Sezione V; decisione 13 marzo 1931; Pres. Pironti, P, Est. Giuffrida; La Rocca (Avv. De Giorgioe Scognamiglio) c. Educandato S. Eligio in Napoli (Avv. Stassano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE TERZA. GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1931),pp. 203/204-205/206Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23127415 .
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PARTE TERZA
determinata da ragioni d'indole finanziaria. Se lo Stato costi tuisce società o fornisce ad esse capitali è pur necessario che
sorvegli (come fa del resto qualunque privato) l'uso e l'impie go delle somme versate.
Tale è il contenuto della vigilanza esercitata sull'Azienda Generale Italiana Petroli (46) e sull'Istituto Nazionale di cre dito per il lavoro italiano all'estero (47).
Ora, se si confronta questa vigilanza sugli enti privati con
quella esercitata sugli enti pubblici, ne appare evidente il di verso titolo giuridico.
' Nei primi essa è esercitata o a titolo di polizia o deriva da un rapporto contrattuale oppure da ragioni finanziarie.
Nei secondi essa è compiuta nell'interesse stesso dell'ente allo scopo di fargli raggiungere i fini per i quali è stato costi tuito.
Inoltre — come già si é avvertito — la vigilanza nel conte nuto -di polizia, importa generalmente un controllo solo repres sivo, mentre quella sugli enti pubblici comprende controllo
preventivo e repressivo e consiste nel potere, da parte dell'au torità amministrativa, di annullare ex officio gli atti dell'ente che siano contrarii alla legge.
Osserva il Yitta (48) circa il potere di scioglimento dell'or dinaria amministrazione e la nomina d'un commissario straor
dinario, che tale vigilanza è perfettamente identica, sia per gli enti pubblici che per gli enti privati e quindi essa non mute rebbe qualità, ma solo quantità ed intensità nei due casi.
L'osservazione però persuade fino ad un certo punto. E' innegabile, per quel che riguarda lo scioglimento degli
organi d'ordinaria amministrazione e la nomina d'un commis sario straordinario, che la vigilanza si estrinseca nella stessa maniera. Ma, se la forma esteriore è la stessa, il contenuto è diverso.
In altri termini, pur manifestandosi alla stessa maniera, il titolo giuridico, dal quale deriva, diversifica sostanzialmente.
E però non sembra che si tratti di quantità ed intensità, ma invece proprio di qualità.
Sciolgo ora la riserva fatta avanti. Allo scopo di distinguere l'ente pubblico dal privato con il criterio dei controlli, in pra tica le difficoltà sono più apparenti, che reali.
Se, riferendoci al fine, non è possibile identificare, nei casi
dubbi, l'ente pubblico, lo stesso non è per la persona giuridica privata che, attraverso lo scopo, può essere sempre identificata come tale.
Purtuttavia non volendo tener presente le finalità, è possi bile pervenire all'identificazione per altra via.
Rivestendo la vigilanza sugli enti privati un carattere del tutto straordinario ed essendo sancita dal legislatore, volta per volta, è quasi sempre lo stesso legislatore che offre il criterio sussidiario e permette di distinguere attraverso la legge, vigi lanza da vigilanza.
Così, p. e. il titolo V del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 969, s'intitola • Vigilanza governativa sulle imprese private». Nessun dubbio che un'impresa privata, soggetta a tale vigilanza, possa essere confusa con un ente pubblico in ragione della vigi lanza. l'osi anche nel regio decreto 24 gennaio 1924 n. 64, sulla
vigilanza dell'autorità politica della provincia per le associa zioni o corporazioni, mantenute col contributo dei lavoratori, si rileva che nominato un commissario ed addivenutosi alla li
quidazione del patrimonio, questo deve essere distribuito se condo le quote spettanti a ciascun partecipante dell'associazione od i suoi aventi causa (art. 6). Il che fa ritenere come tali as sociazioni sono enti privati.
Altre volte è lo stesso legislatore che esplicitamente dichiara
privata la persona giuridica. Cosi nel regio decreto legge 3
aprile 1926 n. 556, vien detto, che l'Azienda Generale Italiana Petroli è una società anonima (art. 1).
Lo stesso è avvenuto per l'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (49).
In conclusione, quindi, mi sembra di poter affermare che l'unico criterio, per poter distinguere l'ente pubblico dal pri vato, rimanga sempre quello dei controlli, come l'unico che trovi riscontro nel nostro diritto positivo.
Dott. Vincenzo Maria Romanelli.
(46) Regio decreto legge 8 aprile 1926 li. 556 e regio decreto legge 13 febbraio 1927 n. 800.
(47) Begio decreto legge 15 dicembre 1928 n. 3148. (48) Op. cit., p. 29
(49) Begio decreto legge 15 dioembre 1928, n. 3148, art. 3.
CONSIGLIO DI STATO
Sezione V ; decisione 13 marzo 1931 ; Pres. Pironti, P , -riist. Giuffrida ; La Rocca (Avv. De Giorgio
e Scognamigl'O) c. Educandato S. Eligio in Napoli
(Avv. Stassano).
Glnstl/ia amministrativa — Giurisdizione esclusiva
— Giunta pro», amm. — Impiegati di enti locali —
Estinzione del rapporto di Impiego — Quistloni
sorie successivamente — Competenza (T. U. 26
giugno 1924, n. 1058 sulla Giunta prov. amm., ar
ticolo 4). Giustizia amministrativa — Uccisione di Giunta prov.
amministrativa — Erronea dichiarazione di Incom
petenza — A nn ulta mento da parte del Consiglio di Stato — Rinvio per il merito alla stessa Giunta
(L. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 45 ; L. 26 giugno 1924 n. 1058, art. 22; cod. proc. civ., art. 493).
E' competetite la Giunta prov. amm. in sede di 'giuri sdizione esclusiva a conoscere di ricorsi relativi a
questioni sorte in dipendenza dal rapport > d'im
piego e dopo la sua cessazione (nella specie: tratta
mento di previdenza a favore di superstiti di un im
piegato). (1) Quando sia annullata dal Consiglio di Stato una deci
sione di Giunta prov. amministrativa per erronea
dichiarazione di incompetenza, l'esame e la pronun cia sulla controversia in merito debbono essere rin
viati alla stessa Giunta. (2)
La Sezione ecc. (Omisis). — Che La Rocca, vantando
diritto ad indennità quale convivente ed a carico della
sua defunta figliuola, insegnante nelle scuole dell'Educan
dato, cerca di far valere una sua pretesa a trattamento
di previdenza quale superstite di impiegato. E tale pre tesa essa fonda su norme legislative che assume regola trici del rapporto di impiego già costituito fra l'Educan
dato e la sua figliuola. La Giunta prov. amm. di Napoli, rilevato, però, che
la ricorrente non aveva veste di impiegato di enti lo
cali, si dichiarò incompe'ente, in base all'art. 4 del te
sto unico 26 giugno 1924, n. 1058, che attribuisce alla
giurisdizione esclusiva della Giunta prov. amm. i « ri
corsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego e
prodotti da impiegati... ».
Ma questo Collegio riesaminando la questione toccata in
via incidentale, ed in fattispecie diversa, con decisione
del 1° marzo 1930, n. 129, ricorso Vinci, non saprebbe aderire a siffatte conclusioni della Giunta.
Invero, la giurisdizione esclusiva degli organi di giu stizia amministrativa in materia di rapporto di impiego
(1) Giurisprudenza costante, specie in quistioni attinenti a trattamenti di quiescenza, che non fossero esplicitamente de volute ad altra magistratura. (Cfr. V Sez. 22 luglio 1926, toro
it., Rep. 1926, voce Impiegato pubblico, n. 154; id., 5 novembre
1922, id,., Rep. 1927, voce cit., n. 19; Cassazione S. IL, 17 no vembre 1927, ibidem, n, 65; Id. 11 gennaio 1928: (citata nel
testo) Foro it., Rep. 1928, voce Pensione, n. 41 ; Id. 29 mag gio 1928, id., voce Impiegato pubblico, n 84; Id., 11 giugno 1929, id., voce Impiegato com., n. 343 ; Id., 27 luglio 1929, id., voce
Pensione, n. 133. La decisione 1 marzo 1930, n. 129, citata nel testo è riassunta in Riv di dir. pubbl,. 1930, II, 157.
(2) Giurisprudenza ormai costante. Cfr. da ultimo V Sezione, 17 gennaio 1931, retro, col. 151, coi richiami in nota. Le due de cisioni 17 maggio 1930, 14 giugno 1930 sono riportate rispetti vamente in Foro it., 1930, III, 171 ; e retro, col, 16).
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2Ó5 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
non è subordinata alla condizione ohe il rapporto stesso
sia tuttora in atto ; ehè, anzi, cospicuo è il numero di
controversie deferite alla detta giurisdizione esclusiva
sorte e decise dopo che il rapporto di impiego sia estinto.
E, perciò, è ormai giurisprudenza concorde che ie con
troversie relative al trattamento di previdenza degli erti
locali siano attribuite alla giurisdizione esclusiva della
Giunta prov. amministrativa.
Nè, a rigore, si può dire che l'impiegato non più in
servizio conservi la sua qualifica giuridica ; ovvio essen
do che con la estinzione del rapporto di impiego cessano
prerogative, doveri, responsabilità, rapporti gerarchici, tutto ciò, insomma, che costituisce e caratterizza la fi
gura dell'impiegato. In definitiva, la giurisdizione degli organi di giusti
zia amministrativa in materia di pubblico impiego è esclu
siva ed obiettiva : non dipunde, cioè, dalla qualità del
ricorrente, ma dalla natura della controversia. Essa ha
sua ragione d'essere, come limpidamente risulta dalla re
lazione a S. M. il Re sul regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, nella difficoltà di distinguere nettamente, in sif
fatta materia, il diritto dall'interesse ; cioè da difficoltà
che non discende dalla veste personale del ricorrenti, ma
dalla natura del rapporto di impiego e dal suo svolgi mento amministrativo.
In altri termini, unica è la giurisdizione chiamata a
conoscere dei ricorsi in materia di trattamento di previ denza degli enti locali ; poiché il trattamento stesso,
tanto, se accordato direttamente agli impiegati che ai
loro superstiti, è radicato nel rapporto di impiego, ha
analoghi presupposti giuridico-amministrativi, concorre
alle medesime valutazioni, ed è riconosciuto o negato con
atti amministrativi. Nè, certamente, nei riflessi giuridici,
spiegano influenza la misura e la forma del trattamento
previdenziale (si tratti, cioè, di pensione a rendita vita
lizia, ovvero di capitale o indennità una volta tanto, e
cosi via). Più concretamente, il ricorso della La Rocca, a pre
scindere da 'ogni esame in rito ed in merito, è inteso, ad impugnare la legittimità di un provvedimento ammi
nistrativo che essa ritenne di carattere negativo; e la
decisione di esso richiederebbe valutazione di servizi, di
trattamento, ecc., Si concreta, cioè, come avviene gene ralmente per tutte le pretese del genere, in impugnative
che, involgendo il sindacato di legittimità su provvedi menti amministrativi, sfuggono alla ordinaria giurisdi zione (Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 1928, pro vincia di Avellino contro Imbimbo).
Nè la lettera della legge oppone un insormontabile
ostacolo a queste conclusioni, che discendono dai prece
denti, dal carattere e dalla stessa ragione d'essere della
giurisdizione esclusiva, oltre che dai principi i regolatori dell'ordine delle competenze. Infatti, il su citato art. 4,
per la sua struttura, sembra più inteso a distinguere e
e contrapporre genericamente le parti nelle controversie
di impiego pubblico, anzi che a precisare e limitare l'àm
bito delle categorie nei cui confronti si svolge la giuri sdizione esclusiva.
In conclusione, la Giunta prov. amm. di Napoli errò
nel ritenere la propria incompetenza; e, di conseguenza, la impugnata decisione deve essere annullata. Ma poiché la Giunta prov. amm. esaminò soltanto la questione della
competenza, la Sezione, in conformità alla sua giurispru denza (17 maggio 1930, n. 289, ricorso Galia ; 14 giugno
1930, n. 376, ricorso Mangano), ritiene di dover rimet
tere alla Giunta medesima la controversia, cosi che le
parti non siano private delia garanzia del doppio grado
per la pronunzia di merito.
Spetterà alla Giunta di esaminare se il | rovvedimento
impugnato possa considerarsi negativo in ordine alla pre tesa della ricorrente ; se le norme del decreto legislativo
sull'impiego privato richiamate dalla ricorrente siano ap
plicabili a rapporto di impiego con Istituzione di pubblica beneficenza retta da statuto approvato nelle forme di
legge ; e, nella affermativa, se il trattamento previden ziale previsto dallo stesso decreto sia applicabile ad im
piegati il cui trattamento di previdenza è regolato dalla
legge speciale. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 6 marzo 1931 ; Pres. Pironti P., Est. Pappalardo ; Savoia (Avv. JL)e Caprariis e
Pktrillo) c. Comune di S. Martino Valle Caudina
(Avv. De Gregorio).
(giustizia amministrativa — Decisione di Giunla p>ov. amm. — Omessa Indicazione dell'autorità giudi
cante — Vuiiità (Cod. proc. civ., art. 360, n. 8 e
art. 361, n. 2).
E nulla una decisione della Giunta prov. amm. che
manchi dell'indicazione completa dell' autor ità giudi cante che Vemise. (1)
La Sezione (Omissis) — Il primo motivo del ricorso
è fondato.
Oppone la difesa del resistente che non occorre che
la indicazione del luogo debba essere fatta mediante un
nome geografico, bastando che essa sia sufficientemente
determinata; e tale, nella specie, deve considerarsi l'at
testazione che la decisione fu presa nella Camera di con
siglio. Nè, secondo il resistente, la indeterminatezza po trebbe derivare dal fatto che manca la indicazione della
Giunta che ha deciso, non essendo possibile supporre che
avesse potuto decidere una Giunta diversa da quella di
Avellino, alla quale il Savoia era ricorso. D'altra parte, la copia della decisione specifica che è stata estratta dal
suo originale esistente nella Segreteria della Giunta di
Avellino, e porta otto bolli di quella Prefettura.
Osserva la Sezione che queste deduzioni non sono de
cisive.
Il Collegio non nega che per la osservanza della legge basti la menzione che la decisione fu adottata in Camera
di consiglio, essendo evidente che in nessun'altra Camera
di consiglio, diversa da quella dell'organo giudicante, la
decisione potrebbe adottarsi. Ciò sempre quando detto or
gano sia indicato espressamente nella decisione. Così an
che ha deciso quasi sempre la Magistratura giudiziaria in
ordine all'art. 360, n. 8 e 361, n. 2, cod. proc. civile.
(1) Cfr. nel senso ohe l'omissione della data e luogo della
pronuncia di una decisione amministrativa importi nullità : V
Sezione, 31 maggio 1929, Foro it., Eep. 19*9, voce GHustizia
amm., n. 145. In senso contrario per le sentenze dell'autorità giudiziaria:
C Eegno, 6 aprile 1929, Foro it., Eep. 1929, voce Sentenza in materia civile, n. 30; id., 4 maggio 1928, id., Eep. 1928, voce
cit., n. 39 ; id., 13 febbraio 1928, ibidem, n. 38.
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