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Rivista di giurisprudenza comunitaria e stranieraSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 117/118-119/120Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179459 .
Accessed: 28/06/2014 18:25
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
3, a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il
servizio di assistenza alla clientela» (G.U. 1985, L 15, pag. 16). 9. - La questione proposta dal presidente del Tribunal de com
merce di Bruxelles mira sostanzialmente ad accertare se una clau
sola contenuta in un contratto di distribuzione esclusiva, con cui
il fabbricante si impegni nei confronti del suo concessionario esclu
sivo ad accordare una garanzia sui suoi prodotti dopo la vendita
al consumatore e in forza della quale egli rifiuti la garanzia ai
clienti dei distributori paralleli, sia compatibile con l'art. 85, n.
1, del trattato CEE.
10. - Per risolvere la questione sollevata, occorre esaminare
la clausola di garanzia in relazione alle altre clausole del contrat
to di esclusiva. Risulta dagli atti che l'ETA ha istituito nel merca
to comune una rete di distribuzione che garantisce a ciascun
concessionario l'esclusiva della distribuzione degli orologi «Swatch»
nel territorio assegnato vietandogli di effettuare consegne fuori
da questo territorio. L'isolamento dei mercati cosi operato costi
tuisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n.
1, del trattato CEE.
11. - Il problema della limitazione della garanzia ai soli prodot ti venduti tramite concessionari riconosciuti va esaminato in que sto contesto e va valutato tenendo conto delle alterazioni del gioco normale della concorrenza che ne costituiscono l'oggetto o l'ef
fetto. Come la corte ha affermato nelle sue sentenze 10 luglio 1980 (causa 99/79, Lancòme, Racc. 2511; Foro it., 1981, IV, 203), e 11 dicembre 1980 (causa 31/80, L'Oréal, Racc. pag. 3775; Foro
it., 1981, IV, 201), occorre considerare come la concorrenza si
svolgerebbe in assenza dell'accordo o della clausola di cui è causa.
12. - In questo esame, l'elemento decisivo da prendere in consi
derazione è l'incidenza effettiva o potenziale del rifiuto di garan zia sulla posizione concorrenziale dei distributori paralleli. A questo
proposito, va valutato se le importazioni parallele possano essere
ostacolate o se le possibilità di smercio dei prodotti oggetto di
importazioni parallele possano essere limitate, alla luce, in parti
colare, delle reazioni dei consumatori e dell'importanza della ga ranzia quale mezzo di vendita.
13. - Nella sua sentenza 21 febbraio 1984 (causa 86/82, Hassel
blad, Racc. pag. 883; Foro it., 1985, IV, 118), la corte ha osser
vato che è importante che non vengano limitate le possibilità di
rifornirsi di prodotti oggetto di importazioni parallele. Per quan
to riguarda il regime di garanzia, essa ha riconosciuto che è es
senziale che i prodotti oggetto di importazioni parallele beneficino
pienamente della garanzia normale del fabbricante.
14. - Un sistema di garanzia in cui il fornitore di beni riserva
la garanzia ai soli clienti del suo concessionario esclusivo pone
quest'ultimo e i suoi rivenditori in una posizione privilegiata nei
confronti degli importatori e distributori paralleli e deve, di con
seguenza, ritenersi avente per oggetto o per effetto di restringere
la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato.
15. - Il fatto, evidenziato nella decisione di rinvio, che il
fabbricante-distributore tolleri che i suoi prodotti siano messi in
commercio attraverso una rete di importatori paralleli va consi
derato irrilevante al riguardo, in quanto il regime di garanzia può
avere per oggetto o per effetto di operare un certo isolamento
dei mercati nazionali. 16. - II rifiuto della garanzia non può fondarsi sulla necessità
di controllare il rispetto di un termine massimo di giacenza. Gli
orologi «Swatch» di cui trattasi non rientrano nella categoria dei
prodotti per i quali vanno ammesse talune limitazioni inerenti
ad un sistema di distribuzione selettiva provocate dalla preoccu
pazione di mantenere un commercio specializzato, capace di for
nire prestazioni specifiche per prodotti di elevato livello tecnico
e qualitativo. La pila è espressamente esclusa dalla garanzia, la
ricarica non comporta difficoltà tecniche particolari e, secondo
le sue stesse dichiarazioni, l'ETA provvede al servizio di garanzia
nella rete di distribuzione ufficiale, in caso di ricambio delle pile,
al di là del periodo di giacenza di 6 mesi. Il fatto che, secondo
le dichiarazioni delle parti, non possa prendersi in considerazione
la riparazione di un orologio difettoso essendo possibile solo una
sua sostituzione, assumerà importanza nella valutazione di que
sto argomento. 17. - In base a questo esame, spetterà al giudice nazionale va
lutare se la clausola di garanzia contenuta nel contratto di distri
buzione sia atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri.
Come la corte ha osservato nelle precitate cause Lancòme e L'O
réal, occorrerà a tal fine stabilire, in base ad un insieme di ele
II Foro Italiano — 1987.
menti oggettivi di diritto e di fatto, e specie sotto il profilo delle
conseguenze del regime di garanzia di cui è causa sulle possibilità
di importazioni parallele, se appaia abbastanza probabile che es
so eserciti un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale
sulle correnti degli scambi tra Stati membri.
18. - Di conseguenza, la questione proposta va risolta nel senso
che una clausola contenuta in un contratto di distribuzione esclu
siva, con la quale il fabbricante si impegni, nei confronti del suo
concessionario esclusivo, ad accordare una garanzia sui suoi pro
dotti dopo la vendita al consumatore e in forza della quale esso
rifiuti la garanzia ai clienti dei distributori paralleli, è incompati
bile con l'art. 85, n. 1, del trattato CEE qualora la restrizione
della concorrenza, che può cosi derivarne, pregiudichi gli scambi
fra gli Stati membri. (Omissis) Per questi motivi, la corte (quarta sezione), pronunciandosi sulla
questione ad essa sottoposta dal Tribunal de commerce di Bru
xelles, con ordinanza 4 febbraio 1985, dichiara:
Una clausola contenuta in un contratto di distribuzione esclusi
va, con la quale il fabbricante s'impegni, nei confronti del con
cessionario esclusivo, ad accordare una garanzia sui suoi prodotti
dopo la vendita al consumatore e in forza della quale esso rifiuti
la garanzia ai clienti dei distributori paralleli, è incompatibile con
l'art. 85, n. 1, del trattato CEE, qualora la restrizione della con
correnza, che può cosi derivarne, pregiudichi gli scambi fra gli
Stati membri.
Rivista di giurisprudenza comunitaria e straniera
Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori mi
granti — Prestazioni di disoccupazione — Lavoratore fronta
liere in disoccupazione completa — Legislazione del paese di
residenza — Applicabilità — Condizione di frontaliero — Esclu
sione — Fattispecie (Trattato CEE, art. 177; reg. 14 luglio 1971
n. 1408 CEE del consiglio, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità, art. 71).
Il lavoratore fontaliero in disoccupazione completa che rientra
nel campo di applicazione dell'art. 71, § 1, lett. a), ii), del regola
mento (CEE) del consiglio 1408/71 può beneficiare esclusivamen
te delle prestazioni dello Stato di residenza anche se soddisfa le
condizioni richieste dalla legislazione del paese di ultima occupa
zione per il conseguimento delle prestazioni. (1)
Il lavoratore totalmente disoccupato che pur soddisfacendo al
le condizioni previste dall'art. 1, lett. a), del regolamento (CEE)
del consiglio 1408/71, abbia mantenuto nello Stato membro del
l'ultima occupazione contatti privati e professionali tali da di
sporre in tale Stato delle migliori possibilità di reinserimento
professionale, va considerato come «un lavoratore diverso dal la
voratore frontaliero» rientrante nel campo di applicazione del
l'art. 71, § 1, lett. b) del citato regolamento (CEE) 1408/71; spetta
esclusivamente al giudice nazionale accertare se tale situazione
ricorre nella singola fattispecie. (2)
Corte di giustizia delle Comunità europee; sentenza 12 giugno
1986 (causa 1/85); Pres. Everling, Avv. gen. Lenz (conci, conf.);
Miethe c. Bundesanstalt fur Arbeit.
(1) V., da ultimo, Corte giust. 7 marzo 1985, causa 145/84, Foro it.,
1986, IV, 363, con nota di richiami.
(2) Al principio espresso dalla corte in materia di individuazione della
condizione di lavoratore frontaliero va attribuito particolare rilievo in
quanto espressione di una tendenza al superamento dell'inevitabile sche
matismo dei testi legislativi, resasi più evidente nella più recente attività
della corte medesima.
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PARTE QUARTA
Comunità europee — Sicurezza sociale dei lavoratori migranti —
Prestazioni di inabilità al lavoro — Legislazione dello Stato
di ultima occupazione — Applicabilità (Trattato CEE, art. 177;
reg. 14 luglio 1971 n. 1408 CEE del consiglio, relativo all'ap
plicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordi
nati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, art. 13).
Il lavoratore che abbia cessato l'attività sul territorio di uno
Stato membro e non si sia successivamente recato a lavorare in
un altro Stato membro, resta soggetto alla legislazione dello Sta
to di ultima occupazione, indipendentemente dal tempo trascorso
tra la cessazione dell'attività lavorativa ed il verificarsi dell'even
to protetto; tale legislazione è l'unica applicabile. (1)
Corte di giustizia delle Comunità europee; sentenza 12 giugno 1986 (causa 302/84); Pres. Everling, Avv. gen. Gordon Slynn
(conci, conf.); A.A. ten Holder c. Nieuwe Algemene Bedrijfsve
reninging.
(1) Conforme Corte giust. 12 gennaio 1983, causa 150/82, Foro it., 1984, IV, 95.
Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori mi
granti — Malattie professionali — Esposizione al rischio in più Stati membri — Accertamento medico di uno Stato — Ricono
scimento da parte dello Stato competente — Obbligatorietà (Trattato CEE, art. 177; reg. 14 luglio 1971 n. 1408 CEE del
consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza socia le ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, art. 86).
L'accertamento medico della malattia professionale effettuato in uno Stato membro in base alla legislazione nazionale deve es
sere riconosciuto dallo Stato membro tenuto a corrispondere le
prestazioni riconosciute ai sensi dell'art. 57, § 1, del regolamento del consiglio n. 1408/71. (1)
Corte di giustizia delle Comunità europee; sentenza 11 marzo 1986 (causa 28/85); Pres. Bosco, Avv. gen. Lenz (conci, conf.);
Deghillage c. Caisse primaire d'assurance maladie di Maubeuge.
(1) La questione decisa riguarda un lavoratore belga che, dopo essere stato occupato come «sbavatore» nel settore metallurgico in Francia, poi in Belgio e di nuovo in Francia, si era stabilito in Belgio dove aveva richiesto una rendita per malattia professionale per sordità, affezione già accertata con audiogramma effettuato in Francia un anno prima della cessazione dell'attività. Il Belgio aveva respinto la richiesta trasmettendo la relativa domanda in Francia, paese in cui l'interessato era stato sogget to da ultimo al rischio. L'istituzione francese aveva respinto a sua volta la domanda poiché questa era stata trasmessa con un ritardo tale da non consentire la tempestiva effettuazione della prova confermativa della sor dità professionale che, secondo la legge francese, deve aver luogo tassati vamente entro un anno dalla cessazione dell'attività soggetta al rischio.
La Corte di giustizia, invitata dalla corte francese a pronunciarsi sul
l'interpretazione da dare nella fattispecie all'art. 86 del regolamento CEE 1408/71, in base al quale l'istituzione che si ritenga incompetente a defi nire una domanda di prestazione, deve inoltrare la medesima «senza in dugio» all'istituzione competente dell'altro Stato membro, ha affermato che l'accertamento medico effettuato da uno Stato membro secondo la
propria legislazione è valido anche per lo Stato tenuto a riconoscere la prestazione che, nel caso particolare, era il Belgio in quanto, come si è detto, non aveva ottemperato al disposto dell'art. 86 citato, nei con fronti dell'istituzione francese.
Al di là della particolarità del caso in esame, il principio affermato dalla corte, nel confermare il disposto dell'art. 57, § 2, del regolamento 1408/71 circa l'equivalenza tra accertamenti medici effettuati dai paesi membri, è destinato ad assumere rilevanza in tutti quei casi in cui gli accertamenti medici non possano essere effettuati direttamente dal paese tenuto a concedere la prestazione in quanto il lavoratore non sia più ivi residente.
L'interesse di tal principio risulta ancora più evidente ove si consideri che le disposizioni comunitarie che regolano la rilevanza degli accerta
li. Foro Italiano — 1987.
menti medici effettuati da un paese membro per un altro paese membro, contenute negli art. 40, § 4, del regolamento 1408/71 e 40 del regolamen to di applicazione 574/72, sono inserite nei rispettivi capitoli riguardanti le pensioni di invalidità e non sono richiamate da alcuna disposizione regolamentare in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. [F. Rocco]
Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori mi
granti — Pensione d'invalidità — Legislazione di tipo A —
Calcolo dell'importo teorico — Disciplina (Trattato CEE, art.
177; reg. 14 luglio 1971 n. 1408 CEE del consiglio, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori su
bordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità, art. 47).
Nel calcolare l'importo della pensione d'invalidità a carico di
un paese che applica una legislazione di tipo A, in base al combi
nato disposto degli art. 45, n. 4, e 46, n. 2, lett. a), del regola mento del consiglio 1408/71 (richiamati dall'art. 40, n. 1, del
regolamento medesimo), non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 47, n. 1, del regolamento del consiglio citato in quanto le ipotesi contemplate in tale disposizione non comprendono il
sistema di calcolo di tale regime d'invalidità che non fa dipendere
l'importo delle prestazioni dalla durata dei periodi contributivi
e che, per la determinazione della perdita di salario, si basa in nanzitutto sulla retribuzione percepita per l'attività lavorativa in
dividuale dell'interessato e pertanto prende in considerazione l'ultima retribuzione percepita prima del sopraggiungere dell'in
capacità di lavoro, ovvero, la retribuzione media percepita du rante un certo numero di giorni (che nella fattispecie non deve
eccedere i due anni precedenti l'evento invalidante). (1)
Corte di giustizia delle Comunità europee; sentenza 29 novem bre 1984 (causa 181/83); Pres. Bosco, Avv. gen. Lenz (conci,
conf.); Weber c. Bestuur Van de NieuWe Algemene Bedrijfsere
ninging.
(1) La corte, per giungere ad escludere l'applicabilità dell'art. 47, n.
1, del regolamento del consiglio 1408/71 al procedimento di calcolo della
pensione d'invalidità a carico del regime olandese (legislazione di tipo A) a favore di un lavoratore che, al momento dell'insorgere dell'evento
invalidante, era occupato in Germania (legislazione di tipo B) analizza
attentamente, analogamente a quanto aveva fatto nella causa 274/81 (Fo ro it., 1982, IV, 96), l'art. 45, n. 4, del medesimo regolamento, secondo il quale il lavoratore che al momento del verificarsi del rischio sia assog gettato alla legislazione di un paese membro diverso da quello competen te si considera, in base ad una fictio iuris, sottoposto alla legislazione di quest'ultimo paese, e l'art. 46, n. 2, lett. a), in virtù del quale la pre stazione teorica, nell'ipotesi di una legislazione come quella dei Paesi Bassi che non fa dipendere l'importo della pensione d'invalidità dalla durata dei periodi maturati, coincide con la prestazione determinata in base alla
legislazione nazionale.
Poiché, nella fattispecie, la legislazione della olandese per calcolare la
perdita di retribuzione fa riferimento all'attività abitualmente svolta dal l'interessato e tiene conto della retribuzione fissa da questo percepita da ultimo (o di quella media percepita in un arco di tempo limitato a non
più di due anni dal verificarsi dell'invalidità) la corte ne trae la conclusio ne che nessuno dei criteri indicati per la determinazione della retribuzione dall'art. 47, n. 1, è validamente utilizzabile dall'ente olandese al fine in
questione. La piena rispondenza della posizione della corte agli art. 48 e 51 del
trattato CEE, come rileva la commissione nelle sue conclusioni scritte, è proprio nella circostanza che, in virtù della fictio iuris posta in essere dal regolamento 1408/71, l'interessato, pur non trovandosi in Olanda al momento in cui è intervenuto lo stato invalidante, ha ottenuto lo stesso
importo di pensione che gli sarebbe spettato se fosse rimasto sempre nei Paesi Bassi. [F. Rocco]
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