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Scuola Specializzazione Professioni Legali Padova
Lezione del 03.03.2010Gli aspetti giuridici di internet
NICOLO’ GHIBELLINI
avvocato
Rovigo, P.zza XX Settembre, 31
Problematiche legali
1. il sistema dei nomi a dominio2. risoluzione delle dispute tra
nomi a dominio3. natura giuridica del nome a
dominio
La registrazione di un nome a dominio in Italia (.it)
Soggetti Le regole per l’assegnazioneLe procedure di registrazioneModifica e revoca di un nome a dominioTrasferimento di un nome a dominio
Soggetti interessati alla registrazione
Autorità di registrazione (internazionali e nazionali)RegistranteMaintainerRegistrar
Le autorità di registrazione
A livello internazionale:IANAgestione dei protocolli di comunicazione e coordina l’assegnazione degli IP;
Italia:Registro
Comitato di gestioneCommissione regole(www.nic.it)
Regole per l’assegnazione(regole di naming)
Priorità della richiestai nomi a dominio vengono assegnati esclusivamente in ragione dell’anteriorità della richiesta.
Concessione in utilizzoi nomi a dominio non si acquistano ma sono concessi in uso.
Effettivo utilizzouna volta assegnato il nome deve essere utilizzato, non è possibile la prenotazione.
La procedura di registrazione (1)
Il richiedente1. verifica disponibilità nome a dominio
nel database / scelta nome a dominio2. invia lettera di assunzione di
responsabilità (LAR) in cui:si assume la piena responsabilità civile e penale dell’uso del dominio.dichiara di conoscere ed accettare le regole e le procedure di registrazionedichiara di sollevare il registro da qualsiasi responsabilità derivante dall’assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio
La procedura di registrazione (2)
Nel caso di registrazione asincrona (maintainer) è necessario che l’intermediario invii al Registro anche un modulo tecnico di registrazione (contenente i dati tecnici ed informativi necessari alla registrazione)
La procedura di registrazione (3)
Controllo del Registro in relazione a:1. regolare compilazione LAR2. verifica del modulo elettronico3. verifica congruenza tra LAR e modulo
elettronico
Esito positivo del controllo:Registrazione nome a dominio
Operazioni del Registro sui nomi a dominio
Sospensioneil Registro intende verificare quanto dichiarato nella LAR e a tal fine richiede documentazione al registrante; fino a che il Registro non riceve la documentazione la procedura di registrazione rimane sospesa
Revoca1. Sentenza passata in giudicato, notificata al Registro2. Mancanza requisiti soggettivi3. Mancanza requisiti tecnici4. Mancata presentazione documenti
La risoluzione delle dispute tra i domini
ArbitratoProcedura di riassegnazione
Contenzioso ordinario
Procedura arbitrale: principi
Rispetto del contraddittoriooltre alle difese iniziali, alle parti può essere concesso un termine per memorie e repliche
Poteri istruttoriDecisone secondo equità
Natura giuridica del nome a dominio
nome a dominio marchio (segni distintivi)
concetti affini o mondi diversi ?
La qualificazione del nome a dominio
Qualificazione tecnica indirizzo numerico.Qualificazione giuridica non è possibile paragonarlo ad un indirizzo, perché:
1. Il nome a dominio rimanda ad un certo IP, collegato ad una certa macchina in rete.
2. Il nome a dominio è scelto liberamente
Dal punto di vista giuridico il nome a dominio può essere considerato un “segno”.
Giurisprudenza e dottrina
elementi che emergono dalla comparazione tra nome a dominio e segni distintivi
1. Una certa analogia di funzione in campo commerciale (identificazione)
2. Interferenza (conflitto) tra sistema dei nomi a dominio (regole proprie) e disciplina segni distintivi (D.Lgs. N.30/05): quali regole applicare?
Tribunale di Vicenza 1998: caso “Peugeout.it”
Caso: conflitto tra marchio registrato e nome a dominio.Passaggi fondamentali:
1. Irrilevanza della registrazione della RA2. Regole di naming legge ordinaria sui marchi e segni
distintivi3. Le regole di naming hanno natura privatistica, tale da
non sottrarre il titolare alla disciplina della legge ordinaria
4. Il nome a dominio svolge funzioni analoghe al marchio
Sentenza:applicabilità ai nomi a dominio della legge sui marchi e segni distintivi
Tribunale di Firenze 2000:caso “sabena.it”
Caso: conflitto tra marchio registrato e nome a dominioPassaggi fondamentali:
1. Equiparazione del nome a dominio ad un comune indirizzo2. In relazione al nome a dominio non può porsi il problema
della violazione d’impresa, della sua denominazione e dei suoi segni distintivi
3. Una volta che il nome a dominio venga ottenuto in conformità delle regole di naming, queste prevalgono sull’utilità che l’impresa possa ottenere dalla corrispondenza nome dominio.
Sentenza:non assimilabilità del nome a dominio a marchio
Contrasto giurisprudenziale sulla natura del nome a dominio
Primo indirizzo giurisprudenziale:il nome a dominio è assimilabile al segno distintivo per cui nei conflitti con il marchio e gli altri segni distintivi si applicherà la legge sul marchioSecondo indirizzo giurisprudenziale:il nome a dominio non è assimilabile al marchio o agli altri segni distintivi, per cui le uniche regole applicabili saranno quelle di naming
Le pronunce del Tribunale di Firenze
Ordinanze del Tribunale di Firenze
28 maggio 20017 giugno 2001
CAMBIO DI ORIENTAMENTO IN
TEMA DI RAPPORTO TRA NOMI A DOMINIO E SEGNI DITINTIVI
Ordinanze Tribunale di Firenze28 maggio e 7 giugno 2001
l’utilizzazione del segno altrui come nome a dominio può comportare la violazione del diritto all’uso esclusivo del marchio
la società che aveva dato al proprio sito un nome a dominio illegittimo è stata condannata alla cancellazione del dominio presso la Ra.
Tribunale di Napoli sentenza del 26/02/02
Conferma della giurisprudenza della “primavera 2001”Nomi a dominio: segni distintivi atipiciRimangono irrisolti i problemi sollevati dalla “circolazione del nome a dominio”mentre il nome a dominio una volta registrato non può essere utilizzato da altri in rete, fuori da essa possono esserci altri marchi uguali
Nome a dominio e marchio:differenze
Marchio:1. controllo requisiti di legge (veritiero,
originale, nuovo e registrato)2. concessione diritto esclusivo utilizzo del
segno3. Efficacia all’interno dello stato
Nome a dominio1. Controllo solo formale2. No limitazione territoriale
Il caso “armani.it”
Tribunale di Bergamo, sentenza n. 634/03:
1. la cancellazione della parola “armani” nel nome a dominio registrato dal convenuto;
2. Inibizione uso della parola “armani” come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi differenziatori dalla nota casa di moda
Ratio della sentenza n. 634/03
Il dominio “armani.it” registrato ai fini commerciali da un incisore di nome Luca Armani lede i diritti dello stilistaGiorgio Armani è titolare di un marchio “forte” cioè celebre e meritevole di una tutela allargata a categorie merceologiche differenti da quelle per cui il marchio è stato registrato
Conseguenze della sentenza n. 634/2003
Ridimensionamento delle regole di naming (ora regole di registrazione):
1. Hanno vigore solo nel sistema di gestione dei nomi a dominio;
2. Mere regole contrattuali (carattere amministrativo interno)
3. No efficacia vincolante al di fuori del mondo internet
NB: il giudice, nei conflitti tra nomi a dominio e marchio applica la legge (non può applicare regole di valore meramente interno)
Il definitivo orientamento della giurisprudenza
Il nome a dominio è costituito da una denominazione;Il nome a dominio può essere assimilato ai segni distintivi (segno distintivo atipico);Nome a dominio e segni distintivi hanno analoghe funzioni “individualizzanti”;L’impiego del nome a dominio può produrre delle interferenze con i diritti esclusivi dei titolari delle altre denominazioni protette; Risoluzione conflitti tra nome a dominio e altri segni distintivi: normativa sul marchio (segni distintivi)
D.Lgs. n. 30/2005
il nuovo codice della proprietà industriale equipara, per la prima volta, il nome a dominio agli altri segni distintiviart. 22 (unitarietà segni distintivi)Art. 118, co.6 (azione di rivendica)art. 133 (azione cautelare)
Scuola Specializzazione Professioni Legali Padova
Lezione del 21.05.2010La responsabilità civile in
Internet
Programma
L’illecito civileIndividuazione giudice competente per territorioIndividuazione soggetti responsabili
L’illecito civile
art. 2043 c.c.qualunque fatto doloso e colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Individuazione giudice competente per territorio
I criteri di competenza1. Giudice del luogo in cui il convenuto
(danneggiante) ha la residenza, il domicilio o la dimora (art. 18, 19 c.p.c.)
2. Giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.)
Individuazione forum commissi delicti
non è un problema risolvibile facilmente a causa delle caratteristiche del web:
1. delocalizzazione2. dematerializzazione3. irrilevanza dei confini
Giurisprudenza (1)
primo orientamentoè competente il giudice del luogo dove è ubicato il pc dal quale partono i contenuti diretti in rete
Giurisprudenza (2)
secondo orientamentosono competenti tutti i giudici ubicati nei luoghi dai quali è possibile accedere alla rete (in ognuno di tali fori si manifesta la lesione del diritto)
In conclusione
Criterio del forum commissi delicti non è del tutto soddisfacenteNecessario individuare un altro criterio che meglio risponda alle caratteristiche di internet, in modo che:
1. la causa venga incardinata dove l’illecito si è compiuto, causando un danno
2. venga impedito il forum shopping
Cassazione Civile S.U. n. 6591/2002
nel caso di illecito realizzato a mezzo internet la competenza spetta al giudice del luogo in cui il danneggiato ha la propria sede
Individuazione dei soggetti responsabili
ProviderPrestatore di servizi della società
dell’informazione
direttiva 2000/31/Ce(direttiva commercio elettronico
recepita in Italia con il d.lgs. n. 70/2003)Individuazione di 4 tipologie di provider
Le tipologie di provider
1. Access: fornisce la connessione alla rete
2. Service : fornisce ulteriori servizi (e-mail, newsgroup, motori di ricerca…)
3. Content : veicola tramite il suo sito propri contenuti (notizie di cronaca, foto, sentenze…)
4. Host : ospita sul server i siti creati da altri soggetti (che desiderano svolgere il ruolo di service o content)
Quesito fondamentale
un utente rimasto anonimo pone in essere un atto illecito, attraverso servizi messi a disposizione da un operatore della rete (provider)
Chi è il soggetto responsabile?
Chi deve risarcire il danno prodotto?
Prima ipotesi
il provider fornisce servizi “ontologicamente” volti a realizzare illecito
Il provider è responsabile
direttamente dei danni causati
Seconda ipotesi
1. Servizio fornito non è finalizzato alla commissione di illecito
2. Non partecipazione alla realizzazione dell’illecito
3. Comunicazione al danneggiato indirizzo Ip o generalità del danneggiante
4. Cancellazione materiali illeciti
Il provider non può essere considerato responsabile dell’illecito commesso dall’utente
Il problema della responsabilità del provider: ipotesi risolutive
Giurisprudenza e legislazione USAItalia: normativa di riferimento e prime ipotesi giurisprudenziali
Italia
normativa di riferimentodirettiva 2000/31/CED.Lgs. n. 70 del 2003
scelta di fondo:
No creazione forma di responsabilità ad hoc per il provider, ma applicazione di
regole di diritto comune
La responsabilità del provider in Italia
Il provider può essere riconosciuto responsabile quando ha consentito la realizzazione dell’illecito da parte dell’utenteC’è responsabilità del provider quando lo stesso abbandona il ruolo di intermediario tecnico e partecipa alla realizzazione dell’illecito dell’utente (responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.)
Tribunale di Catania 29.06.04
Il provider è responsabile dell’illecito posto in essere dall’utilizzatore quando abbia piena consapevolezza del carattere antigiuridico dell’attività posta in essere dall’utenteResponsabilità colposa: no controllo e rimozione materiale sospettoResponsabilità dolosa: no intervento nonostante la certezza della condotta illecita
Evoluzione giurisprudenziale
Tribunale di Milano 03.06.2006(resp. civile del service provider, per violazione del diritto d’autore)Tribunale di Bari 13.06.2006(resp. civile dell’host provider per lesione diritto all’immagine)