Sezione III; decisione 30 marzo 1915; Pres. Tami, Est. Durante; Fusco ricSource: Il Foro Italiano, Vol. 40, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1915),pp. 283/284-285/286Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23115606 .
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283 PARTE TERZA 284
I regolamenti tributari comunali debbono pubblicarsi dopo
l'approvazione della Giunta prov. amm. ; non occorre
siano nuovamente pubblicati dopo l'esame del compe tente Ministero. (1)
La Sezione, ecc. (Omissis) — Relativamente alla tassa sui domestici è da
considerarsi che l'art. 211 t. u. della
legge com. e prov. 2"L maggio 1908, citato dai ricorrenti, che attribuisce alla Giunta prov. amm. l'approvazione dei regolamenti delle imposte comunali, non richiede
punto che i regolamenti, i quali debbono essere comu
nicati al Ministero competente, riportino anche l'appro vazione del medesimo, di maniera che la pubblicazione loro debba susseguire a questa approvazione. Quindi
nessuna nuova pubblicazione è nel caso da attendere oltre
quella che l'art. 129 del vigente regolamento per l'ese
cuzione della legge com. e provT prescrive farsi in seguito
all'approvazione della Giunta prov. amm. unica richiesta.
L'approvazione, poi, dell'autorità tutoria è atto integra tivo del deliberato del Consiglio comunale, il quale per esso divenuto perfetto, naturalmente produce fino dal
l'origine i suoi effetti, che erano meramente sospesi in attesa che si verificasse la condizione dell'approvazione. Nè vale eccepire la non retroattività, non essendo dimo
strato che alla deliberazione del Comune siasi data ese cuzione prima che divenisse, a norma di legge, esecutoria, mediante l'approvazione all'uopo necessaria, così che con
questa non si pretende legittimare alcun atto in prece denza non legalmente compiuto.
Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI COSTI. Sezione III; decisione 30 marzo 1915; Pres. Tami, Est.
Durante; Fusco ric.
Corte del eontl — Eiaitore — Rimborso di quote ine
sigibili — Ricorso — Termine — Modalità — Pro
duzione, notifieamlone o deposito — Computo del tempo
(L. 29 giugno 1902, testo unico sulla riscossione delle
imposte dirette, art. 90; R. D. 5 ottobre 1862 sul
procedimento innanzi alla Corte dei conti, art. 19).
Il rieorso alla Corte dei conti in tema di rimborso di
quote inesigibili può estere depositato nella segreteria della Corte o anche presentalo all' amministrazione
. finanziaria da sui dipende l'esattore; ed è tempestiva mente prodotto se tale deposito o presentazione avvenga nel tèrmine (li 90 giorni dalla notificazione del prov vedimento ministeriale. (2)
Però il risorto e anche validamente prodotto se entro il
medesimo termine sia stato notificato giudizialmente all'amministrazione. (3)
(1) La soluzione ci sembra esattissima, ed è confermata da altra recente pronuncia dall'autorità giudiziaria (App. Genova, 30 novembre 1914, Rivista amrn., 1915, 428). L'opposto principio non può giustificarsi che in base all'opinione assolutamente
erronea, sebbene a sua volta giustificata dalle oscurità legisla tive, che esista una formale omologazione, da parte del Ministero, dei regolamenti tributari comunali. Tale opinione è da tempo abbandonata, per quanto se ne possa riscontrare ogni tanto
qualche sporadico accenno, con tutte le inevitabili conseguenze circa il punto della pubblicazione. Cosi recentemente App. To
rino, 22 dicembre 1914, Rivista amm., 1915, 124. Vedi su tutto ciò Forti, 1 controlli dell'ammiri, comunale (nel Trattato dell' Or
lando, II, parte 2a) n. 171.
(2-3) Questa importante decisione concerne un punto di in teresse pratico assai grave, che fa palese una deplorevole lacuna della nostra legislazione. Lo stesso carattere conciliativo della
La Sezione, eco, (Omissis) —
Considerato, in diritto,
che per giudicare della eccezione d'irricevibilità del ri corso opposta dal Procuratore generale, occorre tener
presenti i precisi termini dell'art. 90, ultimo comma,
della legge sulla riscossione delle imposte dirette così
concepito : « Il ricorso alla Corte dei conti contro il prov
vedimento definitivo del Ministero nei giudizi speciali in
materia di rimborsi per inesigibilità, deve essere prodotto
nei 90 giorni dalla notificazione del provvedimento me desimo ;
Che questa disposizione è stata dal Procuratore gene
rale interpretata nel senso che l'unica forma, alla quale
si deve avere riguardo per determinare la tempestività del ricorso, sia quella del deposito di esso; perchè la
legge, dicendo che il ricorso alla Corte deve essere pro dotto nel detto termine, ha inteso dire che il ricorso deve
essere in tale termine prodotto alla Corte ;
Che con siffatta interpretazione si confonde la produ zione con il deposito del ricorso. Produrre il ricorso vuol
lire proporre il ricorso o ricorrere. Il deposito, invece,
lei ricorso costituisce di regola un atto procedurale di
stinto e successivo alla produzione del ricorso medesimo :
esso ha luogo nella segreteria della Corte e non alla
Corte, e può costituire una delle forme di produzione del
ricorsa solo quando la legge abbia tale forma espressa mente a tale effetto stabilita, come si dirà in appresso ;
Che, invece, lo scopo della disposizione contenuta nel
citato art. 90 della legge di riscossione è stato quello di dichiarare con le parole : « ricorso alla Corte dei conti »
la competenza della Corte stessa in tale genere di ricorso,
che era già stata ritenuta per giurisprudenza, ed inoltre
di prefiggere un termine per la produzione di esso. Ma
non ha la disposizione medesima stabilita la forma in cui
deve aver luogo tale produzione. Onde occorre vedere se
tale forma possa desumersi dal regio decreto 5 ottobre
1862, riguardante la procedura dei giudizi avauti a que
sta Corte ;
Che, come è noto, tale decreto contempla per i giu dizi di competenza di questa Sezione, oltre quello gene
rale sui conti dello Stato e di altre pubbliche amministra zioni equiparate, i giudizi di opposizione alle decisioni in materia di questi conti, i giudizi di revocazione nella
materia stessa e i giudizi di appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura sui conti di enti pubblici lo cali. Ma niuna disposizione contiene sopra altri giudizi
speciali, tra i quali è quello pel rimborso di quote inesi
gibili d'imposta, essendo essi stati ammessi o per giuri
sprudenza o per disposizioni di legge emanate posterior mente alla legge istitutiva di questa Corte e al relativo
suindicato regolamento di procedura. Onde la forma di
proposizione del ricorso, in tema di rimborso di quote
inesigibili, non può desumersi che per analogia dalle di
sposizioni del ripetuto regio decreto ; Che, a tale proposito, non è dubbio che debba esclu
dersi l'applicabilità delle disposizioni sui giudizi generali di conto, perchè essi hanno il carattere di una revisione
soluzione accolta, in lina materia strettamente procedurale e
che per sua natura richiederebbe un preciso rigore di forme, dimostra con chiarezza l'urgenza dell'intervento legislativo in siffatta materia, in cui nemmeno l'abile opera dell'interpetre
può efficacemente dare una sodisfacente e — ciò che qui in par ticolare interessa — stabile soluzione di tale quesito. In questo senso appunto conclude un interessante studio sull'argomento del dott. Gioacchino Sera, La forma di proposizione dei ricorsi alla Corte dei conti in materia di quote inesigibili d'imposta, pub blicato nel periodico Le imposte dirette, 1915, p. 265 e segg.
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285 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 286
giudiziaria che ha luogo d'ufficio anche senza contesta
zione fra le parti, ed hanno una procedura sui generis,
per la quale il contabile, per effetto della sola presenta zione del conto, è dalla legge considerato presente in
giudizio, non ostante la mancanza di ogni citazione o notificazione : procedura che è incompatibile con quella di un giudizio sopra un ricorso speciale della parte ;
Che deve anche escludersi l'applicabilità delle dispo sizioni nei giudizi di revocazione di appello, perchè essi,
comunque abbiano carattere di giudizi speciali, non hanno
analogia con i giudizi sui ricorsi in materia di quote inesigibili d'imposta. Infatti la revocazione costituisce un
rimedio straordinario con procedura tutt'affatto speciale in considerazione della natura di tale rimedio; e l'appello è un giudizio di secondo grado.
Che, invece, il giudizio di opposizione è l'unica forma
di giudizio speciale, che ha analogia con quello-sui ri
corsi in esame. # In vero entrambi i rimedi riguardano un giudizio che
viene preso in unico grado di giurisdizione, come non è
dubbio per l'opposizione, che è contemplata sotto il capo 2° del citato regolamento di procedura, intitolato: «Dei giu dizi in prima ed ultima istanza » ; e come deve ritenersi
per i ricorsi per rimborso di quote inesigibili, il provvedi mento che s'impugna essendo reso in sede amministra
tiva. Entrambi i rimedi sono dati al contabile soltanto, e
non anche all'Amministrazione. Di fatti l'opposizione è data al contabile perchè esso si presume presente nel
giudizio di conto per effetto di una finzione di legge,
mentre l'Amministrazione vi è sempre presente effettiva
mente a mezzo del Procuratore generale. E non è conce
pibile il ricorso dell'Amministrazione contro il provvedi
mento sul rimborso di quote d'imposte, da essa medesima emanato.
Entrambi i rimedi infine si riferiscono a partite sin
gole di conti della gestione dei contabili ricorrenti. Nè a
quest'ultimo proposito potrebbe opporsi che gli esattori co
munali delle imposte dirette non rendano il conto giudi
ziale, perchè ciò avviene solo in quanto il loro conto è
compenetrato in quello del ricevitore provinciale, che
viene giudicato dalla Corte.
Che per l'art. 19 del ripetuto regio decreto del 1862, il ricorso in opposizione deve, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione sul conto, essere pre sentato per mezzo delVAmministrazione da cui dipende il
contabile, e del ricorso stesso deve essere presa nota nel
registro di segreteria della Corte.
Dalla quale disposizione si desume come è stato rite
nuto che dovendo l'Amministrazione trasmettere il ri
corso alla segreteria della Corte, esso è anche valida
mente presentato direttamente a tale segreteria.
Onde il ricorso per rimborso di quote inesigibili deve
per analogia ritenersi tempestivamenie prodotto ove nel
termine prefisso di 90 giorni sia presentato all'Ammini
strazione finanziaria da cui dipende l'esattore o anche di
rettamente alla segreteria della Corte. Ma se il contabile, in luogo di presentare il ricorso all'Amministrazione,
glielo notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, a fortiori la presentazione è valida, siffatta notificazione equivalendo ad una presentazione in forma solenne ed ineccepibile.
Che quindi è da escludere che, agli effetti della ri
cevibilità, il deposito del ricorso per rimborso di quote
inesigibili costituisca l'unica forma di produzione di esso.
E d'altra parte quando la legge ha ciò voluto, l'ha detto
espressamente. Infatti l'art. 39 del ripetuto regolamento
di procedura ha disposto in ordine al ricorso in revoca
zione che esso nel termine stabilito dalla legge per ri
correre, deve essere presentato alla segreteria ; la quale
poi lo comunica alla parte contraria.
Ohe, infine, se in ipotesi si potesse escludere la ra
gione di analogia con le disposizioni sui ricorsi in oppo
sizione, occorrerebbe ricorrere alla legge generale di pro
cedura. E la notificazione giudiziale del ricorso sarebbe
certamente ammissibile come forma di produzione di
esso, essendo noto che, per il codice di procedura civile
ogni ricorso giudiziale contenzioso è proposto in tale
forma ;
Che nella specie il provvedimento impugnato essendo
stato notificato-il 24 giugno 1912 e nel 18 settembre
successivo, cioè entro lo stabilito termine di 90 giorni, essendo stato notificato all'Intendenza di finanza di Na
poli in rappresentanza del R. Ministero il ricorso, questo
deve ritenersi tempestivamente prodotto. Onde nulla ri
leva, agli effetti della ricevibilità, che il deposito del ri
corso in segreteria sia stato eseguito successivamente,
dopo decorso il termine anzidetto. — (Omissis). Per questi motivi, ecc.
RIVISTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Giustizia amministrativa — Provvedimento impugna
bile — Ricovero d'argcou — Ordinanza del prefetto — Provvedimento definitivo o no (L. 17 luglio 1890
n. 6972 art. 79 ; L. 17 agosto 1907, n. 628, art. 26).
Il provvedimento del prefetto ohe ordina d'urgenza
il ricovero di un infermo è provvedimento definitivo, che
deve essere impugnato con ricorso in via contenziosa
avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato o con ri
corso straordinario al Re. (1)
(Consiglio di Stato, parere 22 marzo 1915; Comune
di Padova; Rivista amministrativa, 1915, 4.69).
(1) Sui criteri per distinguere il provvedimento definitivo
da quello soggetto a ricorso in via gerarchica vedi la nota del
Ragnisco, apposta al parere del Consiglio di Stato 9 novembre
1906 (Foro it., 1906, III, 62), uno studio del Fragola, La nozione
del provvedimento definitivo ( Giustizia amm., 1909, 57) ed un altro
del Tommasone, in Rivista di dir. pubbt., 1912, II, 417. Nel parere di cui abbiamo dato qui sopra la massima il
Consiglio di Stato opinando per la inammissibilità del ricorso
in via gerarchica osserva che : « Le ordinanze impugnate tro
vano base non soltanto negli art. 76 L. 17 luglio 1890 e 3 della
legge com. e prov. in esse citati, ma anche nell'art. 79 della
legge del 1890, per il quale l'autorità politica può esercitare la
facoltà di disporre l'immediato ricovero di chi ha bisogno di
un soccorso d'urgenza. «Che, se l'uso di una tale facoltà da parte dei sindaci può
costituire oggetto di reclamo al prefetto, come espressamente
dispone l'articolo medesimo, non altrettanto può dirsi per il
provvedimento emesso dal prefetto. Da un lato, invero, l'eser
cizio di una simile facoltà richiede la conoscenza e la valuta
zione immediata di circostanze di fatto che possono riscontrarsi
soltanto nelle autorità locali, le quali perciò nel provvedere in
questa materia emettono dei giudizi di natura discrezionale ; d'altro lato è a ritenersi che l'atto del prefetto si svolga in
questo caso in una sfera di competenza specifica, la quale ne
cessariamente si esaurisce con l'atto stesso, il che costituisce
uno dei caratteri del provvedimento definitivo. Perciò il decreto
prefettizio, col quale, come in questo caso, si disponga il rico
vero d'urgenza di chi abbisogni di immediato soccorso può es
sere direttamente impugnato di illegalità, non in sede gerar
chica, ma in via contenziosa con ricorso straordinario al He o
alla IV Sezione •.
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