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Rivista di giurisprudenza penale

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Rivista di giurisprudenza penale Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 11 (NOVEMBRE 1985), pp. 525/526-527/528 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180074 . Accessed: 28/06/2014 16:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.11 on Sat, 28 Jun 2014 16:28:43 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di giurisprudenza penaleSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 11 (NOVEMBRE 1985), pp. 525/526-527/528Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180074 .

Accessed: 28/06/2014 16:28

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

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GIURISPRUDENZA PENALE

viceversa, ribadito, limitandosi essa corte ad auspicare l'emana

zione, in sede legislativa, di una normativa più adeguata. E se un

siffatto divieto è stato affermato per le società di progettazione industriale su vasta scala, è evidente che esso sussiste in tutta la

sua pienezza per le attività, come quella della Somprogest riguar dante la progettazione di « qualsiasi opera di ingegneria » e

quindi anche di quelle proprie del libero professionista e, come

tali, protette e disciplinate dalla 1. n. 1815 in tutta la sua

pienezza. Affermata, dunque, in tal modo la responsabilità degli

imputati, va affrontato il problema relativo delle pene da infligge re loro. A riguardo, osserva questo pretore, che proprio a causa

del comportamento degli imputati, ostinatamente orientato a man

tenere in vita ed anzi a potenziare una struttura illecitamente

costituita ed illecitamente operante (basti pensare che, mediante

lo scioglimento della società, gli imputati avrebbero potuto essere

ammessi sinanche all'oblazione, beneficio, comunque, da essi

nemmeno richiesto), la pena non può essere determinata in

misura inferiore a mesi due di arresto, ritenendo nella specie del

tutto inadeguata la sola pena pecuniaria dell'ammenda prevista in

forma alternativa dell'art. 7. Inoltre, per le ragioni su esposte, non si ritengono gli imputati meritevoli delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, a cui possono, peraltro,

accedere, va loro concessa, a termini dell'art. 165 c.p. come

modificato dall'art. 128 1. 689/81, subordinatamente allo sciogli mento della società illecitamente operante, la cui permanenza costituisce l'effetto dannoso del reato cui il citato art. 165 fa

riferimento. Alla condanna consegue anche il risarcimento dei

danni in favore della parte civile con la rifusione delle spese

processuali dalla stessa parte civile sostenute. (Omissis)

Rivista di giurisprudenza penale Pena — Sanzioni sostitutive — Libertà controllata — Inappli

cabilità ai condannati irreperibili e non residenti di fatto in Italia — Questione non manifestamente infondata di costitu zionalità (Cost., art. 3; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art. 53, 102).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 53 e 102 1. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non escludono l'applicabilità della sanzione

della libertà controllata nei confronti di condannati irreperibili o

non residenti di fatto in territorio italiano, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Tribunale di Siracusa; ordinanza 29 settembme 1984 (Gazz.

uff. 23 marzo 1985, n. 71 bis); Giud. sorv. Falcone; Skima Faithi

B. Khalifa.

(1) Ad avviso del giudice di sorveglianza « è infatti sin troppo evidente che il divieto di allontarsi dal territorio di un determinato comune, prima ed essenziale prescrizione inerente all'esecuzione della libertà controllata, è enormemente più gravoso per il condannato che in tale comune non ha di fatto né residenza, né dimora, né domicilio, in quanto si risolve in una sorta di soggiorno obbligato certamente estraneo alle finalità di reinserimento sociale perseguite attraverso la sanzione della libertà controllata».

Secondo App. Brescia 15 febbraio 1983 (Foro it., Rep. 1984, voce Pena, n. 135), qualora il condannato a pena pecuniaria, convertita dal giudice della esecuzione nella libertà controllata, risulti irreperibile, il magistrato di sorveglianza non può eseguire la misura e bene la sezione può ordinare la conversione della misura stessa nella pena detentiva ai sensi di legge, dovendosi equiparare tale situazione alla violazione delle prescrizioni ed essendo la misura impensabile e non

Il Foro Italiano — 1985 — Parte II-38.

controllabile nei confronti di colui che volontariamente si sottrae all'esecuzione.

Per altra questione di costituzionalità avente ad oggetto l'applicazio ne di sanzioni sostitutive, sollevata sul presupposto della mancata residenza in Italia della persona condannata, v. Trib. Trento, ord. 8 giugno 1983, id., 1984, II, 357, con nota di richiami, in ordine all'art. 62, 1° comma, 1. 689/81, nella parte in cui stabilisce la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, non identificando il giudice competente in caso di condanna di persona non residente nel territorio italiano.

Corte costituzionale — Giudizio in via incidentale — Effica

cia delle sentenze di accoglimento — Questione non mani

festamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 136; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 30).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 1. 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in

cui stabilisce che la disposizione dichiarata illegittima dalla Corte

costituzionale non è più applicabile dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione stessa e che permangono quin di gli effetti derivanti dall'applicazione precedentemente fat

tane, in riferimento agli art. 3 e 136 Cost. (1)

Tribunale di Bologna; ordinanza 27 settembre 1984 (Gazz.

uff. 3 aprile 1985, n. 80 bis); imp. Musìani.

(1) Nel senso che, denunciata l'illegittimità di una norma processuale già applicata nella specie, la successiva pronuncia della Corte costitu zionale che ne dichiari l'illegittimità non ha effetto retroattivo ri spetto agli atti già compiuti in forza del principio tempus regit actum, v. Cass. 8 giugno 1983, Strobl, Foro it., Rep. 1984, voce Corte costituziona le, n. 71; 30 settembre 1982, D'Amico, id., Rep. 1983, voce cit., n. 79.

In ordine agli effetti delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale v., da ultimo, Cass. 16 marzo 1984, n. 1807, id., 1984, I, 942, con nota di richiami ed osservazioni di G. Pezzano; 7 novembre 1983, n. 6579, ibid., 97, con nota di richiami e osservazione di M. De

Luca; 18 agosto 1983, n. 5393, ibid., 2197, con nota di richiami; 1° luglio 1983, Giacomelli, id., Rep. 1984, voce cit., n. 70; 12 marzo 1983, n. 1860, id., Rep. 1983, voce cit., n. 78; Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 1982, n. 576, ibid., n. 80; Cass. 15 novembre 1982, n. 6089, id., 1983, I, 679, con nota di richiami.

Per altre questioni di costituzionalità aventi ad oggetto, sotto diversi profili, l'art. 30 1. 87/53, dichiarate inammissibili per difetto di

rilevanza, cfr. Corte cost., ord. 18 luglio 1983, n. 217, id., Rep. 1984, voce Radiotelevisione, n. 30, per la parte in cui non prevede una disciplina atta a colmare i vuoti legislativi creati dalle sentenze della Corte costituzionale e Corte cost., ord. 18 aprile 1983, n. 100, id., 1983, I, 2610, con nota di richiami, circa la mancata previsione di una sospensione necessaria dei giudizi in cui deve applicarsi la norma impugnata, in caso di pendenza della questione di costituzionalità.

In dottrina sul problema dell'efficacia nel tempo delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale cfr. G. Zagrebelsky, La giusti zia costituzionale, 1977, 167 ss.; Pizzorusso, Garanzie costituzionali, in Commentario della Costituzione a cura di Branca, Bologna-Roma, 1981, sub art. 136, 175 ss. e Lezioni di diritto costituzionale3, 1984, 374 ss.; Pagano, in Foro it., 1983, I, 1294 ss. e 2708 ss.; Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, 1984, 384 ss.; Galiani, in Giust. pen., 1984, III, 573 ss.

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PARTE SECONDA

Libertà personale dell'imputato — Reato di competenza pretorile

giudicato a causa di connessione da giudice diverso —

Carcerazione preventiva — Termini massimi — Questione non

manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 13;

cod. proc. pen., art. 272).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità

oostitsuzionale dell'art. 272, 1°, 2° e 3° comma, c^p-p., nella parte

in cui, non stabilendo il termine massimo di carcerazione preven

tiva nell'ipotesi di reato di competenza pretorile giudicato, in

forza dli connessione, da giudice diverso dal pretore, obbliga il

giudice procedente ad applicare i termini massimi stabiliti per i

reati di sua competenza, in riferimento agli art. 3 e 13 Cost. (1)

Tribunale di Torino; ordinanza 2 maggio 1984 (Gazz. uff. 20

marzo 1985, n. 68 bis); Giud. istr. Oggè; imp. CAtro.

(1) Il giudice istruttore osserva che « è infatti innegabile che, se ci

si attiene all'interpretazione logica dei due citati comma dell'art. 272

c.p.p., vengono ad essere trattati in modo disuguale due casi tra loro

identici, quali il caso di colui che risponda davanti al pretore di un

reato di competenza di questo giudice e quello invece di colui che, a

causa di connessione, pur essendo imputato del medesimo reato di

competenza pretorile, sia giudicato da giudice diverso: nel primo

caso il termine massimo della custodia preventiva sarà di trenta giorni,

nel secondo caso di tre mesi, se si procede con l'istruzione formale del

g.i., di quaranta giorni, se si procede con l'istruzione sommaria del

p.m. (non peraltro, in quest'ultimo caso, con la sanzione della

scarcerazione, ma con quella della trasformazione obbligatoria del

rito) ». Sulla individuazione dei termini massimi di carcerazione preventiva

v., da ultimo, Trib. Padova, ord. 12 ottobre 1983, Foro it., 1984, II,

506, con nota di richiami; Cass. 29 aprile 1982, Signori, id., 1983, II,

407, con nota di richiami e osservazioni di Rapisarda; 29 novembre

1981, Gregorio e 7 luglio 1981, Dello Iacolo, id., 1982, II, 121 e 236,

con note di richiami.

In tema di carcerazione preventiva v., da ultimo, Corte cost. 2

maggio 1984, n. 134, id., 1985, I, 364, con nota di richiami.

Sul computo dei termini della custodia cautelare, dopo le modifiche

introdotte dalla 1. 398/84, cfr. Cass. 6 maggio 1985, Martello, 26 aprile

1985, D'Angelo, 15 marzo 1985, Di Gioia, 9 aprile 1985, Barbaro, 6

marzo 1985, Menghini, id., 1985, II, 261 e 201, con note di richiami.

Libertà personale dell'imputato — Arresto in flagranza — Inter

rogatorio dell'imputato in pubblica udienza e divieto di tradu

zione nelle carceri prima della convalida dell'arresto — Man

cata previsione — Questione non manifestamente infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3, 13, 27; cod. proc. pen., art. 244,

245; 1. 27 luglio 1984 n. 397, modifiche all'arresto obbligatorio

e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pre

tore, art. 3).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli art. 244 e 245 c.p.p., nella parte in cui non

prevedono, cosi come stabilito per il giudizio direttissimo davanti

al pretorie dall'art. 505 c.p.p., modificato dall'art. 3 1. 27 luglio

1984 n. 397, che l'im<terrogatorio dell'imputato arrestato venga

fatto in pubblica udienza e che prima della convalida dell'arresto

da parte dell'autorità giudiziaria lo stesso non possa essere

tradotto nelte carceri, in- riferimento agli art. 3, 13 e 27 Cost. (1)

Pretura di Torre Annunziata; ordinanza 20 novembre 1984

(Gazz. uff. 24 aprile 1985, n. 97 bis); Giud. Verdoliiva; imp. Oliva ed altra.

(1) Ad avviso del pretore « viene di conseguenza che la vecchia

previsione della convalida dell'arresto non solo si appalesa in aperto contrasto con gli art. 27 e 13 Cost., ma la sua coesistenza

con la previsione di cui all'art. 505 c.p.p. introduce una palese

Il Foro Italiano — 1985.

discriminazione di trattamento fra soggetti che si trovano nella stessa

posizione processuale, in quanto sia gli arrestati per reati di competen za del pretore che quelli per reati di competenza diversa si trovano

pur sempre in stato di arresto e, fino al momento della convalida, senza un provvedimento dell'a.g. ».

In ordine al provvedimento da adottare dal procuratore della repubblica o pretore, in caso di arresto in flagranza da parte di

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, v. Cass. 24 novembre 1984, Varriale, Foro it., 1985, II, 157, con nota di richiami.

Sull'istituto della scarcerazione per omesso interrogatorio dell'imputa to da parte dell'autorità giudiziaria nei quindici giorni successivi

all'arresto, ai sensi degli art. 365 c.p.p. e 10 1. 28 luglio 1984 n. 398, v. Cass. 26 aprile 1985, D'Angelo e 15 marzo 1985, Di Gioia, id., 1985, II, 261, con nota di richiami.

Sulla convalida dell'arresto in flagranza, ai sensi dell'art. 245 c.p.p., v., da ultimo, Cass. 14 gennaio 1983, Meucci, id., 1983, II, 53, con nota di richiami.

Nel senso che l'obbligo di procedere all'immediato interrogatorio dell'arrestato non incide in alcun modo sulla legittimità dell'ordine di

cattura, che può essere emesso, quando ne ricorrano le condizioni, anche nei confronti di un imputato già arrestato e indipendentemente dall'avvenuto suo interrogatorio, v. Cass. 21 giugno 1974, Isaia, id., Rep. 1975, voce Libertà personale dell'imputato, n. 20.

Prezzi (disciplina dei) — Potere discrezionale della p.a. nella

determinazione dei prezzi — Questione non manifestamente in

fondata di costituzionalità (Cost., art. 25, 41; d.l.c.p.s. 15 set

tembre 1947 n. 896, nuove disposizioni per la disciplina dei

prezzi, art. 14).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.l.c.p.s. 15 settembre 1947 n. 896, nella

parte in cui' non vincola l'attività della p.a. nella determinazione

dei prezzi ad alcun specifico e chiaro principio direttivo, così da

rendere del tutto discnezionald sóla lia scelta dei beni da sottoporre a calmiere, sia i parametri per la determinazione del prezzo

imposto, sia la stessa competenza alla emanazione dei prowedi

mienitii, di volta in volita ripartita toa C.i.p. e C.i.p.e., in riferimento

agli art. 25, 2° comma, 41, 3° comma, Cost. (1)

Pretura di Sestri Ponente; ordinanza 20 aprile 1984 (Gazz. uff. 23 gennaio 1985, n. 19 bis); Giud. Patrone; imp. Tosetti ed altri.

(1) Il pretore rileva come, in materia di norme penali in bianco, come nel caso della norma in questione (nella quale il precetto è

integrato e concretizzato da provvedimenti della p.a.), è principio consolidato quello per cui è necessario che la legge determini in modo specifico le condizioni per l'emanazione, l'ambito di applicazione, la

competenza degli organi preposti allo scopo, le forme di pubblicità degli atti amministrativi alla cui inosservanza è strettamente collegata la sanzione penale.

La questione di costituzionalità degli art. 7, 8 e 14 d.l.c.p.s. 896/47, nella parte in cui sanzionano penalmente la violazione dei provvedi menti adottati dai comitati provinciali prezzi, è stata ritenuta infonda

ta, in riferimento all'art. 3 Cost., da Corte cost. 29 marzo 1984, n. 79

(Foro it., 1984, I, 1190), la quale in precedenza (sent. 25 giugno 1957, n. 103, id., 1957, I, 1139, commentata da Bartolomei, in Giur. costit.,

1957, 976), aveva già ritenuto infondata la questione di costituzionalità del d.l.c.p.s. 896/47, in riferimento all'art. 41, 2° comma, Cost.

In tema dei c.d. provvedimenti-prezzi v., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. Ili, 3 maggio 1984, nn. 287 e 282, Foro it., 1985, III, 115, con nota

di richiami; e la nota di richiami (sub II) di C. M. Barone, id., 1985, I, 1296.

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