sezione III; parere 15 ottobre 1985, n. 1291; Min. tesoroSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 423/424-425/426Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183219 .
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PARTE TERZA
zione diversa da quella in atto prima dell'incendio, deve essere
intesa quale complemento e specificazione della disposizione re
lativa al divieto edificatorio e non come disposizione aggiuntiva al divieto generale di edificare comunque. Ed in effetti anche
i terreni boschivi possono essere oggetto di attività edificatoria, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme di vincolo.
Quando tale destinazione sia antecedente all'evento incendiario
viene meno la ratio della norma, in quanto l'incendio non era
in grado in sé di raggiungere un risultato contrario all'interesse
pubblico essendo a suo tempo la zona già edificatoria. In linea
generale, quindi, la norma non ha inteso privare i soprassuoli dalla loro destinazione previgente, ed anzi ha chiarito il senso
della disposizione specificando che comunque la destinazione
della zona non può essere diversa da quella precedente. Orbene, se tale zona aveva precedentemente destinazione edificatoria,
pur con i limiti necessari, ne consegue che tale destinazione per mane e sarebbe quindi contraddittorio vietare ciò che, con la
conservazione della destinazione, si è inteso mantenere.
Non si può quindi ritenere che sussista un divieto assoluto
di edificazione dei soprassuoli interessati da incendi, ma solo
che la situazione quo ante non possa essere modificata in alcun
modo, né mediante l'edificazione diretta, né mediante la varia
zione di destinazione che preluda all'edificazione.
Costituisce allora una questione di fatto l'accertamento della
destinazione dell'area prima dell'incendio, e tale accertamento
deve essere eseguito alla stregua della situazione preesistente co
me se essa non fosse stata modificata dall'evento incendiario,
potendosi quindi verificare l'attività della pubblica amministra
zione sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei
fatti o errore sui presupposti o difetto di motivazione sul punto. L'accertamento quindi dovrà implicare non solo il rispetto
delle destinazioni e dei limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dalle varie leggi di vincolo, ma anche delle disposizioni che, esistente il bosco, limitavano o comunque disciplinavano varia
mente la costruzione. Costituisce quindi oggetto specifico della
motivazione del provvedimento, e che deve quindi essere sem
pre presente nella specie, il raffronto con la situazione origina ria e la valutazione dell'opera come se fosse integro il bosco
danneggiato o distrutto.
Tale motivazione è nella specie esistente e congrua. Infatti
risulta agli atti in maniera inequivocabile che la concessione edi
lizia di cui si tratta era già stata assentita in epoca precedente
all'incendio, e quindi essa era, a giudizio dell'organo competen
te, legittima e rispettosa delle norme di vincolo e di piano pur in presenza del bosco. Tale accertamento, contenuto nella moti
vazione del provvedimento impugnato, dà quindi sufficiente con
to di quanto sopra si è evidenziato si che anche il secondo moti
vo d'appello è da respingere. Il ricorso deve quindi essere respinto.
CONSIGLIO DI STATO; sezione III; parere 15 ottobre 1985, n. 1291; Min. tesoro.
Impiegato dello Stato e pubblico — Dipendenti di enti pubblici
soppressi — Fondi previdenziali integrativi — Contributi ver
sati — Trasferimento a favore delle casse pensioni — Obbli
go a carico dell'ufficio liquidazioni presso il ministero del te
soro (L. 7 febbraio 1979 n. 29, ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, art. 2, 6, 8;
d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, art. 74, 75, 76).
Il ministero del tesoro è obbligato a trasferire in favore delle
casse pensioni interessate, amministrate dalla direzione gene rale degli istituti di previdenza, le contribuzioni complessiva mente versate da alcuni enti soppressi e dal relativo personale a fondi integrativi di quiescenza e di previdenza. (1)
(1) Sulla questione, conseguente all'obbligo sancito dal parere in epi grafe, circa il diritto dei dipendenti degli enti soppressi alla restituzione
Il Foro Italiano — 1991.
Premesso. — Il ministero del tesoro con ampia e motivata
relazione chiede il parere circa l'obbligo dell'ufficio liquidazioni
presso la ragioneria generale dello Stato di trasferire a favore
delle casse pensioni interessate, amministrate dalla direzione ge nerale degli istituti di previdenza, le contribuzioni complessiva mente versate da alcuni enti soppressi e dal relativo personale a fondi integrativi di quiescenza e di previdenza.
Considerato. — Occorre premettere che la disciplina legislati va in materia dei fondi integrativi di previdenza e di quiescenza esistenti presso alcuni enti pubblici prevista in modo organico dall'art. 1 quindicies introdotto dalla 1. 641/78 non è stata an
cora emanata.
Essa, infatti, è collegata all'emanazione della legge di riforma
del sistema pensionistico tuttora in gestazione. Non rimane quindi all'amministratore che attenersi strettamente alle norme giuridi che speciali che regolano ogni singolo caso. La fattispecie in
esame concerne il personale di enti mutualistici trasferito alle Usi.
Essa, pertanto, è regolata dagli art. 74 e 75 d.p.r. 761/79.
Il 2° comma dell'art. 74 stabilisce l'obbligo dell'iscrizione, ai
fini del trattamento di quiescenza, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa per le pensioni ai sanitari.
Il 3° comma del citato art. 74 recita testualmente: «Per la
ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi
con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di pro venienza con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza di
verse da quelle indicate nel precedente 1° comma, si applica l'art. 6 1. 7 febbraio 1979 n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi ricono
sciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferi
mento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi
versati nei fondi stessi».
L'art. 6 richamato stabilisce al 2° comma che le gestioni assi
curative di provenienza devono versare — con determinate mo
dalità — a quello di destinazione i contributi di propria per tinenza.
Dal combinato disposto delle norme surrichiamate emerge chia
ramente l'obbligo dell'ufficio liquidazioni della ragioneria gene rale dello Stato di versare alle casse pensioni interessate i contri
buti costituenti i fondi integrativi di quiescenza e di previdenza
per la parte relativa ai dipendenti trasferiti alle Usi.
L'esistenza e la consistenza dei diritti patrimoniali degli inte
ressati gravanti sui fondi integrativi è questione che esula dalla
competenza dell'ufficio liquidazioni.
Infatti, con il trasferimento alle Usi il rapporto previdenziale o quello di quiescenza è stato trasferito ex legge, alla cassa di
previdenza per i dipendenti degli enti locali o alla cassa per le
pensioni ai sanitari. In conseguenza, l'obbligo gravante sull'ufficio liquidazione
di trasferire il fondo integrativo alla cassa pensioni interessata
non può essere eluso invocando l'applicabilità al caso in esame
dell'art. 8 1. 29/79 e alcune sentenze della magistratura ordina
ria peraltro appellate che ammettono la possibilità per i dipen denti trasferiti alle Usi, di richiedere la propria quota del fondo
integrativo del disciolto ente di provenienza. In entrambi i casi, infatti, si tratta di rapporti relativi alla
consistenza del diritto previdenziale scaturente dalle norme giu ridiche applicabili nella fattispecie, che hanno come soggetti le
casse, pensioni degli istituti di previdenza e gli interessati.
Rispetto a detti rapporti l'ufficio liquidazioni non ha alcuna competenza.
Comunque, per quanto concerne la rilevanza dell'art. 8 1.
29/79, la sezione conviene nelle considerazioni svolte nella rela
zione ministeriale.
L'art. 74 1. 761/79 richiama esclusivamente l'art. 6 1. 29/79
per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico dei fondi integrativi. In conseguenza, non è lecito ai
dei contributi versati ai fondi integrativi costituiti presso gli enti di pro venienza, cfr. Cass. 4 giugno 1991, n. 6296, in questo fascicolo, I, 2414, che costituisce lo sviluppo coerente di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel parere in epigrafe e contraddetto da alcune decisioni del
giudice amministrativo nella citata sentenza della Cassazione richiamate e confutate.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
l'interprete richiamare disposizioni che impongono ulteriori li
mitazioni ai diritti patrimoniali dei dipendenti. Inoltre, l'appli cabilità dell'art. 8 citato comporterebbe una restituzione di som
me non previste dall'ordinamento nel caso in esame, la cui fat
tispecie appare del tutto diversa.
Deve, perciò, concludersi che l'art. 8 può essere applicabile solo alle ipotesi in esse specificamente disposte con il richiamo
alle ricongiunzioni di servizio previste dai precedenti art. 1 e 2.
I
CORTE DEI CONTI; CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n.
27; Pres. Sorrentino, Est. A. Buscema; Comune di Lecco.
Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi
zio di conto — Nuova normativa — Conseguenze sui giudizi
pendenti (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale
e provinciale, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento
delle autonomie locali, art. 58, 64).
Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo
cali, che ha assoggettato a giudizio di conto solo il conto reso
dai tesorieri e dagli altri agenti contabili degli enti locali, e
non più il conto consuntivo deliberato da questi, anche nel
giudizio già pendente sul conto consuntivo di un comune non
può più essere valutata l'attività gestoria dei suoi amministra
tori, in ordine alla cui responsabilità dovrà essere esercitata
azione da parte del procuratore generale, al quale la sezione
perciò deve trasmettere gli atti relativi al conto suddetto, che
a tal fine potrebbero risultare rilevanti. (1)
II
CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 7 dicembre 1990, n.
258; Pres. Sorrentino, Est. Mastropasqua; Comune di
Suzzara.
Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi
zio di conto — Responsabilità degli amministratori — Nuova
normativa — Conseguenze sui giudizi pendenti (R.d. 13 ago to 1933 n. 1038, regolamento per la procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 44; r.d. 3 marzo 1934 n.
383, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n. 142, art. 58, 64).
Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo
cali, anche nei giudizi già pendenti sui conti degli enti locali
parti convenute devono considerarsi i soli tesorieri, anche se
in tali giudizi deve verificarsi il concreto svolgimento degli incombenti che sono loro commessi. (2)
Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo
cali, gli amministratori locali, tranne il caso di connessione
previsto dall'art. 44 r.d. 1038/33, anche per fatti pregressi
possono essere convenuti in giudizio di responsabilità esclusi
vamente ad iniziativa del procuratore generale, cui perciò de
ve essere trasmessa dalla sezione la documentazione acquisita nei giudizi di conto già pendenti, dalla quale emergono ele
menti a tal fine rilevanti. (3)
(1-4) L'art. 64 1. 8 giugno 1990 n. 142 ha abrogato il r.d. 3 marzo
1934 n. 383, tranne qualche articolo qui non rilevante, e, quindi, com
preso l'art. 310, che disciplinava la deliberazione da parte dell'ente lo
cale del conto consuntivo, e la sua sottoposizione a giudizio, una volta
del consiglio di prefettura, e, dopo la dichiarazione d'incostituzionalità
della sua composizione, della Corte dei conti; nonché il r.d. 12 febbraio
1911 n. 297, regolamento di esecuzione della legge comunale e provin ciale, sempre tranne qualche articolo qui non rilevante, e, quindi, com
preso l'art. 226, il cui 2° comma disponeva che l'esame e il giudizio del conto suddetto «. . .si estendono . . . agli amministratori responsa bili ai sensi della legge». E l'art. 58, 2° comma, 1. 142/90 ha ridisegna to la disciplina del conto e del relativo giudizio, tra l'altro disponendo
Il Foro Italiano — 1991.
Ill
CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 26 novembre 1990, n. 238; Pres. ed est. Minerva; Comune di Muggia.
Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi
zio di conto — Responsabilità degli amministratori — Nuova
normativa — Conseguenze sui giudizi pendenti (Disp. sulla
legge in generale, art. 11; r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, art.
44; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n.
142, art. 58, 64).
Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo
cali, che ha limitato all'attività gestoria del tesoriere degli enti
locali il giudizio di conto, la responsabilità degli amministra
tori, anche per fatti pregressi, tranne il caso di connessione
previsto dall'art. 44 r.d. 1038/33, può esser fatta valere solo
in un separato giudizio, la cui iniziativa è riservata al procu ratore generale. (4)
I
Diritto. — Va, anzitutto, esaminata d'ufficio la questione con
cernente la normativa applicabile al presente giudizio. Difatti,
che il conto stesso sia solo reso dal tesoriere e dagli altri agenti contabili anche di fatto, e non più deliberato dall'ente, e non prevedendo più l'estensione del giudizio agli amministratori di questo.
Le tre decisioni riportate concordano sulla soluzione da dare alla que stione di diritto transitorio, nel senso che affermano l'immediata appli cabilità ai giudizi di conto già pendenti all'entrata in vigore della 1.
142/90, e ai comportamenti pregressi degli amministratori, le innova zioni disposte dall'art. 58, 2° comma: cosi come si è già orientata la
giurisprudenza, rispetto ad altre modificazioni di carattere processuale apportate da altre disposizioni del medesimo articolo (Cass. 15 novem
bre 1990, n. 11035, Foro it., 1991, I, 92, con nota di A. Romano, in relazione al trasferimento alla Corte dei conti della giurisdizione sul
la responsabilità anche amministrativa degli amministratori e dei dipen denti degli enti locali; Corte conti, sez. I, 26 novembre 1990, n. 245,
ibid., III, 406, con nota di richiami, in relazione al medesimo trasferi mento in ordine alla responsabilità per fatti di gestione dei dipendenti degli stessi enti). Tutte e tre le decisioni, inoltre, convergono sostanzial mente anche nella ricostruzione della portata delle innovazioni suddet te. Ma con una certa diversità delle argomentazioni, e soprattutto delle
accentuazioni dei vari profili innovati, di cui si è cercato di dare conto
nella formulazione delle massime cosi che è sembrato opportuno sot trarre alla diffusione motivazioni comunque utili in questa fase di pri ma applicazione della nuova normativa.
Che tali decisioni sintetizzano affermando: a) che ormai il giudizio di responsabilità degli amministratori degli enti locali deve essere tenuto
separato dal giudizio sul conto dei loro tesorieri; ti) che quel giudizio di responsabilità può ormai essere attivato esclusivamente dal procura tore generale, esercitando il suo potere di iniziativa processuale; c) che, a tal fine, la sezione che giudica sul conto, deve trasmettere al procura tore generale gli elementi emersi in giudizio, in base ai quali si potrebbe
profilare una responsabilità degli amministratori; d) che, comunque, rimane salva l'ipotesi di connessione di giudizi prevista dall'art. 44 r.d.
13 agosto 1933 n. 1038. Per la valutazione della portata delle innovazioni suddette, si deve
richiamare la giurisprudenza della Corte dei conti, costante sotto il di
ritto previgente, secondo la quale il giudizio di conto si estendeva anche
alla gestione degli amministratori: v., da ultimo, sez. I 12 gennaio 1990, n. 3, id., Rep. 1990, voce Responsabilità contabile e amministrativa, n. 489; 11 aprile, 8 giugno, 15 e 16 settembre, 8 novembre 1989, nn.
136, 203, 334, 344, 407, ibid., nn. 472, 511, 512, 569, 515; per la giuri
sprudenza meno recente, v. la nota di richiami a Corte conti, sez. riun., n. 553/A/87, citata appresso.
Il problema più delicato riguardava le modalità con le quali gli am
ministratori potevano essere coinvolti nel giudizio di conto; e, dopo alcune oscillazioni verso soluzioni meno garantistiche, Corte conti, sez.
riun., 12 ottobre 1987, n. 553/A, id., 1988, III, 298, con nota di richia
mi, aveva affermato il principio per cui il giudizio di conto nei confron
ti dei tesorieri (nel caso, delle Usi, ma il criterio valeva per gli enti
locali in genere) non poteva venire esteso agli amministratori, se nei
confronti di questi non fosse stato instaurato un giudizio di responsabi lità, poi riunito al primo. La giurisprudenza successiva si è sostanzial mente conformata al principio; però varie pronunce hanno ugualmente
disposto l'intervento degli amminitratori iussu iudicis nel giudizio di
conto: ma, in difetto della formulazione di una domanda risarcitoria
da parte del procuratore generale, ai soli fini garantistici di dare loro
la possibilità di interloquire in un processo in cui potevano emergere elementi rilevanti per una loro eventuale responsabilità da far valere
successivamente.
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