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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Date post: 31-Jan-2017
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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), p. 2143/2144 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193759 . Accessed: 28/06/2014 11:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 11:00:24 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civileSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), p. 2143/2144Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193759 .

Accessed: 28/06/2014 11:00

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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2143 PARTE PRIMA 2144

1° novembre 1989 e rinnovato fino al 2001, contratto che appa re opponibile al terzo acquirente ex art. 1599 c.c. avendo data

certa (il contratto di locazione è stato registrato il 17 novembre

1989) anteriore all'alienazione della porzione immobiliare loca

ta (30 gennaio 1997). Pur non ignorando che la giurisprudenza ritiene ammissibile

la proposizione di una domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione all'esecuzione, questo pretore considera inam

missibile, in questa sede, la domanda riconvenzionale della con

venuta Pro.De.Co. s.n.c. perché proposta contro i terzi oppo nenti all'esecuzione di un titolo formato in altro giudizio (di natura possessoria, cui sono rimasti estranei) e perciò assoluta

mente non collegata o connessa all'oggetto della opposizione

(inefficacia del titolo esecutivo nei confronti degli opponenti). Detta domanda riconvenzionale mira ad ottenere un nuovo

e diverso titolo mediante l'accertamento di diritti soggettivi con

un processo di natura tipicamente petitoria che si innesterebbe,

invece, in un procedimento, come l'attuale, che appare piutto sto la «prosecuzione» (nella fase esecutiva) del giudizio posses sorio da cui trae origine il titolo opposto (e alla cui formazione

sono rimasti estranei gli attori). Tra l'altro deve osservarsi che l'accertamento richiesto con

la domanda riconvenzionale dovrebbe avvenire mediante una

procedura (l'attuale) diversa da quella prevista dalla legge (rito

locatizio) per la formazione di detto nuovo titolo esecutivo.

Infatti per tutte le controversie inerenti il contratto di loca

zione (e la richiesta di adempimento di un tale contratto, con

conseguente rilascio dei locali, rientra pacificamente tra queste

ultime) è sì competente il pretore «qualunque ne sia il valore»

ex art. 8 c.p.c. novellato, ma la domanda deve essere introdotta

e istruita secondo il c.d. rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c.

(mutuato dal rito del lavoro), rito speciale che prevale su quello ordinario, nelle cui forme si è svolto (correttamente) il presente

giudizio di opposizione alla esecuzione ex art. 615, 2° comma,

c.p.c. Pertanto la domanda riconvenzionale della convenuta

Pro.De.Co. s.n.c. deve essere dichiarata improponibile in que sta sede. (Omissis)

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Tassa sulle concessioni regionali — Rimborso — Termine — Disciplina (L. 16 maggio 1970 n. 281, provvedimenti finanziari per l'at tuazione delle regioni a statuto ordinario, art. 3; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, disciplina delle tasse sulle concessioni

governative, art. 13; 1. reg. Veneto 14 luglio 1978 n. 30, di

sposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la

disciplina della caccia).

Ai sensi dell'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, alle azioni rivol te al rimborso delle tasse sulle concessioni regionali versate in

eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge (nella specie, la 1. reg. Veneto 14 luglio 1978 n. 30) si applica il termine trien nale di decadenza previsto in generale dall'art. 13 d.p.r. 26 ot tobre 1972 n. 641. (1)

Corte di cassazione; sezione I civile; sentenza 3 luglio 1998, n. 6530; Pres. Cantillo, Est. Ferro, P.M. Sepe (conci, conf.); Regione Veneto c. Reghini (Avv. Steccanella, Voltaggio Luc

chesi). Cassa App. Venezia 25 marzo 1996.

(1) Non si rinvengono precedenti editi in termini nella giurisprudenza della Suprema corte.

Nel senso dell'applicabilità del termine triennale di decadenza, v. S.

Il Foro Italiano — 1999.

Di Ciaccia, Le tasse di concessione regionale, Milano, 1992, 49; cfr.

pure S. Dus, Concessioni regionali (tassa sulle), voce del Digesto comm., Torino, 1988, III, 244, ad avviso del quale sono identici i termini di decadenza per chiedere il rimborso delle tasse sulle concessioni regionali e quelli per ripetere le tasse sulle concessioni governative.

Sull'art. 13 d.p.r. 641/72 e sui termini per presentare istanza di rim borso delle tasse di concessioni governative pagate in eccedenza, cfr. Cass. 30 marzo 1999, n. 3097, Foro it., 1999, I, 1144, con nota di richiami.

* * *

La sentenza è così motivata: Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso la regione Veneto ripropone la tesi, già sostenuta in secondo grado e ripudiata dalla corte territoriale, secondo cui l'istante sarebbe decaduto dal diritto al rimborso in quanto indebitamente da lui corrisposto per non aver presentato domanda in tal senso nel termi ne di tre anni dall'awenuto pagamento a norma dell'art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, che afferma essere applicabile anche in materia di tributi regionali in virtù dell'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281 il quale stabilisce che i tributi in questione «sono disciplinati, per quanto non

disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative».

L'assunto della ricorrente merita di essere condiviso. La corte di me rito ha affermato che il rinvio di cui all'art. 3 1. n. 281 del 1970, ope rante soltanto per tutto quanto non disposto dalla legge medesima, non investe la materia dei rimborsi perché tale materia trova la sua discipli na specifica, per quanto riguarda le tasse sulle concessioni regionali, nell'art. 6 della legge citata che prevede l'esperibilità dell'azione per il rimborso davanti al giudice ordinario: secondo la corte veneta, «il

disposto dell'art. 6 si sottrae, per la sua intrinseca autosufficienza, al meccanismo integrativo previsto dal precedente art. 3»; e «posto che è principio generale che ogni azione è soggetta a prescrizione e che in assenza di diversa previsione il relativo termine è quello decennale, una volta statuito che il contribuente può, per il rimborso dei tributi regio nali (tra cui le tasse sulle concessioni regionali), esercitare l'azione giu diziaria davanti al giudice ordinario, la norma è in sé completa e non

abbisogna di integrazione con altre norme». Osservasi, in contrario —

e in adesione ai rilievi critici formulati dalla ricorrente — che l'esperibi lità dell'azione giudiziaria per il rimborso, svincolata da qualsiasi preli minare procedura amministrativa, mentre si pone in rapporto di specia lità rispetto a quello che era il sistema delineato nell'art. 15 d.p.r. 121/61, e che è stato poi sostanzialmente riprodotto nell'art. 12 d.p.r. 26 otto bre 1972 n. 641, non assume alcuna significativa rilevanza normativa in ordine all'istituto della decadenza, la cui disciplina, attesa la natura sostanziale di essa, non può ritenersi assorbita in quella dei mezzi di tutela giurisdizionale, di guisa che il dato testuale della mancata espres sa menzione di un termine di decadenza in sede di previsione dell'azio ne giudiziaria debba risolversi, come opina la corte veneta, in un impli cito completamento di segno nomoteticamente negativo della regola mentazione della materia, anziché, come sostiene fondatamente la ricorrente, in uno spazio di assenza, in campo regionale, di specifica voluntas legis suscettibile di essere colmato mediante il rinvio all'appli cazione delle norme relative agli analoghi tributi statali. Per vero, può convenirsi con il giudice del merito nel senso che tale rinvio è stato utilizzato dal legislatore come strumento di integrazione della normati va speciale regionale e non anche di tendenziale uniformazione di que sta a quella statale.

Ma il rilievo non è risolutivo, poiché il problema che si pone è quello di stabilire, in via ermeneutica, se la materia della decadenza sia o me no regolata (in ipotesi, anche solo implicitamente) dalla 1. n. 281 del 1970: e il problema esige, ad avviso dì questo collegio, di essere risolto, per le ragioni suindicate, in senso negativo. La soluzione opposta, cen surata dalla ricorrente e qui disattesa, non potrebbe trovare conforto nella differenza semantica, a tal fine valorizzata nel contesto motivazio nale dell'impugnata sentenza, tra la formula usata dal legislatore «per quanto non disposto dalla presente legge» e una possibile diversa for mulazione affidata alle parole «per quanto non diversamente disposto», apparendo evidente che tutto ciò che non è disposto espressamente non è e non può essere diversamente disposto; e assolutamente non perti nente risulta, al fine di colmare l'assenza di una disciplina della deca denza, il riferimento alla prescrizione, alla quale soggiace per principio generale ogni domanda giudiziale, e che, intrinsecamente differenzian dosi dalla decadenza, ben può interferire con essa, alla stessa sovrappo nendosi, del che non mancano esempi espressamente disciplinati nel cam po del diritto civile.

La subordinata tesi del controricorrerite, secondo cui, anche nel caso di ritenuta astratta applicabilità della decadenza di cui si discute, questa non potrebbe operare in fattispecie che non è di tributo corrisposto in condizione soggettiva di errore, ma di inesistenza dell'obbligazione tributaria dipendente dall'avvenuta espunzione della norma impositiva dall'ordinamento giuridico, è priva di consistenza e come tale è stata già altre volte ripudiata dalla giurisprudenza.

Si accede pertanto alla cassazione della sentenza denunciata. Conse gue il rinvio, per un riesame del merito che si rende necessario essen zialmente per la discriminazione delle singole fattispecie dedotte in giu dizio in relazione alle quali siasi o meno compiuta la decadenza, ad altra sezione della stessa corte d'appello.

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