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Progetto di legge della 17legislatura - Camera · A3-0373/93, A4-198/98, A6-0207/2006) e ha...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 241 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI RUBINATO, AMODDIO, ARLOTTI, BENAMATI, BERNARDO, BI- NETTI, BLAZINA, BOBBA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CAR- DINALE, CASELLATO, CENNI, CIMBRO, COCCIA, DE MENECH, D’INCECCO, DURANTI, FABBRI, FEDI, FIORONI, CINZIA MARIA FONTANA, FONTANELLI, FREGOLENT, GADDA, LUIGI GALLO, GARAVINI, GASPARINI, GNECCHI, GIUSEPPE GUERINI, IORI, LA MARCA, LAFORGIA, MALPEZZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARCON, MARTELLA, MISIANI, MONACO, MON- GIELLO, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, OLIVERIO, PALMIERI, PIAZZONI, PILOZZI, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, RIBAUDO, ROCCHI, ROSATO, ROTTA, SBERNA, TA- RICCO, TIDEI, VENITTELLI, ZANIN, ZARDINI Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio Presentata il 15 marzo 2013 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- posta di legge vuole rispondere a un’esi- genza di chiarezza e di inquadramento giuridico nei confronti di un fenomeno in progressiva crescita, non solo in termini economici, quale quello del commercio equo e solidale. L’iniziativa si pone in continuità con la proposta di legge C. 5184, presentata alla Camera il 9 maggio 2012 dall’onorevole Lino Duilio (primo firmatario) e da altri 64 parlamentari afferenti a tutti gli schie- ramenti politici. Nato originariamente negli anni cin- quanta nel nord Europa come settore di nicchia, nel corso di pochi decenni il commercio equo e solidale ha conosciuto una notevole espansione grazie al concorso Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 241—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINATO, AMODDIO, ARLOTTI, BENAMATI, BERNARDO, BI-NETTI, BLAZINA, BOBBA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CAR-DINALE, CASELLATO, CENNI, CIMBRO, COCCIA, DE MENECH,D’INCECCO, DURANTI, FABBRI, FEDI, FIORONI, CINZIA MARIAFONTANA, FONTANELLI, FREGOLENT, GADDA, LUIGI GALLO,GARAVINI, GASPARINI, GNECCHI, GIUSEPPE GUERINI, IORI, LAMARCA, LAFORGIA, MALPEZZI, MARANTELLI, MARCHETTI,MARCHI, MARCON, MARTELLA, MISIANI, MONACO, MON-GIELLO, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, OLIVERIO, PALMIERI,PIAZZONI, PILOZZI, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI,REALACCI, RIBAUDO, ROCCHI, ROSATO, ROTTA, SBERNA, TA-

RICCO, TIDEI, VENITTELLI, ZANIN, ZARDINI

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidalee la disciplina del suo esercizio

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-posta di legge vuole rispondere a un’esi-genza di chiarezza e di inquadramentogiuridico nei confronti di un fenomeno inprogressiva crescita, non solo in terminieconomici, quale quello del commercioequo e solidale.

L’iniziativa si pone in continuità con laproposta di legge C. 5184, presentata alla

Camera il 9 maggio 2012 dall’onorevoleLino Duilio (primo firmatario) e da altri64 parlamentari afferenti a tutti gli schie-ramenti politici.

Nato originariamente negli anni cin-quanta nel nord Europa come settore dinicchia, nel corso di pochi decenni ilcommercio equo e solidale ha conosciutouna notevole espansione grazie al concorso

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

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di molteplici fattori: dalla progressivaestensione delle aree geografiche coperte,nonché del quantitativo e delle tipologiedei beni commerciali, alla creazione distrutture internazionali, per giungere, nonda ultimo, anche all’utilizzo dei canalidella grande distribuzione, della distribu-zione automatica e della ristorazione col-lettiva.

A livello mondiale, l’andamento delfatturato dei prodotti certificati Fairtrade èpassato da 238 milioni di euro nel 2001 a4,36 miliardi di euro nel 2010 (fonteFairtrade International), coinvolgendo unnumero complessivo di 905 organizzazionidi produttori certificati in 62 Paesi e quasi100 Paesi consumatori.

Solamente in Europa, il movimento delcommercio equo coinvolge nel suo circuitopiù di 5 milioni di produttori, 200 orga-nizzazioni importatrici, 3.000 botteghe delmondo in 25 Paesi e 100.000 volontari. Tragli Stati membri dell’Unione europea, larete commerciale del commercio equo esolidale è particolarmente diffusa in Ger-mania, Francia, Italia, Norvegia, Olanda,Gran Bretagna e Svizzera, mentre le primeesperienze si stanno diffondendo anchenei Paesi di nuova adesione all’Unione.

Attualmente, in Italia, dove il movi-mento del commercio equo e solidale si èdiffuso a partire dagli anni ottanta, sonopresenti 92 organizzazioni equosolidali as-sociate all’assemblea generale italiana delcommercio equo e solidale (AGICES).Queste organizzazioni gestiscono 269 bot-teghe del mondo distribuite in 16 regioniitaliane, garantendo uno spazio di lavoro aoltre 1.000 persone e coinvolgendo circa5.000 volontari. Tali botteghe, oltre a oc-cuparsi della vendita dei prodotti del com-mercio equo e solidale (con ricavi di72.147.741 euro nel 2009), svolgono un’im-portante attività di informazione e di sen-sibilizzazione della società civile su questetematiche.

Nel nostro Paese si registrano, inoltre,125 aziende licenziatarie del marchioFairtrade e 600 prodotti certificati Fair-trade distribuiti in più di 10.000 puntivendita, con un valore al consumo stimatoal 2011 in circa 56 milioni di euro e con

un coinvolgimento nel commercio equocertificato di circa 8 milioni di lavoratoridella terra (cooperative e piantagioni).

La rilevanza del fenomeno è statariconosciuta anche in diverse sedi istitu-zionali e a differenti livelli di governo:sovranazionale, regionale e locale.

L’Unione europea già da diversi anni hainvitato gli Stati membri a promuovere lacultura del commercio equo e solidale. IlParlamento europeo ha riconosciuto in piùoccasioni l’importanza e il valore socialedel commercio equo (risoluzioni numeriA3-0373/93, A4-198/98, A6-0207/2006) eha invitato la Commissione europea e ilegislatori nazionali a promuovere unaserie di misure volte a premiare prodotticertificati equo solidali, incoraggiando lacreazione di un marchio comune e favo-rendo una politica di incentivi.

Sono diverse, inoltre, le regioni italianeche, pur in assenza di un quadro norma-tivo di riferimento a livello nazionale,hanno deciso di disciplinare il settore. Laprima regione ad approvare una leggeinteramente dedicata al commercio equo esolidale è stata la Toscana (legge regionale23 febbraio 2005, n. 37), seguita da FriuliVenezia Giulia (legge regionale 5 dicembre2005, n. 29), Abruzzo (legge regionale 28marzo 2006, n. 7), Umbria (legge regionale16 febbraio 2007, n. 3), Liguria (leggeregionale 13 agosto 2007, n. 32), Marche(legge regionale 29 aprile 2008, n. 8), La-zio (legge regionale 4 agosto 2009, n. 20),Piemonte (legge regionale 28 ottobre 2009,n. 26), Emilia-Romagna (legge regionale29 dicembre 2009, n. 26), Veneto (leggeregionale 22 gennaio 2010, n. 6) e infineprovincia autonoma di Trento (legge pro-vinciale 17 giugno 2010, n. 13). Sono nu-merosi, inoltre, i progetti di legge regionaliattualmente in corso di approvazione (adesempio in Lombardia).

Anche a livello locale, molte ammini-strazioni comunali e provinciali hannomanifestato grande interesse e sensibilitàper questa tematica attraverso sia l’in-troduzione di considerazioni relative alcommercio equo e solidale nei bandi digara che la partecipazione ad iniziative disensibilizzazione sui propri territori,

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quali, ad esempio, la campagna « Cittàeque e solidali », promossa da FairtradeItalia, AGICES, Coordinamento agende 21locali italiane e Coordinamento nazionaledegli enti locali per la pace e i dirittiumani, con l’adesione di alcune organiz-zazioni no profit.

A livello nazionale, invece, il nostroPaese non ha ancora riconosciuto ufficial-mente l’importanza di questa esperienzaattraverso una legge di riordino del set-tore.

Fino ad ora, infatti, si sono avutesolamente due mozioni, approvate all’una-nimità dai due rami del Parlamento nelbiennio 2002-2003 (mozione del senatoreIovene al Senato della Repubblica e mo-zione dell’onorevole Fioroni alla Cameradei deputati) che, partendo dalla consta-tazione del crollo del prezzo del caffè e delcacao con conseguenti ricadute negativesulla manodopera locale con forme dilavoro e di remunerazione spesso similialla schiavitù, impegnavano il Governo afavorire la promozione e la diffusione delcommercio equo e solidale.

Con la presente proposta di legge sivuole rispondere concretamente a questaesigenza e, in particolare, raggiungere untriplice obiettivo.

In primo luogo, riconoscere ufficial-mente il ruolo svolto da tutti i soggetti cheoperano a diverso titolo nel commercioequo e solidale, con indicazioni e defini-zioni precise (articolo 2) in merito alsignificato e alle finalità che deve perse-guire questa forma di commercio perpotersi definire tale.

In secondo luogo, fornire a tutti isoggetti interessati e, in particolare, aiconsumatori, garanzie di trasparenza e dicorrettezza sulle modalità produttive esulle prassi produttive ed organizzativeattuate in Italia e nei Paesi del sud delmondo dalle molteplici organizzazioni che

operano in tale settore. Il futuro stesso delcommercio equo e solidale si basa, infatti,sulla fiducia che i consumatori ripongononel rispetto dei criteri ispiratori dell’atti-vità da parte di tutti i soggetti che operanoall’interno della filiera produttiva. L’at-tuale mancanza di controlli e di traspa-renza rischia, pertanto, di dare spazio apossibili comportamenti opportunistici chepotrebbero compromettere l’attività e glisforzi anche dei più meritevoli. Per taliragioni è necessario procedere alla previ-sione sia di un sistema di certificazioneunivoco e controllato, che attesti i processiproduttivi delle merci provenienti dal cir-cuito del commercio equo e solidale, chedi un meccanismo di registrazione deisoggetti esercenti attività di commercioequo e solidale in appositi albi e registritenuti a livello nazionale (articolo 6).

Da ultimo, promuovere e finanziareuna serie di azioni di sostegno a beneficiosia dei prodotti equo e solidali che delleorganizzazioni che operano in tale settore,così come avviene già da alcuni anni inaltri contesti nazionali (ad esempio inGermania e in Inghilterra). Tali interventiprevedono diverse forme di agevolazionied incentivi per gli investimenti delle or-ganizzazioni del commercio equo e soli-dale (articolo 9), la promozione all’internodegli uffici pubblici di prodotti del com-mercio equo e solidale (articolo 10), non-ché l’organizzazione, come momento dipromozione e di confronto tra culture,della Giornata nazionale del commercioequo e solidale (articolo 11). A tal fine,viene prevista l’istituzione del Fondo per ilcommercio equo e solidale (articolo 14),con una dotazione di 1 milione di euro perl’anno 2013. Sul reperimento di tali risorseil precedente Governo si era impegnatonella seduta dell’Assemblea del 26 novem-bre 2012, in accoglimento dell’ordine delgiorno 9/5535-A/7 Duilio, Lulli.

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

FINALITÀ DEL COMMERCIOEQUO E SOLIDALE E DEFINIZIONI

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La Repubblica, nel quadro delle poli-tiche a sostegno della cooperazione inter-nazionale e dell’economia sociale, nel ri-spetto dei princìpi di solidarietà della Costi-tuzione, riconosce al commercio equo e so-lidale una funzione rilevante nella crescitaeconomica e sociale nelle aree economica-mente marginali del pianeta, nella praticadi un modello di economia partecipata, at-tenta alla conservazione dell’ecosistema,socialmente sostenibile e rispettosa dei di-ritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sonoparte dello scambio economico e nella pro-mozione dell’incontro fra culture diverse.

2. La presente legge favorisce un piùampio e trasparente accesso al mercato na-zionale delle merci prodotte, trasformate edistribuite attraverso le filiere del commer-cio equo e solidale, in un contesto di con-correnza leale e di adeguata protezione deiconsumatori. A tale fine sono stabilite ade-guate procedure di riconoscimento delle or-ganizzazioni del commercio equo e solidalee di certificazione dei relativi prodotti esono previsti strumenti di incentivazione edi promozione delle buone prassi di com-mercio equo e solidale.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si appli-cano le seguenti definizioni:

a) « commercio equo e solidale »: unrapporto commerciale con un produttore

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in forza di un accordo di commercio equoe solidale basato sul dialogo, sulla traspa-renza e sul rispetto, che è finalizzatoall’equità nelle relazioni commerciali in-ternazionali. Il commercio equo e solidalecontribuisce allo sviluppo sostenibile me-diante la previsione di condizioni di scam-bio più bilanciate per i lavoratori dellearee economicamente svantaggiate e per ilavoratori emarginati nonché la tutela deiloro diritti;

b) « produttore »: un produttore dibeni o di servizi, organizzato in formacollettiva, operante in aree economica-mente svantaggiate e prevalentemente inPaesi in via di sviluppo;

c) « accordo di commercio equo esolidale »: un accordo di lunga duratastipulato con un produttore allo scopo diconsentire, accompagnare e migliorarel’accesso al mercato di quest’ultimo, chepreveda:

1) il pagamento di un prezzo equo;

2) misure a carico del committenteper il graduale miglioramento della qualitàdel prodotto o del servizio o dei suoiprocessi produttivi, nonché in favore dellosviluppo della comunità locale alla quale ilproduttore appartiene o in cui opera;

3) il progressivo miglioramento deilivelli ambientali della produzione;

4) l’obbligo del produttore di ga-rantire condizioni di lavoro sicure, nelrispetto delle normative stabilite dall’Or-ganizzazione internazionale del lavoro, diremunerare in maniera adeguata i lavo-ratori, in modo da permettere loro dicondurre un’esistenza libera e dignitosa, edi rispettare i diritti sindacali;

5) l’offerta del pagamento di unaparte rilevante del corrispettivo al mo-mento della commessa, a meno che taleclausola non risulti eccessivamente one-rosa per l’esistenza di specifiche ragioni dicui l’accordo dà espressamente atto;

d) « prezzo equo »: il prezzo versato aun produttore che consente:

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1) di erogare un salario adeguatoper soddisfare i bisogni primari dei lavo-ratori e delle loro famiglie;

2) di coprire, in modo sostenibile, icosti di produzione e gli altri costi deri-vanti dagli obblighi assunti con l’accordodi commercio equo e solidale;

3) di programmare investimenti peril miglioramento della qualità del prodottoe dei processi produttivi;

e) « filiera del commercio equo esolidale »: l’insieme delle fasi di produ-zione, trasformazione, importazione e di-stribuzione di un prodotto agroalimentareo artigianale quando al produttore sonoassicurate le condizioni dell’accordo dicommercio equo e solidale. La filiera delcommercio equo e solidale è definita « in-tegrale » quando:

1) l’accordo di commercio equo esolidale è stipulato con il produttore daun’organizzazione del commercio equo esolidale di cui all’articolo 3;

2) la distribuzione all’ingrosso o aldettaglio del prodotto della filiera è svoltada una o più organizzazioni del commer-cio equo e solidale di cui all’articolo 3;

f) « prodotto del commercio equo esolidale »: un prodotto realizzato, impor-tato, distribuito o commercializzato nel-l’ambito della filiera del commercio equoe solidale, sia essa integrale o meno;

g) « regolamento »: il regolamento diattuazione di cui all’articolo 12.

2. Il contenuto dell’accordo di commer-cio equo e solidale e, in particolare, ilprezzo equo sono definiti all’esito di unanegoziazione effettiva tra le parti che haper oggetto la valutazione congiunta dellasua adeguatezza a sostenere l’impresa delproduttore e degli effetti che le misurepreviste producono sulla filiera produttivae distributiva.

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CAPO II

SOGGETTI DELLA FILIERA INTEGRALEDEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

ART. 3.

(Organizzazioni del commercioequo e solidale).

1. Sono organizzazioni del commercioequo e solidale le società cooperative, iconsorzi, le associazioni e gli enti, comun-que costituiti senza scopo di lucro e conun ordinamento interno a base democra-tica, che:

a) in via prevalente stipulano accordidi commercio equo e solidale e ne curanol’esecuzione ovvero distribuiscono all’in-grosso o al dettaglio prodotti o servizioggetto di tali accordi;

b) adottano e attuano, anche permezzo dei loro consorzi, un programma dieducazione, informazione, divulgazione esensibilizzazione dei consumatori sulle fi-liere del commercio equo e solidale e suiprogetti a esse connessi, sulle tematicherelative al divario tra il nord e il sud delmondo, allo sviluppo economico e sociale,al commercio internazionale e al consumocritico;

c) perseguono per statuto modelli disviluppo sostenibile, nel rispetto delle per-sone e dell’ambiente; fondano la loro at-tività sulla cooperazione e promuovonorelazioni dirette e paritarie tra produttoree consumatore;

d) sono iscritte nel registro dellafiliera integrale del commercio equo esolidale di un ente rappresentativo di cuiall’articolo 4 e si impegnano a rispettare ilrelativo disciplinare.

2. Gli enti pubblici, i partiti e i movi-menti politici e le organizzazioni sindacalinonché gli enti da essi istituiti o direttinon possono assumere la qualità di orga-nizzazione del commercio equo e solidale.

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3. Alle cooperative che nel loro statutoprevedono quale oggetto sociale le attivitàdi cui al presente articolo si applicano ledisposizioni della legge 8 novembre 1991,n. 381, in materia di cooperative sociali, edel decreto legislativo 24 marzo 2006,n. 155, in materia di impresa sociale.

4. Alle associazioni che nel loro statutoprevedono quale oggetto sociale le attivitàdi cui al presente articolo si applicano ledisposizioni del decreto legislativo 4 di-cembre 1997, n. 460, in materia di orga-nizzazioni non lucrative di utilità sociale,e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, inmateria di associazioni di promozione so-ciale.

ART. 4.

(Enti rappresentativi delle organizzazionidel commercio equo e solidale).

1. Il rispetto dei requisiti fissati dal-l’articolo 3 e la qualità di organizzazionedel commercio equo e solidale sono atte-stati da enti rappresentativi di tali orga-nizzazioni, costituiti senza scopo di lucro,a struttura associativa e con un ordina-mento interno a base democratica, i cuistatuti prevedono la promozione e il so-stegno del commercio equo e solidale.

2. Gli enti rappresentativi, secondoquanto stabilito dal regolamento:

a) approvano un disciplinare di fi-liera integrale del commercio equo e so-lidale;

b) istituiscono e curano un registrodella filiera integrale, nel quale sonoiscritte le organizzazioni del commercioequo e solidale affiliate;

c) godono di un’adeguata rappresen-tanza territoriale e di un’ampia base as-sociativa;

d) adottano un sistema di controllo ingrado di verificare il rispetto del discipli-nare di filiera da parte delle organizza-zioni affiliate;

e) dimostrano di possedere un’orga-nizzazione adeguata per svolgere i compitidi controllo;

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f) adottano un adeguato sistema diriesame interno delle decisioni.

3. Gli enti rappresentativi verificano ilpossesso e, con cadenza periodica, il man-tenimento dei requisiti da parte delle or-ganizzazioni affiliate e rilasciano un atte-stato a ogni verifica. Qualora un’organiz-zazione affiliata non possegga o perda irequisiti previsti dall’articolo 3, l’ente rap-presentativo indica le necessarie misurecorrettive e fissa un termine, comunquenon superiore a centoventi giorni, perl’adeguamento. L’ente rappresentativo, invia cautelare, può disporre la sospensionedell’iscrizione dell’organizzazione interes-sata nel registro della filiera integrale. Neicasi più gravi ovvero qualora le violazionipersistano, si provvede alla cancellazionedal registro dell’organizzazione inadem-piente.

4. Gli enti rappresentativi trasmettonocon cadenza semestrale alla Commissioneper l’accreditamento di cui all’articolo 6l’elenco aggiornato delle organizzazioni delcommercio equo e solidale iscritte nelproprio registro della filiera integrale, af-finché la Commissione provveda all’aggior-namento del registro nazionale di cui alcitato articolo 6, comma 4, lettera b).

5. Il rifiuto di iscrizione o l’esclusionedal registro della filiera integrale sonoimpugnati in via amministrativa davantialla Commissione per l’accreditamento dicui all’articolo 6 e, in via giurisdizionale,davanti al tribunale di Roma.

CAPO III

SOGGETTI CHE PROMUOVONO IL COM-MERCIO EQUO E SOLIDALE TRAMITE

LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

ART. 5.

(Organismi di certificazione dei prodottidel commercio equo e solidale).

1. Eccetto i casi in cui i prodotti delcommercio equo e solidale sono importatio distribuiti da un’organizzazione di cui

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all’articolo 3, la provenienza di un pro-dotto da una filiera di commercio equo esolidale è attestata da organismi di certi-ficazione di diritto privato, costituiti senzascopo di lucro e previamente accreditatidalla Commissione di cui all’articolo 6.

2. Gli atti costitutivi degli organismi dicui al comma 1 prevedono lo svolgimento,in via esclusiva, delle funzioni di certifi-cazione. Sono vietate forme di finanzia-mento tramite la commercializzazione di-retta dei prodotti certificati, salvo che perlo svolgimento di attività ausiliarie, pro-mozionali o di sostegno ai licenziatari.

3. Gli atti costitutivi di cui al comma 2stabiliscono, altresì, misure adeguate alfine di salvaguardare la terzietà, l’indipen-denza e la trasparenza delle attività dicertificazione e di prevenire i conflitti diinteresse, anche attraverso l’attribuzionedelle attività di controllo e di ispezione asoggetti distinti, secondo quanto previstodalle normative tecniche riconosciute alivello internazionale.

4. Gli organismi di certificazione, se-condo quanto previsto dal regolamento,devono:

a) possedere un’organizzazione ade-guata per svolgere le attività di controllo edi ispezione previste dal presente articolo;

b) registrare un marchio, prevedendoche esso possa essere utilizzato dalle im-prese certificate secondo criteri prestabi-liti;

c) approvare un regolamento di di-sciplina della filiera;

d) istituire e curare la tenuta di unregistro dei licenziatari del marchio;

e) rispettare le normative tecnichericonosciute a livello internazionale stabi-lite per gli enti di certificazione, in quantocompatibili;

f) disporre di un adeguato sistema diriesame interno delle decisioni.

5. L’organismo accreditato rilascia lacertificazione, a domanda, dopo una veri-fica effettiva dell’attività di ogni licenzia-tario. Sono inoltre oggetto di controllo

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periodico le condizioni di lavoro presso ilproduttore, le condizioni di acquisto deibeni, i disciplinari di filiera, l’esistenza diaccordi di commercio equo e solidale e diprezzi equi. In particolare, questi ultimidevono essere composti da una compo-nente corrispondente al prezzo di mercatodel bene e da un premio riconosciuto alproduttore per il rispetto delle condizionidi produzione previste dall’accordo dicommercio equo e solidale. L’organismo dicertificazione procede a verifiche e a ispe-zioni periodiche e sospende o revoca lacertificazione qualora rilevi il venire menodei requisiti di legge o di marchio.

6. Il rifiuto o la revoca della certifica-zione sono impugnati in via amministra-tiva davanti alla Commissione di cui al-l’articolo 6 e, in via giurisdizionale, davantial tribunale di Roma.

CAPO IV

ALBI, REGISTRI E PROCEDUREDI ACCREDITAMENTO

ART. 6.

(Commissione per l’accreditamento).

1. Presso il Ministero dello sviluppoeconomico è istituita la Commissione perl’accreditamento degli organismi certifica-tori dei prodotti e degli enti rappresenta-tivi delle organizzazioni del commercioequo e solidale, di seguito denominata« Commissione ».

2. La Commissione è composta da undirigente del Ministero dello sviluppo eco-nomico, con funzioni di presidente, da duemembri proposti dagli organismi di certi-ficazione, da due membri proposti daglienti rappresentativi delle organizzazionidel commercio equo e solidale, da duemembri proposti dalle associazioni deiconsumatori iscritte nell’elenco istituito aisensi dell’articolo 137 del codice del con-sumo, di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2005, n. 206, e da due espertiindipendenti con comprovata esperienzain materia di commercio equo e solidale.

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3. I membri della Commissione sononominati per tre anni, con decreto delMinistro dello sviluppo economico. Il man-dato è svolto a titolo gratuito ed è rinno-vabile una sola volta.

4. La Commissione:

a) istituisce e cura la tenuta dell’albonazionale degli organismi di certificazionee degli enti rappresentativi delle organiz-zazioni del commercio equo e solidaleaccreditati, procedendo alle iscrizioni ealle cancellazioni secondo le procedurestabilite dal regolamento;

b) istituisce e cura la tenuta delregistro nazionale delle organizzazioni delcommercio equo e solidale, redatto sullabase degli elenchi comunicati dai rispettivienti rappresentativi;

c) istituisce e cura la tenuta delregistro nazionale degli enti licenziataridei marchi degli enti certificatori;

d) esercita il potere di vigilanza sugliorganismi di certificazione e sugli entirappresentativi e verifica il mantenimentoda parte degli stessi dei requisiti previstidalla presente legge;

e) emana direttive e linee guida perl’adozione dei programmi di informazione,divulgazione e sensibilizzazione sulleprassi del commercio equo e solidale e perl’adozione dei programmi di formazionedegli operatori della filiera del commercioequo e solidale;

f) garantisce la piena trasparenzadella filiera del commercio equo e solidale,rilasciando a chiunque ne fa richiestainformazioni relative agli enti iscritti al-l’albo e nei registri nazionali di cui alpresente comma, secondo le condizionipreviste dal regolamento.

5. La Commissione può ammettere aibenefìci previsti dall’articolo 9, comma 2,e dall’articolo 10 gli enti che, pur nonessendo iscritti nei registri nazionali di cuial comma 4 del presente articolo:

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a) sono costituiti con un ordinamentointerno a base democratica e non perse-guono fini di lucro;

b) rispettano i requisiti previsti per leorganizzazioni del commercio equo e so-lidale dall’articolo 3, commi 1, lettere a), b)e c), e 2.

6. Il riconoscimento è disposto, su do-manda dell’ente interessato, dalla Com-missione, sentiti gli organismi di certifica-zione e gli enti rappresentativi.

7. Le associazioni dei consumatori dicui al comma 2, gli organismi di certifi-cazione, le organizzazioni del commercioequo e solidale, i loro enti rappresentativie chiunque vi ha interesse può presentareun ricorso alla Commissione contro ledecisioni di accreditamento, di revoca o disospensione dell’accreditamento ovverocontro il mancato esercizio del potere divigilanza.

8. Ai ricorsi di cui al comma 7 delpresente articolo si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni che regolano ilricorso in opposizione di cui all’articolo 7del decreto del Presidente della Repub-blica 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 7.

(Mutuo riconoscimento).

1. Nel rispetto dei princìpi di nondiscriminazione e di leale collaborazionestabiliti dall’Unione europea, le tutele e ibenefìci previsti dalla presente legge sonoestesi alle imprese e alle merci europeeche sono state riconosciute o certificate inaltri Stati membri dell’Unione europeatramite procedure equivalenti a quellepreviste dalla medesima legge.

2. In ogni caso, gli organismi di certi-ficazione e gli enti rappresentativi delleorganizzazioni del commercio equo e so-lidale stabiliti in Stati membri dell’Unioneeuropea sono ammessi alle procedure diaccreditamento di cui alla presente leggealle medesime condizioni previste per gliorganismi e per gli enti stabiliti nello Statoitaliano.

3. Il regolamento prevede disposizioniper l’attuazione del presente articolo.

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CAPO V

INTERVENTI DI PROTEZIONEE SOSTEGNO

ART. 8.

(Tutela dei marchi e norme sull’etichettatura)

1. I prodotti del commercio equo esolidale importati o distribuiti da un’or-ganizzazione del commercio equo e soli-dale possono essere presentati, etichettatie pubblicizzati con la denominazione di« prodotto del commercio equo e solidale »ovvero con diciture quali « prodotto delcommercio equo », « commercio equo esolidale », « commercio equo », « fairtrade », « comercio justo »; « commerceequitable ». Negli altri casi, i prodotti delcommercio equo e solidale possono esserepresentati, etichettati e pubblicizzati contali denominazioni solo congiuntamente almarchio dell’organismo di certificazioneche ne ha attestato la provenienza.

2. È vietato l’uso della denominazionedi « organizzazione del commercio equo esolidale » e di altre denominazioni similarialle imprese e agli enti che non sonoiscritti nel registro nazionale di cui all’ar-ticolo 6, comma 4, lettera b), ovvero qua-lora la registrazione sia stata sospesa orevocata.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma1, è vietato descrivere un prodotto, nel-l’etichettatura, nella pubblicità o nei do-cumenti commerciali, con termini che sug-geriscono all’acquirente che esso o che lematerie prime utilizzate provengono dauna filiera del commercio equo e solidaleo sono stati prodotti, trasformati e distri-buiti secondo le prassi del commercioequo e solidale.

4. Chi viola i divieti di cui ai commi 2e 3 è punito con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.Se la violazione è commessa da un sog-getto che esercita il commercio ai sensi deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,è ordinata la sospensione dell’attività perdieci giorni. In caso di recidiva, la san-

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zione amministrativa pecuniaria è aumen-tata di un terzo e si applica la sospensionedell’attività fino ad un mese.

5. Gli enti rappresentativi delle orga-nizzazioni del commercio equo e solidalee gli organismi di certificazione iscrittiall’albo nazionale di cui all’articolo 6,comma 4, lettera a), sono legittimati adagire per inibire l’uso indebito definito dalpresente articolo. Con la sentenza cheinibisce la condotta illegittima il tribunalecondanna, altresì, al risarcimento deldanno.

ART. 9.

(Interventi per la diffusione del commercioequo e solidale).

1. Lo Stato e le regioni, per il conse-guimento delle finalità di cui all’articolo 1:

a) sostengono iniziative divulgative edi sensibilizzazione promosse dagli orga-nismi e dagli enti di cui agli articoli 3, 4e 5, mirate a diffondere i contenuti e leprassi del commercio equo e solidale e adaccrescere nei consumatori la consapevo-lezza degli effetti delle proprie scelte diconsumo;

b) sostengono specifiche azioni edu-cative nelle scuole e negli istituti di for-mazione, promosse dagli organismi e daglienti di cui agli articoli 3, 4 e 5 e relativealle problematiche della globalizzazioneeconomica, agli squilibri tra nord e sud delmondo, alle implicazioni delle scelte diconsumo e alle opportunità offerte daforme di scambio fondate sulla coopera-zione.

2. Lo Stato e le regioni, sulla base diprogetti presentati da organizzazioni delcommercio equo e solidale:

a) promuovono e sostengono inizia-tive di formazione per gli operatori e ivolontari;

b) promuovono e sostengono progettidi cooperazione con i produttori per la

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realizzazione di nuove produzioni o filiereo per lo sviluppo di quelle esistenti;

c) concedono, nei limiti del regimedegli aiuti di importanza minore stabilitodal regolamento (CE) n. 1998/2006 dellaCommissione, del 15 dicembre 2006, con-tributi per l’apertura o per la ristruttura-zione della sede nonché per l’acquisto diattrezzature, arredi e dotazioni informa-tiche, fino a un massimo del 40 per centodelle spese ammissibili;

d) concedono contributi in conto ca-pitale a termine al fine di consentire larealizzazione di investimenti legati a spe-cifici progetti di sviluppo;

e) promuovono forme di sostegno peri soggetti che richiedono l’iscrizione in unregistro della filiera integrale.

ART. 10.

(Sostegno al commercio equo e solidalenegli appalti pubblici).

1. Lo Stato promuove l’utilizzo deiprodotti e dei servizi del commercio equoe solidale nei propri acquisti e, in parti-colare, per le mense e per i servizi diristorazione delle amministrazioni pubbli-che.

2. Nel rispetto della normativa del-l’Unione europea e nazionale vigente, leamministrazioni pubbliche che bandisconogare di appalto per la fornitura alle pro-prie strutture di prodotti di consumo pos-sono prevedere nei capitolati di gara mec-canismi che promuovono l’utilizzo di pro-dotti del commercio equo e solidale. A talefine è previsto, in favore delle ammini-strazioni aggiudicatrici, un rimborso parial 15 per cento dei maggiori costi conse-guenti alla specifica indicazione di taliprodotti nell’oggetto del bando. Il rim-borso è posto a carico del Fondo istituitoai sensi dell’articolo 14.

3. L’iscrizione nei registri nazionali dicui all’articolo 6, comma 4, lettere b) e c),costituisce:

a) titolo di priorità per la selezione disoggetti da invitare alle gare di appalto per

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servizi, fermi restando i requisiti richiestidalla normativa vigente in materia;

b) criterio di preferenza, a parità dicondizioni, nel caso di affidamento diappalto di servizi mediante il criterio del-l’offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 11.

(Giornata nazionale del commercioequo e solidale).

1. Al fine di promuovere la conoscenzae la diffusione del commercio equo esolidale è istituita la Giornata nazionaledel commercio equo e solidale, da cele-brare annualmente con la collaborazionedegli organismi degli enti iscritti all’albo enei registri nazionali di cui all’articolo 6,comma 4, lettere a), b) e c).

2. Le modalità organizzative per lacelebrazione della Giornata di cui alcomma 1 sono definite dal regolamento.

CAPO VI

NORME DI ATTUAZIONE E COPERTURAFINANZIARIA

ART. 12.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge èemanato, ai sensi dell’articolo 17, comma1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, il rego-lamento di attuazione che stabilisce:

a) i requisiti di indipendenza e ditrasparenza degli organismi di certifica-zione del commercio equo e solidale;

b) i criteri minimi per il monitoraggioe per la certificazione delle attività delcommercio equo e solidale;

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c) la base associativa minima deglienti rappresentativi delle organizzazionidel commercio equo e solidale;

d) i requisiti organizzativi e le pro-cedure per la tenuta dei registri nazionalidi cui al all’articolo 6, comma 4, lettere b)e c), e le relative procedure di iscrizione edi controllo;

e) i requisiti, i criteri e le modalitàper l’iscrizione, la sospensione e la revocadegli organismi di certificazione dei pro-dotti e degli enti rappresentativi delleorganizzazioni del commercio equo e so-lidale nell’albo nazionale di cui all’articolo6, comma 4, lettera a), nonché le modalitàdi gestione dello stesso;

f) i criteri e le modalità attuativenonché i beneficiari degli interventi di cuiall’articolo 9;

g) le disposizioni per garantire l’ac-cesso agli atti e ai documenti concernentile procedure di certificazione dei prodottie di riconoscimento delle organizzazionidel commercio equo e solidale;

h) le procedure di mutuo riconosci-mento di cui all’articolo 7;

i) le modalità organizzative e i conte-nuti della Giornata nazionale del commer-cio equo e solidale di cui all’articolo 11;

l) le modalità attuative del regimetransitorio.

ART. 13.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni promuovono le buonepratiche del commercio equo e solidale,secondo i propri ordinamenti e tramitestrumenti di programmazione periodicadegli interventi di sostegno.

2. Le regioni, nel rispetto dell’articolo117, secondo comma, della Costituzione,non possono prevedere una disciplina di

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versa da quella della presente legge inrelazione:

a) alle procedure di accreditamentodegli organismi di certificazione dei pro-dotti del commercio equo e solidale;

b) al riconoscimento delle organizza-zioni e alla certificazione dei prodotti delcommercio equo e solidale;

c) alla protezione dei marchi e allecondizioni di etichettatura dei prodotti delcommercio equo e solidale.

3. Le regioni possono mantenere, isti-tuire e curare la tenuta di propri albi,registri od elenchi delle organizzazioni delcommercio equo e solidale secondo i cri-teri di accreditamento e di iscrizione pre-visti dalla presente legge.

ART. 14.

(Fondo per il commercio equo e solidale).

1. Nello stato di previsione del Mini-stero dello sviluppo economico è istituito,con una dotazione di 1 milione di europer l’anno 2013, il Fondo per il com-mercio equo e solidale.

2. Le risorse derivanti dall’irrogazionedelle sanzioni di cui all’articolo 8 sonoassegnate al Fondo istituito ai sensi delcomma 1 del presente articolo.

ART. 15.

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazionedell’articolo 14, pari a 1 milione di europer l’anno 2013, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo spe-ciale per interventi strutturali di politicaeconomica di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307.

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2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. I benefìci e le tutele riconosciutidalla presente legge e, in particolare, ledisposizioni in materia di marchi e dietichettatura applicabili alle imprese e aiprodotti del commercio equo e solidalenon devono comportare ostacoli agliscambi nell’ambito dell’Unione europea.

2. In sede di prima attuazione dellapresente legge, i quattro membri dellaCommissione da nominare sulla base delleproposte formulate dagli organismi di cer-tificazione e dagli enti rappresentatividelle organizzazioni di commercio equo esolidale sono nominati dal Ministro dellosviluppo economico, sentiti gli enti e leorganizzazioni impegnati in attività di pro-mozione delle prassi del commercio equoe solidale riconosciute a livello internazio-nale.

3. Fino all’istituzione dell’albo e deiregistri nazionali di cui all’articolo 6,comma 4, lettere a), b) e c), gli enti e leorganizzazioni che adottano le prassi delcommercio equo e solidale riconosciute alivello internazionale possono continuaread adottare i marchi e le denominazioni inuso.

4. Fino all’istituzione dell’albo e deiregistri nazionali di cui all’articolo 6,comma 4, lettere a), b) e c), i soggetti checommercializzano prodotti provenienti dafiliere che rispettano le prassi del com-mercio equo e solidale riconosciute a li-vello internazionale possono continuare apubblicizzare e a etichettare tali prodotticon i marchi e con le denominazioni inuso.

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5. In sede di prima attuazione dellapresente legge e fino alla revisione del-l’albo e dei registri nazionali da effettuareentro i tre anni successivi alla data dientrata in vigore dalla medesima legge, laCommissione iscrive all’albo e nei registrinazionali gli enti già iscritti ad albi, inregistri o in elenchi di organizzazioni delcommercio equo e solidale, istituiti daleggi regionali che prevedono finalità omo-genee a quelle della presente legge.

6. Le regioni nelle quali esistono albi,registri o elenchi regionali delle organiz-zazioni del commercio equo e solidalesono tenute, entro tre anni dall’istituzionedell’albo e dei registri nazionali di cuiall’articolo 6, comma 4, lettere a), b) e c),ad adeguare i medesimi alle disposizionidella presente legge.

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