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Quaderni MCC (marzo 2016) - PwC · to: 20 miliardi di euro l’anno in fumo”. 7 Rapporto CEPEJ,...

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Fatti e misfatti di una giustizia errante La nuova geografia giudiziaria a seguito degli interventi normativi degli anni 2011 - 2014 di Gaetano Arnò e Antonio Schiavone (con la collaborazione di Chiara Valenti) Quaderni MCC Venerdì 11 marzo 2016 Per maggiori informazioni: [email protected] www.pwc-tls.it PwC Tax and Legal Services Supplemento alla TLS Newsletter-Dipartimento Mass Credit Collection
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Page 1: Quaderni MCC (marzo 2016) - PwC · to: 20 miliardi di euro l’anno in fumo”. 7 Rapporto CEPEJ, anno 2014, 27, cit. ; cfr. anche anche in XVII Legislatura, Dati statistici relativi

Fatti e misfatti di una giustizia errante

La nuova geografia giudiziaria a seguito degli interventi normativi degli anni 2011 - 2014

di Gaetano Arnò e Antonio Schiavone(con la collaborazione di Chiara Valenti)

Quaderni MCC

Venerdì 11 marzo 2016

Per maggiori informazioni: [email protected] www.pwc-tls.it

PwC Tax and Legal Services

Supplemento alla TLS Newsletter-Dipartimento Mass Credit Collection

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Supplemento alla TLS Newsletter - Pubblicato e distribuito gratuitamenteRegistrazione presso il Tribunale di Milano n. 760, in data 11 dicembre 2006© Copyright 2016- TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti

Il presente fascicolo non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Il testo del presente fascicolo non può essere riprodotto senza la preventiva espressa autorizzazione di TLS.La citazione o l’estrapolazione di parti del testo è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione.

Immagine tratta da: http://www.repubblica.it/cronaca/2012/06/01/news/tribunale_lamezia_occupato-36361874/

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 3

LA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA ANTE RIFORMA pag. 4 L’ITER LEGISLATIVO DI APPROVAZIONE DELLA RIFORMA pag. 8 1. La legge delega n. 148 del 14 settembre 2011 2. Il Decreto Legislativo n. 155/12: la «Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero»3. Il Decreto Legislativo n. 156 /12: la « Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace » 4. La sentenza n. 237/2013 della Corte Costituzionale

L’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA pag. 13

1. La Geografia giudiziaria al 13 settembre 2013 2. Gli interventi correttivi: il Decreto Legislativo n. 14 del 19 febbraio

2014 3. La sentenza n. 5 del 27 gennaio 2015 della Corte Costituzionale

sulla richiesta di referendum abrogativo del Decreto Legislativo n. 155/2012

4. Il nuovo progetto di riforma della Geografia Giudiziaria: la possibile “riviviscenza” di alcuni Uffici di Tribunale soppressi e la soppressione di alcune Corti di Appello e sezioni distaccate dei T.A.R.

LO “STATO DELL’ARTE” DELLA RIFORMA pag.20

1. La visione del Senato2. La versione della “Commissione Monitoraggio” IN VIAGGIO NEI TERRITORI DELLA NUOVA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA pag.22

1. Fatti e misfatti in Brianza: Desio 2. Fatti e misfatti in Liguria

2.1 A ponente 2.2. A levante

3. Fatti e misfatti in Piemonte 3.1 nella terra dei tartufi

3.2 nella città più bella del Piemonte (vista dall’alto): Pinerolo 3.3 nella città della battaglia delle Arance

4. Fatti e misfatti in Veneto: Bassano del Grappa 5. Fatti e misfatti in Romagna: Forlì-Cesena 6. Fatti e misfatti nelle Puglie: Lucera 7. Fatti e misfatti in Campania (?): Sala Consilina 8. Fatti e misfatti in Calabria: Rossano “La Bizantina”

L'ACCORPAMENTO DEGLI UFFICI UNEP E L’AUMENTO DEI COSTI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI pag. 33

LA CESSAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI PRESSO I TRIBUNALI SOPPRESSI pag. 34

CONCLUSIONI pag. 36

Indice

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 4

1 CEPEJ Report on “European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice” - http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf.2 Cfr. “Giustizia Civile Incontro tra Ministero e CSM, Misurare la performance dei Tribunali”, pag. 6 https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Performance_Tribunali_italiani_settore_civile.pdf ; Antonio Lepre “Analisi della Giustizia Civile – Un’idea di riforma ”: l’autore ascrive le problematiche dei ritardi caratterizzanti la giustizia civile in Italia non tanto al livello di produttività dei magistrati, quanto al numero di nuove cause annualmente instaurato.

Italiani “un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di colonizzatori, di trasmigratori”.

La definizione “scolpita nella pietra” è riprodotta sulla facciata del Palazzo della civiltà Italiana (noto anche come Colosseo Quadrato), monumento simbolo dell’E.U.R., complesso urbanistico e architettonico di Roma, progettato durante il “ventennio” in previsione di un'esposizione universale mai svolta; ma gli Italiani si sono davvero sentiti (ovvero si sentono ancora) rappresentati da una simile descrizione?

E’ lecito nutrire il sospetto, senza per questo rischiare di essere tacciati di irriverenza, che il regime si fosse spinto oltre la soglia della verità, animato com’era, in previsione di un evento che avrebbe dovuto avere rilevanza a livello mondiale, da intenti autocelebrativi e in parte propagandistici.

Oggi come oggi, vuoi perché è preponderante un generale disincanto, vuoi, soprattutto, perché la diffusione delle scienze statistiche ha imposto il quotidiano, talvolta crudele, confronto con la realtà dei dati, occorre prendere tristemente atto che altre - e ben meno lusinghiere - sono le caratteristiche che descrivono maggiormente il popolo italiano; tra queste, un livello di litigiosità oltre la media dei paesi industrializzati.

La Commissione Europea per l’Efficacia della Giustizia (CEPEJ), organismo del Consiglio d’Europa preposto alla valutazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri U.E., nel rapporto pubblicato nel 2014, ha registrato che, soltanto nel corso del 2012, in Italia, sono stati instaurati 2.613 nuovi giudizi civili ogni 100.000 abitanti; tale dato, già di per sé stesso superiore rispetto a quello mediamente registrato negli altri paesi europei (pari a 2.516,51), è sicuramente preoccupante perché non considera che, con l’istituzione della mediazione obbligatoria, sono significativamente diminuiti i carichi complessivi processuali, che molti cittadini non ricorrono agli organi giudiziari perché dissuasi dall’esponenziale aumento dei costi di avvio dei procedimenti2 e, infine, che (come si avrà occasione di verificare nel prosieguo) i tempi medi di risoluzione del contenzioso risultano tra i più alti degli altri Paesi U.E..

La litigiosità ha determinato, nel corso del tempo, un costante incremento di azioni giudiziarie con il risultato che, anche nel recente passato, è lievitato esponenzialmente il numero delle sedi distribuite sul territorio da un legislatore preoccupato di tradurre nella pratica il principio della vicinanza della “Giustizia” al cittadino; non si può nascondere, per altro verso, che l’esistenza di alcuni uffici giudiziari su specifiche ridotte aree territoriali non rispondeva spesso all’effettiva necessità di presidio delle “questioni giuridiche”, cosicché, di frequente, l’istituzione di nuove sedi (e/o la salvaguardia delle preesistenti) è diventata l’occasione per alimentare battaglie politiche orientate alla salvaguardia degli interessi socio-economici delle singole comunità locali.

La geografia giudiziaria ante riforma

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 5

Non è un caso, infatti, che dall'unità d'Italia fino ai recenti interventi che hanno ridefinito l’assetto degli uffici dislocati sul territorio, la geografia giudiziaria nel nostro Paese non ha mai segnato alcuna tendenza negativa ed anzi ogni variazione si è registrata nel senso di un incremento del numero dei Tribunali originariamente istituiti, ancora tutti indifferentemente operativi3.

Nella seconda metà degli anni ’90, è stato definito l’imponente progetto di riammodernamento dell’ordinamento giudiziario teso, da una parte, all’accorpamento degli Uffici della Pretura e del Tribunale e, dall’altro lato, alla creazione di un sistema, almeno nelle intenzioni, più snello e, se possibile, ancora maggiormente al servizio del cittadino; è stato, quindi, valorizzato il ruolo del Giudice di Pace, quale ufficio che, grazie ad una diffusione capillare sul territorio ed all’adozione di procedure più semplificate, avrebbe dovuto “assorbire” il carico maggiore delle controversie, essendo competente per i giudizi di valore più contenuto4.

Il sistema degli Uffici Giudiziari dedicati alla Giustizia civile si componeva, quindi, di:• 1 Corte di Cassazione • 26 Corti di Appello (di cui 3 sezioni distaccate)• 165 Tribunali• 220 Sezioni distaccate di Tribunale• 846 Giudici di Pace• 385 uffici notificazioni esecuzioni e protesti

3 Si consideri che, soltanto nel corso degli anni ‘90, sono state aggiunte alle sedi preesistenti quelle di Gela (1991), Torre Annunziata (1992) e Tivoli (1999) - http://www.associazionemagistrati.it/geografia-giudiziaria-italia.4 Cfr. Legge 21 novembre 1991 n. 221. In particolare l’articolo 3 della citata legge recitava: “Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli Uffici del Giudice di Pace é fissato in 4.700 posti; entro tale limite, é determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente Legge, con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, la pianta organica degli uffici del Giudice di Pace”.

Rappresentazione, su base regionale, della geografia giudiziaria in epoca “ante riforma” a seguito della istituzione dell’Ufficio del Giudice di Pace:

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 6

Per altro verso, i costi necessari ad alimentare il “sistema” erano in costante ascesa: soltanto nel 2010 le spese sostenute dall’Erario ammontavano, secondo le stime pubblicate dalla Banca d’Italia, a 20 miliardi di Euro6, somma corrispondente a circa 50,30 Euro pro capite (a fronte di una media europea di 39,60 Euro)7.

Le condizioni della “Giustizia” ed il costante aumento delle spese necessarie per sostenere il sistema, hanno destato l’allarme degli esecutivi succedutisi al governo nella precedente legislatura, preoccupati dal livello di inefficienza complessivo e dalla durata dei giudizi che, per inciso, continuava ad essere la più lunga di tutti i paesi europei8.

Già negli anni immediatamente successivi all’istituzione del Giudice di Pace, si dovette purtroppo prendere atto che la soluzione di ampliare le competenze dei magistrati onorari non rappresentava la panacea di tutti i mali e, anzi, non si registravano i benefici effetti auspicati nella riduzione del numero complessivo di giudizi annualmente instaurati. Ad eccezione, infatti, di una lieve flessione tra il 2009 ed il 2010, il volume delle cause civili pendenti è rimasto pressochè costante5.

5 Dati ufficiali del Ministero della Giustizia estratti da : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp?selectedNode=0_10.6 http://www.linkiesta.it/giustizia-inefficienze-costi - “Bankitalia stima la perdita di Pil, legata ai difetti della giustizia civile, in un punto percentuale, tradot-to: 20 miliardi di euro l’anno in fumo”. 7 Rapporto CEPEJ, anno 2014, 27, cit. ; cfr. anche anche in XVII Legislatura, Dati statistici relativi all’amministrazione della giustizia in Italia, 80. 8 Rapporto CEPEJ, anno 2014, 185, cit.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 7

Altro elemento che destava una più che condivisibile preoccupazione era connesso al fatto che, nonostante gli elevati costi complessivi della “macchina”, il numero dei giudici impiegato era del tutto esiguo e nettamente inferiore a quello della media degli altri paesi Europei.

Il sistema, in simili condizioni, non poteva più sostenersi e si rendevano necessari interventi preordinati a coniugare diminuzione della spesa e razionalizzazione delle risorse; è stato, pertanto, avviato, tra gli altri, il progetto di “riorganizzazione” della geografia giudiziaria che, a decorrere dal mese di agosto 2011, ha determinato la promulgazione di una serie di Decreti Legislativi diretti a mutare l’assetto organizzativo e la dislocazione degli uffici sul territorio.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 8

L’iter legislativo di approvazione della Riforma

1. La legge delega n. 148 del 14 settembre 2011 2. Il Decreto Legislativo n. 155/12: la «Nuova organizzazione dei

Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero»3. Il Decreto Legislativo n. 156 /12: la « Revisione delle circoscrizioni

giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace » 4. La sentenza n. 237/2013 della Corte Costituzionale

Il processo di revisione della geografia giudiziaria, pur se già sollecitato in passato da più parti9, ha avuto ufficialmente inizio con la promulgazione della Legge Delega n. 148 del 14 settembre 201110, con la quale è stata demandata al Governo l’individuazione di strumenti e strategie idonee ad incidere positivamente sull’efficienza complessiva del sistema contemplando la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse a fronte del contenimento delle spese.

La Legge Delega, in particolare, prevedeva tra le linee guida che avrebbero dovuto ispirare il Governo:• la riduzione del numero degli uffici giudiziari di primo grado, fatti comunque salvi

i Tribunali Ordinari operanti nei comuni capoluogo di provincia;• un diverso assetto territoriale degli uffici giudiziari da realizzarsi, eventualmente

anche mediante l’attribuzione di alcuni territori a circondari limitrofi, e la razionalizzazione del “servizio Giustizia” nelle grandi aree metropolitane. Il Governo era stato invitato a considerare «criteri oggettivi e omogenei» e parametri ben individuati quali l’estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro, l’indice delle sopravvenienze, la specificità del bacino di utenza (anche con riguardo alla situazione infrastrutturale) e la presenza di criminalità organizzata;

• una differente dislocazione territoriale delle Procure inquirenti, con la possibilità di unificare più uffici indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi Tribunali;

• la soppressione, ovvero la riduzione, delle 220 Sezioni Distaccate di Tribunale;• il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra

Uffici limitrofi della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

• l’applicazione della c.d. “regola del tre” ovvero almeno tre Tribunali (con relative Procure della Repubblica) per ogni distretto di Corte d’Appello;

• la disciplina della destinazione del personale di magistratura ed amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale;

• l’individuazione di regole specifiche per la riorganizzazione territoriale degli uffici del Giudice di Pace, tra le quali: la riduzione degli uffici dislocati in sede diversa da quella circondariale; la riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi; la possibilità per gli enti locali di ottenere il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace, facendosi carico delle relative spese;

• il divieto di maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. La legge delega n. 148 del 14 settembre 2011

9 Cfr. studio predisposto dall’A.N.M. (Associazione Nazionale Magistrati) del 17 dicembre 2010 in http://www.associazionemagistrati.it/geografia-giu-diziaria-italia.10 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 - ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari ”.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 9

Il Governo ha esercitato la delega depositando presso la Camera dei Deputati due distinti schemi di Decreto Legislativo, rispettivamente in data 15 marzo 2012 e 9 luglio 2012, che sono sfociati, a seguito dell’approvazione della Commissione Giustizia, nei Decreti Legislativi c.d. “gemelli” n. 155 e n. 156 emessi il 7 settembre 2012 (entrambi pubblicati in G.U. il 12 settembre 2012, in vigore dal 13 settembre 2013).

2. Il Decreto Legislativo n. 155/12: «Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero»

Il Decreto Legislativo n. 155/12 ha ad oggetto la riorganizzazione degli Uffici dei Tribunali, delle Sezioni Distaccate e delle Procure della Repubblica dislocati sul territorio.

Rispetto alla situazione preesistente - che si caratterizzava per la presenza sul territorio di 165 Uffici di Tribunale (166 contando anche quello di Giuliano, mai entrato in attività) e di 220 Sezioni Distaccate - la riforma ha previsto “in prima battuta” la soppressione di 37 Tribunali (con le annesse Procure) e di tutte le Sedi Distaccate.

Sette Uffici di Tribunale (con le relative Procure della Repubblica) sono sfuggiti alla “cesoia” della riforma dietro sollecitazione della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che ha esplicitamente richiesto al Governo di valutare la “riviviscenza” delle sedi di Cassino, Caltagirone, Sciacca, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in considerazione della strategicità della sussistenza del presidio di un Ufficio di Tribunale in tali aree contraddistinte da un’elevata densità di criminalità organizzata.

Per converso, pur a fronte delle disposizioni restrittive, la mai utilizzata sede del Tribunale di Giuliano in Campania, è stata dotata di una Procura della Repubblica divenendo operativa con la nuova denominazione di Tribunale di Napoli Nord.

Il Governo, nell’individuazione delle sedi che avrebbero dovuto essere soppresse, ha sostanzialmente adottato i criteri indicati nella Legge Delega e, in particolare:• un Tribunale per ogni provincia;• almeno tre Tribunali per ogni distretto di Corte d’Appello (c.d. cosidetta “regola

del tre”);• la fissazione di un potenziale “bacino di utenza” per ogni Ufficio (determinato in

non meno di 200.000 abitanti - il doppio di quello previsto per gli Uffici del Giudice di Pace);

• l’estensione dei circondari in considerazione delle condizioni infrastrutturali e del tasso di criminalità;

• l’abolizione di tutte le sedi distaccate di Tribunale.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 10

Lo stesso esecutivo ha anche definito la disciplina transitoria da applicare ai giudizi pendenti presso gli Uffici oggetto di soppressione/accorpamento, prevedendo che, per i procedimenti già iscritti e sino all’entrata in vigore del Decreto, le udienze avrebbero dovuto continuare ad essere celebrate nel Tribunale soppresso; una decisione analoga è stata assunta anche per i procedimenti pendenti, almeno quelli per i quali non era stata ancora fissata la data di udienza.

E’ stato, inoltre, stabilito che, per quanto possibile, il procedimento dopo la migrazione del fascicolo, avrebbe dovuto essere assegnato al medesimo giudice “accorpato”11.

11 Articolo 9 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 155/2012.

Prospetto della situazione relativa ai Tribunali ed alle Sezioni Distaccate ante e post Decreto Legislativo n.155/12

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 11

3. Il Decreto Legislativo n. 156 /12: « Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace »

Il secondo Decreto Legislativo, n. 156/2012, ha determinato le modifiche riguardanti il sistema organizzativo degli Uffici del Giudice di Pace, con riferimento ai quali il Governo aveva ipotizzato una drastica riduzione (la Riforma, nella sua versione originaria, contemplava addirittura la rimozione della quasi totalità delle sedi non circondariali).

Il Decreto ha stabilito la soppressione di ben 667 Uffici su un totale di 846 sedi distribuite sul territorio (delle quali 681 circondariali12); la prosecuzione delle attività era stata riservata a soli 178 Uffici.

Lo stesso Decreto Legislativo prevedeva, tuttavia, che le amministrazioni comunali interessate avrebbero potuto avanzare richiesta di conservazione in operatività degli Uffici attivi sul proprio territorio, a condizione che si fossero accollate tutte le spese di gestione e di mantenimento del servizio, sotto pena, in difetto, di definitiva soppressione13; il Decreto stabiliva, inoltre, che gli organici resi disponibili dagli Enti locali avrebbero dovuto essere considerati, a tutti gli effetti, come risorse del Ministero della Giustizia e ad esso subordinati, nonchè le modalità di riassegnazione del personale in organico presso gli uffici soppressi, disponendo, in particolare, che la ricollocazione dei Giudici di Pace avvenisse mediante specifici decreti del Presidente della Repubblica e quella del personale amministrativo tramite provvedimenti ad hoc del Ministro della Giustizia14.

Il Decreto presentava, infine, un’ulteriore peculiarità rispetto al suo “gemello”, perché riservava al Ministero della Giustizia la facoltà di modificare gli elenchi degli Uffici soppressi sino all’effettiva entrata in vigore della Riforma: ciò determinò uno slittamento delle scadenze originariamente previste.

Prospetto della situazione relativa ai Giudici di Pace ante e post Decreto Legislativo n.156/12

12 Da una prima disamina si evinceva chiaramente che le soppressioni riguardavano la totalità delle sedi fuori dai circondari con poche eccezioni, identificate nelle sedi di Imola, Rho, Grumello del Monte, Pontedera, Conegliano, Sant’Anastasia, Caserta, Ischia, Capri, Lipari, Elba, La Maddalena, Procida e Pantelleria.13 La richiesta doveva essere categoricamente sottoposta all’attenzione del Ministero della Giustizia entro 60 giorni dalla pubblicazione tabellare della soppressione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e sul sito internet del Ministero. Per il ripristino dei Giudici di Pace soppressi è stata promulgata la circolare 12 maggio 2015 - Istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi, ai sensi del Decreto Legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modifiche nella Legge 27 febbraio 2015 n. 11 in www.giustizia.it.14 La Legge Delega imponeva la ridistribuzione del 50% del personale presso uffici di Tribunale o delle Procure limitrofe, mentre il rimanente 50% avrebbe dovuto essere ricollocato presso gli uffici dei Giudici di Pace accorpanti.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 12

4. La sentenza n. 237/2013 della Corte Costituzionale

La riforma della Geografia Giudiziaria è stata accolta non senza clamori, generando vivaci dibattiti, anche di natura politica, tanto a livello locale quanto nazionale e suscitando condivisibili preoccupazioni da parte degli operatori del diritto che, da un momento all’altro, si vedevano costretti ad assistere inermi alla chiusura degli uffici giudiziari nei quali esercitavano in prevalenza la loro attività.

Le rappresentanze amministrative e professionali ubicate nei contesti territoriali dei Tribunali destinati alla soppressione, si sono segnalate tra le più ostili nemiche della riforma, manifestando il loro sostanziale dissenso mediante la richiesta di sottoposizione del Decreto Legislativo n. 155/2012 al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale.

Le sedi più attive in questo senso sono state: Urbino (ordinanze del 7 settembre 2012 e 21 gennaio 2013), Montepulciano (ordinanza del 21 dicembre 2012), Pinerolo (ordinanze del 16 novembre 2012, 21 gennaio 2013, 19 febbraio 2013 e 19 marzo 2013), Alba (ordinanza del 22 gennaio 2013), Sala Consilina (ordinanza del 20 febbraio 2013) e Sulmona (ordinanza del 13 marzo 2013)15.

Tutti i provvedimenti di rimessione sopra menzionati (ad eccezione di quello rinveniente dal Tribunale di Alba)16 si fondavano sui seguenti presupposti: la programmata soppressione dei rispettivi Uffici risultava in contrasto con l’articolo 77 Costituzione; l’articolo 1 Decreto Legislativo n. 155/2012 non conteneva alcuna indicazione in merito ai parametri individuati per determinare le sedi oggetto di soppressione; l’applicazione della nuova legge avrebbe determinato il congestionamento delle attività degli Uffici accorpanti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 237/201317, ha ritenuto inammissibili tutte le eccezioni sottoposte al suo vaglio18, ad esclusione di quella riguardante la soppressione del Tribunale ordinario di Urbino; la Corte ha, infatti, rilevato che l’accorpamento di tale Ufficio al Tribunale di Pesaro, pur essendo in linea teorica coerente con il dettame imposto dalla Legge Delega di un’unica sede per ogni provincia, era ingiustificatamente pregiudizievole riguardo all’Ufficio ubicato, appunto, nella città co-capoluogo di Urbino.

Ancorché non ne fosse stata ancora ufficialmente dichiarata la soppressione, la sentenza determinò ufficialmente la riviviscenza del Tribunale di Urbino.

15 In G.U. I Serie Speciale, n. 7, 12, 15,17,18, 21 del 2013.16 L’ordinanza di rimessione in questo specifico caso fu motivata dall’asserita lesione dei diritti di alcuni dipendenti dell’Ufficio del Ministero della Giustizia, i quali chiedevano tutela per il proprio diritto alla “conservazione del posto di lavoro inteso anche come sua collocazione geografica” - cfr. http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=237.17 Pronunciata il 3 luglio 2013, depositata il successivo 24 luglio.18 Si riporta parte del contenuto della sentenza n. 237/2013: “Alla stregua di tale quadro di riferimento per l’esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 dei relativi criteri né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione. A tal fine è opportuno illustrare il percorso con il quale sono stati attuati i criteri in questione. Nella relazione, anzitutto, si dà atto che i principali dati da elaborare, per giungere al valore-modello da utilizzare come guida dell’intero lavoro, sono stati scelti tra quelli con caratteristiche di pubblicità ed incontrovertibilità (si è, così, privilegiata la fonte Istat), evitando l’impiego di quelli suscettibili di correzione mediante elementi valutativi (quali la «situazione infrastrutturale» o il «tasso d’impatto della criminalità organizzata»). Essenzialmente, dunque, sono stati utilizzati, per un verso, i criteri del «numero degli abitanti» e delle «sopravvenienze» (cosiddetto indice di litigiosità), per altro verso, quello dei «carichi di lavoro» rispetto all’organico disponibile (cosiddetto indice di produttività). Il periodo considerato è stato assunto convenzionalmente in almeno un quinquennio, tale per cui fattori accidentali e idonei ad alterare nel breve periodo la formazione dei dati in un circondario possono reputarsi neutralizzabili. Pertanto, l’intervallo considerato è stabilmente quello degli anni 2006-2010; previa, tuttavia, conferma dell’intangibilità delle singole linee di tendenza anche per l’anno 2011, almeno dove la disponibilità del dato sia risultata già acquisita. L’obiettivo è stato, anzitutto, quello di stimare il valore-standard dell’ufficio intangibile, ovvero dell’ufficio avente sede in un capoluogo di provincia. La selezione dei Tribunali sopprimibili è stata effettuata per passi successivi, considerando i parametri: abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, rispetto al campione sintetizzato; la funzione di filtro di ogni criterio è poi considerata già tale da immunizzare l’ufficio che resiste in base al criterio precedente da ogni esito eventualmente negativo del trattamento in base a quello successivo ”.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 13

1. La Geografia giudiziaria al 13 settembre 2013

I Decreti Legislativi “gemelli”, come esplicitamente previsto nel corpo della normativa, sono entrambi entrati in vigore il 13 settembre 2013 rivoluzionando la geografia giudiziaria sul territorio19; gran parte degli Uffici dei Giudici di Pace risultavano soppressi, così come 31 Uffici di Tribunali e tutte le Sezioni distaccate di Tribunale.

19 Nel periodo di “vacatio” si è, invero, registrata la pendenza di numerosi giudizi amministrativi riguardanti la legittimità di alcuni provvedimenti adottati, ai sensi dell’articolo 48 quinquies Ord. Giud., dai Presidenti dei Tribunali Ordinari soppressi, molti dei quali, già prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo, avevano disposto il trasferimento della trattazione di alcune cause al Giudice della sede accorpante (ovvero dalle sedi distaccate a quelle principali) o comunque hanno definito una ridistribuzione delle udienze tra le sedi. Tra questi si segnalano: T.A.R. Sardegna, sez. I, 8 maggio 2013 n. 356, in Foro Amm. 2013-TAR, 1800; T.A.R. Marche, sez. I, 13 maggio 2013 n. 215, ivi, 843, T.A.R. Basilicata, sez. I, 13 marzo 2013 n. 578, ivi 2012, 4016.

Prospetto della geografia giudiziaria ante e post Decreti Legislativi “gemelli”

L’entrata in vigore della Riforma

1. La Geografia giudiziaria al 13 settembre 2013 2. Gli interventi correttivi: il Decreto Legislativo 19

febbraio 2014, n. 14 3. La sentenza n. 5/2015 della Corte Costituzionale

sulla richiesta di referendum abrogativo del Decreto Legislativo n. 155/2012

4. Il nuovo progetto di riforma della Geografia Giudiziaria: la possibile “riviviscenza” di alcuni Uffici di Tribunale soppressi e la soppressione di alcune Corti di Appello e sezioni distaccate dei T.A.R.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 14

20 Tra le tante, sulla sede di Lucera “Quale futuro per i nostri Tribunali?” - Fuoriporta.info; Sulla sede di Capaccio “Capaccio, caos per la soppressione del Giudice di Pace” - agropolinews.com-blog di informazione.21 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-09-06/Decreto-cancellieri-taglio-rinviato-072802.shtml?uuid=AbXZQqTI.22 In sede di conversione è stato previsto l’inserimento del comma 5bis alla Legge 14 settembre n. 148 che così dispone “5-bis. In virtu’ degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell’Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l’esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell’Aquila e di Chieti è differito di tre anni” - http://www.lavoro.gov.it/strumenti/normativa/documents/2012/20120224_l_14.pdf.23 Deroga contenuta nella Legge n. 15/14 del 27 febbraio 2014, GU n. 49 del 28 febbraio 2014, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (meglio conosciuto come “Il Decreto milleproroghe”). La seconda deroga, fino al 2018 è stata codificata con l’emendamento 3.01 al suddetto Decreto approvato il 26 febbraio 2014.

Prospetto della dislocazione, su base regionale, degli Uffici Giudiziari a seguito dei Decreti Legislativi n. 155 e 156/2012

Non tutti gli Uffici dei Giudici di Pace si sono, tuttavia, rassegnati ad assistere passivamente alla propria soppressione: molte delle amministrazioni comunali di rispettiva appartenenza, infatti, come esplicitamente consentito dal legislatore, hanno avanzato diverse istanze, richiedendo il ripristino delle rispettive sedi: le motivazioni fondanti tali richieste erano essenzialmente riconducibili all’alta densità demografica e/o all’elevato livello di criminalità sul singolo territorio20.

Per quanto riguarda, invece, i Tribunali, è stato disposto, in “zona Cesarini” ed in via straordinaria, che otto delle sedi soppresse (Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo, Vigevano, Chiavari, Lucera, Rossano e Sanremo) avrebbero potuto rimanere ancora operative per un periodo massimo di due anni21, al precipuo scopo di definire i procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013 in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie nonché i giudizi civili ordinari, ad eccezione di quelli per i quali fosse prevista la presenza del Pubblico Ministero.

Alcuni Uffici, invece, sono stati “riabilitati” – pur non essendo la loro soppressione ancora avvenuta nei fatti – mediante la concessione di una proroga di natura eccezionale; il differimento, inizialmente previsto al fine di tutelare l’amministrazione della giustizia nei territori colpiti dal sisma del 2009 con una modifica ad hoc al Decreto Legislativo n. 155/2012 apportata dalla Legge n. 14/2012 in favore del Tribunale di Chieti per un periodo di 3 anni22, ha determinato, quale effetto a cascata, la riviviscenza dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto.

Il perdurante stato di inabilità delle strutture amministrative e giudiziarie delle sedi di Chieti e, soprattutto, de L’Aquila - che avrebbe dovuto ricevere il carico di lavoro di tutte le sedi soppresse – non consentiva, infatti, l’immediata realizzazione degli accor-pamenti previsti nella Riforma; la proroga, inizialmente prevista sino al 2015, è stata procrastinata sino al 2018 (c.d. “proroga dei Tribunali minori”)23.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 15

24 Denominato “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012 n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”.25 Cfr. “Giustizia: Orlando firma Decreto per mantenimento di 285 uffici del Giudice di Pace”, comunicato stampa del Ministero della Giustizia, Roma, 11 marzo 2014; in http://www.altalex.com/documents/news/2014/03/12/giustizia-orlando-firma-decreto-mantenimento-285-giudici-di-pace.26 Nel solo distretto di Napoli si contano 24 ripristini. Cfr Altalex, Geografia giudiziaria: ripristinate le sezioni di Ischia, Lipari ed Elba, Pubblicato il 28 febbraio 2014, aggiornato l’11 marzo 2014; in http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/03/11/geografia-giudiziaria-ripristinate-le-sezioni-di-ischia-lipari-ed-elba.

2. Gli interventi correttivi: il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14

Come accennato in precedenza, il legislatore ha previsto che gli Uffici del Giudice di Pace potenzialmente interessati dalla soppressione (674 complessivi), avrebbero po-tuto beneficiare di un’ancora di salvezza a condizione che, localmente, le amministra-zioni comunali si fossero dichiarate disponibili ad accollarsi tutti i costi strutturali e di gestione delle sedi per le quali era stata presentata l’istanza di “riviviscenza”. L’opportunità concessa dal legislatore è stata raccolta da ben 297 amministrazioni co-munali che hanno formalizzato la richiesta al Ministero della Giustizia.

A seguito della disamina di tutte le istanze presentate, è stato promulgato il Decreto Le-gislativo 19 febbraio 2014, n.1424 (in vigore dal 28 febbraio 2014)25 che ha determinato il ripristino di 285 Uffici del Giudice di Pace, ubicati prevalentemente nei comuni del sud Italia26 e, in particolare, in Sicilia (53 sedi), Campania (46), Puglia (36) e Calabria (32).

Zero Da 1 a 10 Da 10 a 20 Da 30 a 40 Da 40 a 50 Da 50 a 60

L’Italia dei Giudici di Pace ricostituiti in conseguenza del “Decreto correttivo”:

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 16

La geografia giudiziaria delineatasi in conseguenza di tale intervento correttivo rappresenta una sorta di “via di mezzo” tra quella esistente a seguito dell’istituzione del Giudice di Pace e quella che, almeno originariamente, era stato delegato al Governo di realizzare (prospetti sottostanti).

Prospetto riassuntivo della geografia giudiziaria dal 2011 al febbraio 2014

Prospetto della dislocazione, su base regionale, degli Uffici Giudiziari a seguito del Decreto Legislativo corret-tivo n. 14/2014:

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 17

3. La sentenza n. 5/2015 della Corte Costituzionale sulla richiesta di referendum abrogativo del Decreto Legislativo n. 155/2012

Sulla scia della promulgazione del Decreto “correttivo” e della conseguente riapertura di gran parte degli Uffici del Giudice di Pace per il quale era stata avanzata l’istanza al Ministero, sono riaffiorate, trovando nuova linfa, le analoghe richieste di ripristino, provenienti dalle più disparate sedi di Tribunali, rimaste in precedenza inascoltate.

A differenza di quanto esplicitamente previsto con riferimento agli Uffici dei Giudici di Pace nel Decreto Legislativo n. 156/2012, il Decreto “gemello” n. 155/2012 non contemplava però procedure “di salvataggio”, né offriva agli Enti locali alcuna possibilità di promuovere iniziative; i sostenitori dello status quo ante riforma avrebbero dovuto, pertanto, attivare iniziative totalmente differenti rispetto alle precedenti e fondare le proprie richieste su presupposti diversi.

Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Puglia, Sicilia e Campania hanno, quindi, congiuntamente avanzato tre richieste di referendum abrogativo della normativa istitutiva della Riforma, invocando l’eliminazione del Decreto Legislativo n. 155/12 e puntando, senza mezzi termini, alla ricostituzione della “vecchia” geografia giudiziaria.

La Corte Costituzionale sentito il parere espresso dal Governo, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato27, con la sentenza n. 5 emessa in data 11 febbraio 2015, ha dichiarato l’inammissibilità delle richieste referendarie rilevando che tali domande erano intrinsecamente orientate al ripristino, in tutto (I quesito) o in parte (II e III quesito), della situazione previgente ai decreti “gemelli”; tale risultato, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza costituzionale, non può essere perseguito mediante l’utilizzo dello strumento referendario28, che deve conservare la sua precipua funzione di istituto teso esclusivamente all’abrogazione della disciplina vigente.

La Corte Costituzionale, in altri termini, rilevando che, nel caso in esame, si sarebbe trattato dell’abrogazione di un’abrogazione, con conseguente riviviscenza della norma abolita, ha sancito l’inammissibilità delle istanze avanzate dalle cinque amministrazioni regionali sul presupposto che il ripristino degli uffici giudiziari soppressi non può essere demandato allo strumento referendario, ma deve avvenire esclusivamente mediante un’altra legge (o fonte equipollente).

4. Il nuovo progetto di riforma della Geografia Giudiziaria: la possibile “riviviscenza” di alcuni Uffici di Tribunale accorpati e la soppressione di alcune Corti di Appello e sezioni distaccate dei T.A.R.

La riforma realizzata con i Decreti Legislativi “gemelli” ed i successivi provvedimenti correttivi non ha certamente esaurito gli interventi programmati per delineare la Nuova Geografia Giudiziaria sul territorio.

Sebbene escluse dagli interventi delineati nella Legge Delega n. 148 del 14 settembre 2011, le Corti d’Appello ed i Tribunali Amministrativi Regionali non possono certo considerarsi immuni da possibili interventi di riorganizzazione; il Governo Renzi, che ha raccolto il testimone del percorso di riforme avviate dagli esecutivi che lo hanno preceduto, ha manifestato chiaramente (cfr. Relazione Tecnica del 13 agosto 2014 e atto di indirizzo politico del 5 settembre 2014) la precisa volontà di “rimettere mano” alla geografia giudiziaria proponendosi, in generale, di riconsiderare le esigenze di riassetto degli Uffici dei Tribunali e prevedendo il coinvolgimento anche degli Uffici appartenenti ai livelli più elevati del sistema.

27 Sull’argomento cfr. Dir. Gius., 4,2015, 208, Giuseppe Marino, “Soppressione dei Tribunali: inammissibili i referendum abrogativi”.28 La finalità del referendum deve infatti essere ricavabile in base alla sua formulazione ed all’incidenza sul quadro normativo di riferimento: così Corte Costituzionale 24/2011; in http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/29/tribunali-soppressi-consulta-dichiara-inammissibili-i-referendum-abrogativi.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 18

I punti nodali del nuovo progetto di riforma, così come manifestati nell’articolo 1, Disegno di Legge n. 1640, presentato al Senato il 15 ottobre 2014, riguardano:1. la ridefinizione, anche mediante l’attribuzione di porzioni di territori a circondari

limitrofi, dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari; 2. la riduzione degli uffici giudiziari di secondo grado29.

1. Per quanto concerne la ridefinizione dell’assetto territoriale degli Uffici, i parametri indicati dal Governo riguardano:• l’estensione del territorio; • il numero di abitanti;• i carichi di lavoro;• l’indice delle “sopravvenienze” (numero di nuovi procedimenti annualmente

instaurati);• le caratteristiche peculiari del bacino di utenza, anche con riguardo alla

situazione infrastrutturale;• il tasso d’impatto della criminalità organizzata;• la necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle città metropolitane.

Il Disegno di Legge, più in particolare, prevede che:• non possa essere disposta la soppressione di sedi di Tribunali che abbiano un

c.d. “bacino d’utenza” superiore a 100.000 abitanti ed un carico di lavoro che registri una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 “sopravvenienze”;

• le spese previste per il funzionamento e l’erogazione del servizio debbano essere ripartire prevedendo un “doppio binario” nel senso che per i Tribunali siti in un capoluogo di provincia gli esborsi restano a carico del Ministero della Giustizia, mentre per i Tribunali siti negli altri comuni, ogni spesa deve essere posta a carico degli enti locali, ai quali viene attribuita la possibilità di consorziarsi fra loro al fine di farvi fronte;

• gli Uffici destinati alla soppressione (ossia i Tribunali non aventi sede in un comune capoluogo di provincia), possano avanzare, per il tramite dei rispettivi Enti locali, istanza tesa al proprio mantenimento, a condizione che le Amministrazioni si facciano interamente carico dei costi, incluso quello del personale amministrativo che sono chiamate a mettere direttamente a disposizione;

• gli Enti locali possano valutare la conservazione di uno o più Uffici mediante l’eventuale accorpamento tra sedi differenti30.

2. Per quanto concerne, invece, il secondo dei punti fondanti il nuovo progetto di riforma, consistente nella riduzione degli uffici giudiziari di secondo grado, i criteri delineati dal Governo sono i seguenti:• le Corti d’Appello possono avere una sede unica in ogni regione nel rispettivo

capoluogo;• le circoscrizioni di Corte d’Appello debbono coincidere con il territorio della

relativa regione;• le circoscrizioni della Corte d’Appello, che, all’esito della modifica, risultino

con numero di residenti inferiore ad un milione, debbono essere accorpate alla Corte d’Appello della regione limitrofa;

• la soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali sedenti in comuni che all’esito della riforma non risultino essere sedi di Corte d’Appello.

29 D.D.L. Senato 1640: “Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con riordino della geografia delle corti d’appello”.30 “L’accoglimento della richiesta è subordinato al rilascio del parere di regolarità amministrativa e contabile e del visto attestante la copertura finanziaria di cui all’articolo 147-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267”: così articolo 1 DDL 1640.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 19

La delega delinea un progetto di revisione dei distretti delle Corti d’Appello e della giurisdizione dei T.A.R. senza precedenti; in questa prospettiva appare, quindi, del tutto incongruente ed in totale controtendenza con la prospettiva della riduzione delle sedi giudiziarie, la paventata creazione del c.d. “Tribunale di Montagna”31 ubicato, del tutto inaspettatamente, in Sicilia, nel quale dovrebbero confluire i circondari di Mistretta e Nicosia nonché alcuni comuni attualmente ricompresi nel circondario di Termini Imerese (Gangi, Geraci e San Mauro).

Immagini tratte da:• http://blog.rodigarganico.info/2014/attualita/riforma-giudi-

ziaria-introna-verifica-la-disponibilita-dei-comuni/• https://www.google.it/search?q=protesta+and+rifor-

ma+and+giudiziaria&hl=it&biw=1680&bih=925&si-te=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-d 2 K q R 3 9 b K A h VC X h Q K H S F E C n k Q _ AU I B y g C # i m g r-c=k1Z2P0LHP1eZ-M%3A

• http://www.tusinatinitaly.it/articolo/attualita/2/sala-consi-lina-avvocati-crocifissi-davanti-al-tribunale-domani-la-prote-sta-di-sant-angelo-dei-lom/13980

31 http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/09/geografia-giudiziaria-tagli-lineari-delle-corti-di-appello-e-resurrezione-dei-tribunali-soppressi.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 20

1. La versione del Senato

Nella sezione introduttiva del Disegno di Legge n. 164032, che il Senato della Repubblica ha presentato al Governo il 15 ottobre 2014, si evidenzia quanto segue:“Invece di una giustizia di prossimità - che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei - si è preferita la creazione di macro-strutture di Tribunali che risultano dei veri e propri “carrozzoni”, tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, a causa delle quali molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana. Le evidenti diseconomie di scala venutesi a produrre sono confermate da tutta una serie di rinvii di udienza, che vengono disposti dai magistrati nelle sedi unificate con l’unica motivazione del carico di lavoro ipertrofico che si sono trovati inopinatamente a gestire senza averne i mezzi”33.

Queste dichiarazioni, che ben potrebbero rappresentare il compendio delle feroci critiche sollevate dai più irreprensibili oppositori della nuova geografia giudiziaria, riproducono, in realtà, la sintesi delle rimostranze raccolta dagli Onorevoli Senatori nei rispettivi collegi elettorali di appartenenza. La Riforma, in effetti, ha suscitato un generale malcontento manifestato, con argomenti differenti a seconda della fonte (“operatori della giustizia”, autorità politico-amministrative e comitati civici sorti in rappresentanza del “tessuto sociale”), da tutti coloro che, opponendosi ai cambiamenti previsti nei “Decreti Gemelli”, si sono fatti interpreti di una Contro-Riforma tesa, a loro dire, a ristabilire l’equilibrio dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari e ad assicurare ai cittadini una giustizia di vicinanza, economica ed efficiente.

2. La versione della “Commissione Monitoraggio”

Lo “stato dell’arte” descritto nel Disegno di Legge presentato dal Senato delinea un contesto diametralmente agli antipodi rispetto a quello tratteggiato dal “Gruppo di Lavoro monitoraggio riforma Decreti Legislativi 155 e 156 del 2012” (Commissione Monitoraggio), istituito con Decreto del Ministero della Giustizia del 19 settembre 201334, al fine di misurare “sul campo” gli effetti derivanti dalla promulgazione dei “Decreti Gemelli”, controllare lo stato di realizzazione della Riforma, rilevare eventuali criticità e proporre possibili soluzioni organizzative e normative.

La Commissione Monitoraggio ha predisposto, in data 4 giugno 2014, un documento dal titolo “Relazione finale sulla Nuova Geografia Giudiziaria” in cui delinea un affresco a dir poco ottimistico, tanto da affermare nella parte conclusiva “che la situazione presenta molte più luci che ombre” e che lo stato di avanzamento della Riforma risulta in gran parte oramai consolidato, pur essendovi ancora margini per rapidi miglioramenti, soprattutto a completamento delle attività riguardanti gli uffici dei Giudici di Pace35.

Lo “stato dell’arte”della Riforma 1. La visione del Senato2. La versione della “Commissione

Monitoraggio”

32 “Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con riordino della geografia delle Corti d'Appello”.33 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/44885.pdf.34 “Relazione finale sulla Nuova Geografia Giudiziaria” Gruppo di Lavoro e Monitoraggio riforma Decreti Legislativi 155 e 156 del 2012 - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2013)&facetNode_2=1_1(201309)&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC955740.35 La Commissione, più in particolare, ha evidenziato che “attesa la portata della riforma messa in atto, che ha coinvolto 945 uffici giudiziari, era da considerare assolutamente fisiologico un momento di iniziale adattamento, con difficoltà di diversa natura ” ma che “ciò posto, l’interesse della Commissione non è stato rivolto ad evidenziare le fisiologiche iniziali criticità - delle quali si è comunque dato conto sulla base delle audizioni effettuate - ma, piuttosto, si è cercato di verificare lo stato di attuazione degli accorpamenti e, soprattutto, se vi siano ancora, dopo la prima fase di assestamento, interventi correttivi da adottare. Tanto premesso, sul piano dell’attuazione generale della riforma, va dato atto che l’assetto della Nuova Geografia Giudiziaria risulta oramai in grandissima parte definito; gli uffici a ciò deputati hanno provveduto all’accorpamento di quelli soppressi e, nella gran parte dei casi, ciò è avvenuto mediante un migliore utilizzo degli spazi già a disposizione (con evidenti risparmi di spesa)”.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 21

Quanto all’eventuale necessità di decreti correttivi, la Commissione - sul presupposto che l’indagine era rivolta a verificare la sola esistenza di criticità tecniche senza tener conto di qualsiasi valutazione di carattere politico e socio-economico - ha sottolineato di non aver rilevato situazioni tali da richiedere interventi tesi a delineare un diverso assetto geografico ovvero, addirittura, a ripristinare uffici soppressi.

Per quel che concerne criticità specifiche, classificate di “ordine residuo particolare” ed afferenti a carenze logistiche e strutturali, la Commissione non ha formulato alcuna ipotesi di risoluzione, auspicando, asetticamente, l’esecuzione da parte del Ministero di apposite ispezioni volte ad accertare l’effettività delle problematiche segnalate.Quanto, poi, ad eventuali problematiche qualificate come “di sistema” ed alla necessità di particolari interventi di supporto, la “Commissione” ha precisato che appare prematura ogni misurazione degli effetti della Riforma, sia sotto il profilo del recupero di efficienza degli uffici giudiziari interessati, sia in relazione al risparmio di spesa36.

Per quanto riguarda la rilevante lievitazione dei costi gravanti sulle amministrazioni comunali, sedi degli uffici accorpanti, per la locazione di nuovi spazi e quant’altro, la soluzione prospettata dalla Commissione consiste nel favorire “normative che rendano più equilibrata tra i diversi Comuni interessati la distribuzione delle risorse economiche (di anno in anno sempre più ridotte per i continui tagli di bilancio) presenti sul relativo capitolo di spesa del Ministero della Giustizia”; questa ipotesi sarebbe condivisa anche dall’ANCI37 che auspica l’emanazione di soluzioni normative tali da consentire ai Comuni accorpanti di ripartire la spesa per la gestione degli Uffici Giudiziari con gli altri Comuni dello stesso circondario, ovvero da permettere ai primi di recuperare l’intera somma sborsata.

La relazione della Commissione Monitoraggio è stata oggetto di critiche da parte di molti autorevoli commentatori che hanno contestato al Gruppo di Lavoro, su un piano generale, di aver confezionato un elaborato mirato sostanzialmente a persuadere il Ministro a non avere ripensamenti sul percorso intrapreso e, nello specifico, di non aver assolto il compito “di rilevare eventuali criticità e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell’arco di tempo concesso per l’emanazione dei decreti correttivi”38. A questo proposito, la stessa Commissione ha confermato di aver svolto numerose audizioni pur senza procedere “a specifiche verifiche mirate ad accertare la corrispondenza di quanto lamentato nel corso delle audizioni alla concreta realtà degli uffici, rimettendo all’On. Ministro ogni valutazione sulle successive possibili iniziative da intraprendere”.

Si registra, infine, che il Consiglio Nazionale Forense (CNF), nella Newsletter n. 289 del 23 febbraio 201639, ha preannunciato il prossimo deposito agli atti della Commissione Ministeriale di una relazione predisposta da due organismi interni, la Commissione sulla geografia giudiziaria e l’Osservatorio sulla giurisdizione; stando alle risicate informazioni con le quali è stata divulgata la notizia, l’elaborato dovrebbe esprimere una posizione del CNF fortemente critica nei confronti delle politiche governative orientate esclusivamente ad indiscriminati tagli di spesa che avrebbero minato le fondamenta del principio di prossimità e generato accorpamenti e soppressioni anche laddove avrebbero dovuto essere privilegiati il recupero o il consolidamento di sedi giudiziarie già operanti. Tutti da dimostrare, secondo le anticipazioni del CNF, sarebbero poi i risparmi che la “Riforma” avrebbe effettivamente determinato.

36 “E’ evidente però che detti effetti avranno bisogno di tempo per evidenziarsi nella loro pienezza, ciò soprattutto laddove si tenga conto del fatto che l’intervento, almeno per quanto riguarda gli uffici del Giudice di Pace, è ancora nel suo pieno svolgimento”; purtuttavia conclude evidenziando che debba essere “dato atto che l’intervento normativo eseguito ha fatto emergere alcuni fattori di inefficienza del sistema complessivo” (... )“In particolare” prosegue la Commissione “uno degli aspetti rappresentati come più problematici nel corso delle audizioni ha riguardato la presunta lievitazione dei costi per le notifiche a mezzo degli Ufficiali Giudiziari”. Ci soffermeremo più diffusamente sull’argomento nel prosieguo avendo dedicato al tema un apposito paragrafo; è, in ogni caso, già possibile anticipare in argomento che suscita, davvero, più di una perplessità una delle soluzioni proposte dalla Commissione nel senso di incoraggiare la “leva della riduzione dei costi di trasporto per l’ufficiale giudiziario notificante (es. mediante accordi od interventi normativi riguardanti i mezzi utilizzati)” soluzione che ripropone una più generale sollecitazione ad “un’azione volta al miglioramento del trasporto pubblico al fine di agevolare sul territorio nazionale i collegamenti viari coerenti con il nuovo assetto degli uffici giudiziari scaturito dall’intervento di riforma posto in atto. Tale attività esula certamente dalle competenze del Ministero della Giustizia, ma si suggerisce al Sig. Ministro un’azione di impulso presso tutte le sedi istituzionali competenti”.37 Associazione Nazionale Comuni Italiani.38 http://www.altalex.com/documents/news/2014/06/18/geografia-giudiziaria-gli-errori-della-commissione-monitoraggio.39 http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-stampa/newsletter/articolo9492.html.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 22

La profonda diversità delle opinioni espresse dai più autorevoli commentatori della nuova geografia giudiziaria dimostra come, in assenza di dati consolidati, sia ancora pressoché impossibile comprendere se la Riforma abbia prodotto effetti benefici ovvero se, almeno in chiave prospettica, potrà contribuire in modo decisivo ad accelerare il percorso verso l’efficienza ed il risparmio.

I cambiamenti di assetto hanno avuto, peraltro, un impatto eterogeneo a seconda dei differenti contesti territoriali, cosicché risulta certamente comprensibile che le opinioni espresse siano discordanti in funzione della latitudine, ovvero condizionate dall’effettiva capacità dei singoli uffici di reggere la sfida degli accorpamenti; la nuova geografia giudiziaria, d’altra parte, rappresenta il frutto di una riforma epocale che investe interessi di natura socio-economica trascendenti la sfera della tutela dei diritti, cosicché sussiste anche il rischio che i giudizi espressi possano essere poco attendibili perché condizionati da variabili non tutte riconducibili a problematiche di natura giuridica o giudiziaria.

Ciò premesso, tutti gli “operatori della giustizia”, Avvocati in primis, hanno unanimemente evidenziato molteplici disservizi – alcuni dei quali largamente preannunciati – che si sono verificati non appena la Riforma è divenuta operativa: dal rallentamento del ritmo di lavorazione negli Uffici accorpanti (dovuto all’eccessivo carico di attività ereditate dalle sedi accorpate) all’aumento dei disagi causati dall’accorpamento degli uffici Unep, sino alla scomparsa degli Ordini degli Avvocati in precedenza operanti nell’ambito dei Tribunali soppressi40.

La maggior parte delle criticità si è però verificata nel corso delle operazioni di trasloco dall’una all’altra sede, talvolta eseguite senza alcun coordinamento tra gli uffici interessati, con il risultato che molti fascicoli processuali, collocati “alla buona” in anonime stanze adibite a temporanee cancellerie, sono stati smarriti, mentre altri risultavano contenere atti e documenti relativi a diversi procedimenti, acquisiti non certo a seguito di una specifica richiesta del Giudice41.

Alcuni fascicoli sono stati abbandonati per lunghi periodi in luoghi non protetti alla mercé di chiunque fosse stato intenzionato ad acquisire i dati sensibili (nominativi delle parti, tipologia del procedimento in corso, etc...) in essi contenuti, particolarmente delicati se riguardanti processi penali.

In viaggio nei territori della nuova geografia giudiziaria

1. Fatti e misfatti in Brianza: Desio 2. Fatti e misfatti in Liguria

2.1 A ponente 2.2. A levante

3. Fatti e misfatti in Piemonte 3.1 nella terra dei tartufi 3.2 nella città più bella del Piemonte (vista dall’alto): Pinerolo 3.3 nella città della battaglia delle Arance

4. Fatti e misfatti in Veneto: Bassano del Grappa 5. Fatti e misfatti in Romagna: Forlì-Cesena 6. Fatti e misfatti nelle Puglie: Lucera 7. Fatti e misfatti in Campania (?): Sala Consilina 8. Fatti e misfatti in Calabria: Rossano “La Bizantina”

40 Cfr. VIII Conferenza Nazionale dell’Avvocatura http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2014/01/geografia.pdf.41 In questo contesto va raccontata a titolo esemplificativo la storia del fascicolo di un procedimento di opposizione a Decreto ingiuntivo pendente avanti il Giudice di Pace di Aidone che, dopo essere stato dapprima trasportato a Valguarnera (prima sede accorpante) e poi a Piazza Armerina (seconda sede accorpante) ha fatto perdere definitivamente ogni traccia - Causa di opposizione a Decreto Ingiuntivo G.d.P. Ex Aidone ed Ex Valguarnera, R.G. 9/2013.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 23

Laddove i fascicoli non sono stati smarriti, si è registrata la peculiarità dei “processi vagabondi”, quali, ad esempio, quelli pendenti avanti l’ex Tribunale di Eboli ed il Tribunale di Salerno; da due anni a questa parte, infatti, è in corso un continuo scambio di fascicoli, trasferiti da un ufficio all’altro nell’attesa – e nella speranza – che vengano presi in carico42.

Le criticità hanno caratterizzato tutto il territorio nazionale, per una volta senza distinzioni tra nord e sud; nelle pagine che seguono verrà compiuto un breve viaggio virtuale lungo la penisola, evidenziando alcune delle problematiche che hanno riguardato l’accorpamento degli uffici dei Tribunali, nella consapevolezza che simili, se non più gravi situazioni, hanno interessato i Giudici di Pace “superstiti”, i cui servizi in molteplici sedi sono assicurati da personale part-time o poco qualificato, reclutato tra quello già in carico presso le Amministrazioni locali con differenti funzioni.

1. Fatti e misfatti in Brianza: Desio

La decisione di sopprimere, indistintamente, 220 Sezioni Distaccate di Tribunale, motivata probabilmente dall’esigenza di “non fare figli e figliastri”, si è rivelata certamente inopportuna con riferimento a talune realtà che invece – in ragione dell’estensione del bacino di utenza, o per il grado di efficienza registrato, oppure, infine, per il tasso di insediamento della criminalità organizzata nel contesto territoriale – avrebbero meritato ben altro destino.Paradigmatico è il caso della soppressione della Sezione distaccata di Desio, la più grande d’Italia, in termini di utenti serviti43; l’Ufficio brianzolo era tuttavia noto agli operatori del settore non tanto per il primato di potenziali “utenti”, quanto piuttosto per essersi rivelato uno più efficienti su tutto il territorio nazionale.

La Sezione di Desio annoverava 12 magistrati, 7 togati e 5 giudici onorari, per un bacino d’utenza di 400.000 cittadini e riceveva in carico annualmente un numero approssimativo di 6.000 nuovi procedimenti civili e di 1.000 procedimenti penali44.

42 Un avvocato del foro di Eboli ha dichiarato: “nell’aprile di due anni fa la presidenza del Tribunale stabilì che tutte le prime udienze di Eboli dovessero arrivare a Salerno. Poi, a settembre, ci si rese conto che la terza sezione del capoluogo si era ingolfata perché i numeri erano troppo elevati, e si stabilì che tutto l’incardinato sarebbe rimasto ad Eboli. Ma neanche questo è bastato: il monocratico risulta paralizzato e così anche qualcosa di quello che è già arrivato qui inizia ad essere rimandato indietro. D’altronde anche Eboli è in affanno” – “Nel caos dei processi viaggiatori” di Clemy De Maio, in lacittàdisalerno.gelocal.it.43 V. Il Corriere della Sera, http://archiviostorico.corriere.it/2014/aprile/05/Chiude_Tribunale_Desio_Sara_casa_co_0_20140405_ 0549b6ac-bc84-1e3-874c-96aa7ba4993b.shtml?refresh_ce-cp44 Nell’anno giudiziario 2010/2011 si sono contati 6.323 procedimenti civili e 977 penali. In Desio-Tribunale chiuso da Monti? Romeo: “Sbagliato proprio qui, favore alla mafia” di Stefania Totaro, Il Giorno.

Immagini tratte da:• http://www.monitoraggioriformatribunali.it/il-libro-bianco-della-riforma/nggallery/album/campa-

nia/• http://www.monitoraggioriformatribunali.it/il-libro-bianco-della-riforma/nggallery/album/pie-

monte/• http://www.altalex.com/documents/news/2011/09/23/tribunale-caffe-trasferimento-di-fascicoli

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 24

Un Tribunale produttivo, operante in un territorio tristemente noto per il forte radicamento della ’ndrangheta, che costituiva un modello di efficienza e di risparmio: si consideri che le spese sostenute nel corso dell’anno 2010 per le utenze telefoniche, il riscaldamento, la manutenzione ed i servizi ammontavano complessivamente ad Euro 196.274, mentre non erano previsti esborsi per la locazione degli uffici essendo i locali stati messi gratuitamente a disposizione dal Comune.

La scure della Riforma si è abbattuta su Desio senza minimamente prendere in considerazione i possibili effetti negativi che, già nel breve periodo, si sarebbero verificati45; era, infatti, noto a tutti, operatori e non, che la sede “accorpante” di Monza versava, da tempo, in condizioni di significativo disagio dovuto sia al rilevante carico di cause “autoctone”, sia alla differente dislocazione dei vari uffici giudiziari, ubicati qua e là sul territorio senza una sede unica, con un costo in locazioni di ben 2.065.029 Euro l’anno46.

Dati i presupposti, le inefficienze non hanno tardato a manifestarsi: dal 13 settembre 2013, data di entrata in vigore della Riforma, sino al 7 aprile 2014, in mancanza di spazi idonei dove celebrare le udienze già “calendarizzate”, la sede di Desio ha continuato a rimanere operativa, pur senza la disponibilità dei cancellieri già trasferiti presso la nuova sede in Monza; per far fronte alle necessità dell’ex Tribunale, il personale di cancelleria, encomiabilmente, si è reso disponibile a sopportare un doppio aggravio di lavoro, facendosi addirittura carico delle spese di trasferta47.

La Sezione distaccata di Desio ha chiuso ufficialmente i battenti l’8 aprile 2014 pur in assenza della disponibilità di spazi agibili ove ospitare i fascicoli e discutere le relative vertenze, in quanto i lavori presso il Tribunale di Monza non erano ancora stati completati (i locali risultavano appena imbiancati ma mancavano i collegamenti elettrici e gli arredi); la conseguenza è stato un ulteriore rinvio forzato dell’operatività a decorrere dal mese di gennaio 201548.

2. Fatti e misfatti in Liguria2.1 A ponente

Considerazioni analoghe riguardano la soppressione del Tribunale di Sanremo che, unitamente alla sua Sezione distaccata di Ventimiglia, è stato accorpato al Tribunale di Imperia. Dati alla mano, si rileva che:1. il “bacino di utenza” dell’Ufficio soppresso risultava essere il doppio di quello del

Tribunale accorpante49;

2. il numero di procedimenti annualmente definiti presso la Sezione distaccata di Sanremo risultava pari a circa il quadruplo di quelli del Tribunale di Imperia, mentre i Giudici assegnati alla Sede soppressa erano il doppio di quelli del Tribunale accorpante.

Tribunale Abitanti Kmq % abitanti % superficie Densità

Sanremo 147.100 640 66,08266 55,45927 229,8438

Imperia 75.500 514 33,91734 44,54073 146,8872

45 Anche gli avvocati hanno manifestato la propria contrarietà all’accorpamento, come testimoniano le seguenti dichiarazioni: “Desio è una sede che spicca per efficienza, è un dato di fatti. E’ un distaccamento che sicuramente serve”; “Sono totalmente contraria, la chiusura non porterà di certo ad un risparmio: né in termini economici, né tanto meno di efficienza”, ancora “Sono un avvocato di Monza ma sono comunque contrario alla chiusura di Desio. Parliamo dei disagi a livello pratico: a Monza gli ufficiali giudiziari sono da una parte, il Giudice di Pace dall’altra e la Procura da un’altra parte ancora” e “Monza è già sovraccarica, oltretutto è scomoda per le diverse allocazioni degli uffici in città. La chiusura di Desio non porterà a nessun risparmio, anzi”. In http://www.infonodo.org/node/33234 nel quale sono visibili i nomi degli avvocati che hanno reso le dichiarazioni. 46 A ciò si aggiunga che il Ministero ha anche dovuto sostenere le spese di trasloco, sgombero e riammodernamento dei locali del Tribunale di Monza necessari per “accogliere le nuove vertenze” di provenienza della sezione distaccata.47 Cfr. “La giustizia in tilt: Tribunale aperto, cancellerie chiuse, di Luca Fazzo”, in Il Giornale del 29 settembre 2013, anche in www.ilGiornale.it.48 Cfr. “Desio, chiude definitivamente il Tribunale”, il Giorno, 4 aprile 2014, anche in www.ilGiorno.it.49 http://www.avvocatisanremo.it/relazionecosti.pdf.

Tribunale Procedimenti civili definiti

Procedimenti penali definiti Totale % sul totale

Provincia MagistratiProcedimenti

per Magistrato

Sanremo 11.240 6.062 17.302 78,9 12 1.441

Imperia 2.477 2.163 4.640 21,1 6 773

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 25

I dati sopra evidenziati chiariscono inequivocabilmente che l’Ufficio di Sanremo sopportava un maggior carico di procedimenti rivelandosi, nel contempo, più efficiente e produttivo del Tribunale di Imperia50.

La soppressione del Tribunale di Sanremo, peraltro, ha determinato anche la cancellazione della Sezione distaccata di Ventimiglia, ovvero di un ufficio che, più di ogni altro, rappresentava un presidio accreditato dello Stato in prossimità di una zona di confine51.

2.2 A levante

Nell’ opposta riviera di levante, al centro del Golfo del Tigullio, è salita alla ribalta della cronaca la vicenda della “Cittadella della Giustizia” di Chiavari che, ultimata soltanto l’anno precedente l’entrata in vigore della Riforma si apprestava a divenire un modello di efficienza logistica, costituendo una delle rare strutture idonee ad accogliere al proprio interno tutti gli Uffici giudiziari52.

Le Autorità Regionali, appoggiando la protesta dei Sindaci delle località coinvolte, si sono schierate apertamente contro la chiusura del Tribunale di Chiavari53.

50 “Addirittura, il Tribunale di Sanremo è il secondo della Liguria (dopo Genova) per numero di procedimenti definiti e largamente primo per efficienza (numero dei procedimenti definiti per ogni magistrato) eppure dovrebbe essere soppresso per essere fagocitato da quello che, attualmente, è il più piccolo Tribunale del distretto “ (…….) “Può essere, e non si fa fatica a crederlo che l’accorpamento porti ad economie di esercizio laddove la realtà piccola viene assorbita da quella più grande “ (…….) “ Poiché nella grandissima maggioranza dei casi il capoluogo di provincia è il centro più importante, economicamente forte, popoloso e ricco e quindi di più grande momento è ragionevole supporre che sia in grado di assorbire agevolmente realtà satelliti, o comunque viciniore, più piccole“(…….) “ Ma nel caso in questione, come abbiamo visto, la realtà giudiziaria del Tribunale di Sanremo è di gran lunga superiore a quella del Tribunale di Imperia, come d’altronde, da sempre, si può dire delle due città, in termini di popolazione, di ricchezza, di movimento turistico, e così via, settori questi in cui Sanremo col suo territorio, costituisce baricentro dell’intera provincia “. http://www.avvocatisanremo.it/relazionecosti.pdf.51 “Nello specifico poi, altri fattori propri della città di Sanremo e del circondario dell’omonimo Tribunale, concorrono a formare una realtà giudiziaria di notevole dimensione e complessità: forte presenza di immigrazione anche clandestina, esposizione alla criminalità organizzata, Casinò Municipale, confine e varchi di frontiera. Questa anomala situazione demografica, sociale, economica che non è stata tenuta in debita considerazione, va ad assommarsi alla lievitazione dei costi di gestione e sociali” http://www.avvocatisanremo.it/relazionecosti.pdf.52 A seguito della promulgazione dei “decreti gemelli”, le cronache locali, riportavano: “Domani il nuovo Tribunale di Chiavari sarà occupato a oltranza. Ci saranno anche tutti i sindaci del Tigullio” (…….) “Dopo infiniti tira e molla, il Comitato Salva il tuo Tribunale di Chiavari passa all’azione: domani, venerdì 14 giugno, la sede del <<nuovo Tribunale>> (mai utilizzato e ultimato un anno fa) sarà occupata, alla presenza della stampa e di tutti i sindaci del Tigullio. Prosegue la campagna di informazione contro la soppressione del Tribunale di Chiavari, in vista dell’incontro di domani a Roma. Di notte si dorme nelle tende sotto il nuovissimo Tribunale mai utilizzato e costato 14 milioni. Di giorno si acquistano pagine intere di pubblicità sul primo quotidiano nazionale, nella speranza che il costo sostenuto serva a disancorare la finora fermissima ministra Cancellieri”. http://www.tigullionews.com/index.php/chiavari/chiavari-prosegue-occupazione-del-Tribunale-061713176.53 “Non possiamo tornare indietro, il Tribunale di Chiavari va salvato da chiusura e accorpamenti, dobbiamo farcela” (…….) “Dopo che si sono impegnati oltre 14 milioni di euro per la costruzione della nuova sede, la chiusura del Tribunale di Chiavari sarebbe un duro colpo anche per l’economia locale e per i cittadini”. Così si è espresso, tra gli altri, l’assessore regionale Giovanni Boitano - http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/33556-regione-liguria-contro-chiusura-Tribunale-di-chiavari-boitano--non-si-pu---tornare-indietro--va-salvato.html17 Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00334 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=714270.

Immagine tratta da: http://notizie.bassanonet.it/attualita/11542.html

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 26

A livello centrale, nel corso della seduta del 4 settembre 2013 presso il Senato della Repubblica, è stato richiesto al Governo di dar conto delle ragioni sottese alla soppressione del Tribunale di Chiavari54.

L’allora Ministro Rosanna Cancellieri, a fronte delle varie contestazioni, da una parte, ha assunto la decisione di includere il Tribunale di Chiavari nell’elenco degli Uffici in favore dei quali sarebbe stata concessa la proroga biennale per consentire lo “smaltimento” del pregresso, mentre, dall’altra parte, non ha avuto alcuna esitazione a condividere l’opinione di chi considerava l’opera uno spreco di risorse perpetrato da chi aveva deliberato di costruire una nuova sede a dispetto dei numeri che indicavano chiaramente che quella esistente era più che sufficiente a svolgere tutte le attività.Può anche darsi che il Ministro avesse ragione nel prendere le distanze da decisioni assunte da altri e non condivise; resta però ancora da comprendere se, dati alla mano, la soppressione del Tribunale di Chiavari sia compatibile con i parametri individuati nella Legge Delega55.

In ogni caso, al di là delle differenti opinioni dei singoli, non si può nascondere che, in epoche di annunciate “spending review” e di politiche di tagli alla spesa pubblica, grida vendetta l’edificazione di una “Cittadella della Giustizia” che rischia di rimanere totalmente inutilizzata e rappresentare uno dei tanti italici monumenti allo spreco.

3. Fatti e misfatti in Piemonte

Il distretto della Corte di Appello di Torino, con 17 Tribunali e 9 Sezioni distaccate, era in cima alle classifiche nazionali per numero di sedi giudiziarie disseminate sul territorio.La Riforma ha determinato la soppressione di ben 7 Uffici: Acqui Terme e Tortona (accorpati al Tribunale di Alessandria); Casale Monferrato (accorpato al Tribunale di Vercelli); Alba (accorpato al Tribunale di Asti); Mondovì e Saluzzo (accorpati al Tribunale di Cuneo); Pinerolo (accorpato al Tribunale di Torino). Sono, naturalmente, scomparse le 9 Sezioni distaccate: Chivasso e Cirié (i cui circondari sono stati “trasferiti” da Torino a Ivrea); Bra (il cui circondario è stato “accorpato” ad Asti, insieme a quello del soppresso Tribunale di Alba); Novi Ligure, Borgomanero, Moncalieri, Susa, Domodossola e Varallo (i cui circondari sono stati inclusi nella sede del rispettivo Tribunale accorpante).

Si è trattato della mutazione più rilevante tra tutti i distretti nazionali.

54 “Con lo spreco dei 14,2 milioni di euro di denaro pubblico occorsi per la costruzione della struttura e per il suo cablaggio e non utilizzabile in diversa maniera se non attraverso ulteriori ingenti investimenti pubblici, cancellerebbe, invece, in un solo colpo l’intero risparmio previsto dalla riforma (circa 17 milioni di euro su tutto il territorio nazionale) ”: A queste considerazioni si opponeva che “ sino alla realizzazione del nuovo Tribunale i costi per gli affitti assommavano ad 468.087,15 euro per il 2010 e 479.321,24 euro per il 2011” e che “a tali cifre andavano sommate altre voci di spesa (telefono, riscaldamento, energia elettrica, pulizia, custodia, vigilanza, manutenzioni) per un totale pari a 313.106,54 euro per il 2010 e pari ad 476.283,15 euro per il 2011” (…….) “Trasferendo l’attività nel nuovo palazzo di giustizia i costi di affitto verrebbero azzerati e rimarrebbero voci di spesa pari a 235.000 euro” che “potrebbe essere completamente sostenuta dal Comune di Chiavari grazie ai risparmi effettuati sulle altre voci di spesa” (…….) “grazie alla presenza della casa circondariale, situata ai piedi del nuovo palazzo di giustizia, i costi per la traduzione dei detenuti sarebbero nulli, mentre la traduzione presso il Tribunale di Genova comporterebbe comunque ingenti spese” (…….) “ la più recente ispezione ministeriale, nel corrente anno, ha definito Chiavari un <<Tribunale ottimale per resa ed efficienza>>” (…….) “senza nessun rilievo in applicazione della legge n. 89 del 2009, cosiddetta legge Pinto. In particolare i tempi di smaltimento dei processi sono eccellenti con 512 giorni per il primo grado civile, il numero delle sentenze penali emesse è superiore di un terzo alla media degli altri uffici (tra cui anche quello accorpante), così come il numero degli affari civili complessivi pro capite per magistrato, a fronte di pendenze residue irrisorie; gravando ulteriormente il Tribunale di Genova (già oberato di carichi in quanto città metropolitana priva di un Tribunale di sostegno), si avrebbe un maggiore decremento di efficienza. Mentre si potrebbe, in un futuro, ipotizzare l’ampliamento della competenza territoriale del Tribunale di Chiavari per sgravare Genova e/o La Spezia” (…….) “con la chiusura del Tribunale di Chiavari verrebbe cancellato un moderno modello di “cittadella giudiziaria” unico in Italia (Procura, Tribunale civile, Tribunale penale, giudici di pace, UNEP, archivi, allocati in un unico immobile contiguo alle carceri, con costi di trasferimento detenuti inesistenti)” …… “ essendo il territorio ligure montano al 90 per cento e privo di collegamenti ferroviari ed autostradali in tali zone, la chiusura del Tribunale di Chiavari comporterebbe un diniego di giustizia per i residenti in tali luoghi” (…….) “verrebbe negata la peculiarità del territorio chiavarese, luogo elettivo di residenza di migliaia di anziani provenienti dal nord-ovest italiano che necessitano di amministrazioni di sostegno e di procedure di volontaria giurisdizione in numero e qualità tali da non poter essere forniti dal Tribunale di Genova se non attraverso un inaccettabile decadimento del servizio in termini di quantità, qualità e tempistica”. Legislatura55 I numeri, in effetti, non differiscono molto da quelli relativi all’ex circondario di Sanremo; il bacino di utenza non è certamente trascurabile ed ha indotto gli Avvocati di Chiavari, che a loro volta si erano attivati per elaborare un progetto di verifica dell’impatto che la Riforma avrebbe determinato, a ritenere del tutto improduttiva ed anzi penalizzante sotto tutti gli aspetti l’accorpamento alla sede di Genova. http://www.ordineavvocatichiavari.it/files/150/Studio%20economico%20sul%20Tribunale%20di%20Chiavari.pdf.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 27

La nuova geografia giudiziaria, che secondo i critici avrebbe individuato le competenze territoriali sulla base di dati non aggiornati, ha anche determinato l’accorpamento di alcune delle sedi soppresse ad Uffici appartenenti ad una provincia differente56.

3.1 nella terra dei tartufi

Un non felice esempio di soppressione di sede giudiziaria è rappresentato dall’efficiente e virtuoso ex Tribunale di Alba, stabilmente annoverato nella lista dei quaranta migliori d’Italia57.

La vicenda di Alba è, storicamente, tra le più singolari: già nel corso degli anni venti, essendo stata inclusa nell’elenco dei Tribunali destinati ad essere accorpati, la sede è stata dapprima soppressa e successivamente ricostituita58.I Decreti Gemelli hanno, quindi, inteso realizzare un progetto superato in epoca precedente?

Pur non essendo possibile dare una risposta al quesito, l’accorpamento della sede di Alba al Tribunale di Asti ha determinato, nei fatti, notevoli rallentamenti, ad esempio, nelle tempistiche di emissione dei decreti ingiuntivi (da una media di 4 giorni dal deposito ad Alba si è passati ai 4 mesi necessari ad Asti) e nelle procedure previste per le amministrazioni di sostegno (dai 15 giorni di Alba ai 5-6 mesi – talvolta anche picchi di un anno - di Asti).

Ritardi ed intoppi si sono verificati anche nelle procedure di sfratto: da una percentuale del 55% di sgomberi fruttuosi sulle richieste annuali depositate presso la sede di Alba, si è passati all’attuale 20% registrato nel Tribunale di Asti59.

Altra criticità (di cui si dirà anche nel prosieguo) è quella conseguente all’accorpamento dell’Ufficio Unep di Alba a quello di Asti che ha comportato una lievitazione dei costi di notifica pari mediamente al doppio - in alcuni casi anche il triplo.

3.2 nella città più bella del Piemonte (vista dall’alto)60: Pinerolo

Sulla soppressione del Tribunale di Pinerolo, i magistrati del circondario, già all’indomani della pubblicazione dei Decreti Gemelli, hanno rilevato che la scelta operata appariva in netto contrasto con la necessità di mantenere (prevedendo anzi un ampliamento dei relativi territori) gli uffici giudiziari c.d. sub-metropolitani al fine di decongestionare i Tribunali metropolitani (nel caso di specie quello di Torino)61.

56 “Gli accorpamenti post-soppressione di alcuni uffici hanno subìto rilevanti modifiche rispetto allo status quo ante sul quale si fondavano alcune previsioni automatiche. Cito quattro esempi, tra i più rilevanti: - il Tribunale di Alba (con la sua sede distaccata di Bra), situato in provincia di Cuneo, è stato accorpato al Tribunale di Asti; - il Tribunale di Casale Monferrato, situato in provincia di Alessandria, è stato accorpato al Tribunale di Vercelli; - le sezioni distaccate di Chivasso e Cirié, incluse nel circondario di Torino in epoca ante-riforma, sono state incluse post-riforma nel circondario di Ivrea, con un trattamento differenziato rispetto ai casi analoghi di Susa e Moncalieri; - il Comune di Caselle Torinese, prima rientrante nel territorio di pertinenza di Ciriè, è stato imprevedibilmente sottratto alla vis atractiva del Tribunale di Ivrea ed incluso nel circondario di Torino.(...) Il bacino di utenza (per popolazione residente e numero dei Comuni), secondo i dati ufficiali del sito cosmag.it, risultava indicato (e risulta ancora indicato alla data del 26 novembre 2013) in base al censimento del 2001 (di dodici anni fa), mentre i dati ufficiali del censimento del 2011 sono evidentemente divergenti”. Cfr. relazione dott. Mario Barbuto - Presidente della Corte d’Appello di Torino del 21 dicembre 2013. http://www.distretto.torino.giustizia.it/CorteAppello/stato_giustizia.aspx?pnl=2.57 Così in “Relazione finale sulla Nuova Geografia Giudiziaria” ad opera del Gruppo di lavoro e monitoraggio riforma Decreti Legislativi 155 e 156 del 2012, Ministero della Giustizia, p. 26. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2013)&facetNode_2=1_1(201309)&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC955740 cit.58 Per una ricostruzione storica delle vicende che hanno coinvolto la sede di Alba e quelle del Cuneense cfr. http://www.corrieredisaluzzo.it/cgi-bin/archivio/news/Quando_Mussolini_soppresse_i_Tribunali.asp .59 “Tribunale di Alba: dopo l’accorpamento con Asti sono tante le disfunzioni. Forti rallentamenti nelle tempistiche ed aumento dei costi”, in www.targatocn.it.60 La citazione è tratta da “Alle porte d’Italia” di Edmondo De Amicis “Vista dall’alto, posta com’è all’imboccatura di due bellissime valli, ai piedi delle Alpi Cozie, davanti ad una pianura vastissima, seminata di centinaia di villaggi, che paiono isole bianche in un vasto mare verde e immobile, è la città più bella del Piemonte”. https://it.wikipedia.org/wiki/Pinerolo.61 Parere dell’Associazione Nazionale Magistrati sullo schema di Decreto legislativo relativo alla nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 148/ 2011 in http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/AG%20494%20-%20A.N.M.pdf.

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Negli anni immediatamente precedenti la Riforma, infatti, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia aveva avviato un progetto finalizzato ad alleggerire i carichi di lavoro dei Tribunali delle grandi metropoli e a questo fine era stato ipotizzato il mantenimento di Pinerolo e di Ivrea, prevedendo, per ciascuno di essi, un ampliamento del territorio di competenza in modo da realizzare un bacino di utenza rispettivamente di 570.000 e 500.000 abitanti (peraltro, proprio in previsione della realizzazione di tale piano, sono stati spesi quasi 800 mila euro per ampliare il Tribunale di Pinerolo).

Fatto sta che il progetto non ha avuto alcuna concreta realizzazione e anzi, rispetto allo schema originario, è stato mantenuto esclusivamente il Tribunale di Ivrea, sicuramente meno efficiente rispetto a quello di Pinerolo62 e al quale, peraltro, sono state accorpate due sezioni distaccate del Tribunale di Torino, quelle di Chivasso e di Cirié. Il parallelo accorpamento della sede di Pinerolo a Torino ha anche vanificato l’obiettivo di decongestionare il Tribunale della capitale Sabauda, già sovraccaricato dal volume dei procedimenti derivanti dalla soppressione delle sedi distaccate di Susa e Moncalieri.

3.3 nella città della battaglia delle Arance

Molti commentatori hanno espresso perplessità in merito alla decisione del legislatore di mantenere in vita la sede di Ivrea e non quella di Pinerolo, che presentava un bacino di utenza superiore, maggiori indici di giudizi annualmente instaurati e un’edilizia giudiziaria più confacente all’ampliamento. Le cronache, non a caso, hanno dato ampiamente rilievo alla situazione di collasso degli uffici giudiziari di Ivrea63, riportata anche nella tabella pubblicata nella Relazione predisposta dal Presidente della Corte di Appello di Torino, dott. Mario Barbuto, il 21 dicembre 2013, che attesta la drammaticità delle condizioni in termini di rapporto tra giudici in organico e bacino di utenza64.

62 Sui parametri di efficienza del Tribunale di Pinerolo cfr. Alfredo Merlo in http://www.monitoraggioriformaTribunali.it/Tribunale-di-pinerolo-la-battaglia-da-piu-di-365-giorni/ “Gli ultimi dati ufficiali che sono riuscito a raccogliere riguardanti il Tribunale di Pinerolo (anno 2010) evidenziano che i costi per gli Uffici Giudiziari locali ( telefono, riscaldamento, pulizie, manutenzione, acqua, luce, vigilanza) ammontano per lo Stato ad € 269.861,97 ( è una cifra che viene anticipata dal Comune di Pinerolo e, a distanza di tempo, rimborsata dallo Stato non sempre al 100%). Ho potuto accertare che proprio nell’anno 2010 il contributo unificato versato per iscrivere a ruolo le cause civili e le somme incassate come pene pecuniarie dal Tribunale in materia penale hanno consentito allo Stato di introitare quasi € 500.000,00 (per la precisione 495.801,82 euro). Si tenga conto che il solo settore penale del Tribunale in tre anni ha versato alle casse dello Stato oltre 700.000,00 euro (per la precisione 724.423,13 euro). Tenendo conto che non viene versato un canone per l’affitto dei locali di proprietà del Comune appare evidente che un presidio di giustizia, da tempo contraddistinto per l’efficienza, con dati assolutamente inequivoci in ordine anche alla produttività “economica” per lo Stato centrale viene soppresso in contrasto con qualsiasi ragionevole ed obbiettiva valutazione. Preciso, altresì, che per esplicito veto arrivato da Roma non si è potuto venire in possesso dei dati in ordine agli introiti da parte dello Stato per la registrazione delle sentenze, così come non è stato possibile ottenere i dati su quanto incassato per diritti di cancelleria e di copie”.63 “Cancellerie al collasso e impiegati sommersi dai faldoni. Su Ivrea, il secondo Tribunale più grande del Piemonte dopo la riforma della geografia giudiziaria, aleggia il fantasma della prescrizione per centinaia di procedimenti” (…) “ll presidente del Tribunale Carlomaria Garbellotto. <Qui è un caos terribile, non so per quanto potrò emettere sentenze in tempi accettabili. A Torino c’è un giudice ogni 10 mila abitanti, qui siamo a uno ogni 29 mila> denuncia il magistrato, in una pausa tra le udienze di divorzio che sostiene a ritmo serrato. La situazione più critica riguarda i Giudici di Pace che, con l’accorpamento di sei sedi in quella di Ivrea (Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Lanzo, Rivarolo e Strambino), ha visto schizzare a oltre 4 mila il numero di procedimenti, con un Giudice di Pace ogni 100 mila abitanti”. Dopo la riforma Ivrea amministra la giustizia per 500 mila piemontesi, sparsi in 173 comuni. In sei mesi all’ufficio competente sono arrivate 1800 pratiche, «più del doppio di quante ne avevano affrontate nell’intero 2013». http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/07/03/ivrea-sos-dal-Tribunale-soffocati-dai-fascicoli-a-rischio-centinaia-di-causeTorino06.html.64 http://www.distretto.torino.giustizia.it/CorteAppello/stato_giustizia.aspx?pnl=2.

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65 Le proteste erano tese ad evidenziare come “Bassano del Grappa è una città di pianura e di montagna. È una città di collina e una città di fiume. Possiamo aggiungere che alcuni suoi quartieri erano un tempo territori abitati dai Cimbri, altri ricadono tutt’ora nella diocesi di Vicenza, altri ricadono nella diocesi di Padova. Bassano è attraversata da vari strati geografici, storici, antropologici e amministrativi che determinano l’economia del luogo. Questa varietà stori-co-geografica, amministrativa ed economica fa di Bassano una cerniera socio-economica naturale fra diverse realtà del territorio. Si capisce quindi che incidere su Bassano, ad esempio eliminandone il Tribunale, colpisce tutto l’insieme socio-economico circostante della pianura, della Valbrenta, dell’Altopiano dei Sette Comuni e dell’area pedemontana. L’eliminazione del Tribunale di Bassano non è semplicemente un danno per quel comune, ma danneggia anche gli abitanti e le industrie dei comuni circostanti poiché a tutti viene reso più complicato accedere ad un servizio fondamentale: la giustizia. Se si elimina il Tribunale di Bas-sano, questi cittadini pagheranno di più, in termini sia di trasporto che di tempo, perché dovranno recarsi verso Tribunali più distanti. Inoltre il Tribunale di Bassano è uno dei più efficienti: ad esempio, la durata media per una sentenza in causa civile ordinaria è di 2,5 anni a Bassano, mentre nella vicina Vicenza si ha una durata media di 6 anni (Consiglio Ordine Avvocati Bassano del Grappa). Di conseguenza, eliminare il Tribunale di Bassano significa tagliare l’efficienza. Se tagliare gli sprechi è un obiettivo nobile, è altrettanto evidente che è economicamente stolto eliminare un organismo efficiente. Contemporaneamente, il già lento Tribunale di Vicenza rischia di essere sovraccaricato perché dovrà sobbarcarsi i procedimenti relativi al territorio bassanese. In altre parole, la chiusura del Tribunale di Bassano non solo ostacola la realtà sociale ed industriale dei comuni del bassanese, ma compromette anche i diritti dei cittadini di Vicenza che corrono il rischio di avere una giustizia ancora più lenta”. https://salviamoilTribunaledibassano.wordpress.com/2012/07/15/impossibile-conoscere-il-ter-ritorio-da-una-lontana-sede-centrale/.66 “Con suoi otto giudici, in un’area geografica che ha circa 20 mila imprese, il Tribunale ha un carico di lavoro nel civile superiore a quello del Tribunale di Belluno e Rovigo. Del resto il rapporto tra magistrati e cittadini e 1 a 20/21mila, mentre la media nazionale è di 1 a 15 mila e in alcuni casi 1 a 10 mila. “E’ un Tribunale che lavora”, chiosa il presidente. Per l’anno 2008 le pendenze civili sono state 5.229; nel 2009 si è passati a 5.298; nel 2010 a 5.406 e l’anno scorso un ulteriore piccolo aumento a 5.433. Cui bisogna aggiungere i nuovi fascicoli superiori a 5mila per ogni anno. Calcolatrice alla mano quasi 1300 fascicoli (tra vecchi e nuovi) per ogni giudice, senza contare le pendenze penali certamente meno significative: anno 2009 sono state 297; l’anno dopo 391 e per 2011 460. Con cause civili risolte mediamente in tre anni, cause di lavoro in due anni, un solo mese per emettere una sentenza di separazione o divorzio consensuali. Un’altra questione riguarda l’accorpamento di questi uffici giudiziari al Tribunale di Vicenza, anche questo praticamente nuovo, che però allo stato sembra non avere po-sto per i colleghi – almeno secondo il presidente Oreste Carbone. Anche se arriveranno nel giro di un anno e mezzo. Il Tribunale di Vicenza dovrebbe accogliere 17 magistrati (13 di Bassano e 4 di Schio che è sede distaccata della prima) e i circa 75 operatori amministrativi. Nel frattempo si parla della creazione di un unico polo e si farà traslocare la Procura, gip e Giudice di Pace. Un trasloco in due tempi, anche perché i soldi per farlo non sarebbero ancora arrivati. Su Vicenza si riverseranno quindi le cause civili e i procedimenti penali riguardanti la popolazione di Bassano del Grappa, 195.000 abitanti circa, e di Schio (sede distaccata), 250.000 abitanti circa. Nella vicenda si è inserita anche una polemica tra avvocati di Bassano e quelli di Vicenza. Quest’ultimi hanno scritto al ministro e al pre-sidente della Regione: “Non è vero che a Vicenza siamo stretti, siamo pronti ad accogliere i magistrati di Bassano, qui c’è posto”. 67http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/23/spending-review-a-bassano-chiude-Tribunale-ma-e-pronta-nuova-sede-costata-11-milioni/331947/.

Celebre per la sua architettura, per aver ispirato poetiche liriche, per essere stato attraversato, durante il primo conflitto mondiale, dalle truppe italiane che affrontarono la difesa dei territori dell’altopiano dei Sette Comuni, nonché per rappresentare un osservatorio privilegiato per ammirare lo splendido panorama offerto dalle montagne circostanti e dal canale di Brenta, il ponte di Bassano è recentemente salito alla ribalta delle cronache anche per essere stato il teatro delle proteste di avvocati e cittadini in favore della sopravvivenza del locale Tribunale, accorpato dalla Riforma a quello di Vicenza65.

Il battagliero comitato per la salvaguardia del Tribunale e del territorio della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, unitamente alle categorie economiche del territorio, sostenuto dalla Provincia di Vicenza, ha anche comperato una pagina de Il Corriere della Sera sottolineando l’efficienza dei magistrati locali66 e lo “sperpero” di “12 milioni di euro dei contribuenti spesi per la realizzazione della cittadella della giustizia”67; anche il Tribunale di Bassano, analogamente a quello di Chiavari, si sarebbe dovuto, infatti, trasferire in nuova palazzina di recentissima costruzione.

4. Fatti e misfatti in Veneto: Bassano del Grappa

Immagine tratta da: http://notizie.bassanonet.it/attualita/11542.html

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68 “«Vicenza è vicina a Bassano e alla sua battaglia per mantenere la sede del Tribunale: l’accorpamento non porterebbe efficienza, visto che entrambe le città hanno strutture appena realizzate»”. Achille Variati, sindaco di Vicenza, rompe il silenzio sulla questione che tiene sulle spine politici, categorie, avvocati e ma-gistrati della provincia. Solidarizza con i cugini, ma puntualizza: «Sono contrario alla modifica dei bacini giurisdizionali e, come il presidente degli avvocati vicentini Fabio Mantovani, penso che Schio debba restare con Vicenza»” (.….) “«Bassano ha il diritto di tenere il suo Tribunale - afferma Variati -. Questa è una provincia policentrica, è un fatto reale e culturale. Peraltro, accorpare le sedi non porterebbe ad alcuna efficienza, visto che ci sono due strutture nuove di zecca per le quali sono stati spesi milioni e milioni di euro»” (…..) “Il sindaco si sofferma poi sulle possibili conseguenze logistiche dell’accorpamento: «Nessuno ha fatto un’analisi davvero accurata sulla possibilità di ospitare tutti nella nuova sede», che rischia di nascere già troppo piccola. «Il progettista ha spiegato che la struttura è predisposta alla sopraelevazione, ma è un’ipotesi irricevibile»” http://www.ilgiornaledivicenza.it/dalla-home/vicenza-il-sindaco-sul-nuovo-Tri-bunale-br-quel-mostro-non-va-ampliato-1.869539.69 “«Noi sosteniamo la battaglia dei bassanesi affinchè mantengano il loro Tribunale, ma l’idea, presentata anche in Consiglio giudiziario, di portare a Bassano la sede staccata di Schio per raggiungere i parametri di “sopravvivenza”, non può andarci bene; la loro autonomia non può passare sopra il nostro territorio». In-somma la solidarietà va bene, ma in tempi di crisi non ci si può rubare il pane l’uno con l’altro. «Anche noi abbiamo un Tribunale nuovo di zecca, che è costato 40 milioni di euro, toglierci il bacino di Schio sarebbe una grave perdita»” (...) “Ora questa lettera sposta la battaglia su un piano locale. Secco il commento del capo degli avvocati di Bassano Francesco Savio, che ha fatto girare la lettera di Mantovani ai colleghi. «Non voglio farmi trascinare in sterili polemiche estive, ce ne sono già abbastanza, ma devo prenderne atto per i rapporti a venire»” http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2012/27-luglio-2012/vicenza-bassano-guerra-avvocati-2011192851923.shtml.70 Cfr. “Caos Tribunali: migliaia di fascicoli “persi”” in www.romagnanoi.it/news.71 Cfr. “Atti giudiziari stipati negli scatoloni”, 14 ottobre 2014, di Alice Magna, in www.romagnanoi.it/news.72 “Trentadue fasce tricolori restituite da altrettanti primi cittadini al Prefetto per protestare contro la chiusura del Tribunale di Lucera. Quella andata in scena oggi è solo l’ultima delle manifestazioni organizzate nelle scorse due settimane in provincia di Foggia, nei paesi che ricadono sotto la giurisdizione del presidio lucerino, prossimo alla chiusura per volere della spending review del governo nonostante insista su un territorio caratterizzato dalla presenza di organizzazioni mafiose. Pochi giorni fa il Vescovo ha suonato le campane “a morto” al termine della festa patronale mentre già tremila cittadini hanno restituito le proprie tessere elettorali. «La mafia garganica» – ha proseguito – «è riconosciuta da tutti. Come si può combatterla se si chiude un presidio di legalità?»” http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/20/lucera-32-sindaci-restituiscono-fascia-contro-chiusura-del-Tribunale/ 329953/.73 http://www.foggiatoday.it/cronaca/Tribunale-lucera-verso-chiusura-due-anni-smaltire-civile-pendente.html.

La battaglia per la sopravvivenza della sede giudiziaria Bassanese, peraltro, ha assunto una coloritura peculiare in conseguenza dell’inatteso ostruzionismo consolidatosi nella vicina città capoluogo sede dell’ufficio accorpante; a dispetto di una iniziale solidarietà68, si è aperta, infatti, una netta contrapposizione tra gli avvocati dei due fori, ispirata dalla salvaguardia dei reciproci interessi.

I legali vicentini, preoccupati dal possibile accorpamento del bacino di Schio al Tribunale di Bassano nell’ipotesi di sopravvivenza di quest’ultima sede e della correlata perdita di potenziale clientela, hanno espresso al Ministro della Giustizia a chiare lettere che: “Nessun rischio imbuto, Vicenza non rischia il caos”69. La laconica replica dei colleghi Bassanesi è stata: “ci sentiamo traditi”.La rottura del “fronte unitario” si è repentinamente tradotta, come si dirà nel prosieguo, in una battaglia tra Ordini professionali che soltanto poco tempo prima erano arroccati unitariamente in difesa di una posizione comune.

5. Fatti e misfatti in Romagna: Forlì-Cesena

Gli accorpamenti delle sedi giudiziarie non hanno determinato soltanto rallentamenti nella gestione e nelle tempistiche di trattazione ed evasione dei procedimenti: in alcuni casi, come detto, i fascicoli sono stati, purtroppo, smarriti.

A seguito dell’accorpamento del Tribunale di Cesena a quello di Forlì, giudici, pubblici ministeri, personale di cancelleria ed avvocati, sono migrati verso il nuovo Ufficio, mentre la maggior parte dei fascicoli è rimasta giacente presso la sede dell’ormai ex Tribunale di Cesena, dichiarata inagibile immediatamente dopo la “cessazione”.

Questa situazione, aggravata dal fatto che l’ufficio accorpante non aveva spazi disponibili per accogliere l’archivio delle controversie cesenate70, ha fatto sì che, per numerosi procedimenti, i procuratori fossero obbligati a presenziare alle udienze muniti delle copie degli atti e dei documenti già depositati, oltreché con le fotocopie dei verbali delle udienze precedenti; la situazione, purtroppo, non è migliorata neanche quando la sede del co-capoluogo di provincia, finalmente, ha reperito i locali dove alloggiare i plichi che però, a causa della mancanza di personale amministrativo, sono rimasti “impacchettati” nei rispettivi scatoloni, non potendo per mesi essere visionati71.

6. Fatti e misfatti nelle Puglie: Lucera

Le battaglie intraprese dalle locali rappresentanze istituzionali e professionali per la sopravvivenza del Tribunale di Lucera72 hanno prodotto l’unico risultato tangibile dell’inclusione dell’Ufficio nell’elenco di quelli ai quali è stata concessa dal Ministro della Giustizia la proroga biennale per lo smaltimento dei procedimenti civili pendenti; i faldoni della sezione penale, invece, sono stati subito trasferiti nella sede di Foggia a partire dal 14 settembre 201373.

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74 “In quei giorni di settembre 2013, si tennero sedute del Consiglio comunale davanti all’ingresso del Tribunale, presenti già i mezzi che avrebbero portato nel Capoluogo i faldoni, i computer e quant’altro in dotazione alla storica istituzione e alla Procura di Lucera; e, in particolare giorno 14, gruppi di persone, in modo del tutto pacifico, si radunarono al solo scopo di esprimere il rammarico, che era dell’intera città, per non essere stati ascoltati e considerati, mentre fitto era lo schieramento di poliziotti in assetto anti sommossa, con manganelli e scudi”. http://www.associazionenazionaleavvocatiitaliani.it/?p=18279.75 “Il Tribunale di Lucera costa circa € 250,000/280,000 all’anno mentre il costo della terza sede decentrata del Tribunale di Foggia (dove risultano essere stati destinati i procedimenti provenienti dal Tribunale di Lucera e dalle sue due sezioni distaccate Rodi Garganico ed Apricena) ammonta ad € 773,430, all’anno oltre Iva, per una durata di sei anni (quindi pari ad un totale di € 4.640.580)” http://www.monitoraggioriformaTribunali.it/2014/02/26/spending-review-Tribunale-di-foggia-accorpante-Tribunale-di-lucera/.76http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/foggia/notizie/cronaca/2014/15-luglio-2014/Tribunale-piazza-padre-pio-casofitto-sede-scrivania-orlando-223576726137.shtml.77 https://it.wikipedia.org/wiki/Sala_Consilina.78 “Non trovo “scandaloso” chiedersi per quale mistero il Tribunale di Sala Consilina, in Campania, appartenente al Distretto di Salerno, sia stato accorpato al Tribunale di Lagonegro, che si trova in Basilicata. Sono certo che non sia “inammissibile” chiedersi giusta quale regola di “buona amministrazione” sia stato reputato opportuno accorpare il Tribunale di Sala Consilina, (per il quale sin dal 31.01.2012 era stata attivata la trasmissione dei documenti informatici re-lativamente alle comunicazioni telematiche; e per cui il Ministero della Giustizia sin dal maggio 2012 aveva emanato Decreto di attivazione del c.d. Processo Civile Telematico per i procedimenti di ingiunzione e dal luglio successivo per i procedimenti di esecuzione immobiliare), al Tribunale di Lagonegro: un Ufficio più piccolo per dimensioni, organico, pendenze, arretrato e sopravvenienze. Sono certo che non sia espressione di “cieco particolarismo anche politico” chiedersi perché mai i residenti dei comuni del Circondario del soppresso Tribunale di Sala Consilina, dovranno attinger risposta di Giurisdizione Ordinaria, sia civile che penale (compreso Tribunale dei Minori e relativa Procura è da ritenere) in territori non contigui, economicamente e socialmente, in Uffici siti nella regione Basilicata. Ed, invece, per le Giurisdizioni amministrativa e tributaria dovranno fare riferimento agli uffici propri della Regione Campania. (E tanto per non dire della circostanza che questa “riforma epocale”, pare non aver tenuto conto degli Uffici con competenza Distrettuale, ad esempio la Procura DDA presso il Tribunale di Potenza e l’Ufficio Gip/Gup DDA presso il Tribunale di Potenza avranno competenza in relazione a reati commessi sovra un’area particolarmente vasta della Regione Campania)!” http://www.magistraturademocratica.it/mdem/specialeufficiinbilico.php?pag=paladino.79 Dott. Vincenzo Autera: “I dati sulla durata del processo «sono rimasti sostanzialmente invariati» rispetto allo scorso anno: secondo l’Ufficio statistiche della Cassazione, sono necessari 3.598 giorni per i tre gradi del processo civile nel distretto di Potenza (3.449 la media nazionale), mentre continua a essere ottimale la durata media dei procedimenti negli uffici della Procura ordinaria, con 267 giorni per i procedimenti penali. I dati sui Tribunali, invece, confermano una persistenza di obiettiva difficoltà a fronteggiare il flusso sopraggiunto, per cui il tempo di definizione dei processi non registra rilevanti miglioramenti con circa mille giorni per dibattimenti penali, e 351 giorni per l’appello”. Per quanto riguarda i numeri dei procedimenti pendenti presso il Tribunale di Lagonegro quelli in materia penale sono circa 3300 tra giudizi monocratici e collegiali. Nel 2014 quelli sopravvenuti sono 800 a fronte dei circa 1050 definiti. Per quanto riguar-da i fascicoli collegiali nello specifico il maggior numero di cause riguarda i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione che sono circa 50 e a seguire ci sono i reati fallimentari e poi nella classifica al terzo posto a “pari merito” i reati sessuali, usura e criminalità organizzata. I numeri confermano anche l’illogicità della riforma che ha portato alla soppressione di Sala Consilina. Infatti se si guardano i dati dei processi penali collegiali di Lagonegro prima dell’arrivo dei fascicoli da Sala Consilina, questi sono pari quasi a zero. Nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2012 i processi iscritti sono circa 40 invece dopo l’accorpamento, dal 2013 ad oggi sono 110. Il 2015 dovrebbe consentire invece di smaltire notevolmente il carico di processi visto che da gennaio l’organico, composto da 19 magistrati è al completo. Gli avvocati dell’ex foro di Sala Consilina rischiano anche di subire una ulteriore beffa dopo quella della chiusura del Tribunale. Infatti, se adesso per le cause in appello vanno a Potenza, si affaccia l’ipotesi di una eventuale soppressione della Corte di Appello lucana che spostereb-be il territorio di Potenza in Calabria per la cause di appello e invece il territorio che faceva capo all’ex Tribunale di Sala Consilina finito sotto la giurisdizione di Lagonegro finirebbe con il ritornare di nuovo in provincia di Salerno. In pratica per gli avvocati dell’ex foro di Sala Consilina e per gli abitanti del Vallo di Diano e zone limitrofe il nuovo Tribunale di riferimento diventerebbe quello di Salerno. Ipotesi questa non peregrina e che molti avvocati ritengono che possa concretiz-zarsi al massimo in un paio d’anni. In questo modo il “ritorno” di Sala Consilina in provincia di Salerno permetterebbe di salvare la Corte di Appello salernitana dalla chiusura” http://www.ondanews.it/Tribunale-sala-consilina-si-affaccia-lipotesi-di-un-accorpamento-salerno/.

Lo spostamento di questi fascicoli ha costituito una delle peculiarità del “caso Lucera” in quanto alcuni soggetti – tra cui avvocati e amministratori civici – che, in occasione delle operazioni di trasloco, si erano radunati per esprimere il loro dissenso alla chiusura, sono risultati indagati dalla Procura di Foggia per interruzione di pubblico servizio74.

Ulteriori polemiche sono insorte allorquando sono stati resi pubblici i costi necessari a realizzare gli accorpamenti previsti dal legislatore: il Tribunale di Lucera computava, infatti, per l’erario un costo nettamente inferiore a quello necessario per apprestare a Foggia una terza sede decentrata nella quale destinare tutti i procedimenti provenienti dal Tribunale accorpato e dalle sue due sezioni distaccate di Rodi Garganico ed Apricena75; la vicenda, finita naturalmente sotto la lente dell’opinione pubblica, è al centro di un’inchiesta giudiziaria che ha portato all’arresto dell’ex dirigente dei Lavori pubblici e di un consigliere comunale per corruzione76.

7. Fatti e misfatti in Campania (?): Sala Consilina

Sala Consilina è un comune italiano di 12.497 abitanti, sito nella provincia di Salerno in Campania77.La nuova geografia giudiziaria, incurante dell’appartenenza del Tribunale di Sala Consilina alla giurisdizione della Corte di Appello di Salerno, ne ha disposto l’accorpamento all’Ufficio di Lagonegro in Basilicata78.

Il Presidente Vicario della Corte di Appello di Potenza ha esaurientemente illustrato le condizioni dell’amministrazione della Giustizia in Basilicata in conseguenza della soppressione della sede di Melfi e della chiusura del Tribunale di Sala Consilina, accorpato, come detto, a quello di Lagonegro, evidenziando come non siano stati adottati i necessari provvedimenti per garantire un idoneo funzionamento della sede accorpante79 e paventando, inoltre, il rischio che, ove la ventilata ipotesi della soppressione della Corte di Appello lucana trovasse effettiva attuazione, gli “avvocati dell’ex foro di Sala Consilina rischiano anche di subire una ulteriore beffa dopo quella della chiusura del Tribunale.

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 32

80 Dott. Vincenzo Autera, cit.81 “Nella cancelleria è difficile trovare i fascicoli, finiti chissà dove nel trasloco da Rossano a Castrovillari e dal vecchio al nuovo palazzo di giustizia cittadino. Manca il servizio fotocopie, manca un parcheggio (che ora nascerà anche a pagamento), e sono mille le «difficoltà che incontriamo con le file alla cancelleria o presso gli ufficiali giudiziari». Tutte cose che fanno dire all’Avv. (...), anima battagliera del comitato per la salvezza del Tribunale di Castrovillari, che (…) il nuovo Tribunale, che ha accorpato Castrovillari e Rossano, «è nato male e finirà male»” http://www.ilgazzettinodellacalabria.it/rossano-cs-il-ministro-bo-schi-risponde-allavv-catalano/.82 “Rossano e Corigliano, oltre ai comuni dell’intera Sibaritide, non possono assistere, inermi, alle decisioni politiche dettate dal Governo centrale che, ancora una volta, mortifica questa area della Calabria. In questi ultimi tempi, purtroppo, stiamo assistendo allo smembramento di questo nostro territorio con la chiusura della ferrovia, oltre alla soppressione dei treni che collegavano la Calabria al resto dell’Italia, del ridimensionamento nel comparto sanitario e, per finire, l’accor-pamento del Tribunale di Rossano a quello di Castrovillari” http://www.associazionenazionaleavvocatiitaliani.it/?p=22889.83 Cfr. Gazzetta del Sud del 29 maggio 2015.84 “Non può comunque risultare soppresso un Tribunale, come quello di Rossano, che abbia un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti ed un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2012, di oltre 4.000 sopravvenienze” http://www.informazionecomunicazione.it/new/?p=2145.85 “Basti pensare che: (i) prendendo servizio negli uffici del nuovo palazzo di giustizia, i dipendenti del Tribunale di Rossano dopo essere stati costretti a stazionare nei corridoi dell’ufficio di Castrovillari, attualmente si ritrovano in stanze di cancellerie piccolissime, parzialmente incomplete di arredi, di postazione di lavoro e di cablaggio strutturato rete fonia-dati, con un evidente e inaccettabile sovraffollamento dei locali e rischio per la propria incolumità ; (ii) l’ufficio Unep del Tribunale di castrovillari risulta ben più piccolo di quello di Rossano e per giunta già completamente occupato dai funzionari dell’ufficio già esistente, giusto quanto emerge dalle rimostranze presentate dagli assistenti giudiziari e avallate dal dirigente une per la ormai insostenibile condizione di criticità vissuta dagli stessi. (istanza del 27/2/2014 e risposta del 5/3/2014, n. 4 fotografie sovraffollamento uffici); (iii) la verifica igienico sanitaria effettuata presso gli uffici Unep di castrovillari ha rilevato gravi inadeguatezze e insufficienze per come individuate dal dipartimento di prevenzione u.o. igiene e sanità pubblica dell’asp di cosenza con riscontro del 22/1/2014; (iv) il nuovo fabbricato, almeno fino a febbraio 2014, è risultato privo di un’area di parcheggio, di sufficienti arredi in alcune stanze di impiegati e magistrati e di sistemi e apparecchiature necessarie all’espletamento dei propri uffici; (v) manca il servizio fotocopie; (vi) le parti comuni dell’edificio risultano incomplete in spregio alla disciplina contenuta nel Decreto del fare che prevede l’ultimazione delle stesse al fine del rilascio del certificato di agibilità (si allega, fra le tante fotografie esistenti, quelle che raffigurano l’incompletezza del sotto tetto interno dell’edificio, ove i pannelli di copertura risultano visibilmente privi di intonaco, ingenerando così dubbi circa la sua previsione nel capitolato e il conseguente interrogativo sul perché della mancanza dello stesso in caso di risposta affermativa); (vii) non vi è conformità delle uscite d’emergenza alla normativa vigente, poiché quelle che si affacciavano sul piano terra conducono ad uno spazio esterno sul quale sono ancora presenti operai e macchinari della ditta appaltatrice dei lavori, al pari di un qualunque cantiere; (viii) vi è stata e forse vi è tutt’ora mancanza di elettricità in alcune stanze; (ix) vi è stata, fino al mese di dicembre 2013, impossibilità di utilizzo dell’ascensore, con preclusione per i cittadini che si trovavano in condizioni di difficoltà a deambulare di poter accedere ai piani superiori dove si tengono le pubbliche udienze; (x) vi è l’impossibilità per diversi giudici di svolgere la normale attività di udienze presso le aule del nuovo palazzo di giustizia per assenza di diversi fascicoli (fallimentari, esecuzioni immobiliari e penali) già prelevati dal soppresso Tribunale di Rossano. sui pensi ai diversi rinvii anche per mancanza di notifica alle parti; (xi) per i cittadini del comprensorio dell’ex Tribunale di Rossano il biennio 2013-2014 sta registrando un processo di rinvio ad oltranza dell’intero contenzioso pendente per via della difficoltà del personale a riordinare le cancellerie a seguito dell’arrivo dei fascicoli del Tribunale di Rossano, soprattutto per la riorganizzazione e ridistribuzione dei ruoli, con ripercussioni tangibili su quella che per legge avrebbe dovuto essere la durata media dei processi civili e penali; (xii) il trasporto dei fascicoli ha prodotto il rischio e il pericolo, in vero subito già da molti, dello smarrimento di fascicoli, con la conseguente perdita di titoli e di documentazioni importanti; (xiii) i locali del nuovo palazzo di giustizia risultano insufficienti ad ospitare le -residue- unità lavorative provenienti dal soppresso Tribunale e a ricevere il carico di fascicoli ancora giacenti in scatoloni riposti agli angoli delle stanze e cancellerie già sovraffollate (giusto quanto emerge dall’informativa dell’unione sindacale di base del 6/3/2014); (xiv) il collaudo statico a tutt’oggi risulta ancora non effettuato, come si rileva dalla risposta pervenuta dalla regione Calabria a seguito dell’esposto di cui all’oggetto”. Avv. Pasquale Catalano in http://www.ecodellojonio.it/rossano-Tribunale-esposto-dellavv-catalano/.

Infatti, se adesso per le cause in appello vanno a Potenza, si affaccia l’ipotesi di una eventuale soppressione della Corte di Appello lucana che sposterebbe il territorio di Potenza in Calabria per la cause di appello e invece il territorio che faceva capo all’ex Tribunale di Sala Consilina finito sotto la giurisdizione di Lagonegro finirebbe con il ritornare di nuovo in provincia di Salerno”80.

8. Fatti e misfatti in Calabria: Rossano “La Bizantina”

Il Tribunale di Rossano, storico presidio presente nella città bizantina dal lontano 1862, dal mese di settembre 2013, è stato accorpato al nuovo Tribunale di Castrovillari con disagi di ogni genere, tanto per gli avvocati81 quanto per i numerosi abitanti dell’intera fascia jonica cosentina82.

Le carenze del Tribunale accorpante, in termini di disponibilità di spazi per contenere l’esodo di personale e fascicoli provenienti dalla sede accorpata, sarebbe stata certificata, secondo alcuni commentatori, dalla necessità di procedere alla riapertura della vecchia sede del Tribunale di Castrovillari, con un aggravio di spese non indifferente83.

Le mancanze strutturali del nuovo Palazzo di Giustizia di Castrovillari erano state da subito ben individuate, cosicché la chiusura del Tribunale di Rossano appare irragionevole84, avendo determinato, quale irrimediabile conseguenza, il deterioramento del livello di giustizia di un comprensorio di più di 130.000 abitanti85.

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86 Nella “Circolare 22 agosto 2013 – Decreto Legislativo 155/2012 - Effetti sulla soppressione degli Uffici NEP dei Tribunali interessati e delle Sezioni distaccate - Linee guida per la chiusura delle attività degli UNEP soppressi” vengono indicate le modalità di gestione amministrativo-contabile degli Uffici UNEP sopprimendi, curata dai dirigenti UNEP con tutti gli adempimenti necessari per la chiusura delle attività previste dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) e dalla normativa ordinaria (infra, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; articolo 44, comma 9, Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed altro) a quest’ultimo connessa. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC955951.87 I diritti di notifica, infatti, sono calcolati sulla base della indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari che è stabilita con Decreto del ministero della Giustizia (Decreto Ministeriale del 09.12.2012) come segue: fino a 6 km. 1,93; fino a 12 km. 3,52; fino a 18 km. 4,86; oltre 18 km per ogni percorso di 6 km o frazione superiore a 3 km di percorso successivo, nella misura di 4,86 euro aumentata di 1,03 euro. Per gli atti urgenti è previsto un ulteriore aumento del 50%.88 http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/54347.89 “Se il fenomeno può essere oggettivamente di facile comprensione nel suo insieme, va anche detto che allo stato non esistono elementi concreti per delinearne gli esatti contorni ed il reale impatto sulla pluralità degli utenti. È evidente quindi che, in assenza di una reale comprensione dei termini del problema, sia sotto il profilo delle tipologie di atto oggetto di notifica che, soprattutto, sul piano quantitativo, non è agevole immaginare interventi correttivi, eventualmente anche di tipo tariffario, atti ad eliminare, o quantomeno a ridurre gli effetti del lamentato aumento dei costi. D’altra parte, la situazione è allo stato in corso di rapidis-simo cambiamento, dal momento che, già a partire dall’introduzione dell’obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni telematiche, il processo di costante dematerializzazione in ogni ambito di tali procedimenti sta di fatto determinando un drastico abbattimento di tempi e costi di queste attività (oltre a determi-nare enormi progressi sul piano della certezza del recapito degli atti). Ciò posto, l’assunzione di qualsivoglia provvedimento sul punto presuppone una reale ed approfondita valutazione dell’impatto residuo dell’aumento delle distanze derivante dal consolidamento per un verso della revisione della geografia giudiziaria e, per altro verso, della diffusione del processo telematico, con particolare riguardo agli aspetti legati alle comunicazioni e notificazioni. Occorre quindi verifica-re, in primo luogo, rispetto a quali categorie di atti da notificare produca ancora effetto - al netto delle modifiche procedimentali derivanti dall’implementazione del processo telematico - l’aumento delle distanze tra gli uffici sede di uffici NEP ed alcuni luoghi di recapito. Successivamente, ed esclusivamente in relazione alle dette categorie di atti, potrà essere operato un confronto tra i costi di trasferta antecedenti e successivi alla riforma, accertando in questo modo non solo la reale portata quantitativa del fenomeno ma, soprattutto, quali siano gli strumenti da adottare per attenuare od eliminare il disagio economico per l’utenza. Potrebbe utilizzarsi infatti la leva della riduzione dei costi di trasporto per l’ufficiale giudiziario notificante (es. mediante accordi od interventi normativi riguardanti i mezzi utilizzati), ovvero quella della modificazione tariffaria (come sopra accennato); in ogni caso, qualunque intervento di supporto (e non certo di ripristi-no dello status quo ante, che non potrebbe certo essere giustificato soltanto da questo aspetto riguardante gli effetti della riforma) richiede una approfondita conoscenza di dettaglio della situazione in atto”. Cfr. Relazione Finale sulla Nuova Geografia Giudiziaria, Gruppo di lavoro monitoraggio riforma Decreti Legislativi 155 e 156 del 2012 cit. pag. 120.

L’accorpamento degli uffici Unep e l’aumento dei costi di notificazione degli atti

L’attuazione della nuova geografia giudiziaria ha determinato anche la chiusura di 250 Uffici UNEP deputati alla notificazione degli atti (30 presso i Tribunali e 220 presso le Sezioni distaccate)86.

Il conseguente aumento di molte delle distanze che l’Ufficiale Giudiziario deve percorrere nel caso in cui gli venga richiesto di recapitare un plico a mani del destinatario determina inevitabilmente una lievitazione dei costi della notifiche degli atti che, come noto, variano a seconda della lontananza del luogo ove il preposto alla notifica deve consegnare l’atto87.

Per fare un esempio, con il nuovo assetto territoriale degli Uffici, i costi delle notifiche a mani e dei pignoramenti sono incrementati dal 200% al 500% (e in alcuni casi anche fino al 700%)88.

Si consideri, peraltro, che l’atto da notificare viene generalmente consegnato all’Ufficiale Giudiziario da un avvocato, sicché i cittadini / clienti sono anche costretti a sopportare gli aumenti dovuti alle spese (trasferta, benzina, etc.) che i legali addebitano loro.Sul punto si registra un generale scollamento tra le dichiarazioni degli “addetti ai lavori” e quelle contenute nella relazione della Commissione di Monitoraggio che ha derubricato come meramente “presunta” la questione della lievitazione dei costi89.

Pur dovendosi dare atto che (come correttamente rilevato dalla Commissione) le notifiche in via telematica sono in esponenziale aumento e che, per evitare aggravi di spese, sussiste la modalità della notificazione a mezzo posta – nel qual caso la misura del pagamento è fissa – residuano ancora molte casistiche nelle quali il mittente, volontariamente o perché non può fare diversamente (i.e. richiesta di notifica di pignoramenti) deve far ricorso agli Ufficiali Giudiziari.

L’accorpamento degli uffici Unep e l’aumento dei costi di notificazionedegli atti

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90 Rammentiamo che per Ordine Professionale si intende l’istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l’albo e il codice deontologico, tutelando la professio-nalità della categoria. I soggetti che ne fanno parte, generalmente, debbono essere iscritti in un apposito albo, detto albo professionale. La denominazione di ordine professionale viene di solito utilizzata per identificare le professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea, oltre ovviamente al superamento del relativo esame di abilitazione.

Nell’attesa che il Legislatore intervenga, come auspicato dalla Commissione, per spronare gli Ufficiali Giudiziari all’utilizzo del car sharing, ovvero per ridurre i costi del Pubblico Trasporto, i cittadini stanno, loro malgrado, assistendo al progressivo esponenziale aumento delle spese necessarie per sottoporre ad espropriazione i beni dei propri debitori; si aggiunga, peraltro, che tale lievitazione di costi non costituisce alcuna garanzia del buon esito della notifica essendo assai ricorrente, nei procedimenti mobiliari diretti, incorrere in un esperimento infruttuoso dovuto all’assenza (talvolta temporanea) in loco del soggetto esecutato.

Paradigmatico in questo senso è l’esempio dell’Ufficio Unep di Alba che, con l’accorpamento del Tribunale, è stato trasferito nella sede di Asti, a 32 km di distanza, con conseguente raddoppio (in alcuni casi anche triplicazione) dei costi di notifica e connesso rischio di disincentivare le richieste di messa in esecuzione di provvedimenti emessi dopo anni di faticose battaglie giudiziarie.

La cessazione degli ordini degli avvocati presso i Tribunali soppressi

Gli Ordini degli Avvocati, in Italia, sono enti pubblici autonomi che soggiacciono, per legge, alla vigilanza del Ministero della Giustizia90.

La norma istitutiva dei moderni ordini va rinvenuta nella Legge 9 giugno 1874, n. 1938 che ha previsto: (articolo 4) “presso ogni Corte d’Appello ed ogni Tribunale civile e correzionale avvi un Collegio di Avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente. (….) Non vi è che un solo Collegio ed un solo albo per gli Avvocati esercenti presso la Corte d’Appello e il Tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima città”; (articolo 5) “Ogni Collegio ha un albo in cui viene iscritto il nome e il cognome degli Avvocati. La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità tra gli Avvocati appartenenti allo stesso Collegio”; (articolo 16) “In ciascun Collegio di Avvocati vi è un Consiglio dell'Ordine; (articolo 17) “Il Consiglio dell'Ordine sarà composto da cinque membri nei collegi nei quali il numero degli Avvocati inscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degli inscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri ”.

La Legge n. 1683/1926 ha abolito i Consigli degli Ordini degli Avvocati ed i Consigli di disciplina dei Procuratori sostituendoli con le Commissioni Reali che, a loro volta, sono state soppresse nel 1933, concentrando le funzioni rappresentative della professione forense all’interno della Confederazione nazionale fascista dei professionisti e degli artisti e nel Sindacato fascista degli Avvocati e Procuratori.

La situazione si è modificata nel 1945 con l’abrogazione di gran parte della legislazione fascista ed il ripristino degli Ordini degli Avvocati e dei Procuratori, unificato in unico organismo al quale sono state attribuite le funzioni di rappresentanza e disciplina.

La cessazione degli ordini degli avvocati presso i Tribunali soppressi

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 35

Da allora più nulla (o quasi) fino alla Circolare, emessa sul fino di lana, dal Ministero della Giustizia il 12 settembre 2013, che ha disposto la proroga degli Ordini territoriali interessati dalla soppressione dei Tribunali, in via transitoria sino al termine del 31 dicembre 2014.

Successivamente, la Circolare Ministeriale del 16 settembre 2014 ha stabilito la sorte degli Ordini forensi costituiti presso i Tribunali cancellati disponendo che“la soppressione del circondario di un Tribunale comporti ex lege anche la soppressione del corrispondente Ordine degli Avvocati” a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per effetto di questa disposizione, i professionisti iscritti alla data del 1° gennaio 2015 presso gli Albi degli Ordini soppressi avrebbero dovuto ritenersi iscritti ex lege (artt. 2 e 7 Legge Forense) agli Ordini istituiti presso i Tribunali nel cui circondario è ricompreso il proprio domicilio professionale.

La previsione ha ovviamente determinato una consistente variazione degli assetti dei Consigli degli Ordini forensi interessati dagli accorpamenti, atteso che gli organi consiliari, ai sensi dell’articolo 28 Legge Forense, sono “dimensionati” in relazione al numero degli iscritti.

La Circolare ha, inoltre, previsto che gli Ordini prossimi alla soppressione avessero piena autonomia per quanto concerne la liquidazione e la regolarizzazione dei rapporti attivi e passivi ad essi facenti capo fino alla data di cessazione.

Il Consiglio Nazionale Forense, nel diffondere – con nota del 14 ottobre 2014 – il contenuto della Circolare Ministeriale, ha richiamato la necessità della massima collaborazione tra gli Ordini interessati (accorpati ed accorpanti), nell’ambito della reciproca autonomia negoziale e decisionale, prospettando che, in ragione della successione dell’uno all’altro nell’esercizio delle relative funzioni, l’Ordine accorpante subentrasse nella titolarità dei rapporti giuridici pendenti in capo all’Ordine sopprimendo91.

A questo proposito, avendo valutato diverse questioni sottoposte al suo esame nel corso della precedente annualità92, il C.N.F. ha suggerito a tutti gli Ordini destinati alla soppressione di effettuare, entro il 31 dicembre 2014, una ricognizione dello “stato dell’arte” (mediante la predisposizione dei rendiconti economici, degli inventari dei beni, dell’elenco del personale e dei contratti in essere, dei procedimenti amministrativi e disciplinari pendenti) provvedendo, quindi, alla definizione delle eventuali posizioni debitorie e creditorie pendenti e dando esecuzione ai successivi adempimenti fiscali.

Nell’ambito di queste “definizioni” merita di essere citata la singolare vicenda che ha avuto come protagonista l’Ordine degli Avvocati di Voghera il quale, in prossimità dell’accorpamento all’Ordine di Pavia, ha recapitato a tutti gli iscritti una comunicazione in cui, invece di un “accorato discorso di commiato”(……) “senza tante cerimonie si lasciava intendere” (……) “che il nulla osta ai fini del trasferimento all'Ordine degli avvocati di Pavia non sarebbe stato rilasciato se non dietro pagamento di 140 euro, da aggiungersi alla normale quota già versata ad inizio anno. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno necessario al fine di azzerare le passività residue pari a circa 30.000 euro di deficit”93.

91 http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-stampa/comunicati-stampa/tutti-i-comunicati-stampa/articolo8843.html. La nota del C.N.F. si diffonde anche nell’individuazione di problematiche particolari suggerendone le relative modalità di risoluzione, più in particolare riguardo: • alla gestione di albi, elenchi e relativi procedimenti amministrativi: il C.N.F. chiarisce che “occorre procedere alla iscrizione degli avvocati provenienti dagli Ordini sopprimendi, preservando l’anzianità di iscrizione. Lo stesso vale per i tirocinanti, per i quali la data di iscrizione nel registro transitato all’Ordine accorpante varrà per il calcolo del tempo necessario ad ottenere il certificato di compiuta pratica. Allo stesso modo è necessario provvedere all’aggiornamento degli altri elenchi e registri previsti dalla legge e tenuti dall’Ordine destinato alla soppressione. I procedimenti in corso, aventi ad oggetto iscrizione, trasferimento, cancellazione, proseguiranno senza soluzione di continuità presso gli Ordini accorpandi”; •ai procedimenti disciplinari: quelli “pendenti alla data del 31 dicembre 2014 o quelli già rubricati a seguito di esposto per i quali non sia disposta l’apertura o l’archiviazione, seguiranno la disciplina transitoria prevista in generale dalla legge di riforma forense, a seguito della istituzione dei nuovi Consigli distrettuali di disciplina: i fascicoli dovranno essere trasmessi alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, dandone comunicazione all’incolpato”; •alla posizione del personale impiegato dall’Ordine sopprimendo: la nota suggerisce “particolare cautela e sollecita gli Ordini che accorpano a succedere quali amministrazioni datrici di lavoro, con il mantenimento dello stato giuridico, economico, previdenziale e assistenziale del personale stesso, la cui utilità, alla luce del maggior numero degli iscritti, dei nuovi compiti e delle nuove funzioni sussidiarie nei confronti della giurisdizione ai quali gli Ordini forensi sono chiamati dalla legge, può essere ragionevolmente presunta”; • al patrimonio: “Poiché l’Ordine è, secondo la definizione di legge, composto dagli avvocati iscritti all’albo, ad essi spetta il patrimonio che - per tale ragione - dovrebbe trasferirsi nella titolarità dell’Ordine accorpante. Ciò non esclude che esaurite le eventuali posizioni debitorie esistenti, la comunità locale dei professionisti possa esprimere la volontà di destinare tutto o parte di tale patrimonio ad una fondazione che salvaguardi la memoria storica dell’Ordine e si ponga altri fini meritevoli di tutela. Al riguardo, sarebbe indispensabile una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell’assemblea degli iscritti all’Ordine destinato ad essere soppresso entro la data del 31 dicembre 2014”. 92 http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/circolari/articolo8278.html.93 http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2014/12/17/news/ordine-avvocati-mancano-30mila-euro-1.10518679.

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Quanto, invece, alla collaborazione, tanto invocata dal Ministero, tra gli ordini professionali nel completamento delle attività di accorpamento, si registrano numerosi esempi nei quali tale “collaborazione” è rimasta confinata a livello di puro auspicio. Si è già accennato alla controversia che ha interessato la categoria professionale nel vicentino. Il discorso di commiato rivolto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati bassanesi alle autorità locali nella sede (rectius: ex sede) del Tribunale, esprime tutto il rammarico di 330 iscritti confluiti nell’Ordine del capoluogo94.

Toni anche più accesi si sono registrati in Lombardia in conseguenza dell’accorpamento del Tribunale di Crema a quello di Cremona: prima dell’intervento del Ministero, l’Ordine degli Avvocati costretto a chiudere i battenti, aveva, infatti, richiesto a chiare lettere di poter mantenere la propria autonomia e, per il tramite del suo Presidente, di non essere accorpato all’Ordine di Cremona95.

In generale, gli aggravi che gli Avvocati hanno dovuto/debbono affrontare in conseguenza dell’accorpamento del proprio originario Ordine Professionale, a parte eventuali aumenti della quota di iscrizione – da verificare caso per caso – derivano principalmente dalla necessità di sostenere, laddove necessario, trasferte più o meno gravose; si pensi, ad esempio, al caso dell’Ordine di Pinerolo, accorpato in quello della città capoluogo, che dista 40 km, con tempi di percorrenza di circa un’ora senza traffico e non considerando la necessità di raggiungere gli uffici giudiziari che, nella capitale Sabauda, sono ubicati nel pieno centro cittadino.

Dal punto di vista strutturale, la riforma della geografia giudiziaria ha avuto un impatto estremamente rilevante su tutto il territorio nazionale: ha coinvolto 945 Uffici Giudiziari, con una riduzione delle sedi di Tribunale da 165 a 135, delle Sezioni distaccate di Tribunale da 220 a 0 e dei Giudici di Pace da 846 a 465 (di cui 295 Uffici a totale carico dell’amministrazione comunale a seguito del Decreto Legislativo n. 14/2014).

Certamente più complesso, in assenza della pubblicazione di stime ufficiali, è valutare se i nuovi assetti abbiano prodotto risparmi di spese o benefici sul piano dell’efficienza.

Per quanto concerne il primo aspetto, la stessa Relazione della Commissione Monitoraggio nulla dice se non dichiarare genericamente che “sul piano dell’attuazione generale l’assetto della Nuova Geografia Giudiziaria risulta ormai in grandissima parte definito; gli uffici a ciò deputati hanno provveduto all’accorpamento di quelli soppressi e, nella gran parte dei casi, ciò è avvenuto mediante un migliore utilizzo degli spazi a disposizione (con evidenti risparmi di spesa)”; in particolare, non ci sono cifre, neppure quelle tanto prospettate dal Governo come presupposti cardine della riforma, così come non ci sono numeri utili per trarre un primo bilancio.

94http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/29-dicembre-2014/ordine-avvocati-addio-bassano-portero-vostra-toga-ministro-230783081721.shtml.95 http://www.ilgiorno.it/cremona/ordine-avvocati-1.294782.

Conclusioni

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Quaderno MCC n°2 11 marzo 2016 | Anno 10 | 37

A fronte della carenza di dati ufficiali, quelli “ufficiosi”– ma non per questo meno attendibili – raccolti dagli “operatori del settore” evidenziano la lievitazione degli esborsi necessari alla messa in opera delle strutture destinate ad ospitare gli Uffici accorpati (dalla locazione di immobili al riammodernamento in condizioni sufficienti, ossia con impianti a norma) e all’espletamento di molteplici incombenze (in particolare, le notifiche degli atti, con riferimento alle quali la relazione governativa auspica, l’assunzione di soluzioni alternative non ancora adottate, quali la modificazione tariffaria o l’abbassamento dei costi di trasporto per l’ufficiale notificante, da attuare con specifiche convenzioni96).

Quanto, invece, al secondo obiettivo dichiarato della Riforma, consistente nell’innalzamento del livello di efficienza, la stessa Relazione Ministeriale, nonostante un’iniziale valutazione favorevole, ha individuato svariate criticità, evidenziando, in alcuni casi, la carenza di spazi idonei all’esercizio delle attività ordinarie ed arrivando, in altri, persino a richiedere l’esecuzione di perizie strutturali sulle sedi degli uffici accorpanti97.

Per converso, il concetto di “giustizia di prossimità”, consacrato con l’istituzione dei Giudici di Pace98, che avrebbe dovuto dare una maggiore efficienza al sistema, è stato via via accantonato in ragione delle esigenze di contenimento della spesa ed a beneficio (presunto) dei bilanci statali, più che dei cittadini.

Alcune amministrazioni, di fronte alla soppressione dei locali Uffici giudiziari, hanno assunto lodevoli iniziative – quali, ad esempio, l’istituzione degli “sportelli di prossimità” – offrendo al cittadino una serie di prestazioni come il rilascio di copie, attestazioni e documenti; tali servizi totalmente a carico dei singoli enti territoriali, lungi dall’essere adottate capillarmente, hanno rappresentato, purtroppo, delle rare eccezioni.

Ulteriore segnale negativo, sul fronte del recupero di efficienza, è rappresentato dalle condizioni di grave disagio, sia in termini di personale sia di strumenti, in cui operano le Cancellerie, ritenute carenti tanto dai tecnici ministeriali quanto dagli operatori dei singoli Uffici, con conseguenti gravi ricadute sui fruitori del servizio.

Si pensi a questo proposito che molte Cancellerie versano in una patologica – ed ormai fisiologica – condizione di insufficienza di risorse e si trovano costrette a sospendere il servizio per alcuni giorni durante la settimana.

Tirando le somme, la situazione che si è determinata, per una ragione o per un’altra, all’interno dei singoli Uffici Giudiziari in conseguenza dell’applicazione della Riforma99 (e della “Controriforma”100) è di un generale caos che induce ad interrogarsi sull’effettiva possibilità di divenire la “stella danzante” evocata da Nietzsche (lo stesso filosofo avrebbe presumibilmente espresso più di una perplessità al riguardo se avesse avuto occasione di verificare le condizioni di disagio in cui operano alcune Cancellerie)101.

96 Criticità di sistema ed interventi di supporto, 118, Relazione Finale sulla Nuova Geografia Giudiziaria, cit.97 Sono stati segnalati spazi sufficienti nei seguenti Tribunali: Alessandria, Vicenza, Siena, Latina, Santa Maria Capua Vetere, Lagonegro, Bari, Ragusa, Roma, Cuneo, Latina, Foggia. Il gruppo di lavoro ha altresì richiesto perizia strutturale per i Tribunali di Alessandria, Vicenza, Santa Maria Capua Vetere, Lagonegro, Bari, Ragusa, da Relazione Finale sulla Nuova Geografia Giudiziaria, cit. 117,118.98 Legge 21 novembre 1991 n. 374. 99 Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n.155 e 156.100 Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 14.101 Frederich Nietzsche: “Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können”, trad. “Bisogna avere ancora il caos dentro di sé per generare una stella danzante”, “Così Parlò Zarathustra”, Prefazione, 5.

Page 38: Quaderni MCC (marzo 2016) - PwC · to: 20 miliardi di euro l’anno in fumo”. 7 Rapporto CEPEJ, anno 2014, 27, cit. ; cfr. anche anche in XVII Legislatura, Dati statistici relativi

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