ha potuto accertare dal conteggio delle spettanze depo sitato in giudizio 1*8 luglio 1986. Oltre alle considerazioni di ca rattere generale esposte in precedenza, la posizione soggettiva della

ricorrente si distingue da quella degli altri dipendenti, poiché il rapporto con l'ente, dopo la sua scadenza stagionale non è stato

più costituito. Da tale circostanza discende un ulteriore profilo di inammissibilità. Per completezza di esposizione si osserva, in

fine, nel merito, che, avuto riguardo agli atti costitutivi dei rap

porti ed al loro contenuto sostanziale, essi si configurano quali

rapporti di pubblico impiego a termine, sia per natura, che per definizione («serale»). Attengono infatti ad un'attività teatrale che, risultando preordinata ed organizzata per l'espletamento tempo

raneo, può ritenersi legittimamente compresa tra quelle per le quali ai sensi dell'art. 1, 2° comma, lett. a), 1. 230/62 è consentita

l'assunzione a termine.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inam

missibile. (Omissi)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER EL LA ZIO; sezione I; sentenza 29 agosto 1989, n. 1132; Pres. ed est.

Piacentini; Banca del Fucino (Aw. Nicolò, Guarino, Irti,

Panunzio, Mercuri) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Palmie

ri Sandulli).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER EL LA ZIO; sezione I; sentenza 29 agosto 1989, n. 1132; Pres. ed est.

Debito pubblico — Titoli di Stato — Rimborsabilità — Contro

versia — Giurisdizione amministrativa esclusiva (R.d. 26 giu

gno 1924 n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 29; 1. 6 di

cembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi

regionali, art. 7). Debito pubblico — Titoli di Stato — Furto — Rimborsabilità

— Limiti (Cod. civ., art. 1284, 2001, 2006, 2041; r.d. 23 mag gio 1924 n. 827, regolamento per l'esecuzione della legge sul

l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 560, 564; d.p.r. 14 febbraio 1963 n. 1343, t.u.

delle leggi in materia di debito pubblico, art. 28, 51, 57). Giustizia amministrativa — Titoli di Stato — Furto — Rimborsa

bilità al creditore dopo la prescrizione — Reimpiego delle som

me da parte dell'amministrazione — Sentenza di condanna del

giudice amministrativo — Inammissibilità (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 26).

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla rimborsabilità da parte dell'ammi

nistrazione di certificati di credito del tesoro e di buoni ordina ri del tesoro rubati al creditore. (1)

(1) Nel senso — imposto dall'art. 29, n. 4, t.u. 26 giugno 1924 n.

1054, richiamato dall'art. 7, 2° comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 —

che rientrano nella giurisdizione esclusiva (estesa anche al merito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29 cit.) del Consiglio di Stato «le controver sie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei con tratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico», Tar Lazio, sez. I, 27 ottobre 1978, n. 893, Foro

it., Rep. 1979, voce Debito pubblico, n. 1, in una fattispecie in tema di operatività della generale sospensione della prescrizione, in riferimento alla pretesa al pagamento di un premio.

Il Tar romano in quella occasione ha confermato l'insegnamento se condo il quale nella nozione di interpretazione dei contratti di diritto

pubblico rientrano tutte le controversie che possono nascere in sede di

applicazione ed esecuzione dei contratti di prestito pubblico (sul punto si veda, già, Cammeo, I titoli del debito pubblico e la competenza sulle relative controversie, in Riv. dir. comm., 1903, I, 108). Sin dall'origine (regio editto 24 dicembre 1819, art. 66), infatti, nella materia del debito

pubblico era prevista la giurisdizione dei tribunali ordinari (per quanto attiene alle «controversie tutte tra privati, sia che riflettano la proprietà delle iscrizioni, i loro trapassi e le annotazioni da farvisi, sia che riguardi no la pertinenza delle cedole tanto per la rendita, che per le annuità»

Il Foro Italiano — 1990.

L'amministrazione è tenuta a rimborsare, con i relativi interessi,

al creditore, i certificati di credito del tesoro ed i buoni ordina ri del tesoro che gli sono stati sottratti, per un furto che egli aveva denunciato anche al ministero del tesoro ed alla Banca

d'Italia, con la precisa indicazione degli estremi dei titoli rubati,

(art. 66 cit.)) e della Camera dei conti (per le «operazioni dell'ammini strazione del debito pubblico» ovvero le questioni sulla «intelligenza» del l'editto e del relativo regolamento (ibid.)). Tale criterio di riparto è stato confermato dall'art. 53 r.d. 17 luglio 1910 n. 536, t.u. sul debito pubbli co, il quale devolve al giudice ordinario le controversie — da conoscersi con procedimento speciale in camera di consiglio — diverse dalla inter

pretazione delle leggi speciali, ovvero quelle in cui «si contende in tema di diritto comune circa l'interpretazione delle leggi generali in relazione

agli elementi di fatto che formano la base della controversia» (circa la

portata di tale competenza, si veda M.S. Giannini, Anomalie della giuris dizione del Consiglio di Stato in materia di debito pubblico, in Riv. dir.

proc., 1943, II, 49). Per la ricostruzione storico-sistematica dell'istituto si veda, oltre ad Alon

zo, Debito pubblico, voce de\\'Enciclopedìa del diritto, Milano, 1962, XI, 767 ss., in generale, Ponticelli, La giurisdizione di merito del Consi

glio di Stato - Indagini storiche, Giuffrè, Milano, 1958, 67, il quale ulti mo ne traccia le varie fasi a partire dalla costituzione del debito pubblico nello stato piemontese (r. editto cit.) con la già accennata assegnazione delle relative controversie alla Camera dei conti, poi divenuta organo del contenzioso amministrativo ordinario a seguito del deferimento alla giuris dizione c.d. speciale del Consiglio di Stato quale giudice speciale del con tenzioso (1. 30 ottobre 1859 n. 3707, art. 23), attraverso la successiva «conservazione» di tale materia alla giurisdizione propria del Consiglio di Stato (1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. D, art. 2), sino al suo travaso nella giurisdizione di merito in occasione della legge istitutiva della quar ta sezione del Consiglio di Stato (r.d. 2 giugno 1889 n. 6166, art. 25) ed infine all'accorpamento nell'ambito della giurisdizione esclusiva (1. 3 dicembre 1923 n. 2840 e quindi r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 29, n. 4). Ora, appare evidente, sin dalla sua origine, la peculiarità della

competenza in materia di debito pubblico: qui il Consiglio di Stato sardo decideva esclusivamente in base a norme di legge e non, come nelle altre materie di giurisdizione speciale (ad esempio, materia ecclesiastica e mi

niere) anche in base a criteri di opportunità o convenienza. In sostanza, si trattava di controversie — poi conservate al giudice amministrativo attesa la loro «influenza sul credito generale dello Stato» e sull'economia del paese — le quali, in assenza di tale riserva, sarebbero state indubbia mente di competenza del giudice ordinario (in tal senso Ponticelli, La

giurisdizione di merito, cit., 50). Nondimeno, la competenza in questio ne, unitamente a tutti i preesistenti casi di giurisdizione propria, venne assorbita nella formula generale di cui all'art. 25 r.d. 6166/1889 divenen do il primo degli otto casi in cui al giudice amministrativo era attribuita

competenza a pronunziare «anche in merito». Da ciò, come evidenziato dalla dottrina (A.M. Sandulli, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato ed ai giudici sottordinati, in Trattato del processo civile, Napoli, 1963, 104 ss. e Giannini, Anomalie della giurisdizione, cit., 39 s.) l'incongruen za della assegnazione delle controversie in esame alla giurisdizione di me

rito, nonostante alle medesime fosse estranea la possibilità di qualsiasi determinazione non strettamente regolata dal diritto. E ciò ancor più quan do, in sede di istituzione della giurisdizione esclusiva, pur trasferendo il debito pubblico tra le materie di giurisdizione esclusiva, venne conser vata, tra le altre, anche a questa, la competenza «anche in merito» (1. 2840/1823 e quindi art. 29, ultimo comma, del vigente testo unico 1054/24).

A tal proposito Giannini, op. cit., ravvisa nella specie «una curiosissi ma seriazione di equivoci per i quali esso [legislatore] fu sempre indotto a sbagliare la collocazione della norma». Ciò conduce l'autore a conclu dere — con tesi poi ripresa con più vasta portata da Ponticelli, op. cit. — nel senso che la giurisdizione in esame è da considerarsi avente natura «piena», ovvero non di mero annullamento, bensì in tutto simile, per quanto attiene alle funzioni processuali, a quella esercitata dal giudi ce ordinario; non a caso, secondo l'autore, in tali controversie il Consi

glio di Stato non sarebbe soggetto alle note limitazioni in punto diritti

patrimoniali conseguenziali, ben potendo pronunziare sentenze di con danna dell'amministrazione al pagamento di somme a titolo di risarci mento danni.

Ancora a Giannini, op. cit., 52 ss., si rinvia per una rassegna esempli ficativa della casistica sussumibile nell'ambito della competenza giurisdi zionale in esame, in gran parte attinente a contestazioni aventi ad oggetto rapporti contrattuali e non atti, liti, dunque, le quali «ricalcano intera mente gli schemi del diritto privato», nonché di quella devoluta alla giuris dizione ordinaria: questioni concernenti la proprietà dei titoli, tutte le volte che non si discuta con l'amministrazione di atti assunti dalla mede sima da cui derivi acquisto, modificazione, o perdita della proprietà del titolo, ovvero, naturalmente, questioni concernenti contratti e atti inter corsi unicamente tra privati. Per esempi meno risalenti, si veda Cons.

Stato, sez. IV, 23 ottobre 1957, n. 963, Foro it., 1958, III, 45, a proposi to delle conseguenze del versamento in sottrazione al prestito dei titoli

poliennali, nonché per il giudice ordinario, Cass., sez. un., 6 febbraio

1978, n. 519, id., Rep. 1978, voce cit., n. 1, in ipotesi di responsabilità dell'istituto di credito resosi acquirente, senza le dovute cautele, di buoni del tesoro sottratti al portatore.

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