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sentenza 1° giugno 2004, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 giugno 2004, n. 22); Pres....

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sentenza 1° giugno 2004, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 giugno 2004, n. 22); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino) c. Regione Toscana (Avv. Loria), Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon), Regione Lombardia (Avv. Caravita di Toritto) e Regione Lazio (Avv. Passaro) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2305/2306-2311/2312 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199369 . Accessed: 28/06/2014 17:25 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.121 on Sat, 28 Jun 2014 17:25:33 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 1° giugno 2004, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 giugno 2004, n. 22); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino)

sentenza 1° giugno 2004, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 giugno 2004, n. 22);Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino) c. RegioneToscana (Avv. Loria), Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon), Regione Lombardia (Avv. Caravitadi Toritto) e Regione Lazio (Avv. Passaro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2305/2306-2311/2312Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199369 .

Accessed: 28/06/2014 17:25

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Page 2: sentenza 1° giugno 2004, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 giugno 2004, n. 22); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° giugno 2004, n. 162 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 giugno 2004, n.

22); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Cosentino) c. Regione Toscana (Avv. Lo

ria), Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon), Regione Lombardia (Avv. Caravita di Toritto) e Regione Lazio

(Avv. Passaro).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Toscana — Personale addetto all'industria alimentare — Obbligo del libretto di idoneità sanitaria — Eliminazione — Tar dività del ricorso — Questione inammissibile di costitu zionalità (Cost., art. 117; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale,

art. 31; 1. 30 aprile 1962 n. 283, disciplina igienica della pro duzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle be

vande, art. 14; 1. reg. Toscana 12 maggio 2003 n. 24, norme in

materia di igiene del personale addetto all'industria alimenta

re, art. 1).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Emilia

Romagna e Lombardia — Personale addetto all'industria

alimentare — Obbligo del libretto di idoneità sanitaria —

Eliminazione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; 1. 30 aprile 1962 n. 283, art. 14; 1. reg. Emi

lia-Romagna 24 giugno 2003 n. 11, nuove misure per la pre venzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti.

Abolizione del libretto di idoneità sanitaria, art. 7, 8; 1. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, norme relative a certificazio

ni in materia di igiene e sanità pubblica, art. 4).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lombar

dia — Rilascio di certificazioni sanitarie — Competenza anche di soggetti diversi dalle Ausi — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; 1. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, art. 2).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lazio —

Farmacisti e dipendenti delle farmacie — Obbligo del li bretto di idoneità sanitaria — Eliminazione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; 1. 30 aprile 1962 n. 283, art. 14; 1. reg. Lazio 11 settembre 2003 n. 29, as

sestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2003, art. 45).

E inammissibile, per tardività nel deposito del ricorso, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 1,2° comma, e

degli articoli «ad esso collegati», l. reg. Toscana 12 maggio 2003 n. 24, nella parte in cui eliminano in generale l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 283, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. h), e

3° comma, Cost. (1) E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 7

e 8 l. reg. Emilia-Romagna 24 giugno 2003 n. 11 e 4 l. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, nella parte in cui eliminano

in generale l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui

all'art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 283, in riferimento all'art.

117, 2° comma, lett. h), e 3° comma, Cost. (2)

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

l. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, nella parte in cui sta

bilisce che determinati certificati sanitari non vengano più rilasciati da parte delle Ausi, in riferimento all'art. 117, 3°

comma, Cost. (3) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

45 l. reg. Lazio 11 settembre 2003 n. 29, nella parte in cui

elimina, per i soli farmacisti e dipendenti delle farmacie pub bliche e private, l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di

cui all'art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 283, in riferimento all'art.

117, 2° comma, lett. hj, e 3° comma, Cost. (4)

(1-4) I. - La presidenza del consiglio ha contestato la legittimità co

stituzionale, per contrasto con l'art. 117. 2° comma, lett. h), e 3° com

ma, Cost., di alcune disposizioni regionali che hanno eliminato l'obbli

go del libretto di idoneità sanitaria (art. 14 1. 283/62) per gli addetti al

l'industria alimentare e per i soli farmacisti e dipendenti delle farmacie

pubbliche e private sostenendo che così sarebbe stato violato «un prin

cipio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute», trat

tandosi di una «misura di profilassi igienico-sanitaria a carattere gene

rale», e sarebbero state invase le attribuzioni in materia di «ordine pub blico e sicurezza» riservate allo Stato.

La Corte costituzionale liquida in poche battute la censura riferita

Il Foro Italiano — 2004.

Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri ha im

pugnato, con distinti ricorsi: l'art. 1, 2° comma, nonché gli arti

coli «ad esso collegati», 1. reg. Toscana 12 maggio 2003 n. 24

(norme in materia di igiene del personale addetto all'industria

alimentare); gli art. 7 ed 8 1. reg. Emilia-Romagna 24 giugno 2003 n. 11 (nuove misure per la prevenzione delle malattie tra

smissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di ido

neità sanitaria); gli art. 2 e 4 1. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n.

12 (norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità

pubblica); l'art. 45 1. reg. Lazio 11 settembre 2003 n. 29 (asse stamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'an

no finanziario 2003). I ricorsi governativi censurano, per contrasto con l'art. 117,

2° comma, lett. h), e 3° comma. Cost., le disposizioni delle leggi delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, che eli

minano in generale l'obbligo del «libretto d'idoneità sanitaria»

di cui all'art. 14 1. 30 aprile 1962 n. 283 (modifica degli art. 242, 243, 247, 250 e 262 t.u. delle leggi sanitarie approvato con

r.d. 27 luglio 1934 n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), non

ché l'analoga eliminazione, ad opera della legge della regione

alla competenza esclusiva del legislatore statale in tema di «ordine

pubblico e sicurezza» richiamando all'uopo la sentenza n. 407 del 2002

(Foro it., 2003,1, 688) e la sentenza n. 6 del 2004 (G.U., la s.s., n. 3 del

2004) ed evidenziando che non è rilevante che la Corte di cassazione

(v. Cass. 3 giugno 1985, n. 3302, Foro it., 1986,1, 740) abbia affermato

che il divieto di assumere o mantenere in servizio per la produzione,

preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, personale non munito del libretto d'idoneità sanitaria, abbia carattere di norma

imperativa attinente all'«ordine pubblico» perché radicalmente diverso

è il significato di questa espressione nell'art. 117 Cost, e nei codici.

Nel merito, i giudici costituzionali contestano l'affermazione che

l'art. 14 esprimerebbe tuttora un principio fondamentale della materia

sanitaria, in quanto tale immodificabile dal legislatore regionale, consi

derando la profonda trasformazione della legislazione a tutela della di

sciplina igienica degli alimenti anche per l'intervento della Comunità

europea che ha determinato nuovi sistemi pubblici di controllo sui pro dotti alimentari.

Orbene, anche se non si può sostenere l'abrogazione dell'art. 14 1.

283/62 ad opera di questa più recente normativa, nondimeno, scrivono i

giudici, al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle so

stanze alimentari si è affiancato un diverso sistema di garanzia sostan

ziale sulle modalità di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari con la

conseguenza che le prescrizioni sostanziali contenute nella legge del

1962 possono essere ritenute «nulla più che semplici modalità nelle

quali può essere concretizzato l'autentico principio ispiratore della

normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica

degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni

necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel setto

re, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri». II. - Per l'affermazione che l'obbligo di munirsi del libretto sanitario

previsto dall'art. 14 1. 283/62 e dall'art. 37 d.p.r. 327/80 sussiste solo

se il soggetto, quali che siano le mansioni da lui svolte, possa venire a

contatto con prodotti alimentari e pertanto l'obbligo non sorge se il

soggetto sia adibito a mansioni che per la loro specificità escludono

imprescindibilmente la possibilità di un tale contatto, v. Cass. 16 set

tembre 2002, n. 13495, id.. Rep. 2002, voce Alimenti e bevande, n. 43; 26 settembre 1997, n. 9447, id., Rep. 1999, voce cit., nn. 89, 90. L'i

nottemperanza all'obbligo di munirsi del libretto sanitario comporta, ai

sensi dell'art. 21, 4° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, la sanzione

della chiusura temporanea dell'esercizio: così Tar Lombardia, sez. Bre

scia, 28 settembre 2000, n. 701, id., Rep. 2001, voce cit., n. 46; Tar Li

guria, sez. II, 30 settembre 1999, n. 465, id.. Rep. 2000, voce Farma

cia, n. 171 (nella specie l'infrazione di vendita di sostanze alimentari

con tessera sanitaria scaduta è stata riscontrata in una farmacia).

L'obbligo di munirsi del libretto sanitario riguarda anche i soggetti addetti al trasporto di prodotti alimentari preconfezionati: così Cass. 21

dicembre 1996, n. 11468, id., 1997,1, 2200.

In dottrina, v. Bertolino, Alimenti e bevande (disciplina igienico

sanitaria), voce del Digesto pubbl., Torino, aggiornamento 2000, 41;

Ambrogi-Perioli-Tiralti, La normativa sull'igiene dei prodotti ali

mentari e la farmacia, in Rass. dir. farmaceutico, 2000, 459.

Si segnala, da ultimo, che in tema di sicurezza ed igiene dei prodotti alimentari sono stati emanati in data 29 aprile 2004 dal parlamento eu

ropeo e dal consiglio della Comunità tre distinti regolamenti: il primo, 852/2004 (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. 139/L/l), è relativo all'igiene dei

prodotti alimentari; il secondo, 853/2004 (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.

139/L/55), contiene norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti

di origine animale, e il terzo, 854/2004 (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.

139/L/206), stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli

ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

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2307 PARTE PRIMA 2308

Lazio, del «libretto d'idoneità sanitaria» per i soli farmacisti e

dipendenti delle farmacie pubbliche e private. L'avvocatura dello Stato sostiene, infatti, che così sarebbe

stato violato «un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute», trattandosi di una «misura di profilassi

igienico-sanitaria a carattere generale». Al tempo stesso, anche

sulla base di alcune sentenze della Corte di cassazione relative

alla natura dell'obbligo scaturente dall'art. 14 1. n. 283 del

1962, i legislatori regionali avrebbero invaso attribuzioni in

materia di «ordine pubblico e sicurezza, riservate allo Stato ai

sensi del 2° comma, lett. h), del suddetto art. 117 Cost.».

Il ricorso governativo contro la 1. reg. Lombardia n. 12 del

2003 impugna inoltre, per contrasto con l'art. 117, 3° comma,

Cost., l'art. 2 della legge in questione, che prevede che le Ausi

della regione non rilascino più alcuni certificati sanitari, perché

questa disposizione violerebbe un principio fondamentale della

materia che imporrebbe tali certificazioni; esse, infatti, costitui

rebbero, ai sensi dell'art. 14, 3° comma, lett. q), 1. 23 dicembre

1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), «con

seguenza diretta dell'attività di controllo attribuita istituzional

mente alle Ausi» e, in quanto tali, non potrebbero essere escluse

dall'ambito delle competenze attribuite alle stesse.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei

quattro ricorsi presentano ampi profili di analogia, onde i relati

vi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

3. - In via preliminare, dev'essere dichiarata inammissibile la

questione sollevata contro la 1. reg. Toscana n. 24 del 2003, in

quanto il ricorso è stato notificato il 7 luglio 2003 e depositato il

successivo 19 luglio 2003, cioè oltre il termine prescritto dal

l'art. 31,4° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla costi

tuzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), stabilito

a pena di decadenza, secondo la costante giurisprudenza di que sta corte (cfr., fra le molte, la sentenza n. 303 del 2003, Foro it.,

2004, I, 1004, nonché le ordinanze n. 42 del 2004, ibid., 1676; n. 99 del 2000, id., Rep. 2000, voce Corte costituzionale; n. 48,

75; n. 126 del 1997, id., 1997,1, 3082). Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione d'inam

missibilità del ricorso governativo sollevata dalla regione Lom

bardia, potendo agevolmente ritenersi — anche in base alla de

libera del consiglio dei ministri — che l'atto introduttivo del

giudizio sia rivolto esclusivamente e con adeguata motivazione

nei confronti degli art. 2 e 4, 4° comma.

Conseguentemente risulta assorbita l'eccezione d'inammissi

bilità parziale proposta in via subordinata.

Vanno altresì respinte le eccezioni d'inammissibilità del ri

corso sollevate dalla regione Lazio descritte nell'esposizione del fatto.

Innanzitutto, diversamente da quanto sostiene la difesa regio nale, è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di

una norma di legge regionale contemporaneamente alla luce del 2° e del 3° comma dell'art. 117 Cost., sia che si faccia valere un

rapporto gradato tra i due presunti vizi, sia anche che si sosten

ga (come nel caso oggetto del presente giudizio) la contempora nea incidenza su più profili di una singola disposizione legisla tiva.

Del pari infondata è la tesi che il potere d'impugnativa delle

leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost, sarebbe esercitabile solo per far valere ragioni d'incompetenza e non anche qualun que vizio d'incostituzionalità: questa corte, nella sentenza n.

274 del 2003, ha già espressamente chiarito «che lo Stato può

impugnare in via principale una legge regionale deducendo la

violazione di qualsiasi parametro costituzionale». Comunque nel caso di specie viene dedotto un asserito vizio d'incompeten za, dal momento che si assume che la legge regionale abbia di

sciplinato un ambito riservato alla competenza statale.

Ugualmente erronea è la tesi, prospettata dalla regione resi

stente, secondo la quale la violazione dei principi fondamentali

stabiliti dalla legge dello Stato possa essere invocata solo nel

caso in cui la legge regionale abbia inteso porre essa stessa

principi fondamentali della materia.

Del pari, non ha fondamento la tesi che il ricorso non indiche

rebbe né le ragioni per cui l'obbligo di possesso del libretto sa

nitario costituirebbe un principio fondamentale né per quale motivo esso dovrebbe trovare applicazione anche in un settore

quale quello farmaceutico: il ricorso dell'avvocatura, seppur in estrema sintesi, si riferisce all'art. 14 1. n. 283 del 1962 come ad

Il Foro Italiano — 2004.

una disposizione di principio nel settore della tutela della salute

e ricorda che questo articolo «prevede l'obbligo per tutti gli

operatori che comunque maneggiano alimenti, di essere muniti

di tale libretto», comprendendovi quindi anche coloro che lavo

rano presso le farmacie, che appunto vendono anche (ed a volte

producono) sostanze alimentari.

4. - Le questioni relative all'abolizione del libretto d'idoneità

sanitaria non sono fondate.

4.1. - In primo luogo, la censura riferita alla competenza esclusiva del legislatore statale in tema di «ordine pubblico e si

curezza», di cui alla lett. h) del 2° comma dell'art. 117 Cost, è

infondata, dal momento che, nel vigore del nuovo art. 117 Cost., fin dalla sentenza n. 407 del 2002 (id., 2003,1, 688) questa corte

ha riferito tale materia al solo «settore riservato allo Stato rela

tivo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al manteni

mento dell'ordine pubblico» (analogamente, v. la sentenza n. 6

del 2004); né appare rilevante l'utilizzazione in alcune pronunce della Corte di cassazione dell'espressione «ordine pubblico» in

riferimento alla vigente legislazione sul libretto sanitario, poi ché radicalmente diverso è il significato di questa espressione nell'art. 117 Cost, e nei codici.

4.2. - L'affermazione che l'art. 14 1. n. 283 del 1962 esprime rebbe tuttora un principio fondamentale della materia sanitaria, in quanto tale immodificabile dal legislatore regionale, non ap

pare fondata ove si consideri l'avvenuta profonda trasformazio

ne della legislazione a tutela della disciplina igienica degli ali menti, anche sulla spinta in tal senso degli organismi scientifici

e medici, sulla base dei molti mutamenti conseguenti alle mu

tate condizioni igieniche e sanitarie dei processi di produzione e

commercializzazione dei prodotti alimentari.

L'art. 14, 1° e 2° comma, 1. n. 283 del 1962 aggiunge alla as

sai articolata e pervasiva disciplina contenuta nella medesima

legge, riferita a tutte le fasi della produzione e del commercio

«delle sostanze destinate all'alimentazione», la previsione di

obblighi di comportamento dei lavoratori e degli imprenditori che operano nei settori della «preparazione, produzione, mani

polazione e vendita di sostanze alimentari», prescrivendo che

chiunque lavori in questi vasti settori debba essere «munito di

apposito libretto d'idoneità sanitaria» e sia «tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e a eventuali misure

profilattiche»; né gli imprenditori possono assumere personale

privo del libretto sanitario. Tutte queste prescrizioni sono assi

stite da sanzioni amministrative (resta invece estraneo al pre sente giudizio il 4° comma dell'art. 14 della legge, che estende

queste sanzioni a chi «pur a conoscenza di essere affetto da ma

nifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere

alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di so

stanze alimentari»). Ulteriori specificazioni sul libretto d'idoneità sanitaria sono

contenute nel titolo III d.p.r. 26 marzo 1980 n. 327 (regola mento di esecuzione della 1. 30 aprile 1962 n. 283, e successive

modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), che

disciplina analiticamente la materia, anche con prescrizioni re

lative ai comportamenti da tenere in caso di malattia del perso nale e relative all'igiene personale e all'abbigliamento.

Rispetto all'efficacia della prescrizione relativa alla tenuta del

libretto sanitario a tutela dell'igiene degli alimenti si è successi

vamente sviluppato un ampio confronto critico anche a livello

scientifico internazionale ed in particolare è stata proposta l'adozione di un nuovo modello di tutela dell'igiene degli ali menti, denominato «sistema dei punti di controllo critici per l'analisi dei rischi (HACCP)», caratterizzato da un coinvolgi mento attivo degli imprenditori e dei lavoratori interessati nel

l'individuazione dei punti critici e nel loro controllo (anche sulla base di un'idonea formazione), pur sempre sotto la vigi lanza pubblica.

Queste ed altre sollecitazioni di ordine scientifico sono evi

dentemente alla base dell'adozione di due apposite direttive

della Comunità europea, recepite dal legislatore nazionale tra

mite il d.leg. 26 maggio 1997 n. 155 (attuazione delle direttive

93/43 Cee e 96/3 Ce concernenti l'igiene dei prodotti alimenta

ri): tale disciplina, infatti, tutela l'igiene dei prodotti alimentari in «tutte le fasi successive alla produzione primaria» (si enume

rano «la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il

confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la

manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la sommini

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

strazione, al consumatore») mediante l'esplicita adozione del

«sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP» (cfr. art. 3). In questa completa riforma del settore

non si fa parola della necessità di documentare i controlli perio dici sul personale addetto alle diverse fasi a cui si riferisce la

normazione, mentre il capitolo Vili dell'allegato al citato de

creto legislativo contiene alcune disposizioni in tema d'igiene

personale e di malattia, o sospetta malattia, di coloro che opera no nel settore, ed il capitolo X prescrive che gli addetti alle va

rie fasi di possibile contatto con gli alimenti siano controllati e

formati dai responsabili delle imprese interessate ai prodotti alimentari.

Parallelamente, la Comunità europea ha determinato nuovi si

stemi pubblici di controllo sui prodotti alimentari mediante altre

direttive, anch'esse recepite dal legislatore statale, mediante il

d.leg. 3 marzo 1993 n. 123 (attuazione della direttiva 89/397

Cee relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) ed il

d.leg. 26 maggio 1997 n. 156 (attuazione della direttiva 93/99

Cee concernente misure supplementari in merito al controllo uf

ficiale dei prodotti alimentari); in questo ambito si disciplinano vasti poteri di controllo e di ispezione, relativi anche al «com

portamento igienico del personale che, direttamente o indiretta

mente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con

le sostanze ed i prodotti» (art. 2, 5° comma, d.leg. n. 123 del

1993). Questa complessa evoluzione normativa, anche se non ha

prodotto l'abrogazione dell'art. 14 1. n. 283 del 1962, ha sostan

zialmente affiancato al preesistente sistema sulla disciplina

igienica relativa alle sostanze alimentari un diverso sistema, di

matrice europea, di garanzia sostanziale (e di controllo) sulle

modalità di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari. Dell'im

pianto normativo del 1962 resta certamente un sistema sanzio

natorio (ormai prevalentemente di natura amministrativa) per tutta una serie di specifici comportamenti valutati come danno

si; non è tuttavia possibile considerare tutte le prescrizioni so

stanziali ivi contenute, ormai contraddette dalla più recente legis

lazione, principi fondamentali della materia: esse, infatti, de

vono essere ritenute nulla più che semplici modalità nelle quali

può essere concretizzato l'autentico principio ispiratore della

normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela

igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la

garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle per sone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e

dai pubblici poteri. D'altra parte, questa corte in varie occasioni

ha già affermato che, qualora nelle materie di legislazione con

corrente i principi fondamentali debbano essere ricavati dalle

disposizioni legislative statali esistenti, tali principi non devono

corrispondere senz'altro alla lettera di queste ultime, dovendo

viceversa esserne dedotta la loro sostanziale consistenza (v. le

sentenze n. 65 del 2001, id., 2001,1, 1448; n. 482 del 1995, id...

Rep. 1995, voce Opere pubbliche, n. 261; n. 192 del 1987, id.,

Rep. 1987, voce Sanità pubblica, n. 252): e ciò tanto più in pre senza di una legislazione in accentuata evoluzione.

4.3. - La 1. reg. Emilia-Romagna n. 11 del 2003 e la 1. reg. Lombardia n. 12 del 2003 sopprimono l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria dopo essersi espressamente ricollegate al

d.leg. n. 155 del 1997 ed aver disciplinato, in coerenza ad esso, alcune iniziative di specifica formazione per il personale ope rante nei settori dei prodotti alimentari. In tal modo queste re

gioni, nell'ambito della loro discrezionalità legislativa, elimina

no semplicemente una discussa forma di documentazione episo dica dello stato di salute degli operatori del settore alimentare,

ma esplicitamente confermano l'esigenza di continui ed efficaci

interventi preventivi, nonché di controllo e di ispezione sullo

stato di salute e sui comportamenti igienici di coloro che opera no nel settore alimentare.

L'art. 45 1. reg. Lazio n. 29 del 2003 si limita, invece, ad escludere dall'obbligo del possesso del libretto d'idoneità sani

taria «i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e pri

vate», sulla base della presunta inapplicabilità al settore farma

ceutico della legislazione generale in tema di tutela dell'igiene delle sostanze alimentari.

Malgrado, invece, non possa dubitarsi che sia possibile la

vendita ed addirittura la preparazione o la trasformazione da

parte delle farmacie di alcuni prodotti alimentari (ciò special mente dopo il d.leg. 31 marzo 1998 n. 114, recante «riforma

della disciplina relativa al settore del commercio, a norma del

II Foro Italiano — 2004.

l'art. 4, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59», che permette la

vendita in farmacia anche di alimenti di consumo correnti, che

si vanno ad aggiungere agli alimenti destinati ad un'alimenta

zione particolare di cui al d.m. 4 agosto 1988 n. 375, recante

«norme di esecuzione della 1. 11 giugno 1971 n. 426, sulla di

sciplina del commercio») e che quindi non possano essere

escluse le normative a tutela dei prodotti alimentari, tuttavia an

che a questo particolare settore sono ormai riferite le direttive

europee «concernenti l'igiene dei prodotti alimentari» recepite con i d.leg. n. 155 e n. 156 del 1997, con la possibilità quindi che la legge regionale possa escludere la necessità del libretto

sanitario nelle farmacie che trattano prodotti alimentari.

5. - Anche le censure relative all'art. 2 1. reg. Lombardia n. 12

del 2003 non sono fondate.

Non può condividersi, infatti, la tesi sostenuta dall'avvocatu

ra secondo la quale, in forza dell'art. 14, 3° comma, lett. q), 1. n.

833 del 1978, spetterebbe solo alle Ausi il rilascio di certifica

zioni sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al servizio sa

nitario nazionale, dal momento che non poche leggi statali suc

cessive (anche prima della stessa riforma del titolo V della Co

stituzione) da una parte hanno attribuito funzioni certificatorie a

soggetti diversi e, dall'altra, hanno esplicitamente riconosciuto

ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture

sanitarie locali (particolarmente rilevante, in proposito, risulta

l'art. 2, 2° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, recante «ri

ordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 1.

23 ottobre 1992 n. 421»), Tutto ciò trova conferma nella stessa previsione dell'art. 2 1.

reg. n. 12 del 2003.

Il 1° comma esclude che possano essere richieste o rilasciate

dalle Ausi cinque diverse certificazioni, di cui una (relativa al

certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori) esplici tamente ridisciplinata dall'art. 8 1. 17 ottobre 1967 n. 977 (tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e quattro (rispetti vamente relative alla sana e robusta costituzione, all'idoneità fi

sica per l'assunzione nel pubblico impiego, all'idoneità fisica

per l'assunzione di insegnanti, all'idoneità psicofisica per la

frequenza d'istituti professionali o corsi di formazione profes

sionali) puntualmente ridisciplinate dagli art. 2, 1 °

comma, lett.

a), 16, 2° comma, e 17, 1° comma, d.leg. 19 settembre 1994 n.

626 (attuazione delle direttive 89/39 Cee, 89/654 Cee, 89/655

Cee, 89/656 Cee, 90/269 Cee, 90/270 Cee, 90/394 Cee e 90/679 Cee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute

dei lavoratori sul luogo di lavoro). Il 2° comma dell'art. 2 1. reg. n. 12 del 2003, a sua volta,

esclude due altri certificati del tutto analoghi al libretto d'ido

neità sanitaria (come visto in precedenza, in generale eliminato

dall'art. 4 medesima legge), la cui attuale base legislativa appa re per di più dubbia. Il libretto d'idoneità sanitaria per i parruc chieri non è esplicitamente richiesto dalla 1. 14 febbraio 1963 n.

161 (disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) ed è stato spesso esteso al settore ad opera di regolamenti co

munali. Per il «certificato per vendita dei generi di monopolio» l'art. 6 1. 22 dicembre 1957 n. 1293 (organizzazione dei servizi

di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) prevede semplicemente che il gestore dei magazzini di vendita debba es

sere «immune da malattie infettive e contagiose». Il 3° comma dell'art. 2 1. reg. n. 12 del 2003, invece, affida

all'autocertificazione, «ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28 dicembre

2000 n. 444 (disposizioni regolamentari in materia di docu

mentazione amministrativa - Testo C)», l'attestazione dell'av

venuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie che siano ri

chieste: ciò che è già attualmente possibile per la legislazione

nazionale, poiché la generica previsione della certificazione per le vaccinazioni necessarie per l'ammissione alla scuola dell'ob

bligo (art. 117 d.leg. 16 aprile 1994 n. 297, recante «approva zione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado») è stata

successivamente integrata dal nuovo art. 47 del regolamento relativo ai servizi di medicina scolastica (d.p.r. 26 gennaio 1999

n. 355: «regolamento recante modificazioni al d.p.r. 22 dicem

bre 1967 n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vacci nazioni obbligatorie»), che ha previsto espressamente la possi bile sostituzione del certificato con l'autocertificazione dell'in

teressato. D'altra parte, risulta dirimente la considerazione se

condo cui la limitazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni so

stitutive contenuta nell'art. 49 d.p.r. n. 444 del 2000 non vincola

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Page 5: sentenza 1° giugno 2004, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 giugno 2004, n. 22); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino)

2311 PARTE PRIMA 2312

il legislatore regionale, in quanto ormai contenuta in un testo

regolamentare (fra le molte, cfr. sentenze n. 17 del 2004; n. 507

del 2000, id., Rep. 2001, voce Edilizia e urbanistica, n. 164, e n.

420 del 1999, id., 2000,1, 8). Il 4° comma dell'art. 2 1. reg. n. 12 del 2003, infine, attribui

sce al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta

le certificazioni per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, secondo quanto già previsto nel d.p.r. 28 luglio 2000 n. 270 (re

golamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) e nel

d.p.r. 28 luglio 2000 n. 272 (regolamento di esecuzione dell'ac

cordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i

medici specialisti pediatri di libera scelta); analoga soluzione

viene scelta dal legislatore regionale per il certificato sanitario

per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori, materia fi

nora disciplinata tramite circolari (da ultimo, cfr. circolare 20

aprile 2000, n. 6, del ministero della sanità). Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 1, 2° comma, nonché degli articoli «ad esso

collegati», 1. reg. Toscana 12 maggio 2003 n. 24 (norme in ma

teria di igiene del personale addetto all'industria alimentare), sollevata dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso

iscritto al reg. ricorsi n. 55 del 2003 in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale degli art. 7 e 8 1. reg. Emilia-Romagna 24 giugno 2003 n.

11 (nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili

attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanita

ria), sollevata, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. h), e

3° comma, Cost., dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 65 del 2003 indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio

nale degli art. 2 e 4 1. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12 (nor me relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubbli ca), sollevate, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. h), e 3°

comma, Cost., dal presidente del consiglio dei ministri con il ri

corso iscritto al reg. ricorsi n. 70 del 2003 indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 45 1. reg. Lazio 11 settembre 2003 n. 29 (assesta mento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2003), sollevata, in riferimento all'art. 117, 2° com

ma, lett. h), e 3° comma, Cost., dal presidente del consiglio dei

ministri con il ricorso iscritto ài reg. ricorsi n. 85 del 2003 indi cato in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 maggio 2004, n. 147 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 giugno 2004, edi zione straordinaria); Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; S. e altra; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Bari 15 aprile 2003

(G.U., la s.s., n. 32 del 2003).

Competenza civile — Procedimenti riguardanti magistrati — Spostamento della competenza per territorio — Incosti tuzionalità — Limiti (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 30

bis).

E incostituzionale l'art. 30 bis, 1° comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che le cause in cui sono comunque parti magi strati — che, in base alle disposizioni del codice di procedura civile, sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giu diziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il

magistrato esercita le proprie funzioni — sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p., ad eccezione della parte relativa alle

azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del

Il Foro Italiano — 2004.

danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di

cui all'art. 11 c.p.p. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 gennaio 2004, n. 60 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 febbraio 2004, n.

5); Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; Provenzano c. Soc. New

Valentini Due; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Giud. pace Prato 24 febbraio 2003 (G.U., la s.s., n. 25 del 2003).

Competenza civile — Procedimenti riguardanti magistrati — Spostamento della competenza per territorio — Cause

di «esiguo valore» — Questione manifestamente inammis

sibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 25, 97, 101, 111; cod. proc. civ., art. 30 bis).

E manifestamente inammissibile, in quanto priva delle condi

(1) La Corte costituzionale porta a completamento, pur non senza al cune contraddizioni, la sua opera quasi totalmente demolitoria della di

sciplina introdotta dal legislatore con l'art. 9 1. 2 dicembre 1998 n. 420, in quanto quest'ultimo non si sarebbe attenuto o avrebbe male inteso

quanto indicato dalla stessa corte con una pronuncia d'inammissibilità, ma di contenuto interpretativo (sent. 12 marzo 1998, n. 51, Foro it., 1999,1, 2806, con nota di richiami).

La Corte costituzionale ha infatti, attraverso varie pronunce, lamen tato che il legislatore abbia operato una generalizzata estensione ai pro cedimenti civili del regime dettato dall'art. 11 c.p.p. per i processi pe nali riguardanti magistrati, senza tener conto di altri valori che avrebbe ro potuto essere così sacrificati e che, in certe ipotesi, avrebbero potuto essere giudicati meritevoli di maggiore tutela a livello costituzionale. Momento particolarmente significativo è rappresentato dalla pronuncia attraverso la quale, sulla base delle suddette valutazioni, è stata dichia rata l'incostituzionalità dell'art. 30 bis c.p.c., nella parte in cui preve deva la sua applicazione anche ai processi di esecuzione forzata (sent. 12 novembre 2002, n. 444, id., 2002,1, 3261, con nota di richiami).

Di fronte ad ulteriori questioni di costituzionalità, sollevate nei ri

guardi dell'indiscriminata estensione al processo civile (tranne ormai ai

procedimenti esecutivi), la corte sembrava intenzionata a tenere un at

teggiamento particolarmente rispettoso del potere di scelta del legis latore ed infatti in una recente pronuncia aveva rilevato come «il giudi ce rimettente — chiamato a decidere una controversia promossa da un

magistrato in servizio nel distretto per ottenere da un suo conduttore il

pagamento dei canoni di locazione e il rimborso di spese condominiali — chiede a questa corte non una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui pone una parti colare regola di competenza per le controversie in materia locatizia, bensì una pronuncia additiva che restringa radicalmente l'ambito di ap plicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili con

seguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto, abbia assunto effettivamente la qualità di persona sottoposta ad indagi ni, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata da un reato» e concludeva rilevando come «non è compito di questa corte decidere che la ratio di cui all'art. 11 c.p.p. ricorre unicamente per le cause civili

conseguenti a procedimenti penali in cui un magistrato (. . .) abbia as sunto una delle qualità prima indicate. Potrebbero esistere altri casi in cui quella ratio ricorra ugualmente: ma la loro identificazione resta ri servata al legislatore, nel rispetto della ragionevolezza e degli altri

principi costituzionali» (Corte cost. 7 novembre 2003, n. 332, id., 2004, I, 7, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, che ha dichiarato

pertanto inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 30 bis

c.p.c., nella parte in cui non prevede che la regola di competenza da es so dettata per i procedimenti concernenti magistrati si applichi soltanto alle cause nelle quali sia parte un magistrato, in conseguenza di proce dimenti in cui questi assume la qualità di persona sottoposta ad indagi ni, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato).

Pure nel caso deciso con la pronuncia in epigrafe si trattava di un

particolare procedimento (relativo alla domanda congiunta dei coniugi per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), ma stavolta la corte decide di risolvere una volta per tutte il problema attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 30 bis c.p.c., ritenendo però al contempo -—

con minore sensibilità verso la necessità di rispettare lo spazio riservato alle scelte discrezionali del legislatore — di fare ricorso ad un partico lare dispositivo di «incostituzionalità limitata o con eccezioni», attra verso il quale essa procede a cancellare dall'ordinamento la disposizio ne impugnata nel suo contenuto generale, ma individua, allo scopo di farlo salvo, solamente uno dei contenuti fin allora possibili, con il ri sultato quindi di una fortissima manipolazione del testo legislativo e della ratio ad esso sottostante.

Per l'affermazione secondo cui il criterio di competenza stabilito

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