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PARTE TERZA. GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || Sezione V; decisione 13 marzo 1931; Pres. Pironti, P,...

Date post: 12-Jan-2017
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Sezione V; decisione 13 marzo 1931; Pres. Pironti, P, Est. Giuffrida; La Rocca (Avv. De Giorgio e Scognamiglio) c. Educandato S. Eligio in Napoli (Avv. Stassano) Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE TERZA. GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1931), pp. 203/204-205/206 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23127415 . Accessed: 10/06/2014 18:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.78.42 on Tue, 10 Jun 2014 18:19:18 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 13 marzo 1931; Pres. Pironti, P, Est. Giuffrida; La Rocca (Avv. De Giorgioe Scognamiglio) c. Educandato S. Eligio in Napoli (Avv. Stassano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE TERZA. GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1931),pp. 203/204-205/206Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23127415 .

Accessed: 10/06/2014 18:19

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PARTE TERZA

determinata da ragioni d'indole finanziaria. Se lo Stato costi tuisce società o fornisce ad esse capitali è pur necessario che

sorvegli (come fa del resto qualunque privato) l'uso e l'impie go delle somme versate.

Tale è il contenuto della vigilanza esercitata sull'Azienda Generale Italiana Petroli (46) e sull'Istituto Nazionale di cre dito per il lavoro italiano all'estero (47).

Ora, se si confronta questa vigilanza sugli enti privati con

quella esercitata sugli enti pubblici, ne appare evidente il di verso titolo giuridico.

' Nei primi essa è esercitata o a titolo di polizia o deriva da un rapporto contrattuale oppure da ragioni finanziarie.

Nei secondi essa è compiuta nell'interesse stesso dell'ente allo scopo di fargli raggiungere i fini per i quali è stato costi tuito.

Inoltre — come già si é avvertito — la vigilanza nel conte nuto -di polizia, importa generalmente un controllo solo repres sivo, mentre quella sugli enti pubblici comprende controllo

preventivo e repressivo e consiste nel potere, da parte dell'au torità amministrativa, di annullare ex officio gli atti dell'ente che siano contrarii alla legge.

Osserva il Yitta (48) circa il potere di scioglimento dell'or dinaria amministrazione e la nomina d'un commissario straor

dinario, che tale vigilanza è perfettamente identica, sia per gli enti pubblici che per gli enti privati e quindi essa non mute rebbe qualità, ma solo quantità ed intensità nei due casi.

L'osservazione però persuade fino ad un certo punto. E' innegabile, per quel che riguarda lo scioglimento degli

organi d'ordinaria amministrazione e la nomina d'un commis sario straordinario, che la vigilanza si estrinseca nella stessa maniera. Ma, se la forma esteriore è la stessa, il contenuto è diverso.

In altri termini, pur manifestandosi alla stessa maniera, il titolo giuridico, dal quale deriva, diversifica sostanzialmente.

E però non sembra che si tratti di quantità ed intensità, ma invece proprio di qualità.

Sciolgo ora la riserva fatta avanti. Allo scopo di distinguere l'ente pubblico dal privato con il criterio dei controlli, in pra tica le difficoltà sono più apparenti, che reali.

Se, riferendoci al fine, non è possibile identificare, nei casi

dubbi, l'ente pubblico, lo stesso non è per la persona giuridica privata che, attraverso lo scopo, può essere sempre identificata come tale.

Purtuttavia non volendo tener presente le finalità, è possi bile pervenire all'identificazione per altra via.

Rivestendo la vigilanza sugli enti privati un carattere del tutto straordinario ed essendo sancita dal legislatore, volta per volta, è quasi sempre lo stesso legislatore che offre il criterio sussidiario e permette di distinguere attraverso la legge, vigi lanza da vigilanza.

Così, p. e. il titolo V del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 969, s'intitola • Vigilanza governativa sulle imprese private». Nessun dubbio che un'impresa privata, soggetta a tale vigilanza, possa essere confusa con un ente pubblico in ragione della vigi lanza. l'osi anche nel regio decreto 24 gennaio 1924 n. 64, sulla

vigilanza dell'autorità politica della provincia per le associa zioni o corporazioni, mantenute col contributo dei lavoratori, si rileva che nominato un commissario ed addivenutosi alla li

quidazione del patrimonio, questo deve essere distribuito se condo le quote spettanti a ciascun partecipante dell'associazione od i suoi aventi causa (art. 6). Il che fa ritenere come tali as sociazioni sono enti privati.

Altre volte è lo stesso legislatore che esplicitamente dichiara

privata la persona giuridica. Cosi nel regio decreto legge 3

aprile 1926 n. 556, vien detto, che l'Azienda Generale Italiana Petroli è una società anonima (art. 1).

Lo stesso è avvenuto per l'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (49).

In conclusione, quindi, mi sembra di poter affermare che l'unico criterio, per poter distinguere l'ente pubblico dal pri vato, rimanga sempre quello dei controlli, come l'unico che trovi riscontro nel nostro diritto positivo.

Dott. Vincenzo Maria Romanelli.

(46) Regio decreto legge 8 aprile 1926 li. 556 e regio decreto legge 13 febbraio 1927 n. 800.

(47) Begio decreto legge 15 dicembre 1928 n. 3148. (48) Op. cit., p. 29

(49) Begio decreto legge 15 dioembre 1928, n. 3148, art. 3.

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V ; decisione 13 marzo 1931 ; Pres. Pironti, P , -riist. Giuffrida ; La Rocca (Avv. De Giorgio

e Scognamigl'O) c. Educandato S. Eligio in Napoli

(Avv. Stassano).

Glnstl/ia amministrativa — Giurisdizione esclusiva

— Giunta pro», amm. — Impiegati di enti locali —

Estinzione del rapporto di Impiego — Quistloni

sorie successivamente — Competenza (T. U. 26

giugno 1924, n. 1058 sulla Giunta prov. amm., ar

ticolo 4). Giustizia amministrativa — Uccisione di Giunta prov.

amministrativa — Erronea dichiarazione di Incom

petenza — A nn ulta mento da parte del Consiglio di Stato — Rinvio per il merito alla stessa Giunta

(L. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 45 ; L. 26 giugno 1924 n. 1058, art. 22; cod. proc. civ., art. 493).

E' competetite la Giunta prov. amm. in sede di 'giuri sdizione esclusiva a conoscere di ricorsi relativi a

questioni sorte in dipendenza dal rapport > d'im

piego e dopo la sua cessazione (nella specie: tratta

mento di previdenza a favore di superstiti di un im

piegato). (1) Quando sia annullata dal Consiglio di Stato una deci

sione di Giunta prov. amministrativa per erronea

dichiarazione di incompetenza, l'esame e la pronun cia sulla controversia in merito debbono essere rin

viati alla stessa Giunta. (2)

La Sezione ecc. (Omisis). — Che La Rocca, vantando

diritto ad indennità quale convivente ed a carico della

sua defunta figliuola, insegnante nelle scuole dell'Educan

dato, cerca di far valere una sua pretesa a trattamento

di previdenza quale superstite di impiegato. E tale pre tesa essa fonda su norme legislative che assume regola trici del rapporto di impiego già costituito fra l'Educan

dato e la sua figliuola. La Giunta prov. amm. di Napoli, rilevato, però, che

la ricorrente non aveva veste di impiegato di enti lo

cali, si dichiarò incompe'ente, in base all'art. 4 del te

sto unico 26 giugno 1924, n. 1058, che attribuisce alla

giurisdizione esclusiva della Giunta prov. amm. i « ri

corsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego e

prodotti da impiegati... ».

Ma questo Collegio riesaminando la questione toccata in

via incidentale, ed in fattispecie diversa, con decisione

del 1° marzo 1930, n. 129, ricorso Vinci, non saprebbe aderire a siffatte conclusioni della Giunta.

Invero, la giurisdizione esclusiva degli organi di giu stizia amministrativa in materia di rapporto di impiego

(1) Giurisprudenza costante, specie in quistioni attinenti a trattamenti di quiescenza, che non fossero esplicitamente de volute ad altra magistratura. (Cfr. V Sez. 22 luglio 1926, toro

it., Rep. 1926, voce Impiegato pubblico, n. 154; id., 5 novembre

1922, id,., Rep. 1927, voce cit., n. 19; Cassazione S. IL, 17 no vembre 1927, ibidem, n, 65; Id. 11 gennaio 1928: (citata nel

testo) Foro it., Rep. 1928, voce Pensione, n. 41 ; Id. 29 mag gio 1928, id., voce Impiegato pubblico, n 84; Id., 11 giugno 1929, id., voce Impiegato com., n. 343 ; Id., 27 luglio 1929, id., voce

Pensione, n. 133. La decisione 1 marzo 1930, n. 129, citata nel testo è riassunta in Riv di dir. pubbl,. 1930, II, 157.

(2) Giurisprudenza ormai costante. Cfr. da ultimo V Sezione, 17 gennaio 1931, retro, col. 151, coi richiami in nota. Le due de cisioni 17 maggio 1930, 14 giugno 1930 sono riportate rispetti vamente in Foro it., 1930, III, 171 ; e retro, col, 16).

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2Ó5 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

non è subordinata alla condizione ohe il rapporto stesso

sia tuttora in atto ; ehè, anzi, cospicuo è il numero di

controversie deferite alla detta giurisdizione esclusiva

sorte e decise dopo che il rapporto di impiego sia estinto.

E, perciò, è ormai giurisprudenza concorde che ie con

troversie relative al trattamento di previdenza degli erti

locali siano attribuite alla giurisdizione esclusiva della

Giunta prov. amministrativa.

Nè, a rigore, si può dire che l'impiegato non più in

servizio conservi la sua qualifica giuridica ; ovvio essen

do che con la estinzione del rapporto di impiego cessano

prerogative, doveri, responsabilità, rapporti gerarchici, tutto ciò, insomma, che costituisce e caratterizza la fi

gura dell'impiegato. In definitiva, la giurisdizione degli organi di giusti

zia amministrativa in materia di pubblico impiego è esclu

siva ed obiettiva : non dipunde, cioè, dalla qualità del

ricorrente, ma dalla natura della controversia. Essa ha

sua ragione d'essere, come limpidamente risulta dalla re

lazione a S. M. il Re sul regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, nella difficoltà di distinguere nettamente, in sif

fatta materia, il diritto dall'interesse ; cioè da difficoltà

che non discende dalla veste personale del ricorrenti, ma

dalla natura del rapporto di impiego e dal suo svolgi mento amministrativo.

In altri termini, unica è la giurisdizione chiamata a

conoscere dei ricorsi in materia di trattamento di previ denza degli enti locali ; poiché il trattamento stesso,

tanto, se accordato direttamente agli impiegati che ai

loro superstiti, è radicato nel rapporto di impiego, ha

analoghi presupposti giuridico-amministrativi, concorre

alle medesime valutazioni, ed è riconosciuto o negato con

atti amministrativi. Nè, certamente, nei riflessi giuridici,

spiegano influenza la misura e la forma del trattamento

previdenziale (si tratti, cioè, di pensione a rendita vita

lizia, ovvero di capitale o indennità una volta tanto, e

cosi via). Più concretamente, il ricorso della La Rocca, a pre

scindere da 'ogni esame in rito ed in merito, è inteso, ad impugnare la legittimità di un provvedimento ammi

nistrativo che essa ritenne di carattere negativo; e la

decisione di esso richiederebbe valutazione di servizi, di

trattamento, ecc., Si concreta, cioè, come avviene gene ralmente per tutte le pretese del genere, in impugnative

che, involgendo il sindacato di legittimità su provvedi menti amministrativi, sfuggono alla ordinaria giurisdi zione (Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 1928, pro vincia di Avellino contro Imbimbo).

Nè la lettera della legge oppone un insormontabile

ostacolo a queste conclusioni, che discendono dai prece

denti, dal carattere e dalla stessa ragione d'essere della

giurisdizione esclusiva, oltre che dai principi i regolatori dell'ordine delle competenze. Infatti, il su citato art. 4,

per la sua struttura, sembra più inteso a distinguere e

e contrapporre genericamente le parti nelle controversie

di impiego pubblico, anzi che a precisare e limitare l'àm

bito delle categorie nei cui confronti si svolge la giuri sdizione esclusiva.

In conclusione, la Giunta prov. amm. di Napoli errò

nel ritenere la propria incompetenza; e, di conseguenza, la impugnata decisione deve essere annullata. Ma poiché la Giunta prov. amm. esaminò soltanto la questione della

competenza, la Sezione, in conformità alla sua giurispru denza (17 maggio 1930, n. 289, ricorso Galia ; 14 giugno

1930, n. 376, ricorso Mangano), ritiene di dover rimet

tere alla Giunta medesima la controversia, cosi che le

parti non siano private delia garanzia del doppio grado

per la pronunzia di merito.

Spetterà alla Giunta di esaminare se il | rovvedimento

impugnato possa considerarsi negativo in ordine alla pre tesa della ricorrente ; se le norme del decreto legislativo

sull'impiego privato richiamate dalla ricorrente siano ap

plicabili a rapporto di impiego con Istituzione di pubblica beneficenza retta da statuto approvato nelle forme di

legge ; e, nella affermativa, se il trattamento previden ziale previsto dallo stesso decreto sia applicabile ad im

piegati il cui trattamento di previdenza è regolato dalla

legge speciale. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 6 marzo 1931 ; Pres. Pironti P., Est. Pappalardo ; Savoia (Avv. JL)e Caprariis e

Pktrillo) c. Comune di S. Martino Valle Caudina

(Avv. De Gregorio).

(giustizia amministrativa — Decisione di Giunla p>ov. amm. — Omessa Indicazione dell'autorità giudi

cante — Vuiiità (Cod. proc. civ., art. 360, n. 8 e

art. 361, n. 2).

E nulla una decisione della Giunta prov. amm. che

manchi dell'indicazione completa dell' autor ità giudi cante che Vemise. (1)

La Sezione (Omissis) — Il primo motivo del ricorso

è fondato.

Oppone la difesa del resistente che non occorre che

la indicazione del luogo debba essere fatta mediante un

nome geografico, bastando che essa sia sufficientemente

determinata; e tale, nella specie, deve considerarsi l'at

testazione che la decisione fu presa nella Camera di con

siglio. Nè, secondo il resistente, la indeterminatezza po trebbe derivare dal fatto che manca la indicazione della

Giunta che ha deciso, non essendo possibile supporre che

avesse potuto decidere una Giunta diversa da quella di

Avellino, alla quale il Savoia era ricorso. D'altra parte, la copia della decisione specifica che è stata estratta dal

suo originale esistente nella Segreteria della Giunta di

Avellino, e porta otto bolli di quella Prefettura.

Osserva la Sezione che queste deduzioni non sono de

cisive.

Il Collegio non nega che per la osservanza della legge basti la menzione che la decisione fu adottata in Camera

di consiglio, essendo evidente che in nessun'altra Camera

di consiglio, diversa da quella dell'organo giudicante, la

decisione potrebbe adottarsi. Ciò sempre quando detto or

gano sia indicato espressamente nella decisione. Così an

che ha deciso quasi sempre la Magistratura giudiziaria in

ordine all'art. 360, n. 8 e 361, n. 2, cod. proc. civile.

(1) Cfr. nel senso ohe l'omissione della data e luogo della

pronuncia di una decisione amministrativa importi nullità : V

Sezione, 31 maggio 1929, Foro it., Eep. 19*9, voce GHustizia

amm., n. 145. In senso contrario per le sentenze dell'autorità giudiziaria:

C Eegno, 6 aprile 1929, Foro it., Eep. 1929, voce Sentenza in materia civile, n. 30; id., 4 maggio 1928, id., Eep. 1928, voce

cit., n. 39 ; id., 13 febbraio 1928, ibidem, n. 38.

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