Per i Comuni di Boissano e Toirano
Progetto per la gestione dei
rifiuti solidi urbani nei Comuni
di Boissano e Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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SOMMARIO
1. PREMESSA ...................................................................................... 3
2. LEGISLAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE ............. 5
3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO .................................................. 32
4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ATTUALI ................. 35
5. OBIETTIVI ....................................................................................... 38
6. SERVIZI DI RACCOLTA IN PROGETTO ...................................... 39
7. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ....................... 100
8. SINTESI......................................................................................... 107
ALLEGATO – SERVIZI AGGIUNTIVI ................................................ 110
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1. PREMESSA
Il presente è un progetto per l’incremento della raccolta differenziata e
riciclaggio dei rifiuti urbani nei comuni di Boissano e Toirano.
L’organizzazione dei servizi d’igiene urbana ha subito in questi ultimi anni dei
profondi cambiamenti in virtù sia del mutato quadro normativo sia a causa
“dell’emergenza smaltimento” venutasi a creare in molte realtà italiane, per la
difficoltà di costruire nuovi impianti di trattamento e/o smaltimento.
La modificazione degli scenari relativi alla gestione dei RSU (Rifiuti Solidi
Urbani), del mercato delle materie recuperate, del recupero energetico, è
certamente centrale per poter affrontare le grandi scelte della raccolta
differenziata, del trattamento, del riciclaggio, del recupero energetico con
termovalorizzazione del CDR, derivanti dal divieto di smaltimento del tal quale
in discarica.
In tale contesto diventa importante stabilire e coordinare i ruoli dei diversi
soggetti pubblici e privati e le concrete possibilità d’azione e accordo tra le
diverse fasi di gestione del “sistema rifiuti”.
La raccolta differenziata svolge un ruolo preponderante nel sistema di
gestione integrata dei rifiuti in quanto la stessa permette da un lato di ridurre il
flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento, dall’altro di condizionare in
maniera positiva l’intero sistema di gestione.
La raccolta differenziata consente:
� la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin
dalla fase della raccolta;
� la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da
avviare allo smaltimento indifferenziato;
� il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento
finale;
� la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cit-
tadini, con conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle
politiche di prevenzione e riduzione.
Le pregresse esperienze insegnano che le migliori performance sia in termini di
quantità che di qualità di rifiuti raccolti, sono ascrivibili a sistemi di raccolta
differenziata che hanno visto la rimozione dei contenitori stradali, dunque una
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riprogettazione dell’intero servizio, per passare ad un servizio di raccolta “porta
a porta” (dotazione di contenitori alle famiglie da tenere negli spazi privati fino
al giorno di raccolta), almeno per l’indifferenziato e l’organico.
Per il conseguimento delle performance di cui prima è tuttavia indispensabile
che la raccolta differenziata venga realizzata secondo logiche di integrazione
rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di
efficienti impianti di recupero ed una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo
dei rifiuti recuperati.
L’elaborato si pone come obiettivo la progettazione di servizi di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani innovativi rispetto agli attuali sistemi di
raccolta. In particolare saranno analizzate le attuali modalità di raccolta e
individuate le eventuali integrazioni/innovazioni da apportare ai seguenti
servizi:
• Servizio di raccolta differenziata di ORGANICO
(Cod. CER 20 01 08)
• Servizio di raccolta differenziata di CARTA E CARTONE
(Cod. CER 15 01 01 – 20 01 01)
• Servizio di raccolta differenziata del VETRO
(Cod. CER 15 01 07 – 20 01 02)
• Servizio di raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA (Cod. CER
15 01 02 – 20 01 39)
• Servizio di raccolta differenziata delle LATTINE (Cod. CER 15 01 04)
• Servizio di raccolta INGOMBRANTI
(Cod. CER 20 03 07)
• Servizio di raccolta differenziata di PILE ESAUSTE
(Cod. CER 20 01 34)
• Servizio di raccolta differenziata di FARMACI SCADUTI
(Cod. CER 20 01 32)
• Servizio di raccolta differenziata del VERDE
(Cod. CER 20 02 01)
• Servizio di raccolta dei RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI o SECCO
RESIDUO
(Cod. CER 20 03 01)
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2. LEGISLAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE
2.1. La nuova Direttiva europea sui rifiuti
Il contesto normativo sulla gestione dei rifiuti è stato recentemente interessato
da un’importante novità con la pubblicazione sulla G.U.C.E., avvenuta il 22
novembre 2008, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio.
Gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a mettere in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla Direttiva entro il 12 dicembre 2010.
La norma in questione, cui dovranno essere informate le legislazioni nazionali,
stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo
o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,
riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone
l’efficacia.
Il nuovo sistema di riferimento mira a limitare alla fonte la produzione di rifiuti,
con un approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo.
Nella redazione del presente progetto le disposizioni fondamentali della
Direttiva saranno prese in considerazione quali principi ispiratori per una
corretta impostazione della gestione dei rifiuti.
Tra queste, particolare rilievo assumono:
a) la gerarchia dei rifiuti (art. 4);
b) la prevenzione dei rifiuti (art. 9);
c) recupero (art. 10);
d) riutilizzo e riciclaggio (art. 11);
e) smaltimento (art. 12);
f) protezione della salute umana e dell’ambiente (art. 13);
g) costi (art. 14);
h) responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 15);
i) rifiuti organici (art. 22);
j) partecipazione del pubblico (art. 31).
2.1.1. La gerarchia dei rifiuti
La Direttiva, all’art. 4, dispone che quale ordine di priorità della normativa e
della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti si applica la
seguente gerarchia:
a) prevenzione;
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b) preparazione per il riutilizzo1;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento.
Nell’applicare la predetta gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure
volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale
complessivo. A tal fine, può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si
discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in
termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e
della gestione di tali rifiuti.
Gli Stati membri devono garantire che l’elaborazione della normativa e della
politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle
norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei
cittadini e dei soggetti interessati.
Gli Stati membri, inoltre, devono tenere conto dei principi generali in materia
di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità
tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli
impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.
2.1.2. Recupero, riutilizzo e riciclaggio
Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure
necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero.
Ove necessario, a tal fine e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono
raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico,
economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali
aventi proprietà diverse.
Ai sensi dell’art. 11 della Direttiva, gli Stati membri devono adottare le misure
necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione
per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno
di reti di riutilizzo e di riparazione, l’uso di strumenti economici, di criteri in
materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.
Gli Stati membri devono adottare misure intese a promuovere il riciclaggio di
alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa
sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare
i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.
1 «Preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (art. 3, punto 16, della Direttiva).
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Entro il 2015 la raccolta differenziata dovrà essere istituita, fatto salvo quanto
previsto per il recupero, almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e
vetro.
Al fine di rispettare gli obiettivi della Direttiva e tendere verso una società
europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati
membri devono adottare le misure necessarie per conseguire i seguenti
obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali,
come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei
domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di
rifiuti sono simili a quelli domestici, dovrà essere aumentata
complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di
recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano
i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale
definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, dovrà essere
aumentata almeno al 70% in termini di peso.
Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione deve esaminare i predetti misure e
obiettivi al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi e di valutare la
definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. Nella relazione la Commissione
tiene conto dell’impatto ambientale, economico e sociale della fissazione
degli obiettivi.
Ogni tre anni, gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito ai
risultati relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora gli obiettivi non siano
conseguiti, tale relazione deve includere i motivi del mancato conseguimento
e le azioni che lo Stato membro intende adottare per porvi rimedio.
2.1.3. Smaltimento e protezione della salute umana e dell’ambiente
Ai sensi dell’art. 12, gli Stati membri devono provvedere affinché, quando non
sia effettuato il recupero, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento
sicure in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.
L’articolo successivo dispone, infatti, che gli Stati membri devono prendere le
misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza
danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in
particolare:
a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e
c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
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2.1.4. Principi di autosufficienza e prossimità
All’art. 16 è previsto che gli Stati membri adottino, di concerto con altri Stati
membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per
la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei
rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti
dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali
rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili.
In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete
gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad
inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato
che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti
nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione
dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli
Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi
ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di
raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero
dei rifiuti citati sopra e da consentire agli Stati membri di mirare
individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del
contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati
tipi di rifiuti.
La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati
sopra in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei
metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato
membro debba possedere l’intera gamma di impianti di recupero finale al suo
interno.
2.1.5. Rifiuti organici
L’art. 22 stabilisce che gli Stati membri adottano, se del caso, misure volte a
incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello
smaltimento dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato
di protezione ambientale;
c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.
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2.1.6. Rilascio delle autorizzazioni
L’art. 26 prevede che gli Stati membri devono imporre a qualsiasi ente o
impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere
l’autorizzazione dell’autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro
tipo applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi
che si rivelano necessarie.
Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed
essere rinnovate.
L’autorità competente nega l’autorizzazione qualora ritenga che il metodo di
trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione
dell’ambiente, in particolare quando non sia conforme all’articolo 13 riferito
alla protezione della salute umana e dell’ambiente.
Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con
recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero
avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.
A condizione che le suddette prescrizioni siano rispettate, l’autorizzazione
rilasciata in virtù di un’altra normativa nazionale o comunitaria può essere
combinata con l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 dell’art. 26 in un’unica
autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile
delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore o dall’autorità
competente.
2.1.7. Piani di gestione dei rifiuti
Ai sensi dell’art. 28, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità
competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti.
Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio
geografico dello Stato membro interessato.
I piani di gestione dei rifiuti comprendono un’analisi della situazione della
gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le
misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un
riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista
ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno
all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.
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I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del
livello e della copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, almeno
i seguenti elementi:
a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, rifiuti che
saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e
valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti;
b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero
esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o
flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della
chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli
impianti per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16 e, se necessario, degli
investimenti correlati;
d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti
e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di
recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di
gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono
problemi particolari di gestione.
Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della
copertura geografici dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una
descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e
privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a strumenti economici
e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto
conto della necessità di continuare ad assicurare il buon
funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al
pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;
d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure
per la loro bonifica.
I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di
pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE2 e alla strategia al
2 “Piani di gestione. Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei
rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio, comprese le misure adottate conformemente agli articoli 4 e 5”. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
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fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a
discarica di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE3.
2.1.8. Programmi di prevenzione dei rifiuti
Ai sensi dell’art. 29, gli Stati membri devono adottare programmi di
prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013.
Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28
o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono
programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri
programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei
rifiuti.
I programmi di prevenzione dei rifiuti devono fissare gli obiettivi di prevenzione.
Gli Stati membri devono descrivere le misure di prevenzione esistenti e
valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV alla Direttiva o di
altre misure adeguate.
Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli
impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.
Gli Stati membri devono stabilire, inoltre, gli appropriati specifici parametri
qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per
3 “Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica 1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri
elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla
Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il
compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali. 2. In base a tale strategia:
a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti
al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati
EUROSTAT normalizzati; b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a
discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il
quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati; c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani
biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o
nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati. Due anni prima della data di cui alla lettera c) il
Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel
conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine
di assicurare un livello elevato di tutela ambientale. Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati
EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle
lettere a), b) o c) per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo
la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione. L'applicazione delle
disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una data di
quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c). 3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti: a)
rifiuti liquidi; b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi
dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE; c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della direttiva
91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;
d) gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria
e la gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400
mm); e) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II. 4. È vietato diluire o mescolare rifiuti
unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità”. Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti.
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monitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure e
possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.
La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori
pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per
assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.
2.2. La normativa nazionale
2.2.1. Introduzione
Il D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), recante l’attuazione delle
Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggi, è stato abrogato dal D.lgs. 03 aprile 2006, n.
152, art. 264, comma 1, lett. i).
Il D.lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, è entrato in vigore il 29 aprile 2006.
Il D.lgs. 152/2006 disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati. L’art. 264, comma 1, lett. i), del D.lgs. 152/2006, oltre a disporre la
citata abrogazione, stabilisce che “al fine di assicurare che non vi sia alcuna
soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella
prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del
citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino
alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
dalla parte quarta del presente decreto”.
Con avviso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, è stato reso noto che
diciassette Decreti ministeriali e interministeriali attuativi del D.lgs. 152/2006,
emanati il 02 maggio 2006, “non essendo stati a suo tempo inviati per essere
sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell’art. 3, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati
registrati dal predetto organo e, pertanto, non possono considerarsi
giuridicamente produttivi di effetti”.
Il Governo si è avvalso della facoltà, prevista dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308,
art. 1, comma 6, di emanare decreti legislativi integrativi o correttivi al D.lgs.
152/2006.
La L. 308/2004 è la legge recante "Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e
misure di diretta applicazione".
L’art. 1, comma 6, di detta Legge, recita: “Entro due anni dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare,
ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti
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legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata
presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e
le ragioni dell'intervento normativo proposto”.
Il primo D.lgs. correttivo, 08 novembre 2006, n. 284, per quanto attiene alla
Parte IV del D.lgs. 152/2006:
a) abroga l’art. 207 “Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”;
b) modifica l’art. 224, comma 2, estendendo a dodici mesi il periodo di
tempo, successivo all’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, entro il quale
il CONAI deve adeguare il proprio Statuto ai principi contenuti nel
medesimo D.lgs. 152/2006.
Il secondo D.lgs. correttivo, più corposo, è stato pubblicato sulla G.U. il 29
gennaio 2008 (data di entrata in vigore: 13 febbraio 2008): è il D.lgs. 04/2008.
Particolare rilievo assumono le novità introdotte dal D.lgs. 03 dicembre 2010, n.
205 che ha recepito nell’ordinamento interno la Direttiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio.
2.2.2. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
Con il recepimento della Direttiva 98/2008 sui rifiuti, è stata introdotta
nell’ordimento interno la seguente gerarchia da seguire nella gestione dei
rifiuti prevista all’art. 179:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce
la migliore opzione ambientale.
Con riferimento a singoli flussi di rifiuti, è consentito discostarsi, in via
eccezionale, dal predetto ordine di priorità qualora ciò sia giustificato, nel
rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base a una specifica
analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, sia sotto il
profilo sociale e economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione
delle risorse.
Con uno o più decreti ministeriali, inoltre, possono essere individuate, con
riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in
conformità ai predetti principi, il miglior risultato in termini di protezione della
salute umana e dell'ambiente.
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Le pubbliche amministrazioni sono tenute a perseguire, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un
uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul
mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro
smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi
di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei
materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche
solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo
e, piu' in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
E’ previsto anche che, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le
misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute, poi, a promuovere l'analisi del ciclo
di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di
prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione
di informazioni anche ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 1954, l'uso di
strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e
di altre misure necessarie.
2.2.3. Prevenzione
All’art. 183, comma 1, lettera m), la prevenzione è definita come l’insieme
delle misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto
diventino rifiuto e che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o
l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
4 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
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Ai sensi dell’art. 180, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività produttive e
nella gestione dei rifiuti sono tenuti a operare secondo un generale principio di
prevenzione di riduzione:
a) della produzione di rifiuti;
b) della nocività dei rifiuti.
L’applicazione di tale principio richiede in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di
sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta
valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante
l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo ;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino
le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della
produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa
anche sperimentali finalizzati.
A livello statale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
è tenuto a adottare entro il 12 dicembre 2013 un programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti e a elabora indicazioni affinché' tale programma sia
integrato nei piani di gestione dei rifiuti di competenza regionale. Il Ministero
deve descrivere le misure di prevenzione esistenti e valutare l’utilità degli
esempi di misure indicate all'allegato L del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. o di altre
misure adeguate.
Il programma nazionale e quelli regionali devono fissare gli obiettivi di
prevenzione.
Alla luce del programma nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve, poi, individuare gli appropriati specifici parametri
qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, per monitorare e
valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può
stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.
Altro compito attribuito in materia di prevenzione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare è quello di assicurare la disponibilità di
informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del
caso, di elaborare linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei
propri programmi di prevenzione.
2.2.4.La preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo
All’art. 183, comma 1, lettere q) e r), sono date le seguenti definizioni:
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� “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o
componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità
per la quale erano stati concepiti;
� “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia,
smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di
prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere
reimpiegati senza altro pretrattamento.
Alle due fattispecie è dedicato l’art. 180 bis.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a promuovere, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti
accreditati di riparazione/riutilizzo (le modalità operative per la
costituzione e il sostegno dovranno essere definite con decreto
ministeriale);
c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che
valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
Devono essere adottate, poi, con uno o più decreti ministeriali, le ulteriori
misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei
rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa
del produttore del prodotto.
2.2.5. Le nozioni di rifiuto e di raccolta differenziata
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell’Allegato A alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso, o abbia l’obbligo, di disfarsi (art. 183, comma 1, lett. a).
Il criterio di identificazione del rifiuto è, quindi, duplice:
� da un lato, viene definito potenziale rifiuto “qualsiasi sostanza o
oggetto” → CRITERIO OGGETTIVO;
� dall’altro, la condizione affinché tale sostanza od oggetto siano
qualificati come rifiuto è rappresentata dal fatto che il detentore se ne
disfi o abbia deciso e/o abbia l’obbligo di disfarsene → CRITERIO
SOGGETTIVO.
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La definizione di raccolta differenziata è contenuta nell’art. 183, comma 1,
lett. fp).
Per raccolta differenziata si intende la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto
separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico. La raccolta differenziata è concepita, quindi, quale
fondamentale presupposto per le operazioni di recupero e di riciclaggio.
2.2.6. Recupero e riciclaggio di rifiuti
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera t), per “recupero”, si intende qualsiasi
operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un
ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo
di operazioni di recupero è riportato nell’Allegato C della parte IV del D.lgs.
152/2006 e s. m. e i.
Nella medesimo articolo, al comma 1, lettera u), il “riciclaggio” è definito
come qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione
originaria o per altri fini. La fattispecie include il trattamento di materiale
organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere
materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
All’art. 181, è stabilito che, al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e
di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla
base delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, le regioni sono tenute a stabilire i criteri con i
quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità
a quanto previsto dall'articolo 205.
Alle autorità competenti è richiesto di realizzare, altresì, entro il 2015, la
raccolta differenziata almeno per la carta, i metalli, la plastica e il vetro, e ove
possibile, per il legno, nonché di adottare le misure necessarie per conseguire i
seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali,
come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei
domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di
rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente
almeno al 50% in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di
recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano
i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale
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definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno
al 70 per cento in termini di peso.
Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di
attuazione e calcolo degli obiettivi indicati, il Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali
modalità.
Con uno o più decreti ministeriali, inoltre, dovranno essere adottate misure per
promuovere il recupero dei rifiuti, in conformità alla gerarchia e in materia di
gestione dei rifiuti e delle finalità della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.
nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando
la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti devono essere raccolti
separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico,
economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali
aventi proprietà diverse.
Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al
riciclaggio e al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio
nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo
nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il più possibile il loro recupero
privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.
Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta
differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli
istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto
presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.
2.2.7. La nozione di smaltimento
Contrapposto al recupero, cui è finalizzata la raccolta differenziata, è lo
smaltimento. Per smaltimento, si intende qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il
recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006
e s. m. e i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento [art.
183, comma 1, lett. z)].
L’ordinamento giuridico è informato a principi che sfavoriscono la destinazione
dei rifiuti allo smaltimento a tutto vantaggio delle operazioni di recupero e di
ricilaggio.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte
della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di
esperire le operazioni di recupero. A tal fine, la predetta verifica concerne la
disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
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l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni
ragionevoli.
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia
in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.
E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove
gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,
qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di
raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005,
n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere
autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato
livello di recupero energetico.
Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le
disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della
direttiva 1999/31/CE.
2.2.8. La gestione dei rifiuti urbani biodegradabili
La parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. reca alcune definizioni specifiche
riferite ai rifiuti organici:
a) per "rifiuto organico", si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili
prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato [art. 183,
comma 1, lett. d)];
b) per “autocompostaggio”, si intende il compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto [art. 183, comma 1, lett. e)];
c) per “compost di qualita”, si intende il prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni [art. 183,
comma 1, lett. ee)];
d) per “digestato di qualita”, si intende il prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che
rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto
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del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
[art. 183, comma 1, lett. ff)].
All’art. 182 ter, è disposto che la raccolta separata dei rifiuti organici deve
essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti
compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2.2.9. Definizione dei criteri per l’attuazione della raccolta differenziata
Il Capo II del D.lgs. 152/2006 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni,
delle Province e dei Comuni nella gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda specificamente la raccolta differenziata:
� lo Stato indica i criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di
specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani [art. 195, comma 1, lett.
q)]; allo Stato compete determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello
smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani (art. 195, comma
2, lettera e);
� le Regioni regolamentano le attività di gestione dei rifiuti, ivi
compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti
di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e
animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti
[art. 196, comma 1, lett. b)];
� alle Province competono in linea generale le funzioni
amministrative concernenti la programmazione ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare
(art. 197, comma 1):
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio a essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso
l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla
parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per
l'applicazione delle procedure semplificate per le
operazioni di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui agli
articoli 214, 215, e 216 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
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d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano
territoriale di coordinamento, delle previsioni contenute
nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti
l'Autorità d'ambito e i comuni, delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti,
nonché delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
� i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati
(art. 198, comma 1) e a disciplinare tale gestione con appositi
regolamenti (art. 198, comma 2) che stabiliscono (nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in
coerenza con i Piani d’Ambito):
a) le misure per assicurare la tutela igienico – sanitaria in
tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata
e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni;
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art.
195, comma 2, lettera e).
2.2.10. Compiti in materia di gestione degli imballaggi
L’art. 222, comma 1, (contenuto nel Titolo II in merito alla gestione degli
imballaggi) dispone che la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi
adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti
domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.
In particolare:
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a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun
ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo
criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio,
nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2.2.11. La classificazione dei rifiuti
Il servizio pubblico di gestione prende in considerazione, ordinariamente, i rifiuti
urbani e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.
L’art. 184, comma 1, distingue i rifiuti:
� secondo l’origine, in urbani e speciali;
� secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non
pericolosi.
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche
ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti
da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità, ai sensi
dell'articolo 198, comma 2, lettera
g);
c) i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade
ed aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree
verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni
ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui
alle lettere b), e) e e).
Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-
industriali ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché' i
rifiuti che derivano dalle attività di
scavo, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e
da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività
sanitarie.
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2.2.12. L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e i riflessi sulla
tariffa
Tra i rifiuti urbani sono classificati, dall’art. 184, comma 2, lett. b), del D.lgs.
152/2006, “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi
diversi da quelli […]” di civile abitazione “[…] assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g)”.
Il provvedimento di assimilazione deve essere contenuto nel Regolamento con
il quale i Comuni (o le loro forme associative previste dalla Legge) concorrono
a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani (art. 198, comma 2, del D.lgs.
152/2006).
In linea generale, va rilevato che il provvedimento di assimilazione consiste nel
dimensionamento del servizio che l’Ente locale fornisce, nelle forme previste
dalla Legge, alle utenze non domestiche.
Tale provvedimento dà fondamento anche all’applicazione della TARSU o
della tariffa (ad esempio, Cassazione civile, sez. trib., 09 agosto 2006 , n. 18030;
Cassazione civile , sez. trib., 27 giugno 2005 , n. 13818; Cassazione civile , sez.
trib., 06 settembre 2004 , n. 17932).
Per gli aspetti qualitativi e quali – quantitativi dell’assimilazione, gli Enti
competenti devono attenersi ai criteri determinati dallo Stato, in virtù della
competenza allo stesso riservata in materia dall’art. 195, comma 2, lett. e), del
D.lgs. 152/2006.
I criteri statali per l’assimilazione, a oggi, non sono stati determinati. Per questo
motivo, la L. 296/2006, all’art. 1, comma 184, lett. b), ha previsto che “in
materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, confermando che il riferimento
normativo statale vigente in tema di assimilazione è la Deliberazione
interministeriale del 27 luglio 1984.
La competenza di determinazione dei criteri qualitativi e quali – quantitativi
per l’assimilazione era già prevista in capo allo Stato dall’art. 18, comma 2,
lett. d), del D.lgs. 22/1997.
L’art. 195, comma 2, lett. e), del D.lgs. 152/2006, prevede che:
a) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali e dei rifiuti urbani;
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b) ai rifiuti assimilati, entro due anni5, si applica esclusivamente una
tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti
urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel
rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio
prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello
spazzamento stradale, è determinata dall'Amministrazione comunale
tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni
economiche e operative delle attività che li producono. A tale
tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione
comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso
dal gestore dei rifiuti urbani;
c) non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti,
salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei
locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso
modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle
strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del
19986;
d) per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il
non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a
recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la
predetta tariffazione;
e) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti,
entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.
2.2.13. Gli obiettivi di raccolta differenziata
L’art. 205, comma 1, dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve
essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.
5 Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 26, lettera a), del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modificata dall'articolo 5, comma 2, del D.L. 30 dicembre
2008, n. 208 e successivamente modificata dall'articolo 15, comma 2-bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.
6 Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
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Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale e economico, non sia
realizzabile raggiungere tali obiettivi, il comune può richiedere al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga. Verificata la
sussistenza dei requisiti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un accordo di programma tra
Ministero, regione e enti locali interessati, che stabilisca:
a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire
gli obiettivi di riciclaggio e recupero previsti all'articolo 181, comma 1.
Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli
obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati
che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti
di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero
di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al
riciclo, che il comune richiedente si obbliga a effettuare.
L'accordo di programma può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni
vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di
cui alla parte quarta, titolo I, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. nonché stabilire
modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito
dell'accordo di programma stesso e prevedere una disciplina per l'eventuale
inadempimento. I piani regionali si devono conformare, conseguentemente, a
quanto previsto dagli accordi di programma.
Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli
obiettivi minimi previsti di raccolta differenziata, è applicata un'addizionale del
venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio
territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle
quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.
La L. 296/2006 all’art. 1, comma 1108, recita: “Al fine di realizzare rilevanti
risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie
destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida,
provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione
dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti
territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011”.
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Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata
da assicurare, per il perseguimento dei fini sopra richiamati, è stabilita con
Decreto ministeriale (L. 296/2006, art. 1, comma 1109).
Il D.lgs. 22/1997, all’art. 24, comma 1, prevedeva i seguenti obiettivi di
Raccolta differenziata da conseguire in ogni ambito territoriale ottimale:
� 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.;
� 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.;
� 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del
D.lgs.
2.2.14. Incenerimento dei rifiuti
Altra norma di rilievo è il D.lgs. 11 maggio 2005 n.133, recante “Attuazione della
direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”.
L’art. 1 del predetto decreto enuncia il campo di applicazione e le finalità
della norma, la quale si applica agli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a
prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e
del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi
per la salute umana che ne derivino.
A tale scopo, il decreto disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti
derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare
riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione
dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal
coincenerimento dei rifiuti;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto stesso.
2.2.15. Riduzione dei rifiuti biodegradabili destinati allo smaltimento in
discarica
Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti”, all’art. 5 prevede che ciascuna Regione
elabori ed approvi un apposito Programma per la riduzione dei rifiuti
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biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale
di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997
(ora art. 199 del D.lgs. 152/2006), allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito
Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello
provinciale i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Decreto7 i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per
abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del Decreto i rifiuti urbani
biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del Decreto i rifiuti
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per
abitante.
Il Programma citato deve prevedere il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il
riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o
energia.
Le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori
al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla
base delle effettive presenze all'interno del territorio.
I Programmi in questione e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne
comunicazione alla Commissione Europea.
2.2.16. Cenni sull’organizzazione territoriale del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani
Gli ATO e la loro delimitazione
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali
delimitati dal Piano regionale (approvato o adeguato ai sensi dell’art. 199) nel
rispetto delle linee guida di competenza statale ai sensi dell’art. 195, comma 1,
lett. m) e secondo i seguenti criteri indicati dall’art. 200, comma 1:
� superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un
servizio di gestione integrata dei rifiuti;
� conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, stabilite sulla
base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle
ripartizioni politico-amministrative;
7 Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (in Suppl. ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 marzo 2003, n. 59) è entrato in vigore
il 27 marzo 2003.
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� adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di
comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;
� valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e
gestione dei rifiuti;
� ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e
funzionanti;
� considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi
ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate
esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
La delimitazione degli ATO da parte delle Regioni, sentite le Province e i
Comuni interessati, deve essere eseguita entro sei mesi dall’entrata in vigore
della Parte IV del D.lgs. 152/2006. Il relativo provvedimento deve essere
comunicato alle Province e ai Comuni interessati (art. 200, comma 2).
Entro trenta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, i singoli
Comuni possono presentare motivate e documentate richieste di modifica
all’assegnazione a uno specifico ATO e di spostamento in altro ATO, limitrofo a
quello di assegnazione (art. 200, comma 6).
Qualora gli ATO siano ricompresi nel territorio di due o più Regioni, la
delimitazione degli stessi è operata dalle Regioni interessate d’intesa tra loro
(art. 200, comma 3).
Le città o gli agglomerati di Comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di
un singolo ambito, possono essere suddivisi applicando i criteri riportati sopra
in merito alla delimitazione degli ATO (art. 200, comma 5).
Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli
Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti
che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti
dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle
linee guida riservati, in materia, allo Stato (art. 200, comma 7).
La Legge 24 dicembre 2007, n. 224 all’art. 2, comma 38, per quanto attiene
specificamente ai rifiuti, per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di
funzioni per enti e organismi da esse istituiti, ha previsto che, le Regioni,
nell'esercizio delle prerogative costituzionali in materia di organizzazione e
gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, procedono entro il 01 luglio
2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei
medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa
nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della
finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui
all’art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione
prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini
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dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province ovvero, in
caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle
regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in
alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme
associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o
loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti
dall'attuazione di tale norma, come accertate da ciascuna regione
con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle
finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione
ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei
rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli
utenti domestici finali.
Obiettivi degli ATO
Oltre agli obiettivi di raccolta differenziata di cui si è detto, in ogni ATO (art.
201, comma 5):
� è raggiunta, nell’arco di cinque anni dalla sua costituzione,
l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno,
attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri
soggetti pubblici e privati;
� è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a
tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.
Le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
L’Autorità d’Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in
ciascun ATO, alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente e alla
quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione
integrata dei rifiuti (art. 201, comma 2).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte IV del D.lgs. 152/2006,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le forme e i
modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’Ambito.
Nel rispetto del principio di coordinamento delle competenze con le altre
amministrazioni pubbliche, alle Autorità d’Ambito sono demandati (art. 201,
comma 1):
� l’organizzazione;
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� l’affidamento;
� il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Con il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n.
191, è stato inserito il comma 186 bis che prevedeva la soppressione delle
Autorità di ATO entro il 31/12/20108. Entro la stessa data, le regioni avrebbero
dovuto attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ATO, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
La scadenza è stata poi prorogata, da ultimo al 31/12/2011 con il D.P.C.M. 25
marzo 2011, n. 519029.
Piani d’ambito
Al fine di organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da perseguire per
garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità
e di trasparenza, l’Autorità d’Ambito adotta un apposito piano (art. 201,
comma 3).
Sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, l’Autorità d’Ambito
elabora il predetto piano d’ambito che comprende:
� un programma degli interventi necessari (per conseguire gli
obiettivi ivi fissati);
� accompagnato da un piano finanziario:
� e dal connesso modello gestionale e organizzativo.
Nel piano d’ambito sono indicate, in particolare,
� le risorse disponibili, quelle da reperire,
� nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti
nel periodo considerato (art. 203, comma 3).
8 “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201
del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito
territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già
esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del
citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo
precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Di conseguenza le
Autorità di ATO avrebbero dovuto essere soppresse dal 31/12/2010 essendo la L. 191/2010 entrata in vigore dal 01/01/2010 (ai sensi dell’art. 2,
comma 253 della medesima Legge).
9 Nel D.P.C.M. è addotta la seguente motivazione della proroga: “La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi
pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis
della legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale
recate dall'art. 23-bis del DL 112/2008, rendendo, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri
soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La cessazione delle AATO senza che le Regioni siano intervenute, inoltre, bloccherebbe
di fatto l'operatività del predetto art. 23-bis, giacché renderebbe del tutto controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di
cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle
regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso”.
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La gestione e l’erogazione del servizio
Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica e
secondo i principi stabiliti dall’art. 202, per la gestione e per l’erogazione del
servizio nonché per il perseguimento degli obiettivi determinati, l’Autorità
d’Ambito affida le seguenti attività (art. 201, comma 4):
� la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio,
comprensivo delle attività di gestione e di realizzazione degli
impianti;
� la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti
all’interno dell’ATO.
Le Regioni, al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità, disciplinano la durata della gestione da parte dei
soggetti affidatari, che non può essere inferiore a quindici anni (art. 201,
comma 6).
Le Regioni adottano, altresì, uno schema tipo di contratto di servizio nel rispetto
dei criteri e degli indirizzi di competenza statale ai sensi dell’art. 195, comma 1,
lett. m), n) e o). In conformità a tale schema tipo, sono redatti i contratti di
servizio, da allegare ai capitolati di gara, che regolano i rapporti tra l’Autorità
d’Ambito e i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art.
203, comma 1).
Ai fini della regolamentazione del rapporto con i soggetti affidatari del servizio
integrato di gestione dei rifiuti, l’Autorità d’Ambito:
� opera la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti,
trasmettendo alla Regione i relativi dati,
� e definisce le procedure e le modalità, anche su base
pluriennale, per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla
Parte IV del D.lgs. 152/2006 (art. 203, comma 3).
Per quanto attiene alle gestioni esistenti, i soggetti che esercitano il servizio,
anche in economia, alla data di entrata in vigore della Parte IV del D.lgs.
152/2006, continuano a eseguirlo fino alla istituzione e alla organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 204,
comma 1).
Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza
pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito, i Comuni continuano la gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa
nella forme di cui all’articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(art. 198, comma 1).
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3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO
Figura 3.1 – Immagine satellitare di Boissano e Toirano
Superficie (km2) 8,67
Altitudine (m s.l.m.) 121
Abitanti (n°) 2.452
Famiglie (n°) 998
Densità abitativa(ab/km2) 280
Utenze non domestiche (n°) 61
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Di seguito la distribuzione abitativa, espressa come numero di civici per
ciascun numero di famiglie residenti per civico:
fam/civ civ % civ fam % fam
1 417 69% 417 42%
2 100 17% 200 20%
3 38 6% 114 11%
4 24 4% 96 10%
5 3 0,5% 15 2%
6 7 1% 42 4%
7 5 0,8% 35 4%
8 2 0,3% 16 2%
9 1 0,2% 9 1%
10 2 0,3% 20 2%
11 2 0,3% 22 2%
12 1 0,2% 12 1%
TOTALE 602 100% 998 100%
Tabella 3.1 - Distribuzione abitativa BOISSANO
fam/civ n. civ % civ n. fam % fam
da 1 a 4 579 96% 827 83%
>4 23 4% 171 17%
Tabella 3.2 – Sintesi distribuzione abitativa BOISSANO
Superficie (km2) 18,63
Altitudine (m s.l.m.) 38
Abitanti (n°) 2.680
Famiglie (n°) 1.267
Densità abitativa(ab/km2) 142
Utenze non domestiche (n°) 74
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fam/civ civ % civ fam % fam
1 460 67% 460 36%
2 105 15% 210 17%
3 51 7% 153 12%
4 19 3% 76 6%
5 10 1% 50 4%
6 7 1% 42 3%
7 13 2% 91 7%
8 6 1% 48 4%
9 4 1% 36 3%
10 3 0,4% 30 2%
11 3 0,4% 33 3%
12 2 0,3% 24 2%
13 0 0,0% 0 0%
14 1 0,1% 14 1%
TOTALE 684 100% 1.267 100%
Tabella 3.3 - Distribuzione abitativa TOIRANO
fam/civ n. civ % civ n. fam % fam
da 1 a 4 635 93% 899 71%
>4 49 7% 368 29%
Tabella 3.4 – Sintesi distribuzione abitativa TOIRANO
La distribuzione abitativa, per entrambi i comuni, denota una forte
predominanza di case con meno di 5 appartamenti, mentre sono
decisamente in minoranza i condomini. Tale situazione è favorevole
all’introduzione di servizi di accolta di tipo domiciliare.
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4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA ATTUALI
Attualmente i sistemi di raccolta dei rifiuti di Boissano e di Toirano, gestiti
separatamente, prevedono tipologie di servizio di tipo stradale.
I servizi sono così organizzati:
Rifiuto Attrezzature
Carta Cassonetti 1.100 l
Vetro Cassonetti 1.100 l e
campane
Plastica Cassonetti 1.100 l
Indifferenziato Cassonetti 1.100 l
Tabella 4.1 – Organizzazione servizi attuali
La seguente tabella illustra i dati di raccolta dall’anno 2010 all’anno 2012
(primi 11 mesi proiettati sui 12). I dati sono espressi in chilogrammi:
Rifiuto 2010 2011 2012
Carta/ Cartone 69.860 59.560 58.488
Metallo 6.860 4.514 9.468
Legno, diverso di quello di cui alla voce 200137 22.680 16.160 17.976
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CFC)
2.040 2.545 3.306
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123,
contenenti componenti pericolosi 4.400 3.610 3.252
Rifiuti da demolizione e costruzione 0 40.220 2.400
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
240 0 0
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci da 200135 0 60 0
Materiali ferrosi 2.204 1.585 2.880
Materiali non ferrosi 285 159 240
Batterie ed accumulatori 750 20 0
Rifiuti biodegradabili 33.560 0 0
Rifiuti ingombranti 0 0 336
Imballaggi in materiali misti 0 0 1.188
Imballaggi in plastica 37.680 32.780 33.288
Imballaggi in vetro 63.240 63.400 80.400
Abbigliamento 6.900 6.600 6.480
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 0 110 156
Medicinali 510 0 0
Scarto ingombranti 0 0 118
Scarto multimat. 0 0 356
Compostaggio domestico 0 0 22.080
Rifiuti indifferenziati 792.000 779.860 796.824
TOTALE 1.043.209 1.011.183 1.039.236
% RD 26% 25% 24%
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Tabella 4.2 – Dati di raccolta BOISSANO (quantitativi espressi in kg)
Rifiuto 2010 2011 2012
rif. Biodegradabili 4.900 1.980 17.193
Cartone 23.630 24.940 20.673
Carta 122.460 126.760 108.065
Vetro 108.140 112.720 98.182
Plastica 38.260 38.860 31.876
Tessili (materassi) 0 2.200 4.800
Ingombranti 75.140 68.220 42.109
Legno 42.640 37.940 20.967
metalli non ferrosi 138 300 0
metalli ferrosi 1.066 886 0
Ferrosi 18.780 17.100 11.956
batteria 580 630 273
Pile 230 80 262
rifiuti da ambulatorio 63 276 119
Farmaci 150 40 109
Beni Durevoli (frigoriferi) 0 1.280 87
App. Elettriche 0 640 153
Inerti 0 12.600 0
Toner 18 12 17
zinco 30 15 22
fanghi da fosse settiche 80 25.440 29.902
Altro 0 1.539 1.592
Rifiuti indifferenziati 1.234.000 1.166.500 1.121.433
TOTALE 1.670.305 1.640.958 1.509.791
% RD 26% 29% 26%
Tabella 4.3 – Dati di raccolta TOIRANO (quantitativi espressi in kg)
Dal punto di vista dei risultati in termini di % di raccolta differenziata, si nota
come attualmente ci sia una distanza notevole dagli obiettivi di Legge. Il
grafico seguente evidenzia l’evoluzione della % di RD negli ultimi 3 anni:
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37
Se
rviz
i att
ua
li
Grafico 4.1 – % RD
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
ob
iett
ivi
38
5. OBIETTIVI La normativa, in particolar modo il Dlgs 152/06 e s.m.i., prevede il
raggiungimento del 35 % di RD entro il 31/12/06, del 45 % entro il 31/12/2008 e
del 65 % entro il 31/12/2012 (art. 205 comma 1).
Inoltre il Dlgs 152/06 prevede il raggiungimento di determinati obiettivi in
termini di raccolta degli imballaggi: entro il 31/12/2008 il 60 % in peso dei rifiuti
di imballaggio dovrà essere recuperato o incenerito in impianti di
incenerimento rifiuti con recupero di energia.
Appare evidente la necessità di intervenire al fine di rispettare la normativa
vigente, adottando delle misure ad hoc per favorire l’incremento dei
quantitativi di rifiuto raccolti in modo differenziato nel territorio interessato.
Si prevede pertanto l’attivazione e/o l’incremento, laddove già esistenti, di
servizi di raccolta prevalentemente domiciliari, poiché diverse esperienze in
ambito nazionale ed internazionale hanno evidenziato la notevole efficacia di
tale tipologia di raccolta.
Nel capitolo successivo verranno descritte le integrazioni e le innovazioni
previste al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati.
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6. SERVIZI DI RACCOLTA IN PROGETTO
Si prevede l’attivazione di servizi domiciliari di raccolta differenziata per
organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e metallici, secco
residuo, oltre all’attivazione di servizi su prenotazione per ingombranti e servizi
di raccolta presso i rivenditori per i rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.).
La seguente tabella schematizza i servizi futuri:
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RIFIUTO MODALITA’
DI RACCOLTA
ATTREZZATURE FREQUENZA
ORGANICO domiciliare
Mastelli 25 l,
cassonetti 120, 240 l
2/7*
CARTA E CARTONE
domiciliare
Mastelli 40 l,
cassonetti 120, 240 l,
360 l
1/7
VETRO domiciliare
Mastelli 35 l,
cassonetti 120, 240 l
1/14 Boissano,
1/7 Toirano
IMBALLAGGI PLASTICA E METALLICI
domiciliare Sacchi
110 l
1/7
INGOMBRANTI domiciliare, su prenotazione
Su
chiamata
R.U.P. raccolta presso
rivenditori
contenitori specifici
1/28
SECCO RESIDUO
domiciliare Sacchi 70 l
1/7
Tabella 6.0.1 – Servizi DI RACCOLTA
* Per i ristoranti e i bar la frequenza di svuotamento nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) sarà di 3 volte/settimana.
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6.0. RIDUZIONE
La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, all’art. 4,
dispone che quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia
di prevenzione e gestione dei rifiuti si applica la seguente gerarchia:
1. prevenzione;
2. preparazione per il riutilizzo;
3. riciclaggio;
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
5. smaltimento.
Pertanto è opportuno adottare delle strategie atte alla riduzione della
produzione complessiva di rifiuto, tramite la messa in pratica di una serie di
azioni, quali ad esempio:
• sviluppo del Green Public Procurement (acquisti pubblici ecologici);
• minimizzazione dei consumi cartacei negli uffici pubblici;
• promozione del compostaggio domestico e collettivo;
• applicazione della tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti;
• sostituzione di materiali usa e getta con materiali riutilizzabili (presso
uffici, scuole, ospedali, mense ecc. e in occasione di manifestazioni locali);
• stipula e attuazione di accordi volontari di programma finalizzati alla
prevenzione dei rifiuti;
• riduzione e riutilizzo degli imballaggi per mezzo della diffusione della
pratica del vuoto a rendere, la vendita di prodotti sfusi o alla spina, la
promozione del consumo di acqua del rubinetto;
• raccolta di alimenti non consumati nella ristorazione collettiva e di
generi alimentari in prossimità di scadenza presso la grande distribuzione e i
venditori al dettaglio;
• promozione dell’utilizzo di pannolini lavabili;
• recupero, riparazione e riuso dei beni durevoli.
Nel seguito si procede al dimensionamento dei servizi considerando una
produzione complessiva di rifiuto antecedente alle azioni di riduzione, in modo
che i conteggi siano cautelativi e permettano di avviare tali servizi
immediatamente.
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6.1. MERCEOLOGIA
Al fine di porre in essere una progettazione di un nuovo servizio di raccolta
differenziata, che risponda il più possibile alle esigenze territoriali di un dato
territorio, è necessario valutare la composizione dei rifiuti che caratterizzano lo
stesso.
La conoscenza qualitativa dei rifiuti, rappresenta la condicio sine qua non
per poter dimensionare, in maniera oculata, un sistema di raccolta.
La valutazione della composizione dei rifiuti si basa spesso su medie
numeriche relative a territori con caratteristiche differenti.
Risulta viceversa importante conoscere localmente il rifiuto differenziandolo
in diverse classi merceologiche perché, solo in questo modo, è possibile
identificarne le diverse componenti e poter successivamente intervenire nel
modo più corretto.
A tale scopo si è considerata una composizione merceologica media del
rifiuto:
MATERIALE %
ORGANICO 25%
CARTA E CARTONE 15%
CARTONE 6%
VETRO 9%
PLASTICA IMB. 12%
ACCIAIO 2%
ALLUMINIO 0,5%
VERDE 7%
RAEE 3,0%
LEGNO 3%
TESSILI 2%
RUP 0,1%
INGOMBRANTI RECUPERATI 5%
ALTRO 3%
RSU 7%
TOT 100%
Tabella 6.1.1 – Composizione merceologica del rifiuto
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Grafico 6.1.1 – Composizione merceologica del rifiuto
6.2. PRODUZIONI ATTESE
La seguente tabella evidenzia la probabile produzione dei rifiuti dopo
l’attivazione dei servizi:
MATERIALE Produzione BOISSANO (kg/anno)
Produzione TOIRANO (kg/anno)
Produzione complessiva
(kg/anno)
ORGANICO 253.414 408.399 661.813
CARTA E CARTONE 152.049 245.039 397.088
CARTONE 60.819 98.016 158.835
VETRO 91.229 147.023 238.252
PLASTICA IMB. 121.639 196.031 317.670
ACCIAIO 20.273 32.672 52.945
ALLUMINIO 5.068 8.168 13.236
VERDE 70.956 114.352 185.308
RAEE 30.410 49.008 79.418
LEGNO 30.410 49.008 79.418
TESSILI 20.273 32.672 52.945
RUP 1.014 1.634 2.648
INGOMBRANTI RECUPERATI 50.683 81.680 132.363
ALTRO 30.410 49.008 79.418
RSU 75.011 120.886 195.897
TOT 1.013.657 1.633.594 2.647.251
Tabella 6.2.1 – Produzioni attese
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6.3. ORGANICO
La raccolta differenziata dell’ORGANICO sarà effettuata con modalità di
raccolta domiciliare. Saranno esclusi dal servizio coloro che aderiranno alla
pratica del compostaggio domestico.
Tutti i nuclei famigliari residenti avranno in dotazione una biopattumiera in
polietilene da 7-10 l ad uso esclusivamente domestico, dotata di fori per
consentire la aerazione, garantendo un abbattimento degli odori e una
parziale evaporazione dell’acqua contenuta all’interno del rifiuto; la
biopattumiera andrà utilizzata congiuntamente a sacchi biodegradabili. Sulla
base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di svuotamento, del
tasso di esposizione stimato, del tasso di conversione peso/volumetrico del
materiale e della densità famiglie/stabile servito vengono individuate le
dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto raccolta.
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:
• Contenitore da 25 l in polietilene dotato di chiusura anti-
randagismo adatto all’esposizione diretta su strada
• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno
dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle
tipologie di rifiuto conferibili.
I contenitori assegnati agli stabili saranno posizionati, in via prioritaria, in aree
di pertinenza private direttamente accessibili dall’esterno al fine di consentire
lo svuotamento diretto da parte della ditta operante. Laddove non vi siano
aree aventi tali caratteristiche si opterà per il posizionamento in aree di
pertinenza interne non accessibili dall’esterno con l’onere dell’esposizione a
bordo strada, in luoghi che non diano intralcio al transito pedonale e
veicolare, dei contenitori per le utenze servite nei giorni ed entro gli orari
concordati. Nel caso di stabili in cui non vi siano spazi di pertinenza privata di
alcun genere si opterà per soluzioni di posizionamento stradale con cassonetti
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dotati di identificativo del numero/i civico servito/i ed eventualmente
meccanismo di chiusura atto a consentire ai soli utenti serviti il conferimento
del materiale.
La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana durante tutto l’anno,
per un totale di circa 104 svuotamento/anno per contenitore.
Le biopattumiere vengono assegnate in numero di una a ciascuna famiglia.
I sacchetti biodegradabili vengono assegnati in numero di 2/settimana per
ogni famiglia.
Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:
Boissano Toirano
Abitanti 2.452 2.680
a Produzione pro capite TOTALE 1,13 1,67 kg/ab/giorno
b % Potenziale sul totale prodotto 25% 25%
c Produzione pro capite (a x b) 0,28 0,42 kg/ab/giorno
d % di Incidenza utenze domestiche 94% 91%
e Produzione pro capite (c x d) 0,27 0,38 kg/ab/giorno
f Composizione media famiglie 2,46 2,12 abitanti/famiglia
g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,65 0,80 kg/famiglia/giorno
h Produzione per famiglia - svuotamento (g x
i) 2,62 3,21 kg/famiglia/svuotamento
Frequenza servizio 2 2 / 7
i Max giorni tra 2 svuotamenti 4 4
l Tasso di conversione kg/l 0,50 0,50 kg/l
m Volumetria per famiglia (h / l) 5,23 6,43 l/famiglia/svuotamento
n Sovradimensionamento 10% 10%
o Volumetria per famiglia sovradim. (m x
(1+n)) 5,75 7,07 l/famiglia/svuotamento
Tabella 6.3.1 – Produzioni/famiglia di organico
Per ogni famiglia si presume una produzione di rifiuto organico pari a 5,75 e
7,07 litri in quattro giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due
svuotamenti successivi. Tale dato, relazionato al numero di famiglie presenti in
ogni stabile, comporta le seguenti assegnazioni di contenitori in funzione della
tipologia di stabile, considerando di assegnare comunque un mastello a
famiglia per gli stabili fino a 4 famiglie residenti:
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Famiglie/ unità abitativa
Produzione media
a svuotamento
Volume assegnato
Unità abitative Dotazione
prevista
n. l l n.
1 5,8 25 417 1 25 l
2 11,5 25 100 2 25 l
3 17,3 25 38 3 25 l
4 23,0 120 24 4 25 l
5 28,8 120 3 1 120 l
6 34,5 120 7 1 120 l
7 40,3 120 5 1 120 l
8 46,0 120 2 1 120 l
9 51,8 120 1 1 120 l
10 57,5 120 2 1 120 l
11 63,3 120 2 1 120 l
12 69,0 120 1 1 120 l
Tabella 6.3.2 – Definizione contenitori per la raccolta dell’organico Utenze
domestiche Boissano
Famiglie/ unità abitativa
Produzione media
a svuotamento
Volume assegnato
Unità abitative Dotazione
prevista
n. l l n.
1 7,1 25 460 1 25 l
2 14,1 25 105 2 25 l
3 21,2 25 51 3 25 l
4 28,3 120 19 4 25 l
5 35,4 120 10 1 120 l
6 42,4 120 7 1 120 l
7 49,5 120 13 1 120 l
8 56,6 120 6 1 120 l
9 63,6 120 4 1 120 l
10 70,7 120 3 1 120 l
11 77,8 120 3 1 120 l
12 84,8 120 2 1 120 l
13 91,9 120 - l 120 l
14 99,0 120 1 l 120 l
Tabella 6.3.3 – Definizione contenitori per la raccolta dell’organico Utenze domestiche Toirano
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Complessivamente per la raccolta dell’organico-utenze domestiche
occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):
Attrezzatura Boissano Toirano Totale
25 l 827 899 1.726
120 l 23 49 72
Biopattumiera 7 l 998 1.267 2.265
Sacchetti biodegradabili (fornitura annua)
103.792 131.768 235.560
Tabella 6.3.4 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dell’organico UD
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di
personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Mastelli 25 l 827 370 90%
Cassonetti 120 l 23 180 90%
Raccolte/settimana 2
Ore annue necessarie 1.312
Tabella 6.3.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico
UD Boissano
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Mastelli 25 l 899 370 90%
Cassonetti 120 l 49 180 90%
Raccolte/settimana 2
Ore annue necessarie 1.482
Tabella 6.3.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico
UD Toirano
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Utenze non domestiche La raccolta differenziata dell’ORGANICO sarà effettuata con modalità di
raccolta domiciliare; le utenze produttrici di tale tipologia di rifiuto avranno in
dotazione dei sacchi biodegradabili.
Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di
svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione
peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di
contenitori per ciascuna utenza.
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:
• Contenitore da 25 l in polietilene dotato di chiusura
antirandagismo adatto all’esposizione diretta su strada
• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
I contenitori utilizzati per il servizio saranno tutti dello stesso colore e saranno
dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle
tipologie di rifiuto conferibili.
I contenitori assegnati alle utenze saranno posizionati, in via prioritaria, in
aree di pertinenza private direttamente accessibili dall’esterno al fine di
consentire lo svuotamento diretto da parte della ditta operante. Laddove non
vi siano aree aventi tali caratteristiche si opterà per il posizionamento in aree di
pertinenza interne non accessibili dall’esterno con l’onere dell’esposizione a
bordo strada, in luoghi che non diano intralcio al transito pedonale e
veicolare, dei contenitori per le utenze servite nei giorni ed entro gli orari
concordati. Nel caso in cui non vi siano spazi di pertinenza privata di alcun
genere si opterà per soluzioni di posizionamento stradale con cassonetti dotati
di identificativo dell’utenza servita e meccanismo di chiusura atto a consentire
ai soli utenti serviti il conferimento del materiale.
La frequenza di raccolta sarà di 2 raccolte/settimana durante tutto l’anno,
per un totale di circa 104 svuotamento/anno per contenitore.
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Per valutare la produzione di organico delle utenze non domestiche si
procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2 per
la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da
quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.
UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 8 a Boissano e 31 a Toirano
Complessivamente per la raccolta dell’organico-utenze non domestiche
occorrono le seguenti attrezzature (ad esclusione delle scorte di magazzino):
Attrezzatura Boissano Toirano n.
240 l 8 31 39
Sacchetti biodegradabili (fornitura annua)
832 3.224 4.056
Tabella 6.3.7 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dell’organico UND
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di
personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Cassonetti 240 l 8 130 90%
Raccolte/settimana 2
Ore annue necessarie 35
Tabella 6.3.8 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico
UND Boissano
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Cassonetti 240 l 31 130 90%
Raccolte/settimana 2
Ore annue necessarie 134
Tabella 6.3.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dell’organico
UND Toirano
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TRASPORTO AGLI IMPIANTI
Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi
annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti,
ipotizzando di conferire presso l’impianto di compostaggio di Villanova
d’Albenga:
Distanza impianto 18
Viaggi/anno 104
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 62
Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile
Tabella 6.3.10 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto dell’organico
presso gli impianti di conferimento
Si ipotizza di effettuare 2 trasporti/settimana, da imputarsi al 50% per ciascuno
dei due comuni.
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6.4. CARTA E CARTONE
Utenze domestiche La raccolta differenziata di CARTA E CARTONE sarà di tipo domiciliare.
Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di
svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità
peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito
verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto
raccolta.
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:
• Mastelli da 40 l
• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa
52 svuotamenti/anno.
Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:
Boissano Toirano
Abitanti equivalenti 2.452 2.680
a Produzione pro capite TOTALE 1,13 1,67 kg/ab/giorno
b % Potenziale sul totale prodotto 15% 15%
c Produzione pro capite (a x b) 0,17 0,25 kg/ab/giorno
d % di Incidenza utenze domestiche 96% 97%
e Produzione pro capite (c x d) 0,16 0,24 kg/ab/giorno
f Composizione media famiglie 2,46 2,12 abitanti/famiglia
g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,40 0,52 kg/famiglia/giorno
h Produzione per famiglia - svuotamento (g x
i) 2,81 3,61 kg/famiglia/svuotamento
Frequenza servizio 1 1 / 7
i Max giorni tra 2 svuotamenti 7 7
l Tasso di conversione kg/l 0,25 0,25 kg/l
m Volumetria per famiglia (h / l) 11,23 14,46 l/famiglia/svuotamento
n Sovradimensionamento 10% 10%
o Volumetria per famiglia sovradim. (m x
(1+n)) 12,35 15,90 l/famiglia/svuotamento
Tabella 6.4.1 – Produzioni/famiglia di carta e cartone Boissano e Toirano
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Per ogni famiglia si presume una produzione di carta e cartone pari a 12,35
e 15,90 litri in sette giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due
svuotamenti successivi. Tale dato, relazionato al numero di famiglie presenti in
ogni stabile, comporta le seguenti assegnazioni di contenitori in funzione della
tipologia di stabile, considerando di assegnare comunque un mastello a
famiglia per gli stabili fino a 4 famiglie residenti:
Famiglie/ unità abitativa
Produzione media
a svuotamento
Volume assegnato
Unità abitative Dotazione
prevista
n. l l n.
1 12,4 120 417 1 40 l
2 24,7 120 100 2 40 l
3 37,1 120 38 3 40 l
4 49,4 120 24 4 40 l
5 61,8 120 3 1 120 l
6 74,1 120 7 1 120 l
7 86,5 120 5 1 120 l
8 98,8 120 2 1 120 l
9 111,2 120 1 1 120 l
10 123,5 240 2 1 240 l
11 135,9 240 2 1 240 l
12 148,2 240 1 1 240 l
Tabella 6.4.2 – Definizione contenitori per la raccolta della carta UD Boissano
Famiglie/ unità abitativa
Produzione media
a svuotamento
Volume assegnato
Unità abitative Dotazione
prevista
n. l l n.
1 15,9 120 460 1 40 l
2 31,8 120 105 2 40 l
3 47,7 120 51 3 40 l
4 63,6 120 19 4 40 l
5 79,5 120 10 1 120 l
6 95,4 120 7 1 120 l
7 111,3 120 13 1 120 l
8 127,2 240 6 1 240 l
9 143,1 240 4 1 240 l
10 159,0 240 3 1 240 l
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Famiglie/ unità abitativa
Produzione media
a svuotamento
Volume assegnato
Unità abitative Dotazione
prevista
n. l l n.
11 174,9 240 3 1 240 l
12 190,8 240 2 1 240 l
13 206,7 240 - 1 240 l
14 222,6 240 1 1 240 l
Tabella 6.4.3 – Definizione contenitori per la raccolta della carta UD Toirano
Complessivamente per la raccolta di carta e cartone-utenze domestiche
occorrono le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):
Attrezzatura Boissano Toirano Totale
Mastelli 40 l 827 899 1.726
120 l 18 30 48
240 l 5 19 24
Tabella 6.4.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di carta e cartone
UD
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e
di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Mastelli 40 l 827 370 70%
Cassonetti 120 l 18 220 70%
Cassonetti 240 l 5 190 70%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 509
Tabella 6.4.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e
cartone UD Boissano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
54
pro
ge
tto
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Mastelli 40 l 899 370 70%
Cassonetti 120 l 30 220 70%
Cassonetti 240 l 19 190 70%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 574
Tabella 6.4.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e
cartone UD Toirano
Utenze non domestiche La raccolta differenziata di CARTA e CARTONE sarà di tipo domiciliare.
Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di
svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione
peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di
contenitori per ciascuna utenza.
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:
• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
• Contenitore carrellato da 360 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
I contenitori utilizzati per il servizio saranno dello stesso colore e saranno
dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle
tipologie di rifiuto conferibili.
La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa
52 svuotamenti/anno.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
55
pro
ge
tto
Per valutare la produzione di carta e cartone delle utenze non domestiche
si procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2
per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da
quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.
UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 37 a Boissano e 43 a Toirano
Complessivamente per la raccolta di carta e cartone - utenze non
domestiche occorrono le seguenti attrezzature:
Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE
240 l 37 43 80
Tabella 6.4.8 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di carta e cartone
UND
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e
di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Cassonetti 240 l 37 230 75%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 55
Tabella 6.4.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e
cartone UND Boissano
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Cassonetti 240 l 43 230 75%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 64
Tabella 6.4.10 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di carta e
cartone UND Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
56
pro
ge
tto
TRASPORTO AGLI IMPIANTI
Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi
annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti:
a) Quantità captate/anno 129 t
b) Rapporto conversione 0,22 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 587 m3
d) Volume scarrabile 26 m3
e) Rapporto compattazione x:1 4
f) Volume utile 104 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 6
h) Portata motrice 13 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 10
l) Viaggi/anno (max h,l) 10
Distanza impianto (km) 12
Viaggi/anno 10
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 4
Mezzo utilizzato Motrice scarrabile
Tabella 6.4.11 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di carta e
cartone presso gli impianti di conferimento - Boissano
a) Quantità captate/anno 208 t
b) Rapporto conversione 0,22 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 947 m3
d) Volume scarrabile 26 m3
e) Rapporto compattazione x:1 4
f) Volume utile 104 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 10
h) Portata motrice 13 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 17
l) Viaggi/anno (max h,l) 17
Distanza impianto (km) 12
Viaggi/anno 17
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 7
Mezzo utilizzato Motrice scarrabile
Tabella 6.4.11 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di carta e cartone presso gli impianti di conferimento - Toirano
I l materiale verrà conferito presso una piattaforma COMIECO.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
57
pro
ge
tto
6.5. VETRO
Utenze domestiche La raccolta differenziata del VETRO sarà di tipo domiciliare.
Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di
svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità
peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito
verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto
raccolta.
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:
• Contenitore da 35 l in polietilene dotato di chiusura
antirandagismo adatto all’esposizione diretta su strada
• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta ogni 2 settimane a Boissano (per
un totale di circa 26 svuotamenti/anno) e di 1 raccolta/settimana a Toirano
(per un totale di circa 52 svuotamenti/anno).
Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
58
pro
ge
tto
Abitanti equivalenti 2.452
a Produzione pro capite TOTALE 1,13 kg/ab/giorno
b % Potenziale sul totale prodotto 9%
c Produzione pro capite (a x b) 0,10 kg/ab/giorno
d % di Incidenza utenze domestiche 84%
e Produzione pro capite (c x d) 0,09 kg/ab/giorno
f Composizione media famiglie 2,46 abitanti/famiglia
g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,21 kg/famiglia/giorno
h Produzione per famiglia - svuotamento (g x
i) 2,96
kg/famiglia/svuotamento
Frequenza servizio 0,5 / 7
i Max giorni tra 2 svuotamenti 14
l Tasso di conversione kg/l 0,22 kg/l
m Volumetria per famiglia (h / l) 13,44 l/famiglia/svuotamento
n Sovradimensionamento 10%
o Volumetria per famiglia sovradim. (m x
(1+n)) 14,78 l/famiglia/svuotamento
Tabella 6.5.1 – Produzioni/famiglia di vetro UD Boissano
Per ogni famiglia si presume una produzione di vetro pari a 14,78 litri in 14
giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due svuotamenti successivi.
Abitanti equivalenti 2.680
a Produzione pro capite TOTALE 1,67 kg/ab/giorno
b % Potenziale sul totale prodotto 9%
c Produzione pro capite (a x b) 0,15 kg/ab/giorno
d % di Incidenza utenze domestiche 80%
e Produzione pro capite (c x d) 0,12 kg/ab/giorno
f Composizione media famiglie 2,12 abitanti/famiglia
g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,25 kg/famiglia/giorno
h Produzione per famiglia - svuotamento (g x
i) 1,78
kg/famiglia/svuotamento
Frequenza servizio 1 / 7
i Max giorni tra 2 svuotamenti 7
l Tasso di conversione kg/l 0,22 kg/l
m Volumetria per famiglia (h / l) 8,11 l/famiglia/svuotamento
n Sovradimensionamento 10%
o Volumetria per famiglia sovradim. (m x
(1+n)) 8,92 l/famiglia/svuotamento
Tabella 6.5.2 – Produzioni/famiglia di vetro UD Toirano
Per ogni famiglia si presume una produzione di vetro pari a 8,92 litri in sette
giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due svuotamenti successivi.
Il dato di produzione di ciascun comune, relazionato al numero di famiglie
presenti in ogni stabile, comporta le seguenti assegnazioni di contenitori in
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
59
pro
ge
tto
funzione della tipologia di stabile, considerando di assegnare comunque un
mastello a famiglia per gli stabili fino a 4 famiglie residenti:
Famiglie/ unità abitativa
Produzione media
a svuotamento
Volume assegnato
Unità abitative Dotazione
prevista
n. l l n.
1 14,8 120 417 1 35 l
2 29,6 120 100 2 35 l
3 44,3 120 38 3 35 l
4 59,1 120 24 4 35 l
5 73,9 120 3 1 120 l
6 88,7 120 7 1 120 l
7 103,5 120 5 1 120 l
8 118,2 120 2 1 120 l
9 133,0 240 1 1 240 l
10 147,8 240 2 1 240 l
11 162,6 240 2 1 240 l
12 177,4 240 1 1 240 l
Tabella 6.5.3 – Definizione contenitori per la raccolta del vetro UD Boissano
Famiglie/ unità abitativa
Produzione media
a svuotamento
Volume assegnato
Unità abitative Dotazione
prevista
n. l l n.
1 8,9 120 460 1 35 l
2 17,8 120 105 2 35 l
3 26,8 120 51 3 35 l
4 35,7 120 19 4 35 l
5 44,6 120 10 1 120 l
6 53,5 120 7 1 120 l
7 62,4 120 13 1 120 l
8 71,3 120 6 1 120 l
9 80,3 120 4 1 120 l
10 89,2 120 3 1 120 l
11 98,1 120 3 1 120 l
12 107,0 120 2 1 120 l
13 115,9 120 - 1 120 l
14 124,9 240 1 1 240 l
Tabella 6.5.4 – Definizione contenitori per la raccolta del vetro UD Toirano
Complessivamente per la raccolta del vetro-utenze domestiche occorrono
le seguenti attrezzature (senza considerare le scorte di magazzino):
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
60
pro
ge
tto
Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE
35 l 827 899 1.726
120 l 17 48 65
240 l 6 1 7
Tabella 6.5.5 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta del vetro UD
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di
personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Mastelli 35 l 827 350 80%
Cassonetti 120 l 17 210 80%
Cassonetti 240 l 6 110 80%
Raccolte/settimana 0,5
Ore annue necessarie 307
Tabella 6.5.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro UD
Boissano
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Mastelli 35 l 899 350 70%
Cassonetti 120 l 48 210 70%
Cassonetti 240 l 1 110 70%
Raccolte/settimana 1,0
Ore annue necessarie 606
Tabella 6.5.7 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro UD
Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
61
pro
ge
tto
Utenze non domestiche La raccolta differenziata del VETRO sarà di tipo domiciliare.
Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di
svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione
peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di
contenitori per ciascuna utenza.
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono:
• Contenitore da 35 l in polietilene dotato di chiusura
antirandagismo adatto all’esposizione diretta su strada
• Contenitore carrellato da 120 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
• Contenitore carrellato da 240 l in polietilene, adatto alla
movimentazione ed all’esposizione su strada
I contenitori utilizzati per il servizio saranno dello stesso colore e saranno
dotati di adesivo riportante il nome del materiale raccolto e l’elenco delle
tipologie di rifiuto conferibili.
La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa
52 svuotamenti/anno.
Per valutare la produzione di carta delle utenze non domestiche si procede
moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2 per la
superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da quanto
definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.
UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 8 a Boissano e 22 a Toirano
Complessivamente per la raccolta del vetro-utenze non domestiche
occorrono le seguenti attrezzature:
Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE
Cassonetti 240 l 8 22 30
Tabella 6.5.8 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta del vetro UND
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
62
pro
ge
tto
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con vasca da 7 m3 e di
personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Cassonetti 240 l 8 190 90%
Raccolte/settimana 0,5
Ore annue necessarie 6
Tabella 6.5.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro
Boissano
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Cassonetti 240 l 22 190 90%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 33
Tabella 6.5.10 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta del vetro
Toirano
Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi
annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
63
pro
ge
tto
TRASPORTO AGLI IMPIANTI
a) Quantità captate/anno 81 t
b) Rapporto conversione 0,25 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 326 m3
d) Volume scarrabile 30 m3
e) Rapporto compattazione x:1 1
f) Volume utile 30 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 11
h) Portata motrice 15 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 6
l) Viaggi/anno (max h,l) 11
Distanza impianto (km) 56
Viaggi/anno 11
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 21
Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile
Tabella 6.5.11– Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto del vetro presso
gli impianti di conferimento - Boissano
a) Quantità captate/anno 125 t
b) Rapporto conversione 0,25 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 500 m3
d) Volume scarrabile 30 m3
e) Rapporto compattazione x:1 1
f) Volume utile 30 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 17
h) Portata motrice 15 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 9
l) Viaggi/anno (max h,l) 17
Distanza impianto (km) 56
Viaggi/anno 17
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 32
Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile
Tabella 6.5.12– Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto del vetro presso
gli impianti di conferimento - Toirano
I l materiale verrà conferito presso una piattaforma COREVE.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
64
pro
ge
tto
6.6. IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI
Utenze domestiche La raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI sarà di
tipo domiciliare.
Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di
svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità
peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito
verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto
raccolta.
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :
• Sacchi semitrasparenti;
La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa
52 interventi/anno.
Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:
Abitanti 2.452
a Produzione pro capite TOTALE 1,13 kg/ab/giorno
b % Potenziale sul totale prodotto 15%
c Produzione pro capite (a x b) 0,16 kg/ab/giorno
d % di Incidenza utenze domestiche 97%
e Produzione pro capite (c x d) 0,16 kg/ab/giorno
f Composizione media famiglie 2,46 abitanti/famiglia
g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,39 kg/famiglia/giorno
h Produzione per famiglia - svuotamento (g x
i) 2,74
kg/famiglia/svuotamento
Frequenza servizio 1 / 7
i Max giorni tra 2 svuotamenti 7
l Tasso di conversione kg/l 0,055 kg/l
m Volumetria per famiglia (h / l) 49,85 l/famiglia/svuotamento
n Sovradimensionamento 10%
o Volumetria per famiglia sovradim. (m x
(1+n)) 54,84 l/famiglia/svuotamento
Tabella 6.6.1 – Produzioni/famiglia di imballaggi in plastica e metallici UD Boissano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
65
pro
ge
tto
Abitanti 2.680
a Produzione pro capite TOTALE 1,67 kg/ab/giorno
b % Potenziale sul totale prodotto 15%
c Produzione pro capite (a x b) 0,24 kg/ab/giorno
d % di Incidenza utenze domestiche 95%
e Produzione pro capite (c x d) 0,23 kg/ab/giorno
f Composizione media famiglie 2,12 abitanti/famiglia
g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,48 kg/famiglia/giorno
h Produzione per famiglia - svuotamento (g x
i) 3,39
kg/famiglia/svuotamento
Frequenza servizio 1 / 7
i Max giorni tra 2 svuotamenti 7
l Tasso di conversione kg/l 0,055 kg/l
m Volumetria per famiglia (h / l) 61,72 l/famiglia/svuotamento
n Sovradimensionamento 10%
o Volumetria per famiglia sovradim. (m x
(1+n)) 67,89 l/famiglia/svuotamento
Tabella 6.6.2 – Produzioni/famiglia di imballaggi in plastica e metallici UD Toirano
Per ogni famiglia si presume una produzione di imballaggi in plastica e
metallici pari a 54,84 e 67,89 litri in sette giorni, che è il periodo massimo che
intercorre tra due svuotamenti successivi. Ad ogni famiglia verrà assegnata
una dotazione annua di sacchi.
Complessivamente per la raccolta di imballaggi in plastica e metallici
utenze domestiche occorrono le seguenti attrezzature:
Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE
Sacchi (dotazione annua)
51.896 65.884 117.780
Tabella 6.6.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di imballaggi in
plastica e metallici UD
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e
di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
66
pro
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tto
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Sacchi 998 370 80 %
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 675
Tabella 6.6.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in
plastica e metallici UD Boissano
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Sacchi 1.267 370 80 %
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 857
Tabella 6.6.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in
plastica e metallici UD Toirano
Utenze non domestiche La raccolta differenziata di IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI sarà
effettuata con modalità di raccolta domiciliare.
Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di
svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione
peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di
contenitori per ciascuna utenza.
Le tipologie di attrezzatura previste per le raccolte sono:
• Sacchi semitrasparenti;
La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa
52 svuotamenti/anno.
Per valutare la produzione di plastica e metalli delle utenze non domestiche
si procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2
per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da
quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
67
pro
ge
tto
UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 45 a Boissano e 59 a Toirano
Complessivamente per la raccolta di imballaggi in plastica utenze non
domestiche occorrono le seguenti attrezzature:
Attrezzatura n.
Sacchi da 110 l
(dotazione annua) 5.408
Tabella 6.6.6 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di imballaggi in
plastica e metallici UND
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e
di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Sacchi 45 370 90%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 34
Tabella 6.6.7 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in
plastica e metallici UND
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Sacchi 59 370 90%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 45
Tabella 6.6.8 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in
plastica e metallici UND
Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi
annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti.
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TRASPORTO AGLI IMPIANTI
a) Quantità captate/anno 110 t
b) Rapporto conversione 0,055 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 2.004 m3
d) Volume scarrabile 26 m3
e) Rapporto compattazione x:1 5
f) Volume utile 130 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 16
h) Portata motrice 13 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 9
l) Viaggi/anno (max h,l) 16
Distanza impianto (km) 20
Viaggi/anno 16
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 11
Mezzo utilizzato Compattatore 26 m3
Tabella 6.6.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di imballaggi in plastica e metallici presso gli impianti di conferimento - Boissano
a) Quantità captate/anno 178 t
b) Rapporto conversione 0,055 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 3.230 m3
d) Volume scarrabile 26 m3
e) Rapporto compattazione x:1 5
f) Volume utile 130 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 25
h) Portata motrice 13 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 14
l) Viaggi/anno (max h,l) 25
Distanza impianto (km) 20
Viaggi/anno 25
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 17
Mezzo utilizzato Compattatore 26 m3
Tabella 6.6.10 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di imballaggi in plastica e metallici presso gli impianti di conferimento - Toirano
Il materiale verrà conferito presso una piattaforma COREPLA/CIAL/CNA.
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6.7. INGOMBRANTI
La raccolta differenziata degli INGOMBRANTI sarà di tipo domiciliare, su
prenotazione.
Gli utenti che necessitano del servizio dovranno prenotare la raccolta
telefonicamente ed esporre il materiale fronte strada nel giorno e nell’orario
concordato con la ditta.
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi con pianale ribassato e
di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di mezzi e personale si valutano i costi di servizi, ipotizzando un turno
di servizio ogni due settimane.
Raccolte/settimana 0,5
Ore annue necessarie 156
Tabella 6.7.1 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta degli
ingombranti - Boissano
Raccolte/settimana 0,5
Ore annue necessarie 156
Tabella 6.7.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta degli
ingombranti - Toirano
Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi
annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti
ingombranti raccolti:
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a) Quantità captate/anno 35 t
b) Rapporto conversione 0,20 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 177 m3
d) Volume scarrabile 30 m3
e) Rapporto compattazione x:1 1,0
f) Volume utile 30 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 6
h) Portata motrice 15 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 3
l) Viaggi/anno (max h,l) 6
Distanza impianto (km) 20
Viaggi/anno 6
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 6
Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile
Tabella 6.7.3 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto degli
ingombranti presso gli impianti di conferimento - Boissano
a) Quantità captate/anno 54 t
b) Rapporto conversione 0,20 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 270 m3
d) Volume scarrabile 30 m3
e) Rapporto compattazione x:1 1,0
f) Volume utile 30 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 9
h) Portata motrice 15 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 4
l) Viaggi/anno (max h,l) 9
Distanza impianto (km) 20
Viaggi/anno 9
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 17
Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile
Tabella 6.7.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto degli
ingombranti presso gli impianti di conferimento - Toirano
Il materiale verrà conferito presso un impianto di trattamento specifico,
individuato dai Comuni di Boissano e Toirano.
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6.8. R.U.P.
La raccolta differenziata del R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi, ovvero pile e
farmaci) sarà di tipo stradale. Presso i rivenditori di pile e presso le farmacie
saranno collocati dei contenitori ad hoc.
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :
• Contenitore per RUP
La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/mese per un totale di circa 12
interventi/anno.
Complessivamente per la raccolta dei R.U.P. occorrono le seguenti
attrezzature:
Attrezzatura Boissano Toirano n.
Contenitori per RUP 6 6 12
Tabella 6.8.1 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta dei R.U.P.
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta. Si prevede l’utilizzo di automezzi
furgonati e di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore
necessarie e del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di
servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Contenitori specifici per RUP
6 60 100%
Raccolte/settimana 0,25
Ore annue necessarie 8
Tabella 6.8.2 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dei R.U.P. -
Boissano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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pro
ge
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ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Contenitori specifici per RUP
6 60 100%
Raccolte/settimana 0,25
Ore annue necessarie 8
Tabella 6.8.3 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta dei R.U.P. -
Toirano
Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi
annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti:
a) Quantità captate/anno 20 t
b) Rapporto conversione 2,00 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 10 m3
d) Volume scarrabile 30 m3
e) Rapporto compattazione x:1 1,0
f) Volume utile 30 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 1
h) Portata motrice 15 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 2
l) Viaggi/anno (max h,l) 2
Distanza impianto (km) 20
Viaggi/anno 2
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 1
Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile
Tabella 6.8.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto dei R.U.P. presso
gli impianti di conferimento - Boissano
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a) Quantità captate/anno 33 t
b) Rapporto conversione 2,00 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 16 m3
d) Volume scarrabile 30 m3
e) Rapporto compattazione x:1 1,0
f) Volume utile 30 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 1
h) Portata motrice 15 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 3
l) Viaggi/anno (max h,l) 3
Distanza impianto (km) 20
Viaggi/anno 3
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 2
Mezzo utilizzato Motrice con scarrabile
Tabella 6.8.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto dei R.U.P. presso
gli impianti di conferimento - Toirano
Il materiale verrà conferito presso un impianto di trattamento idoneo.
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pro
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6.9. SECCO RESIDUO
Utenze domestiche La raccolta differenziata del SECCO RESIDUO sarà di tipo domiciliare.
Sulla base della presunta produzione di rifiuto della frequenza di
svuotamento del tasso di captazione presuntivo, della densità
peso/volumetrica del materiale e della densità famiglie/stabile servito
verranno individuate le dotazioni necessarie di contenitori per ciascun punto
raccolta.
Le tipologie di contenitori previste per le raccolte sono :
• Sacchi di plastica
La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa
52 interventi/anno.
Di seguito si valuta la produzione volumetrica riferita alla singola famiglia:
Abitanti 2.452
a Produzione pro capite TOTALE 1,13 kg/ab/giorno
b % Potenziale sul totale prodotto 30%
c Produzione pro capite (a x b) 0,34 kg/ab/giorno
d % di Incidenza utenze domestiche 91%
e Produzione pro capite (c x d) 0,31 kg/ab/giorno
f Composizione media famiglie 2,46 abitanti/famiglia
g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,75 kg/famiglia/giorno
h Produzione per famiglia - svuotamento (g x
i) 5,27
kg/famiglia/svuotamento
Frequenza servizio 1 / 7
i Max giorni tra 2 svuotamenti 7
l Tasso di conversione kg/l 0,15 kg/l
m Volumetria per famiglia (h / l) 35,16 l/famiglia/svuotamento
n Sovradimensionamento 10%
o Volumetria per famiglia sovradim. (m x
(1+n)) 38,67 l/famiglia/svuotamento
Tabella 6.9.1 – Produzioni/famiglia di SECCO RESIDUO UD Boissano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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Abitanti 2.680
a Produzione pro capite TOTALE 1,67 kg/ab/giorno
b % Potenziale sul totale prodotto 30%
c Produzione pro capite (a x b) 0,51 kg/ab/giorno
d % di Incidenza utenze domestiche 86%
e Produzione pro capite (c x d) 0,44 kg/ab/giorno
f Composizione media famiglie 2,12 abitanti/famiglia
g Produzione per famiglia - giorno (e x f) 0,92 kg/famiglia/giorno
h Produzione per famiglia - svuotamento (g x
i) 6,47
kg/famiglia/svuotamento
Frequenza servizio 1 / 7
i Max giorni tra 2 svuotamenti 7
l Tasso di conversione kg/l 0,15 kg/l
m Volumetria per famiglia (h / l) 43,15 l/famiglia/svuotamento
n Sovradimensionamento 10%
o Volumetria per famiglia sovradim. (m x
(1+n)) 47,46 l/famiglia/svuotamento
Tabella 6.9.2 – Produzioni/famiglia di SECCO RESIDUO UD Toirano
Per ogni famiglia si presume una produzione di SECCO RESIDUO pari a 38,67
e 47,46 litri in sette giorni, che è il periodo massimo che intercorre tra due
svuotamenti successivi.
Complessivamente per la raccolta del secco residuo-utenze domestiche
occorrono le seguenti attrezzature:
Attrezzatura Boissano Toirano TOTALE
Sacchi (dotazione annua) 51.896 65.884 117.780
Tabella 6.9.3 – Numero complessivo attrezzature per la raccolta di SECCO RESIDUO
UD
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e
di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Sacchi 998 370 70%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 591
Tabella 6.9.4 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di SECCO E
RESIDUO UD Boissano
valutano i costi di servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Sacchi 1.267 370 70%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 750
Tabella 6.9.5 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di SECCO E
RESIDUO UD Toirano
Utenze non domestiche La raccolta differenziata del SECCO RESIDUO sarà effettuata con modalità
di raccolta domiciliare.
Sulla base della presunta produzione di rifiuto, della frequenza di
svuotamento, del tasso di esposizione stimato e del tasso di conversione
peso/volumetrico del materiale verranno individuate le dotazioni necessarie di
contenitori per ciascuna utenza.
Le tipologie di attrezzatura previste per le raccolte sono:
• Sacchi di plastica
La frequenza di raccolta sarà di 1 raccolta/settimana per un totale di circa
52 svuotamenti/anno.
Per valutare la produzione di plastica e metalli delle utenze non domestiche
si procede moltiplicando un coefficiente di produzione kd espresso in kg/m2
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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per la superficie della singola utenza non domestica. I valori di kd derivano da
quanto definito dal D.P.R. 158/99 Allegato I.
UTENZE NON DOMESTICHE SERVITE: 61 a Boissano e 74 a Toirano
Di seguito si quantificano le esigenze in termini di ore annue necessarie
all’espletamento del servizio di raccolta, sulla base delle rese
(svuotamenti/squadra/turno), dei tassi presunti di esposizione e della
frequenza di servizio. Si prevede l’utilizzo di automezzi compattatori da 10 m3 e
di personale di livello contrattuale adeguato. Sulla base delle ore necessarie e
del costo di attrezzature, mezzi e personale si valutano i costi di servizio.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Sacchi 61 370 70%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 41
Tabella 6.9.6 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in
plastica UND
ATTREZZATURE UTILIZZATE
n. prese/squadra/turno tasso
esposizione
Sacchi 74 370 70%
Raccolte/settimana 1
Ore annue necessarie 50
Tabella 6.9.7 – Impiego annuo di personale e mezzi per la raccolta di imballaggi in
plastica UND
Di seguito si effettua una stima del numero e del relativo costo dei viaggi
annui necessari dal cantiere all’impianto per il conferimento dei rifiuti raccolti.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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TRASPORTO AGLI IMPIANTI
a) Quantità captate/anno 289 t
b) Rapporto conversione 0,15 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 1.925 m3
d) Volume scarrabile 26 m3
e) Rapporto compattazione x:1 5
f) Volume utile 130 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 15
h) Portata motrice 13 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 24
l) Viaggi/anno (max h,l) 24
Distanza impianto (km) 35
Viaggi/anno 24
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 34
Mezzo utilizzato Compattatore 26 m3
Tabella 6.9.8 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di SECCO RESIDUO presso gli impianti di conferimento
a) Quantità captate/anno 472 t
b) Rapporto conversione 0,15 t/m3
c) Volumi captati/anno (b/c) 3.144 m3
d) Volume scarrabile 26 m3
e) Rapporto compattazione x:1 5
f) Volume utile 130 m3
g) Viaggi/anno - volume (c/f) 25
h) Portata motrice 13 t
i) Viaggi/anno - peso (a/h) 38
l) Viaggi/anno (max h,l) 38
Distanza impianto (km) 35
Viaggi/anno 38
Velocità media (km/h) 60
Ore annue necessarie 73
Mezzo utilizzato Compattatore 26 m3
Tabella 6.9.9 – Impiego annuo di personale e mezzi per il trasporto di SECCO RESIDUO presso gli impianti di conferimento
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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Parallelamente al servizio di raccolta del SECCO RESIDUO, sarà possibile
eventualmente implementare un servizio specifico di raccolta per i pannolini.
A tale scopo potranno essere collocati sul territorio dei cassonetti da 360 litri
dotati di serratura, la cui chiave verrebbe consegnata solo agli utenti che ne
facessero richiesta.
6.10. COMPOSTAGGIO DOMESTICO E COLLETTIVO
Il compostaggio è un processo biologico controllato attraverso il quale
dai residui organici viene ricavato un prodotto denominato compost, un
terricciato che ha come caratteristiche quella di essere stabile ed igienico.
Il compost si ottiene attraverso un processo biossidativo controllato dove la
decomposizione di materiali organici di origine biologica, trasformandosi,
producono un materiale che, se immesso nel terreno, migliora la qualità
senza arrecare alcuna forma di inquinamento.
Il compostaggio domestico consiste in una procedura che permette la
produzione di compost tramite la gestione in proprio, a livello famigliare, dei
rifiuti biodegradabili prodotti. Per l’espletamento di tale azione occorre la
disponibilità di un giardino o di un orto; pertanto solo una percentuale della
popolazione ha la possibilità di effettuare tale pratica.
Il compostaggio domestico risulta estremamente importante, poiché
permette di evitare che i rifiuti biodegradabili autosmaltiti non rientrino nel
circuito dei rifiuti urbani, permettendo un risparmio effettivo in termini di
servizio di raccolta e di trattamento.
Per quanto riguarda la realtà di Boissano e Toirano si è stimato, in
funzione delle caratteristiche urbanistiche, che le famiglie potenzialmente in
grado di autosmaltire domiciliarmente la frazione organica rappresentino il
20% del totale.
Per quanto riguarda il compostaggio collettivo, le esperienze più
performanti sono quelle che adottano attrezzature automatiche o
semiautomatiche, che abbinano il corretto conferimento dell’utenza ad un
controllo automatico delle operazioni di compostaggio: queste macchine
consentono un’adeguata maturazione dell’organico e un suo corretto
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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bilanciamento chimico, per una produzione di compost di qualità da
utilizzare in aree verdi, orti, giardini, ecc...
Le compostiere elettromeccaniche sono macchinari automatici o
semiautomatici il cui funzionamento prevede un conferimento diretto da
parte dell’utenza, una triturazione iniziale del materiale (non tutte le
compostiere elettromeccaniche in commercio lo prevedono), un’aggiunta
di strutturante (pellet di legno o segatura o trucioli) che in alcune
meccaniche è automatico mentre in altre è manuale, una prima camera di
fermentazione, una seconda camera di maturazione (in alcune macchine
si tratta in realtà di un’unica camera) e una tramoggia di scarico. Il
prodotto in uscita viene in genere stoccato in mastelli o bidoni per
un’ulteriore maturazione o semplice stoccaggio in attesa di essere utilizzato.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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6.11. ECOCENTRI
Un sistema integrato di raccolta rifiuti non può prescindere dalla presenza di
una o più aree adibite al conferimento dei materiali di scarto per i quali non
viene attivato un servizio di raccolta specifico, a causa della non economicità
dello stesso, oltre ai materiali già oggetto di raccolta.
Dal punto di vista normativo, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio 8 aprile 2008 (in Gazz. Uff., 28 aprile, n. 99) di seguito
riportato, disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
All. 1. REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
1. Ubicazione ed accesso
1.1 Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria
di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.
1.2 Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia
alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il
conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.
2. Requisiti del Centro di Raccolta
2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di
sicurezza sul lavoro.
Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo,
la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il
paesaggio e i siti di particolare interesse.
2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di:
a. adeguata viabilità interna;
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei
rifiuti;
c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti
dalle zone di raccolta dei rifiuti;
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi
mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita
la manutenzione nel tempo.
2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di
illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni
e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le
tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme
per il comportamento.
2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di
garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica
dell'area.
3. Struttura del centro
3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:
a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con
cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e
opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili
è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il
conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante
copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori
posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in
modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di
raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al
conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di
contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di
esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il
contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta
4.1 I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato
dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi
omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi
da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo
smaltimento.
4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice CER 20 01 13*)
13. acidi (codice CER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*,
20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali
esausti (codice CER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli
ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20
01 33*, 20 01 34)
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo
restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
4.3 Il centro deve garantire:
a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel
gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle
procedure di emergenza in caso di incidenti.
b. la sorveglianza durante le ore di apertura.
5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta
5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato
secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte
salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi
per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve
modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai
componenti che contengono liquidi e fluidi.
5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di
resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di
pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi
atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di
travaso e di svuotamento.
5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.
es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e
contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il
carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in
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perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi
e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del
rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di
etichettatura di sostanze pericolose.
5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.
5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori
stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire
dalle batterie stesse.
5.8 I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti
dagli agenti atmosferici.
5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta
stagna, dotati di sistema di chiusura.
5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
5.11 E' necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure
di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I
RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui
all'Allegato 1 del DM 185/2007.
5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non
destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere
sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta
6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni
di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire
danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o
pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di
recupero.
6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta
avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti
frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:
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a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di
apparecchiature tipo ragno
b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili
c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas
contenuti nei circuiti.
6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri
e di odori.
6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono
essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli
scarrabili/platee o all'esterno del centro.
6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso
e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la
compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai
modelli di cui agli allegati Ia e Ib, in cui devono essere indicati a cura degli
addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti
conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.
7. Durata del deposito
7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al
centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.
7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero
entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.
8. Compilazione schede Il personale addetto alla gestione del centro compila regolarmente le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008, n. 31623 ALLEGATO Ia SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA -------------------------------------------------------------------------------- | | Numero | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Data | | -------------------------------------------------------------------------------- | Centro di raccolta | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sito in | | -------------------------------------------------------------------------------- | Via e numero civico | | -------------------------------------------------------------------------------- | CAP | |
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-------------------------------------------------------------------------------- | Telefono | | -------------------------------------------------------------------------------- | Fax | | -------------------------------------------------------------------------------- Descrizione tipologia di rifiuto ............................................... Codice dell'Elenco dei rifiuti ................................................. Ricevuto da utenza Domestica Non domestica Nome Cognome / Azienda* ........................................................ Codice Fiscale / Partita IVA* .................................................. Targa del mezzo che conferisce* ................................................ * Da compilarsi solo per i rifiuti di provenienza non domestica e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani sulla base dei Regolamenti comunali Quantitativo conferito al centro di raccolta ......... Unità di misura ......... Firma dell'addetto al centro di raccolta ........................................ ALLEGATO Ib SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA -------------------------------------------------------------------------------- | | Numero | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Data | | -------------------------------------------------------------------------------- | Centro di raccolta | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sito in | | -------------------------------------------------------------------------------- | Via e numero civico | | -------------------------------------------------------------------------------- | CAP | | -------------------------------------------------------------------------------- | Telefono | | -------------------------------------------------------------------------------- | Fax | | -------------------------------------------------------------------------------- Descrizione tipologia di rifiuto ............................................... Codice dell'Elenco dei rifiuti ................................................. Quantitativo conferito al centro di raccolta ......... Unità di misura .........
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6.12. RISULTATI ATTESI
Dal servizio di raccolta si attendono, per il primo anno, i seguenti risultati di
raccolta (poiché l’attivazione dei servizi sarà graduale, per il primo anno non si
prevede di raggiungere immediatamente l’obiettivo finale di raccolta):
MATERIALE kg/anno %
ORGANICO 130.817 13%
CARTA E CARTONE 111.553 11%
CARTONE 13.092 1%
VETRO 81.143 8%
IMBALLAGGI IN PLASTICA 76.744 8%
ACCIAIO 13.771 1%
ALLUMINIO 2.851 0%
VERDE 37.252 4%
INGOMBRANTI RECUPERATI 26.608 3%
LEGNO 20.459 2%
RUP 571 0%
TESSILI 10.643 1%
RAEE 15.965 2%
ALTRO 26.624 3%
SECCO RESIDUO 415.800 42%
TOT 983.894 100%
% RD 58% Tabella 6.12.1 – Risultati attesi primo anno – Boissano
MATERIALE kg/anno %
ORGANICO 216.406 14%
CARTA E CARTONE 183.229 12%
CARTONE 37.830 2%
VETRO 118.273 8%
IMBALLAGGI IN PLASTICA 118.237 8%
ACCIAIO 21.367 1%
ALLUMINIO 4.594 0%
VERDE 56.604 4%
INGOMBRANTI RECUPERATI 50.959 3%
LEGNO 29.501 2%
RUP 931 0%
TESSILI 17.373 1%
RAEE 24.343 2%
ALTRO 32.186 2%
SECCO RESIDUO 634.050 41%
TOT 1.545.883 100%
% RD 59% Tabella 6.12.2 – Risultati attesi primo anno - Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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A regime (a partire dal secondo anno), i risultati attesi sono i seguenti:
MATERIALE kg/anno %
ORGANICO 174.423 18%
CARTA E CARTONE 129.241 13%
CARTONE 17.455 2%
VETRO 81.391 8%
IMBALLAGGI IN PLASTICA 91.229 9%
ACCIAIO 15.205 2%
ALLUMINIO 3.801 0,4%
VERDE 49.669 5%
INGOMBRANTI RECUPERATI 35.478 4%
LEGNO 21.287 2%
RUP 710 0,1%
TESSILI 14.191 1%
RAEE 21.287 2%
ALTRO 21.287 2%
SECCO RESIDUO 288.793 30%
TOT 965.446 100%
% RD 70% Tabella 6.12.3 – Risultati attesi a regime – Boissano
MATERIALE kg/anno %
ORGANICO 282.811 18%
CARTA E CARTONE 208.283 13%
CARTONE 43.549 3%
VETRO 124.970 8%
IMBALLAGGI IN PLASTICA 147.023 9%
ACCIAIO 24.504 2%
ALLUMINIO 6.126 0,4%
VERDE 75.472 5%
INGOMBRANTI RECUPERATI 53.909 3%
LEGNO 32.345 2%
RUP 1.078 0,1%
TESSILI 21.563 1%
RAEE 32.345 2%
ALTRO 32.345 2%
SECCO RESIDUO 471.590 30%
TOT 1.557.914 100%
% RD 70% Tabella 6.12.4 – Risultati attesi a regime - Toirano
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Grafico 6.12.1 – Risultati attesi a regime - Boissano
Grafico 6.12.2 – Risultati attesi a regime - Toirano
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6.13. START UP
La fase di attivazione dei servizi richiede le seguenti attività:
• Indagini territoriali
• Consegna delle attrezzature
• Campagna di comunicazione
Le indagini territoriali hanno lo scopo di conoscere il numero puntuale e le
tipologie di utenze presenti sul territorio, nonché l’idoneità degli spazi
pertinenziali privati ove collocare i cassonetti e la possibilità dell’esposizione
stradale degli stessi.
Successivamente, per attivare i nuovi servizi di raccolta differenziata porta a
porta, bisogna distribuire le nuove attrezzature e di seguito rimuovere quelle
stradali che non servono più.
Questa fase risulta essere la più critica da un punto di vista di impatto con le
utenze, sia esse domestiche che non domestiche.
A tal proposito, è necessario sottolineare che la messa in opera del progetto
tecnico deve essere accompagnata e regolata su tempistiche precise con un
Piano di Comunicazione.
Si tratta di delineare prima dell’attivazione una Campagna di sensibilizzazione
dotata di un’apposita Immagine Coordinata: condurre degli incontri di
Concertazione, per esempio con le associazioni di categoria, degli incontri
pubblici, delle attività di Animazione Territoriale e, durante l’attivazione,
predisporre del materiale informativo essenziale per la riuscita di tutto il
progetto.
A chiusura della Campagna di Comunicazione, nei mesi successivi
all’attivazione dei servizi, si consiglia di condurre controlli e ritorni comunicativi
al fine di tenere sempre alto e vivo l’interesse e la sensibilità della popolazione
per la Raccolta Differenziata.
Di seguito si dà una quantificazione economica di massima relativa ai costi di
comunicazione, indagini e consegne:
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VOCE COSTO 1°
anno
COSTO anni
successivi
Comunicazione € 8.582,00 € 4.904,00
Indagini € 1.538,72 -
Consegne € 9.489,09 -
Totale € 19.609,81 € 4.904,00
Tabella 6.13.1 – Costo azioni di start up - Boissano
VOCE COSTO 1°
anno
COSTO anni
successivi
Comunicazione € 9.380,00 € 5.360,00
Indagini € 1.944,48
Consegne € 10.893,22
Totale € 22.217,70 € 5.360,00
Tabella 6.13.2 – Costo azioni di start up - Toirano
6.14. SERVIZI DI SPAZZAMENTO
Per quanto riguarda lo spazzamento, si prevede di attivare servizi di tipo sia
manuale sia meccanizzato.
Per Boissano si prevede esclusivamente lo spazzamento meccanizzato, con
frequenza settimanale
Per Toirano i servizi manuali sono previsti per 2 turni/settimana, mentre quelli
meccanizzati per 1 turno/settimana.
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6.15. ANALISI ECONOMICA
La seguente tabella mostra il costo annuo di ammortamento delle
attrezzature, valutato su 6 anni con un tasso di interesse del 5% (le attrezzature
sono comprensive di un 10% di scorte di magazzino):
ATTREZZATURE
TOTA
LE
CO
STO
AC
QU
ISTO
INV
ESTI
MEN
TO
AM
MO
RTA
MEN
TO
Mastelli 25 l 868 € 4,10 € 3.558,80 € 701,15
Mastelli 35 l 868 € 4,10 € 3.558,80 € 701,15
Mastelli 40 l 868 € 4,10 € 3.558,80 € 701,15
Cassonetti 120 l 61 € 17,00 € 1.037,00 € 204,31
Cassonetti 240 l 67 € 24,00 € 1.608,00 € 316,80
Cassonetti R.U.P. 6 € 100,00 € 600,00 € 118,21
Sacchi 114.769 € 0,03 € 3.443,07 € 3.443,07
Sacchetti biodegradabili 109.855 € 0,05 € 5.492,75 € 5.492,75
Biopattumiere 7 l 1.048 € 2,00 € 2.096,00 € 412,95
Scarrabili 5 € 5.000,00 € 25.000,00 € 4.925,44
Press container 1 € 12.500,00 € 12.500,00 € 2.462,72
Compostiere 200 € 40,00 € 8.000,00 € 1.576,14
TOTALE € 70.453,22 € 21.055,82
Tabella 6.15.1 – Costo ammortamento attrezzature - Boissano
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ATTREZZATURE
TOTA
LE
CO
STO
AC
QU
ISTO
INV
ESTI
MEN
TO
AM
MO
RTA
MEN
TO
Mastelli 25 l 944 € 4,10 € 3.870,40 € 762,54
Mastelli 35 l 944 € 4,10 € 3.870,40 € 762,54
Mastelli 40 l 944 € 4,10 € 3.870,40 € 762,54
Cassonetti 120 l 134 € 17,00 € 2.278,00 € 448,81
Cassonetti 240 l 121 € 24,00 € 2.904,00 € 572,14
Cassonetti R.U.P. 6 € 100,00 € 600,00 € 118,21
Sacchi 145.618 € 0,03 € 4.368,54 € 4.368,54
Sacchetti biodegradabili 141.742 € 0,05 € 7.087,10 € 7.087,10
Biopattumiere 7 l 1.330 € 2,00 € 2.660,00 € 524,07
Scarrabili 5 € 5.000,00 € 25.000,00 € 4.925,44
Press container 1 € 12.500,00 € 12.500,00 € 2.462,72
Compostiere 240 € 40,00 € 9.600,00 € 1.891,37
TOTALE € 78.608,84 € 24.685,99
Tabella 6.15.2 – Costo ammortamento attrezzature - Toirano
La tabella successiva sintetizza i costi annui relativi agli automezzi destinati alla
raccolta ed al trasporto dei rifiuti, comprensivi della quota di ammortamento
(calcolata su 7 anni e 5% di tasso di interesse) e dei costi di utilizzo e
manutenzione:
Tipologia mezzo (ore/anno) Costo orario
(€/h) Costo annuo (€/anno)
Automezzo con vasca 7 m3 1.660 € 9,85 € 16.355,79
Compattatore 10 m3 1.905 € 15,57 € 29.655,15
Compattatore 26 m3 65 € 21,66 € 1.403,51
Automezzo con pianale
ribassato 156 € 9,53 € 1.491,38
Furgone RUP 8 € 9,43 € 73,74
Motrice con scarrabile 43 € 21,43 € 911,49
Spazzatrice 312 € 14,33 € 4.470,58
totale € 54.361,63
Tabella 6.15.3 – Costo annuo automezzi - Boissano
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Tipologia mezzo (ore/anno) Costo orario
(€/h) Costo annuo (€/anno)
Automezzo con vasca 7 m3 2.255 € 9,85 € 22.217,74
Compattatore 10 m3 2.340 € 15,57 € 36.421,31
Compattatore 26 m3 104 € 21,66 € 2.252,54
Automezzo con pianale ribassato
156 € 9,53 € 1.491,38
Furgone RUP 8 € 9,43 € 73,74
Motrice con scarrabile 71 € 21,43 € 1.521,53
Vasca spazzamento manuale 683 € 5,02 € 3.432,52
Spazzatrice 68 € 14,33 € 979,95
totale € 68.390,70
Tabella 6.15.4 – Costo annuo automezzi - Toirano
Di seguito si esplicitano i costi relativi al personale necessario per i servizi di
raccolta e trasporto, gestione ecocentro e spazzamenti, ipotizzando livelli FISE
ASSOAMBIENTE 2B (raccolta, ecocentro, spazzamento manuale) e 4B
(trasporto, spazzamento meccanizzato):
SERVIZIO h/anno Costo orario
(€/h) Costo annuo
(€/anno)
Raccolta 3.729 € 22,28 € 83.080,60
Trasporto 107 € 26,68 € 2.863,65
Ecocentro 520 € 22,28 € 11.585,60
Spazzamento meccanizzato
312 € 26,68 € 8.324,16
totale € 105.854,01
Tabella 6.19.5 – Costo annuo personale - Boissano
SERVIZIO h/anno Costo orario
(€/h) Costo annuo
(€/anno)
Raccolta 4.758 € 22,28 € 106.017,73
Trasporto 175 € 26,68 € 4.669,00
Ecocentro 520 € 22,28 € 11.585,60
Spazzamento manuale 683 € 22,28 € 15.223,48
Spazzamento meccanizzato
68 € 26,68 € 1.824,66
totale € 139.320,47
Tabella 6.19.6 – Costo annuo personale - Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
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Le seguenti tabelle illustrano i costi di trattamento e smaltimento al netto dei
contributi CONAI, relativamente al primo anno (poiché l’attivazione dei servizi
sarà graduale, per il primo anno non si prevede di raggiungere
immediatamente l’obiettivo finale di raccolta):
MATERIALE kg/anno
costo smaltimento
e trattamento (€/kg)
costo smaltimento e
trattamento (€/anno)
ricavi CONAI (€/kg)
ricavi CONAI
(€/anno)
COSTO NETTO (€/anno)
ORGANICO 130.817 € 0,11 € 14.481,49 € 14.481,49
CARTA E CARTONE 111.553 € 0,03 € 3.066,59 -€ 3.066,59
CARTONE 13.092 € 0,09 € 1.243,04 -€ 1.243,04
VETRO 81.143 € 0,02 € 1.622,86 € 0,04 € 2.910,60 -€ 1.287,74
IMBALLAGGI IN PLASTICA 76.744 € 0,10 € 7.674,38 € 0,29 € 22.380,04 -€ 14.705,65
ACCIAIO 13.771 € 0,10 € 1.377,06 € 0,09 € 1.194,88 € 182,19
ALLUMINIO 2.851 € 0,10 € 285,09 € 0,43 € 1.235,78 -€ 950,69
VERDE 37.252 € 0,05 € 1.862,59 € 1.862,59 INGOMBRANTI
RECUPERATI 26.608 € 0,00
LEGNO 20.459 € 0,01 € 295,84 -€ 295,84
RUP 571 € 0,50 € 285,58 € 285,58
TESSILI 10.643 € 0,00
RAEE 15.965 € 0,00
ALTRO 26.624 € 0,00
SECCO RESIDUO 415.800 € 0,108 € 44.989,60 € 44.989,60
TOT 983.894 totale € 40.251,91 Tabella 6.19.7– Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento primo anno -
Boissano
MATERIALE kg/anno
costo smaltimento
e trattamento (€/kg)
costo smaltimento e
trattamento (€/anno)
ricavi CONAI (€/kg)
ricavi CONAI
(€/anno)
COSTO NETTO (€/anno)
ORGANICO 216.406 € 0,111 € 23.956,16
€ 23.956,16
CARTA E CARTONE 183.229
€ 0,027 € 5.036,96 -€ 5.036,96
CARTONE 37.830
€ 0,095 € 3.591,97 -€ 3.591,97
VETRO 118.273 € 0,020 € 2.365,46 € 0,036 € 4.242,45 -€ 1.876,99
IMBALLAGGI IN PLASTICA 118.237 € 0,100 € 11.823,67 € 0,292 € 34.480,18 -€ 22.656,51
ACCIAIO 21.367 € 0,100 € 2.136,70 € 0,087 € 1.854,02 € 282,69
ALLUMINIO 4.594 € 0,100 € 459,45 € 0,433 € 1.991,57 -€ 1.532,12
VERDE 56.604 € 0,050 € 2.830,20
€ 2.830,20 INGOMBRANTI
RECUPERATI 50.959
€ 0,00
LEGNO 29.501
€ 0,014 € 426,58 -€ 426,58
RUP 931 € 0,500 € 465,54
€ 465,54
TESSILI 17.373
€ 0,00
RAEE 24.343
€ 0,00
ALTRO 32.186
€ 0,00
SECCO RESIDUO 634.050 € 0,108 € 68.604,26
€ 68.604,26
TOT 1.545.883 totale
€ 61.017,70
Tabella 6.19.9– Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento primo anno - Toirano
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ge
tto
Le seguenti tabelle illustrano i costi di trattamento e smaltimento al netto dei
contributi CONAI, relativamente agli anni successivi al primo:
MATERIALE kg/anno
costo smaltimento
e trattamento (€/kg)
costo smaltimento e
trattamento (€/anno)
ricavi CONAI (€/kg)
ricavi CONAI
(€/anno)
COSTO NETTO (€/anno)
ORGANICO 174.423 € 0,111 € 19.308,65
€ 19.308,65
CARTA E CARTONE 129.241
€ 0,027 € 3.552,84 -€ 3.552,84
CARTONE 17.455
€ 0,095 € 1.657,39 -€ 1.657,39
VETRO 81.391 € 0,020 € 1.627,81 € 0,036 € 2.919,48 -€ 1.291,67
IMBALLAGGI IN PLASTICA 91.229 € 0,100 € 9.122,91 € 0,292 € 26.604,23 -€ 17.481,32
ACCIAIO 15.205 € 0,100 € 1.520,49 € 0,087 € 1.319,33 € 201,16
ALLUMINIO 3.801 € 0,100 € 380,12 € 0,433 € 1.647,71 -€ 1.267,59
VERDE 49.669 € 0,050 € 2.483,46
€ 2.483,46 INGOMBRANTI
RECUPERATI 35.478
€ 0,00
LEGNO 21.287
€ 0,014 € 307,81 -€ 307,81
RUP 710 € 0,500 € 354,78
€ 354,78
TESSILI 14.191
€ 0,00
RAEE 21.287
€ 0,00
ALTRO 21.287
€ 0,00
SECCO RESIDUO 288.793 € 0,108 € 31.247,35
€ 31.247,35
TOT 965.446 totale
€ 28.036,79
Tabella 6.19.8 – Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento anni successivi - Boissano
MATERIALE kg/anno
costo smaltimento
e trattamento (€/kg)
costo smaltimento e
trattamento (€/anno)
ricavi CONAI (€/kg)
ricavi CONAI
(€/anno)
COSTO NETTO (€/anno)
ORGANICO 282.811 € 0,111 € 31.307,13
€ 31.307,13
CARTA E CARTONE 208.283
€ 0,027 € 5.725,71 -€ 5.725,71
CARTONE 43.549
€ 0,095 € 4.135,01 -€ 4.135,01
VETRO 124.970 € 0,020 € 2.499,40 € 0,036 € 4.482,67 -€ 1.983,27
IMBALLAGGI IN PLASTICA 147.023 € 0,100 € 14.702,35 € 0,292 € 42.874,98 -€ 28.172,64
ACCIAIO 24.504 € 0,100 € 2.450,39 € 0,087 € 2.126,20 € 324,19
ALLUMINIO 6.126 € 0,100 € 612,60 € 0,433 € 2.655,43 -€ 2.042,83
VERDE 75.472 € 0,050 € 3.773,60
€ 3.773,60 INGOMBRANTI
RECUPERATI 53.909
€ 0,00
LEGNO 32.345
€ 0,014 € 467,71 -€ 467,71
RUP 1.078 € 0,500 € 539,09
€ 539,09
TESSILI 21.563
€ 0,00
RAEE 32.345
€ 0,00
ALTRO 32.345
€ 0,00
SECCO RESIDUO 471.590 € 0,108 € 51.026,00
€ 51.026,00
TOT 1.557.914 totale
€ 44.442,85
Tabella 6.19.10 – Sintesi costi e ricavi trattamento e smaltimento anni successivi - Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
98
pro
ge
tto
Le tabelle seguenti sintetizzano i costi complessivi, relativamente al primo
anno:
Voce €/anno €/abitante/anno
SERVIZI € 181.271,47 € 73,93
START UP € 19.609,81 € 8,00
spese generali € 10.044,06 € 4,10
IVA € 21.092,53 € 8,60
SMALTIMENTI € 72.578,67 € 29,60
IVA € 7.257,87 € 2,96
RICAVI CONAI -€ 32.326,76 -€ 13,18
COMPLESSIVO € 279.527,65 € 114,00
Tabella 6.19.11 – Sintesi costi complessivi primo anno - Boissano
Voce €/anno €/abitante/anno
SERVIZI € 232.397,17 € 86,72
START UP € 22.217,70 € 8,29
spese generali € 12.730,74 € 4,75
IVA € 26.734,56 € 9,98
SMALTIMENTI € 112.641,43 € 42,03
IVA € 11.264,14 € 4,20
RICAVI CONAI -€ 51.623,73 -€ 19,26
COMPLESSIVO € 366.362,02 € 136,70 Tabella 6.19.12 – Sintesi costi complessivi primo anno -Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
99
pro
ge
tto
Le tabelle seguenti sintetizzano i costi complessivi, relativamente agli anni
successivi al primo:
Voce €/anno €/abitante/anno
SERVIZI € 181.271,47 € 73,93
START UP € 4.904,00 € 2,00
spese generali € 9.308,77 € 3,80
IVA € 19.548,42 € 7,97
SMALTIMENTI € 66.045,57 € 26,94
IVA € 6.604,56 € 2,69
RICAVI CONAI -€ 38.008,79 -€ 15,50
COMPLESSIVO € 249.674,01 € 101,82
Tabella 6.19.11 – Sintesi costi complessivi primo anno - Boissano
Voce €/anno €/abitante/anno
SERVIZI € 232.397,17 € 86,72
START UP € 5.360,00 € 2,00
spese generali € 11.887,86 € 4,44
IVA € 24.964,50 € 9,32
SMALTIMENTI € 106.910,55 € 39,89
IVA € 10.691,06 € 3,99
RICAVI CONAI -€ 62.467,71 -€ 23,31
COMPLESSIVO € 329.743,43 € 123,04 Tabella 6.19.12 – Sintesi costi complessivi primo anno -Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
100
tre
s
7. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
Dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011, è istituito il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per:
a) la copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani;
b) il finanziamento di servizi indivisibili.
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o
aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente
dall’uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per
l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i
soggetti che usano in comune i predetti locali e aree scoperte.
Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione:
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
101
tre
s
destinazione composizione natura
copertura integrale
dei costi di
investimento e di
esercizio della
gestione dei rifiuti
urbani
quota (fissa) determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare
agli investimenti per le opere e ai relativi
ammortamenti
tributaria
o di
corrispettivo quota (variabile) rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità
dei costi di gestione
finanziamento di
servizi indivisibili
componente unica
da 0,30 (standard) a 0,40 €/m2
sono ridotti in misura corrispondete al
gettito della maggiorazione standard il
fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo
perequativo nonché i trasferimenti erariali
dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna
le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d’Aosta e le Province di Trento e Bolzano
assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito dei comuni
ricadenti nel proprio territorio
tributaria
Tabella 7.1 – Composizione del tributo
I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa
Ronchi».
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
102
tre
s
Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella
seguente tabella:
descrizione dei costi natura dei
costi
A) Costi operativi
di gestione – CG
A.1) Costi di gestione
del ciclo dei servizi sui
RSU indifferenziati –
CGIND
Costi di spazzamento e
lavaggio strade e
piazze pubbliche – CSL
parte fissa
Costi di raccolta e
trasporto RSU
indifferenziati – CRT
parte
variabile
Costi di trattamento e
smaltimento RSU
indifferenziati – CTS
parte
variabile
Altri costi – AC parte fissa
A.2) Costi di gestione
del ciclo della RD –
CGD
Costi di raccolta
differenziata per
materiale – CRD
parte
variabile
Costi di trattamento e
riciclo (al netto dei
proventi della vendita
di materiale ed energia
derivante da rifiuti) –
CTR
parte
variabile
B) Costi comuni –
CC
B.1) Costi amministrativi dell’accertamento,
della riscossione e del contenzioso – CARC parte fissa
B.2) Costi generali di gestione – CGG parte fissa
B.3) Costi comuni diversi – CCD parte fissa
C) Costi d’uso del
capitale – CK
Ammortamenti, accantonamenti,
remunerazione del capitale investito parte fissa
Tabella 7.2 – Costi
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
103
tre
s
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non
domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali.
A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento:
a) alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale (in
particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione
urbanistica e territoriale);
b) alla densità abitativa;
c) alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.
La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi.
Con il metodo parametrato o presuntivo, il tributo è determinato sulla
base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti e non sulla base
della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di conseguenza
il prelievo ha natura tributaria.
Il metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema
di misurazione della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
(con criteri volumetrici o ponderali). In questo caso la tariffa ha natura
di corrispettivo.
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la
disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi
territoriali specifici);
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali
alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
104
tre
s
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del
tributo.
Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso
stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali a uso abitativo.
Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a:
a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta;
b) raccolta differenziata delle utenze domestiche;
c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non
domestiche;
d) mancato o inesatto svolgimento del servizio.
Il consiglio comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni.
Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del
tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione.
L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente. La
norma non specifica chi sia l’autorità competente. Trattandosi di un
tributo il cui soggetto attivo è il Comune è logico desumere che
l’autorità competente sia il consiglio comunale che può provvedere ai
sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
105
tre
s
Nell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. non ci sono norme specifiche
sulle attività di accertamento e di riscossione.
Il rinvio all’art. 52 del D.lgs. 446/1997 (potestà regolamentare generale
dei Comuni e delle Province sui tributi locali) e all’art. 1, commi da 161 a
170, della L. 296/2006 (norme generali sulla riscossione dei tributi locali)
porta a far ritenere, in linea di principio, che l’attività non possa essere
affidata al soggetto gestore del servizio, come invece avveniva con la
tariffa.
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente
al comune e questa è una modalità non modificabile dal Comune con
il regolamento.
Il tributo deve essere versato, salva diversa deliberazione comunale:
a) in quattro rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre (per il
2013, la prima è posticipata a aprile);
b) con bollettino di conto corrente postale o con modello unificato
F24.
La norma istitutiva non stabilisce se alla riscossione si proceda in
conseguenza di un provvedimento comunale di liquidazione o
attraverso autoliquidazione da parte del soggetto passivo.
Alla tariffa sui rifiuti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni.
I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale,
modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro,
anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della
zona ove è ubicato.
Alla maggiorazione sono applicate le agevolazioni sulla parte sui rifiuti
stabilite con il regolamento dal Comune.
Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
106
tre
s
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in
luogo del tributo. Il costo del servizio da coprire con questa tariffa è
determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento attuativo
previsto dal comma 12 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. La tariffa
con natura di corrispettivo è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I Comuni che
istituiscono la tariffa puntuale applicano il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la
prevenzione dei rifiuti e risponde al principio “chi inquina paga”. Essa
deve essere, quindi, progressivamente attuata dai Comuni interessati
dal presente piano.
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
107
sin
tesi
8. SINTESI
La seguente tabella sintetizza i servizi in progetto:
RIFIUTO MODALITA’
DI RACCOLTA
ATTREZZATURE FREQUENZA
ORGANICO domiciliare
Mastelli 25 l,
cassonetti 120, 240 l
2/7
CARTA E CARTONE
domiciliare
Mastelli 40 l,
cassonetti 120, 240 l,
360 l
1/7
VETRO domiciliare
Mastelli 35 l,
cassonetti 120, 240 l
1/14 Boissano,
1/7 Toirano
IMBALLAGGI PLASTICA E METALLICI
domiciliare Sacchi
110 l
1/7
INGOMBRANTI domiciliare, su prenotazione
Su
chiamata
R.U.P. raccolta presso
rivenditori
contenitori specifici
1/28
SECCO RESIDUO
domiciliare Sacchi 70 l
1/7
Tabella 8.1 – Servizi
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
108
sin
tesi
Le tabelle seguenti sintetizzano i costi complessivi, relativamente al primo
anno:
Voce €/anno €/abitante/anno
SERVIZI € 181.271,47 € 73,93
START UP € 19.609,81 € 8,00
spese generali € 10.044,06 € 4,10
IVA € 21.092,53 € 8,60
SMALTIMENTI € 72.578,67 € 29,60
IVA € 7.257,87 € 2,96
RICAVI CONAI -€ 32.326,76 -€ 13,18
COMPLESSIVO € 279.527,65 € 114,00
Tabella 8.2 – Sintesi costi complessivi primo anno - Boissano
Voce €/anno €/abitante/anno
SERVIZI € 232.397,17 € 86,72
START UP € 22.217,70 € 8,29
spese generali € 12.730,74 € 4,75
IVA € 26.734,56 € 9,98
SMALTIMENTI € 112.641,43 € 42,03
IVA € 11.264,14 € 4,20
RICAVI CONAI -€ 51.623,73 -€ 19,26
COMPLESSIVO € 366.362,02 € 136,70 Tabella 8.3 – Sintesi costi complessivi primo anno -Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
109
sin
tesi
Le tabelle seguenti sintetizzano i costi complessivi, relativamente agli anni
successivi al primo:
Voce €/anno €/abitante/anno
SERVIZI € 181.271,47 € 73,93
START UP € 4.904,00 € 2,00
spese generali € 9.308,77 € 3,80
IVA € 19.548,42 € 7,97
SMALTIMENTI € 66.045,57 € 26,94
IVA € 6.604,56 € 2,69
RICAVI CONAI -€ 38.008,79 -€ 15,50
COMPLESSIVO € 249.674,01 € 101,82
Tabella 8.4 – Sintesi costi complessivi primo anno - Boissano
Voce €/anno €/abitante/anno
SERVIZI € 232.397,17 € 86,72
START UP € 5.360,00 € 2,00
spese generali € 11.887,86 € 4,44
IVA € 24.964,50 € 9,32
SMALTIMENTI € 106.910,55 € 39,89
IVA € 10.691,06 € 3,99
RICAVI CONAI -€ 62.467,71 -€ 23,31
COMPLESSIVO € 329.743,43 € 123,04 Tabella 8.5 – Sintesi costi complessivi primo anno -Toirano
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
110
ALLEGATO – SERVIZI AGGIUNTIVI
All’interno del Capitolato d’Appalto che verrà definito per procedere
all’individuazione della ditta che effettuerà i servizi, è possibile inserire anche
dei servizi accessori.
Di seguito si effettua una stima dei costi di alcuni servizi che si potrà decidere in
inserire all’interno della Gara d’Appalto. I costi sono relativi a ciascun
Comune, tranne che per in numero verde, il cui costo è da intendersi
complessivo per entrambi i Comuni.
1. PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DEL MERCATO
n. mercati annui 52
h/intervento 2
h/anno €/h €/anno
h apecar 104 € 5,02 € 522,45
h compattatore 104 € 15,57 € 1.619,03
h 4B 104 € 26,68 € 2.774,72
h 2B 104 € 22,28 € 2.317,12
totale € 7.233,32
2. PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DI SAGRE E FIERE
n. interventi annui 16
h/intervento 3
h/anno €/h €/anno
h apecar 48 € 5,02 € 241,13
h compattatore 48 € 15,57 € 747,24
h 4B 48 € 26,68 € 1.280,64
h 2B 48 € 22,28 € 1.069,44
totale € 3.338,46
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
111
3. SPURGO CADITOIE E POZZETTI
n. interventi annui 12
h/intervento 6
h/anno €/h €/anno
canal jet 72 € 34,00 € 2.448,00
h 2B 72 € 22,28 € 1.604,16
h 4b 72 € 26,68 € 1.920,96
totale € 5.973,12
4. DERATTIZZAZIONE
n. interventi annui 12
h/intervento 6
h/anno €/h €/anno
furgone attrezzato 72 € 6,00 € 432,00
h 2B 72 € 26,68 € 1.920,96
esche
€ 800,00
totale € 3.152,96
5. DISINFESTAZIONE INSETTI
n. interventi annui 12
h/intervento 6
h/anno €/h €/anno
furgone attrezzato 72 € 6,00 € 432,00
h 2B 72 € 26,68 € 1.920,96
attrezzature
€ 800,00
totale € 3.152,96
6. RIMOZIONE DISCARICHE ABUSIVE
n. interventi annui 10
h/intervento 2
h/anno €/h €/anno
h scarrabile con gru 20 € 21,57 € 431,42
h 4B 20 € 26,68 € 533,60
totale € 965,02
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
112
7. RIMOZIONE CAROGNE ANIMALI
n. interventi annui 20
h/intervento 0,5
h/anno €/h €/anno
furgone 10 € 9,43 € 94,28
h 2B 10 € 22,28 € 222,80
totale € 317,08
8. SVUOTAMENTO CONTENITORI DEIEZIONI CANINE
n. interventi annui 52
h/intervento 0,5
h/anno €/h €/anno
vasca 26 € 9,85 € 256,21
h 2B 26 € 22,28 € 579,28
totale € 835,49
9. DISERBO STRADALE
n. interventi annui 12
h/intervento 6
h/anno €/h €/anno
apecar 72 € 5,02 € 361,70
h 2B 72 € 22,28 € 1.604,16
totale € 1.965,86
10. PULIZIA BAGNI PUBBLICI (per Grotte di Toirano)
n. interventi annui 365
h/intervento 0,5
h/anno €/h €/anno
apecar 182,5 € 5,02 € 916,80
h 2B 182,5 € 22,28 € 4.066,10
totale € 4.982,90
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
113
11. PULIZIA BAGNI PUBBLICI (per cimitero di Boissano)
n. interventi annui 104
h/intervento 0,25
h/anno €/h €/anno
apecar 26 € 5,02 € 130,61
h 2B 26 € 22,28 € 579,28
totale € 709,89
12. GESTIONE NUMERO VERDE (complessivo per i 2 Comuni)
n. ore annue operatore 312
n. chiamate annue 1500
minuti/chiamata 5
scatto/risposta 0,05 €
costo chiamata 3 €/h
h/anno €/h €/anno
telefonate 125 € 3,00 € 450,00
h imp. 3B 312 € 23,68 € 7.388,16
totale € 7.838,16
13. SGOMBERO NEVE
€/h
spalaneve
€ 75,00
h 4B
€ 26,68
totale € 101,68
14. RACCOLTA VERDE (solo Toirano)
n. interventi annui 26
h/intervento 6
h/anno €/h €/anno
vasca 156 € 9,85 € 1.537,27
h 2B 156 € 22,28 € 3.475,68
totale € 5.012,95
educazione . r icerca . in formazione . comunicazione . ambientale
114
Altri servizi, come la raccolta delle siringhe e la raccolta dei rifiuti cimiteriali,
possono intendersi già remunerati dai costi definiti nel progetto.