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PREVENZIONE INCENDI AGGIORNAMENTO EX LEGGE 818 · G.1.7 Geometria 2. Piano di riferimento del...

Date post: 04-Oct-2020
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PREVENZIONE INCENDI AGGIORNAMENTO EX LEGGE 818 Titolo della relazione: “Allarme Incendio ed Evacuazione - Stato dell'arte della segnalazione acustica e luminosa di sicurezza Docente: Andrea Usai 1
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PREVENZIONE INCENDI AGGIORNAMENTO EX

LEGGE 818 Titolo della relazione: “Allarme Incendio ed Evacuazione - Stato

dell'arte della segnalazione acustica e luminosa di sicurezza ”

Docente: Andrea Usai

1

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SOMMARIO

Cenni Generali al Nuovo codice Protezione Incendi

Ambito di responsabilità del professionista 818 per l’impianto di allarme incendio

Decreto 81 e D.M. 10/03/98 – Obblighi Responsabilità e

copertura legislativa

L’allarme incendio e sistemi di evacuazione – quadro

normativo di prodotto e di sistema

Parametri per la progettazione degli impianti allarme incendio/evacuazione

Verifica finale

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DI COSA REALMENTE PARLEREMO OGGI…?

…di EVACUAZIONE intesa in ambito globale, e non solo

legata all’incendio;

…di Obblighi e Responsabilità;

…di Casi ed Applicazioni Reali;

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Codice di prevenzione incendi

Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.1.3 Prevenzione incendi

8. Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di

prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del

rischio di incendio (es. resistenza al fuoco, reazione al fuoco,

esodo, ...).

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Codice di prevenzione incendi

G.1.7 Geometria

2. Piano di riferimento del compartimento: piano del luogo

sicuro esterno verso cui avviene prevalentemente

l'esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i soccorritori. Se non . presente piano con tali

caratteristiche, si considera il piano di accesso dei

soccorritori con le migliori caratteristiche di operatività

antincendio (Capitolo S.9). Per ogni compartimento, determinato un unico piano di riferimento, che

generalmente corrisponde con la strada pubblica o

privata di accesso. La determinazione del piano di

riferimento del compartimento riportata nel progetto.

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Codice di prevenzione incendi G.1.9 Esodo

1. Sistema d'esodo: insieme delle misure antincendio di

salvaguardia della vita che consentono agli occupanti

di raggiungere un luogo sicuro in caso d'incendio.

17. Esodo simultaneo: modalità di esodo che prevede lo

spostamento contemporaneo degli occupanti fino a

luogo sicuro.

Nota: L'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell'incendio oppure

differita dopo verifica da parte degli occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio.

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Codice di prevenzione incendi G.1.9 Esodo

18. Esodo per fasi: modalità di esodo di una struttura

organizzata con più compartimenti, in cui l'evacuazione

degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione

dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco. Si

attua con l'ausilio di misure antincendio di protezione attiva,

passiva e gestionali.

19. Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che

prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento

di primo innesco in un compartimento adiacente capace di

contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva

evacuazione verso luogo sicuro.

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Codice di prevenzione incendi G.1.14 Protezione attiva

1. Impianto o sistema di protezione attiva contro l'incendio: impianti di

rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, impianti di

estinzione o controllo dell'incendio di tipo automatico o manuale ed

impianti di controllo del fumo e del calore.

2. Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio (IRAI):

Impianto in grado di rivelare un incendio quanto prima possibile e di

lanciare l’allarme al fine di attivare le misure antincendio tecniche

(impianti automatici di controllo o estinzione dell'incendio,

compartimentazione, evacuazione dei fumi e del calore, ...) e

procedurali (piano e procedure di emergenza e di esodo) progettate e

programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’area ove tale

principio di incendio si . sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata.

Tale impianto può comprendere sistemi di diffusione vocale degli allarmi

in emergenza.

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Codice di prevenzione incendi G.1.14 Protezione attiva

7. Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC): impianto

destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la

salvaguardia della vita durante un'emergenza.

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Codice di prevenzione incendi

Capitolo S.4 – ESODO

I PASSAGGI Più IMPORTANTI LEGATI AI SISTEMI DI ALLARME ED EVACUAZIONE

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Parte 1 – Le Novità

Fondamentalmente oggi siamo qui perché il…

Decreto del Ministero dell’Interno 07 Agosto 2012 ““Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151”…

…abroga e sostituisce il Decreto 04 maggio 1998, recante

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al

contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi

servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco!!

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Novità introdotte dal Decreto 07 Agosto 2012

La “Domanda di parere di conformità” sui progetti viene sostituita dall‘Istanza di valutazione dei progetti.

I documenti da presentare sono i medesimi ma vengono inoltre richieste informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e le indicazioni del tipo di intervento in progetto.

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LE NOVITA'

Dalla data di entrata in vigore del D.M. 07/08/2012, cioè

a partire dal 27/11/2012, la documentazione a corredo delle istanze sarà quella indicata dal Decreto medesimo

e non più quella di cui al D.M. 04/05/1998, così come

previsto dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. 151/2011.

L’Allegato III del Decreto, riprendendo quanto indicato dall’allegato I del DPR 151, suddivide le attività in tre

categorie A, B e C.

Categoria A

Attività a Rischio

Basso o

Standardizzate

Categoria B

Attività a Rischio

Medio

Categoria C

Attività a Rischio

Elevato

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LE NOVITA’

Per le attività di Categoria B e C deve essere presentata

ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO che deve soddisfare

numerose richieste specificate negli allegati del decreto

All’ ISTANZA sono allegati:

• documentazione tecnica, a firma di

tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al Decreto;

• attestazione di versamento degli oneri.

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LE NOVITA’

La documentazione tecnica di prevenzione incendi si

attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle

attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate

nell'Allegato I del DPR 01 agosto 2011, n.151 e deve

consentire di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione

incendi.

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LE NOVITA’ Allegato1: Documentazione da allegare all’istanza di

valutazione.

Per le attività regolate da specifiche disposizioni antincendio, la Relazione Tecnica

può limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

Per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio è necessario allegare:

Relazione tecnica contenente:

•Individuazione dei pericoli di incendio;

•Descrizione delle condizioni ambientali;

•Valutazione qualitativa del rischio incendio;

•Compensazione del rischio incendio;

•Gestione dell’emergenza. Elaborati grafici:

•Planimetria generale;

•Piante;

•Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici.

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Tratto dal Decreto….

ALLEGATO 1- Paragrafo A.1.5 Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale,

gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza

che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente

organizzazione e gestione aziendale.

E’ FONDAMENTALMENTE DA QUI CHE SI COMINCIA A RAGIONARE

IN RELAZIONE AL PIANO DI EVACUAZIONE, ED AI MODI IN CUI ESSO

DEVE ESSERE MESSO IN PRATICA.

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LE NOVITA’

In caso di modifiche che comportano un aggravio delle

preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la

documentazione tecnica deve essere conforme a quanto

specificato nell'Allegato I, lettera C, al Decreto:

“In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare

l'intero complesso, mentre la restante documentazione

progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere

limitata alla sola parte oggetto degli interventi di

modifica “. E nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza

antincendio, la documentazione è integrata da una

dichiarazione, a firma del responsabile dell’attività, in merito

all’attuazione del SGSA

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Novità introdotte dal Decreto 07 Agosto 2012

Nel caso di utilizzo dell‘approccio ingegneristico alla

sicurezza antincendio (Decreto 09 Maggio 2007) la

documentazione tecnica deve essere integrata con le

direttive per l’attuazione all’approccio ingegneristico alla prevenzione incendi secondo quanto stabilito nell’allegato al

Decreto:

• Definizione del progetto;

• Individuazione dei livelli di prestazione;

• Individuazione degli scenari di incendio di progetto;

• Scelta dei modelli;

• Risultati delle elaborazioni;

• Individuazione del progetto finale;

• Documentazione di progetto;

• Documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

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Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Per le tre categorie deve essere presentata la SCIA che

deve contenere:

generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente

o società, del suo legale rappresentante;

specificazione della attività soggetta principale e delle

eventuali attività soggette secondarie, oggetto della

segnalazione;

dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi

connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla vigente normativa.

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Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Alla segnalazione è allegata l’asseverazione, a firma di tecnico

abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.

Con l’asseverazione devono essere inoltre presentati:

- certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli

elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi

e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati

realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza

antincendio (Allegato 2);

- per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed

elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto

specificato nella documentazione da presentare per l’istanza di valutazione dei progetti (Allegato I)

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LE NOVITA’ - Allegato 2 (Decreto 7 agosto 2012)

L’allegato 2 si occupa di chiarire quali certificazioni e documenti

siano atte a comprovare la regola dell’arte dei seguenti elementi:

1) Prodotti ed Elementi Costruttivi portanti e/o separanti classificati ai

fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli

elementi di chiusura)

2) Prodotti e Materiali Classificati ai fini della reazione e della

resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte

3 ) IMPIANTI E COMPONENTI D’IMPIANTO

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Allegato 2 (Decreto 7 agosto 2012) - Impianti

Il Decreto ricorda che sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza

antincendio i seguenti impianti:

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione

dell'energia elettrica;

protezione contro le scariche atmosferiche;

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di

evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei

locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;

deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di

evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei

locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese

le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed

aerazione dei locali;

estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;

controllo del fumo e del calore;

rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme”.

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Allegato 2 (Decreto 7 agosto 2012) - Impianti

Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la “documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato Decreto”. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte invece del fascicolo già menzionato.

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Allegato 2 (Decreto 7 agosto 2012) - Impianti

Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza

antincendi ma non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22

gennaio 2008, n.37 e successive modificazioni, la documentazione “è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta

installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione

è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali

norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da

disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei

materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione

dell'impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita

da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di

rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto.

Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto come realizzato

(comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei

componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle

prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni

riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto”.

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Novità introdotte dal Decreto 07 Agosto 2012

Tentando di riassumere in breve ciò che abbiamo potuto sin qui

analizzare, possiamo affermare che la differenza rispetto al

Decreto 04 Maggio 1998 risulta essere la necessità di presentare

asseverazione a firma di tecnico abilitato. L’asseverazione deve

attestare la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione

incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati

certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato

nell'Allegato II al Decreto, atte a comprovare che gli elementi

costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli

impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati

realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in

conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza

antincendio (analogamente a quanto previsto dal decreto 04

Maggio 1998).

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RIFLESSIONI Alla luce di quanto analizzato in relazione al Decreto 7 agosto

2012, tentando di mettere in relazione quest’analisi con le

tematiche della Sicurezza legata alla Segnalazione di Allarme

Incendio ed Evacuazione, quali sono i punti emersi??

Aumenta l’attenzione, in generale, che il Progettista deve

dedicare alla corretta scelta dei prodotti ed alla raccolta di

tutta la documentazione ad essi connessa.

Viene dato ampio risalto alla “Gestione dell’Emergenza”, sia

nella progettazione di nuove soluzione, che nell’adeguamento

di situazioni già in essere.

Viene evidenziato il punto di connessione tra la

documentazione della Gestione dell’emergenza, e la

documentazione che accompagna l’impianto dedicato a

questa fase!

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RIFLESSIONI

E’ PROBABILMENTE PROPRIO QUEST’ULTIMA

CONSIDERAZIONE LA PIU’ IMPORTANTE IN TERMINI DI

ULTERIORE EFFICACIA SULL’ANALISI PREVENTIVA DELLO

SVILUPPO ED UTILIZZO DELLA SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA, PER LA GESTIONE DELL’EVACUAZIONE E DEL

CONSEGUENTE ESODO.

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Parte 2 - Obblighi Responsabilità e copertura legislativa

Ciò che ad oggi, e forse ancora tutt'oggi, ha permesso di

poter introdurre IMPIANTI per la segnalazione dell’emergenza, al posto di sistemi manuali o surrogati

simili, senza il supporto di una richiesta chiara di

documentazione in tal senso, risiede nei seguenti decreti:

T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 D.M. 10 Marzo

D.M. 10 Marzo 1998

Andiamo a vedere come e perché!!

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T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

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T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008

Fino a qualche anno fa erano presenti una miriade di

articoli e norme, molto frammentati e poco standardizzati. Il

15 Maggio 2008 entra in vigore il Testo Unico della Sicurezza,

che ha automaticamente abrogato le altre normative

vigenti, in quanto le include tutte al suo interno. L’obiettivo del Testo Unico è quello di riassettare le norme precedenti,

fungendo da unico riferimento normativo in termini di

sicurezza.

Il Testo Unico è strutturato da 13 titoli, 306 articoli e 68 allegati.

Dove per la prima volta si è andati ad imporre INVESTIMENTI

in tema di segnalazione per la sicurezza???

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T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008

La SEZIONE I – Articolo 15, indica quali sono le misure generali di tutela della salute da adottare; la Gestione

dell’Emergenza si evidenzia ai punti: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo

soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori

e di pericolo grave ed immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza,

in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Art. 15, 1. Misure Generali di Tutela

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T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del

documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione dai rischi;

Art. 17 – Obblighi del Datore di Lavoro NON DELEGABILI

Art. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza

e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave

e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia

di protezione;

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T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008

Art. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e

dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di

pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui

all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura

dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti

organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e

sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della

tecnica della prevenzione e della protezione;

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T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008

ALLEGATI XXIX E XXX

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T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008

1. Proprietà intrinseche 1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d’impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità

eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente. 1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato. 1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all’ALLEGATO XXIV, punto 4.

1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest’ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all’ALLEGATO XXV.

ALLEGATO XXIX – PRESCRIZIONI PER SEGNALI LUMINOSI

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T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008

2. Regole particolari d’impiego 2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare,

rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione richiesta od imposta. La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che

con un segnale luminoso continuo. 2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico. 2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso

utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.

ALLEGATO XXIX – PRESCRIZIONI PER SEGNALI LUMINOSI

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T.U. D.Leg.vo n. 81 del 9 Aprile 2008

1.1. Un segnale acustico deve: a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall’altra, dai rumori di fondo.

1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione sollecitata o prescritta.

2. Codice da usarsi Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.

ALLEGATO XXX – PRESCRIZIONI PER SEGNALI ACUSTICI

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D.M. 10 Marzo 1998

Dieci anni prima dell’entrata in vigore del T.U. 9 Aprile

2008, in Italia con i “Criteri generali di sicurezza

antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” pubblicati nel Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998,

si era cominciato a parlare di segnalazione di allarme e

procedure di evacuazione con maggior precisione

rispetto al passato.

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D.M. 10 Marzo 1998

4.1 – OBIETTIVO

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è

di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano

avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la

loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per

l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle

procedure d'intervento.

ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN

CASO D’INCENDIO

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D.M. 10 Marzo 1998

4.2 - MISURE PER I PICCOLI I LUOGHI DI LAVORO Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme

può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato voce può essere adeguato.

In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale,

udibili in tutto il luogo di lavoro, Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature

non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.

I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme

manuale non deve superare 30 m. Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e

vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante 1'esodo.

ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO

D’INCENDIO

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D.M. 10 Marzo 1998

4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI

O COMPLESSI

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve

essere di tipo elettrico.

II segnale di allarme deve essere chiaramente udibile in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario.

In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni

dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in

aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non

possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.

ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO

D’INCENDIO

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D.M. 10 Marzo 1998

4.4 – PROCEDURE DI ALLARME

Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale.

Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato

un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in

due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere opportuni

accorgimenti in luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico.

ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO

D’INCENDIO

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D.M. 10 Marzo 1998

4.4 – PROCEDURE DI ALLARME

A) EVACUAZIONE IN DUE FASI Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà

un allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area

interessata dall'incendio od in prossimità di questa, mentre le altre

aree dell'edificio sano interessate da un segnale di allerta

intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di

evacuazione totale.

Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere

cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale

circostanza la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.

ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO

D’INCENDIO

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D.M. 10 Marzo 1998

4.4 – PROCEDURE DI ALLARME

B) EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un

segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in

quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un

apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.

Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati

evacuati, se necessario, i1 segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani,

normalmente quelli posti al di sopra del piano interessato dall'incendio ed i

piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per

piano.

In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva

non può essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione,

sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di

controllo.

ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO

D’INCENDIO

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D.M. 10 Marzo 1998

4.4 – PROCEDURE DI ALLARME

C) SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI

PUBBLICO Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende

spesso necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori

addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in

modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le

procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali

circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per

l'evacuazione totale.

Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari

situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico, può

essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che

viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite

altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio

sonoro o musicale.

ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO

D’INCENDIO

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CONSIDERAZIONI

IMPORTANTISSIMO

LE PROCEDURE DESCRITTE NEL D.M. 10 MARZO 1998, CHE SONO

FONDAMENTALI PER CAPIRE LA LOGICA DI UN PIANO DI EVACUAZIONE

ORGANIZZATO, CON SEGNALI DI ALLARME ACUSTICI E LUMINOSI GESTITI

DA UN’IMPIANTO DEDICATO, DESCRIVONO SUONI CON PROPRIETA’

DIVERSE DA QUELLI POI RIPRESI NELL’ALLEGATO DEL T.U. 09 APRILE 2008.

E’ FONDAMENTALE QUINDI CONSIDERARE ENTRAMBE I TESTI, SEGUENDO

LA LOGICA TEMPORALE, PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI

EVACUAZIONE BEN STRUTTURATO.

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CONSIDERAZIONI

UN PRIMO PUNTO FERMO Non esiste un suono d’allarme UNICO.

Sia il Testo Unico che il D.M. 10 Marzo 1998, espongono chiaramente

che SERVONO più suoni, per gestire FASI diverse nel controllo di

Gestione Dell’Emergenza!!

Allarme con suono continuo o frequenza variabile

(Evacuazione nell’area interessata dall’emergenza)

Allarme con suono intermittente

(Allertamento o preallarme nelle altre aree)

IL PREALLARME POTRA’ TRASFORMARSI in EVACUAZIONE se l’emergenza

coinvolgerà tutte le aree!!

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APPLICAZIONE

EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE

610 Hz

490-610 Hz

610 Hz

Preallarme

D.M. 10 marzo 1998

Evacuazione 1

Testo Unico

9 Aprile 2008

Evacuazione 2

Testo Unico

9 Aprile 2008

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CAFFE’

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Parte 3 - PRODOTTI E SISTEMI QUADRO NORMATIVO DI PRODOTTO E DI SISTEMA

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Parte 3 - PRODOTTI E SISTEMI

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Parte 3 - PRODOTTI E SISTEMI RIASSUMENDO

I sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di

allarme d’incendio rientrano nella più larga categoria degli “IMPIANTI

DI PROTEZIONE ANTINCENDIO”, così come specificato dal Decreto.

Come abbiamo potuto osservare In quanto tali sono soggetti alle

attività di progettazione, installazione, certificazione, esercizio e

manutenzione come richiesto, per altro, anche per il rispetto di Leggi

specifiche di settore (ad esempio alberghi, ospedali, scuole,

autorimesse, locali di pubblico spettacolo, metropolitane e grandi

magazzini), o di Leggi di applicazione a più ampio respiro.

I criteri per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti

fissi automatici di rivelazione di segnalazione manuale e di allarme

d’incendio sono prescritti nella norma UNI 9795 che costituisce, di fatto,

la “norma raccomandata” da seguire affinché tali sistemi siano

progettati e realizzati secondo la “regola dell’arte”,

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Parte 3 - PRODOTTI E SISTEMI La UNI 9795, al capitolo 2 – Riferimenti normativi - richiama le norme

UNI EN54, che sono quelle specifiche degli apparati per i sistemi di

rivelazione d’incendio.

Nel 2005 compare per la prima volta all’interno della UNI 9795 il

richiamo alla UNI EN 54-3, Norma di Prodotto per i DISPOSITIVI

SONORI DI ALLARME INCENDIO.

Laddove determinate e precise restrizioni date da indicazioni a

carattere Ministeriale non sono applicabili(ad esempio in relazione a

Scuole, Teatri, Musei, etc..), la UNI EN 54-3 è la norma di RIFERIMENTO

per la gestione delle fasi di Allarme in presenza di INCENDIO.

Non solo…è ad oggi la norma che supporta quanto descritto nei decreti

ministeriali per la Tutela della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro, e

nella gestione dei Criteri generali di sicurezza antincendio per la

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

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UNI 9795– Norma di riferimento per il

PROGETTISTA

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UNI 9795 – ED. 2013

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UNI 9795 – ED. 2013 5.5.3.3

I dispositivi di allarme di cui al punto 5.5.3.1 b) e c) devono essere

costruiti con componenti aventi caratteristiche adeguate

all’ambiente in cui si trovano a operare. Se alimentati tramite

alimentazione specifica non prelevata dalla centrale di controllo e

segnalazione, l’apparecchiatura di alimentazione deve rispondere

a quanto specificato in 5.6.1. I dispositivi acustici devono inoltre

essere conformi alla UNI EN 54-3 e alla UNI

EN 54-23 se anche di natura ottica.

Qualora per la tipologia degli ambienti protetti sia necessario

integrare il dispositivo acustico previsto nella centrale di controllo e

segnalazione (UNI EN 54-2), almeno un dispositivo acustico

conforme alla UNI EN 54-3 e alla UNI EN 54-23 se anche di natura

ottica deve essere collegato alla uscita di tipo "C" della centrale

conforme alla UNI EN 54-2.

Tale uscita deve avere tutte le caratteristiche di controllo e

gestione previste nel punto 8.2.5 della UNI EN 54-2.

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UNI 9795 – ED. 2013 5.5.3.5 È consentito l’utilizzo di componenti di sistemi vocali di allarme ed evacuazione per dare la segnalazione di pericolo in caso di rivelazione di un incendio. Tali componenti possono essere utilizzati sia ad integrazione dei dispositivi di tipo sonoro sia in loro vece, ponendo attenzione che il sistema di allarme sonoro non interferisca con l’intellegibilità del messaggio vocale.

È altresì consentito l’utilizzo di specifici sistemi vocali per scopi di emergenza interconnessi e asserviti al sistema di allarme incendio al fine di trasmettere informazioni vocali per la protezione della vita in una o più aree specificate a fronte di un'emergenza di natura Fire e al fine di dare luogo a una rapida e ordinata evacuazione degli occupanti, includendo dispositivi con altoparlanti

per trasmettere annunci sonori e dare la segnalazione di pericolo in caso di rivelazione di un incendio. Tali sistemi vocali devono utilizzare componenti che possiedono le certificazioni UNI EN 54-4, UNI EN 54-16 e UNI EN 54-24. Per quanto concerne i criteri per la progettazione, installazione, messa in

servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza antincendio si applica e si rimanda alla UNI ISO 7240-19.

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EN 54-3 – Norma di riferimento per il costruttore

Si tratta di una norma Europea norma europea specifica i requisiti, i

metodi di prova e i criteri di prestazione per i dispositivi sonori di allarme

incendio in un’installazione fissa destinati ad emettere un avvertimento

acustico di incendio tra un sistema di rivelazione e di allarme di

incendio e gli occupanti di un edificio. Essa è applicabile solo ai

dispositivi la cui capacità di funzionamento deriva da mezzi di

collegamento elettrico fisico a una sorgente esterna come un

sistema di allarme di incendio.

La presente norma specifica dispositivi sonori di allarme incendio per

due tipi di ambiente di applicazione, tipo A per uso interno e tipo B per

uso esterno. La presente norma non è applicabile:

a) ai dispositivi di diffusione sonora destinati principalmente ad

emettere messaggi

vocali di emergenza;

b) ai dispositivi sonori di controllo, per esempio all’interno della centrale

di controllo e di segnalazione.

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EN 54-3 – Norma di riferimento per il costruttore

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EN 54-3 – Norma di riferimento per il costruttore

REQUISITI

- SCOPO: avvertire le persone di una situazione di emergenza

- NATURA del REQUISITO SONORO: gamma di frequenza,

modello temporale, livello di uscita

- LIVELLO SONORO compreso tra 65 dB (A) e 120 dB(A)

- GRADO DI PROTEZIONE IP (IP 21 C interno, IP 33 C esterno)

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EN 54-3 – Norma di riferimento per il costruttore

Conformità EN 54-3 (solo dispositivi sonori)

Si distinguono in:

a) Dispositivi acustici e luminosi a bordo centrale percepibile nelle immediate vicinanze della centrale stessa (sempre presenti)

b) Dispositivi di allarme di incendio acustici e luminosi distribuiti

all’interno e/o all’esterno dell’area sorvegliata (sempre presenti)

c) Dispositivi di allarme ausiliari posti in stazioni di ricevimento

(facoltativi)

- Chiaro riconoscimento delle segnalazioni d’allarme incendio

- No confusione con altre – No rischi indebiti di panico

I collegamenti dei dispositivi di segnalazione esterni alla centrale (se non protetti) devono essere realizzati con cavi resistenti all’incendio in conformità alla CEI 20-36 o alla CEI 20-45

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EN 54-3 – Esempio Applicativo

D.M. 10 MARZO 1998 – ALLEGATO IV – MISURE PER LA RILEVAZIONE

E L’ALLARME IN CASO D’INCENDIO

4.4 – PROCEDURE DI ALLARME C) SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO

• Allarme iniziale riservato agli addetti (mediante prodotto costruito e

certificato secondo EN 54-3)

• Successivo avvio delle fasi di evacuazione necessarie (in ottemperanza

al Piano di Evacuazione previsto)

• Utilizzo di allarmi sonori di preallarme e evacuazione con la priorità su

tutti gli altri segnali sonori (mediante prodotto costruito e certificato

secondo EN 54-3)

• impiego di altoparlanti per messaggi pre-registrati (mediante prodotti

certificati con norme di prodotto citate all’interno della norma di linea o

sistema ISO 7240-19)

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EVAC

Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con presenza

di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?

D.M. 11 Gennaio 1988 – Norme di Prevenzione incedi nelle Metropolitane

Par. 6.2.3. – Impianti di allarme

D.M. 20 Maggio1992 n° 569 – Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a Musei, Gallerie, Esposizioni e

Mostre.

Par. 9.7. – Mezzi antincendio

D.M. 20 Agosto 1992 n° 569 – Norme di Prevenzione incendi per l’edilizia Scolastica. Par. 8. – Sistemi di Allarme - “Tipi” di Scuole Tipo 0 = scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone Tipo 1 = scuole con numero di presenze contemporanee fino da 101 a 300 persone Tipo 2 = scuole con numero di presenze contemporanee fino da 301 a 500 persone Tipo 3 = scuole con numero di presenze contemporanee fino da 501 a 800 persone Tipo 4 = scuole con numero di presenze contemporanee fino da 801 a 1200 persone Tipo 5 = scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone

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EVAC

Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con

presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?

D.M. 20 Agosto 1992 n° 569 – Norme di Prevenzione incendi per l’edilizia Scolastica.

Il paragrafo 8 dedicato ai tipi di allarme dichiara che:

Par 8.1 – Tipo d’impianto:

“Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-

1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per

la scuola, purchè venga convenuto un particolare suono.

Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un

impianto di altoparlanti”.

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EVAC

Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con

presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?

D.M. 9 Aprile 1994 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per

la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

12.1. Generalità. Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista

l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

D.P.R. 30 GIUGNO 1995, N. 418 - Regolamento concernente norme di sicurezza

antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed

archivi.

Art.8. Mezzi Antincendio

4. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in

condizioni di emergenza per dare le istruzioni necessarie ai presenti. È ammessa l'assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. personale stesso.

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EVAC

Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni

elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione

almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come

minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono

essere poste "in luogo sicuro" noto al personale e

facilmente raggiungibile dal personale stesso.

D.P.R. 30 GIUGNO 1995, N. 418

Art.8. Mezzi Antincendio

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EVAC

Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con

presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?

D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di

pubblico spettacolo

TITOLO XIV - Sistema di allarme

I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante

altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle

condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di

allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

TITOLO XVI - Impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di

rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con

carico d'incendio superiore a 30 kg/m2 di legna standard.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.

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EVAC

Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con

presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?

DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Art.17 IMPIANTI TECNICI

Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi. Negli impianti al chiuso, con

numero di spettatori superiore a 1.000, e negli ambienti interni degli impianti

all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista

l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli

incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio che

possa verificarsi nell'ambito dell'attività. La segnalazione di allarme proveniente

da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una

segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e

segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.

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EVAC Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con

presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?

Decreto 18 settembre 2002 Ministero dell'Interno - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio

delle strutture sanitarie pubbliche e private.

8.3 - Sistemi di allarme.

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di

avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio

alle procedure di emergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione.

A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente

ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o

delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad

altoparlanti.

3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere

opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

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EVAC

Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con

presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?

DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2006 - Approvazione della regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici

e/o locali destinati ad uffici

12. SISTEMA DI ALLARME 1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le

persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di

dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di

evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici,

opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti

dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall’incendio. La diffusione degli

allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le procedure di

diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate

nel piano di emergenza

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EVAC

Quali sono i Decreti che OBBLIGANO all’uso di sistemi con

presenza di Altoparlanti o prodotti certificati EN 54-3?

D.M. 27 luglio 2010 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con

superficie superiore a 400 mq.

8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

8.3 - Sistemi di diffusione sonora Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione

sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio

alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente

regolamentate nel piano di emergenza.

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ED I SEGNALI LUMINOSI???

COSA REGOLA E NORMA I PRODOTTI DEDICATI ALLA SEGNALIONE

OTTICA, che come abbiamo potuto appurare compare in modo

massiccio su numerosi decreti, non solo di recente applicazione??

La norma dedicata alla classificazione dei segnali luminosi (Visual

Alarm) per gli impianti soggetti a Rilevazione Incendio è la EN 54-23.

Esattamente come abbiamo visto per la EN 54-3, la UNI 9795

(Revisione 2013) al capitolo 2 – Riferimenti normativi – vengono

richiamate le norme UNI EN54, specifiche degli apparati per i sistemi di

rivelazione d’incendio.

Nella revisione 2013 compare per la prima volta all’interno della UNI

9795 il richiamo alla UNI EN 54-23, Norma di Prodotto per i DISPOSITIVI

VISUALI DI ALLARME INCENDIO.

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ED I SEGNALI LUMINOSI???

La norma UNI EN 54-23 specifica i requisiti e i

metodi di prova per la costruzione dei

dispositivi visuali di allarme incendio e i criteri di

prestazione - anche in caso di interferenza

climatica, meccanica ed elettrica.

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UNI 9795– FACCIAMO MENTE

LOCALE

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EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore

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EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore

Fire detection and fire alarm systems Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di

prestazione dei dispositivi visuali di allarme incendio in installazioni

fisse destinati a segnalare un avvertimento visuale di incendio tra

un sistema di rivelazione di incendio e gli occupanti di

un edificio.

È applicabile solo ai dispositivi la cui capacità di funzionamento

deriva da connessioni elettriche fisiche a una sorgente di

alimentazione esterna come un sistema di allarme incendio.

La norma specifica la valutazione di conformità e la marcatura dei dispositivi visuali di allarme incendio.

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Le norme UNI EN 54 dal titolo generale “Sistemi di rivelazione e di segnalazione

d’incendio” si sono quindi recentemente aggiornate con la nuova norma:

EN 54 -23 “Dispositivi visuali di allarme incendio”.

VISUAL ALARM DEVICE

(Dispositivo di allarme ottico)

A – INTERNO (IP21C) B – ESTERNO (IP 33C)

La norma è entrata in vigore il 01/03/2013, ma ha ricevuto una deroga di

applicazione fino al 01/01/2014: entro questa data tutti i segnali visuali di

allarme installati in sistemi di “Gestione Emergenza” progettati secondo la UNI

9795, dovranno essere certificati EN 54-23.

EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore

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4.3 Performance parameters under fire conditions 4.3.1 Coverage volume

4.3.1.1 VADs shall meet the requirement for coverage volume of at least

one of the following three categories:

a) 'C', ceiling mounted devices;

b) 'W', wall mounted devices;

c) 'O', open class devices.

EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore

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4.3.1.2 Category C devices shall be further specified as C-x-y (see 4.3.6.2, d),

1)), where: -x is either 3, 6 or 9, representing the maximum height, in metres (m), at which the device

may be mounted;

-y is the diameter, in metres (m), of the coverage cylindrical volume when the device is

mounted at the ceiling height.

EXAMPLE C-3-12 corresponds to a ceiling mounted device giving a coverage cylindrical

volume of 12 m diameter at 3 m height.

4.3.1.3 Category W devices shall be further specified as W-x-y (see 4.3.6.2, d),

2)), where: -x is the maximum height of the devices on the wall, in metres (m), with a minimum value

of 2,4 m; and

-y is the width of a square room, in metres (m), covered by the device.

EXAMPLE W-2,4-6 corresponds to a wall mounted device giving a coverage cuboid

volume of 2,4 m Å~ 6 m Å~ 6 m when mounted at a height of 2,4 m.

4.3.1.4 For category O devices the coverage volume in which the required

illumination is achieved shall be specified (see 4.3.6.2, d), 3)).

EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore

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4.3.2 Variation of light output

When tested in accordance with 5.3.2, the variation in effective luminous

intensity of the VAD, over 30 min,

shall be less than 25 %.

4.3.3 Minimum and maximum effective luminous intensity

When tested in accordance with 5.3.3, the VAD shall produce an effective

luminous intensity of at least 1 cd

for 70 % of all measurement points and shall not exceed 500 cd for any

measurement points.

4.3.4 Light colour

The VAD shall emit a white or red flashing light.

EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore

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EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore

4.5 Light pattern and frequency of flashing

The flash rate of the v.a.d. shall be between 0,5 Hz and 2 Hz measured between the

10 % of peak values of consecutive leading edges of the pulses (P10L).

NOTE The frequency of flashing may vary in different countries. Reference needs to

be made to local regulations. Some countries have adopted the ISO 8201 temporal

pattern.

The maximum on-time, measured between the 10 % of peak values of the leading

edge (P10L) and trailing edge (P10T) of the pulse shall not exceed 0,2 s. If the light emitted consists of groups of several pulses and if the time between the

P10T of one pulse and the P10L of the next pulse is less than 0,04 s then the pulses shall be considered as a single event.

Any set of multiple pulses shall not exceed 0,2 s between the P10L of the first peak to

the P10T of the last peak. A set of pulses where the minimum value does not drop below 10 % of the peak

value is considered as a single pulse and shall not exceed 0,2 s between P10L and

P10T.

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Tra i requisiti definiti nella norma: -l’attendibilità operazionale (durata dell’operazione, infiammabilità dei materiali, chiusura di protezione, regolazione del fabbricante,

documentazione e progettazione del software)

-i parametri di prestazione in condizioni di incendio

-la durata (resistenza alla temperatura, all’umidità, alla corrosione, alle vibrazioni).

EN 54-23 – Norma di riferimento per il costruttore

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Prima di proseguire verso la parte dedicata alla progettazione,

ritengo doveroso evidenziare alcune riflessioni:

Man mano che affrontiamo il percorso normativo, appare chiaro

come la Progettazione – SEMPRE OBBLIGATORIA - degli Impianti di

Rivelazione Incendio rivesta ora più che mai un ruolo centrale per il

raggiungimento dello scopo finale dei Sistemi di Protezione

Antincendio: salvare cioè la VITA delle persone presenti nell’edificio (prima di tutto) attraverso una precoce, tempestiva ed efficace

rivelazione dell’incendio e la conseguente adeguata segnalazione

di allarme.

RIFLESSIONI

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E’ inoltre evidente, nonché conseguente da quanto richiesto dal

D.M. 37/08 e dalla Appendice Normativa “A” della Norma UNI

9795:2013, che la Progettazione degli Impianti di Rivelazione

Incendio, e dei conseguenti IMPIANTI DI SEGNALAZIONE (GESTIONE

DELL’EMERGENZA) è “una cosa seria” ed ha dei chiari obiettivi da

raggiungere attraverso modalità e scelte tecniche precise e

documentate.

L’ obiettivo di questi Impianti - non dimentichiamolo mai - è la rivelazione e la segnalazione precoce, NON il MINIMO COSTO!

E’ proprio in relazione alla corretta funzionalità che il Progettista

potrà essere chiamato eventualmente a rispondere.

RIFLESSIONI

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E’ peraltro evidente, sempre in relazione al D.M. 37/08 ed alla Appendice Normativa “A” della nuova Norma Uni 9795:2013, come

anche l’Installatore concorra in misura importante al raggiungimento dello scopo finale dell’Impianto: con la

Dichiarazione di Conformità finale è chiamato a certificare la

corretta funzionalità.

Attenzione quindi a pensare di poter scaricare su “terzi” le responsabilità proprie, sia perché ciascuno ha ambiti propri di

competenza, sia perché le Responsabilità Penali si sommano e non

si dividono tra i soggetti.

RIFLESSIONI

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Il D.M. 37/08 ha nella sua introduzione un chiaro messaggio riferito

alla sua applicazione:

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio

degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati

all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto

e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

E’ superfluo fare l’elenco…E’ BUONA NORMA APPLICARLO A TUTTO

ciò che può essere identificato come IMPIANTO, senza eccezioni di sorta.

RIFLESSIONI

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IL D.M. 37/08 (come la Norma Uni 9795) sottolineano infine come

rimanga in fondo il Titolare dell’Attività, alias Datore di Lavoro, o a

qualunque titolo conduttore dell’Impianto, il soggetto su cui rimane

sempre e comunque una RESPONSABILITA’ RESIDUA OGGETTIVA di eventuali disfunzioni, difformità e danni conseguenti che derivino da

una “cattiva funzionalità” o da un “cattivo utilizzo” del Sistema di Protezione Antincendio. E’ altresì chiaro però che nella misura in cui tale soggetto (Datore di Lavoro, Proprietario, Conduttore, ecc.) potrà dimostrare una

oculata e responsabile scelta delle altre figure professionali

coinvolte (Progettista ed Installatore in primis) la sua posizione verrà

di molto alleggerita dal carico di Responsabilità.

E’ infatti peraltro “logico” che se a qualcuno possa essere in

qualche modo concesso di “non ben conoscere” o “non essere

esperto” di questi temi, costui non potrà certo essere né il

Progettista , né l’Installatore!

RIFLESSIONI

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Criteri di progettazione

per una corretta applicazione delle Leggi e

NORME vigenti.

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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Rilevazioni delle condizioni ambientali

(rumorosità, area da ricoprire, ostacoli, ecc.)

tramite fonometro (con analizzatore di frequenza)

e mappatura dell’area

FONOMETRO:

Misura i livelli sonori e le frequenze della rumorosità ambientale.

Le misure andranno confrontate con i dati tecnici del segnalatore acustico che si intende installare.

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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Partendo dalle rilevazioni fonometriche dell’ambiente la

scelta della sorgente viene effettuata sulla base del tipo di ambiente come richiesto dal D.M. 10 Marzo 1998

Vediamo esempi di criteri di scelta di sorgenti per diversi ambienti:

• Ambienti Civili

• Ambienti Industriali

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

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Criteri di scelta della

sorgente sonora

in base agli ambienti

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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AMBIENTI CIVILI

uffici, sale riunioni, locali aperti al pubblico, scuole,

palestre, ospedali, alberghi, ecc….

Questi ambienti sono normalmente silenziosi, e per quanto si presentino nella maggior parte dei casi su medie o grandi

dimensioni, non è corretto prevedere l’installazione di dispositivi

con livello di potenza acustica elevata poiché potrebbero

causare reazioni pericolose… ….CREARE PANICO!!

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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AMBIENTI CIVILI In questi ambienti sono da privilegiare sorgenti che si integrano anche esteticamente nell’ambiente e permettono, grazie al

suono progressivo e regolabile nel livello massimo, di garantire

la sicurezza senza creare panico.

Negli ambienti con grande afflusso di pubblico e di grandi dimensioni (lo abbiamo visto in precedenza) può essere

necessario ed obbligatorio installare un sistema di GESTIONE

DELL’EMERGENZA, con diffusione di messaggi vocali.

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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INDICATIVAMENTE In ambiente di 200 - 300 m2 ad uso OPEN SPACE è

sufficiente installare un dispositivo con livello di pressione sonora in uscita

compreso tra 90 e 100 dB (rilevata ad un metro di distanza)

Occorre sempre garantire una corretta distribuzione del suono in modo che

il segnale acustico sia udibile senza essere eccessivo o doloroso come

indicato dalle norme di legge (T.U. n°81 09 Aprile 2008).

Per un impianto ottimale è opportuna l’installazione di dispositivi luminosi

(TESTO UNICO) in abbinamento alle sirene e/o l’installazione di una o più

luci stroboscopiche autoalimentate.

Parte 4 - Parametri per la progettazione

ESEMPIO

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AMBIENTI INDUSTRIALI Tutti gli ambienti (sono troppi da elencare) in cui la produzione

e le relative lavorazioni producono un rumore di fondo elevato

(superiore ai 75 dB)

Questi ambienti sono normalmente RUMOROSI; si presentano

sotto numerose forme (dalle piccole alle grandi dimensioni…si

incontra di tutto) e soprattutto sono spesso soggetti a variazioni

legati al tipo di produzione.

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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AMBIENTI INDUSTRIALI Si tratta, in numerosi casi, di ambienti con numeroso afflusso di gente,

ma date le caratteristiche del rumore in esso presente, e date le

caratteristiche del tipo di “pubblico” che lo frequenta, è DOVEROSO

ricorrere a sistemi di GESTIONE DELL’EMERGENZA in grado di produrre

SUONI e non messaggi vocali.

I motivi principali risiedono nella scarsa intellegibilità che i messaggi

VOCALI possono avere all’interno di ambienti rumorosi (con eventuale

presenza di DPI acustici), e soprattutto nella possibilità di poter

FORMARE adeguatamente il lavoratore (il “Pubblico” appunto)

all’interpretazione di suoni di ALLARME INCENDIO o PRE ALLARME, e di

EVACUAZIONE

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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AMBIENTE INDUSTRIALE

Caso A) - Area di circa 1000 m2con una rumorosità di fondo di 80/85 dB:

Si potrà installare un dispositivo con livello di pressione sonora in uscita

compreso tra 100/115 dB (A).

Caso B) - Area di 2000/2500 m2,con una rumorosità di fondo di 90/95 dB:

Si potrà installare un dispositivo con livello di pressione sonora in uscita pari a

120 dB (A) (Livello massimo consentito dalla EN 54-3)

Parte 4 - Parametri per la progettazione

ESEMPIO

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AMBIENTI INDUSTRIALI

In genere con una rumorosità superiore agli 80-85 dB,

dovuta alla presenza di macchinari e/o altre fonti di

rumore, è necessario prevedere l’impiego di almeno 3 o 4

dispositivi con livello di uscita pari a 120 dB.

E soprattutto sarà necessario ed OBBLIGATORIO abbinare

una corretta segnalazione luminosa in affiancamento a

quella acustica.

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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Brevi Cenni di

ELETTROACUSTICA

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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L'orecchio umano -1 Per molte persone il suono, o l’acustica per usare una parola più generale, è legato

solamente alla parola e alla musica. E questo era generalmente vero fino a cento

anni fa.

Una interpretazione moderna ci fa considerare l’acustica una scienza che studia i

moti meccanici periodici in tutte quelle forme che possono avere influenza con i

molti aspetti della vita moderna. Questa natura interdisciplinare fa si che l’acustica

sia legata alle scienze biologiche e fisiche ma anche all’ingegneria e all’arte. Il

controllo del rumore poi ha anche aspetti legali. Rimanendo legati agli aspetti fisici

dell’acustica si può dire che quando si ha una sensazione sonora vi è sempre

qualcosa che vibra. Un qualsiasi oggetto infatti, ad esempio la corda di un violino,

quando viene fatto vibrare genera nell'aria una variazione della pressione

atmosferica che giunge al nostro orecchio e causa la nostra sensazione uditiva. Il

numero delle variazioni di pressione al secondo viene chiamato frequenza del suono,

e viene misurato in cicli al secondo ossia in Hertz (Hz). Quindi quando diciamo che un

suono è alla frequenza di 100 Hz vuol dire che la causa che sta producendo quel

suono vibra 100 volte in un secondo. Il campo uditivo dell'uomo si estende da circa

20 Hz fino a 20.000 Hz.

Parte 4 - Parametri per la progettazione

Cenni di ELETTROACUSTICA

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L'orecchio umano - 2 Noi sentiamo solamente perché nell'aria si è venuta a creare una variazione della

pressione atmosferica. Il suono più debole che l'orecchio umano è in grado di sentire

è pari a 20 milionesimi di Pascal (ossia 20 Pa, leggi 20 micropascal).

Sorprendentemente l'orecchio umano oltre a riuscire a sentire variazioni di pressione

così piccole riesce anche a tollerare pressioni sonore un milione di volte più elevate,

la soglia del dolore infatti è intorno a 200 Pa. La scala di variazione è di milioni di

numeri. Per evitare ciò si è ritenuto di studiare un'unità di misura che permettesse di

rendere più facilmente comprensibile il fenomeno. Si è pertanto definito il decibel

(dB). Questa scala tiene anche conto della soglia dell'udibile di 20 Pa (ossia 0.00002

Pa) come punto di partenza o pressione di riferimento. Perciò 0 dB equivale al

minimo suono udibile. L'orecchio umano, oltre a non percepire tutte le variazioni di

pressione e di frequenza, non è sensibile a tutte le frequenze nello stesso modo, ma è

più sensibile nel campo compreso tra 2000 e 5000 Hz, mentre lo è meno alle

frequenze basse ed elevate. Questo fenomeno ha fatto si che si sia definita la curva

di normale udibilità che fornisce la sensazione che il nostro orecchio ha ad ogni

singola frequenza. Quindi, il nostro orecchio non sente tutto quanto esiste in natura.

Parte 4 - Parametri per la progettazione

Cenni di ELETTROACUSTICA

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Parametri fondamentali

per la scelta del

DISPOSITIVO ACUSTICO

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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Livello di pressione acustica: Decibel (dB)

Campo di frequenza del suono: Hertz (Hz)

Tipologia di suono

Distanza tra dispositivo e destinatario

Presenza di altre fonti di rumore

PUNTI FONDAMENTALI

Parte 4 - Parametri per la progettazione

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Il segnale acustico per essere chiaramente udibile deve avere un

livello in dB maggiore del livello della rumorosità di fondo.

La nuova UNI 9795 Edizione 2013 stabilisce che la rumorosità di fondo

deve essere “superata” di almeno 5 decibel dal segnale di allarme.

E’ necessaria quindi la presenza, in fase di sopralluogo preventivo, di

un fonometro per stabilire se i prodotti che si è deciso di utilizzare

possano soddisfare questo requisito.

Parte 4 - Parametri per la progettazione

PUNTO 1 – Livello di Pressione Acustica

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

PUNTO 1 – Livello di Pressione Acustica

E’ opportuno ricordare come il segnale acustico:

non deve essere doloroso

non deve provocare reazioni di panico

non deve essere superiore ai 120 dB (*) non inferiore ai 65 dB (*).

Nota: (*) Norma UNI EN 54-3:2002

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

PUNTO 2 – Campo di frequenza (Hz)

Il campo di frequenza (espresso in Hertz o Hz), rappresenta il

“timbro” con il quale si percepisce il suono, e permette quindi a

quest’ultimo di essere riconoscibile e discriminabile dal tipo di

rumorosità esistente nell’ambiente.

E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE:

Come tutti i fenomeni acustici, il suono è una perturbazione di carattere oscillatorio

che si propaga con una data frequenza in un mezzo elastico. Il numero di

oscillazioni (variazioni di pressione) al secondo viene chiamato frequenza del suono

e viene misurato in cicli al secondo ossia in Hertz (Hz). Il campo uditivo dell'uomo si

estende da circa 20 Hz fino a 20.000 Hz (ossia 20 kHz). La lunghezza d'onda

rappresenta lo spazio percorso dall'onda sonora in un periodo completo di

oscillazione

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

PUNTO 3 – Tipologia del suono

Caratteristiche dei suoni in “alta” frequenza (oltre 2000 Hz)

• sono più fastidiosi e meno tollerabili dall’uomo

• sono meno identificabili

• restano circoscritti in ambienti limitati nello spazio, non

superano barriere ed ostacoli interposti.

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

PUNTO 3 – Tipologia del suono

Caratteristiche dei suoni in bassa frequenza (inferiore a 200 Hz)

• sono meglio accettabili dall’uomo,

• sono più udibili e identificabili;

• si diffondono a maggiore distanza, superando eventuali

barriere acustico ambientali frapposte fra il punto di

emissione e l’area di ricezione

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

PUNTO 4 – Distanza tra sorgente e destinatario

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

PUNTO 5 – Presenza di altre fonti di rumore

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

PUNTO 5 – Presenza di altre fonti di rumore

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

TIPOLOGIE DI PRODOTTO

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DI ALLARME:

•Sirene elettromeccaniche

•Avvisatori acustici elettromagnetici a membrana vibrante

e a pistone battente

• Sirene elettroniche magnetodinamiche e con tromba

esponenziale

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

IN SINTESI

TAPPE FONDAMENTALI - Rilevazioni delle condizioni ambientali

(rumorosità, area da ricoprire, ostacoli, ecc.) tramite fonometro (con

analizzatore di frequenza) e mappatura dell’area;

Studio delle caratteristiche fisiche di un segnale acustico:

Campo di Frequenza (Hz), meglio le basse frequenze!

Livello di pressione acustica - Intensità (dB), almeno 15 dB

superiore al rumore di fondo

Scelta della tipologia di suoni da utilizzare:

Allertamento: suono INTERMITTENTE

Evacuazione 1: suono BITONALE - Evacuazione 2: suono LINEARE

Valutazione di abbinamento segnali visuali d’allarme

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

IN SINTESI

- Determinazione del numero e dell’ubicazione dei Dispositivi

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Parte 4 - Parametri per la progettazione

IN SINTESI

- Autonomia di funzionamento: MINIMO 30 MINUTI in assenza di

alimentazione di rete primaria

- Controllo e manutenzione: CADENZA: SEMESTRALE E’ consigliabile installare delle apparecchiature che facilitino il controllo, anche a

distanza, attraverso rilevatori presenti nelle stesse

- Verifica ciclica delle condizioni dell’impianto, ed eventuale ricondizionamento

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AUTOCASO

RITENGO POSSA ESSERE D’INTERESSE PER TUTTI, INDIVIDUARE

TRA DI VOI UN “CASO” TRATTO DLLA REALT’ LAVORATIVA

QUOTIDIANA, DA ANLIZZARE SULLA BASE DI QUANTO ABBIAMO POTUTO VEDERE SINO AD ORA.

APPLICHIAMO INSIEME LA TEORIA…..

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THE END….

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE E SOPRATTUTTO PER LA

VOSTRA PAZIENZA.

ANDREA USAI


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