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PROGETTO DI LEGGE REGIONALE “NORME PER LA … · Romagna stanno monitorando la presenza della...

Date post: 17-Feb-2019
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MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: [email protected] - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Tipolitografia Mazzanti srl - Ravenna Anno XXXI Luglio 2017 - N. 4 Realizzato con il contributo previsto dal regolamento CEE 1234/07 segue in terza PROGETTO DI LEGGE REGIONALE “NORME PER LA TUTELA, L’ESERCIZIO, E LO SVILUPPO DELL’APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA” In occasione di una recente riunione presso la Regione Emilia-Romagna è stata illustrata alle Associazioni e Cooperative apistiche una proposta di progetto di legge di revisione della legge Regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell’a- picoltura). La nostra regione è stata una delle prime, quasi trent’anni fa, ad approvare una legge che promuoveva e tutelava l’apicoltura. Naturalmente in trent’anni sono cambiate molte cose e c’è la necessità di rivedere ed aggiornare la normativa in vigore. La proposta, che si riporta interamente di seguito, unitamente alla L.R. 35/1988 attualmente in vigore, pur contenendo modifiche condivisibili, contiene molti punti che occorre rivedere e modificare. I rappresentanti delle Associazioni, dopo aver immediatamente fatto presenti alcune perplessità, si sono riservate di inviare le loro proposte di modifica ed integrazioni, previa consultazione della loro base sociale, ed hanno indicato il sottoscritto come coordinatore di tale attività. Per facilitare tale attività è mia intenzione, in una prima fase, istituire un gruppo di lavoro di esperti, indicati dalle Associazioni apistiche, che elabori una prima proposta di modifica del documento pervenuto, successivamente discuterne in una prima seduta pubblica, in occasione delle manifestazioni apistiche in programma a Castel San Pietro Terme i prossimi 15, 16 e 17 settembre, per presentarla poi a tutti gli apicoltori per raccogliere le eventuali osservazioni. Successivamente verrà elaborato il documento definitivo da inviare alla Regione entro l’autunno. Occorre far presente che siamo ancora nella fase tecnica, alla quale seguirà l’approvazione da parte della Giunta regionale del progetto di legge che andrà in Assemblea legislativa. Da quel momento partirà l’iter politico per l’approvazione definitiva della legge, quindi non mancheranno le occasioni per tornare sull’argomento. A.C. PDL: NORME PER LA TUTELA, L’ESERCIZIO, E LO SVILUP- PO DELL’APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA EVENTUALI COMMENTI/ANNOTAZIONI Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l’apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l’economia agricola regionale e utile per la conservazione dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali, e per lo sviluppo dell’a- gricoltura in generale. 2. A tal fine, con la presente legge, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, le modalità di svolgimento dell’attività di apicoltura, promuove la tutela della popolazione autoctona regionale di Apis mellifera sottospecie Ligustica Spinola, ed il potenziamento dell’attività stessa e dei suoi prodotti nell’ambito delle politiche agricole e di sviluppo rurale. LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 TUTELA E SVILUPPO APICOLTURA Art. 1 Finalità 1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna si propone di tutelare il patrimonio apistico, favorendone il potenziamento e il miglioramento. Assume inoltre inizia- tive atte a tutelare e valorizzare l’apicoltura. 2. L’apicoltura è attività agricola e si inquadra nell’econo- mia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell’ambiente.
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MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca

Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: [email protected] - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Tipolitografia Mazzanti srl - Ravenna

Anno XXXI

Luglio 2017 - N. 4

Realizzato con il contributo previsto dal regolamento CEE 1234/07 segue in terza

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE“NORME PER LA TUTELA, L’ESERCIZIO,

E LO SVILUPPO DELL’APICOLTURAIN EMILIA-ROMAGNA”

In occasione di una recente riunione presso la Regione Emilia-Romagna è stata illustrata alle Associazioni e Cooperative apistiche una proposta di progetto di legge di revisione della legge Regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell’a-picoltura). La nostra regione è stata una delle prime, quasi trent’anni fa, ad approvare una legge che promuoveva e tutelava l’apicoltura. Naturalmente in trent’anni sono cambiate molte cose e c’è la necessità di rivedere ed aggiornare la normativa in vigore. La proposta, che si riporta interamente di seguito, unitamente alla L.R. 35/1988 attualmente in vigore, pur contenendo modifiche condivisibili, contiene molti punti che occorre rivedere e modificare. I rappresentanti delle Associazioni, dopo aver immediatamente fatto presenti alcune perplessità, si sono riservate di inviare le loro proposte di modifica ed integrazioni, previa consultazione della loro base sociale, ed hanno indicato il sottoscritto come coordinatore di tale attività.Per facilitare tale attività è mia intenzione, in una prima fase, istituire un gruppo di lavoro di esperti, indicati dalle Associazioni apistiche, che elabori una prima proposta di modifica del documento pervenuto, successivamente discuterne in una prima seduta pubblica, in occasione delle manifestazioni apistiche in programma a Castel San Pietro Terme i prossimi 15, 16 e 17 settembre, per presentarla poi a tutti gli apicoltori per raccogliere le eventuali osservazioni. Successivamente verrà elaborato il documento definitivo da inviare alla Regione entro l’autunno.Occorre far presente che siamo ancora nella fase tecnica, alla quale seguirà l’approvazione da parte della Giunta regionale del progetto di legge che andrà in Assemblea legislativa. Da quel momento partirà l’iter politico per l’approvazione definitiva della legge, quindi non mancheranno le occasioni per tornare sull’argomento.

A.C.

PDL: NORME PER LA TUTELA, L’ESERCIZIO, E LO SVILUP-PO DELL’APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA

EVENTUALI COMMENTI/ANNOTAZIONI

Art. 1Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l’apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l’economia agricola regionale e utile per la conservazione dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali, e per lo sviluppo dell’a-gricoltura in generale.2. A tal fine, con la presente legge, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, le modalità di svolgimento dell’attività di apicoltura, promuove la tutela della popolazione autoctona regionale di Apis mellifera sottospecie Ligustica Spinola, ed il potenziamento dell’attività stessa e dei suoi prodotti nell’ambito delle politiche agricole e di sviluppo rurale.

LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 TUTELA E SVILUPPO APICOLTURA

Art. 1Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna si propone di tutelare il patrimonio apistico, favorendone il potenziamento e il miglioramento. Assume inoltre inizia-tive atte a tutelare e valorizzare l’apicoltura. 2. L’apicoltura è attività agricola e si inquadra nell’econo-mia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell’ambiente.

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AVVISIPER I SOCI

A.F.A.

MONITORAGGIO VESPA VELUTINAIN EMILIA ROMAGNA

Dal mese di giugno le organizzazioni degli apicoltori della regione Emilia Romagna stanno monitorando la presenza della vespa velutina sul ter-ritorio regionale con l’individuazione di n. 186 postazioni così dislocate: n. postazioniApicoltori Felsinei (BO) 45ARA (RA e FE) 45AFA (FC-RN) 16Parma Reggio (PR-RE) 36APAP (PC) 44L’accordo ha per oggetto la realizzazione di una rete di monitoraggio per il controllo della presenza di Vespa velutina nel territorio di competenza delle viarie Associazioni o Cooperative.

GESTIONE DELLE POSTAZIONILe Associazioni coinvolte nel monitoraggio sono tenute a comunicare, entro la prima metà del mese di giugno, la posizione precisa (indirizzo e località o geo-referenziazione) delle postazioni delle quali si assumono la conduzione.In ogni postazione dovrà essere collocata una bottiglia trappola, nel nu-mero di 1 per ogni apiario con meno di 10-15 alveari, oppure 2 per apiari di dimensioni maggiori.Le bottiglie vanno riempite con liquido attrattivo (birra chiara) e il loro con-tenuto sostituito ogni 15 giorni. Al momento della sostituzione, il contenuto delle trappole dovrà essere filtrato mediante un colino e tutte le vespe e i calabroni presenti all’interno posti su un foglio di carta assorbente bianca.

CADENZA DEI CONTROLLIPer ogni trappola dovranno essere effettuati 4 controlli a distanza di 15 giorni circa, dovranno essere quindi inviate 4 foto per ogni trappola.Considerando un’installazione delle trappole effettuata i primi giorni di giugno, i controlli dovrebbero essere eseguiti con la seguente cadenza:• 15 giugno• 30 giugno• 15 luglio• 30 luglioLe associazioni che non sono riuscite a partire i primi di giugno dovranno continuare ad effettuare il monitoraggio anche nel mese di agosto fino ad arrivare ai 4 controlli previsti.

INVIO DELLE FOTOVespe e calabroni catturati in ogni postazione dovranno essere fotografati e le foto inviate al coordinamento del progetto.

CHIUSURA UFFICI A.F.A. S.A.C PERIODO ESTIVOGli uffici della cooperativa saran-no chiusi al pubblico dal 14 al 18 agosto.Ricordiamo che durante il periodo estivo gli orari di apertura al pub-blico sono i seguenti:Sede di Forlì: lunedì martedì giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.Al Pomeriggio si riceve solo su appuntamento telefonando al 0543/721719.Sede di Cesena: il mercoledì mattina dalle ore 8,30 alle 12,30

ASSEMBLEA SOCIPER APPROVAZIONE BI-LANCIO 2016.Si ricorda ai soci che l’assemblea generale 2017 si terrà in prima convocazione nel giorno di giove-dì 31 agosto alle ore 23,30 presso la sede della Federazione Prov.le Coltivatori Diretti di Cesena e in seconda convocazione entro il mese di settembre 2017.Sarà inviata comunicazione via PEC e/o posta tradizionale con data, orario e ordine del giorno.

3Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si considera: a) “apicoltore” chiunque detiene alveari;b) “produttore apistico” l’apicoltore che esercita la attività apistica ai fini economici e ricava almeno il 30% del red-dito direttamente dall’allevamento delle api.

2. Si definisce inoltre: a) “arnia” il contenitore per api, che può essere “razionale” se a favi mobili, “rustica” o “villica” se a favi fissi;b) “alveare” l’arnia contenente una famiglia di api;c) “apiario” un insieme unitario di alveari.

Art. 3Comitato consultivo regionale per l’apicoltura: compo-

sizione

1. È costituito il Comitato consultivo regionale per l’api-coltura composto da:a) l’Assessore regionale all’Agricoltura o un suo delegato che lo presiede;b) un tecnico dell’Assessorato alla Sanità e un tecnico dell’Assessorato Agricoltura e Alimentazione;c) un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28;d) un allevatore di api regine designato dagli iscritti all’ apposito Albo previsto all’art. 12;e) un rappresentante dell’Istituto nazionale di apicoltura di Bologna;f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali. 2. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta in base alle designazioni indicate nel primo comma. 3. Il Comitato dura in carica cinque anni; le sue sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. 4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e svolge la propria funzione consultiva nei confronti della Regione e degli Enti locali delegati ai sensi delle dispo-sizioni di cui all’art. 3 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34. 5. Funge da segretario del Comitato un collaboratore re-gionale dell’Assessorato all’Agricoltura e Alimentazione. 6. Il Comitato consultivo regionale può essere integrato,

Art. 2Definizioni

1. E’ considerato a tutti gli effetti prodotto agricolo, oltre a quelli previsti dall’articolo 2, comma 2 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”:a) il favo di miele.2. Oltre alle definizioni previste dall’articolo 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, si intende per:a) “apiario stanziale”: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno;b) “servizio di impollinazione”: lo spostamento di uno o più alveari effettuato al fine principale di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall’azione pronuba dell’entomofauna.Valutare: “Apiario in stato di abbandono”

Art. 3Programmazione

1. La Regione promuove lo sviluppo dell’apicoltura e favorisce azioni finalizzate a migliorare le condizioni di produzione, com-mercializzazione, e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura, in particolare:- il miglioramento della filiera produttiva attraverso l’ampliamento, l’ammodernamento ed il rinnovo delle strutture di allevamento, la-vorazione, trasformazione, condizionamento, conservazione, con-fezionamento e vendita dei prodotti delle api mediante l’acquisto di mezzi, macchine ed attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività medesime; altresì, sono favoriti interventi per la lotta agli aggressori e alle malattie dell’alveare, il ripopolamento del patrimonio apistico, le attività dei laboratori per le analisi di con-trollo della qualità e delle caratteristiche dei prodotti dell’apicoltura, il miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;- il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo, del servizio di impollinazione e del servizio di assistenza tecnico-sanitaria per la filiera anche attraverso l’utilizzo di idonei strumenti informatici e cartografici, comprese le attività di carattere formativo e divulgativo aventi come obiettivo la qualificazione e l’aggiorna-mento tecnico-professionale degli addetti; - azioni di supporto tecnico-scientifico aventi lo scopo di promuo-vere iniziative ritenute fondamentali per l’apicoltura regionale e finalizzate all’adozione di programmi di ricerca, al miglioramento genetico, selezione e potenziamento dell’allevamento di api regine di razza Ligustica, alle indagini di settore e studi di mer-cato, alla stipula di accordi interprofessionali o contratti di filiera, alla promozione, valorizzazione ed informazione al consumo dei prodotti dell’apicoltura.2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione adotta il Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi di programmazione previsti dalla normativa specifica comunitaria o nazionale.

4su specifica richiesta, da esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Art. 4Programma regionale per l’apicoltura

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presen-te legge la Regione adotta il programma regionale di sviluppo per l’apicoltura. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all’art. 3. 2. Il programma ha durata quinquennale con particolare riferimento ai seguenti campi di attività e di intervento:a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari;b) acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti delle api;c) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica;d) conversione di alveari rustici in razionali;e) sussidi per la distruzione di famiglie e di alveari in seguito a provvedimenti delle autorità sanitarie;f) programmi di impollinazione;g) assistenza tecnica agli allevamenti, ivi compresa quel-la sanitaria per il risanamento e la profilassi delle malattie;h) organizzazione di congressi e di seminari;i) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;l) azioni promozionali, di divulgazione e di valorizzazione dell’apicoltura e dei suoi prodotti;m) proposte di programmi di ricerca ed ogni altra iniziativa utile allo sviluppo del settore;n) ogni altra iniziativa utile allo sviluppo dell’ apicoltura. 3. Il programma può definire anche le priorità degli in-terventi.

Art. 5Concessione degli incentivi

1. Per la realizzazione delle iniziative elencate all’art. 4 e secondo il programma regionale, sono concessi ap-positi incentivi finanziari, per l’erogazione dei quali sono competenti gli Enti delegati in materia di agricoltura ed alimentazione secondo le disposizioni di cui all’art. 3 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34.Le domande per la conces-sione degli incentivi vanno presentate agli Enti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.2. Gli apicoltori di cui all’art. 2 possono beneficiare solo degli incentivi per le iniziative di cui alla lett. e) del se-condo comma dell’art. 4. 3. I produttori apistici, singoli, associati o riuniti in coope-rativa, e le loro Associazioni riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, possono beneficiare:a) per gli interventi di investimento di cui alle lettere a), b), d) e n) del secondo comma dell’art. 4, di un contributo in conto capitale sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile;b) per gli altri interventi previsti alle lettere c), e), f), g), h), i), l), m) e n) del secondo comma dell’art. 4, di un contributo sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile. 4. I produttori apistici, singoli, associati o riuniti in coo-perative, in base a quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1 possono inoltre accedere a tutte le provvidenze

Art. 4Misure di tutela igienico-sanitaria

1. Al fine di uniformare e razionalizzare gli interventi di tutela igienico-sanitaria per la prevenzione della diffusione di malattie delle api, per il corretto utilizzo dei farmaci in apicoltura, per la prevenzione degli avvelenamenti da agrofarmaci e per la tutela della sicurezza alimentare dei consumatori, l’Assessorato regio-nale alla Sanità e Politiche sociali ha istituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 292/2010 il “Tavolo regionale permanente per la tutela igienico-sanitaria delle api e della produzione del miele in Emilia-Romagna”, e demanda ad esso la predisposizione di un Piano integrato igienico-sanitario per la tutela delle api in Emilia-Romagna, da adottare con successivo atto della Giunta regionale entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge. 2. Nei casi di emergenza sanitaria il Piano regionale potrà prevede-re la possibilità del ricorso straordinario a presidi non convenzionali già inclusi in attività di ricerca e sperimentazione

Art. 5Disciplina della movimentazione degli alveari

1. La Regione promuove e disciplina lo sfruttamento delle risorse nettarifere secondo i principi di tutela sanitaria degli alveari e di conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell’utilizzo delle postazioni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, e dal Decreto 4 dicembre 2009 emanato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale” e sue disposizioni applicative.2. Con successivo atto da emanarsi entro 120 giorni dall’ap-provazione della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità con cui gli alveari possono essere movimentati nel territorio regionale, comprese le distanze minime per gli apiari da strade, confini ed impianti industriali saccariferi, e le distanze di rispetto tra gli apiari o altre misure che si rendano necessarie.

Art. 6Impollinazione

1. La Regione, tenuto conto dell’articolo 9 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura” e delle disposizioni conte-nute nella presente legge, riconosce il ruolo dell’impollinazione a mezzo delle api, nella tutela dell’ambiente naturale e per la pro-duzione agricola, e si impegna ad assumere tutte le iniziative, sia di carattere divulgativo che di sostegno tecnico, atte a diffondere l’impollinazione, a mezzo delle api, in ambito regionale.

Art. 7Tutela dell’Apis Mellifera Ligustica

1. Nel rispetto del principio enunciato all’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, e al fine di perseguire le finalità stabilite all’articolo 1 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna tutela la razza di Apis Mellifera sotto-specie Ligustica prevalentemente diffusa nel territorio regionale at-traverso iniziative finalizzate alla salvaguardia della biodiversità in ambito razziale, al miglioramento genetico degli ecotipi locali delle api e alla successiva diffusione del materiale genetico migliorato.2. La Giunta regionale, su richiesta motivata di uno o più alleva-tori di api regine iscritti all’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane può costituire idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento delle stazioni di fecondazione, definendone i confini, la loro validità temporale, nonché ogni altro elemento ritenuto utile, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane.

5e agevolazioni regionali previste per l’agricoltura e ai prestiti di conduzione previsti dall’art. 2 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6Convenzioni

1. La Regione e gli Enti delegati, sulla base di apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico delle Associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, ovvero di Istituti universitari od altri organismi tecnico-scientifici.

Art. 7Soppressione dei Consorzi apistici

1. I Consorzi apistici di cui al R.D. 23 ottobre 1925, n. 2079 sono soppressi. 2. La Giunta regionale nomina un commissario liquida-tore. 3. Le procedure di liquidazione devono esaurirsi nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della pre-sente legge.

Art. 10Tutela igienica e sanitaria

1. Allo scopo di assicurare interventi sanitari razionali ed uniformi in tutto il territorio regionale, anche al fine della salvaguardia della salute pubblica, in zone comprendenti il territorio di più Unità sanitarie locali possono essere isti-tuiti, ai sensi dell’art. 18 della Legge 833/78 , apposite sezioni nell’ambito di presidi multizonali, per l’assistenza sanitaria agli allevamenti apistici. 2. Per gli interventi sanitari e le misure di profilassi i competenti servizi delle Unità sanitarie locali si possono avvalere della collaborazione di tecnici apistici segnalati dalle Associazioni apistiche riconosciute. 3. La Regione, inoltre, opera per il conseguimento della tutela qualitativa dei prodotti del comparto. 4. Le strutture sopra individuate operano in accordo con i competenti Servizi delle Unità sanitarie locali e prestano la propria collaborazione agli apicoltori e ai produttori apistici.

Art. 9Regolamento per il nomadismo

1. Al fine di promuovere un razionale sfruttamento delle risorse e la pratica dell’impollinazione a mezzo delle api e, per quanto possibile, limitare la diffusione di malattie, il Consiglio regionale adotta un regolamento che prevede la disciplina del nomadismo e stabilisce le distanze tra gli apiari.

Art. 11Alveari rustici o villici

1. È fatto obbligo ai detentori di alveari rustici o villici di trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 8Risorse nettarifere

1. La Regione al fine di favorire l’incremento dell’apicoltura in-centiva, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale, l’inserimento di specie vegetali di particolare interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali e anche per il verde urbano.

Art. 9Tutela delle api e degli insetti pronubi

da trattamenti fitosanitari

1. In base a quanto previsto dall’ articolo 4 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, al fine di salvaguardare le api e la restante entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida su colture arboree, erbacee, floreali, ornamentali e su vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agrico-lo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. È altresì vietato eseguire qualsiasi trattamento con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari sopra indicati sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti le coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all’interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.3. È fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere trattamenti fitosanitari in contrasto con quanto previsto dal presente articolo.4. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo regionale permanente di cui al comma 1 dell’articolo 4, al fine di ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi può individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle colture arboree, erbacee od ornamentali. Può inoltre escludere dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida di cui sia comprovata l’assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi. 5. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano integrato igienico-sanitario per la tutela delle api in Emilia-Romagna di cui all’articolo 4.(Nota: l’Organo competente per questi aspetti, è il SIAN)

Art. 10Vigilanza e controllo

1. Il Servizio Veterinario e il SIAN dell’ASL territorialmente com-petente svolgono le funzioni di vigilanza e controllo di rispettiva competenza per l’osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, e quanto stabilito al comma 3 del presente articolo.2. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza il Servizio Veterinario dell’ASL si avvale del proprio personale dipendente, oppure può avvalersi della collaborazione degli agenti del Corpo Forestale dei Carabinieri o del Corpo di Polizia metropolitana o Provinciale o municipale, o del personale dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca (STACP) della Regione Emilia-Romagna.

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Si informano tutti gli interessati che l’Osservatorio Nazionale Miele sta attivando un sito di DOCUMENTAZIONE PER LA COMPATIBILITÀ AGRICOLTURA-APICOLTURA.Si tratta di un supporto on line a forte interattività, dedicato alla documentazione delle criticità per le api derivanti dall’attività agricola, con l’obiettivo di documentare le problematiche e diffondere e promuovere le soluzioni che la scienza fornisce e le buone pratiche che ne scaturiscono.Il sito di documentazione sarà particolarmente indirizzato ai tecnici di campagna, ai tecnici delle associazioni, agli apicoltori e agli studiosi della materia.Lo scopo è quello di promuovere uno scambio di informazioni e performance con “pubblici” molto diversi, al fine di ottenere un circolo virtuoso che comprenda le segnalazioni di criticità di diverso tipo, la diffusione delle informazioni scientifiche pertinenti, la divulgazione e il com-mento di performance innovative.Il sito sarà consultabile online al seguente indirizzo: www.informamiele.it e sarà previsto anche il periodico invio di newsletter.Chi è interessato a ricevere le newsletter può comunicare il suo indirizzo e-mail al seguente indirizzo: [email protected].

Fervono i preparativi delle manifestazioni api-stiche in programma a Castel San Pietro Terme i prossimi 15, 16 e 17 settembre. Una serie di incontri, seminari ed eventi che termineranno come di consuetudine con la premiazione e l’as-segnazione delle ambite “gocce d’oro” nella gior-nata di domenica 17. Si comincia venerdì 15 con l’incontro della filiera del comparto sementiero con il settore apicoltura “Per un’intesa nazionale che garantisca l’apicoltura e l’impollinazione”. Si tratta di un’attività intrapresa nel settembre dello scorso anno che ha portato alla firma dell’impor-tante intesa per il territorio dell’Emilia- Romagna. Ora l’obiettivo è quello di concludere il percorso per varare un analogo protocollo di livello nazio-nale. Per l’occasione saranno a Castel San Pietro tutti i protagonisti delle due filiere, il Vice Ministro Andrea Olivero e l’Assessore all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Simona Caselli. Nel pomeriggio seguirà il seminario che si propone di analizzare la qualità e salubrità dei mieli italiani at-traverso l’illustrazione dei risultati di una corposa campagna d’indagine svolta dall’Osservatorio. In serata alla Galleria d’Arte Moderna di via Matteotti 79, verrà inaugurata la mostra del 2° concorso fotografico “Ape, miele e biodiversità con gusto”,

con premiazione dei vincitori del concorso per il 2017 a cui si è assegnato il tema specifico “i colori del miele”. Si prosegue nella giornata di sabato 16 con il seminario al Teatro Cassero “Analisi sensoriale e mercato dei mieli” con focus parti-colare sui mieli dell’Emilia- Romagna. In serata spazio a Musica in Fiera, parole e note in punti caratteristici della città. A conclusione del week end nella giornata di domenica 17 il centro di Ca-stel San Pietro Terme sarà teatro della fiera del miele, dell’agricoltura e dell’enogastronomia. Sul palco di Piazza XX Settembre verranno premiati i vincitori del “Concorso Grandi Mieli d’Italia – Tre gocce d’oro”. Per l’occasione verrà lanciata la nuova App Tre gocce d’oro, trova il miele che vuoi, con una sorta di caccia al tesoro per coloro che si distingueranno nel trovare le gocce d’o-ro ricevendo in premio vasetti dei Grandi Mieli d’Italia. Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso per la selezione dei migliori mieli di produzione nazionale, dovranno far pervenire, entro il 26 agosto 2017, i loro campioni di mieli all’Osservatorio Nazionale Miele. Per maggiori informazioni, scaricare il modulo di partecipazione e consultare il regolamento, visitare il sito www.informamiele.it .

CONCORSO GRANDI MIELI D’ITALIATRE GOCCE D’ORO 2017

L’Osservatorio Nazionale Miele bandisce la 37ª edizione del concorso Grandi Mieli d’Italia – Tre gocce d’oro. Il 26 agosto scade il termine ultimo per consegnare i mieli in concorso.

7Art. 14

Impollinazione

1. La Regione, riconoscendo il ruolo dell’impollinazione a mezzo delle api, nella tutela dell’ambiente naturale e per la produzione agricola, si impegna ad assumere tutte le iniziative, sia di carattere divulgativo che di sostegno tecnico, atte a diffondere l’impollinazione, a mezzo delle api, in ambito regionale.

Art. 12Albo allevatori di api regine. Regolamento

1. Ai fini di tutelare l’allevamento e favorire la selezione di api regine viene istituiti un Albo regionale degli alle-vatori a scopo commerciale di api regine, disciplinato da apposito regolamento regionale.

Art. 13Zone di rispetto

1. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’apicoltura, può costituire, su richiesta anche di un solo allevatore di api regine iscrit-to all’albo di cui all’art. 12, zone di rispetto intorno agli allevamenti, ferma restando l’applicazione in esse del vigente regime dei controlli igienico-sanitari. 2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto è vietato a terzi introdurre api od aumentare il numero degli alveari esistenti.

Art. 16Piante di interesse apistico

1. La Regione al fine di favorire l’incremento dell’ api-coltura incentiva l’inserimento di specie vegetali di inte-resse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.

Art. 15Tutela delle api da sostanze tossiche

1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole e or-namentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

Art. 17 (modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38) (2)

Sanzioni 1. Gli Enti delegati sono competenti in materia di sanzioni secondo quanto previsto dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21. 2. Per le violazioni alle prescrizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:a) da 103 Euro a 516 Euro per le violazioni ai disposti de-gli artt. 8 e 11 nonché al regolamento di cui all’ articolo 12;b) da 516 Euro a 3.098 Euro per violazioni ai disposti degli artt. 13 e 15, nonché al regolamento di cui all’ articolo 9.

3. L’osservanza delle norme e delle prescrizioni derivanti dall’ap-plicazione dell’articolo 7 (tutela dell’Apis Mellifera Ligustica) della presente legge è svolta dal personale dei Servizi Territoriali Agri-coltura, Caccia e Pesca (STACP) della Regione Emilia-Romagna.4. Per le attività o azioni di monitoraggio di carattere sanitario i Servizi Veterinari dell’ASL possono avvalersi della collaborazio-ne delle organizzazioni di produttori del settore apistico e delle associazioni di apicoltori.

Art. 11Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e ammini-strative delle Leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:- da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00 nel caso di inosservanza alle dispo-sizioni previste per le distanze minime per gli apiari da strade, confini ed impianti industriali saccariferi, e di rispetto tra gli apiari di cui all’ar-ticolo 5, per le zone di rispetto di cui all’articolo 7, comma 2;- da Euro 1.000,00 ad Euro 4.000,00 in caso di violazioni alle disposizio-ni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all’articolo 9.2. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva. 3. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981.

Art. 12Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ed in particolare quelli necessari per l’applicazione della program-mazione di cui all’articolo 3, si provvederà mediante risorse di provenienza comunitaria, nazionale, o regionale.2. L’utilizzo delle risorse di provenienza nazionale e regionale è subordinato al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti al settore agricolo in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 13Abrogazioni

1. La Legge Regionale n. 35 del 25 agosto 1988 recante “Tutela e sviluppo dell’apicoltura” è abrogata.2. Il Regolamento regionale n. 29 del 15 novembre 1991 recante “Istituzione in Emilia-Romagna dell’Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell’art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura” è abrogato. 3. Il Regolamento regionale n. 18 del 5 aprile 1995 recante “ Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura. Abrogazione del Regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25” è abrogato contestualmente all’approvazione delle disposizioni inerenti la movimentazione degli alveari di cui all’articolo 5, comma 2.4. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 1986 n. 394 recante “Profilassi della varroasi delle api” è abrogato.5. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1991, n. 130 recante “Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi alle colture frutticole, foraggere, orticole e floricole da seme, durante la fioritura” è abrogato.6. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 826 del 23 novembre 1992 recante “Divieto di introduzione e di allevamento sul territorio regionale di api di razza diversa dall’Apis mellifera Ligustica” è abrogato.

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poi raccolto dal veterinario Enrico D’Ad-dio, specializzato in patologia apistica e apidologia generale, ed è stato identifi-cato da Antonio Felicioli del Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa, referente locale della rete scientifica di Stop Velutina. L’arrivo dell’insetto, an-che se non implica che vi siano colonie nell’area, ha provocato la massima aller-ta in Toscana. Nella Regione è attiva la rete di monitoraggio di Stop Velutina, coordinata dall’Università di Firenze – grazie al progetto ALIEM (Programma Italia-Francia Marittima 2014-2020) – e realizzata in collaborazione con il CREA e gli apicoltori di ToscanaMiele, di ARPAT (Associazione regionale produttori apisti-ci toscani) e di AAPT (Associazione api-coltori delle province toscane). Immedia-tamente sono stati intensificati i controlli nella rete toscana degli apiari sentinella, tutti provvisti di trappole anti-vespa. L’e-semplare di calabrone asiatico è conser-vato presso l’Università di Pisa.

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