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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1138 Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale 13/04/2015 - 07:02
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Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1138

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale

13/04/2015 - 07:02

Indice

1. DDL S. 1138 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 3

1.2.1. Testo DDL 1138 4

1.3. Trattazione in Commissione 27

1.3.1. Sedute 28

1.3.2. Resoconti sommari 29

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 30

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 15/01/2015 31

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 261 (pom.) dell'08/04/2015 39

1. DDL S. 1138 - XVII Leg.

DDL S. 1138 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 1138 - XVII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1138XVII Legislatura

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia localeTitolo breve: polizia locale

Iter11 settembre 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame)Successione delle letture parlamentariS.1138 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa ParlamentareAndrea Augello ( PdL )NaturaordinariaPresentazionePresentato in data 17 ottobre 2013; annunciato nella seduta pom. n. 131 del 23 ottobre 2013.Classificazione TESEOPUBBLICA SICUREZZA , POLIZIA DI STATO , ARMA DEI CARABINIERI , POLIZIAMUNICIPALEClassificazione provvisoriaAssegnazioneAssegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente l'11 settembre2014. Annuncio nella seduta pom. n. 310 dell'11 settembre 2014.Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione),8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª(Unione europea), Questioni regionali

DDL S. 1138 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

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1.2. Testi

DDL S. 1138 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

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1.2.1. Testo DDL 1138collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1138DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa del senatore AUGELLOCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezzae la polizia localeOnorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge, che ripropone il testo unificato adottato nellapassata legislatura dalla Commissione Affari Costituzionali, affronta unitariamente sia il tema delcoordinamento istituzionale in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, previstodall'articolo 118 della Costituzione, sia il tema della riforma della polizia locale, anche al fine dipromuoverne l'omogeneità a livello nazionale.Si tratta di una scelta importante ed utile perché non bisogna mai dimenticare che l'esigenza di dare unnuovo assetto normativo alla polizia locale nasce dalle trasformazioni in atto nelle nostre città e dalladiffusa domanda di sicurezza delle comunità locali.Domanda di sicurezza che nasce soprattutto dalla rapidità delle trasformazioni derivate dal rapidomutamento della società, trasformazioni che producono nuove opportunità, ma che si manifestanoanche con lo sviluppo di quell'insieme di comportamenti, che non sono solo criminali, ma più spessosolo incivili, e che sono la causa di quel diffuso disordine fisico e sociale (sporcizia, schiamazzi,graffiti, auto e rifiuti abbandonati, mancato rispetto delle regole di convivenza quotidiana) che rendesempre meno piacevole e talvolta insicuro attraversare lo spazio pubblico delle città, con ciòaccrescendo la percezione di insicurezza negli spazi di vita ordinaria.Per non parlare dei mercati illegali, dallo spaccio alla prostituzione, che creano talvolta delle vere eproprie zone «off limits».Una sensazione di precarietà e di perdita dei propri riferimenti nello spazio urbano (i negozi divicinato, le persone conosciute) che tanta parte hanno nel diffondersi dell'insicurezza nelle città.Come si vede i problemi di insicurezza, oltre che con i fenomeni criminali, hanno anche molto a chevedere con il modo di essere delle città, con la loro organizzazione fisica (dal degrado di certe aree,alla carente manutenzione di altre, alla poca illuminazione di altre ancora) e con una insufficienteregolazione della vita sociale.Per questo i problemi di sicurezza urbana non possono essere affrontati solo nei termini di un piùefficace contrasto della criminalità, anche se questo rimane indispensabile, ma occorre anche riscopriree ristabilire regole condivise nell'uso delle città e in particolare dei suoi spazi pubblici.Ecco perché in un documento da tutti condiviso -- sindacati e associazioni professionali della polizialocale, Forum italiano per la sicurezza urbana, Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani, Upi(Unione delle province italiane) e Conferenza delle regioni -- si parla della polizia locale come del«regolatore della vita sociale» nelle città e si considera questo il suo compito primario.C'è infatti un'indubbia centralità della polizia locale nelle politiche che mirano a migliorare lasicurezza urbana. La polizia locale del nostro Paese, infatti, quando è ben organizzata, assolve a tre

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funzioni fondamentali per la sicurezza:-- è presente nello spazio pubblico per regolare la vita ordinaria e civile che lì si svolge;-- collabora con gli altri servizi della pubblica amministrazione per migliorare la qualità dello spaziopubblico (dalla manutenzione dei parchi e delle strade all'intervento per i tanti fenomeni di marginalitàche popolano le nostre città, e tanto altro);-- collabora con le forze di polizia dello stato nel contrasto della criminalità e nel mantenimentodell'ordine pubblico;ed è proprio questa funzione di cerniera a rendere la polizia locale così importante.Questi sono i compiti della polizia locale che via via sono andati crescendo negli ultimi anni. Unacrescita di compiti basata su una legislazione parziale o sui pronunciamenti della magistratura chepresenta vuoti e discontinuità che talvolta ne limita l'attività.Non si tratta dunque di attribuire nuovi compiti alla polizia locale, quanto piuttosto di fornire unquadro giuridico univoco per la sua operatività e un minimo comune denominatore valido su tutto ilterritorio nazionale che consenta, da un lato, un efficace coordinamento tra ordine e sicurezzapubblica, di competenza dello Stato, e polizia amministrativa locale, di competenza delle regioni, edall'altro, una piena collaborazione tra le Forze di polizia nazionali e la polizia locale; obiettivi,peraltro, indicati esplicitamente dall'articolo 118 della Costituzione.Il disegno di legge prevede di rafforzare gli strumenti istituzionali del coordinamento tra Stato, regionied enti locali e riconosce, senza ambiguità, alla polizia locale il carattere di organo di polizia delcomune o della provincia o della città metropolitana, in parallelo, ma senza sovrapposizioni, rispettoalle polizie nazionali, che sono l'organo di polizia dello Stato.Oltre a dare forza di legge alla pratica degli accordi in materia di sicurezza tra Stato, enti locali, --comuni in primo luogo -- e regioni, prevede anche una sede istituzionale di confronto in materia disicurezza tra Stato e regioni, che oggi manca, per facilitare l'incrocio delle competenze statali inmateria di ordine e sicurezza pubblica con quelle regionali in materia di polizia amministrativa locale.In tema di polizia locale, il presente disegno di legge contiene una definizione della funzione di polizialocale, delle modalità del suo esercizio, delle specifiche qualifiche di polizia locale da attribuire aglioperatori e dei conseguenti poteri, della dimensione minima che debbono avere le strutture per rendereun servizio adeguato e rispondente realmente alle domande della comunità. Quattro punti cherappresentano l'architrave del disegno di riforma.Quanto agli strumenti operativi il presente disegno di legge presenta soluzioni innovative econvincenti su una serie di questioni aperte da anni e la cui soluzione permetterà una generalequalificazione dell'attività delle strutture di polizia locale. Tra queste vale la pena ricordare:-- la possibilità di accesso ai sistemi informativi del Dipartimento della pubblica sicurezza checonsentano agli operatori di polizia locale di svolgere appieno le proprie funzioni di agenti e ufficialidi polizia giudiziaria;-- il numero unico nazionale a tre cifre per accedere alle strutture di polizia locale;-- l'obbligo della formazione e la costituzione da parte delle regioni di adeguate strutture formative perla polizia locale;-- la definizione di procedure innovative per un'adeguata selezione dei comandanti e il loroinserimento nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.Prevede l'equiparazione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e infortunistici degli operatori dipolizia locale a quelli vigenti per gli operatori delle diverse polizie nazionali perché non si possonorichiedere a questi particolari operatori di polizia prestazioni qualificate, prevalentemente sulla strada ein contesti complessi senza adeguare i loro trattamenti a quelli vigenti in generale per gli altri operatoridi polizia.Sull'armamento si conviene sulla necessità di superare la disciplina attuale e di prevedere che glioperatori di polizia locale portino sempre l'arma in dotazione.

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Inoltre, si riporta la polizia locale nel contratto pubblicistico di cui all'articolo 3 del decreto legislativon. 165 del 2001 -- come per le altre Forze di polizia ad ordinamento nazionale, come per i magistrati,per i professori universitari, per i vigili del fuoco e i dirigenti di carriera della polizia penitenziaria.Passando all'illustrazione dell'articolato, va sottolineato che il disegno di legge si fonda su quattroprincìpi costituzionali: la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo117, secondo comma, lettera h), della Costituzione); la competenza legislativa delle regioni in materiadi polizia amministrativa locale (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione); laprevisione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118, terzo comma,della Costituzione); la disciplina statale delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e dellecittà metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione).Il titolo del disegno di legge individua esattamente gli ambiti di intervento -- le politiche integrate perla sicurezza e la polizia locale -- a cui sono dedicati i due capi centrali del corpo normativo. Si trattadunque di un intervento legislativo che, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, dellaCostituzione, disciplina organicamente le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nella materia«ordine pubblico e sicurezza», attraverso la previsione di strumenti di promozione e di realizzazione dipolitiche integrate tra i diversi livelli istituzionali e l'introduzione, nel rispetto delle rispettiveattribuzioni e competenze, a livello operativo, di forme di cooperazione tra polizie nazionali e polizialocale. Contestualmente e in maniera complementare, una più stretta collaborazione non soloistituzionale ma anche operativa tra le diverse «forze» presenti sul territorio richiede una rivisitazionedell'organizzazione della polizia locale e del ruolo dei suoi operatori. Il processo di ammodernamentolegislativo della normativa finora vigente, la legge quadro n. 65 del 1986, è stato già avviato da alcuneregioni con l'approvazione di leggi regionali che hanno sostanzialmente disapplicato quelledisposizioni statali relative ad ambiti divenuti, a seguito della riforma costituzionale del 2001, dicompetenza legislativa residuale regionale.Il presente disegno di legge porta a compimento tale processo, attraverso l'integrale abrogazione dellalegge n. 65 del 1986 e l'approntamento di una disciplina certamente più coerente rispetto ad unordinamento costituzionale ed un contesto istituzionale e sociale profondamente mutato. In particolarel'articolo 1, in applicazione dei citati principi costituzionali, individua oggetto e finalità: larealizzazione di politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità mediante ilconcorso, nell'ambito delle rispettive competenze, di comuni, province, città metropolitane, regioni eStato, a cui è dedicato il capo II; il coordinamento tra le forze di polizia dello Stato e la polizia locale,normato nel capo III.Le definizioni di politiche locali per la sicurezza e di politiche integrate per la sicurezza sono fornitedall'articolo 2, che qualifica le prime come azioni dirette al mantenimento e miglioramento dellecondizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale nelle città e nel territorio regionale,esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delleregioni e le seconde come azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in esseredagli enti locali e le responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.All'articolo 3 si definiscono i poteri del sindaco in relazione alle ordinanze di cui all'articolo 54 deltesto unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.All'articolo 4, invece, si definiscono i regolamenti di polizia locale.Il capo II individua appunto una serie di strumenti e modalità relazionali tra i vari soggetti pubblici,locali e centrali, finalizzata ad integrare le rispettive politiche in materia di sicurezza. Tra gli strumentidi promozione individuati dall'articolo 5, grande rilevanza è riservata agli accordi. Gli accordi possonoessere promossi, d'intesa con il prefetto, dal sindaco, dal presidente della provincia e dal presidentedella città metropolitana; sono stipulati tra questi soggetti e il prefetto del capoluogo di provincia perintervenire in una serie di campi ed ambiti individuati dall'articolo 6. Nei medesimi campi diintervento è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le regioni e il Ministero dell'interno, cosìcome è previsto che il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, ovverosu richiesta degli stessi, può promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei

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territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.La verifica dello stato di attuazione degli accordi, disciplinata dall'articolo 7, deve avere una cadenzaalmeno annuale ed è svolta dagli stessi soggetti che li hanno stipulati ed eventualmente, previa intesacon questi, anche da altri soggetti pubblici o associazioni interessati.Oltre all'utilizzo dello strumento pattizio, rimane ovviamente confermata la possibilità che il sindaco,il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana, nell'ambito delle rispettiveattribuzioni, dispongano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, lacollaborazione della polizia locale, con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguitodegli accordi di cui all'articolo 6.Funzionale alla realizzazione di efficaci politiche di sicurezza e di contrasto ai fenomeni che generanoinsicurezza è una fattiva attività di scambio reciproco di informazioni tra tutti i soggetti istituzionali,espressamente prevista dall'articolo 8.L'esigenza di un coordinamento complessivo delle politiche anche su scala regionale è alla basedell'istituzione, prevista all'articolo 9, di Conferenze regionali in materia di sicurezza integrata. LeConferenze sono convocate, una per ogni regione, con cadenza almeno annuale, dal Ministrodell'interno e da questi presiedute. L'ordine del giorno e i soggetti che vi partecipano sono individuatidal Ministro dell'interno e dal presidente della regione.Il capo III riforma organicamente la polizia locale, disponendo sia in merito alle funzioni sia riguardoagli aspetti più propriamente ordinamentali, nel rispetto delle specifiche prerogative locali. Si tratta diuna serie di disposizioni che ridefiniscono il ruolo professionale della polizia locale e intervengonoanche sulla qualificazione professionale e sull'operatività degli operatori di polizia locale. Si tratta diun impianto fortemente innovativo che definisce finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo,qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale. In particolare, l'articolo10 definisce le funzioni di polizia locale come «l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto dellesituazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali».Vengono poi, per la prima volta, elencate le specifiche molteplici attività che la polizia locale èistituzionalmente e quotidianamente deputata a svolgere, con una elencazione che conferma lacomplessità e la poliedricità del nuovo ruolo. Si tratta di funzioni che il personale di polizia localesvolge nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero quello degli enti associati, adeguando in talmodo l'ambito di operatività territoriale della polizia locale.L'articolo 11, con l'evidente fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'articolazione funzionaledegli operatori di polizia, individua le qualifiche del personale in agenti, sottufficiali addetti alcontrollo (ispettori), ufficiali addetti al coordinamento e controllo (commissari), ufficiali responsabilidi area (commissari superiori) e comandanti dei Corpi di polizia locale. Dette qualifiche giuridiche,attribuite direttamente dal sindaco, dal presidente della provincia o della città metropolitana all'attodell'assunzione in ruolo, esprimono una funzione unitaria di polizia locale come l'insieme dellefunzioni effettivamente espletate, comprese sia quelle di derivazione statale (come le funzioni dipolizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) sia quelle di polizia amministrativa che derivano dallecompetenze proprie dei comuni e delle province. Rimane ovviamente confermato il potere del prefettoin ordine all'attribuzione e alla perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, vicende che siripercuotono sulla permanenza della qualifiche di polizia locale. Per assumere ciascuna di questequalifiche occorre superare uno specifico corso disciplinato e curato dalle regioni (comma 8). Ilcomma 9 ripropone quanto già previsto dalla legge quadro del 1986 riguardo ai compiti esclusivi delcomandante, ai rapporti con i collaboratori e al particolare rapporto di fiducia che lo legaall'amministratore di riferimento (sindaco, presidente della provincia e, ora, presidente della cittàmetropolitana e presidente della forma associativa). L'ultimo comma, infine, afferma un importante enecessario principio di esclusività dello svolgimento delle funzioni proprie di polizia locale.L'articolo 12 disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale introducendo importanti novità,anche di tipo operativo. È innanzitutto richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera p), dellaCostituzione, per attribuire ai comuni singoli e associati, alle province e alle città metropolitane la

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titolarità delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dalloStato; a tal fine costituiscono Corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale oprovinciale.È espressamente richiamato l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, per affermare che lapotestà legislativa regionale in materia di polizia amministrativa locale si esercita anche in ordine airequisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei Corpi di polizialocale.Con riguardo all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, vieneconfermata la disciplina già prevista dall'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 con alcuneprecisazioni ed integrazioni. Per le attività di polizia giudiziaria è specificato che il personale di polizialocale di cui l'Autorità giudiziaria, anche in ottemperanza di appositi accordi con il sindaco o ilpresidente della provincia o della città metropolitana, si avvale dipende operativamente dalla stessa eche qualora l'Autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizialocale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza,eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico delMinistero della giustizia.Con riguardo alle attività di pubblica sicurezza è ribadito che il personale della polizia locale dipendedalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e, si è specificato,per il tramite del comandante della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cuiall'articolo 6, comma 1, lettera c), del disegno di legge cioè che il Ministro dell'interno impartisce eaggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centriurbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Poliziadi Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpodella Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei Corpi o servizi di polizia municipaleprevia richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anchel'istituzione di presìdi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e ilcoordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto interventoper la sicurezza dei cittadini. I medesimi accordi prevedono le modalità di cooperazione delle polizielocali con quelle nazionali per tutelare la sicurezza locale, la sicurezza pubblica e l'ordinata e civileconvivenza delle comunità.L'articolo si chiude con la disciplina delle operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza,consentite esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nelterritorio di appartenenza e -- ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale dellapolizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale --con la disciplina delle missioni esterne al territorio regionale.L'articolo 13 ribadisce la potestà regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitanenel definire l'organizzazione della polizia locale. Tale potestà regolamentare è esercitata nel rispettodei parametri individuati dalle regioni. Le regioni, oltre a definire requisiti unitari per l'istituzione el'organizzazione dei Corpi di polizia locale, nonché la qualificazione del personale, disciplinano,nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensidell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, una serie di ambiti, elencati nell'articolo 14. Lapotestà legislativa regionale riguarda l'ordinamento della polizia locale; le modalità, i tempi e irequisiti per l'istituzione dei Corpi di polizia locale (è previsto che il numero minimo di operatorinecessari per la costituzione del corpo stesso non può comunque essere inferiore a quindici operatori,escluso il comandante); le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi (escluse ovviamente learmi); le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale dellastessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso; le caratteristiche deidistintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado (come per esempio quelli derivantidall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo rilasciati da associazioni riconosciute o

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con atti di pubbliche amministrazioni); la formazione e l'aggiornamento professionale del personaleneoassunto e di quello già in servizio costituendo strutture formative regionali o interregionali dipolizia locale; nonché l'organizzazione di corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioniin polizia locale. Alcune di queste competenze erano già previste nella legge quadro del 1986 (e quindigià disciplinate), altre derivano dall'ampliamento della potestà legislativa delle regioni operata dallariforma costituzionale del 2001; per facilitare un'auspicabile omogeneità sull'intero territorionazionale, è prevista la possibilità di definire accordi in sede di Conferenza delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative, nel settore, in campo nazionale, di cui all'articolo 20 del presente disegno di legge.L'articolo 15 promuove lo svolgimento di funzioni associate di polizia locale, stabilendo il limiteminimo di quindici operatori per ciascuna struttura, al di sotto del quale i comuni devono associarsi.Tale numero è da considerarsi adeguato e necessario affinché la struttura di polizia locale sia in gradodi svolgere l'insieme delle funzioni che è ora chiamata a svolgere. Qualora i comuni con meno diquindici operatori non provvedano ad associarsi, spetta alle regioni disciplinare le modalità di eserciziodel servizio, eventualmente prevedendo l'attribuzione alla provincia di quelle funzioni di polizia localeche non possono essere adeguatamente esercitate dai comuni, previa stipula di apposito accordo fra ilpresidente della provincia e il sindaco del comune interessato. Della costituzione di tali accordi e dellacessazione dei loro effetti è data tempestiva comunicazione al prefetto.La costituzione di Corpi è ora considerata obbligatoria anche per gli enti locali diversi dai comuni edalle province e dalle città metropolitane, quali gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturaliregionali (articolo 16).L'articolo 17, con l'intento di assicurare una sempre maggiore qualificazione dei comandanti di polizialocale, prevede che gli stessi debbano seguire e superare un corso di formazione organizzato dalleregioni e, al fine di garantirne una certa omogeneità di contenuti, disciplinato dalla Conferenzaunificata. Con il superamento del corso si consegue l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di evidenzapubblica istituiti da ciascuna regione. La disposizione prevede che l'incarico di comandante, fermarestando la disciplina per l'accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001,possa essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento aicompiti specifici affidati, scelto tra coloro che hanno conseguito l'idoneità.L'articolo 18 introduce delle norme interpretative dei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge n.127 del 1997, che prevedono rispettivamente che i comuni possono, con provvedimento del sindaco,conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenticomunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, epure che le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziendeesercenti il trasporto pubblico di persone e che a tale personale sono inoltre conferite le funzioni diprevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasportopubblico. Le disposizioni prevedono che il comma 133 dell'articolo 17 si interpreta nel senso che alpersonale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previstedal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali e cioè le funzioni di prevenzione eaccertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dal codice della strada (decretolegislativo n. 285 del 1992); è altresì previsto che detto personale può disporre la sanzione accessoriadella rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del codice della strada e puòaccertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinatecategorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenticome disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche. Èprevisto che il personale di cui al citato comma 132 appartenente a società di gestione dei parcheggiprocede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di sosta e di fermatalimitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle areein questione e viene precisato che, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo 17, comma 132,della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione,

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comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio. È infine previsto che il personale delle società digestione dei parcheggi e il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di personedipende operativamente dal comandante della polizia locale e provvede all'accertamento e allacontestazione delle violazioni di cui sopra mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale diaccertamento nelle forme e con le modalità previste dal vigente decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.Il progetto affronta molti problemi pratici per l'effettivo e qualificato esercizio dell'attività di polizialocale proponendo una serie di disposizioni finalizzate a migliorare e a potenziare l'operatività dellapolizia locale.L'articolo 19 dispone la possibilità di rilevare gli incidenti stradali senza feriti ad altri soggettiprofessionalmente educati con corsi di aggiornamento professionale e qualifica rilasciata dalla localeprefettura onde sollevare gli organi di polizia stradale da ulteriori incombenze.In materia di armamento, all'articolo 20, il disegno di legge dispone che gli operatori di polizia localeportano le armi in dotazione senza licenza e senza limiti territoriali. L'annullamento dei limititerritoriali trova la sua ragione d'essere nel consentire una libertà di movimento agli operatori che,oggi, con sempre maggiore frequenza lavorano in realtà diverse rispetto a quelle abitative spostandosifra territori di diversi comuni e spesso a cavallo fra regioni diverse. In questa previsione, gli operatoridella polizia locale portano l'arma in via continuativa e sono soggetti agli obblighi di custodia (per cuianche fuori servizio) e quindi anche al di fuori del territorio in cui operano. Inoltre si consente unamaggiore libertà di movimento in casi di interventi anche stagionali svolti a favore di enti di piùpiccole dimensioni ed in occasioni di particolare interesse pubblico. Mentre il permanere del limiteterritoriale sottopone gli operatori ad una lunga serie di autorizzazioni che non trovano idoneamotivazione. L'articolo affronta inoltre il delicato tema degli strumenti di autotutela prevedendoespressamente che gli operatori di polizia locale ne possono essere dotati. Per strumenti di autotutela,che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, e dunque non classificabili come armi, siintendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettili, lo spray, il bastone estensibile e ilcuscino per il trattamento sanitario obbligatorio.L'articolo 21 dispone sulla patente di servizio, obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpidi polizia locale, e sui veicoli in dotazione alla polizia locale, che sono identificati da speciali targhe diimmatricolazione (con esclusione dei veicoli che per esigenze di servizio non portano segniidentificativi visibili) e sono esentati dal pagamento delle tasse di immatricolazione edautomobilistiche e dal pedaggio autostradale.L'articolo 22 istituisce il numero telefonico unico nazionale per rendere omogeneo l'esigenza deicittadini.L'articolo 23 detta disposizioni in materia di contrattazione e sancisce, dopo diciassette anni, il rientrodella polizia locale nel contratto di natura pubblica con la modifica dell'articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente comma 1-quater:in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinatosecondo autonome disposizioni ordinamentali.Il Governo è delegato, entro dodici mesi, ad emanare uno o più decreti legislativi che disciplineranno icontenuti del rapporto di impiego del personale della polizia locale e del relativo trattamentoeconomico. I principi e i criteri devono prevedere l'istituzione di un autonomo comparto dicontrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennaleper gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifichedirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delleorganizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto diimpiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti condecreto del Presidente della Repubblica. Per ciascun procedimento, i decreti legislativi devonodisciplinare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; mentre la delegazionetrattante di parte sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente

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rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni procedimento definirà le materie demandate alladisciplina della contrattazione, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di leggealla contrattazione per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.Infatti il disegno ripercorre l'evoluzione normativa che ha visto estrapolare dai contratti di dirittoprivato sin dalla emanazione del provvedimento (decreto legislativo n. 29 del 1993) -- attuale decretolegislativo n. 165 del 2001, articolo 3 -- quelle figure professionali che svolgono funzioni di dirittopubblico applicando pertanto lo stesso principio che è stato adottato per le Forze di polizia adordinamento nazionale, e altre figure quali i magistrati e i professori universitari, e negli ultimi tempi ilpersonale dei vigili del fuoco e il personale direttivo della polizia penitenziaria, prevedendo duedistinti e specifici comparti di contrattazione, uno per il personale attualmente inquadrato nei ruolidirigenziali e l'altro per il restante personale. Un contratto di diritto pubblico per gli operatori dellapolizia locale consente la stesura di norme idonee alla funzione pubblica svolta che sono radicalmentediverse rispetto al restante personale dipendente degli enti locali. Infatti, solo attraverso il contratto dinatura pubblicistica, ovvero con un decreto del Presidente della Repubblica, si possono realmentevalorizzare, rispetto all'ente locale di appartenenza, le professionalità e le esperienze acquisite inquesto settore particolare che ha necessità di gerarchia e non certamente di mansioni ascrivibili,esigibili e quindi eseguibili.L'articolo 24 estende al personale di polizia locale una serie di diposizioni previste per le Forze dipolizia nazionali. Si tratta di norme in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica. Inparticolare si estende la disciplina prevista per il personale della polizia di Stato in materia di specialielargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Nei procedimenti acarico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzodi coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che prevede che la difesapuò essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista difiducia dell'interessato medesimo e che le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salvarivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.È inoltre prevista la corresponsione di un' indennità di polizia locale, articolata per livelli diresponsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsionedel Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro; dettaindennità assorbe le precedenti indennità di vigilanza.Infine, in materia infortunistica, è disposto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tremesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire unaspecifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti edequivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato.L'articolo 25 estende le possibilità di accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblicoregistro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura, da parte del personale di polizia locale. Il comma 1interviene sull'articolo 9 della legge n. 121 del 1981 estendendo, secondo le modalità stabilite in unapposito regolamento, l'accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno agli agenti eufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale debitamente autorizzati ed esplicitandol'estensione dell'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alleinformazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, nonché ai provvedimentiamministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose. È inoltre previsto che gli appartenenti allapolizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza,senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressionedei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche definite nel citato regolamento.Il comma 3 interviene nuovamente, dopo la modifica operata dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125, sul comma 1 dell'articolo 16-quater

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del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68. Con l'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2008 si era consentito al personale di poliziamunicipale addetto ai servizi di polizia stradale l'accesso ai sistemi informativi automatizzati delpubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e, qualora inpossesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e alloschedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati, nonchéalle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quantoprevisto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. La modifica proposta generalizza e rende gratuito l'accesso a tutti i dati contenuti nei sistemiinformativi automatizzati, oltre che del pubblico registro automobilistico e della Direzione generaledella motorizzazione civile, anche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.Il Capo IV, che chiude l'articolato, contiene, infine, le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.L'articolo 26 prevede l'obbligo di adeguamento delle normative regionali entro sei mesi dall'entrata invigore del presente disegno di legge. Viene poi prevista una serie di norme volte ad accompagnare invia transitoria il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, per quanto concerne le funzioni e lequalifiche possedute dal personale della polizia locale, il rilascio della patente di servizio,l'identificazione degli addetti al coordinamento e al controllo nell'attuale categoria «D», ilmantenimento dei rispettivi distintivi di grado da parte dei comandanti dei Corpi di polizia municipaleche confluiscono in un Corpo intercomunale di polizia locale. Infine è prevista una specifica normadedicata al personale della polizia locale obiettore di coscienza, prevedendo che il personaleattualmente in forza, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarlaviene trasferito ad altro servizio dell'ente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente disegno dilegge, preservando categoria e posizione economica. Si istituisce l'inno nazionale della polizia locale ela giornata della memoria indicata nella data del 12 settembre in ricordo degli undici vigili fucilati --rimasti unici a difendere il territorio nel 1943 -- dalle truppe avio-trasportate tedesche. Sonoriconosciuti la causa di servizio e l'equo indennizzo ante decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, infine, si riconosce la possibilità agli operatori di fregiarsidei riconoscimenti sulla divisa in base all'anzianità di servizio, agli interventi effettuati comeprotezione civile, ad atti di eroismo riconosciuti dalle istituzioni e/o organizzazioni di categoria dirappresentanza.L'articolo 27 elenca una serie di modifiche alla normativa vigente per renderla coerente con l'impiantodi tutto il disegno di legge. Viene innanzitutto abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65 «Legge-quadrosull'ordinamento della polizia municipale» (comma 1).Il comma 2 rimuove una serie di limiti di operatività imposti all'operatore di polizia localenell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, limiti derivanti dall'interpretazione del combinatodisposto dell'articolo 5 della legge n. 65 del 1986 e dell'articolo 57 del codice di procedura penale deldel codice di procedura penale. In base alla lettura combinata delle due norme, allo stato attuale tuttigli addetti della polizia municipale quando svolgono funzioni di polizia giudiziaria, sia in qualità diagenti che in qualità di ufficiali, sono soggetti: a) al limite territoriale (previsto dall'articolo 5, comma1, lettera a), della legge n. 65 del 1986 e dall'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale); b)al limite dell'orario di lavoro (previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale); c) allimite delle proprie attribuzioni (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 65 del1986). Oltre a questi limiti i responsabili del servizio o del Corpo e gli addetti al coordinamento e alcontrollo, in base al comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, sottostanno all'ulteriorelimite «del servizio cui sono destinate» che li ha fatti ritenere assoggettati ad una competenza«specifica o settoriale», cioè limitata alle tipologie di reato connesse alle materie di competenza. Conl'abrogazione della legge n. 65 del 1986 e l'aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell'articolo 57 delcodice di procedura penale, i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento econtrollo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale, sono considerati ufficiali di poliziagiudiziaria a competenza generale, senza ulteriori limitazioni se non quelle legate al territorio della

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struttura di appartenenza, salve le espresse ipotesi di ultraterritorialità elencate nell'articolo 12 delpresente disegno di legge. Analogo risultato è conseguito con la sostituzione operata sul testo dellalettera b), del comma 2, dell'articolo 57 del codice di procedura penale, in relazione all'estensione dellefunzioni di polizia giudiziaria degli agenti.Il comma 3 modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazionedell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro», prevedendo che anche per la polizia locale le disposizioni sono applicate tenendoconto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzativeda individuarsi con specifici decreti emanati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore deldecreto legislativo medesimo.Il comma 4 modifica la lettera c) del comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 al fine diescludere dall'accesso i documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azionistrettamente strumentali alla tutela della sicurezza locale (modifica richiamata dall'articolo 8 delpresente disegno di legge).Il comma 5 modifica il secondo comma dell'articolo 20 della legge n. 121 del 1981 per integrare lacomposizione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il comandante dellapolizia locale del comune capoluogo.DISEGNO DI LEGGECapo IPRINCÌPI GENERALIArt. 1.(Oggetto)1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme dicoordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h),della Costituzione.2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione.3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettivecompetenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrateper la sicurezza delle persone e delle comunità.4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e diBolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con ladisposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.Art. 2.(Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono:a) per «sicurezza urbana» il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda,nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazionie la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;b) per «politiche locali per la sicurezza», le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e lavivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie deicomuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;c) per «politiche integrate per la sicurezza», le azioni volte ad integrare le politiche locali per lasicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e competenza esclusivadello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.Art. 3.(Potere di ordinanza del sindaco)

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1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) il comma 4 è sostituito dal seguente:«4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generalidell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravipericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica dellapopolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini dellapredisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione»;b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:«4-bis. Ai sensi di quanto disposto dal comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi,quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego diminori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;b) le situazioni dalle quali possono scaturire comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico eprivato, o ne impediscono la fruibilità, e che determinano lo scadimento della qualità urbana;c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate allelettere a) e b);d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, inparticolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbino gravemente il libero utilizzodegli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso adessi, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto»;c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:«4-ter. L'inottemperanza a quanto disposto dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-bis delpresente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 daapplicare ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché con la confisca della merce e delricavato ottenuto dall'illecita attività».Art. 4.(Regolamenti comunali di polizia)1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, i regolamenti di polizia locale,che costituiscono uno degli strumenti per realizzare le politiche locali per la sicurezza indicateall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari permigliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e fuori dei casirientranti nelle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, iregolamenti di polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano epossono prevedere obblighi e divieti:a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, ildecoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere difenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.3. Fuori dei casi rientranti nelle ordinanze contingibili e urgenti previste dall'articolo 54, comma 4, deltesto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 dellapresente legge, la violazione di obblighi o divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana o assunticon ordinanza del sindaco, ai sensi dell'articolo 50 dello stesso testo unico, nell'ambito delle politiche

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locali per la sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, è sanzionata aisensi dell'articolo 7-bis del medesimo testo unico.Capo IIPOLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZAArt. 5.(Promozione delle politiche integrateper la sicurezza)1. Il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana, nell'ambito dellerispettive attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana:a) promuovono, d'intesa con il prefetto, gli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;b) concordano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità dicollaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti inmateria di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, ovvero su richiesta deglistessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territoriregionali, delle politiche integrate per la sicurezza.Art. 6.(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)1. I comuni, anche in forma associata, le province e le città metropolitane possono stipulare accordilocali con il prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti campi di intervento:a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati tra la polizia locale e le Forze dipolizia dello Stato presenti sul territorio;b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operativedelle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezzatecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettivecompetenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi diemergenza e delle eventuali altre attività;d) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, anche attraverso specifici pianidi intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di cui al comma 4-bis dell'articolo54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2, come modificato dall'articolo 3della presente legge;e) formazione e aggiornamento professionale integrati per operatori della polizia locale, delle Forze dipolizia dello Stato ed altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche per la sicurezzaurbana.2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbanedegradate;c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà edadeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui aicommi 1 e 2.Art. 7.(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza)1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 procedono, concadenza almeno semestrale, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,

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nel rispetto dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla verifica dello stato di attuazionedegli accordi stessi.2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo, isoggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 6 adottano le iniziative necessarie al fine diconseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi,anche altri soggetti interessati ai singoli interventi in discussione.4. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, svolgeun'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico pariteticocomposto da tre rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da tre rappresentati designatirispettivamente uno dalle regioni, uno dalle province e uno dai comuni designati dalla Conferenzaunificata.Art. 8.(Attività di informazionea livello territoriale)1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i comuni, le province, le cittàmetropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 6, si scambianoreciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolaresulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.Art. 9.(Conferenza regionale)1. In ogni regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale in materia disicurezza integrata.2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblicasicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente dellaregione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'interno e il Presidente dellaregione individuano i soggetti che partecipano alla Conferenza regionale.Capo IIINORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LAPOLIZIA LOCALEArt. 10.(Funzioni di polizia locale)1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia localecomprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamentiche violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali.2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovverodi quello degli enti associati o convenzionati, esercita le seguenti funzioni:a) polizia amministrativa locale;b) polizia edilizia diretta al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine digarantire la tutela della qualità urbana e rurale;c) polizia commerciale e tutela del consumatore;d) polizia ambientale e ittico -- venatoria;e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285;f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;g) ausiliarie di pubblica sicurezza;h) polizia tributaria;i) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;

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l) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;m) polizia amministrativa per la vigilanza e il controllo relativamente ai tributi locali di competenza;n) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attivitàistituzionali del comune, della provincia o della città metropolitana;o) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;p) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro esicurezza sui luoghi di lavoro;q) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;r) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionalio comunque richiesti da autorità competenti;s) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile dicompetenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.3. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane inconformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le regioni, secondo lerispettive competenze, provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazionedell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione diuna diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni dipolizia amministrativa locale.4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illecitiamministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle province e alle cittàmetropolitane.Art. 11.(Qualifiche del personale di polizia locale)1. Le qualifiche di polizia locale si articolano in agenti, sottufficiali addetti al controllo (ispettori),ufficiali addetti al coordinamento e controllo (commissari), ufficiali responsabili di area (commissarisuperiori) e comandanti dei Corpi di polizia locale.2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o dellacittà metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2,lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, airesponsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensidell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del medesimo codice, come modificato dall'articolo 27,comma 2, della presente legge;b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4 del presente articolo;c) agente di polizia tributaria.4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidentedella provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezzaentro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che il destinatario delprovvedimento:a) goda dei diritti civili e politici;b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con lemodalità previste dalla normativa vigente;e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito olicenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

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5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venirmeno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4.6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo ilsindaco, il presidente della provincia o della città metropolitana dichiarano la perdita delle qualifichedi operatore di polizia locale di cui al comma 1.7. Il sindaco o i presidenti della provincia o della città metropolitana comunicano tempestivamente alprefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali le regioni provvedono adisciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per lequalifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova, senza che ciò comportinuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.9. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia o ilpresidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, delladisciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenentialla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttiveimpartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dallapresente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo. I distacchi e i comandi possonoessere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché ladisciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi èconsentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.Art. 12.(Esercizio delle funzioni di polizia locale)1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli eassociati, le province e le città metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse allecompetenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, acarattere municipale, intercomunale o provinciale.2. Il sindaco, il presidente della provincia, il presidente dell'organo esecutivo della città metropolitanao dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartisconodirettive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previstidalle leggi e dai regolamenti.3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, restaferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, dellaCostituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione el'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.4. L'Autorità giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il sindaco o il presidente dellaprovincia o della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso ilpersonale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria.5. Qualora l'Autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che ilpersonale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori delterritorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono posteimmediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128,nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), dellapresente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblicasicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della polizia locale.7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, diiniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso

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nel territorio di appartenenza.8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorioregionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuatemissioni esterne al territorio regionale esclusivamente:a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previacomunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula diappositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nelterritorio in cui si esercitano le funzioni.Art. 13.(Regolamenti del servizio di polizia locale)1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazionedella polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni.2. I regolamenti degli enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno per iltramite del prefetto del capoluogo di provincia.Art. 14.(Funzioni e compiti delle regioni)1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale,nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa inmateria di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,disciplinano:a) l'ordinamento della polizia locale;b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei Corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra iquali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del Corpo stesso, che non puòcomunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il comandante;c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20;d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessaregione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono esseretali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformideve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, ivi compresi quelliderivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioniriconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neoassunto e di quello già in servizio,mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo garantiscono la formazionedi cui all'articolo 11, comma 8, e all'articolo 17, comma 3; organizzano inoltre corsi periodici dipreparazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; detti corsi possono essere ancheinterregionali.3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sededi Conferenza delle regioni e delle province autonome con la collaborazione delle organizzazionisindacali rappresentative di categoria.Art. 15.(Funzioni associate di polizia locale)1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 14, comma 1,lettera b), le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di polizia locale intercomunale in

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forma associata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali di cui all'articolo 14, comma 1, letterab), le regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio attraverso la costituzione di appositiservizi di polizia locale.3. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte deicomuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.Art. 16.(Enti locali diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane)1. Gli enti locali diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane svolgono le funzioni dipolizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi o servizi ai sensi della presente legge.2. Gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispettodella normativa statale e regionale di riferimento.Art. 17.(Elenchi di evidenza pubblicadei Comandanti)1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenzapubblica dei comandanti dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 11, comma 1, e degli idonei allosvolgimento della funzione.2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblicoimpiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza conriferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui alcomma 1.3. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativoorganizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dallaConferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281.4. In sede di prima applicazione sono considerati idonei:a) i comandanti dei Corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo1986, n. 65;b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica.5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.Art. 18.(Ausiliari del traffico e della sosta)1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che alpersonale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previstedal comma 132 del medesimo articolo 17 per i dipendenti comunali, e cioè le funzioni di prevenzionee accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenzadel trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, ilpersonale di cui al comma 1 può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo deltrasgressore ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazionelungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in areeriservate a particolari categorie di utenti, come disciplinate dai regolamenti comunali in tema dioccupazione di spazi e aree pubbliche.

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3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a societàdi gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agliarticoli 6, 7, 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto diconcessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Ai finidell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto diconcessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.4. Il personale di cui ai commi precedenti provvede all'accertamento e alla contestazione delleviolazioni ivi previste, mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelleforme e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con l'efficaciaprobatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal comandante della polizia locale.Art. 19.(Disposizioni in materia di sussidiarietà nelle funzioni di polizia stradale)1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), dopo le parole: «la rilevazione degli incidenti stradali», sonoaggiunte le seguenti: «dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previstodall'articolo 12, comma 3-ter»;b) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:1) al comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Con gli stessi limiti e nell'ambito delpercorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate asvolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possonosvolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche. I controlli sulrispetto delle disposizioni impartite sono affidate agli organi di polizia stradale»;2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:«3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitatedi cui al comma 3-sexies, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. Tale intervento èdisposto, su richiesta degli interessati, dagli organi di polizia stradale a cui viene comunicatol'incidente. L'eventuale riscontro di violazioni relative alle dinamiche dell'incidente da parte delpersonale abilitato va obbligatoriamente comunicato all'organo di polizia stradale che ha dispostol'intervento che procede alle conseguenti contestazioni.3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in occasione dilavori, depositi, fiere, spettacoli o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parzialedella sede stradale, o che incidono sulla circolazione nella strada, così come definita dall'articolo 2,comma 1, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies del presente articolo,che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. L'eventuale riscontro di violazioni relative allacircolazione da parte del personale abilitato va obbligatoriamente comunicato all'organo di poliziastradale dell'ente locale che ha autorizzato l'intervento. I controlli sul rispetto delle disposizioniimpartite sono affidate agli organi di polizia stradale.3-quinquies. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle societàconcessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cuiagli articoli 6, 7, 157, 158, 175, 176 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade,nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate èaffidata agli uffici della polizia stradale.3-sexies. Le persone di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, devono essere abilitate dalMinistero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale delMinistero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti irequisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, lemodalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che

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devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto chei soggetti abilitati debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti,capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinatedallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazionedelle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di accertamento redatti dalle persone autorizzate dicui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di attopubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi allaformazione, all'abilitazione e all'equipaggiamento dei soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e3-quinquies sono interamente a carico degli interessati o delle imprese da cui dipendono. Gli onerieconomici per gli interventi effettuati dai soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater sonointeramente a carico dei richiedenti».2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competentiprovvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigentee, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.Art. 20.(Armamento del personaledella polizia locale)1. Il personale della polizia locale, a cui è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza,porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza.2. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato condecreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;b) i casi di revoca o sospensione dell'affidamento stesso;c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti diautodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alleForze di polizia;d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.Art. 21.(Patente di servizio e veicoli targatipolizia locale)1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale.2. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione,identificative dell'appartenenza alla polizia locale, che si possono condurre solo con la patente diservizio.Art. 22.(Numero telefonico unico nazionale)1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso allesale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore del decreto di cui al primo periodo, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobiliverso il numero unico devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini deicomuni sul cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio o apunti equivalenti, definiti dalle regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivoinstradamento alle sale operative delle polizia locali.Art. 23.

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(Disposizioni in materia di contrattazione)1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito ilseguente:«1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale èdisciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali».2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personaledi cui al comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteridirettivi:a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di dueprocedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per ilpersonale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distintianche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti adisciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale checonclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di partepubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentantidelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate condecreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, secondo le previsioni e leprocedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimentocontrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimentinegoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.3. Dall'attuazione della norma indicata al comma 2, lettera a), non possono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica e, comunque, al fine di assicurarne l'effettiva neutralità finanziaria deldispositivo, contestualmente alla attivazione del nuovo comparto di contrattazione ivi indicato, alleeventuali modificazioni al trattamento economico vigente, stabilite per taluni profili professionali,deve essere associata la contestuale individuazione e modifica dei criteri e parametri previsti per ladeterminazione del trattamento economico stabilito per altre categorie professionali del medesimocomparto, in modo da garantire l'invarianza della spesa.Art. 24.(Norme previdenziali e assicurative)1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 si applicano, inmateria previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di poliziastatali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'usodelle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di specialielargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe dirischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 dellapresente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gliappartenenti alla Polizia di Stato.3. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite diuna previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, a valere sulle risorse derivantidall'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del

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decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal limite minimo.Art. 25.(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, dellaDirezione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura)1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti e ufficialidi polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale debitamente autorizzati, ai sensi dell'articolo 11,con apposito regolamento di attuazione.Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, aidocumenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciatie rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardantipersone o cose.Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento dellapubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività diprevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecnicheindividuate con il regolamento di attuazione di cui al terzo comma».2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge.3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:«1. Gli operatori di polizia locale (municipale e provinciale) accedono gratuitamente ai sistemiinformativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale dellamotorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».4. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale deicomuni italiani (ANCI), conseguenti alle modifiche apportate dal comma 3 del presente articoloall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 marzo 1993, n. 68, sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Unione delleprovince d'Italia (UPI). I collegamenti relativi all'accesso del personale della polizia provinciale aisistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale dellamotorizzazione civile sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno,adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, sentiti l'UPI e l'Automobile club d'Italia.Capo IVNORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALIArt. 26.(Disposizioni finali e transitorie)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la proprianormativa alle disposizioni ivi contenute.2. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inpossesso dei requisiti di cui all'articolo 11, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermorestando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.3. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che haesercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, viene trasferito ad altroservizio dell'ente di appartenenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,conservando categoria e posizione economica.

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4. Al personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta lapatente di servizio di cui all'articolo 21, che viene rilasciata entro due mesi dalla predetta data ancheper il personale a tempo determinato.5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetti al coordinamento e alcontrollo è attribuita alle figure inquadrate nella categoria «D» del vigente contratto collettivonazionale di lavoro (CCNL), in analogia all'attuale formulazione della legge 7 marzo 1986, n. 65.6. I comandanti dei Corpi di polizia municipale che confluiscono in un Corpo intercomunale di polizialocale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, mantengono i rispettivi distintivi di grado.7. Le qualifiche di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge, non danno luogoautomaticamente al riconoscimento di alcun emolumento o indennità aggiuntiva rispetto al trattamentoeconomico già stabilito, nell'ambito del CCNL, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986,n. 65, né all'equiparazione ai fini giuridici ed economici del personale appartenente ai Corpi di polizialocale con quello di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 31, comma 2,della legge 7 gennaio 1929, n. 4.8. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti per la realizzazione di politiche integrate per lasicurezza del territorio, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva alfinanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa e, in ogni caso, nel rispetto dellevigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per lafinanza pubblica, al personale appartenente alla polizia locale che concorre a realizzare piani eprogrammi operativi volti a dare attuazione alle politiche locali per la sicurezza può essere attribuita insede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi e i disagicorrelati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 della presente legge, anche derivantidall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 della presente legge. Detta indennità può esserecorrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi icontratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.9. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sonoinserite le seguenti: «, nonché al personale che riveste la qualifica di operatore di polizia locale».10. Sono riconosciuti l'inno nazionale e la bandiera della polizia locale italiana. È altresì istituita laGiornata della memoria della polizia locale, per il giorno 12 settembre, in ricordo dei tragici eventiaccaduti in Barletta nel 1943, e già posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.11. Gli operatori di polizia locale si possono fregiare dei distintivi di riconoscimento da apporre sulladivisa.Art. 27.(Abrogazioni e ulteriori modificazionilegislative)1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:«b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti alcontrollo appartenenti alla polizia locale»;b) al comma 2, alla lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardiedelle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti dipolizia locale».3. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole:«delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».4. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «dell'ordinepubblico,» sono inserite le seguenti: «all'adozione ed attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti

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di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esuccessive modificazioni,».5. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopole parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «e dal comandante della polizialocale del comune capoluogo».

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1.3. Trattazione in Commissione

DDL S. 1138 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

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1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1138XVII Legislatura

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia localeTitolo breve: polizia locale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primariaSeduta Attività1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)N. 238 (pom.)15 gennaio 2015N. 261 (pom.)8 aprile 2015

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1.3.2. Resoconti sommari

DDL S. 1138 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

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1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari

Costituzionali)

DDL S. 1138 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

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1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del

15/01/2015collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015238ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti. La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Augello, propone che l'ordine del giorno dellaCommissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1138 (Norme diindirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale), per poterne iniziare latrattazione già a partire dalla prossima settimana.Comunica che, in riferimento ai disegni di legge n. 281 e connessi (attività di rappresentanza interessi),sono pervenute ulteriori proposte di audizioni: il senatore Mario Mauro ha chiesto di audirerappresentanti della società SEC Relazioni pubbliche e istituzionali, mentre il Gruppo PartitoDemocratico ha proposto di convocare in audizione il professor Fabio Bistoncini, fondatore e partnerdella società FB e Associati, nonché il professor Pier Luigi Petrillo.Propone, quindi, che le audizioni informali abbiano inizio a partire da giovedì 22 gennaio. La Commissione conviene.

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IN SEDE REFERENTE

(1261) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e ilcontrasto del fenomeno del cyberbullismo (1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e delcyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio 2015. Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) presenta alcuni emendamenti,pubblicati in allegato, che sono volti a definire questioni già esaminate nel corso del dibattito.Formula, quindi, l'auspicio che si proceda quanto prima alla votazione. La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alleore 13 di martedì 20 gennaio. La Commissione conviene.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche - e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio. La PRESIDENTE comunica che il senatore Gianluca Rossi aggiunge la propria firmaall'emendamento 7.41. La PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato. Il relatore PAGLIARI (PD) osserva che gli ulteriori emendamenti presentati intendono recepire inparte alcune delle proposte emendative dei Gruppi parlamentari.Illustra, quindi, l'emendamento 5.500, interamente sostitutivo dell'articolo 5. In particolare, essodisciplina il procedimento per l'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione pubblica, chepuò vietare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, avviata a seguito di

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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1261Art. 1

1.100PALERMO, relatoreAl comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenuti online il cui scopo

segnalazione certificata di inizio attività, che risulti carente dei requisiti prescritti.Con l'emendamento 8.500, si propone di sopprimere l'articolo 8. Infatti, la precisazione delledefinizioni relative alle pubbliche amministrazioni lascerebbe impregiudicata la questione dellaprevisione di discipline differenziate per soggetti giuridici che risultino compresi in una categoria diamministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma che in realtà abbiano natura giuridicaprivata. Pertanto, al fine di evitare ulteriori incertezze interpretative, con l'ordine del giornoG/1577/8/1 si impegna il Governo a definire una disciplina organica che risponda a tale esigenza.L'emendamento 11.500 estende anche ai dipendenti dell'Amministrazione della difesa le disposizioniche promuovono la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con particolare riguardo alla possibilità distipulare convenzioni con asili nido.Con l'emendamento 14.500, interamente sostitutivo dell'articolo 14, si riordina la disciplina in materiadi partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, con finalità di semplificazione normativa,tutela e promozione della concorrenza, razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubblichesecondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare, si definisce il regime delleresponsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo dellesocietà partecipate, si introducono strumenti volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali neiprocessi di ristrutturazione e privatizzazione, si eliminano le sovrapposizioni tra regole e istitutipubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.Dà conto, infine, dell'emendamento 15.500, interamente sostitutivo dell'articolo 15, che riordina ladisciplina dei servizi d?interesse economico generale di ambito locale, anche in considerazione dicontributi e approfondimenti forniti da esperti della materia.Si riserva di presentare ulteriori emendamenti agli articoli 7, 10 e 13. Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII) ritiene che, nel fissare il termine per i subemendamenti, si debbatener conto della intenzione del relatore di presentare ulteriori proposte di modifica. La senatrice LO MORO (PD) concorda con il senatore Bruno. A suo avviso, sarebbe preferibileprevedere un termine sufficientemente ampio, per consentire la presentazione di subemendamenti atutti gli emendamenti del relatore. La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il temine per la presentazione di eventualisubemendamenti a tutti gli emendamenti del relatore per le ore 13 di giovedì 29 gennaio. La Commissione conviene. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 15,35.

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intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto unserio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».1.101PALERMO, relatoreDopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per "gestore del sito internet" si intende il prestatoredi servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decretolegislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possonoriscontrare le condotte di cui al precedente comma 2.».

Art. 22.100PALERMO, relatoreAl comma 1, sostituire le parole: «Ciascun genitore» con le seguenti: «Ciascun minoreultraquattordicenne, genitore».2.101PALERMO, relatoreAl comma 1, dopo le parole: «titolare del trattamento» inserire le seguenti: «o al gestore del sito internet».2.102PALERMO, relatoreAl comma 2, sopprimere le parole: «citato codice di cui al».

Art. 33.100PALERMO, relatoreAl comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché una rappresentanza delle associazionistudentesche e dei genitori».3.101PALERMO, relatoreAl comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Detto codice prevede l'istituzione di uncomitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per la segnalazione di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favoredei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettroniciaderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto dicui al comma 1 del presente articolo».

Art. 44.100PALERMO, relatoreSostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambitodella propria autonomia, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete, quale elementotrasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivitàprogettuali aventi carattere di continuità tra i diversi ordini di scuola».

Art. 55.100PALERMO, relatoreAl comma 2, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».5.101PALERMO, relatoreAl comma 3, sopprimere le parole: «180.000 euro per l'anno 2014,».5.102PALERMO, relatoreAl comma 3, sostituire le parole: «bilancio triennale 2014-2016» con le seguenti: «bilancio triennale

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2015-2017».Art. 6

6.100PALERMO, relatoreAl comma 1, dopo le parole: «all'articolo 8», inserire le seguenti: «, commi 1 e 2,».6.101PALERMO, relatoreDopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Ai fini dell'ammonimento, il Questoreconvoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestàgenitoriale.1-ter. L'ammonimento di cui al comma 1 cessa di avere conseguenze al compimento della maggioreetà.». ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577Art. 5

5.500PAGLIARI, relatoreSostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in casodi accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dalricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto diprosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibileconformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa eprescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni perl'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine,l'attività si intende vietata.4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cuial comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dalmedesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";b) all'articolo 21:al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";il comma 2 è abrogato;c) all'articolo 21-nonies:1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: ", comunquenon superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o diattribuzione di vantaggi economici,";2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dalcittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione edell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenzapassata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del terminedi diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capoVI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.».

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Art. 88.500PAGLIARI, relatoreSopprimere l'articolo.G/1577/8/1PAGLIARI, relatoreIl Senato,in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recantedeleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione,premesso che:l'articolo 8 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Definizioni di pubblica amministrazione»;considerato che:l'evoluzione e l'articolazione del sistema pubblico in senso lato ha determinato 1) il proliferare disoggettività dall'incerta natura giuridica, 2) l'aumento di fattispecie ibride soprattutto per lacontraddizione, almeno apparente, tra personalità giuridica privata ed esercizio di funzionioggettivamente di rilievo pubblico, 3) l'uso promiscuo e atecnico di espressioni categoriali, il quale hadeterminato incertezze interpretative;è, pertanto, "nelle cose" la necessità di superare questa situazione, chiarendo e sistematizzando ilquadro e il significato delle definizioni categoriali usate dal legislatore sia per superare le incertezzeinterpretative ed applicative della legislazione vigente, sia per dare certezze interpretative e applicativealla futura legislazione;il sopprimendo articolo 8 del disegno di legge di riorganizzazione delle pubbliche amministrazionirisponde a questa esigenza, con una puntuale definizione tipologica;il medesimo articolo 8, però, quale disposizione unica, non consente di risolvere il problema dellasalvaguardia delle discipline differenziate per soggetti giuridici compresi in una categoria diamministrazioni pubbliche per una specifica funzione, ma aventi sotto tutti gli altri profili naturagiuridica privata. In altri termini si è evidenziata l'esigenza di disciplinare la portata precettiva delledefinizioni in modo tale da evitare che, per la mera inclusione in una delle categorie diamministrazioni pubbliche, si possa verificare l'assoggettamento a leggi o a singole disposizioninormative, che riguardino (o possano riguardare) solo quegli enti, ricompresi nella stessa species diamministrazioni pubbliche, aventi natura pubblica;la soppressione dell'articolo del 8 nel contesto del disegno di legge all'esame di questo Senato,pertanto, è dovuta alla necessità di completare e perfezionare la disciplina medesima, come sopraindicato;impegna il Governo:a definire una disciplina organica che risponda alle esigenze sopra descritte.

Art. 1111.500PAGLIARI, relatoreAl comma 4, lettera b), prima della parola: «prioritariamente» inserire le seguenti: «oltre che daminori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa,».

Art. 1414.500PAGLIARI, relatoreSostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. (Riordino della disciplinadelle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie dellepubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, lasemplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al

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superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungonoa quelli di cui all'articolo 12:a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, eindividuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle derogherispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri diefficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per lacostituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte diamministrazioni pubbliche;c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organidi amministrazione e controllo delle società partecipate;d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatoridi efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini delrafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali neiprocessi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento delpersonale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi,introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità eincentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultatiraggiunti;g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesimeesigenze di disciplina e controllo;h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventualecommissariamento;i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità ditrattamento tra imprese pubbliche e private;l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri eprocedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti econdizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche inrelazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, inconformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare ilperseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso ladisciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllosulla gestione e sulla qualità dei servizi;3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza,efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni el'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari traente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggiortrasparenza.».

Art. 1515.500PAGLIARI, relatoreSostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse

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economico è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli dicui all'articolo 12:a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane,dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine diassicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni diaccessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità esicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi aiprincipi generali in materia di concorrenza;c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizid'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzionedi diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, ancheorizzontale, e proporzionalità;d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, dellemodalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principidell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generalirelativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità,efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,mutuo riconoscimento, proporzionalità;e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario neirapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestionisecondo criteri di economicità ed efficienza;f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con ladisciplina generale;g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi,anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi ocariche;h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altredotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazionedella proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi digestione, di semplificazione;i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e leautorità indipendenti;l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché diforme di consultazione e partecipazione diretta;m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione delladisciplina in materia.».

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dell'08/04/2015collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015261ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'internoBocci. La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentantidei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giornoil disegno di legge costituzionale n. 1778 (Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-AltoAdige/Sudtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli entilocali alle Province autonome di Trento e di Bolzano).Si è concordato, inoltre, di iniziare quanto prima l'esame del disegno di legge n. 1556, in materia diparità di genere nei consigli regionali, del disegno di legge n. 865, volto a istituire una Commissionenazionale per i diritti umani, del disegno di legge n. 545, relativo all'ammissibilità dei referendumabrogativi di leggi tributarie e di ratifica, nonché del disegno di legge n. 1138, recante norme diindirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale, e del disegno di legge n.1313, che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sui costi degli entipartecipati o controllati, tutti già iscritti all'ordine del giorno. La Commissione conviene.

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IN SEDE REFERENTE

(281) MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolarinelle relazioni istituzionali (358) RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali (643) NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi (806) D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e direlazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attivitàdei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari (992) MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività dirappresentanza di interessi presso organismi istituzionali (1191) MILO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari (1497) Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessiparticolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi (1522) ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso idecisori pubblici (1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi - e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio. La PRESIDENTE comunica che l'associazione VerA ha fatto pervenire un contributo scritto, che saràreso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della CommissioneInforma, inoltre, che Confindustria, intervenuta in audizione il 19 febbraio scorso, ha a sua voltainviato una memoria, la quale sarà anch'essa resa disponibile alla pubblica consultazione sulla paginaweb della Commissione.Non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara quindi conclusa la discussione generale. Il relatore CAMPANELLA (Misto-ILC) propone di adottare il disegno di legge n. 1522, d'iniziativadel senatore Orellana, come testo base per il seguito dell'esame. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal relatore è posta invotazione e accolta. La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di giovedì 23 aprile il termine per la presentazione diemendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1522, adottato come testo base per il seguitodell'esame. La Commissione conviene.

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IN SEDE CONSULTIVA

IN SEDE REFERENTE

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recantemisure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché prorogadelle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppoe sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioniinternazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Cameradei deputati(Parere alle Commissioni 2a, 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parerefavorevole, avanzata nella seduta di giovedì 2 aprile dalla presidente Finocchiaro, in qualità direlatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti perlo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile. La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicatiin allegato. Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ricorda di aver chiesto al rappresentante del Governo un elencodettagliato delle festività religiose e civili che impedirebbero di fissare lo svolgimento delle elezioni inuna data antecedente il 31 maggio. Il sottosegretario BOCCI ribadisce che il 17 maggio, a L'Aquila, è prevista l'adunata nazionale degli

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alpini. In occasione di tale evento, si registra solitamente un'ampia partecipazione, anche di moltisindaci in rappresentanza dei Comuni interessati. Il 24 maggio, invece, ricorre la Pentecoste ebraica: atale proposito, la legge n. 101 del 1989, che regola i rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunitàebraiche italiane, vieta espressamente lo svolgimento di elezioni in coincidenza con ricorrenzereligiose ebraiche. Analogamente, quindi, non è possibile anticipare le elezioni al 10 maggio, in quantol'eventuale turno di ballottaggio si svolgerebbe appunto il 24 maggio. Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) osserva che, con un intervento tempestivo, sarebbe stato possibileprevedere lo svolgimento delle elezioni nel mese di aprile, evitando le complicazioni che hannoprovocato lo slittamento dell'election day al 31 maggio. Il relatore MIGLIAVACCA (PD) ritiene che ormai anche i partiti politici abbiano organizzato lerispettive campagne elettorali in base alla scadenza del 31 maggio, pertanto appare ragionevoleconfermare la data proposta dal Governo.In riferimento ai contenuti dell'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli, ritiene opportunocompiere un'approfondita riflessione circa la scelta di ricorrere alla decretazione d'urgenza perintervenire su una materia particolarmente sensibile, quale quella elettorale, che richiede in ogni casola massima ponderazione e un consenso quanto più possibile ampio. Il senatore CRIMI (M5S) ribadendo le sue riserve, esprime il suo più fermo dissenso rispetto alla sceltadi ricorrere allo strumento del decreto-legge in materia elettorale. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto specialedella Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioniregionali e di iniziativa legislativa popolare (77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto specialedella regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, inmateria di ordinamento degli enti locali nella regione(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo. La PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato un nuovo emendamento 01.101,pubblicato in allegato al resoconto. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1818ordine del giorno

G/1818/1/1CALDEROLIIl Senato, premesso che il punto 4) dell'analisi tecnico-normativa di accompagnamento alla presente legge diconversione recita testualmente: "Analisi della compatibilità dell'intervento con i principicostituzionali";il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali;il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale in senso stretto (vedi la sentenzadella Corte costituzionale n. 161 del 1995), ma incide sulla cosiddetta legislazione elettorale "dicontorno";tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera b), dellalegge n. 400 del 1988, in cui si dispone che il Governo "non può", mediante un decreto-legge,"provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione": materie, queste,fra le quali rientra anche quella elettorale;impegna il Governo,in sede di emanazione di provvedimenti provvisori di cui all'articolo 77 della Costituzione, all'assolutorispetto dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, e della legge n. 400 del 1988.emendamenti

(1561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA. - Introduzionedell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto diaccesso ad internet (1317) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUCIDI ed altri. - Modifica all'articolo 21della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio. Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone di adottare il disegno di leggen. 1561, d'iniziativa del senatore Campanella, come testo base per il seguito dell'esame. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal relatore è posta invotazione e accolta. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 15.

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Art. 1

1.1CRIMI, ENDRIZZI, MORRASopprimere l'articolo1.0.1CALDEROLIDopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma: " 2-quater. Nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o più referendum di cui all'articolo 123della Costituzione, la convocazione degli elettori avviene per tutti i referendum nella medesima datadi cui al comma 1 del presente articolo."».

Art. 22.1CRIMI, ENDRIZZI, MORRASopprimere l'articolo EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1291Art. 01

01.101RUSSO, RELATOREAll'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.(Modifica all'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo la lettera 1-bis) èaggiunta la seguente: " 1-ter) ordinamento del Porto di Trieste;"».

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progettidi legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data dicomposizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogativesull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testoapprovato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' statotrattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario deilavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispettoall'iter del disegno di legge.


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