sentenza 1° giugno 2004, n. 162 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 giugno 2004, n. 22);Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino) c. RegioneToscana (Avv. Loria), Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon), Regione Lombardia (Avv. Caravitadi Toritto) e Regione Lazio (Avv. Passaro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2305/2306-2311/2312Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199369 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° giugno 2004, n. 162 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 giugno 2004, n.
22); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons, ministri
(Avv. dello Stato Cosentino) c. Regione Toscana (Avv. Lo
ria), Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon), Regione Lombardia (Avv. Caravita di Toritto) e Regione Lazio
(Avv. Passaro).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Toscana — Personale addetto all'industria alimentare — Obbligo del libretto di idoneità sanitaria — Eliminazione — Tar dività del ricorso — Questione inammissibile di costitu zionalità (Cost., art. 117; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale,
art. 31; 1. 30 aprile 1962 n. 283, disciplina igienica della pro duzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle be
vande, art. 14; 1. reg. Toscana 12 maggio 2003 n. 24, norme in
materia di igiene del personale addetto all'industria alimenta
re, art. 1).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Emilia
Romagna e Lombardia — Personale addetto all'industria
alimentare — Obbligo del libretto di idoneità sanitaria —
Eliminazione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; 1. 30 aprile 1962 n. 283, art. 14; 1. reg. Emi
lia-Romagna 24 giugno 2003 n. 11, nuove misure per la pre venzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti.
Abolizione del libretto di idoneità sanitaria, art. 7, 8; 1. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, norme relative a certificazio
ni in materia di igiene e sanità pubblica, art. 4).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lombar
dia — Rilascio di certificazioni sanitarie — Competenza anche di soggetti diversi dalle Ausi — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; 1. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, art. 2).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lazio —
Farmacisti e dipendenti delle farmacie — Obbligo del li bretto di idoneità sanitaria — Eliminazione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; 1. 30 aprile 1962 n. 283, art. 14; 1. reg. Lazio 11 settembre 2003 n. 29, as
sestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2003, art. 45).
E inammissibile, per tardività nel deposito del ricorso, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 1,2° comma, e
degli articoli «ad esso collegati», l. reg. Toscana 12 maggio 2003 n. 24, nella parte in cui eliminano in generale l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 283, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. h), e
3° comma, Cost. (1) E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 7
e 8 l. reg. Emilia-Romagna 24 giugno 2003 n. 11 e 4 l. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, nella parte in cui eliminano
in generale l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui
all'art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 283, in riferimento all'art.
117, 2° comma, lett. h), e 3° comma, Cost. (2)
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
l. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12, nella parte in cui sta
bilisce che determinati certificati sanitari non vengano più rilasciati da parte delle Ausi, in riferimento all'art. 117, 3°
comma, Cost. (3) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
45 l. reg. Lazio 11 settembre 2003 n. 29, nella parte in cui
elimina, per i soli farmacisti e dipendenti delle farmacie pub bliche e private, l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di
cui all'art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 283, in riferimento all'art.
117, 2° comma, lett. hj, e 3° comma, Cost. (4)
(1-4) I. - La presidenza del consiglio ha contestato la legittimità co
stituzionale, per contrasto con l'art. 117. 2° comma, lett. h), e 3° com
ma, Cost., di alcune disposizioni regionali che hanno eliminato l'obbli
go del libretto di idoneità sanitaria (art. 14 1. 283/62) per gli addetti al
l'industria alimentare e per i soli farmacisti e dipendenti delle farmacie
pubbliche e private sostenendo che così sarebbe stato violato «un prin
cipio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute», trat
tandosi di una «misura di profilassi igienico-sanitaria a carattere gene
rale», e sarebbero state invase le attribuzioni in materia di «ordine pub blico e sicurezza» riservate allo Stato.
La Corte costituzionale liquida in poche battute la censura riferita
Il Foro Italiano — 2004.
Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri ha im
pugnato, con distinti ricorsi: l'art. 1, 2° comma, nonché gli arti
coli «ad esso collegati», 1. reg. Toscana 12 maggio 2003 n. 24
(norme in materia di igiene del personale addetto all'industria
alimentare); gli art. 7 ed 8 1. reg. Emilia-Romagna 24 giugno 2003 n. 11 (nuove misure per la prevenzione delle malattie tra
smissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di ido
neità sanitaria); gli art. 2 e 4 1. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n.
12 (norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità
pubblica); l'art. 45 1. reg. Lazio 11 settembre 2003 n. 29 (asse stamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'an
no finanziario 2003). I ricorsi governativi censurano, per contrasto con l'art. 117,
2° comma, lett. h), e 3° comma. Cost., le disposizioni delle leggi delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, che eli
minano in generale l'obbligo del «libretto d'idoneità sanitaria»
di cui all'art. 14 1. 30 aprile 1962 n. 283 (modifica degli art. 242, 243, 247, 250 e 262 t.u. delle leggi sanitarie approvato con
r.d. 27 luglio 1934 n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), non
ché l'analoga eliminazione, ad opera della legge della regione
alla competenza esclusiva del legislatore statale in tema di «ordine
pubblico e sicurezza» richiamando all'uopo la sentenza n. 407 del 2002
(Foro it., 2003,1, 688) e la sentenza n. 6 del 2004 (G.U., la s.s., n. 3 del
2004) ed evidenziando che non è rilevante che la Corte di cassazione
(v. Cass. 3 giugno 1985, n. 3302, Foro it., 1986,1, 740) abbia affermato
che il divieto di assumere o mantenere in servizio per la produzione,
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, personale non munito del libretto d'idoneità sanitaria, abbia carattere di norma
imperativa attinente all'«ordine pubblico» perché radicalmente diverso
è il significato di questa espressione nell'art. 117 Cost, e nei codici.
Nel merito, i giudici costituzionali contestano l'affermazione che
l'art. 14 esprimerebbe tuttora un principio fondamentale della materia
sanitaria, in quanto tale immodificabile dal legislatore regionale, consi
derando la profonda trasformazione della legislazione a tutela della di
sciplina igienica degli alimenti anche per l'intervento della Comunità
europea che ha determinato nuovi sistemi pubblici di controllo sui pro dotti alimentari.
Orbene, anche se non si può sostenere l'abrogazione dell'art. 14 1.
283/62 ad opera di questa più recente normativa, nondimeno, scrivono i
giudici, al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle so
stanze alimentari si è affiancato un diverso sistema di garanzia sostan
ziale sulle modalità di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari con la
conseguenza che le prescrizioni sostanziali contenute nella legge del
1962 possono essere ritenute «nulla più che semplici modalità nelle
quali può essere concretizzato l'autentico principio ispiratore della
normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela igienica
degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni
necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel setto
re, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri». II. - Per l'affermazione che l'obbligo di munirsi del libretto sanitario
previsto dall'art. 14 1. 283/62 e dall'art. 37 d.p.r. 327/80 sussiste solo
se il soggetto, quali che siano le mansioni da lui svolte, possa venire a
contatto con prodotti alimentari e pertanto l'obbligo non sorge se il
soggetto sia adibito a mansioni che per la loro specificità escludono
imprescindibilmente la possibilità di un tale contatto, v. Cass. 16 set
tembre 2002, n. 13495, id.. Rep. 2002, voce Alimenti e bevande, n. 43; 26 settembre 1997, n. 9447, id., Rep. 1999, voce cit., nn. 89, 90. L'i
nottemperanza all'obbligo di munirsi del libretto sanitario comporta, ai
sensi dell'art. 21, 4° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, la sanzione
della chiusura temporanea dell'esercizio: così Tar Lombardia, sez. Bre
scia, 28 settembre 2000, n. 701, id., Rep. 2001, voce cit., n. 46; Tar Li
guria, sez. II, 30 settembre 1999, n. 465, id.. Rep. 2000, voce Farma
cia, n. 171 (nella specie l'infrazione di vendita di sostanze alimentari
con tessera sanitaria scaduta è stata riscontrata in una farmacia).
L'obbligo di munirsi del libretto sanitario riguarda anche i soggetti addetti al trasporto di prodotti alimentari preconfezionati: così Cass. 21
dicembre 1996, n. 11468, id., 1997,1, 2200.
In dottrina, v. Bertolino, Alimenti e bevande (disciplina igienico
sanitaria), voce del Digesto pubbl., Torino, aggiornamento 2000, 41;
Ambrogi-Perioli-Tiralti, La normativa sull'igiene dei prodotti ali
mentari e la farmacia, in Rass. dir. farmaceutico, 2000, 459.
Si segnala, da ultimo, che in tema di sicurezza ed igiene dei prodotti alimentari sono stati emanati in data 29 aprile 2004 dal parlamento eu
ropeo e dal consiglio della Comunità tre distinti regolamenti: il primo, 852/2004 (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. 139/L/l), è relativo all'igiene dei
prodotti alimentari; il secondo, 853/2004 (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.
139/L/55), contiene norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti
di origine animale, e il terzo, 854/2004 (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.
139/L/206), stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
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2307 PARTE PRIMA 2308
Lazio, del «libretto d'idoneità sanitaria» per i soli farmacisti e
dipendenti delle farmacie pubbliche e private. L'avvocatura dello Stato sostiene, infatti, che così sarebbe
stato violato «un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute», trattandosi di una «misura di profilassi
igienico-sanitaria a carattere generale». Al tempo stesso, anche
sulla base di alcune sentenze della Corte di cassazione relative
alla natura dell'obbligo scaturente dall'art. 14 1. n. 283 del
1962, i legislatori regionali avrebbero invaso attribuzioni in
materia di «ordine pubblico e sicurezza, riservate allo Stato ai
sensi del 2° comma, lett. h), del suddetto art. 117 Cost.».
Il ricorso governativo contro la 1. reg. Lombardia n. 12 del
2003 impugna inoltre, per contrasto con l'art. 117, 3° comma,
Cost., l'art. 2 della legge in questione, che prevede che le Ausi
della regione non rilascino più alcuni certificati sanitari, perché
questa disposizione violerebbe un principio fondamentale della
materia che imporrebbe tali certificazioni; esse, infatti, costitui
rebbero, ai sensi dell'art. 14, 3° comma, lett. q), 1. 23 dicembre
1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), «con
seguenza diretta dell'attività di controllo attribuita istituzional
mente alle Ausi» e, in quanto tali, non potrebbero essere escluse
dall'ambito delle competenze attribuite alle stesse.
2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei
quattro ricorsi presentano ampi profili di analogia, onde i relati
vi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
3. - In via preliminare, dev'essere dichiarata inammissibile la
questione sollevata contro la 1. reg. Toscana n. 24 del 2003, in
quanto il ricorso è stato notificato il 7 luglio 2003 e depositato il
successivo 19 luglio 2003, cioè oltre il termine prescritto dal
l'art. 31,4° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla costi
tuzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), stabilito
a pena di decadenza, secondo la costante giurisprudenza di que sta corte (cfr., fra le molte, la sentenza n. 303 del 2003, Foro it.,
2004, I, 1004, nonché le ordinanze n. 42 del 2004, ibid., 1676; n. 99 del 2000, id., Rep. 2000, voce Corte costituzionale; n. 48,
75; n. 126 del 1997, id., 1997,1, 3082). Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione d'inam
missibilità del ricorso governativo sollevata dalla regione Lom
bardia, potendo agevolmente ritenersi — anche in base alla de
libera del consiglio dei ministri — che l'atto introduttivo del
giudizio sia rivolto esclusivamente e con adeguata motivazione
nei confronti degli art. 2 e 4, 4° comma.
Conseguentemente risulta assorbita l'eccezione d'inammissi
bilità parziale proposta in via subordinata.
Vanno altresì respinte le eccezioni d'inammissibilità del ri
corso sollevate dalla regione Lazio descritte nell'esposizione del fatto.
Innanzitutto, diversamente da quanto sostiene la difesa regio nale, è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di
una norma di legge regionale contemporaneamente alla luce del 2° e del 3° comma dell'art. 117 Cost., sia che si faccia valere un
rapporto gradato tra i due presunti vizi, sia anche che si sosten
ga (come nel caso oggetto del presente giudizio) la contempora nea incidenza su più profili di una singola disposizione legisla tiva.
Del pari infondata è la tesi che il potere d'impugnativa delle
leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost, sarebbe esercitabile solo per far valere ragioni d'incompetenza e non anche qualun que vizio d'incostituzionalità: questa corte, nella sentenza n.
274 del 2003, ha già espressamente chiarito «che lo Stato può
impugnare in via principale una legge regionale deducendo la
violazione di qualsiasi parametro costituzionale». Comunque nel caso di specie viene dedotto un asserito vizio d'incompeten za, dal momento che si assume che la legge regionale abbia di
sciplinato un ambito riservato alla competenza statale.
Ugualmente erronea è la tesi, prospettata dalla regione resi
stente, secondo la quale la violazione dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge dello Stato possa essere invocata solo nel
caso in cui la legge regionale abbia inteso porre essa stessa
principi fondamentali della materia.
Del pari, non ha fondamento la tesi che il ricorso non indiche
rebbe né le ragioni per cui l'obbligo di possesso del libretto sa
nitario costituirebbe un principio fondamentale né per quale motivo esso dovrebbe trovare applicazione anche in un settore
quale quello farmaceutico: il ricorso dell'avvocatura, seppur in estrema sintesi, si riferisce all'art. 14 1. n. 283 del 1962 come ad
Il Foro Italiano — 2004.
una disposizione di principio nel settore della tutela della salute
e ricorda che questo articolo «prevede l'obbligo per tutti gli
operatori che comunque maneggiano alimenti, di essere muniti
di tale libretto», comprendendovi quindi anche coloro che lavo
rano presso le farmacie, che appunto vendono anche (ed a volte
producono) sostanze alimentari.
4. - Le questioni relative all'abolizione del libretto d'idoneità
sanitaria non sono fondate.
4.1. - In primo luogo, la censura riferita alla competenza esclusiva del legislatore statale in tema di «ordine pubblico e si
curezza», di cui alla lett. h) del 2° comma dell'art. 117 Cost, è
infondata, dal momento che, nel vigore del nuovo art. 117 Cost., fin dalla sentenza n. 407 del 2002 (id., 2003,1, 688) questa corte
ha riferito tale materia al solo «settore riservato allo Stato rela
tivo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al manteni
mento dell'ordine pubblico» (analogamente, v. la sentenza n. 6
del 2004); né appare rilevante l'utilizzazione in alcune pronunce della Corte di cassazione dell'espressione «ordine pubblico» in
riferimento alla vigente legislazione sul libretto sanitario, poi ché radicalmente diverso è il significato di questa espressione nell'art. 117 Cost, e nei codici.
4.2. - L'affermazione che l'art. 14 1. n. 283 del 1962 esprime rebbe tuttora un principio fondamentale della materia sanitaria, in quanto tale immodificabile dal legislatore regionale, non ap
pare fondata ove si consideri l'avvenuta profonda trasformazio
ne della legislazione a tutela della disciplina igienica degli ali menti, anche sulla spinta in tal senso degli organismi scientifici
e medici, sulla base dei molti mutamenti conseguenti alle mu
tate condizioni igieniche e sanitarie dei processi di produzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari.
L'art. 14, 1° e 2° comma, 1. n. 283 del 1962 aggiunge alla as
sai articolata e pervasiva disciplina contenuta nella medesima
legge, riferita a tutte le fasi della produzione e del commercio
«delle sostanze destinate all'alimentazione», la previsione di
obblighi di comportamento dei lavoratori e degli imprenditori che operano nei settori della «preparazione, produzione, mani
polazione e vendita di sostanze alimentari», prescrivendo che
chiunque lavori in questi vasti settori debba essere «munito di
apposito libretto d'idoneità sanitaria» e sia «tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e a eventuali misure
profilattiche»; né gli imprenditori possono assumere personale
privo del libretto sanitario. Tutte queste prescrizioni sono assi
stite da sanzioni amministrative (resta invece estraneo al pre sente giudizio il 4° comma dell'art. 14 della legge, che estende
queste sanzioni a chi «pur a conoscenza di essere affetto da ma
nifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere
alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di so
stanze alimentari»). Ulteriori specificazioni sul libretto d'idoneità sanitaria sono
contenute nel titolo III d.p.r. 26 marzo 1980 n. 327 (regola mento di esecuzione della 1. 30 aprile 1962 n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), che
disciplina analiticamente la materia, anche con prescrizioni re
lative ai comportamenti da tenere in caso di malattia del perso nale e relative all'igiene personale e all'abbigliamento.
Rispetto all'efficacia della prescrizione relativa alla tenuta del
libretto sanitario a tutela dell'igiene degli alimenti si è successi
vamente sviluppato un ampio confronto critico anche a livello
scientifico internazionale ed in particolare è stata proposta l'adozione di un nuovo modello di tutela dell'igiene degli ali menti, denominato «sistema dei punti di controllo critici per l'analisi dei rischi (HACCP)», caratterizzato da un coinvolgi mento attivo degli imprenditori e dei lavoratori interessati nel
l'individuazione dei punti critici e nel loro controllo (anche sulla base di un'idonea formazione), pur sempre sotto la vigi lanza pubblica.
Queste ed altre sollecitazioni di ordine scientifico sono evi
dentemente alla base dell'adozione di due apposite direttive
della Comunità europea, recepite dal legislatore nazionale tra
mite il d.leg. 26 maggio 1997 n. 155 (attuazione delle direttive
93/43 Cee e 96/3 Ce concernenti l'igiene dei prodotti alimenta
ri): tale disciplina, infatti, tutela l'igiene dei prodotti alimentari in «tutte le fasi successive alla produzione primaria» (si enume
rano «la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la
manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la sommini
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
strazione, al consumatore») mediante l'esplicita adozione del
«sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP» (cfr. art. 3). In questa completa riforma del settore
non si fa parola della necessità di documentare i controlli perio dici sul personale addetto alle diverse fasi a cui si riferisce la
normazione, mentre il capitolo Vili dell'allegato al citato de
creto legislativo contiene alcune disposizioni in tema d'igiene
personale e di malattia, o sospetta malattia, di coloro che opera no nel settore, ed il capitolo X prescrive che gli addetti alle va
rie fasi di possibile contatto con gli alimenti siano controllati e
formati dai responsabili delle imprese interessate ai prodotti alimentari.
Parallelamente, la Comunità europea ha determinato nuovi si
stemi pubblici di controllo sui prodotti alimentari mediante altre
direttive, anch'esse recepite dal legislatore statale, mediante il
d.leg. 3 marzo 1993 n. 123 (attuazione della direttiva 89/397
Cee relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) ed il
d.leg. 26 maggio 1997 n. 156 (attuazione della direttiva 93/99
Cee concernente misure supplementari in merito al controllo uf
ficiale dei prodotti alimentari); in questo ambito si disciplinano vasti poteri di controllo e di ispezione, relativi anche al «com
portamento igienico del personale che, direttamente o indiretta
mente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con
le sostanze ed i prodotti» (art. 2, 5° comma, d.leg. n. 123 del
1993). Questa complessa evoluzione normativa, anche se non ha
prodotto l'abrogazione dell'art. 14 1. n. 283 del 1962, ha sostan
zialmente affiancato al preesistente sistema sulla disciplina
igienica relativa alle sostanze alimentari un diverso sistema, di
matrice europea, di garanzia sostanziale (e di controllo) sulle
modalità di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari. Dell'im
pianto normativo del 1962 resta certamente un sistema sanzio
natorio (ormai prevalentemente di natura amministrativa) per tutta una serie di specifici comportamenti valutati come danno
si; non è tuttavia possibile considerare tutte le prescrizioni so
stanziali ivi contenute, ormai contraddette dalla più recente legis
lazione, principi fondamentali della materia: esse, infatti, de
vono essere ritenute nulla più che semplici modalità nelle quali
può essere concretizzato l'autentico principio ispiratore della
normativa in esame, ossia il precetto secondo il quale la tutela
igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la
garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle per sone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e
dai pubblici poteri. D'altra parte, questa corte in varie occasioni
ha già affermato che, qualora nelle materie di legislazione con
corrente i principi fondamentali debbano essere ricavati dalle
disposizioni legislative statali esistenti, tali principi non devono
corrispondere senz'altro alla lettera di queste ultime, dovendo
viceversa esserne dedotta la loro sostanziale consistenza (v. le
sentenze n. 65 del 2001, id., 2001,1, 1448; n. 482 del 1995, id...
Rep. 1995, voce Opere pubbliche, n. 261; n. 192 del 1987, id.,
Rep. 1987, voce Sanità pubblica, n. 252): e ciò tanto più in pre senza di una legislazione in accentuata evoluzione.
4.3. - La 1. reg. Emilia-Romagna n. 11 del 2003 e la 1. reg. Lombardia n. 12 del 2003 sopprimono l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria dopo essersi espressamente ricollegate al
d.leg. n. 155 del 1997 ed aver disciplinato, in coerenza ad esso, alcune iniziative di specifica formazione per il personale ope rante nei settori dei prodotti alimentari. In tal modo queste re
gioni, nell'ambito della loro discrezionalità legislativa, elimina
no semplicemente una discussa forma di documentazione episo dica dello stato di salute degli operatori del settore alimentare,
ma esplicitamente confermano l'esigenza di continui ed efficaci
interventi preventivi, nonché di controllo e di ispezione sullo
stato di salute e sui comportamenti igienici di coloro che opera no nel settore alimentare.
L'art. 45 1. reg. Lazio n. 29 del 2003 si limita, invece, ad escludere dall'obbligo del possesso del libretto d'idoneità sani
taria «i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e pri
vate», sulla base della presunta inapplicabilità al settore farma
ceutico della legislazione generale in tema di tutela dell'igiene delle sostanze alimentari.
Malgrado, invece, non possa dubitarsi che sia possibile la
vendita ed addirittura la preparazione o la trasformazione da
parte delle farmacie di alcuni prodotti alimentari (ciò special mente dopo il d.leg. 31 marzo 1998 n. 114, recante «riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma del
II Foro Italiano — 2004.
l'art. 4, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59», che permette la
vendita in farmacia anche di alimenti di consumo correnti, che
si vanno ad aggiungere agli alimenti destinati ad un'alimenta
zione particolare di cui al d.m. 4 agosto 1988 n. 375, recante
«norme di esecuzione della 1. 11 giugno 1971 n. 426, sulla di
sciplina del commercio») e che quindi non possano essere
escluse le normative a tutela dei prodotti alimentari, tuttavia an
che a questo particolare settore sono ormai riferite le direttive
europee «concernenti l'igiene dei prodotti alimentari» recepite con i d.leg. n. 155 e n. 156 del 1997, con la possibilità quindi che la legge regionale possa escludere la necessità del libretto
sanitario nelle farmacie che trattano prodotti alimentari.
5. - Anche le censure relative all'art. 2 1. reg. Lombardia n. 12
del 2003 non sono fondate.
Non può condividersi, infatti, la tesi sostenuta dall'avvocatu
ra secondo la quale, in forza dell'art. 14, 3° comma, lett. q), 1. n.
833 del 1978, spetterebbe solo alle Ausi il rilascio di certifica
zioni sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al servizio sa
nitario nazionale, dal momento che non poche leggi statali suc
cessive (anche prima della stessa riforma del titolo V della Co
stituzione) da una parte hanno attribuito funzioni certificatorie a
soggetti diversi e, dall'altra, hanno esplicitamente riconosciuto
ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture
sanitarie locali (particolarmente rilevante, in proposito, risulta
l'art. 2, 2° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, recante «ri
ordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 1.
23 ottobre 1992 n. 421»), Tutto ciò trova conferma nella stessa previsione dell'art. 2 1.
reg. n. 12 del 2003.
Il 1° comma esclude che possano essere richieste o rilasciate
dalle Ausi cinque diverse certificazioni, di cui una (relativa al
certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori) esplici tamente ridisciplinata dall'art. 8 1. 17 ottobre 1967 n. 977 (tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e quattro (rispetti vamente relative alla sana e robusta costituzione, all'idoneità fi
sica per l'assunzione nel pubblico impiego, all'idoneità fisica
per l'assunzione di insegnanti, all'idoneità psicofisica per la
frequenza d'istituti professionali o corsi di formazione profes
sionali) puntualmente ridisciplinate dagli art. 2, 1 °
comma, lett.
a), 16, 2° comma, e 17, 1° comma, d.leg. 19 settembre 1994 n.
626 (attuazione delle direttive 89/39 Cee, 89/654 Cee, 89/655
Cee, 89/656 Cee, 90/269 Cee, 90/270 Cee, 90/394 Cee e 90/679 Cee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro). Il 2° comma dell'art. 2 1. reg. n. 12 del 2003, a sua volta,
esclude due altri certificati del tutto analoghi al libretto d'ido
neità sanitaria (come visto in precedenza, in generale eliminato
dall'art. 4 medesima legge), la cui attuale base legislativa appa re per di più dubbia. Il libretto d'idoneità sanitaria per i parruc chieri non è esplicitamente richiesto dalla 1. 14 febbraio 1963 n.
161 (disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) ed è stato spesso esteso al settore ad opera di regolamenti co
munali. Per il «certificato per vendita dei generi di monopolio» l'art. 6 1. 22 dicembre 1957 n. 1293 (organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) prevede semplicemente che il gestore dei magazzini di vendita debba es
sere «immune da malattie infettive e contagiose». Il 3° comma dell'art. 2 1. reg. n. 12 del 2003, invece, affida
all'autocertificazione, «ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28 dicembre
2000 n. 444 (disposizioni regolamentari in materia di docu
mentazione amministrativa - Testo C)», l'attestazione dell'av
venuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie che siano ri
chieste: ciò che è già attualmente possibile per la legislazione
nazionale, poiché la generica previsione della certificazione per le vaccinazioni necessarie per l'ammissione alla scuola dell'ob
bligo (art. 117 d.leg. 16 aprile 1994 n. 297, recante «approva zione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado») è stata
successivamente integrata dal nuovo art. 47 del regolamento relativo ai servizi di medicina scolastica (d.p.r. 26 gennaio 1999
n. 355: «regolamento recante modificazioni al d.p.r. 22 dicem
bre 1967 n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vacci nazioni obbligatorie»), che ha previsto espressamente la possi bile sostituzione del certificato con l'autocertificazione dell'in
teressato. D'altra parte, risulta dirimente la considerazione se
condo cui la limitazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni so
stitutive contenuta nell'art. 49 d.p.r. n. 444 del 2000 non vincola
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2311 PARTE PRIMA 2312
il legislatore regionale, in quanto ormai contenuta in un testo
regolamentare (fra le molte, cfr. sentenze n. 17 del 2004; n. 507
del 2000, id., Rep. 2001, voce Edilizia e urbanistica, n. 164, e n.
420 del 1999, id., 2000,1, 8). Il 4° comma dell'art. 2 1. reg. n. 12 del 2003, infine, attribui
sce al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta
le certificazioni per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, secondo quanto già previsto nel d.p.r. 28 luglio 2000 n. 270 (re
golamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) e nel
d.p.r. 28 luglio 2000 n. 272 (regolamento di esecuzione dell'ac
cordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici specialisti pediatri di libera scelta); analoga soluzione
viene scelta dal legislatore regionale per il certificato sanitario
per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori, materia fi
nora disciplinata tramite circolari (da ultimo, cfr. circolare 20
aprile 2000, n. 6, del ministero della sanità). Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 1, 2° comma, nonché degli articoli «ad esso
collegati», 1. reg. Toscana 12 maggio 2003 n. 24 (norme in ma
teria di igiene del personale addetto all'industria alimentare), sollevata dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso
iscritto al reg. ricorsi n. 55 del 2003 in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio
nale degli art. 7 e 8 1. reg. Emilia-Romagna 24 giugno 2003 n.
11 (nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili
attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanita
ria), sollevata, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. h), e
3° comma, Cost., dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 65 del 2003 indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio
nale degli art. 2 e 4 1. reg. Lombardia 4 agosto 2003 n. 12 (nor me relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubbli ca), sollevate, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. h), e 3°
comma, Cost., dal presidente del consiglio dei ministri con il ri
corso iscritto al reg. ricorsi n. 70 del 2003 indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 45 1. reg. Lazio 11 settembre 2003 n. 29 (assesta mento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2003), sollevata, in riferimento all'art. 117, 2° com
ma, lett. h), e 3° comma, Cost., dal presidente del consiglio dei
ministri con il ricorso iscritto ài reg. ricorsi n. 85 del 2003 indi cato in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 maggio 2004, n. 147 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 giugno 2004, edi zione straordinaria); Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; S. e altra; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Bari 15 aprile 2003
(G.U., la s.s., n. 32 del 2003).
Competenza civile — Procedimenti riguardanti magistrati — Spostamento della competenza per territorio — Incosti tuzionalità — Limiti (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 30
bis).
E incostituzionale l'art. 30 bis, 1° comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che le cause in cui sono comunque parti magi strati — che, in base alle disposizioni del codice di procedura civile, sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giu diziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il
magistrato esercita le proprie funzioni — sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p., ad eccezione della parte relativa alle
azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del
Il Foro Italiano — 2004.
danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di
cui all'art. 11 c.p.p. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 gennaio 2004, n. 60 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 febbraio 2004, n.
5); Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; Provenzano c. Soc. New
Valentini Due; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Giud. pace Prato 24 febbraio 2003 (G.U., la s.s., n. 25 del 2003).
Competenza civile — Procedimenti riguardanti magistrati — Spostamento della competenza per territorio — Cause
di «esiguo valore» — Questione manifestamente inammis
sibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 25, 97, 101, 111; cod. proc. civ., art. 30 bis).
E manifestamente inammissibile, in quanto priva delle condi
(1) La Corte costituzionale porta a completamento, pur non senza al cune contraddizioni, la sua opera quasi totalmente demolitoria della di
sciplina introdotta dal legislatore con l'art. 9 1. 2 dicembre 1998 n. 420, in quanto quest'ultimo non si sarebbe attenuto o avrebbe male inteso
quanto indicato dalla stessa corte con una pronuncia d'inammissibilità, ma di contenuto interpretativo (sent. 12 marzo 1998, n. 51, Foro it., 1999,1, 2806, con nota di richiami).
La Corte costituzionale ha infatti, attraverso varie pronunce, lamen tato che il legislatore abbia operato una generalizzata estensione ai pro cedimenti civili del regime dettato dall'art. 11 c.p.p. per i processi pe nali riguardanti magistrati, senza tener conto di altri valori che avrebbe ro potuto essere così sacrificati e che, in certe ipotesi, avrebbero potuto essere giudicati meritevoli di maggiore tutela a livello costituzionale. Momento particolarmente significativo è rappresentato dalla pronuncia attraverso la quale, sulla base delle suddette valutazioni, è stata dichia rata l'incostituzionalità dell'art. 30 bis c.p.c., nella parte in cui preve deva la sua applicazione anche ai processi di esecuzione forzata (sent. 12 novembre 2002, n. 444, id., 2002,1, 3261, con nota di richiami).
Di fronte ad ulteriori questioni di costituzionalità, sollevate nei ri
guardi dell'indiscriminata estensione al processo civile (tranne ormai ai
procedimenti esecutivi), la corte sembrava intenzionata a tenere un at
teggiamento particolarmente rispettoso del potere di scelta del legis latore ed infatti in una recente pronuncia aveva rilevato come «il giudi ce rimettente — chiamato a decidere una controversia promossa da un
magistrato in servizio nel distretto per ottenere da un suo conduttore il
pagamento dei canoni di locazione e il rimborso di spese condominiali — chiede a questa corte non una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui pone una parti colare regola di competenza per le controversie in materia locatizia, bensì una pronuncia additiva che restringa radicalmente l'ambito di ap plicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili con
seguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto, abbia assunto effettivamente la qualità di persona sottoposta ad indagi ni, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata da un reato» e concludeva rilevando come «non è compito di questa corte decidere che la ratio di cui all'art. 11 c.p.p. ricorre unicamente per le cause civili
conseguenti a procedimenti penali in cui un magistrato (. . .) abbia as sunto una delle qualità prima indicate. Potrebbero esistere altri casi in cui quella ratio ricorra ugualmente: ma la loro identificazione resta ri servata al legislatore, nel rispetto della ragionevolezza e degli altri
principi costituzionali» (Corte cost. 7 novembre 2003, n. 332, id., 2004, I, 7, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, che ha dichiarato
pertanto inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 30 bis
c.p.c., nella parte in cui non prevede che la regola di competenza da es so dettata per i procedimenti concernenti magistrati si applichi soltanto alle cause nelle quali sia parte un magistrato, in conseguenza di proce dimenti in cui questi assume la qualità di persona sottoposta ad indagi ni, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato).
Pure nel caso deciso con la pronuncia in epigrafe si trattava di un
particolare procedimento (relativo alla domanda congiunta dei coniugi per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), ma stavolta la corte decide di risolvere una volta per tutte il problema attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 30 bis c.p.c., ritenendo però al contempo -—
con minore sensibilità verso la necessità di rispettare lo spazio riservato alle scelte discrezionali del legislatore — di fare ricorso ad un partico lare dispositivo di «incostituzionalità limitata o con eccezioni», attra verso il quale essa procede a cancellare dall'ordinamento la disposizio ne impugnata nel suo contenuto generale, ma individua, allo scopo di farlo salvo, solamente uno dei contenuti fin allora possibili, con il ri sultato quindi di una fortissima manipolazione del testo legislativo e della ratio ad esso sottostante.
Per l'affermazione secondo cui il criterio di competenza stabilito
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