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Riassunto Diritto Privato Galgano

Date post: 27-Jun-2015
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Istituzioni di diritto privato Dal libro di Francesco Galgano Riassunto IL DIRITTO PRIVATO Capitolo primo Il diritto è un sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini. La funzione del diritto è di proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti e quindi di risolvere i conflitti con l’applicazione di regole predeterminate. Queste regole compongono un sistema: ciascuna concorre ad assolvere una funzione complessiva, che è di adeguare i rapporti fra gli uomini ad un dato modello di ordinata convivenza e di realizzare un equilibrio generale. Questi sistemi di regole mutano nel tempo o si variano nello spazio. Per ordinare una società occorre che, ad una superiore autorità, sia riconosciuta la preliminare funzione di creare regole e che, ad un’altra autorità, sia attribuita la funzione di applicare quelle regole. Nella società in cui viviamo ci sono tre autorità che creano diritto: lo Stato, la Comunità Europea e Regioni, Province. Il diritto è esercitato dall’autorità giudiziaria e dalla Corte di Giustizia. In altre società vige il sistema di common law: le pronunce dei giudici, oltre che risolvere il caso, vincolano i giudici che saranno chiamati a risolvere casi simili. Così l’autorità giudiziaria crea essa stessa il diritto. Ciascuna regola di diritto è solo un frammento di un sistema unitario, e l’unità del sistema comporta che essa deve essere applicata in modo coordinato con ogni altra regola di codici e delle tante altre leggi vigenti. Il diritto vige perché è accettato, se non da tutti, dalla maggior parte di coloro che vi sono sottoposti: la sua legittimazione, da un punto di vista sostanziale, non è l’autorità, ma è il consenso. L’unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica; il sistema nel suo complesso, ossia l’insieme delle norme che lo compongono, prende il nome di ordinamento giuridico. Per indicare più norme si suole parlare di istituto.
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Istituzioni di diritto privatoDal libro di Francesco GalganoRiassuntoIL DIRITTO PRIVATO Capitolo primo Il diritto è un sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini. La funzione del diritto è di proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti e quindi di risolvere i conflitti con l’applicazione di regole predeterminate. Queste regole compongono un sistema: ciascuna concorre ad assolvere una funzione complessiva, che è di adeguare i rapporti fra gli uomini ad un dato modello di ordinata convivenza e di realizzare un equilibrio generale. Questi sistemi di regole mutano nel tempo o si variano nello spazio. Per ordinare una società occorre che, ad una superiore autorità, sia riconosciuta la preliminare funzione di creare regole e che, ad un’altra autorità, sia attribuita la funzione di applicare quelle regole. Nella società in cui viviamo ci sono tre autorità che creano diritto: lo Stato, la Comunità Europea e Regioni, Province. Il diritto è esercitato dall’autorità giudiziaria e dalla Corte di Giustizia. In altre società vige il sistema di common law: le pronunce dei giudici, oltre che risolvere il caso, vincolano i giudici che saranno chiamati a risolvere casi simili. Così l’autorità giudiziaria crea essa stessa il diritto. Ciascuna regola di diritto è solo un frammento di un sistema unitario, e l’unità del sistema comporta che essa deve essere applicata in modo coordinato con ogni altra regola di codici e delle tante altre leggi vigenti. Il diritto vige perché è accettato, se non da tutti, dalla maggior parte di coloro che vi sono sottoposti: la sua legittimazione, da un punto di vista sostanziale, non è l’autorità, ma è il consenso. L’unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica; il sistema nel suo complesso, ossia l’insieme delle norme che lo compongono, prende il nome di ordinamento giuridico. Per indicare più norme si suole parlare di istituto. Ciascuna norma consiste in un comando o precetto, formulato in termini generali ed astratti; il testo delle leggi è diviso in articoli, numerati in ordine progressivo, suddivisi in commi. Il discorso delle norme giuridiche è un discorso in funzione precettiva in quanto prescrivono un dato comportamento. Sono precetti generali perché non si rivolgono a singole persone, ma ad una serie di persone. Sono precetti astratti perché non riguardano fatti concreti, ma una serie ipotetica di fatti. Sono regole precostituite, infatti, sono create prima dell’insorgere; la preCostituzione ha la funzione di assicurare uniformità e corrisponde al principio della certezza (i singoli devono sapere in anticipo quali sono comportamenti leciti e quali illeciti). La sentenza è un comando individuale e concreto. 1

Il grado di generalità e di astrattezza delle norme può essere più o meno elevato. Il più alto grado è raggiunto dalle norme che si rivolgono a chiunque o che si riferiscono a qualunque fatto. Sono le norme dette di diritto comune o generale che prendono in considerazione specifiche condizioni. Sono invece di diritto speciale, quelle con limitato grado di

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generalità ed astrattezza (delimitano la serie di soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono). Il diritto privato o diritto comune è applicabile tanto nei rapporti fra soggetti privati quanto nei rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico. Il diritto privato caratterizza l’intero settore dell’attività economica, infatti, si rivela come il diritto meglio adeguato allo svolgimento di attività imprenditoriali. Il diritto pubblico riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico. Riguarda quei rapporti ai quali lo Stato o altri enti pubblici partecipano quali enti dotati di sovranità. Il diritto pubblico regola l’organizzazione dello Stato e i rapporti autoritativi, cioè basati sull’esercizio dei poteri sovrani. Il diritto pubblico si articola in diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale. Il rapporto giuridico è ogni rapporto fra gli uomini regolato dal diritto oggettivo; entro questo rapporto, possiamo distinguere un soggetto passivo (la norma gli impone un dovere) e un soggetto attivo (l’interesse del quale quel dovere è imposto). Nel rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si contrappone un potere sovrano del soggetto attivo detto potestà in imperio. Entro la categoria dei diritto soggettivi, vi sono i diritti assoluti (sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti), come i diritti reali e della personalità, e diritti relativi (spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone), come i diritti di credito e di famiglia. La soggezione ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui. Ai poteri riconosciuti dal diritto privato si dà il nome di diritti potestativi. Diverso tanto dal dovere quanto dalla soggezione è l’onere: comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato. Nel diritto soggettivo, il soggetto portatore dell’interesse protetto coincide con il soggetto titolare del diritto. Può accadere, però, che il diritto oggettivo attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui (potestà). Le potestà sono poteri propri del soggetto, anche se spettatigli nell’interesse altrui; non vanno confuse con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell’interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato; o vi è abilitato per provvedimento della pubblica autorità e in tal caso il potere di provvedere all’interesse altrui prende il nome di ufficio. Il fatto giuridico è ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Può essere un fatto umano: è il caso in cui la Costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo. La categoria do distingue fra fatti o atti leciti e fatti o atti illeciti; si distingue fra comportamenti discrezionali e dovuti, a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato.

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Gli atti giuridici sono una sottocategoria dei fatti giuridici e si possono definire come atti destinati a produrre effetti giuridici. Sono di due specie: Dichiarazioni di volontà: si distinguono per lo specifico ruolo che in essi si svolge la

volontà dell’uomo: l’effetto giuridico si ricollega alla volontà degli effetti; è il caso del contratto che è l’atto risultante dall’accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Dichiarazioni di scienza: il linguaggio legislativo indica con il nome di atti anche le

dichiarazioni di scienza. Con esse il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. L’effetto è di provare l’esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi o modificativi di rapporti. I negozi giuridici sono atti di volontà, ossia quelli che per il codice civile rientrano fra gli atti giuridici.

LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 3 Ads by Google

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Il grado di generalità e di astrattezza delle norme può essere più o meno elevato. Il più alto grado è raggiunto dalle norme che si rivolgono a chiunque o che si riferiscono a qualunque fatto. Sono le norme dette di diritto comune o generale che prendono in considerazione specifiche condizioni. Sono invece di diritto speciale, quelle con limitato grado di generalità ed astrattezza (delimitano la serie di soggetti cui si rivolgono o dei fatti cui si riferiscono).

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Il diritto privato o diritto comune è applicabile tanto nei rapporti fra soggetti privati quanto nei rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico. Il diritto privato caratterizza l’intero settore dell’attività economica, infatti, si rivela come il diritto meglio adeguato allo svolgimento di attività imprenditoriali. Il diritto pubblico riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico. Riguarda quei rapporti ai quali lo Stato o altri enti pubblici partecipano quali enti dotati di sovranità. Il diritto pubblico regola l’organizzazione dello Stato e i rapporti autoritativi, cioè basati sull’esercizio dei poteri sovrani. Il diritto pubblico si articola in diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale. Il rapporto giuridico è ogni rapporto fra gli uomini regolato dal diritto oggettivo; entro questo rapporto, possiamo distinguere un soggetto passivo (la norma gli impone un dovere) e un soggetto attivo (l’interesse del quale quel dovere è imposto). Nel rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si contrappone un potere sovrano del soggetto attivo detto potestà in imperio. Entro la categoria dei diritto soggettivi, vi sono i diritti assoluti (sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti), come i diritti reali e della personalità, e diritti relativi (spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone), come i diritti di credito e di famiglia. La soggezione ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui. Ai poteri riconosciuti dal diritto privato si dà il nome di diritti potestativi. Diverso tanto dal dovere quanto dalla soggezione è l’onere: comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato. Nel diritto soggettivo, il soggetto portatore dell’interesse protetto coincide con il soggetto titolare del diritto. Può accadere, però, che il diritto oggettivo attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui (potestà). Le potestà sono poteri propri del soggetto, anche se spettatigli nell’interesse altrui; non vanno confuse con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell’interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato; o vi è abilitato per provvedimento della pubblica autorità e in tal caso il potere di provvedere all’interesse altrui prende il nome di ufficio. Il fatto giuridico è ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Può essere un fatto umano: è il caso in cui la Costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo. La categoria do distingue fra fatti o2

atti leciti e fatti o atti illeciti; si distingue fra comportamenti discrezionali e dovuti, a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato.

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Gli atti giuridici sono una sottocategoria dei fatti giuridici e si possono definire come atti destinati a produrre effetti giuridici. Sono di due specie: Dichiarazioni di volontà: si distinguono per lo specifico ruolo che in essi si svolge la

volontà dell’uomo: l’effetto giuridico si ricollega alla volontà degli effetti; è il caso del contratto che è l’atto risultante dall’accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Dichiarazioni di scienza: il linguaggio legislativo indica con il nome di atti anche le

dichiarazioni di scienza. Con esse il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. L’effetto è di provare l’esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi o modificativi di rapporti. I negozi giuridici sono atti di volontà, ossia quelli che per il codice civile rientrano fra gli atti giuridici.

LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 3

Capitolo secondo Le fonti del diritto sono di due tipi: fonti di produzione (i modi di formazione delle norme giuridiche) e fonti di cognizione (i testi che contengono le norme giuridiche già formate). Le fonti del diritto che interessano il nostro paese sono di due ordini: fonti del diritto nazionale (basate sulla sovranità dello Stato italiano) e fonti del diritto sovranazionale (basate sui poteri della Comunità Europea). Le preleggi, che precedono il codice civile, risalgono al 1942, senza tener conto della Costituzione della Repubblica (1948), della Comunità europea (1957), dell’autonomia legislativa delle Regioni (1970). Le preleggi indicano come fonti di diritto le leggi, i regolamenti e gli usi. Oggi il sistema delle fonti deve essere costituiti da: il Trattato della C.E. e regolamenti comunitari, la Costituzione e le leggi costituzionali, le leggi ordinarie dello Stato, le leggi regionali, i regolamenti e gli usi. A questo ordine di successione corrisponde una gerarchia: le norme contenute di grado superiore vincolano l’attività produttiva di norme mediante norme di grado inferiore. Le leggi ordinarie non possono contrastare la Costituzione e i regolamenti non possono contrastare le leggi ordinarie. La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica, deve la sua posizione sovraordinata alla sua natura di Costituzione rigida. Per modificarla si adotta uno speciale procedimento di revisione costituzionale, diverso dall’ordinario procedimento di formazione delle leggi. Lo stesso procedimento vale per le altre leggi costituzionali. Una norma in contrasto con la Costituzione si dice costituzionalmente illegittima (art. 134 Cost.) e a dichiarare ciò è la Corte Costituzionale e in tal caso la norma di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (ha effetto generale). Le leggi ordinarie sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche che è regolato dagli art. 70 ss. Cost.. Sono equiparati ad atti del governo aventi forza di

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legge ordinata: decreti legge, che il governo emana solo in casi straordinari di necessità ed urgenza e che perdono efficacia entro 60 gg se il parlamento non li converte in legge, e decreti legislativi che il governo emana su delega del parlamento, sulla base di una legge di delegazione che dichiara anche il tempo, entro il quale, la delega deve essere esercitata. Le leggi regionali sono il portato dell’autonomia delle Regioni (art. 117 Cost.). l’autonomia legislativa comporta una limitazione interna alla sovranità dello Stato che con una propria legge può dettare solo i “principi fondamentali”, mentre è riservata alle Regioni la legislazione analitica. Le leggi regionali non possono essere in contrasto con i principi fondamentali posti con legge statale. I regolamenti sono una fonte normativa sott’ordinata alla legge: non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge; sulla loro legittimità giudica il giudice ordinario. Vengono emanati dal Governo o da altre autorità. Si distinguono regolamenti governativi di esecuzione (regolano, nei particolari, materie già regolate dalla legge) e regolamenti governativi indipendenti (regolano materie non regolate da alcuna legge). I regolamenti governativi hanno avuto tuttavia una forte rivalutazione con la “delegificazione”. La legge 400 del 1988 ha riconosciuto al Governo il potere di emanare regolamenti indipendenti, purché, non si tratti di materia coperta da riserva di legge. La delegificazione consente di emanare regolamenti con efficacia equivalente alla legge a condizione che la materia da regolare non sia coperta da riserva assoluta di legge e che una legge autorizzi il Governo a disciplinare una data materia fissando le regole generali a cui dovrà attenersi. Gli usi o consuetudini, sono una fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche:consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori. La prassi, invece, è il consueto modo di comportarsi degli operatori di un dato settore, ad esempio, dalle banche o dalle pubbliche amministrazioni. Ad un livello sovraordinato rispetto alle fonti di diritto interno, inclusa fra esse la stessa Costituzione, si collocano, nella gerarchia delle fonti, il Trattato istitutivo della Comunità europea e i regolamenti emanati dal Consiglio della Comunità nelle materie fissate dal Trattato. La Comunità rivolge direttive vincolanti, ai singoli Stati membri per la formazione di un diritto europeo uniforme ed esercita un’indiretta funzione creatrice del diritto. Le leggi e i regolamenti entrano in vigore solo a seguito della loro pubblicazione e il quindicesimo giorno successivo ad essa. Vale il principio secondo il quale l’ignoranza della legge non scusa. Le leggi cessano di avere efficacia o per espressa disposizione di una legge successiva o per sentenza di illegittimità costituzionale e in questi casi, si parla di abrogazione espressa. Una norma può perdere efficacia anche per incompatibilità con una nuova disposizione di legge (tacitamente abrogata). La legge non ha effetto retroattivo, ma la sua irretroattività risulta sancita solo da una norma generale di legge ordinaria.

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Gli applicatori della legge devono stabilire qual è la norma entro cui può essere fatto rientrare il caso da risolvere e perciò, qual è la norma da tradurre in comando particolare e concreto e, inoltre, deve stabilire qual è il significato da attribuire alle norme. Quest’operazione, chiamata interpretazione, deve essere condotta secondo criteri fissati dalla legge. L’art. 12 stabilisce che, nell’applicare la legge non si può attribuire altro senso se non quello fatto palese: dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (interpretazione letterale); dall’intenzione del legislatore (interpretazione teologica). Le parole sono solo il mezzo mediante il quale si esprime l’intenzione del legislatore. L’interpretazione deve essere quella che risulti più aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il più possibile corrispondente all’intenzione del legislatore. L’interpretazione estensiva attribuisce alle parole della legge un significato più ampio di quello letterale, mentre l’interpretazione restrittiva, dà alle parole un significato più ristretto di quello comune. L’ordinamento giuridico deve essere in grado di dare una soluzione di ogni possibile conflitto che si generi fra coloro che vi sono sottoposti. A colmare eventuali lacune si provvede all’applicazione analogica (casi simili o materie analoghe). Non possono essere applicate a casi simili le norme penali e le norme eccezionali (fanno eccezione alle norme generali). Se il giudice non trova nessuna norma analoga, dovrà decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato che sono principi non scritti, ricavati per induzione da una pluralità di norme. 5

L’interpretazione secondo il diritto comunitario è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

LE PERSONE Capitolo terzo Per il diritto l’uomo è una persona o un soggetto di diritto. La prima espressione è usata dal codice civile, la seconda è di uso dottrinale; nella nostra civiltà ogni uomo è, in quanto tale, una persona. 6

Le associazioni e le fondazioni conseguono il riconoscimento della personalità giuridica per decreto del P.d.R. (art. 12). Le associazioni non riconosciute sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento di associazioni (partiti e sindacati). Le associazioni riconosciute possono acquistare beni, mobili e immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. Le associazioni non riconosciute possono acquistare beni solo a titolo oneroso. Delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta risponde soltanto l’associazione con il suo patrimonio. Per le associazioni non riconosciute è stato stabilito che: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”, mentre “delle

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obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Delle obbligazioni assunte in nome di un’associazione l’associato non è mai responsabile personalmente mentre, gli amministratori delle associazioni non riconosciute, sono personalmente responsabili. Si parla di comitati quando fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità sono raccolti per pubblica sottoscrizione da una pluralità di promotori. Ci sono diritti soggettivi che sono creati dal diritto oggettivo, ma ci sono diritti soggettivi che si dicono solo trovati dal diritto oggettivo: sono i diritti dell’uomo. Si considerano come diritti spettanti all’uomo in quanto tale e come diritti che ogni Stato ha il dovere di riconoscere e garantire. Nell’art.2 la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo; inviolabili sia da parte della pubblica autorità sia dagli altri uomini. I diritti della personalità si classificano fra i diritti assoluti cioè sono protetti nei confronti di tutti; sono diritti indisponibili in quanto il loro titolare non li può alienare e non può neanche rinunciarvi. Sono imprescrittibili perché non si prescrivono, in pratica non si estinguono per il prolungato non uso nel tempo. Nessuno può essere obbligato per legge ad un determinato trattamento sanitario se non per legge; se il paziente è incapace il consenso è dato dal suo rappresentante. Nel caso dell’aborto della minorenne o dell’interdetta è necessario anche il consenso della donna. Un diritto della personalità spetta a ciascuno sul proprio nome. L’art. 7 protegge il diritto al nome: l’uso del proprio nome è il diritto di identificare se stessi con il proprio nome e come diritto di essere identificati con esso dagli altri. È protetto contro chi contesti alla persona o le impedisca l’uso del proprio nome. È protetto contro chi usurpi il nome altrui per identificare sé o per indicare una cosa con l’uso del nome altrui. Oltre al nome, è protetto anche lo pseudonimo quando abbia acquistato la stessa importanza del nome. Questo diritto al nome vige anche per le persone giuridiche. Una protezione analoga è attribuita all’immagine della persona. L’art. 10 cita la protezione del diritto del singolo alla riservatezza, a sottrarre la propria immagine e gli atteggiamenti della propria vita privata agli occhi di estranei; inoltre riporta la protezione del diritto di informazione del pubblico, del diritto di cronaca della stampa. Quindi è vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta. Il diritto all’identità personale è definito come il diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o do convinzioni da lui non professate. Questo diritto è leso anche se le azioni o le9

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convinzioni attribuite al soggetto non sono di per sé disonorevoli e dannose della sua reputazione. La giustizia protegge il diritto alla riservatezza: diritto a che non siano divulgati, con la stampa, la televisione e altri strumenti di comunicazione di massa, fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se di per sé veri e di per sé non lesivi alla sua dignità. La legge punisce chi installa apparati o strumenti al fine di intercettare comunicazioni o convenzioni telefoniche o telegrafiche. I computers possono essere utilizzati per la tenuta delle cosiddette banche dei dati, possono essere notizie di carattere oggettivo ma possono essere anche notizie di carattere soggettivo, ossia notizie sul conto di persone, di imprese e di enti. Per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa a persone fisiche o giuridiche che siano identificate o identificabili. Per il trattamento dei dati sensibili, ossia tali da rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche ecc…è necessaria l’autorizzazione del Garante. I diritti riconosciuti all’interessato sono: Conoscere, mediante l’accesso al registro del Garante,l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano; Ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattati che hanno perduto ogni utilità (diritto all’oblio); Ha diritto all’aggiornamento e all’integrazione dei dati; Ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali raccolti a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ecc….

I BENI E LA PROPRIETÀ Capitolo quarto

BENIper essere qualificabili giuridicamente come beni, le cose devono essere: Utili: in quanto suscettibili di soddisfare un bisogno Appropriabili o accessibili: es. non è un bene un pianeta lontano Limitate: o comunque presenti in natura in quantità scarsa e inferiore rispetto al bisogno PROPRIETÀ il codice non definisce la proprietà ma l’uso che può farne il proprietario. Art.832 C.C. Il proprietario ha diritto digoder e edispor r e delle cose in modopieno edesclusivo, entro ilim iti e con l’osservanza degliobblig hi stabiliti dall’ordinamento giuridico. 1. facoltà di godere delle cose: indica la facoltà del proprietario di utilizzare la cosa. Di usarla o non usarla, di come usarla, di trasformarla o distruggerla.

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Per le cose fruttifere ha il diritto di fare propri i frutti della cosa. Solo con la separazione i frutti diventano cose a sé stanti, essi appartengono al proprietario della cosa madre, salvo che la legge non disponga diversamente. 2. facoltà di disporre delle cose: è la disposizione giuridica ossia la disposizione materiale. È la facoltà di vendere o di non vendere la cosa, di donarla o di non donarla, di lasciarla in testamento o di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di terzi o di porre sulla cosa una garanzia reale (ipoteca)….ecc. 10

3. la pienezza del diritto di proprietà: il proprietario può farne tutto ciò che non sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate.La pienezza del diritto di proprietà viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti realiminori (nuda proprietà).4. l’esclusività del diritto di proprietà: il proprietario può godere e disporre delle cose “in modo esclusivo”, egli può servirsi ed escludere chiunque altro dal godimento e dalla loro disposizione. L’ordinamento giuridico cerca un punto di equilibrio fra gli opposti interessi del proprietario e dell’intera collettività. Questo risultato viene perseguito con una duplice tecnica legislativa: 5. i limiti alla facoltà di godere e di disporre: ad esempio il divieto di atti di emulazione ossia il proprietario non può compiere atti che abbiano solo scopo di nuocere o recare molestie ad altri. La facoltà di godimento può essere per vari aspetti limitata (ad es. per i piani regolatori). 6. gli obblighi del proprietario: es. obbligo di coltivare i terreni destinati all’agricoltura (affitto forzato). CLASSIFICAZIONE DEI BENI (sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto) Beni in patrimonio: sono di proprietà di qualcuno; Beni di nessuno: non hanno un proprietario pur potendo averlo. Beni immobili: suolo, sorgenti, corsi d’acqua, tutto ciò che è incorporato al suolo (alberi,case..) e galleggianti saldamente e permanentemente assicurati alla riva. Il suolo oggetto di proprietà prende il nome di fondo: fondo rustico se destinato all’agricoltura o fondo urbano se destinato all’industria, al commercio o ad insediamenti abitativi. Circolazione caratterizzata da forme complesse. Beni mobili, per esclusione sono tutti gli altri beni, comprese le energie naturali. Il denaro è il bene mobile per eccellenza. Più cose mobili formano una universalità di cose se appartengono al medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria. Circolazione assai rapida.

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Beni pubblici registrati: hanno le caratteristiche di beni mobili ma la loro circolazione segue iter simili a quelli dei beni immobili. Pertinenze: sono le cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un’altra cosa, mobili o immobile. Sono una pluralità di cose collegate. Circolazione: gli atti che hanno per oggetto la cosa principale includono anche le pertinenze, se non sono specificatamente escluse. Il proprietario della cosa principale non deve per forza essere anche il proprietario delle pertinenza. L’acquirente che acquista la cosa principale, compra anche le pertinenze, a meno che non sia in male fede. Se però la pertinenza è un immobile o mobile registrato, il suo proprietario può rivendicarla anche nei confronti del proprietario in buona fede. Cosa composta: sono più cose che vengono unite in modo da formare un’unica cosa. La cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa risultante dalla loro unione perda la propria identità. 11

Cose fungibili (beni di genere): ogni bene indifferentemente sostituibile con altri (denaro, prodotti in serie…). Cose infungibili (beni di specie): esiste in unico esemplare (opera d’arte, manufatto artigiano…) o che presentano propri caratteri distintivi (immobile). Cose consumabili: si estinguono per l’uso (alimenti, carburante…). Cose in consumabili: uso ripetuto nel tempo anche se si deteriorano (automobili, indumenti…). LA PROPRIETÀ FONDIARIA I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, i limiti entro i quali il proprietario esercita la sua facoltà di godimento. In senso verticale, la proprietà si estende al sotto suolo e allo spazio sovrastante fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Il sottosuolo e lo spazio aereo sono considerati cose comuni di tutti e il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o a tale altezza che egli non abbia interesse ad escludere. LE DISTANZE LEGALI Un limite alla facoltà di godimento sono le distanze minime legali. Costruzioni: se non hanno muri in comune devono avere almeno 3 metri di distanza

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(salvo distanze maggiori per regolamenti locali). È favorito chi costruisce per primo (prevenzione temporale), perché il secondo è costretto a rispettare le distanze senza poter chiedere un indennizzo. Pozzi, cisterne o tubi: ad almeno 2 metri.Fossi: distanza dal confine uguale alla loro profondità.Alberi: ad alto fusto a 3 metri, alberi bassi, viti e siepi a mezzo metro.Luci: piccole aperture nel muro che permettono a luce ed aria di entrare e nonpermettono di affacciarvisi; sul confine ma ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo del vicino. Vedute: finestre dalle quali ci si può affacciare; ad almeno 1,5 metri dal confine. NEL CONFINE…… Muro: si presume comune. Se è di proprietà di uno solo, l’altro confinante può chiederne la metà pagando (comunione forzosa). Le spese di riparazione, se i danni non sono stati causati da uno dei proprietari, gravano su entrambi. Fossi e siepi: si presumono comuni, salvo prova contraria. LE IMMISSIONI Il godimento di un proprietario entra in conflitto con il godimento del vicino che riceve sul proprio fondo le moleste immissioni di rumori o di fumo ecc. da altri provocate. 12

PRINCIPIO Il criterio legale per la soluzione del conflitto è quello della normale

tollerabilità. Le immissioni non devono superare la capacità di sopportazione dell’uomo medio. Il criterio è a favore delle attività produttive, inoltre bisogna tener conto della condizione dei luoghi: chi abita in una zona industriale deve sopportare maggiori immissioni rispetto a che abiti in una zona residenziale. Bisogna però anche tener conto della priorità di un

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dato uso ed è più protetto chi ha per primo dato la diversa destinazione al proprio fondo. LE ACQUE PRIVATE Le acque sono un bene pubblico, tuttavia c’è libertà di utilizzare le acque sotterranee per usi domestici e si possono raccogliere le acque piovane. È riconosciuto il DIRITTO DI STILLICIDIO: il proprietario a valle non può rifiutarsi di ricevere le acque che naturalmente defluiscono dai fondi a monte. LE AZIONI A DIFESA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ Il proprietario può agire in giudizio contro chiunque violi il suo diritto. chi agisce in giudizio propone un’ che è proposta contro il ATTORE AZIONE CONVENUTO

Le azioni a difesa della proprietà sono le azioni petitorie. Esso sono: L’azione di rivendicazione, spetta a chi si dichiara proprietario della cosa della quali altri abbiano il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di proprietà e la restituzione della cosa. L’attore deve dare prova di proprietà. N.B. Tale azione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa se non il proprio diritto di proprietà. L’azione negatoria, spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento della inesistenza del diritto altrui. L’attore si limiterà a dare prova del proprio diritto di proprietà, il convenuto ha l’onere di provare l’esistenza del suo preteso diritto sulla cosa. L’azione di regolamento dei confini, spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando il confine è incerto.

IL POSSESSO Capitolo quinto Art. 1140 Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 13

ELEMENTI:

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Corpus possessionis: comportamento materiale che il soggetto assume nei confronti del bene, come se fosse il proprietario (elemento oggettivo-materiale) Animus possidenti: volontà del possessore di esercitare i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo-psicologico) Invenzione del possesso (da detenzione a possesso) In forza di un nuovo titolo (la vendita, la successione ereditaria da parte di un terzo),

cesso di detenere e comincio a possedere. Il detentore si vanti apertamente proprietario della cosa e comunichi al possessore

che intende tenere la cosa come propria. È in BUONA FEDE chi possiede ignorando di ledere un diritto altrui. Il possesso si presume in buona fede salvo prova contraria. Per essere in buona fede basta che ci sia un minimo di diligenza (ci si poteva accorgere di ledere un altrui diritto) e che il possessore fosse originariamente in buona fede. Tempi del possesso: successione nel possesso: i tempi tra eredi e defunto vengono sommati accensione del possesso: l’acquirente può far sommare il proprio tempo a quello del venditore ma così diventa in mala fede se il venditore era in mala fede. I frutti B.F.li fa propri M.F.deve restituirli (o denaro) ma rimborso spese di produzione Rimborso spese per riparazioni straordinarieDiritto di indennità per miglioramenti apportatiDiritto di ritenzione: il possessore non restituisce fino a che il proprietario non paga leindennità.AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO Le azioni possessorie fanno parte delle azioni petitorie. L’azione di reintegrazione o di spoglio, spetta al possessore entro 1 anno dal fatto che sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso. L’azione di manutenzione riguarda i beni immobili o le universalità di mobili, spetta al

possessore che:Sia molestato nel possesso o abbia turbative (immissioni moleste)Abbia subito uno spoglio non violento o non clandestino.Requisiti: avere un possesso non violento e non clandestino per un tempo continuo e ininterrotto di 1 anno. 14


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