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Rivista di giurisprudenza amministrativa

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Rivista di giurisprudenza amministrativa Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 281/282-283/284 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178582 . Accessed: 28/06/2014 11:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 11:43:15 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Rivista di giurisprudenza amministrativa

Rivista di giurisprudenza amministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 281/282-283/284Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178582 .

Accessed: 28/06/2014 11:43

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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Page 2: Rivista di giurisprudenza amministrativa

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Rivista di giurisprudenza amministrativa I

Corte dei conti — Promozione a consigliere — Prima sezione del

consiglio di presidenza — Criteri di formazione — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3,

108; 1. 20 dicembre 1961 n. 1345, istituzione di una quarta e di

una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di

pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei

conti, art. 13, 14).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, 2° comma, 1. 20 dicembre 1961 n. 1345, nella parte in cui, disciplinando la composizione della prima sezione del consiglio di presidenza competente ad esprimere il

parere di promovibilità a consigliere della Corte dei conti, pone a

base della formazione dell'organo l'esclusivo requisito dell'anziani

tà e circoscrive la composizione alle sole qualifiche superiori di

presidente di sezione, oltre al presidente, al segretario generale della corte ed al procuratore generale, in riferimento agli art. 3 e

108, 2° comma, Cost. (1)

Corte dei conti; sezioni riunite; ordinanza 19 ottobre 1983

(Gazz. uff. 12 settembre 1984, n. 252); Pres. Di Stefano; ric.

Pisciotta ed altro.

II

Corte dei conti — Giudizio di promovibilità alla qualifica di

primo referendario — Seconda sezione del consiglio di presi denza — Criteri di formazione — Questione non manifesta

mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 108; 1. 20

dicembre 1961 n. 1345, art. 13, 14).

Non è manifestamente infondata la questione d'i legittimità costituzionale dell'art. 14, 2° comma, 1. 20 dicembre 1961 ti. 1345, nella parte in cui, disciplinando la composizione della seconda

sezione del consiglio di presidenza competente ad esprimere il

giudizio di promovibilità a scelta alla qualifica di primo referen dario della Corte dei conti, pone a base della formazione dell'or

gano il criterio gerarchico ed esclude dalla composizione sia i

primi referendari che ii referendari, in riferimento agli art. 3 e

108, 2° comma, Cost. (2)

Corte dei conti; sezioni riunite; ordinanza 19 ottobre 1983

(Gazz. uff. 4 luglio 1984, n. 183); Pres. Di Stefano; ric. Andreucci ed altri.

(1-2) Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 14, 4° comma, 1. 1345/61 che disciplina la composizione della seconda sezione del consiglio di presidenza della Corte dei conti competente a formulare il giudizio di promovibilità dei referendari, in quanto la norma assicura le necessarie garanzie di estraneità ed indipendenza dell'organo stesso, v. Corte conti, sez. riun. 31 luglio 1978, n. 88, Foro it., Rep. 1979, voce Corte dei conti, n. 16. Sulla legittimità della composizione della prima sezione del consiglio di presi denza v. Corte conti, sez. riun., 15 dicembre 1969, n. 34, id., Rep. 1970, voce cit., n. 6, in ordine al fatto che le funzioni di segretario fossero state espletate da uno dei primi referendari addetti al segreta riato generale della corte, anziché dal segretario generale perso nalmente.

Sui criteri con cui viene dato il parere, di cui agli art. 13 e 14 1. 1345/61, per la promozione a consigliere della Corte dei conti, v. Corte conti, sez. riun. 13 luglio 1981, n. 151/B, id., 1982, III, 21, con nota di richiami.

Con riferimento alla nomina dei consiglieri della Corte dei conti v. pure Corte conti, sez. contr., 13 giugno 1977, n. 784, e sez. riun., ord. 11 maggio 1977, id., 1977, III, 649 e 529, con note di richiami.

Sul sistema di nomina o di avanzamento del presidente della Corte dei conti, dei presidenti di sezione, del procuratore generale, dei consiglieri e dei vice-procuratori generali, v. Corte cost. 16 gennaio 1978, n. 1, id., 1978, I, 282, con nota di richiami, commentata da Chirico, in Cons. Stato, 1978, II, 91 e da Gabrieli, in Giur. costit., 1978, I, 124.

Il Foro Italiano — 1985.

I

Impiegato degli enti locali — Pensione indiretta o di riversibilità — Riconoscimento della paternità naturale «post mortem» —

Esclusione del diritto alla pensione — Questione non manifesta

mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 30, 31; 1. 22

novembre 1962 n. 1646, modificazioni agli ordinamenti degli istituti di previdenza del ministero del tesoro, art. 7; 1. 18

marzo 1968 n. 313, riordinamento della legislazione sulle pen sioni di guerra, art. 52).

Non è manifestamente infondata la questione di' legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° comma, 1. 22 novembre 1962 n. 1646,

nella parte in cui per la sussistenza del diritto del minore

naturale riconosciuto alla pensione indiretta richiede inderoga bilmente che il riconoscimento stesso sia avvenuto anteriormente

alla cessazione del rapporto di servizio del padre, in relazione

all'art. 52 1. 18 marzo 1968 n. 313 che, con riguardo alle pensioni di guerra, esclude ogni limitazione temporale per l'utile ricono

scimento, ai fini pensionistici, dei figli naturali, in riferimento agli art. 3, 30 e 31 Cost. (1)

Corte dei conti; sezione III; ordinanza 5 ottobre 1983 (Gazz.

uff. 12 settembre 1984, n. 252); Pres. Saraceno; ric. Siila.

II

Pensione civile, militare e di guerra — Pensione di riversibilità —

Domanda giudiziale di paternità naturale — Presentazione

dopo la morte del padre naturale — Esclusione del diritto alla

pensione — Questione non manifestamente infondata di costi

tuzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818, norme di

attuazione e coordinamento della 1. 4 aprile 1952 n. 218, art.

38; d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, applicazione del t.u. delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato, art. 82).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, 2° comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n.

1092, nella parte in cui prevede che la domanda giudiziale di

paternità naturale, per essere produttiva di effetti pensionistici1, deve essere presentata prima del decesso del padre naturale, in

relazione all'art. 38 d.p.r. 26 aprile 1957 n. 818, M quale, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, non pone in propo sito alcuna limitazione d'i ordine temporale, in riferimento all'art.

3 Cost. (2)

Corte dei conti; sezione III; ordinanza 13 dicembre 1982 (per venuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1983; Gazz. uff. 4 aprile 1984, n. 95); Pres. Aulino; ric. De Marco.

(1-2) Nel caso di specie, di cui alla prima massima, il minore era nato successivamente alla morte del padre naturale, deceduto in un incidente stradale. Corte conti, ord. 13 dicembre 1982, ha invece ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità della stessa disposizione, nelle parti in cui assicurerebbe un diverso tratta mento tra figli naturali e figli legittimi e limiterebbe gli effetti

pensionistici della dichiarazione giudiziale della sola paternità e non anche della maternità. Nel senso che la presentazione della domanda di adozione da parte dell'adottante prima del compimento del sessante simo anno di età è richiesta solo per le adozioni avvenute dopo il

raggiungimento della maggiore età dell'orfano, ma non per gli orfani adottati quando erano ancora minorenni, v. Corte conti, sez. Ili, 21

gennaio 1981, n. 46499, Foro it., Rep. 1983, voce Pensione, n. 172. Sul

punto v. pure sez. III 6 novembre 1975, n. 36580, id., Rep. 1976, voce

cit., n. 236.

Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Terremoto del Friu

li-Venezia Giulia — Assunzione di personale per i servizi

A.n.a.s. — Precedenza assoluta ai residenti nella regione —

Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 51, 120; d.l. 13 maggio 1976 n. 227, provvidenze

per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia

Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, art. 42; 1. 29

maggio 1976 n. 336, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 13 maggio 1976 n. 227, art. 1).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, 7° comma, d.l. 13 maggio 1976 n. 227, convertito, con modificazioni, in 1. 29 maggio 1976 n. 336, nella

parte in cui per l'assunzione di personale per i servizi A.n.a.s. accorda la precedenza assoluta a coloro che risiedono nel territo

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PARTE TERZA

rio della regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli art. 3, 51 e 120 Cost. (1)

Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia; ordinanza 24 novembre 1983 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 maggio 1984; Gazz. uff. 12 settembre 1984, n. 252); Pres.

Rizzoli; Vianello e. A.n.a.s. ed altro.

(1) Il tribunale osserva che «la disposizione citata, accordando la * precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giu

lia ', prescinde dal riferimento a posizioni di parità nella graduatoria concorsuale stabilendo, invece, il requisito della preferenza assoluta per gli aspiranti all'impiego risultati idonei nel concorso de quo e residenti nel territorio regionale. Invero, nella ratio della norma non è dato ravvisare se la prevista precedenza sia disposta per favorire soggetti incisi emotivamente o patrimonialmente dal sisma, ovvero se la residenza nel territorio regionale sia voluta per assicurare la migliore efficienza dei servizi da svolgere dal personale assunto, particolarmente evidenti nell'opera di ricostruzione della rete viaria sconvolta dal terremoto, per cui nel corpo della legge sono previsti a favore dell'A.n.a.s. finanziamenti vari, disposizioni derogatrici a nor me generali, l'autorizzazione ad assumere tecnici in soprannumero ed in ispecie dieci geometri con procedure concorsuali abbreviate rispetto alle normali. Peraltro, quale che sia la logica della disposizione in argomento, non è dato ravvisarne la razionalità, tanto più consideran do che il sisma del maggio 1976, che pur ha colpito vaste zone del Friuli, non ha affatto distrutto o sconvolto l'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia (tant'è che la stessa norma contempla genericamente la residenza nel territorio stesso), né il requisito dell^ residenza vale di per sé ad assicurare l'efficienza dei servizi incentrati nell'A.n.a.s. laddove, allo scopo, soccorre l'obbligo dell'impiegato di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato, di cui all'art. 12 t.u. 3 gennaio 1957 n. 10».

Istruzione pubblica — Insegnanti di ruolo delle scuole materne statali — Riconoscimento del servizio prestato in scuole mater ne gestite dall'ente scuole materne della Sardegna — Esclusione — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 97, 116; d.l. 19 giugno 1970 n. 370, riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementa

re, secondaria e artistica, art. 2; 1. 26 luglio 1970 n. 576, conver sione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 giugno 1970 n. 370).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma, d.l. 19 giugno 1970 n. 370, convertito, con modificazioni, in 1. 26 luglio 1970 n. 576, nella

parte in cui non consente agli insegnanti di ruolo delle scuole materne statali il riconoscimento dei servizi pre-ruolo espletati in scuole materne gestite dall'ente per le scuole materne della

Sardegna, in riferimento agli art. 3, 97 e 116 Cost. (1)

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; sezione III; ordinanza 11 luglio 1983 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 febbraio 1984; Gazz. uff. 11 luglio 1984, n. 190); Pres.

Buonopane; Lai c. Min. pubblica istruzione ed altro.

(1) Circa la valutabilità, per gli insegnanti statali di ruolo, dei

periodi non di ruolo presso scuole materne v. Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 1983, n. 714, Foro it., Rep. 1983, voce Istruzione pubblica, n.

243, il quale ha escluso siano valutabili i servizi prestati presso scuole materne non statali né comunali; sez. VI 7 luglio 1982, n. 335, id., Rep. 1982, voce cit., n. 165, che lo ha escluso per i servizi pre-ruolo prestati presso le scuole materne dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali; T.A.R. Abruzzo 23 settembre 1981, n. 310, ibid., n. 71, e Corte conti, sez. contr., 12 gennaio 1978, n. 846, id., Rep. 1978, voce cit., n. Ili, lo hanno negato con riguardo ai servizi svolti presso gli asili di un ente comunale di assistenza; Cons. Stato, sez. II, 10 gennaio 1979, n. 573/77, id., Rep. 1981, voce cit., n.

157, lo ha escluso per i servizi svolti presso una scuola materna di un

patronato dipendente dalla regione (contra sez. I 23 giugno 1978, nn.

1628/76 e 2997/76, ibid., nn. 158, 159); sez. II 31 maggio 1978, n.

1014/77, id., Rep. 1980, voce cit., n. 107, che lo ha negato per i

servizi presso scuole materne regionali; T.A.R. Basilicata 8 giugno 1978, n. 139, id., Rep. 1979, voce cit., n. 180, circa i servizi presso scuole legalmente riconosciute.

Nel senso che la disciplina contenuta nel d.l. 370/70 deve ritenersi di carattere eccezionale, per cui le relative norme sono tassative ed insuscettibili di interpretazione analogica, v. Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 1982, n. 112, id., Rep. 1982, voce cit., n. 164.

Il Foro Italiano — 1985.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Atti di com

pravendita di immobili — Aliquota i.v.a. del 2 % — Inap

plicabilità agli immobili siti in zona extradoganale — Que

stione non manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 53; 1. 22 aprile 1982 n. 168, misure fiscali

per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, art. 1).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 1. 22 aprile 1982 n. 168, nella parte in

cui non prevede l'applicazione dell'aliquota i.v.a. del 2 % per

atti di compravendita immobiliare relativi ad immobili siti in

zona extradoganale (nella specie Campione d'Italia), quando ri

corrano gli stessi presupposti indicati da tale disposizione, in

riferimento agli art. 3 e 53 Cost. (1)

Commissione tributaria di I grado di Como; ordinanza 20 feb

braio 1984 (Gazz. uff. 26 settembre 1984, n. 266); Pres. Santoli;

rie. Bonetti.

(1) Per altra questione di costituzionalità avente ad oggetto la

particolare condizione dei residenti in Campione d'Italia, v. Trib.

Como, ord. 8 febbraio 1983, Foro it.. 1984. II, 293, con nota di

richiami, che ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 7 d.l.

4 marzo 1976 n. 31, convertito in 1. 30 aprile 1976 n. 159, nella parte in cui esonera dall'obbligo della cessione di valuta estera solo le

persone fisiche, e non anche le persone giuridiche, residenti in

Campione. Per un commento alla 1. 22 aprile 1982 n. 168 (c.d. legge Formica)

v. Pietrantonio, in Fisco, 1982, 2565, 2682 e 2817; Antoniello-Ra

gazzini, La legge sulla casa, 1982; Gaffuri, in Nuove leggi civ.,

1983, 1; Miscali, Il regime fiscale della casa nella l. 22 aprile 1982

n. 168, 1983.

Tributi in genere — Contenzioso — Ricorso alla commissione

tributaria — Elenco tassativo degli atti impugnabili — Que

stione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 113; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisione della

disciplina del contenzioso tributario, art. 16; d.p.r. 3 novembre

1981 n. 739, norme integrative e correttive del d.p.r. 26 ottobre

1972 n. 636, art. 7).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, come

modificato dall'art. 7 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739, nella parte in cui stabilisce in maniera tassativa, e non meramente esem

plificativa, gli atti impugnabili davanti alla commissione tributa

ria, in riferimento agli art. 3, 1° comma, 24, 1° comma, 113, 1°

comma, Cost. (1)

Commissione tributaria di I grado di Verbania; ordinanza 19

dicembre 1983 (Gazz. uff. 29 agosto 1984, n. 238); Pres. Simone; Soc. Nuova S.a.l.c.i.

(1) Nella specie l'atto impugnato (provvedimento dell'ufficio delle

imposte dirette con cui è stata ritenuta inammissibile la domanda di

condono) non rientrava, ad avviso della commissione, in nessuno degli atti indicati dall'art. 16 d.p.r. 636/72.

Per il carattere meramente esemplificativo dell'elencazione di cui all'art. 16 d.p.r. 636/72, v. Comm. trib. centrale 24 marzo 1982, n.

1569, Foro it., Rep. 1983, voce Tributi in genere, n. 670; Comm. trib. I grado Modena 17 novembre 1981, id., Rep. 1982, voce cit., n. 591.

Sugli atti impugnabili davanti le commissioni tributarie v. pure Comm. trib. centrale 16 giugno 1983, n. 1374 e 26 gennaio 1982, n. 836, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 657, 663; Cass. 25 novembre 1980, n. 6262, id., Rep. 1981, voce cit., n. 508, la quale interpreta in maniera estensiva l'espressione « avviso di accertamento », interpretazione rite nuta inaccettabile da Comm. trib. I grado di Verbania.

Per la inammissibilità, in quanto irrilevante, della questione di costituzionalità dell'art. 16 d.p.r. 636/72, v. Corte cost. 28 luglio 1983, n. 247, id., 1984, I, 379, con nota di richiami.

Sull'art. 16 d.p.r. 636/72, v. Cass. 26 maggio 1981, n. 3459 e 11

aprile 1981, n. 2118, id., 1981, I, 2185 e 2206, con note di richiami.

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