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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III; decisione 30 marzo 1915; Pres. Tami, Est....

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione III; decisione 30 marzo 1915; Pres. Tami, Est. Durante; Fusco ric Source: Il Foro Italiano, Vol. 40, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1915), pp. 283/284-285/286 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23115606 . Accessed: 28/06/2014 15:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.96 on Sat, 28 Jun 2014 15:35:02 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione III; decisione 30 marzo 1915; Pres. Tami, Est. Durante; Fusco ric

Sezione III; decisione 30 marzo 1915; Pres. Tami, Est. Durante; Fusco ricSource: Il Foro Italiano, Vol. 40, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1915),pp. 283/284-285/286Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23115606 .

Accessed: 28/06/2014 15:35

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283 PARTE TERZA 284

I regolamenti tributari comunali debbono pubblicarsi dopo

l'approvazione della Giunta prov. amm. ; non occorre

siano nuovamente pubblicati dopo l'esame del compe tente Ministero. (1)

La Sezione, ecc. (Omissis) — Relativamente alla tassa sui domestici è da

considerarsi che l'art. 211 t. u. della

legge com. e prov. 2"L maggio 1908, citato dai ricorrenti, che attribuisce alla Giunta prov. amm. l'approvazione dei regolamenti delle imposte comunali, non richiede

punto che i regolamenti, i quali debbono essere comu

nicati al Ministero competente, riportino anche l'appro vazione del medesimo, di maniera che la pubblicazione loro debba susseguire a questa approvazione. Quindi

nessuna nuova pubblicazione è nel caso da attendere oltre

quella che l'art. 129 del vigente regolamento per l'ese

cuzione della legge com. e provT prescrive farsi in seguito

all'approvazione della Giunta prov. amm. unica richiesta.

L'approvazione, poi, dell'autorità tutoria è atto integra tivo del deliberato del Consiglio comunale, il quale per esso divenuto perfetto, naturalmente produce fino dal

l'origine i suoi effetti, che erano meramente sospesi in attesa che si verificasse la condizione dell'approvazione. Nè vale eccepire la non retroattività, non essendo dimo

strato che alla deliberazione del Comune siasi data ese cuzione prima che divenisse, a norma di legge, esecutoria, mediante l'approvazione all'uopo necessaria, così che con

questa non si pretende legittimare alcun atto in prece denza non legalmente compiuto.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI COSTI. Sezione III; decisione 30 marzo 1915; Pres. Tami, Est.

Durante; Fusco ric.

Corte del eontl — Eiaitore — Rimborso di quote ine

sigibili — Ricorso — Termine — Modalità — Pro

duzione, notifieamlone o deposito — Computo del tempo

(L. 29 giugno 1902, testo unico sulla riscossione delle

imposte dirette, art. 90; R. D. 5 ottobre 1862 sul

procedimento innanzi alla Corte dei conti, art. 19).

Il rieorso alla Corte dei conti in tema di rimborso di

quote inesigibili può estere depositato nella segreteria della Corte o anche presentalo all' amministrazione

. finanziaria da sui dipende l'esattore; ed è tempestiva mente prodotto se tale deposito o presentazione avvenga nel tèrmine (li 90 giorni dalla notificazione del prov vedimento ministeriale. (2)

Però il risorto e anche validamente prodotto se entro il

medesimo termine sia stato notificato giudizialmente all'amministrazione. (3)

(1) La soluzione ci sembra esattissima, ed è confermata da altra recente pronuncia dall'autorità giudiziaria (App. Genova, 30 novembre 1914, Rivista amrn., 1915, 428). L'opposto principio non può giustificarsi che in base all'opinione assolutamente

erronea, sebbene a sua volta giustificata dalle oscurità legisla tive, che esista una formale omologazione, da parte del Ministero, dei regolamenti tributari comunali. Tale opinione è da tempo abbandonata, per quanto se ne possa riscontrare ogni tanto

qualche sporadico accenno, con tutte le inevitabili conseguenze circa il punto della pubblicazione. Cosi recentemente App. To

rino, 22 dicembre 1914, Rivista amm., 1915, 124. Vedi su tutto ciò Forti, 1 controlli dell'ammiri, comunale (nel Trattato dell' Or

lando, II, parte 2a) n. 171.

(2-3) Questa importante decisione concerne un punto di in teresse pratico assai grave, che fa palese una deplorevole lacuna della nostra legislazione. Lo stesso carattere conciliativo della

La Sezione, eco, (Omissis) —

Considerato, in diritto,

che per giudicare della eccezione d'irricevibilità del ri corso opposta dal Procuratore generale, occorre tener

presenti i precisi termini dell'art. 90, ultimo comma,

della legge sulla riscossione delle imposte dirette così

concepito : « Il ricorso alla Corte dei conti contro il prov

vedimento definitivo del Ministero nei giudizi speciali in

materia di rimborsi per inesigibilità, deve essere prodotto

nei 90 giorni dalla notificazione del provvedimento me desimo ;

Che questa disposizione è stata dal Procuratore gene

rale interpretata nel senso che l'unica forma, alla quale

si deve avere riguardo per determinare la tempestività del ricorso, sia quella del deposito di esso; perchè la

legge, dicendo che il ricorso alla Corte deve essere pro dotto nel detto termine, ha inteso dire che il ricorso deve

essere in tale termine prodotto alla Corte ;

Che con siffatta interpretazione si confonde la produ zione con il deposito del ricorso. Produrre il ricorso vuol

lire proporre il ricorso o ricorrere. Il deposito, invece,

lei ricorso costituisce di regola un atto procedurale di

stinto e successivo alla produzione del ricorso medesimo :

esso ha luogo nella segreteria della Corte e non alla

Corte, e può costituire una delle forme di produzione del

ricorsa solo quando la legge abbia tale forma espressa mente a tale effetto stabilita, come si dirà in appresso ;

Che, invece, lo scopo della disposizione contenuta nel

citato art. 90 della legge di riscossione è stato quello di dichiarare con le parole : « ricorso alla Corte dei conti »

la competenza della Corte stessa in tale genere di ricorso,

che era già stata ritenuta per giurisprudenza, ed inoltre

di prefiggere un termine per la produzione di esso. Ma

non ha la disposizione medesima stabilita la forma in cui

deve aver luogo tale produzione. Onde occorre vedere se

tale forma possa desumersi dal regio decreto 5 ottobre

1862, riguardante la procedura dei giudizi avauti a que

sta Corte ;

Che, come è noto, tale decreto contempla per i giu dizi di competenza di questa Sezione, oltre quello gene

rale sui conti dello Stato e di altre pubbliche amministra zioni equiparate, i giudizi di opposizione alle decisioni in materia di questi conti, i giudizi di revocazione nella

materia stessa e i giudizi di appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura sui conti di enti pubblici lo cali. Ma niuna disposizione contiene sopra altri giudizi

speciali, tra i quali è quello pel rimborso di quote inesi

gibili d'imposta, essendo essi stati ammessi o per giuri

sprudenza o per disposizioni di legge emanate posterior mente alla legge istitutiva di questa Corte e al relativo

suindicato regolamento di procedura. Onde la forma di

proposizione del ricorso, in tema di rimborso di quote

inesigibili, non può desumersi che per analogia dalle di

sposizioni del ripetuto regio decreto ; Che, a tale proposito, non è dubbio che debba esclu

dersi l'applicabilità delle disposizioni sui giudizi generali di conto, perchè essi hanno il carattere di una revisione

soluzione accolta, in lina materia strettamente procedurale e

che per sua natura richiederebbe un preciso rigore di forme, dimostra con chiarezza l'urgenza dell'intervento legislativo in siffatta materia, in cui nemmeno l'abile opera dell'interpetre

può efficacemente dare una sodisfacente e — ciò che qui in par ticolare interessa — stabile soluzione di tale quesito. In questo senso appunto conclude un interessante studio sull'argomento del dott. Gioacchino Sera, La forma di proposizione dei ricorsi alla Corte dei conti in materia di quote inesigibili d'imposta, pub blicato nel periodico Le imposte dirette, 1915, p. 265 e segg.

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285 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 286

giudiziaria che ha luogo d'ufficio anche senza contesta

zione fra le parti, ed hanno una procedura sui generis,

per la quale il contabile, per effetto della sola presenta zione del conto, è dalla legge considerato presente in

giudizio, non ostante la mancanza di ogni citazione o notificazione : procedura che è incompatibile con quella di un giudizio sopra un ricorso speciale della parte ;

Che deve anche escludersi l'applicabilità delle dispo sizioni nei giudizi di revocazione di appello, perchè essi,

comunque abbiano carattere di giudizi speciali, non hanno

analogia con i giudizi sui ricorsi in materia di quote inesigibili d'imposta. Infatti la revocazione costituisce un

rimedio straordinario con procedura tutt'affatto speciale in considerazione della natura di tale rimedio; e l'appello è un giudizio di secondo grado.

Che, invece, il giudizio di opposizione è l'unica forma

di giudizio speciale, che ha analogia con quello-sui ri

corsi in esame. # In vero entrambi i rimedi riguardano un giudizio che

viene preso in unico grado di giurisdizione, come non è

dubbio per l'opposizione, che è contemplata sotto il capo 2° del citato regolamento di procedura, intitolato: «Dei giu dizi in prima ed ultima istanza » ; e come deve ritenersi

per i ricorsi per rimborso di quote inesigibili, il provvedi mento che s'impugna essendo reso in sede amministra

tiva. Entrambi i rimedi sono dati al contabile soltanto, e

non anche all'Amministrazione. Di fatti l'opposizione è data al contabile perchè esso si presume presente nel

giudizio di conto per effetto di una finzione di legge,

mentre l'Amministrazione vi è sempre presente effettiva

mente a mezzo del Procuratore generale. E non è conce

pibile il ricorso dell'Amministrazione contro il provvedi

mento sul rimborso di quote d'imposte, da essa medesima emanato.

Entrambi i rimedi infine si riferiscono a partite sin

gole di conti della gestione dei contabili ricorrenti. Nè a

quest'ultimo proposito potrebbe opporsi che gli esattori co

munali delle imposte dirette non rendano il conto giudi

ziale, perchè ciò avviene solo in quanto il loro conto è

compenetrato in quello del ricevitore provinciale, che

viene giudicato dalla Corte.

Che per l'art. 19 del ripetuto regio decreto del 1862, il ricorso in opposizione deve, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione sul conto, essere pre sentato per mezzo delVAmministrazione da cui dipende il

contabile, e del ricorso stesso deve essere presa nota nel

registro di segreteria della Corte.

Dalla quale disposizione si desume come è stato rite

nuto che dovendo l'Amministrazione trasmettere il ri

corso alla segreteria della Corte, esso è anche valida

mente presentato direttamente a tale segreteria.

Onde il ricorso per rimborso di quote inesigibili deve

per analogia ritenersi tempestivamenie prodotto ove nel

termine prefisso di 90 giorni sia presentato all'Ammini

strazione finanziaria da cui dipende l'esattore o anche di

rettamente alla segreteria della Corte. Ma se il contabile, in luogo di presentare il ricorso all'Amministrazione,

glielo notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, a fortiori la presentazione è valida, siffatta notificazione equivalendo ad una presentazione in forma solenne ed ineccepibile.

Che quindi è da escludere che, agli effetti della ri

cevibilità, il deposito del ricorso per rimborso di quote

inesigibili costituisca l'unica forma di produzione di esso.

E d'altra parte quando la legge ha ciò voluto, l'ha detto

espressamente. Infatti l'art. 39 del ripetuto regolamento

di procedura ha disposto in ordine al ricorso in revoca

zione che esso nel termine stabilito dalla legge per ri

correre, deve essere presentato alla segreteria ; la quale

poi lo comunica alla parte contraria.

Ohe, infine, se in ipotesi si potesse escludere la ra

gione di analogia con le disposizioni sui ricorsi in oppo

sizione, occorrerebbe ricorrere alla legge generale di pro

cedura. E la notificazione giudiziale del ricorso sarebbe

certamente ammissibile come forma di produzione di

esso, essendo noto che, per il codice di procedura civile

ogni ricorso giudiziale contenzioso è proposto in tale

forma ;

Che nella specie il provvedimento impugnato essendo

stato notificato-il 24 giugno 1912 e nel 18 settembre

successivo, cioè entro lo stabilito termine di 90 giorni, essendo stato notificato all'Intendenza di finanza di Na

poli in rappresentanza del R. Ministero il ricorso, questo

deve ritenersi tempestivamente prodotto. Onde nulla ri

leva, agli effetti della ricevibilità, che il deposito del ri

corso in segreteria sia stato eseguito successivamente,

dopo decorso il termine anzidetto. — (Omissis). Per questi motivi, ecc.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Giustizia amministrativa — Provvedimento impugna

bile — Ricovero d'argcou — Ordinanza del prefetto — Provvedimento definitivo o no (L. 17 luglio 1890

n. 6972 art. 79 ; L. 17 agosto 1907, n. 628, art. 26).

Il provvedimento del prefetto ohe ordina d'urgenza

il ricovero di un infermo è provvedimento definitivo, che

deve essere impugnato con ricorso in via contenziosa

avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato o con ri

corso straordinario al Re. (1)

(Consiglio di Stato, parere 22 marzo 1915; Comune

di Padova; Rivista amministrativa, 1915, 4.69).

(1) Sui criteri per distinguere il provvedimento definitivo

da quello soggetto a ricorso in via gerarchica vedi la nota del

Ragnisco, apposta al parere del Consiglio di Stato 9 novembre

1906 (Foro it., 1906, III, 62), uno studio del Fragola, La nozione

del provvedimento definitivo ( Giustizia amm., 1909, 57) ed un altro

del Tommasone, in Rivista di dir. pubbt., 1912, II, 417. Nel parere di cui abbiamo dato qui sopra la massima il

Consiglio di Stato opinando per la inammissibilità del ricorso

in via gerarchica osserva che : « Le ordinanze impugnate tro

vano base non soltanto negli art. 76 L. 17 luglio 1890 e 3 della

legge com. e prov. in esse citati, ma anche nell'art. 79 della

legge del 1890, per il quale l'autorità politica può esercitare la

facoltà di disporre l'immediato ricovero di chi ha bisogno di

un soccorso d'urgenza. «Che, se l'uso di una tale facoltà da parte dei sindaci può

costituire oggetto di reclamo al prefetto, come espressamente

dispone l'articolo medesimo, non altrettanto può dirsi per il

provvedimento emesso dal prefetto. Da un lato, invero, l'eser

cizio di una simile facoltà richiede la conoscenza e la valuta

zione immediata di circostanze di fatto che possono riscontrarsi

soltanto nelle autorità locali, le quali perciò nel provvedere in

questa materia emettono dei giudizi di natura discrezionale ; d'altro lato è a ritenersi che l'atto del prefetto si svolga in

questo caso in una sfera di competenza specifica, la quale ne

cessariamente si esaurisce con l'atto stesso, il che costituisce

uno dei caratteri del provvedimento definitivo. Perciò il decreto

prefettizio, col quale, come in questo caso, si disponga il rico

vero d'urgenza di chi abbisogni di immediato soccorso può es

sere direttamente impugnato di illegalità, non in sede gerar

chica, ma in via contenziosa con ricorso straordinario al He o

alla IV Sezione •.

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