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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 5 (MAGGIO 2000), pp. 1733/1734-1735/1736 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194780 . Accessed: 28/06/2014 09:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 09:24:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civileSource: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 5 (MAGGIO 2000), pp. 1733/1734-1735/1736Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194780 .

Accessed: 28/06/2014 09:24

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente dallo

Stato o a mezzo di enti locali».

L'art. 1 ha dichiarato la pubblica utilità delle opere suddette

e l'art. 5 ha stabilito che le stesse sono di pertinenza del dema

nio dello Stato.

Il riferimento alle opere permanenti di protezione antiaerea

costruite direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali ad

avviso del giudicante indica opere di protezione che sono state

realizzate nella loro struttura essenziale appunto dallo Stato o

da enti locali.

Non possono quindi essere ricomprese tra le opere suddette

quelle già esistenti all'epoca dell'emergenza bellica e che, per essere destinate alla loro funzione di protezione, hanno sempli cemente subito delle modificazioni o aggiunte che non hanno

alterato le loro caratteristiche essenziali.

Ciò è desumibile in particolar modo dall'art. 2 d.leg. 409/48

che stabilisce il criterio di calcolo dell'indennità di espropriazio ne «del suolo occupato nella costruzione dei ricoveri antiaerei».

D'altronde è facilmente comprensibile che l'esigenza di «si

stemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea» si

sia posta appunto con riferimento a quelle costruzioni che han

no comportato l'occupazione in modo permanente del suolo al

trui e comunque la realizzazione di un edificio con caratteristi

che del tutto nuove, dirette a soddisfare specifiche esigenze di

protezione. Una tale esigenza non è invece evidentemente ravvisabile con

riferimento ad opere già esistenti e che per essere destinate a

ricovero antiaereo abbiano subito solo delle modifiche margina li che non ne hanno alterato la struttura.

Orbene, per quanto concerne la galleria in questione può rite

nersi pacifico che le uniche opere realizzate per destinarla a ri

fugio sono state costituite da un locale infermeria (m 2,60 x 2), un locale per servizio igienico (m 1,50 x 0,60), un muro para

schegge oggi non più esistente ed un cunicolo per uscita di sicu

rezza (v. in tal senso verbale di presa di possesso ufficio tecnico

erariale di Siena del 23 maggio 1957 — doc. 3 — e lettera del

comune di San Gimignano del 23 aprile 1969 — doc. 4). Risulta dalla relazione del consulente tecnico che la galleria

(con strutture verticali costituite da murature a mattoni ad ar

catelle e con volta rivestita in mattoni) è stata invece presumi bilmente edificata tra gli anni 1904 e 1907, com'è rilevabile an

che da una targhetta di marmo esposta al termine della galleria

con l'indicazione «G.pe Dani 1904-1907».

La galleria in oggetto non può pertanto essere considerata

come opera permanente di protezione antiaerea costruita diret

tamente dallo Stato o a mezzo di enti locali.

D'altronde se anche la galleria in questione dovesse essere

considerata come rientrante tra gli immobili previsti dal d.leg. 409/48 risulterebbe comunque non attuato il necessario proce dimento di espropriazione previsto dagli art. 2 e 3 d.leg. 409/48.

Né la pubblica amministrazione risulta aver mai in concreto

esercitato il possesso dell'immobile. Per quanto concerne il ver

bale di presa di possesso redatto dall'ufficio tecnico erariale di

Siena il 23 maggio 1957 è sufficiente rilevare che lo stesso è

stato redatto senza la partecipazione di alcuno dei soggetti pri vati interessati.

Deve pertanto essere dichiarato che il bene immobile in og

getto non appartiene al demanio dello Stato. È quindi altresì

evidente che nessuna servitù di passo per uso pubblico è co

munque configurabile su parti dell'immobile di proprietà del

Dani.

Consequenziale è la condanna della pubblica amministrazio

ne alla cessazione delle turbative riguardo all'esercizio del dirit

to di proprietà da parte del Dani sull'immobile in oggetto (art. 949 c.c.).

Il Dani ha chiesto altresì la condanna della pubblica ammini

strazione al risarcimento dei danni allo stesso arrecati per le

molestie e turbative attuate.

In particolare i danni sono stati dedotti con riferimento al

fatto che il conduttore dei locali destinati a «cantina» (v. con

tratto di locazione doc. 5) in seguito alla controversia insorta

ha sospeso il pagamento dei canoni.

In effetti l'art. 1585 c.c. dispone che il locatore è tenuto a

garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o

il godimento della cosa arrecate da terzi che pretendono di ave

re diritti sulla cosa medesima.

Il Foro Italiano — 2000.

Osserva peraltro il giudicante che non risulta la prova che la pubblica amministrazione abbia esercitato nei confronti del

conduttore molestie idonee a diminuire l'uso o il godimento della

cosa locata ed in ogni caso di tale incidenza da giustificare la

sospensione nel pagamento dei canoni.

Tanto più che la pubblica amministrazione rivendica i propri diritti sulla galleria mentre invece il rapporto di locazione risul

ta riguardare il locale cantina.

Deve pertanto essere respinta la domanda di risarcimento danni

proposta dal Dani.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Campania — Personale della formazione professionale — Riconoscimento

del servizio precedentemente prestato — Incostituzionalità

(Cost., art. 3, 97; 1. reg. Campania 18 luglio 1991 n. 14, mo

difiche ed integrazioni alla 1. reg. 9 luglio 1984 n. 32, concer

nente istituzione del ruolo speciale della giunta regionale ad

esaurimento del personale della formazione professionale, art.

2).

È incostituzionale l'art. 2, 1° e 2° comma, 1. reg. Campania 18 luglio 1991 n. 14, che estende, con efficacia retroattiva, in

favore del personale docente e non docente della formazione

professionale immesso nel ruolo della giunta regionale con de

correnza dal 1° gennaio 1992, lo stesso trattamento economico

e giuridico goduto dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1991

dai dipendenti di ruolo della stessa regione e riconosce, altresì, a tutti gli effetti al medesimo personale l'anzianità di servizio

prestato a far data dal 1° settembre 1986. (1)

Corte costituzionale; sentenza 20 aprile 2000, n. 109 (Gazzet ta ufficiale, la serie speciale, 26 aprile 2000, n. 18); Pres. Mira

belli, Est. Capotosti; G.M. e altri c. Regione Campania. Ord.

Tar Campania 7 aprile 1998 (G.U., la s.s., n. 41 del 1998).

(1) La corte ribadisce l'illegittimità dell'attribuzione a personale in

quadrato in ruolo di benefici economici e di carriera connessi a presta zioni antecedenti l'immissione in ruolo, secondo quanto enunciato in

precedenti decisioni; fra le sentenze richiamate in motivazione, v. Corte cost. 30 ottobre 1997, n. 320, Foro it., 1998, I, 958, con nota di richiami.

♦ # *

La sentenza è così motivata: Diritto. — (Omissis). 2. - La questione è fondata.

La legge della regione Campania n. 14 del 1991, cui appartengono le disposizioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, fa segui to alla precedente 1. reg. 9 luglio 1984 n. 32, la quale stabiliva, a deter minate condizioni, l'inquadramento nel ruolo regionale del personale docente e non docente della formazione professionale, ma questa legge non ha avuto attuazione amministrativa, come risulta espressamente anche dall'ordinanza di rimessione.

La 1. n. 14 del 1991 si collega dunque a quella normativa, in quanto dispone l'immissione nel ruolo della giunta regionale, con decorrenza 1° gennaio 1992, della predetta categoria di personale, ma contiene an

che alcuni profili innovativi. Infatti una delle norme censurate estende, con efficacia retroattiva, lo stesso trattamento economico e giuridico

goduto, dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1991, dai dipendenti di

ruolo della regione Campania al personale della suddetta categoria che

invece prestava servizio in quello stesso periodo di tempo, cioè anterior mente all'immissione in ruolo, in base ad altri tipi di rapporto di lavo

ro. La seconda delle norme impugnate dispone invece che al medesimo

personale sia riconosciuta «a tutti gli effetti» l'anzianità di servizio pre stato a «far data dal 1° settembre 1986».

In riferimento al contenuto normativo delle disposizioni censurate oc corre ricordare che la giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo,

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1735 PARTE PRIMA 1736

nell'ambito del principio del buon andamento e nei limiti della ragione volezza, la discrezionalità del legislatore nel settore dell'organizzazione dei pubblici uffici, è tuttavia costante, in tema di valutazione dei servizi

pregressi, nel ritenere contrastanti con il principio del buon andamento, canonizzato nell'art. 97 Cost., sia l'estensione del regime giuridico ed economico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che erano, anterior mente al loro inquadramento, legati con l'amministrazione da un rap porto di lavoro di diritto privato, sia l'equiparazione, a tutti gli effetti, del servizio comunque prestato a quello espletato nell'ambito di un rap porto di pubblico impiego di ruolo (sentenze n. 320 del 1997, Foro

it., 1998, I, 958; n. 59 del 1996, id., Rep. 1996, voce Regione, n. 189). La disciplina legislativa che assume tale contenuto entra inoltre in con trasto anche con l'art. 3 Cost., poiché non solo viene a determinare una irragionevole parificazione di situazioni disomogenee, ma si risolve anche in una forma di ingiustificato privilegio.

Alla luce di questo quadro giurisprudenziale risulta pertanto evidente la illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per contrasto con

gli art. 3 e 97 Cost., sotto il profilo che irragionevolmente stabiliscono, con efficacia retroattiva, una arbitraria assimilazione, «a tutti gli effet

ti», cioè sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al per sonale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso

periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costi tuzionale dell'art. 2, 1° e 2° comma, 1. reg. Campania 18 luglio 1991 n. 14 (modifiche ed integrazioni alla 1. reg. 9 luglio 1984 n. 32 concer nente istituzione del ruolo speciale della giunta regionale ad esaurimen to del personale della formazione professionale).

Camera di commercio, industria e agricoltura — Diritto annua

le — Controversie — Giurisdizione (D.l. 22 dicembre 1981

n. 786, disposizioni in materia di finanza locale, art. 34; 1.

26 febbraio 1982 n. 51, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 786, art. unico; d.leg. 31

dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 2).

Non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario, le controversie concernenti il

diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attività econo

mica iscritte in albi e registri tenuti dalle camere di commercio. (1)

Corte di cassazione; sezioni unite civili; sentenza 25 ottobre

1999, n. 742/SU; Pres. lannotta, Est. Preden, P.M. Lo Cascio

(conci, conf.); Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di Avellino (Avv. Pelosi) c. Vigorito e altra. Regola mento di giurisdizione.

(1) Non risultano precedenti editi in termini nella giurisprudenza del la Suprema corte.

Nel medesimo senso, in dottrina, C. Bafile, Il nuovo processo tribu tario,, Padova, 1996, 22; C. Iorio, La giurisdizione delle commissioni tributarie in materia di tributi locali, in Fisco, 1998, 15028; G. Campeis-A. De Paulis, Il manuale de! processo tributario, Milano, 19%, 36; A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Commentario al nuovo contenzioso tri butario, Milano, 1996, 33, per i quali la locuzione «tributi locali» di cui all'art. 2 d.leg. 546/92 deve riferirsi ai soli tributi pertinenti agli enti pubblici territoriali.

Contra, C. Glendi, La giurisdizione delle nuove commissioni sui tri buti comunali e locali, in Corriere trib., 1996, 3405; G. Bellagamba, Il nuovo contenzioso tributario, Torino, 1993, 49, e T. Baglione-S. Menchini-M. Miccinesi-L. Castaldi-G. Galluzzi-V. Pezzuti-F. Pi stolesi, Il nuovo processo tributario - Commentario, Milano, 1997, 14, ad avviso dei quali «tributi locali» sono quelli di pertinenza di «qualsi voglia ente locale». Cfr. anche L. Del Federico, I tributi locali nella nuova giurisdizione tributaria, in P.Q.M., 1997, fase. 3, 22, per il quale «possono certamente qualificarsi come enti locali: i comuni; le provin ce; le città metropolitane; le unioni di comuni; le comunità montane; i consorzi tra enti locali; i consorzi di bonifica; le aziende di turismo e soggiorno; le camere di commercio».

* • *

Il Foro Italiano — 2000.

La sentenza è così motivata: Svolgimento del processo. — Con ricor so notificato il 29 settembre 1997, Oreste Vigorito, quale amministrato re della Avellino 2000 s.r.l., chiedeva alla Commissione tributaria pro vinciale di Avellino l'annullamento, previa declaratoria di sospensione dell'esecuzione, della cartella esattoriale n. 7445740, con la quale la camera di commercio di Avellino aveva richiesto il pagamento della somma di lire 1.162.520 a titolo di «diritto annuale e sopratassa».

La camera di commercio di Avellino, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, deducendo che le controversie relative al diritto annuale da corrispondere alle camere di commercio, istituito e regolato dal d.l. n. 786 del 1981, convertito nella 1. n. 51 del 1982, non rientrano tra quelle oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 d.leg. n. 546 del 1992.

La commissione tributaria, nel decidere preliminarmente sull'istanza di sospensione, osservava che «il tributo doveva ritenersi ricadente nel l'ambito giurisdizionale dell'organo adito, dovendo lo stesso essere sus sunto nella accezione legislativa del tributo locale».

La camera di commercio di Avellino ha proposto regolamento pre ventivo di giurisdizione, per sentir affermare la giurisdizione dell'a.g.o.

L'intimato non ha svolto difese in questa sede. Motivi della decisione. — 1. - Deduce la ricorrente che nell'elencazio

ne tassativa delle controversie soggette alla giurisdizione delle commis sioni tributarie, l'art. 2 d.leg. n. 546 del 1992 indica, alla lett. h), le controversie concernenti i tributi comunali e locali, e, alla lett. i), le controversie concernenti ogni altro tributo attribuito dalla legge alla

giurisdizione delle commissioni tributarie. Sostiene che il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle ca

mere di commercio, dovuto a tali enti ai sensi dell'art. 34 d.l. n. 786 del 1981, convertito, con modificazioni, nella 1. n. 51 del 1982, non

può essere considerato un «tributo locale», sia perché non è espressione del potere impositivo delle camere di commercio, in quanto viene deter minato dal ministro del tesoro su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre le camere di commercio prov vedono soltanto alla sua riscossione, sia perché le camere di commercio non hanno natura di enti locali, per tali dovendosi intendere soltanto la regione, la provincia ed il comune.

Il diritto di cui trattasi ha infatti natura di tributo, ma non può esse re ricompreso tra i «tributi comunali e locali» di cui alla lett. h), né

può essere ricondotto nella previsione della lett. /), in difetto di una

espressa previsione di legge. 2. - Il ricorso è fondato. L'art. 2 d.leg. n. 546 del 1992, al 1° comma, dispone che sono sog

gette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie con cernenti le imposte ed i tributi di seguito indicati nelle lett. da a) ad i).

In particolare, la lett. h) menziona «i tributi comunali e locali» men tre la lett. i) ha riguardo ad «ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie».

Nessuna delle sue ipotesi suindicate è ravvisabile nel caso di specie. Con riferimento alla lett. h) dell'art. 2, 1° comma, d.leg. n. 546 del

1992, è sufficiente rilevare, per escluderne l'applicabilità, che il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle camere di commercio, dovu to a tali enti ai sensi dell'art. 34 d.l. n. 786 del 1981, convertito, con

modificazioni, nella 1. n. 51 del 1982, e successivamente regolato dal l'art. 18 1. n. 580 del 1993 sul riordinamento delle camere di commer

cio, non può essere considerato un «tributo locale». Hanno invero tale natura i tributi che costituiscono espressione del potere impositivo degli enti locali, mentre nella specie non ricorre nessuno dei due suindicati requisiti. In primo luogo, la nozione di ente locale è tradizionalmente riservata agli enti pubblici territoriali (regione, provincia e comune), per i quali il territorio assume il rilievo di elemento costitutivo, sicché le camere di commercio, in relazione alle quali la circoscrizione territo riale nell'ambito della quale operano (provincia o area metropolitana) costituisce soltanto limite di competenza (art. 1 1. n. 580 del 1993), non sono riconducibili nell'ambito della predetta categoria di enti. Inol tre, va rilevato che il diritto di cui trattasi non è riconducibile all'auto nomia impositiva delle camere di commercio, dal momento che a tali enti è attribuita soltanto la riscossione della prestazione patrimoniale, mentre la determinazione della misura del diritto (ed il suo aggiorna mento) è riservata al ministro del tesoro su proposta del ministro del

l'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 18 1. n. 580 del 1993). Con riferimento alla lett. i) del citato art. 2, 1° comma, va poi rileva

to che manca una espressa disposizione di legge volta ad attribuire alle commissioni tributarie le controversie in tema del diritto di cui trattasi.

Ora, poiché la giurisdizione delle commissioni tributarie, in quanto derogativa di quella ordinaria, è limitata alle materie espressamente in dicate in norme aventi forza di legge, che, per la loro eccezionalità, sono di stretta interpretazione (sent. 10905/98, Foro it., 1999, I, 732), consegue che le controversie concernenti il diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi ed ai registri tenu ti dalle camere di commercio, previsto dall'art. 34 d.l. n. 786 del 1981, convertito in 1. n. 51 del 1982, e successivamente regolato dall'art. 18 1. n. 580 del 1993 sul riordinamento delle camere di commercio, in quanto non ricomprese in alcuna delle tassative ipotesi previste dall'art. 2, 1° comma, d.leg. n. 546 del 1992, non sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ma rientrano nella competenza giurisdizio nale del giudice ordinario.

3. - Va quindi dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o.

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