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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 10 (OTTOBRE 1981), pp. 2613/2614-2615/2616 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23172969 . Accessed: 28/06/2014 16:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.107 on Sat, 28 Jun 2014 16:18:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civileSource: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 10 (OTTOBRE 1981), pp. 2613/2614-2615/2616Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172969 .

Accessed: 28/06/2014 16:18

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

comporta il rilascio dell'immobile da parte del conduttore » (art.

51, lett. fa). In tal modo è chiaro che il provvedimento sindacale

funziona da condizione dell'azione di rilascio con gli effetti più

sopra specificati cosi come è ancora una volta evidente la esisten

za di elementi di interconnessione tra le disposizioni delle varie

nonnative considerate.

A questo punto occorre rilevare che il sindaco di Bassano del

Grappa non ha osservato la procedura ora esposta nel rilasciare

la autorizzazione 14 luglio 1979, non avendo specificato se gli interventi abilitati rientravano o meno tra quelli disciplinati dagli art. 31, lett. fa), e 48 legge 5 agosto 1978 n. 457, e più

precisamente tra quelli che comportano il rilascio dell'immobile

da parte del conduttore. Tuttavia, poiché nella fattispecie si tratta

della sostituzione del tetto sovrastante l'appartamento dei conve

nuti cioè di opere di manutenzione straordinaria che mettono a

ciel sereno l'appartamento stesso, e poiché non esiste diritto del

conduttore di rientrare nell'appartamento o di ottenerne un altro,

è evidente che il provvedimento del sindaco deve essere interpre

tato nel senso della incompatibilità della permanenza dei conve

nuti con l'esecuzione dei lavori che, come detto, sono specificata mente elencati nell'atto di autorizzazione. Però, se nel caso di

specie è possibile e quindi consentita la ricostruzione della volon

tà della amministrazione comunale, stante che le opere autorizzate

concretano il limite massimo previsto dall'art. 31, lett. fa), legge 5

agosto 1978 n. 457, in ogni altra ipotesi o delle opere di

manutenzione straordinaria o degli altri intervenuti considerati

l'interpretazione del provvedimento sindacale è esclusa, per cui

occorre che il comune segua scrupolosamente la procedura più

sopra esposta, ai fini ovviamente dell'assunzione da parte dell'atto

amministrativo di forza condizionante l'azione di rilascio degli

immobili. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Lavoro (rapporto) — Assunzioni obbligatorie — Aventi diritto

— Orfani dei caduti in guerra, per servizio o sul lavoro —

Limite d'età — Questione infondata di costituzionalità (Cost.,

art. 3; legge 2 aprile 1968 n. 482, disciplina generale delle as

sunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private, art. 1, 8, 9).

È infondata la questione di costituzionalità degli art. 1, 8

e 9 legge n. 482/1968, nella parte in cui comprendono fra i

soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria gli orfani di

caduti in guerra, per servizio o sul lavoro, sino al raggiungi mento del cinquantacinquesimo anno d'età, in riferimento al

l'art. 3 Cost. (1)

Corte costituzionale; sentenza 19 giugno 1981, n. 104 (Gaz

zetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Gionfrida, Rei.

Roehrssen; Bracci c. Soc. Vetraria Iberia; Carbone c. Soc.

Litton Italia; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Onu

frio). Ord. Pret. Roma 15 marzo 1979 (Gazz. uff. 25 luglio 1979,

n. 203); Pret. Roma 25 agosto 1979 (id. 6 febbraio 1980, n. 36).

(1) L'ordinanza di rimessione del Pretore di Roma 15 marzo 1979

(nella quale erroneamente — come stigmatizzato anche dalla Corte

costituzionale — si assumeva che la legge non fisserebbe alcun limite

d'età per l'assunzione degli orfani dei caduti in guerra ed assimilati) è massimata in Foro it., 1979, I, 2187, con nota di richiami e la

successiva 25 agosto 1979 (nella quale viene corretto il precedente erroneo rilievo) è riassunta id., Rep. 1980, voce Lavoro (collocamento), n. 74.

Analoga questione di costituzionalità (non esaminata peraltro con la

presente sentenza) è stata sollevata da Pret. La Spezia, ord. 17 no

vembre 1980 (Orient. giur. lav., 1981, 77) con riferimento oltre che

all'art. 3 anche all'art. 41 Cost. In tale ordinanza si osserva che

mentre la tutela degli invalidi è costituzionalmente giustificata in rife

rimento all'art. 38 Cost, la medesima protezione « non può... essere

estesa a categorie beneficate a causa di circostanze esulanti dalla per sonalità del lavoratore, particolarmente quando all'imprenditore viene

posto il vincolo di assumere lavoratori, obbligatoriamente, per i quali non sussiste alcuna esigenza organizzativa aziendale ... e quando al

tresì debba ritenersi esaurita la situazione di particolare svantaggio e

di maggior bisogno che invece determina l'inclusione delle altre ca

tegorie di beneficiari». Per la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità

degli art. 1 e 2 legge 137/1952, 1 legge 482/1968, 4, 2° comma, d. 1. 622/1970, conv. in legge 744/1970, 1 legge 922/1973, 1 legge

356/1975 ed 1 legge 326/1976 nella parte in cui non prevedono un ter mine dal rimpatrio entro il quale soltanto il profugo ha diritto al l'assunzione obbligatoria, in riferimento all'art. 3 Cost., v. Pret. Milano 18 luglio 1980, Lavoro e previdenza, 1981, 1016.

Sui limiti alla tutelabilità degli orfani v., fra le altre, T.A.R. Marche 28 novembre 1978, n. 400, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 98, se condo cui ai sensi dell'art. 8 legge 482/1968 il diritto all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi diritto al collocamento obbliga torio spetta, tra gli altri, a tutti i figli dei caduti per servizio, a prescindere dall'età che essi avevano al momento del decesso del ge nitore; T.A.R. Toscana 7 giugno 1978, n. 269, ibid., n. 99, secondo cui l'art. 8 legge 482/1968, che riconosce agli orfani di guerra senza limiti di età il beneficio del collocamento obbligatorio, si atteggia quale disposizione che prevede un prolungamento dell'assistenza già goduta, solo ai fini del collocamento sul lavoro.

* * ♦

La sentenza è cosi motivata: 1. - Le ordinanze sopra indicate pro spettano sostanzialmente la medesima questione, sicché i relativi giu dizi possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.

2. - La corte è chiamata a decidere se gli art. 1, 8 e 9 legge 2 aprile 1968 n. 482 (recante: « disciplina generale delle assunzioni obbliga torie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ») — nel la parte in cui comprendono, tra i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio o sul lavoro, senza fissare limiti di età (ordinanza 15 marzo 1979), ovvero sino al raggiungimento del 55° anno di età (ordinanza 25 agosto 1979) — siano in contrasto con l'art. 3 Cost, per la irragionevole disparità di tratta mento da essi determinata in danno di tutti gli altri disoccupati, col privilegiare nell'assunzione gli orfani anche a grande distanza di tempo dal momento in cui si verificò il decesso del genitore per causa di guerra.

3. - La questione non è fondata. La normativa contenuta nella legge 2 aprile 1968 n. 482, la quale

riassume ed unifica una serie di disposizioni precedenti, ha un ca rattere particolare, essendo intesa a venire incontro e ad alleviare, nel settore del lavoro, la situazione di disagio e di maggiore bisogno nella quale versano coloro i quali sono colpiti, direttamente o indi

rettamente, da eventi dovuti a causa di guerra o di lavoro, cioè a cause che, anche riallacciandosi al principio proclamato dall'art. 52, 1° comma, Cost., ovvero al rilievo che al lavoro dà la stessa Costitu zione negli art. 1 e 4, il legislatore ha ritenuto meritevoli di una spe cifica tutela. A tal fine la citata legge n. 482 ha adottato una apposita provvidenza intesa a consentire una più rapida e più facile sistema zione per i soggetti indicati nella legge stessa (fra i quali gli orfani

per causa di guerra o di lavoro). La provvidenza disciplinata dalla legge in parola trova, pertanto,

giustificazione nella opportunità di ridurre la situazione di disagio dei

soggetti predetti, prevedendo la loro assunzione obbligatoria al lavoro nell'ambito di alcuni limiti stabiliti dalla legge e concernenti l'età massima (inesattamente l'ordinanza 15 marzo 1979 parla di beneficio che dura per tutta la vita, non essendosi il pretore accorto in tale occasione del limite chiaramente posto dal 2° comma dell'art. 1), le condizioni fisiche ed il numero delle persone da assumere.

Non appar dubbio che nel porre questa disciplina ed in particolare nel fissare i limiti e le condizioni necessarie per l'applicazione del beneficio il legislatore gode di una facoltà di apprezzamento che può essere indicata da questa corte soltanto sotto il profilo della irragio nevolezza. Ma l'avere posto un limite di età (55 anni) notevolmente

elevato, anche se consente l'applicazione del benefìcio a persone più avanti negli anni e quindi più lontane dall'evento che creò per esse lo stato di inferiorità, non può essere ritenuto irragionevole, costi tuendo soltanto indice di una più larga benevolenza verso i soggetti considerati.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 8 e 9 legge 2 aprile 1968 n. 482 (recante: « disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private »), sollevata, in riferimento al l'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Minore agli effetti civili — Interventi in favore di minorenni

soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili

nell'ambito della competenza amministrativa e civile — Trasfe

rimento alle regioni e ai comuni — Questione non manifesta

mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 76, 110, 117,

118; legge 22 luglio 1975 n. 382, norme sull'ordinamento regio nale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, art. 1; d. pres. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, art. 22, 23, 25).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità de

gli art. 1, lett. e, legge 22 luglio 1975 n. 382 e 22, 23 e 25 d.

pres. 24 luglio 1977 n. 616 nella parte in cui trasferiscono alle

regioni a statuto ordinario e attribuiscono ai comuni ai sensi

dell'art. 118, 1° comma, Cost., le funzioni amministrative rela

Il Foro Italiano — 1981 — Parte I-167.

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2615 PARTE PRIMA 2616

tive agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedi menti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della compe tenza amministrativa e civile, in riferimento agli art. 76, 110,

117 e 118 Cost. (1)

Corte d'appello di Bologna; Sezione minorenni; ordinanza 19

novembre 1980 (Gazi. uff. 29 aprile 1981 jn. 117); ric. Proc. Rep. Trib. min. Bologna.

(1) Questione del tutto nuova sorta in seguito all'emanazione del d.

pres. n. 616/1977, ma in ordine alla quale esiste già qualche specifica presa di posizione della dottrina.

Per l'incostituzionalità degli art. 22, 23 e 25 del d. pres. n. 616 in termini pressoché identici a quelli dell'ordinanza massimata, Ricciotti, in Atti del Convegno di studio organizzato dal Consiglio superiore della

magistratura: « Attuazione del d. pres. n. 616 del 1977 in materia di assistenza minorile e rapporti con gli enti locali » (Camerino, 20-24 ottobre 1980); ma già in senso sfavorevole al decentramento agli enti locali degli interventi in favore dei minori, Baviera, in Esperienze di

rieducazione, 1977, fase. 3, 113.

Valutano, invece, positivamente il suddetto decentramento, ricono scendone specificamente la costituzionalità, Ferri, Meucci, Palomba, Vaccaro e G. Volpe nelle rispettive Relazioni al Convegno del

Consiglio superiore della magistratura: « Attuazione del d. pres. n. 616 del 1977 », cit.

In generale, sulla normativa e l'organizzazione per la tutela dei minori e sui rapporti con l'autorità giudiziaria, Baviera, Diritto mino

rile, I e II, 1976; Germanò e Scarcella (a cura di), Il codice del mi

nore, 1978; Dogliotti, Giacalone, Sansa, I diritti del minore e la realtà

dell'emarginazione, 1978; Balloni, Pellicciare Sacchetti, Devianza e

giustizia minorile, 1979; Belvedere e De Cristofaro (a cura di), L'autonomia del minore tra famiglia e società-, Dogliotti, Chiara e

Monteverde, in Esperienze di rieducazione, 1980, fase. 1/2, 105 ss.; Vercellone, Ragazzi, giudici, enti locali, 1980.

Sull'art. 25, 5° comma, del decreto pres. n. 616/77, in tema di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza cfr. Corte cost. 30

luglio 1981, n. 173 e 174, che saranno riportate nel prossimo fascicolo.

Contratto in genere — Contratti stipulati dalla pubblica ammi

nistrazione — Clausole onerose — Necessità di specifica ap

provazione per iscritto — Esclusione — Questione non ma

nifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod.

civ., art. 1341, 1342).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità de

gli art. 1341 e 1342 cod. civ., interpretati nel senso che escludano

la necessità di approvazione specifica per iscritto delle clau

sole onerose contenute nei contratti stipulati dalla pubblica

amministrazione, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Corte d'appello di Roma; ordinanza 9 maggio 1980 (Gazi. uff. 1° aprile 1981, n. 91); Soc. immob. Famica c. Min. interno.

(1) Ad avviso dell'ordinanza tale interpretazione degli art. 1341 e 1342 cod. civ. non ha alcuna ragione giustificatrice « dato che la

pubblica amministrazione, quando opera iure privatorum, dovendo

perseguire interessi patrimoniali spesso opposti a quelli dei suoi con

traenti, non ha di certo il dovere istituzionale di ispirarsi a criteri di

imparzialità e giustizia economica e sociale ». Lo stesso giudice ha invece ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionali tà delle disposizioni sopra citate, in riferimento all'art. 24 Cost.

Per l'affermazione, ormai consolidata in giurisprudenza, dell'inappli cabilità degli art. 1341 e 1342 cod. civ. ai contratti stipulati con la

pubblica amministrazione, in quanto il suo operato deve ritenersi isti tuzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e quindi regolato da criteri di imparzialità e di giustizia, cfr. Cass. 16 ottobre 1978, n.

4637, Foro it., Rep. 1978, voce Contratti della p. a., n. 45; 29 no vembre 1976, n. 4494, id., Rep. 1976, voce cit., n. 66; T.A.R. Lom bardia 7 luglio 1976, n. 269, id., Rep. 1977, voce cit., n. 66; Cass. 17 febbraio 1975, n. 526, id., Rep. 1975, voce cit., n. 34, commen tata da Saccomanni, in Riv. dir. comm., 1976, II, 11, e da Vecchio

ne, in Giur. it., 1975, I, 1, 1976; 16 novembre 1973, n. 3071 e 29 ottobre 1973, n. 2801, Foro it., Rep. 1973, voce cit., nn. 29, 30; 13

maggio 1971, n. 1383, id., Rep. 1972, voce cit., n. 40. Per una valuta zione critica, in dottrina, v., da ultimo, Tondo, Su un progetto di rifor ma della disciplina delle condizioni generali di contratto (in margine al Convegno di Fiuggi del 5-6 giugno 1981), id., 1981, V, 282.

Per l'applicabilità dell'art. 1341 cod. civ. ai capitolati degli enti

pubblici diversi dallo Stato e a quelli generali dello Stato, quando siano richiamati in contratti che non interessano lo Stato, v. Trib. Prosinone 9 marzo 1977, id., Rep. 1977, voce cit., n. 65.

Sugli art. 1341 e 1342 cod. civ. v., da ultimo, App. Roma 7 ottobre

1980, id., 1980, I, 3086, con nota di richiami, circa la clausola determinatrice del canone in funzione del valore massimo depositabile inserita nel contratto di cassette di sicurezza con la banca.

Avvocato e procuratore — Praticanti procuratori — Patrocinio

legale — Esercizio — Questione non manifestamente infondata

di costituzionalità (Cost., art. 33; r. d. 1. 27 novembre 1933

n. 1578, ordinamento delle professioni di avvocato e procura

tore, art. 8).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esa

me alla Corte costituzionale) la questione di costituzionalità del

l'art. 8 r. d. 1. 27 novembre 1933 n. 1578, nella parte in cui sta

bilisce che i laureati in giurisprudenza sono ammessi ad eser

citare per un periodo di quattro anni dalla laurea il patrocinio davanti le preture del distretto di corte d'appello, nel quale sono iscritti per la pratica, senza prevedere l'obbligo di un esa

me per l'abilitazione all'esercizio professionale, in riferimento

all'art. 33, 5° comma, Cost. (1)

Consiglio nazionale forense; ordinanza 27 marzo 1980 (Gazz.

uff. 8 aprile 1981, n. 98); Pres. Casalinuovo; ric. Cavalluzzo.

(1) L'ordinanza è motivata in relazione a Corte cost. 3 maggio 1963, n. 58 (Foro it., 1963, I, 1039, commentata da Predieri e G. Magrone, in Giur. costit., 1963, 507) che ha ritenuto alcune forme di patrocinio esercitabili davanti al pretore ed al conciliatore da persone in possesso di certi requisiti (notai, laureati in legge, segretari comunali, ex funzionari di cancellerie giudiziarie, ecc.) « ragionevolmente » non incluse fra quelle per le quali l'art. 33 Cost, prevede l'esame di Stato

(questione ultimamente riproposta da Pret. Salò, ord. 8 febbraio 1980, Foro it., 1980, I, 2365, con nota di richiami). In quell'occasione la

corte, pur non investita della specifica questione, ha osservato come « le stesse considerazioni possono valere analogamente, per quella speciale forma di patrocinio consentita, davanti alle preture del distret to di corte d'appello, ai laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori. Per questa categoria vale anche la considerazione che trattasi evidentemente di un'attività preparatoria e di tirocinio che

precede il vero e proprio esercizio professionale ». Il Cons. naz. forense osserva che appare « non ragionevole » permet

tere, nel periodo di pratica, quel pieno esercizio professionale che è

collegato al titolo di procuratore legale, anticipando cosi la fase a cui è preordinato il superamento dell'esame di Stato, anche in considera zione del grande rilievo economico-sociale e dell'arduo carattere tecnico delle controversie di recente attribuite alla competenza del pretore (cause di lavoro, in tema di locazione di immobili, ecc.).

Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 8 r.d.l. 1578/1933, in riferimento agli art. 3, 4 e 52 Cost., cfr. Cons. naz. forense 17 dicembre 1976 e 27 novembre 1976, id., Rep. 1979, voce Avvocato e procuratore, nn. 21, 20; 19 aprile 1975, id., Rcp. 1978, voce cit., n. 30; 29 novembre 1974, id., Rep. 1977, voce cit., n. 32; 27 aprile 1973 e 31 marzo 1973, id., Rep. 1976, voce cit., nn. 72, 73.

Nel senso che il praticante procuratore ha, limitatamente al giudizio pretorile, la stessa capacità professionale e gli stessi poteri riconosciuti

agli avvocati ed ai procuratori, compreso quello di essere nominato difensore d'ufficio, cfr. Pret. Bologna 30 ottobre 1976, id., Rep. 1977, voce cit., n. 30; Cass. 14 luglio 1969, Gugliotta, e 3 luglio 1969, Fiorillo, id., Rep. 1970, voce Difensore penale, nn. 15, 14; contra Cass. 2 febbraio 1973, De Lise, id., Rep. 1974, voce cit,, n. 15.

Per il carattere costitutivo dell'iscrizione dei laureati in giurispruden za nel registro speciale dei praticanti procuratori, per cui l'abilitazione al patrocinio davanti alle preture cessa solo con formale provvedimento di cancellazione da parte del consiglio dell'ordine, non essendo suffi ciente il semplice decorso dei quattro anni, v. Cass. 26 aprile 1978, n. 1946, id., Rep. 1978, voce Avvocato e procuratore, n. 31; 25 gennaio 1978, n. 337, id., Rep. 1979, voce cit., n. 16; 16 febbraio 1977, n. 705, id., 1977, I, 815, con nota di richiami, che ha ritenuto legittima l'attività processuale svolta dal praticante procuratore dopo i quattro anni dalla laurea ma prima del formale provvedimento di cancellazione dal registro speciale. Per il carattere improrogabile del termine di quattro anni previsto dall'art. 8 r.d.l. 1578/1933 v. Cons. naz. forense 27 maggio 1977, id., Rep. 1980, voce cit., n. 23; 26 ottobre 1973, 14 giugno 1973 e 31 marzo 1973, id., Rep. 1976, voce cit., nn. 68, 69, 74; 16 maggio 1970, id., Rep. 1973, voce cit., n. 83.

Circa la possibilità del praticante procuratore di esercitare la propria attività difensiva dopo aver prestato giuramento, anche se non sia ancora avvenuta l'iscrizione nell'apposito albo, v. Cass. 15 dicembre 1972, Keim, id., Rep. 1973, voce Difensore e difesa penale, n. 19.

Sulla legittimità dell'iscrizione negli albi professionali degli avvocati e procuratori, dei profughi e dei magistrati militari, in riferimento al l'art. 33, 5° comma, Cost. cfr. Corte cost. 22 dicembre 1980, nn. 175 e 174, id., 1981, I, 336, con nota di richiami, con cui è stata accolta la prima eccezione e dichiarata invece infondata la seconda (sul prosie guo della vicenda processuale relativa a quest'ultima, cfr. Cass. 17 giugno 1981, n. 3946, id., 1981, I, 1872, con nota di richiami).

Per altra questione concernente l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, di cui al r. d. 1578/1933, cfr., da ultimo, Pret. Napoli, ord. 8 dicembre 1979, id., 1980, II, 648, con nota di richiami, sulla legittimità costituzionale della distinzione della professione di avvocato da quella di procuratore.

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