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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione III; parere 15 ottobre 1985, n. 1291; Min....

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sezione III; parere 15 ottobre 1985, n. 1291; Min. tesoro Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991), pp. 423/424-425/426 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183219 . Accessed: 25/06/2014 01:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.40 on Wed, 25 Jun 2014 01:03:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III; parere 15 ottobre 1985, n. 1291; Min. tesoroSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 423/424-425/426Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183219 .

Accessed: 25/06/2014 01:03

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA

zione diversa da quella in atto prima dell'incendio, deve essere

intesa quale complemento e specificazione della disposizione re

lativa al divieto edificatorio e non come disposizione aggiuntiva al divieto generale di edificare comunque. Ed in effetti anche

i terreni boschivi possono essere oggetto di attività edificatoria, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme di vincolo.

Quando tale destinazione sia antecedente all'evento incendiario

viene meno la ratio della norma, in quanto l'incendio non era

in grado in sé di raggiungere un risultato contrario all'interesse

pubblico essendo a suo tempo la zona già edificatoria. In linea

generale, quindi, la norma non ha inteso privare i soprassuoli dalla loro destinazione previgente, ed anzi ha chiarito il senso

della disposizione specificando che comunque la destinazione

della zona non può essere diversa da quella precedente. Orbene, se tale zona aveva precedentemente destinazione edificatoria,

pur con i limiti necessari, ne consegue che tale destinazione per mane e sarebbe quindi contraddittorio vietare ciò che, con la

conservazione della destinazione, si è inteso mantenere.

Non si può quindi ritenere che sussista un divieto assoluto

di edificazione dei soprassuoli interessati da incendi, ma solo

che la situazione quo ante non possa essere modificata in alcun

modo, né mediante l'edificazione diretta, né mediante la varia

zione di destinazione che preluda all'edificazione.

Costituisce allora una questione di fatto l'accertamento della

destinazione dell'area prima dell'incendio, e tale accertamento

deve essere eseguito alla stregua della situazione preesistente co

me se essa non fosse stata modificata dall'evento incendiario,

potendosi quindi verificare l'attività della pubblica amministra

zione sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei

fatti o errore sui presupposti o difetto di motivazione sul punto. L'accertamento quindi dovrà implicare non solo il rispetto

delle destinazioni e dei limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dalle varie leggi di vincolo, ma anche delle disposizioni che, esistente il bosco, limitavano o comunque disciplinavano varia

mente la costruzione. Costituisce quindi oggetto specifico della

motivazione del provvedimento, e che deve quindi essere sem

pre presente nella specie, il raffronto con la situazione origina ria e la valutazione dell'opera come se fosse integro il bosco

danneggiato o distrutto.

Tale motivazione è nella specie esistente e congrua. Infatti

risulta agli atti in maniera inequivocabile che la concessione edi

lizia di cui si tratta era già stata assentita in epoca precedente

all'incendio, e quindi essa era, a giudizio dell'organo competen

te, legittima e rispettosa delle norme di vincolo e di piano pur in presenza del bosco. Tale accertamento, contenuto nella moti

vazione del provvedimento impugnato, dà quindi sufficiente con

to di quanto sopra si è evidenziato si che anche il secondo moti

vo d'appello è da respingere. Il ricorso deve quindi essere respinto.

CONSIGLIO DI STATO; sezione III; parere 15 ottobre 1985, n. 1291; Min. tesoro.

Impiegato dello Stato e pubblico — Dipendenti di enti pubblici

soppressi — Fondi previdenziali integrativi — Contributi ver

sati — Trasferimento a favore delle casse pensioni — Obbli

go a carico dell'ufficio liquidazioni presso il ministero del te

soro (L. 7 febbraio 1979 n. 29, ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, art. 2, 6, 8;

d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, art. 74, 75, 76).

Il ministero del tesoro è obbligato a trasferire in favore delle

casse pensioni interessate, amministrate dalla direzione gene rale degli istituti di previdenza, le contribuzioni complessiva mente versate da alcuni enti soppressi e dal relativo personale a fondi integrativi di quiescenza e di previdenza. (1)

(1) Sulla questione, conseguente all'obbligo sancito dal parere in epi grafe, circa il diritto dei dipendenti degli enti soppressi alla restituzione

Il Foro Italiano — 1991.

Premesso. — Il ministero del tesoro con ampia e motivata

relazione chiede il parere circa l'obbligo dell'ufficio liquidazioni

presso la ragioneria generale dello Stato di trasferire a favore

delle casse pensioni interessate, amministrate dalla direzione ge nerale degli istituti di previdenza, le contribuzioni complessiva mente versate da alcuni enti soppressi e dal relativo personale a fondi integrativi di quiescenza e di previdenza.

Considerato. — Occorre premettere che la disciplina legislati va in materia dei fondi integrativi di previdenza e di quiescenza esistenti presso alcuni enti pubblici prevista in modo organico dall'art. 1 quindicies introdotto dalla 1. 641/78 non è stata an

cora emanata.

Essa, infatti, è collegata all'emanazione della legge di riforma

del sistema pensionistico tuttora in gestazione. Non rimane quindi all'amministratore che attenersi strettamente alle norme giuridi che speciali che regolano ogni singolo caso. La fattispecie in

esame concerne il personale di enti mutualistici trasferito alle Usi.

Essa, pertanto, è regolata dagli art. 74 e 75 d.p.r. 761/79.

Il 2° comma dell'art. 74 stabilisce l'obbligo dell'iscrizione, ai

fini del trattamento di quiescenza, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa per le pensioni ai sanitari.

Il 3° comma del citato art. 74 recita testualmente: «Per la

ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi

con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di pro venienza con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza di

verse da quelle indicate nel precedente 1° comma, si applica l'art. 6 1. 7 febbraio 1979 n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi ricono

sciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferi

mento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi

versati nei fondi stessi».

L'art. 6 richamato stabilisce al 2° comma che le gestioni assi

curative di provenienza devono versare — con determinate mo

dalità — a quello di destinazione i contributi di propria per tinenza.

Dal combinato disposto delle norme surrichiamate emerge chia

ramente l'obbligo dell'ufficio liquidazioni della ragioneria gene rale dello Stato di versare alle casse pensioni interessate i contri

buti costituenti i fondi integrativi di quiescenza e di previdenza

per la parte relativa ai dipendenti trasferiti alle Usi.

L'esistenza e la consistenza dei diritti patrimoniali degli inte

ressati gravanti sui fondi integrativi è questione che esula dalla

competenza dell'ufficio liquidazioni.

Infatti, con il trasferimento alle Usi il rapporto previdenziale o quello di quiescenza è stato trasferito ex legge, alla cassa di

previdenza per i dipendenti degli enti locali o alla cassa per le

pensioni ai sanitari. In conseguenza, l'obbligo gravante sull'ufficio liquidazione

di trasferire il fondo integrativo alla cassa pensioni interessata

non può essere eluso invocando l'applicabilità al caso in esame

dell'art. 8 1. 29/79 e alcune sentenze della magistratura ordina

ria peraltro appellate che ammettono la possibilità per i dipen denti trasferiti alle Usi, di richiedere la propria quota del fondo

integrativo del disciolto ente di provenienza. In entrambi i casi, infatti, si tratta di rapporti relativi alla

consistenza del diritto previdenziale scaturente dalle norme giu ridiche applicabili nella fattispecie, che hanno come soggetti le

casse, pensioni degli istituti di previdenza e gli interessati.

Rispetto a detti rapporti l'ufficio liquidazioni non ha alcuna competenza.

Comunque, per quanto concerne la rilevanza dell'art. 8 1.

29/79, la sezione conviene nelle considerazioni svolte nella rela

zione ministeriale.

L'art. 74 1. 761/79 richiama esclusivamente l'art. 6 1. 29/79

per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico dei fondi integrativi. In conseguenza, non è lecito ai

dei contributi versati ai fondi integrativi costituiti presso gli enti di pro venienza, cfr. Cass. 4 giugno 1991, n. 6296, in questo fascicolo, I, 2414, che costituisce lo sviluppo coerente di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel parere in epigrafe e contraddetto da alcune decisioni del

giudice amministrativo nella citata sentenza della Cassazione richiamate e confutate.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

l'interprete richiamare disposizioni che impongono ulteriori li

mitazioni ai diritti patrimoniali dei dipendenti. Inoltre, l'appli cabilità dell'art. 8 citato comporterebbe una restituzione di som

me non previste dall'ordinamento nel caso in esame, la cui fat

tispecie appare del tutto diversa.

Deve, perciò, concludersi che l'art. 8 può essere applicabile solo alle ipotesi in esse specificamente disposte con il richiamo

alle ricongiunzioni di servizio previste dai precedenti art. 1 e 2.

I

CORTE DEI CONTI; CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 16 gennaio 1991, n.

27; Pres. Sorrentino, Est. A. Buscema; Comune di Lecco.

Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi

zio di conto — Nuova normativa — Conseguenze sui giudizi

pendenti (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale

e provinciale, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento

delle autonomie locali, art. 58, 64).

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo

cali, che ha assoggettato a giudizio di conto solo il conto reso

dai tesorieri e dagli altri agenti contabili degli enti locali, e

non più il conto consuntivo deliberato da questi, anche nel

giudizio già pendente sul conto consuntivo di un comune non

può più essere valutata l'attività gestoria dei suoi amministra

tori, in ordine alla cui responsabilità dovrà essere esercitata

azione da parte del procuratore generale, al quale la sezione

perciò deve trasmettere gli atti relativi al conto suddetto, che

a tal fine potrebbero risultare rilevanti. (1)

II

CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 7 dicembre 1990, n.

258; Pres. Sorrentino, Est. Mastropasqua; Comune di

Suzzara.

Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi

zio di conto — Responsabilità degli amministratori — Nuova

normativa — Conseguenze sui giudizi pendenti (R.d. 13 ago to 1933 n. 1038, regolamento per la procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 44; r.d. 3 marzo 1934 n.

383, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n. 142, art. 58, 64).

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo

cali, anche nei giudizi già pendenti sui conti degli enti locali

parti convenute devono considerarsi i soli tesorieri, anche se

in tali giudizi deve verificarsi il concreto svolgimento degli incombenti che sono loro commessi. (2)

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo

cali, gli amministratori locali, tranne il caso di connessione

previsto dall'art. 44 r.d. 1038/33, anche per fatti pregressi

possono essere convenuti in giudizio di responsabilità esclusi

vamente ad iniziativa del procuratore generale, cui perciò de

ve essere trasmessa dalla sezione la documentazione acquisita nei giudizi di conto già pendenti, dalla quale emergono ele

menti a tal fine rilevanti. (3)

(1-4) L'art. 64 1. 8 giugno 1990 n. 142 ha abrogato il r.d. 3 marzo

1934 n. 383, tranne qualche articolo qui non rilevante, e, quindi, com

preso l'art. 310, che disciplinava la deliberazione da parte dell'ente lo

cale del conto consuntivo, e la sua sottoposizione a giudizio, una volta

del consiglio di prefettura, e, dopo la dichiarazione d'incostituzionalità

della sua composizione, della Corte dei conti; nonché il r.d. 12 febbraio

1911 n. 297, regolamento di esecuzione della legge comunale e provin ciale, sempre tranne qualche articolo qui non rilevante, e, quindi, com

preso l'art. 226, il cui 2° comma disponeva che l'esame e il giudizio del conto suddetto «. . .si estendono . . . agli amministratori responsa bili ai sensi della legge». E l'art. 58, 2° comma, 1. 142/90 ha ridisegna to la disciplina del conto e del relativo giudizio, tra l'altro disponendo

Il Foro Italiano — 1991.

Ill

CORTE DEI CONTI; sezione I; decisione 26 novembre 1990, n. 238; Pres. ed est. Minerva; Comune di Muggia.

Responsabilità contabile e amministrativa — Comune — Giudi

zio di conto — Responsabilità degli amministratori — Nuova

normativa — Conseguenze sui giudizi pendenti (Disp. sulla

legge in generale, art. 11; r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, art.

44; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 310; 1. 8 giugno 1990 n.

142, art. 58, 64).

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie lo

cali, che ha limitato all'attività gestoria del tesoriere degli enti

locali il giudizio di conto, la responsabilità degli amministra

tori, anche per fatti pregressi, tranne il caso di connessione

previsto dall'art. 44 r.d. 1038/33, può esser fatta valere solo

in un separato giudizio, la cui iniziativa è riservata al procu ratore generale. (4)

I

Diritto. — Va, anzitutto, esaminata d'ufficio la questione con

cernente la normativa applicabile al presente giudizio. Difatti,

che il conto stesso sia solo reso dal tesoriere e dagli altri agenti contabili anche di fatto, e non più deliberato dall'ente, e non prevedendo più l'estensione del giudizio agli amministratori di questo.

Le tre decisioni riportate concordano sulla soluzione da dare alla que stione di diritto transitorio, nel senso che affermano l'immediata appli cabilità ai giudizi di conto già pendenti all'entrata in vigore della 1.

142/90, e ai comportamenti pregressi degli amministratori, le innova zioni disposte dall'art. 58, 2° comma: cosi come si è già orientata la

giurisprudenza, rispetto ad altre modificazioni di carattere processuale apportate da altre disposizioni del medesimo articolo (Cass. 15 novem

bre 1990, n. 11035, Foro it., 1991, I, 92, con nota di A. Romano, in relazione al trasferimento alla Corte dei conti della giurisdizione sul

la responsabilità anche amministrativa degli amministratori e dei dipen denti degli enti locali; Corte conti, sez. I, 26 novembre 1990, n. 245,

ibid., III, 406, con nota di richiami, in relazione al medesimo trasferi mento in ordine alla responsabilità per fatti di gestione dei dipendenti degli stessi enti). Tutte e tre le decisioni, inoltre, convergono sostanzial mente anche nella ricostruzione della portata delle innovazioni suddet te. Ma con una certa diversità delle argomentazioni, e soprattutto delle

accentuazioni dei vari profili innovati, di cui si è cercato di dare conto

nella formulazione delle massime cosi che è sembrato opportuno sot trarre alla diffusione motivazioni comunque utili in questa fase di pri ma applicazione della nuova normativa.

Che tali decisioni sintetizzano affermando: a) che ormai il giudizio di responsabilità degli amministratori degli enti locali deve essere tenuto

separato dal giudizio sul conto dei loro tesorieri; ti) che quel giudizio di responsabilità può ormai essere attivato esclusivamente dal procura tore generale, esercitando il suo potere di iniziativa processuale; c) che, a tal fine, la sezione che giudica sul conto, deve trasmettere al procura tore generale gli elementi emersi in giudizio, in base ai quali si potrebbe

profilare una responsabilità degli amministratori; d) che, comunque, rimane salva l'ipotesi di connessione di giudizi prevista dall'art. 44 r.d.

13 agosto 1933 n. 1038. Per la valutazione della portata delle innovazioni suddette, si deve

richiamare la giurisprudenza della Corte dei conti, costante sotto il di

ritto previgente, secondo la quale il giudizio di conto si estendeva anche

alla gestione degli amministratori: v., da ultimo, sez. I 12 gennaio 1990, n. 3, id., Rep. 1990, voce Responsabilità contabile e amministrativa, n. 489; 11 aprile, 8 giugno, 15 e 16 settembre, 8 novembre 1989, nn.

136, 203, 334, 344, 407, ibid., nn. 472, 511, 512, 569, 515; per la giuri

sprudenza meno recente, v. la nota di richiami a Corte conti, sez. riun., n. 553/A/87, citata appresso.

Il problema più delicato riguardava le modalità con le quali gli am

ministratori potevano essere coinvolti nel giudizio di conto; e, dopo alcune oscillazioni verso soluzioni meno garantistiche, Corte conti, sez.

riun., 12 ottobre 1987, n. 553/A, id., 1988, III, 298, con nota di richia

mi, aveva affermato il principio per cui il giudizio di conto nei confron

ti dei tesorieri (nel caso, delle Usi, ma il criterio valeva per gli enti

locali in genere) non poteva venire esteso agli amministratori, se nei

confronti di questi non fosse stato instaurato un giudizio di responsabi lità, poi riunito al primo. La giurisprudenza successiva si è sostanzial mente conformata al principio; però varie pronunce hanno ugualmente

disposto l'intervento degli amminitratori iussu iudicis nel giudizio di

conto: ma, in difetto della formulazione di una domanda risarcitoria

da parte del procuratore generale, ai soli fini garantistici di dare loro

la possibilità di interloquire in un processo in cui potevano emergere elementi rilevanti per una loro eventuale responsabilità da far valere

successivamente.

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