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sentenza 10 febbraio 1981, n. 12 (Gazzetta ufficiale 13 febbraio 1981, n. 44); Pres. Amadei, Rel....

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sentenza 10 febbraio 1981, n. 12 (Gazzetta ufficiale 13 febbraio 1981, n. 44); Pres. Amadei, Rel. Gionfrida; Tedeschi e Ciampini (Avv. G. Guarino), Del Colle, De Carolis c. Min. poste e telecomunicazioni; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 1977 (Gazz. uff. 18 gennaio 1978, n. 18) Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 5 (MAGGIO 1981), pp. 1247/1248-1251/1252 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23172732 . Accessed: 28/06/2014 13:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 13:09:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 10 febbraio 1981, n. 12 (Gazzetta ufficiale 13 febbraio 1981, n. 44); Pres. Amadei, Rel.Gionfrida; Tedeschi e Ciampini (Avv. G. Guarino), Del Colle, De Carolis c. Min. poste etelecomunicazioni; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. Cons. Stato, Sez.VI, 8 luglio 1977 (Gazz. uff. 18 gennaio 1978, n. 18)Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 5 (MAGGIO 1981), pp. 1247/1248-1251/1252Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172732 .

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1247 PARTE PRIMA 1248

VI

Il Pretore, ecc. — Ritiene il pretore che l'attore Otello Sassi, in

dipendenza del dedotto esercizio delle funzioni di scrutatore in

occasione di elezioni amministrative (comunali e regionali), abbia

diritto ad ottenere, dalla convenuta s.a.s. M.e.p.p., sua datrice di

lavoro, la corresponsione, nella misura incontroversa pretesa, delle

retribuzioni relative a tre giorni di ferie. Invero il diritto a

«... tre giorni di ferie retribuiti...» è previsto, in favore dei

lavoratori dipendenti «... chiamati ad adempiere funzioni presso

gli uffici elettorali...», dalla disposizione dell'art. 119 t.u. 30

marzo 1957 n. 361 (delle leggi per la elezione della Camera dei

deputati), che, mediante norme di rinvio al t. u. testé menzionato

(contenute nelle rispettive leggi elettorali: art. 2 legge 27 febbraio

1958 n. 64, art. 50 legge 25 maggio 1970 n. 352, art. 51 legge 24

gennaio 1979 n. 18, art. 2 legge statale 3 febbraio 1964 n. 3 e 49

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968 n. 20, art. 79 legge

reg. Sardegna 23 marzo 1961 n. 4, art. 2 legge 5 agosto 1962 n.

1257), è stata estesa alle elezioni del Senato, ai referendum, alle

elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, ed

alle elezioni dei consigli regionali nelle regioni a statuto speciale

Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta (per una attenta

esposizione dello stato della legislazione nella soggetta materia,

cfr.: Pret. Bassano del Grappa 30 settembre 1975, Orient, giur.

lav., 1975 e giur. ivi citata anche nell'ampia nota). Viceversa una

norma dello stesso tenore del citato art. 119 t. u. n. 361/1957 non

è contenuta, né richiamata dal t. u. 16 maggio 1960 n. 570 (delle

leggi per la composizione e la elezione degli organi delle ammi

nistrazioni comunali) e dalla legge 17 febbraio 1968 n. 108

(recante le norme per la elezione dei consigli regionali nelle

regioni a statuto normale) — che disciplinano la dedotta fattispe

cie — né per le elezioni dei consigli regionali nelle regioni a

statuto speciale Sicilia (per la quale manca qualsiasi normativa,

statale o regionale, che disciplini la materia) e Trentino-Alto

Adige (per il quale la legge 23 luglio 1973 n. 9 non disciplina la

fattispecie in esame né rinvia ad altre disposizioni). Tuttavia

ritiene il pretore (cfr., nello stesso senso, Trib. Milano 22 marzo

1976, Foro it., Rep. 1976, voce Elezioni, n. 76 e 1° luglio 1976,

id., Rep. 1977, voce cit., n. 27, che — ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni elettorali in occasione di elezioni

amministrative (quale l'attuale attore) — si applichi analogica mente (ai sensi dell'art. 12 preleggi) la citata disposizione dell'art.

119 t.u. n. 361/1957.

Invero la previsione normativa del diritto a « ferie retribuite » — che inizialmente era contenuta nella disciplina legislativa delle

elezioni politiche della Camera dei deputati (art. 119 t.u. n.

361/1957) mentre era omessa nella disciplina delle elezioni ammi

nistrative comunali (t.u. n. 570/1960) — è stata successivamente

estesa ad altre elezioni (elezioni del Senato della Repubblica, referendum popolari, elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Par

lamento europeo, elezione dei consigli regionali in alcune regioni

a statuto speciale), che, in dipendenza della loro evidente etero

geneità, sembrano inidonee ad assumere comune rilievo al fine

della concessione del diritto previsto. Pertanto il diritto medesimo,

quantomeno a seguito della ricordata estensione della relativa

previsione normativa, non sembra dipendere dal tipo di elezione, « in occasione » della quale il lavoratore abbia adempiuto a

funzioni elettorali, ma, esclusivamente, dallo «... intrinseco con

tenuto pubblicistico del munus ... », cioè dal «... carattere di

generale interesse che rivestono le loro funzioni...» (cosi, te

stualmente, Cass. 27 novembre 1969, n. 2322, id., 1969, I, 2902), funzioni che, peraltro, presentano sostanziale identità in tutti i

procedimenti elettorali (come può desumersi dalla disciplina rela

tiva).

Ne consegue che, quanto meno allo stato attuale della legisla zione in materia, la norma in esame potrebbe essere applicata anche « in occasione » di elezioni amministrative (comunali e

regionali), se non vi ostasse il silenzio delle leggi elettorali

relative (t.u. n. 570/1960 e legge n. 108/1968), silenzio che va

perciò considerato una vera e propria lacuna dell'ordinamento

(cfr. Cass. 5 ottobre 1953, n. 3174, id., 1953, I, 1575) e non già

espressione (sia pure implicita) della volontà del legislatore di

limitare l'applicazione della norma alle fattispecie previste espres samente.

Per colmare tale lacuna, la norma in esame — che persegue lo

scopo (ratio) di fornire la partecipazione dei lavoratori alla

organizzazione delle elezioni in attuazione di fondamentali princi

pi (art. 3, capov., 51 Cost.) (sul punto, cfr. per tutte le citate

Trib. Milano 22 marzo 1976 e 1° luglio 1976) — va applicata

analogicamente (a norma dell'art. 12 preleggi) al dedotto esercizio

di funzioni elettorali in occasione di elezioni amministrative, per

il quale, all'evidenza, ricorre la medesima ratio, non ravvisandosi

alcuna seria ragione di differenziazione, ai fini di che trattasi, in

dipendenza della «... diversità degli organi da eleggere, tutti

egualmente previsti dalla Costituzione, con una loro specifica ed

essenziale funzione...» (cosi testualmente, la citata Trib. Milano

1° luglio 1976);. Non osta (ai sensi dell'art. 14 preleggi) il

preteso carattere « eccezionale » della norma in esame, in quanto

questa, sebbene deroghi al generale principio del sinallagma tra

lavoro e retribuzione (sul quale, cfr., in motivazione, la recente

Cass. 6 giugno 1979, n. 3223, id., 1979, I, 2361), tuttavia non

introduce, nell'ordinamento, una norma « eccezionale », la cui

ratio si esaurisca nella deroga alla « regola generale menzionata »,

bensì una norma che, in dipendenza della sua ratio, ha, invece,

attitudine ad essere applicata anche a fattispecie non prevista

espressamente (quale la fattispecie dedotta nel presente giudizio).

Pertanto, in applicazione analogica della norma in esame, va

riconosciuto all'attore, in dipendenza del dedotto esercizio di

funzioni elettorali in occasione di elezioni amministrative (comu

nali e regionali), il diritto ad ottenere le retribuzioni, relative a

tre giorni di ferie, dalla convenuta datrice di lavoro, che, perciò,

va condannata a corrispondergli l'importo incontroverso, preteso a

tale titolo.

La soluzione proposta — in quanto assicura il medesimo

trattamento economico al lavoratore chiamato ad adempiere fun

zioni elettorali (sostanzialmente identiche) « in occasione » sia di

elezioni politiche che di elezioni amministrative — non solo

risponde al « fondamento » paritario, che è stato autorevolmente

riconosciuto al procedimento di interpretazione analogica (cfr.:

Cass. 14 luglio 1949, n. 1801, id., Rep. 1949, voce Legge, n. 88;

10 maggio 1951, n. 1121, id., 1952, I, 1085), ma consente, altresì,

l'adeguamento della scelta interpretativa ai principi costituzionali

(proposto dall'ordinamento consolidato della giurisprudenza; cfr.

Cass. 12 giugno 1975, n. 2342, id., 1976, I, 408; 27 gennaio 1978,

n. 393, id., Rep. 1978, voce Titoli di credito, n. 83; Cons. Stato,

Sez. IV, 27 maggio 1977, n. 520, id., Rep. 1977, voce Impiegato dello Stato, n. 878), dispensando cosi il giudicante dal sollevare

la questione di legittimità costituzionale della norma in esame

— in quanto non si applicasse « in occasione » delle elezioni

amministrative — in riferimento all'art. 3 Cost, (cfr., tra le nu

merose ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale di tale

questione di costituzionalità: Trib. Brescia 10 gennaio 1980, in

G.U. n. 325 del 26 novembre 1980; Trib. Venezia 11 gennaio

1979, G. U. n. 154 del 6 giugno 1979; Pret. Massa 5 luglio 1977,

Foro it., Rep. 1978, voce Elezioni, n. 51; Pret. Reggio Calabria

22 aprile 1977, ibid., n. 53; Pret. Busto Arsizio 13 dicembre 1976,

id., Rep. 1977, voce cit., n. 21; Pret. Genova 17 marzo 1976,

ibid., n. 23). (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 febbraio 1981, n. 12

(Gazzetta ufficiale 13 febbraio 1981, n. 44); Pres. Amadei, Rei.

Gionfrida; Tedeschi e Ciampini (Avv. G. Guarino), Del Colle,

De Carolis c. Min. poste e telecomunicazioni; interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 1977 (Gazz. uff. 18 gennaio 1978, n. 18).

Impiegato dello Stato e pubblico — Posta e telecomunicazioni —

Personale della carriera dell'« esercizio » — Parametri — Que

stione infondata di costituzionalità (Cost., art. 76; legge 18

marzo 1968 n. 249, delega al governo per il riordinamento del

l'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle fun

zioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei

dipendenti statali, art. 13; legge 28 ottobre 1970 n. 775, modi

fiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968 n. 249, art. 10; d.

pres. 28 dicembre 1970 n. 1079, nuovi stipendi, paghe e retri

buzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, com

preso quello ad ordinamento autonomo, quadro II sez. D).

È infondata la questione di costituzionalità della sezione D del

quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzio

ni, allegata al d. pres. 28 dicembre 1970 n. 1079, nella parte in

cui determina i parametri spettanti alle qualifiche terminale

(dirigente-ispettore superiore) e intermedia (dirigente-ispettore

capo) del personale della carriera dell'« esercizio » dell'ammi

nistrazione delle poste e telecomunicazioni, in riferimento al

l'art. 76 Cost, e in relazione all'art. 10 legge 28 ottobre 1970

n. 775, sostitutivo dell'art. 13 legge di delega 18 marzo 1968 n.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

249 (sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipen denti pubblici). (1)

La Corte, ecc. — 1. - Con l'ordinanza del Consiglio di Stato in

epigrafe indicata, la corte è chiamata a decidere se contrasti con

l'art. 76 Cost. — in quanto non conforme ai criteri della delega di cui all'art. 10 legge n. 775 del 1970, sostitutivo dell'art. 13

legge n. 249 del 1968 — la sezione D quadro II della tabella

unica degli stipendi allegata al d. pres. 28 dicembre 1970 n. 1079, nella parte in cui determina i parametri spettanti alle qualifiche terminale (dirigente-ispettore superiore) e intermedia (dirigente

ispettore capo) del personale della carriera « dell'esercizio » del

l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui alla

tabella XI dell'art. 118 d. pres. n. 1077 del 1970.

Come in narrativa detto, l'ipotesi di violazione della delega

legislativa non è riferita al preteso mancato inquadramento delle

qualifiche suddette nella carriera « direttiva », avendo, anzi, al

riguardo il giudice a quo ritenuto — in difformità dalla prospet tazione dei ricorrenti — che l'attuato inquadramento in carriera

dell'« esercizio », attesa l'inerenza alle qualifiche stesse di man

sioni assolutamente peculiari e tipiche dell'azienda, rispondesse

proprio al criterio fondamentale della riforma voluta dal legislato re delegante, del riordinamento, cioè, secondo qualifiche funzio

nali.

Il criterio direttivo che si dubita violato è, invece, in parti colare quello — soltanto — che si rinviene nell'inciso finale del

2° comma del citato art. 10, secondo cui, rispetto ai parametri minimo e massimo stabiliti per le varie categorie della stessa

normativa di delega, «... differenziazioni... potranno essere am

messe in relazione a diverse od a particolari collocazioni fun

zionali ».

A motivo dell'ipotesi di incostituzionalità cosi delineata deduce

testualmente il Consiglio di Stato che « le mansioni attribuite agli

impiegati in questione e le conseguenti responsabilità, non ap

paiono sostanzialmente dissimili o non equivalenti a quelle che

sono proprie di funzionari per i quali è prevista la possibilità di

conseguire parametri più elevati, quali ad esempio gli appartenen ti a molte carriere ex speciali, in particolare alle carriere di

ragioneria ».

2. - La questione non è fondata.

Va, invero, considerata l'area di discrezionalità in cui incide la

scelta, qui censurata, del legislatore delegato — alla cui valuta

ci) L'ordinanza 8 luglio 1977 del Consiglio di Stato, Sez. VI, è massimata in Foro it., 1978, III, 153, con nota di richiami.

Analoga questione è stata sollevata da Cons. Stato, Sez. VI, 18

ottobre 1977, n. 805, id., Rep. 1977, voce Posta, n. 5. Per ulteriori riferimenti sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni

nel settore delle poste e telecomunicazioni, Corte cost. 12 aprile 1978, n. 27, id., 1978', I, 1347, con nota di richiami, che dichiarò infondata la questione di costituzionalità degli art. 115 tab. XIV e nota a, e 118 tab. XIV d. pres. 28 dicembre 1970 n. 1077 nella parte in cui operano raggruppamenti di qualifiche precedentemente tenute distinte in riferi mento agli art. 76 e 77, 1° comma, Cost, ed in relazione all'art. 11 e nota 2 della tabella allegata alla legge 18 marzo 1968 n. 249, modificato con legge 28 ottobre 1970 n. 775; T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 20

novembre 1978, n. 942, id., Rep. 1978, voce cit., n. 21. In dottrina, sull'organizzazione autonoma delle poste e telecomunica

zioni, Del Bue, Diritto postale e delle comunicazioni, voce del Novissimo digesto, 1968, V, 992; Lillini, Posta, id., 1968, XIII, 422; P. Sullo, in Nuova rass., 1979, 1302.

Sull'ordinamento ed il riassetto funzionale delle carriere degli impie gati statali, Amendola, Carriera, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1960, VI, 308; Violante, in Riv. amm., 1971, 571; Virga, Il pubblico impiego, 1973, 122; Calandra, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 744; Marongiu, Il riordinamento dell'amministrazione pubblica, 1974; Zappi, in Quaderni rass. sindacale, 1974, 47; Rusciano, L'impiego pubblico in

Italia, 1978, 187; con particolare riferimento alle c. d. carriere speciali, Vitali, in Rass. pari., 1966, 722. Per altri riferimenti cfr. M. S. Gian nini che, quale ministro per la funzione pubblica, ha presentato il

Rapporto sui principali problemi dello Stato, in Foro it., 1979, V, 289. Da ultimo, tra gli altri, v. anche Treu, Contrattazione collettiva

e riforma della pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. proc.

civ., 1980, 1262. Per alcuni esempi di applicazione del giudizio di ragionevolezza da

parte della Corte costituzionale al settore del pubblico impiego, sent.

17 luglio 1975, n. 219, Foro it., 1975, I, 1881, con nota di richiami

e osservazioni di Pizzorusso, che dichiarò l'incostituzionalità delle

norme che non estendevano ai professori universitari di ruolo al par. 825 il trattamento retributivo stabilito per i dirigenti amministrativi, commentata anche da Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, 1977, 163 e nota 25; Volpe, L'ingiustizia delle leggi, 1977, 298 ss.

In dottrina, sul principio di ragionevolezza, Agro, Principi fonda

mentali, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, 1975, 123 ss.; Cerri, L'eguaglianza nella giurisprudenza costituzionale, 1976, 35 ss.; Ferrara e Zagrebelsky, in Corte costituzionale, vent'anni di

attività, 1978, 89 ss.; Volpe, L'ingiustizia delle leggi, cit., 248 ss.

zione appunto è stato rimesso dal delegante l'eventuale supera mento (« differenziazioni potranno essere ammesse ») dei para metri (minimi e) massimi, stabiliti in via generale per le varie

carriere, in presenza di « particolari collocazioni funzionali » — e

va tenuto presente che il potere di intervento della corte in

relazione a scelte siffatte non può andare oltre il controllo di

ragionevolezza.

Ora, appunto, la normativa impugnata appare non irragionevole in rapporto sia al contenuto della disciplina adottata che al

trattamento comparativo di situazioni sia pur latamente analoghe.

Relativamente al primo profilo, va premesso che il legislatore

delegato, con riguardo al personale dell'amministrazione postale, di cui trattasi, si è trovato a dover valutare — nel contesto

globale del riordinamento delle carriere di tutti i dipendenti dello

Stato ed aziende pubbliche — mansioni ed attribuzioni assoluta

mente peculiari ed atipiche, per di più estremamente eterogenee anche nell'ambito della stessa qualifica.

Ed invero, i direttori ed ispettori di cui alla tabella F (carriera di concetto) allegata alla legge 1958 n. 119 (già gruppo B della L

categoria ex lege 18 aprile 1940 n. 288), ai sensi della normativa

indicata e dei connessi regolamenti e circolari di esecuzione (d. m.

14 marzo 1942, circ. 3 febbraio 1965 n. 2834 ecc.) potevano (e

tale situazione non è in seguito mutata) essere alternativamente ed indifferentemente preposti alle ragionerie provinciali aventi

competenza in materia di riscontro e vigilanza contabile; ovvero invece agli economati, che si limitano a curare la gestione di immobili e la fornitura di materiali; o alle casse provinciali, che

provvedono al movimento e custodia di fondi; agli uffici « conti

correnti», «vaglia e risparmi»; agli uffici di movimento postale,

svolgenti esclusivo servizio di raccolta, avviamento e distribuzione di corrispondenza; agli uffici c. d. promiscui, ecc.

A ciò va aggiunta l'esistenza di rilevanti differenze dimensiona

li, nell'ambito dello stesso tipo di ufficio, in relazione alla diversa

ampiezza dell'area di competenza territoriale delle relative sedi. Al punto che, effettivamente, per talune di tali sedi considerate di

maggiore importanza (Roma, Napoli, Torino ecc.) vi è stato —

come dedotto dalle parti e confermato dalla istruttoria svolta dal

giudice a quo un avvicendamento tra personale con la qua lifica dei ricorrenti e personale della carriera direttiva.

In tale complesso ed articolato contesto ha appunto operato il

legislatore delegato. Ed una volta che — come si è detto — la disciplina attuata

non viene in discussione sotto il profilo della esistenza (anzi motivatamente esclusa) di un eventuale titolo del personale in

questione ad essere inquadrato nella carriera direttiva, l'alternati

va rispetto alla quale la scelta normativa va verificata è quella che in sostanza residuava al legislatore tra l'attribuire all'introdot ta carriera dell'esercizio del personale delle poste e telecomunica zioni (già carriera di concetto ed ex gruppo B) parametri esatta

mente corrispondenti a quelli del rimanente personale di concetto

delle altre pubbliche amministrazioni; ovvero parametri anche

superiori, ravvisando, nella specie, particolari collocazioni funzio

nali ex art. 10, 3° comma, legge 1970 n. 775, cit.

In questa seconda evenienza non è escluso ovviamente che il

legislatore potesse anche spingersi (in risposta alle aspettative della

categoria interessata) fino al punto di fissare parametri più o meno equipollenti a quelli conseguiti dai ragionieri del troncone

direttivo delle ex carriere speciali di altre amministrazioni dello

Stato (di cui all'art. 195 t. u. 1957 n. 3 ed alle successive leggi 29

giugno 1960 n. 650, 23 ottobre 1980 n. 1196, 20 dicembre 1961 n.

1345, d. pres. 18 novembre 1965 n. 1479, ecc.); i quali — per il meccanismo di trasformazione previsto dagli art. 22 legge 1970 n.

775, 147 d. pres. 1970 n. 1077 e d. pres. 1972 n. 319 — avevano

raggiunto, con l'inquadramento nella carriera direttiva ordinaria, i

livelli parametrici a questa relativi.

Ma, com'è altrettanto ovvio, il legislatore poteva anche — pur di fronte ad una ritenuta non coincidenza di collocazioni funzio

nali tra l'introdotta carriera dell'esercizio del personale delle poste e telecomunicazioni ed una normale carriera di concetto —

valutare la relativa differenza in termini meno netti ed addirittura

sfumati.

Quest'ultima soluzione appunto è stata in concreto adottata, articolando la scala parametrica della detta carriera dell'esercizio

in modo che alla qualifica iniziale (« revisore ») ed intermedia

(dirigente-ispettore) sono attribuiti parametri (173 a 232 e 262 a

302) leggermente superiori a quelli (160 a 218 e 255 e 297) delle

corrispondenti qualifiche (segretario; segretario principale) della

carriera ordinaria di concetto; mentre le rispettive qualifiche di

vertice (dirigente superiore per l'esercizio; segretario capo, per il

concetto) raggiungono il medesimo parametro terminale (370) a

sua volta intermedio tra i parametri (307 e 387) assegnati al

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1251 PARTE PRIMA 1252

direttore di divisione ed al direttore di sezione nella carriera

direttiva.

Tale soluzione può anche essere discutibile sul piano del me

rito.

Certo è che essa però non può dirsi intrinsecamente irragione

vole; essendo coerente — ed anzi, sia pure relativamente, miglio rativa — rispetto alla disciplina pregressa: che del resto, nell'arco

di tempo che va dalla legge n. 119 del 1958 al 1970, il legislatore ha mantenuto ferma, nonostante i progetti ed i disegni di mo

difica ripetutamente portati alla sua attenzione.

Né l'irragionevolezza della normativa impugnata emerge sul

piano comparativo. Che anzi, sotto tale aspetto — che investe il

secondo dei due profili innanzi accennati — appare coerente

l'attribuzione al personale in questione di parametri puntualmente identici a quelli stabiliti per il personale dell'esercizio di tutte le

altre aziende autonome, preposte a compiti (v., ad esempio, i c. d.

dirigenti delle stazioni, nell'amministrazione delle ferrovie dello

Stato) anch'essi particolarmente impegnativi. Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legitti

mità costituzionale della sezione D del quadro II della tabella

unica degli stipendi, paghe e retribuzioni, allegata al d. pres. 28

dicembre 1970 n. 1079, nella parte in cui determina i parametri

spettanti al personale dell'esercizio dell'amministrazione delle po ste e telecomunicazioni sollevata, con ordinanza 8 luglio 1977 del

Consiglio di Stato, sez. VI giurisdizionale, per contrasto con

l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 10 legge 28 ottobre 1970 n. 775,

sostitutivo dell'art. 13 legge di delega 18 marzo 1968 n. 249 (sul

riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti pub

blici).

I

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 6 mag

gio 1981, n. 2808; Pres. G. Rossi, Est. O. Fanelli, P. M. Fabi

(conci, diff.); Soc. Italsider (Avv. G. Guerra, A. Greco) c.

Marra. Regolamento di giurisdizione.

CORTE DI CASSAZIONE;

Giurisdizione civile — Personale protetto dalla legge n. 482 del

1968 — Avviamento al lavoro — Mancata assunzione — Giu

dizio per la costituzione del rapporto — Regolamento di

giurisdizione — Questione di merito — Inammissibilità —

Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 17, 41, 367; legge 2 aprile 1968 n. 482, disciplina generale delle assunzioni obbligatorie

presso le pubbliche amministrazioni e lei aziende private, art.

1, 11, 16).

È inammissibile, perché prospetta una questione di merito e non

un problema di giurisdizione, l'istanza per regolamento pre

ventivo con la quale la società, rifiutatasi di assumere il lavo

ratore avviatole ai sensi della legge n. 482 del 1968, deducendo

di aver impugnato avanti il T.A.R. il provvedimento ammini

strativo di avviamento, eccepisce il difetto di giurisdizione del

giudice ordinario sulla domanda del lavoratore diretta ad otte

nere la costituzione del rapporto di lavoro con la stessa società

e la sua condanna al pagamento della retribuzione o quanto meno di un assegno alimentare. (1)

(1) Più che per l'affermazione riassunta nella massima, che si ri

collega ai numerosi precedenti della corte nei quali si è evidenziata

l'impossibilità di dedurre, con il regolamento preventivo di giurisdi zione, questioni di merito (fra le altre, in argomento, sent. 1° di

cembre 1978, n. 5678, Foro it., 1978, I, 2704, con nota redazionale; 6 ottobre 1975, n. 3165, id., 1976, I, 1969, con nota di richiami), la

riportata sentenza si segnala per essersi soffermata, nonostante la

mancanza di qualsiasi deduzione sul punto da parte del ricorrente, sull'orientamento che consente la proposizione del ripetuto regola mento anche nelle ipotesi di c. d. improponibilità assoluta della do

manda nei rapporti fra privati, (orientamento) confermato esplicita mente da Cass. 24 novembre 1978, n. 5511, id., 1979, I, 2710, con

nota di richiami, ed implicitamente da Cass. 19 febbraio 1981, n. 1082,

id., 1981, I, 649, come puntualmente avvertito da G. Tucci in nota

alla sentenza, spec. col. 660, 661. Sebbene condotto in via incidentale e in termini sfumati, il riesame

dell'indirizzo in parola ha permesso alla corte di puntualizzare, alla

stregua dei rilievi svolti sul punto dalla dottrina (A. Proto Pisani

in nota a Cass. 14 ottobre 1977, n. 4372, id., 1977, I, 2422 e a Cass.

10 gennaio 1979, n. 149, id., 1979, I, 2704; F. Cipriani, Il regola mento di giurisdizione, 1977, 205 ss.; e in nota a Cass. 3 giugno 1978, n. 2733, foro it., 1978, I, 1900; Andrioli, Diritto processuale civile, 1979, I, 111-112; G. Tucci, op. loc. cit.) che «in giudizio vertente unicamente tra privati non è prospettabile una questione di

giurisdizione sotto il profilo della ricorrenza di una posizione di

II

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 5 mag

gio 1981, n. 2774; Pres. G. Rossi, Est. O. Fanelli, P. M.

Fabi (conci, diff.); Soc. Sidermontaggi (Avv. G. Guerra) c.

Luccarella. Regolamento di giurisdizione.

Provvedimenti d'urgenza — Personale protetto dalla legge n. 482

del 1968 — Avviamento al lavoro — Mancata assunzione —

Giudizio per la costituzione del rapporto — Regolamento di

giurisdizione — Successiva ordinanza d'urgenza di correspon sione di assegno alimentare — Ricorso per cassazione — Inam

missibilità — Fattispecie (Cost., art. Ill; cod. proc. civ.,

art. 37, 41, 367, 700; legge 7 aprile 1968 n. 482, art. 11, 16).

L'ordinanza, con la quale il pretore, investito della domanda del

lavoratore, avviato in base alla legge n. 482 del 1968, diretta

ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con la società

rifiutatasi di assumerlo, in accoglimento del ricorso ex art. 700

cod. proc. civ. proposto dal medesimo lavoratore, dopo il de

posito dell'istanza di regolamento di giurisdizione da parte del

la stessa società, le ordina di corrispondere mensilmente al

l'istante un assegno alimentare, può essere modificata o revo

cata dal giudice del merito ma non itnpugnata con ricorso per

cassazione ai sensi dell'art. Ill Cost. (2)

III

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 17 feb

braio 1981, n. 941; Pres. G. Rossi, Est. Buffoni, P. M. Fabi

(conci, conf.); Soc. Incredit Sud (Avv. Crialese, Dalfino)

c. Min. lavoro (Avv. dello Stato Salimei). Regolamento di

giurisdizione.

interesse legittimo e non di diritto soggettivo ». E la precisazione, per quanto schematica, rappresenta il primo passo verso una più approfondita riconsiderazione del problema, che dovrebbe consentire

di risolverlo in modo più aderente alla funzione del regolamento di

giurisdizione (cfr. gli autori citati), impedendone l'abuso di cui la

vicenda sulla quale si sono soffermate le sezioni unite (con le ripor tate sentenze e con le coeve dal n. 2777 al n. 2870) fornisce l'enne sima dimostrazione.

(2) Dopo aver ribadito, alla stregua del completo richiamo dei

precedenti giurisprudenziali in argomento, l'inammissibilità del ri corso per cassazione ex art. Ill Cost, (sul punto da ultimo G. Tucci, op. loc. cit.; G. Persico, in Foro it., 1980, V, 185 ss.) avverso i

provvedimenti di urgenza (che, se emessi in corso di causa non pos sono formare oggetto di regolamento di competenza neppure se si siano espressamente pronunciati sulla competenza: da ultimo Cass. 4 dicembre 1980, n. 6327, che sarà riportata nel prossimo fascicolo), la sentenza in epigrafe si è dichiaratamente discostata da Cass. 3 ot tobre 1977, n. 4180, Foro it., 1978, I, 1409, con nota di F. Cipriani, Atti urgenti e provvedimenti cautelari durante la sospensione del pro cesso di merito, affermando che « non è dato rinvenire ipotesi in cui un provvedimento d'urgenza non sia solo provvisorio, e produca, invece, effetti irreversibili risolvendo completamente il conflitto di interessi che ha dato luogo alla lite, perché esso è, in ogni caso, destinato ad essere recepito o caducato dalla sentenza, e, se a questa non si pervenga, a rimanere privo di effetto a seguito della estin zione del processo ». In tal modo la Cassazione sembra avere inteso

porre definitivamente fine ad ogni prospettiva di ampliamento del

l'opposto principio enunciato dalla ripetuta sent. n. 4180 del 1977

(cfr. G. Persico, op. loc. cit.; contra F. Cipriani, op. loc. cit.). A questo punto il discorso, opportunamente integrato dai rilievi

concernenti la revocabilità dei provvedimenti d'urgenza (in propo sito, da ultimo Pret. Siracusa 21 ottobre 1980, Foro it., 1981, I, 559, con nota di richiami) si sarebbe anche potuto concludere, posto che nella specie « sia pure non del tutto perspicuamente » era stato pro posto ricorso ex art. Ill Cost., ed individuato il precedente idoneo a giustificarne l'ammissibilità nell'anzidetta sent. n. 4180 del 1977. Le sezioni unite, invece, hanno preferito darsi carico di ulteriori

questioni non necessarie ai fini del decidere finendo cosi per rendere meno lineare l'iter argomentativo della sentenza.

Inconferenti, oltre che in contrasto con l'espresso riconoscimento della non definitività dell'ordinanza emessa nella specie dal pretore, sono infatti i richiami ai precedenti della corte che hanno ritenuto

appellabile la statuizione di merito, emanata in luogo del chiesto provvedimento d'urgenza, dal giudice competente a conoscere tanto della fase cautelare quanto di quella di merito. Parimenti ultronei

appaiono i rilievi svolti dalla Cassazione circa l'ambito del controllo che il giudice di merito può esercitare sui provvedimenti d'urgenza.

Per quanto riguarda, invece, le battute della parte finale della mo

tivazione, dedicate alla correlazione dei provvedimenti in parola con il regolamento di giurisdizione, è il caso di osservare che trattasi di considerazioni svolte ad abundantiam e con scarsa aderenza al thema decidendum e per ciò difficilmente utilizzabili in una ricostruzione sistematica della cennata correlazione (in argomento, in motivazione Cass. 7 febbraio 1981, n. 767, id., 1981, I, 343 e i rilievi sul punto della nota redazionale).

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