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Rivista di Giurisprudenza Penale

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Rivista di Giurisprudenza Penale Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 11 (1962), pp. 347/348-351/352 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153180 . Accessed: 25/06/2014 02:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 02:45:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Rivista di Giurisprudenza Penale

Rivista di Giurisprudenza PenaleSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 11 (1962), pp. 347/348-351/352Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153180 .

Accessed: 25/06/2014 02:45

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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Page 2: Rivista di Giurisprudenza Penale

PARTE SEGONDA

statuali avesse a prevalere e perehe l'ordine pubblico po tesse essere ristabilito.

Ne alcuno puõ dolersi se, per aver fatto parte della

illecita riunione e nel corso della azione resasi necessaria

per opporvisi, a ristabilire l'ordine e l'autorita, ebbe a subire le tuttavia modeste conseguenze fisiehe e oorporali (percosse e lesioni) di tale azione di forza che taluni degli imputati lamentavano.

Nulla b invece risultato in ordine a pretese violenze e

percosse, contestate dal dr. Maugeri e da altri agenti della

Mobile, ohe alcuni imputati, contraddetti da altri (vedi ad

esempio interrogator! di Marcelli e Navacchi), maliziosa mente affermavano di aver subito in Questura (quasi novelle « forche eaudine » per tutti quelli cho quella sera vi facessero ingresso).

Certo non e da eseludersi, anche a questo proposito, che

per qualche riottoso, quale ce ne sono stati. sia stato neces sario usare la forza fino aH'ultimo ed anche in quel momento. La condotta delle forze dell'ordine nel complesso dell'ope razione fu, dunque, consona alia gravity della situazione ed adeguata al compito che le era affidato e, per quanto attiene in specie ai funzionari ed agenti verbalizzanti e testi nel processo, in nessun caso e comunque risultato che essi abbiano c.ompiuto atti o comportamenti arbitrari si da legittimare l'oltraggio o, peggio, l'azione violenta dei dimostranti: gravemente provocatoria, anzi, quest'ultima e lesiva della libertä di azione dei rappresentanti dell'or dine neH'adempimento del loro dovere, secondo il loro uf ficio e servizio, di ripristinare, appunto, l'ordine e la lega lity (ond'e che, integrandosi il reato di resistenza, peraltro, nel momento in cui si attua la violenza o minaocia ed e

compiuto l'atto del p. u. e non rilevando l'esito dell'azione, nella specie tale delitto fu sempre sussistente e consumato anche se gli assalti dei sediziosi non raggiunsero lo scopo di fermare e sopraffare l'azione dei tutori dell'ordine).

Per quanto ha tratto alia ritualita delle intimazioni di scioglimento della radunata ordinate nell'occasione, prima dal commissario Bessone, e poi dal commissario Valerio, nel corso della giornata, da qualche difensore messa in dubbio per la mancanza di segnali di tromba, e appena il caso di rilevare ch'essa non e invece in discussione, poiche le intimazioni medesime furono sempre eseguite dai pre detti funzionari che, essendo in borghese, indossavano

all'uopo ogni volta la prescritta sciarpa tricolore (mentre tutti gli altri dipendenti ufficiali e agenti di P. s. indossa vano l'uniforme di servizio : art. 24 regolamento P. s.), con ripetuti e formali ordini ad alta voce, secondo consente l'art. 25 del regolamento di P. s., nonche, insieme, col suono prolungato delle sirene degli automezzi di servizio, prima di ordinare le cariche per lo scioglimento di forza.

Non e cosi discutibile nemmeno la sussistonza della con travvenzione di cui all'art. 24 t. u. leggi P. s. a carico di tutti coloro che della riunione continuarono a fare parte dopo le formali intimazioni di cui sopra.

Ne occorre sia data prova, da parte dell'accusa, che le intimazioni stessa, tuttavia rese evidenti e palesi dalle

sciarpe, dalle sirene, e dall'apprestamento in se, in rela zione alia situazione (sicche nessuno dei presenti avrebbe

potuto ignorarle), fossero state in concreto percepite da tutti e da ciascuno dei partecipanti: tenuto anche conto che le stesse formalitä si ripeterono numerose volte specie in serata, dopo le ore 21.30, quando l'atmosfera si fece an cora piu turbolenta e pericolosa e che, d'altra parte, l'as

sembramento, a partire dalle ore 16.30 e dopo la prima in

timazione, era giä da considerarsi definitivamente illecito e sedizioso.

Non e del resto dubbio che la contravvenzione di cui al detto art. 24 t. u. leggi di P. s. concorra con quella di cui all'art. 655 cod. pen., diversi essendo i momenti consu mativi e gli oggetti giuridici tutelati.

La responsabilitä, anche per questa contravvenzione, b stata ritenuta nei confronti dei singoli imputati alia stre gua dei criteri gia sopra enunciati in ordine all'altra impu tazione contravvenzionale.

II Collegio non ha ritenuto accoglibile, per i casi di con danna, la istanza dei difensori per l'applicazione della atte

nuante di cui all'art. 62, 11. 3, cod. pen. avanzata sotto

l'aspetto che la radunata in. questione non sarebbe stata

originariamente sediziosa, ma prima di essere tale sarebbe stata soltanto una riunione, se pur carente di autorizza

zione, poi trasformatasi improvvisamente. Invero, anche a presoindere dal fatto che la manifesta

zione di cui trattasi parve, per taluni aspetti messi in ri lievo nella precedente narrativa, avere una sorta di orga nizzazione e di direzione (forse dall'esterno) pur rimasta

indefinita, e che contrasterebbe, nel caso, con la suddetta tesi difensiva, l'attenuante in parola, che per espressa men zione non si applica nolle ipotesi di riunioni vietate, non

puõ sussistere, tanto se sia intervenuto il divieto della

riunione, quanto se si tratti di riunione improvvisa per cui autorizzazione non si sarebbe mai potuto ottenere, sia

quando i fatti suggestivi si siano svolti successivamente aU'ordine di scioglimento dato da] ['autorita.

Griova ancora ricordare, in questa parte generate, per quanto attiene ai criteri di massima adottati dal Tribu nale anche in punto applicazione di pena, che si e ritenuto

poter concedere a tutti gli imputati condannati e in consi derazione degli incensurati precedenti, delle condizioni di vita individuale e sociale generalmente misere e difficili, della vita anteatta generalmente buona e della giovanile etä dei piü, le attenuanti generiche.

Considerata peraltro la rilevante entitä delle aggra vant generalmente eontestate, in ordine al numero delle

persone concorrenti nei reati e presenti ai fatti ed in re

lazione, soprattutto, alla gravitä e pericolositä di questi ultimi, nel quadro della speeiale situazione venutasi a creare sulla piazza (gravida di conseguenze, per il peri coloso esempio, anche per gli avvenimenti successivi, poi, avvenuti il 9 e 10 luglio, e compromissiva altresi della si curezza pubblica), si 6 creduto poter ravvisare, al massimo e per tutti i casi, eccettuato uno tenuto in particolare conto per la giovanissima etä del prevenuto, come meglio si dirä in opportuna sede (Parisi) ed a parte ancora quello speeiale, e del tutto avulso dagli altri fatti, relativo agli imputati Casu e Bonavero (ove del resto il giudizio si ri feriva a reato e circostanze diversi), la equivalenza delle succitate attenuanti con le aggravanti indicate.

Fatte queste premesse, non resta ora che passare al 1'esame dei singoli fatti e dei singoli addebiti a carico degli arrestati. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Penale

Furto — Furto, previa eiirazione, di autovcicolo in sosta eon Ic portiere chiuse —

Aggravanti dclla

esposizione alla pubblica fede c dell'uso di vio lenza sulla cosa — Sussistcnza (Cod. pen., art. 625, nn. 2 e 7).

Nel caso di furto, previa effrazione, di un autoveicolo lasciato incustodito su una strada pubblica con le portiere chiuse, ricorre la duplice aggravante dell'uso di violenza sulla cosa e dell'esposizione alia pubblica fede. (1)

Corte Suprema di Cassazione ; Sezione II penale ; sen tenza 5 marzo 1962 ; Pres. G-uarnera P., Est. De Biasi, P. M. Paternostro (concl. conf.) ; ric. P. m. c. Yalente.

(Oassa App. Roma 7 ottobre 1960)

(1) La decisione aderisce alia prevalente giurisprudenza della Suprema corte, la quale ritiene che nella specie non sussista incompatibilitä fra le aggravanti previste dall'art. 625, un. 2 e 7 : Cass. 15 ottobre 1961, Stemma, Mass. pen., 1962, 169 ; 7 luglio 1961, Gallini, Giust. pen., 1962, II, 145 ; 18 gennaio 1961, Carlini, Foro it., Rep. 1961, voce Furto, 121; 11 gennaio 1961, Re, ibid., n. 106 ;]6 ottobre 1960, Aragno, ibid., n. 102; 12 gennaio 1960, Marini, id., Rep. 1960, voce cit., n. 91 ; 20 novembre 1959, Ubaldini, ibid., n. 87 ; 13 novembre 1959, Cascioli, ibid., n. 86 ;

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349 GIURISPRUDENZA PENALE 350

15 ottobre 1959, Sparti, ibid., n. 84 ; 28 novembre 1959, Brusco

lini, ibid., n. 90 ; 17 gennaio 1958, Mosele, id., Rep. 1958, voce

cit., n. 85 ; 17 giugno 1958, Cecere, ibid., n. 86 ; 12 ottobre 1957, Ferrucci, ibid., n. 76 ; 3 luglio 1957, Frontali, ibid., n. 82. Hanno, invece, ritenuto che nella specie sussista solo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 : Cass. 19 giugno 1959, Grasso, id., Rep. 1960, voce cit., n. 83 ; 8 maggio 1959, Millefanti, ibid., n. 78 ; 9 ottobre 1956, Eucide, id., 1956, II, 217, con nota di richiami. Alcune decisioni, inline, hanno seguito una tesiintermedia, esclu dendo il concorso fra le due aggravanti, qualora l'ostacolo frap posto alia sottrazione del veicolo siaditale en tita da impedirne il superamento senza dare l'allarme : Cass. 7 novembre 1959, Vaccaro, id., Rep. 1960, voce cit., n. 85 ; 12 giugno 1959, Boscolo, ibid., n. 81.

In ordine alia diversa ipotesi del furto, pevia effrazione, di

cose contenute in un autoveicolo chiuso, la giurisprudenza della

Suprema corte sembra ancora oscillante fra la tesi del concorso fra Io due aggravanti eitate : Cass. 4 dicembre 1961, Teruzzi, Giust. pen., 1962, II, 598 ; 9 maggio 1961, Rubino, ibid., 248 ; 2 maggio 1961, Musso, ibid., 247 e quella della sussistenza della sola aggravante prevista dall'art. 625, n. 2 : Cass. 24 ottobre

1961, Ottone, ibid. 410 ; 19 maggio 1959, Falischia, Foro it.,

Rep. 1960, voce Furto, n. 79.

Sull'argomento, cons, in dottrina: Castelletti, Ancora

^ull'aggravante dell'esposizione alia pubblica irde per gli automezzi

lasciati incustoditi, in Corti Brescia, Venezia e Trieste, 1961, 355 ; Dx Migliardo, Li aggravanti nel furto di automobili incustodite, in Oiust, pen., 1960, II, 591 ; In tema di furto di automobili e in

automobili, in Arch, pen., 1957, II, 301.

* * •

La Cassazione ha cosl motivato : «I Giudici di appello hanno

ritenuto che nel furto di auto lasciata incustodita su pubblica strada a portiere chiuse, previa effrazione delle portiere stesse, non ricorra l'aggravante dell'esposizione alia pubblica fede (art. 625, n. 7, cod. pen.), per incompatibility di questa con l'altra

dell'uso della violazione o di mezzo fraudolento (art. 625, n. 2). «Queäto principio o stato ritenuto illegittimo da questa

Corte suprema con itidirizzo giurisprudenziale prevalente e co

stante (v. da ultimo Sez. II 24 novembre 1961, Chini; 11 ottobre

1961, Bonsignori; 11 ottobre 1961, P. m. c. Remo ; 15 maggio 1961, Stemma ; 13 aprile 1961, Gasparini) e pertanto la impu gnata sentenza, in aderenza all'unica censura di ricorso, va an

nullata per manifesta violazione di legge ».

Iinpresa cooprrafiva — Societä a responsahilita limituta —- Ilciiunoia ilrlla nomina dei sindaci — Termine — Fattispecie (Cod. civ., art. 2400,

2516, 2519, 2626).

Non ö punito con l'ammenda prevista nell'art. 2626

<jod. civ. l'amministratore di societä cooperativa a respon

sahilita limitata di nuova costituzione che provvede a

denunciare la nomina dei sindaci, contennta nell'atto costi

tutivo, nel termine di trenta (e non di quindici) giorni. (1)

Prctura di Bologna; sentenza 15 novembre 1962 ; Giud.

Bertini; imp. Frabetti e altri.

(1) Non risultano precedenti giurisprudenziali editi.

In dottrina, vedi in argomento Kiu:, Commentario del co

dice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1961, sub art.

2400, pag. 451 ; Graziani, Diritto delle societä', pag. 390.

Nel senso che no la nomina dei sindaci no l'accettazione

della carica da parte dei medesimi costituiscono requisiti di

validity dell'atto costitutivo, vedi la nota ad App. Cagliari 26 settembre 1958 di Majello, Sono soggetti a omologazione la nomina e l'accettazione dei sindaci di societä per azioni ?, in Foro

it., 1959, I, 1394. * * *

La sentenza e cosi motivata : «In data 19 aprile 1961 Fra

betti e altri furono denunciati per non avere presentato nel

termine stabilito dall'art. 2400 cod. civ. la comunicazione di

nomina del collegio sindacale della Soc. coop. a. r. 1. « Coop, edi

ficatrice Mascarino », ciõ nella loro qualitä di componenti del

-consiglio di amministrazione della suddetta Societa. Condannati

con decreto penale a lire 10.000 di ammenda ciascuno, fecero

opposizione sostenendo che il termine di 15 giorni previsto dal

l'art. 2400 per la comunicazione della nomina del collegio sin

dacale nel registro delle imprese si riferisce a nomina del collegio

-di societä. legalmente esistente, mentre altrettanto non e da

ritenersi nel caso della cooperativa di nuova costituzione non

ancora omologata e quirxdi giuridicamente inesistente. (Omissis) « Ritiene il Giudicante che l'opposizione debba essere ae

colta. Infatti l'art. 2519 cod. civ. prescribe che l'atto costitu tivo di una society deve essere depositato entro 30 giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese. Invece, l'art. 2400 pre scrive il termine di 15 giorni per la iscrizione della nomina dei

sindaci e della loro cessazione dagli uffici. Ora e chiaro che il

legislatore ha inteso prescrivere un termine minore di giorni 15,

per l'iscrizione della nomina del collegio sindacale di society

giä esistente, mentre ha stabilito il termine di giorni 30 per la

iscrizione dell'atto costitutivo di una nuoya society. «Siccome con la costituzione di una nuova societa si pro

cede anche alia nomina del collegio sindacale non k da ritenersi la prescrizione di 30 giorni per la iscrizione della nuova societä e quella di 15 giorni per la iscrizione della nomina dei sindaci avvenuta con lo stesso atto. II termine di 30 giorni di cui al

l'art. 2519 quindi vale sia per la iscrizione dell'atto costitutivo sia per la nomina del collegio Sindacale ».

Iiifortuni sul lavoro — Norme di prevenzione — San

zioni penaIi —• Alisura minima dell'ammenda —

Questione d'incostiluzionalita non manifestamente

inlondata (Costituzione della Repubblica, art. 72 ; leg

ge 17 febbraio 1955 n. 51, delega al potere esecutivo a

emanare norme generali e speciali in materia di pre venzione d'infortuni sul lavoro, art. 4 ; d. pres. 27 aprile 1955 n. 547, norma per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro, art. 389 c).

Non e manifestamente infondata (e se ne riinette quindi l'esame alia Corte oostituzionale) la questione d'incostitu

zionalitä dell'art. 389 c) decreto pres. 27 aprile 1955 n. 547, che fissa in lire 50.000 il minimo dell'ammenda per le con

travvenzioni alle norme generali per la prevenzione d'in

fortunio sul lavoro, commessa dai datori di lavoro e dai

dirigenti, per eccesso dalla delega conferita al Governo

con l'art. 4 della legge 12 febbraio 1955 n. 51. (1)

Pretura di Prato ; ordinanza 18 luglio 1962; Giud.

Senese ; imp. Franchi.

(1) L'ordinanza e riprodotta su Le Leggi, 1962, 1566. V., da ultimo, a proposito dell'art. 77 decreto pres. 7 gennaio 1956

n. 104 (norme per la prevenzione d'infortuni sul lavoro nelle

costruzioni), Trib. Parma 15 gennaio 1962, retro, 168, con nota

di richiami.

Lavoro (rapporto) — Impresa di pubblici servizi — Appalto di attivita d'installazione, Icttura di

contatori, eee. — Incriminazione degli appalta— tori — Questione d'ineostituzionalita non mani

festamente inlondata (Costituzione della Repubblica, art. 25, 39, 41 ; legge 23 ottobre 1960 n. 1369, divieto

di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano

d'opera negli appalti di opere e di servizi, art. 3, 6).

Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alia Corte oostituzionale) la questione d'incostitu

zionalitä dell'art. 3, 2° comma, della legge 23 ottobre

1960 n. 1369, quale precetto della norma incriminatrice

contenuta nell'art. 6 della stessa legge, in quanto punendo con l'atnmenda di lire mille per ogni lavoratore e per ogni

giornata d'inosservanza coloro che assumono in appalto da

imprese di pubblici servizi attivita di esazione, installazione

e lettura di contatori, ecc., e non corrispondono ai loro di

pendenti il trattamento minimo nelle norme stesse previste, contrasta con gli art. 25, 2° comma, e 39, 4° comma (e non

con l'art. 41, 1° comma) della Costituzione. (1)

Pretura di Genova; ordinanza 3 luglio 1962; Giud.

Spanu ; imp. Dani, Manzi e altri.

(1) II testo dell'ordinanza ö riprodotto su Le Leggi, 1962, 1569.

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351 PARTE SECONDA 352

Circolazione stradale — Sosta dei veicoli — Urnita— zioni temporali — Facoltä dei comuni — Impo— si/Jone di disco segna-orario — Illegittimitä

(D. pres. 15 giugno 1959 n. 393, t. u. norme sulla cir

colazione stradale, art. 4).

I comuni, limitando in determinate zone del loro terri

torio la durata della sosta dei veicoli, non possono subordi narla all'assolvimento di oneri o condizioni particolari, come l'applicazione all'interno del parabrezza dei veicoli di un disco segna-orario. (1)

Pretura di Roma ; sentenza 27 giugno 1962 ; Griud.

Gotti Porcinari ; imp. Sperduti.

(1) In senso contrario, Cass. 13 novembre 1961, Manca di Villahermosa, retro, 17, la quale aveva cassato Pret. Roma 6 maggio 1961, Foro it., 1961, II, 130. Secondo Duni, Cassone, Garri, Tratt. dir. circolaz. slrad., Roma, 1961, I, pag. 236, nel

generico potere attribuito ai sindaco di vietare o limitare la sosta, deve ritenersi compreso quello di limitare non soltanto nello spazio, ma anche nel tempo la sosta stessa. Sui segnali di zona disco, cons. Pret. Bologna 3 novembre 1960, Cavani, Foro it., Rep. 1961, voce Circolazione stradale, nn. 158, 159.

La legittimitä della imposizione da parte dei comuni dei dischi segna-orario & stata implicitamente ritenuta anche da Cass. 9 maggio 1961, Ancarani, ibid., n. 544, la quale ha preci sato ehe il conducente ehe lascia il veicolo in un luogo di sosta limitata, scaduto il tempo stabilito, deve allontanarsi e lasciare libero il posto per consentire l'avvicendamento dei veicoli e ehe puõ ritornarvi per una nuova sosta,. purche l'allontanamento abbia una congrua durata e non sia artificiosamente diretto ad eludere la disposizione limitativa.

Secondo Cass. 18 gennaio 1961, Nicosia, ibid., n. 168, i se gnali di divieto o limitazione di sosta debbono essere posti in corrispondenza di ogni crocivia.

In generale, sui poteri del sindaco in materia di circolazione stradale, cons, la dottrina eitata nella nota di richiami a Cass. 28 novembre 1961, Cerrone, retro, 106 e 327, con nota di Delfino.

* * *

II Pretore ha cosi motivato : «II fatto addebitato alio Sper duti non integra il reato contestato ne alcuna altra ipotesi con tra vvenzionale. La Corte di cassazione con sentenza 13 novem bre 1961 (Foro it., 1962, II, 17) ha invero autorevolmente af fermato la legittimitä della imposizione, da parte del Comune di Roma, all'utente della strada, che si avvalga delle zone di sosta a tempo, dell'onere di munirsi del disco-orario, nonchõ della validity del sistema adottato per la pubblicitä del provve dimento, ma gli argomenti addotti, a sommesso avviso del Giu dicante, non convincono.

« I motivi giä esposti nella sentenza 6 maggio 1961 di questo stesso Pretore di Roma (Foro it., 1961, II, 130) rimangono in fatti ben validi in quanto il potere di ordinanza riconosciuto al sindaco dall'art. 4, in relazione all'art. 3, 3° comma, lett. c), del t. u. 15 giugno 1959 n. 393 e perentoriamente circoscritto a « vietare o limitare la sosta », ovvero «limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali in ciascuna strada o tratto di essa ». Un tale provvedimento limitativo dell'uso legittimo della strads da parte del cittadino lungi dall'autorizzarlo all'uso medesimo vale soltanto a ridurre un diritto che gia nella legge trova il suo fondamento. L'ordinanza sindacale che limita la sosta, al trimenti libera e incondizionata, deve pertanto essere inqua drata nella categoria degli atti amministrativi qualificati come « ordini» dalla dottrina, dei quali non puõ certo dirsi che siano emanati neirinteresse delle persone alle quali sono diretti.

« Poträ forse sostenersi che si giustifichino con l'interesse della circolazione in generale, ma questo interesse non coincide con quello dei singoli utenti della strada tanto piü quando questo 6 protetto dalla stessa legge. Conseguentemente il richiamo alia teoria delle clausole accessorie degli atti amministrativi non d, nella specie, legittimo perche essa riconosce la validity della imposizione da parte della pubblica Amministrazione di oneri solo a carico delle persone nel cni interesse essa compie un de terminato atto. Tale ad esempio il caso del rilascio di una licenza

0 autorizzazione di P. s., che per legge puö essere sottoposta a condizioni o liniitazioni. Invece non appare pertinente l'ana

logia, alia quale fa riferimento la sentenza della Surpema corte^ fra I'ordinanza limitativa della sosta e le ipotesi del pagamento di una somma per ottenere il rilascio di un certificato o di os servare l'orario di ufficio, trattandosi la prima di una tassa vera e propria e il secondo di un obbligo che si basa su di una norma che comunque e in relazione sinallagmatica con la pre stazione di un pubblico servizio divisibile. Inoltre non si puö fare a meno di osservare che il potere discrezionale riconosciuto alia pubblica Amministrazione ö nella specie limitato alia pos sibility o meno di prendere un certo provvedimento, atto quindi a contenuto vincolato dalla stessa legge ; una volta che la pub blica Amministrazione si 6 determinata alia sua emanazione il suo potere si arresta. bensi vero che ogni qualvolta dalla

legge vien attribuito un potere alia pubblica Amministrazione in esso devono ritenersi compresi tutti i poteri strumentali ne cessari all'attuazione delPinteresse per il quale 6 concesso, ma

questo concetto puö essere inteso solo nel senso che alia pubblica Amministrazione siano stati attribuiti unicamente quegli altri

poteri senza i quali il primo non puö essere in alcun modo eser

citato, poteri strumentali qualificabili come condicio sine qua non del potere attribuito. La relazione di strumentalitä, deve

comportare la implicita necessity dei primi, per l'esercizio del secondo, senza che sia possibile per la pubblica Amministrazione alcana elasticity di valutazione. Altrimenti si dovrebbe perve nire alia conclusione, assurda per il nostro sistema giuridico, che alia pubblica Amministrazione sia riconosciuta la potestä per Tattuazione di un determinato fine pubblico, di imporre discre zionalmente (e insindacabilmente da parte del giudice ordinario) oneri dallo stesso fine molto lontani o comunque molto esosi. Di questo pare che si sia resa conto la stessa Suprema corte, quando nella sentenza eitata ha affermato che «il solo limite a tale riguardo ö che nella scelta degli oneri che essa (la pubblica Amministrazione) intende accollare al cittadino, non se ne adot tino eccessivamente gravosi, specialmente quando lo stesso risul tato puö essere raggiunto in modo meno gravoso ». Ma e facile osservare che la legittimitä della imposizione non puö fondarsi sul carattere della stessa e sulla sua maggiore o minore levita, tanto piü che ne conseguirebbe che la legittimitä del provvedi mento del sindaco in subiecta materia dovrebbe allora dipendere dall'uso che lo stesso abbia fatto del potere di scelta fra le varie soluzioni possibili.

« D'altra parte non puö dimenticarsi che, trattandosi della

interpretazione di norme penali, questa va condotta con rigidi criteri di aderenza alle stesse per evitare il perjeolo di creare nuove ipotesi criminose, in violazione del principio stabilito con l'art. 1 cod. pen. Per questo motivo, anche se il Pretore di Roma ö perfettamente consapevole che la tesi esposta verrebbe a ren dere piuttosto difficile, anche se non del tutto imposssibile, l'ap plicazione pratica delle soste a tempo, non e possibile subordi nare a questa esigenza il diritto dei citadini di usare delle strade nell'ambito loro riconosciuto dalla legge e di non subire sanzioni penali che nella stessa non abbiano rigoroso fondamento.

« Diversa soluzione poträ pertanto essere studiata solo in sede legislativa, eventualmente ampliando i poteri concessi al sindaco.

« Per quanto riguarda infine la pubblicitk del provvedimento istitutivo della cosi detta zona-disco, si rileva che l'art. 3 dispone tassativamente che le ordinanze devono essere rese note al pub blico mediante i prescritti segnali stradali. Una tale disposizione, che esclude il ricorso a qualsiasi altra forma di pubblicitä che non sia quella indicata, non puö dirsi osservata con le apposi zioni dei segnali e cartelli a tutto il 24 gennaio 1962 installati in Roma da parte del Comune. N& risulta che questo si sia ade guato, almeno fino a tale data, al suggerimento della Corte di cassazione, che, riconoscendo come « piuttosto insufficiente » la sola indicazione «zona-disco », ha invitato l'Amministrazione co munale ad usare una indicazione piü completa e intelleggibil . Nemmeno e tenuto il cittadino a seguire disposizioni delle quali sia venuto a conoscenza in forma atipica perche la conoscenza legale dei provvedimenti del sindaco puö aver luogo mediante 1 segnali prescritti, tanto piü che dalla loro apposizione comin ciano a decorrere i termini per gli eventuali ricorsi, previsti espressamente dal 9° comma delPart. 3 che, nei casi di cui all'art. 4 (ordinanze del sindaco) dovranno essere proposti al prefetto, ai sensi delPart. 5 della legge comunale o provinciale ».

FINE DELLA PARTE SECONDA

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