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Sentenza 11 aprile 1959; Pres. Gentile P., Est. Bologna; Fallimento Blasi c. Paesani, Blasi,...

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Sentenza 11 aprile 1959; Pres. Gentile P., Est. Bologna; Fallimento Blasi c. Paesani, Blasi, Benedetti e Banca popolare di Novara Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 5 (1960), pp. 877/878-879/880 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174939 . Accessed: 28/06/2014 16:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.175 on Sat, 28 Jun 2014 16:23:05 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sentenza 11 aprile 1959; Pres. Gentile P., Est. Bologna; Fallimento Blasi c. Paesani, Blasi, Benedetti e Banca popolare di Novara

Sentenza 11 aprile 1959; Pres. Gentile P., Est. Bologna; Fallimento Blasi c. Paesani, Blasi,Benedetti e Banca popolare di NovaraSource: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 5 (1960), pp. 877/878-879/880Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174939 .

Accessed: 28/06/2014 16:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

È anche nettamente favorevole alla tesi dell'attore la

circostanza che l'assicurato non ha sottoscritto l'appróva zione specifica dell'art. 3 della polizza, stilata dall'Istituto

convenuto, in calce al modulo, ai fini dell'art. 1341, capoverso. Se si tiene presente quanto sopra, non può non ritenersi

contraria alla buona fede, come sopra chiarita la tesi difen

siva del convenuto : che con la più volte ricordata appen

dice n. 1 le parti hanno considerato le cause dell'infortunio

(cadute di ogni genere) e non le sue conseguenze. Infatti manca l'interesse di assicurare la causa dell'in

fortunio, se la garanzia non comprende le conseguenze. Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI ROMA.

Sentenza 11 aprile 1959 ; Pres. Gentile P., Est. Bologna ;

Fallimento Blasi c. Paesani, Blasi, Benedetti e Banca

popolare di Novara.

Frode e simulazione — Interposizione fittizia —

Conflitto tra creditori del titolare apparente e

di quello reale — Regime — Fattispecie (Cod.

civ., art. 1414, 1415, 1416).

Per l'ipotesi di interposizione fittizia nell'acquisto di un im

mobile, il creditore del titolare apparente, ancorché sia in

buona fede ed abbia promosso l'espropriazione forzata dei

beni, non può prevalere sui creditori (nella specie, cu

ratore del fallimento) del titolare reale. (1)

Il Tribunale, ecc. — Con atto del 19 settembre 1946, a

rogito del notaio Dobici di Viterbo (registrato a Viterbo

il 7 ottobre 1946 n. 669 voi. 172 atti pubblici), la Paesani

Elvira vendeva in parti eguali ai figli Blasi Vito, Ghino,

Dino, Claudio e Giorgio, un appezzamento di terreno in

territorio di Vallerano (contrada Colle). Con atto del 13

dicembre 1953 a rogito del notaio Polidori di Viterbo (re

gistrato a Viterbo il 24 dicembre 1953 n. 1181 voi. 185 atti

pubblici) il Benedetti Otello vendeva in parti eguali a Blasi

Ghino, Dino, Claudio e Giorgio, un terreno in Vallerano

(contrada Colle), attiguo al precedente. Nel presente giudizio il Fallimento attore sostiene che

l'unico proprietario reale dei terreni come sopra acquistati

è Blasi Ghino, apparente comproprietario insieme con i

fratelli, per essere stato il prezzo delle compravendite in

teramente ed esclusivamente versato dal medesimo Blasi

Ghino e per avere gli altri fratelli partecipato agli atti di

acquisto soltanto nella veste di persone fittiziamente inter

poste. Pertanto la presente azione è diretta a provocare

il riconoscimento giudiziale dell'avvenuta interposizione

fittizia delle persone convenute nei contratti sopra menzio

nati, e cioè della natura, propria di questi ultimi, di negozi simulati nelle persone di alcuni degli acquirenti. L'azione

risulta proposta, nell'interesse della massa dei creditori del

fallito, dal Curatore del fallimento Blasi Ghino, di colui cioè

che sarebbe stato il reale acquirente e quindi il reale proprie

tario dei terreni stessi. .

Il riferimento all'interesse dei creditori, quale condizione

dell'azione in concreto esperita dal Curatore, interesse che,

(1) Non risultano precedenti. Sulla posizione di terzo del curatore rispetto agli atti simu

lati posti in essere dal fallito, vedi da ultimo Cass. 13 ottobre 1959,

n. 2797, Foro it., Mass., 527 ; Trib. Milano 21 maggio 1959, Dir.

fall., 1959, II, 773 ; App. Roma 7 aprile 1959, Oiust. civ., 1959,

I, 1352, con nota di Santuli.1, Sulla inopponibilità della simula

zione al fallimento, ex art. 1416 cod. civ. ; Cass. 4 marzo 1959,

n. 614, Foro it., 1959, I, 336, annotata da De Martini (Compra

vendita simulata e fallimento, in Biv. dir. comm., 1959, II, 417),

il quale ritiene (pag. 430, sub b) che anche nel caso di interpo

sizione fittizia, ai creditori dell'apparente acquirente, che abbiano

compiuto in buona fede atti di esecuzione sul bene, nè l'alie

nante, nè il simulato acquirente, nè il vero acquirente possano

opporre la simulazione soggettiva.

indipendentemente da ogni considerazione sulla natura giu

ridicamente complessa della curatela fallimentare, è idoneo

ad attribuire al Curatore la qualità di terzo nel presente

giudizio, esclude l'esistenza dei limiti di cui all'art. 1417 cod.

civ., per quanto concerne la prova per testi (ammessa in

corso di causa) dei fatti a fondamento dell'azione.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene elio la prova dell'avve

nuta interposizione fittizia e della conseguente simulazione

dei negozi in questione sia stata pienamente fornita da parte

attrice, e ciò avendo riguardo ai risultati dell'interrogatorio

dei convenuti e della prova testimoniale, ed agli utili ele

menti di giudizio desumibili dai documenti prodotti in

atti. (Omissis) Nel presente giudizio è intervenuta la Banca popolare

di Novara nella sua qualità di creditrice cambiaria dei fra

telli Blasi (Blasi Ghino, debitore cambiario ; fratelli Blasi,

avallanti) a seguito del rilevamento delle ragioni creditorie

della Banca popolare di Terni in liquidazione, ed ha chiesto

il rigetto delle domande proposte dalla Curatela del falli

mento di Blasi Ghino, oppure il riconoscimento della loro

inopponibilità alla Banca interveniente ai sensi dell'art.

1416 : la medesima, infatti, sarebbe creditrice dei titolari ap

parenti del diritto di proprietà sui terreni in questione (i

fratelli Blasi), ed avrebbe compiuto atti di esecuzione sui

medesimi con la proposizione davanti al Tribunale di Vi

terbo (come è documentato in atti) di un procedimento ese

cutivo immobiliare nei confronti dei fratelli avallanti.

Il Tribunale ritiene che, per quanto attiene al rapporto

processuale, l'intervento de quo sia ammissibile, ma che le

domande proposte con l'intervento non possano trovare

accoglimento. La disposizione, richiamata dalla Banca interveniente

a sostegno della propria tesi (art. 1416, 1° comma, cod. civ.),

secondo la quale « la simulazione non può essere opposta dai

contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona

fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono

oggetto del contratto simulato », non è applicabile alla spe cie decidenda, essendo stata dettata per la disciplina di

rapporti giuridici sempre derivanti dalla simulazione, ma

essenzialmente diversi da quelli dedotti in causa. Infatti

l'art. 1416, 1° comma, regola i rapporti che possono inter

correre tra i soggetti del contratto simulato (partecipanti all'intesa simulatoria) ed i creditori del titolare apparente,

stabilendo che nell'eventuale conflitto tra gli stessi, i primi

non possono opporre la simulazione ai secondi, che abbiano

compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto

dell'intesa simulatoria.

Nella specie de qua agitur, avendo riguardo all'interesse

dei creditori dedotto in causa ed al fatto che il Curatore

del fallimento assume cosi (indipendentemente da ogni

considerazione sulla sua funzione di rappresentante o di

sostituto della massa dei creditori, o di amministratore

legale del patrimonio fallimentare) la figura di terzo, l'in

tervento in causa della Banca popolare di Novara si inse

risce in una situazione che è di conflitto tra creditori del

titolare reale dei beni (Curatela del fallimento di Ghino

Blasi) e creditore dei titolari apparenti (Banca interve

niente, creditrice degli altri fratelli Blasi), una situazione

cioè ben diversa da quella prevista e regolata dall'art. 1416,

1° comma.

Il conflitto tra le ora menzionate categorie di « terzi

creditori » deve essere risolto sulla base di un diverso prin

cipio, desumibile per argomentazione dal 2° comma del

citato art. 1416 (che si riferisce espressamente ai conflitti

tra creditori del simulato alienante e creditori del simu

lato acquirente, mentre nella specie trattasi di conflitto

tra creditori dei titolari apparenti e creditori del titolare

reale). Secondo detto principio, i creditori del titolare reale,

nella ipotesi di conflitto, prevalgono sui creditori chirogra

fari del titolare apparente, se il loro credito sia anteriore,

diversamente da quanto avviene nei confronti degli aventi

causa dal titolare apparente (art. 1415, 1° comma). Al

riguardo, nella Relazione ministeriale al codice civile si

legge che i creditori del simulato acquirente « a differenza

degli aventi causa, hanno sul patrimonio e sugli elementi

di esso soltanto il diritto generico c. d. di pegno, e di

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879 PARTE PRIMA

fronte a tale diritto alquanto evanescente la realtà deve

prevalere sull'apparenza ».

Più precisamente, mentre ai terzi che siano subentrati

nel rapporto giuridico oggetto della simulazione od in

altro dipendente (aventi causa dal titolare apparente) viene

garantita una posizione prevalente rispetto agli altri terzi, i terzi creditori del titolare apparente (simulato acquirente), i quali non sono aventi causa in ordine ai particolari rap

porti giuridici derivanti dal negozio simulato, si trovano

nella condizione di vedersi opporre la simulazione, suben

done le conseguenze. Invero l'apparente titolarità di beni

nel debitore può determinare un'aspettativa dei creditori

sul contenuto e sull'ampiezza della garanzia patrimoniale, e

non un diritto a veder trasformata l'apparenza in realtà,

poiché il diritto di garanzia dei creditori sul patrimonio del debitore investe i singoli elementi patrimoniali, purché i medesimi costituiscano realmente parte del patrimonio. Ciò posto, avendo riguardo al conflitto particolare tra terzi

creditori del titolare apparente e terzi creditori del titolare

reale dei beni, la prevalenza è accordata, in applicazione dei criteri ora enunciati, ai creditori del titolare reale con

l'unica limitazione (equitativa, non fondata sui principi)

rappresentata dall'anteriorità del credito rispetto alla simu

lazione.

Pertanto l'interveniente Banca popolare di Novara, creditrice dei titolari apparenti, non può prevalere su

creditori del titolare reale (rappresentati dalla C ratela

del fallimento attore), deducendo esclusivamente la propria buona fede e l'iniziato procedimento esecutivo, elementi

questi cui la legge attribuisce rilevanza con riferimento

all'ipotesi di conflitto tra soggetti dell'intesa simulatoria e

creditori in buona fede del titolare apparente (art. 1416, 1° comma, cod. civ.). (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI ROMA.

Ordinanza 20 febbraio 1960 ; Giudice Lignola ; rie. Gallo.

Provvedimenti d'urgenza — Arbitraria publicazione di

fotografia — Competenza (Cod. proo. civ., art. 700).

L'arbitraria riproduzione di una fotografia in un periodico a diffusione ìiazionàle integra un unico fatto dannoso

che si verifica nel luogo di pubblicazione del periodico ;

pertanto competente ad emanare i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. è il pretore del luogo in cui av

viene la pubblicazione. (1)

Il Pretore, eoe. — L'esame dell'eccezione di incompe tenza per territorio è preliminare all'esame del merito del

ricorso. Al fine di determinare il foro competente è necessa

rio accertare ; a) il luogo in cui si è verificato il lamentato

fatto dannoso da cui deriverebbe l'imminente «ed irrepara bile pregiudizio, richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ. per la emanazione degli invocati provvedimenti cautelari urgenti ;

6) se nel fatto lamentato, riproduzione della fotografia della ricorrente nella rivista « Annabella », debbano ravvi

sarsi uno o più fatti dannosi.

L'arbitraria riproduzione della fotografia in un perio dico a diffusione nazionale, quale notoriamente è la rivista « Annabella », integra un solo fatto dannoso che può deter minare conseguenze pregiudizievoli, per la persona la cui

immagine è riprodotta, nei luoghi di distribuzione del pe riodico, senza che tali conseguenze, pur non identificandosi con il fatto generatore di essa, costituiscano altrettanti

fatti autonomi e distinti. Invero la diffusione del periodico

(1) Non risultano precedenti giurisprudenziali editi. Sulla

prima parte della massima v., per utili riferimenti, Cass. 5 ot tobre 1957, n. 3626, Foro it., Rep. 1957, voce Persona propria, n. 18 ; sulla seconda parte v., in dottrina, Brunetti, La compe tenza nella concessione dei provvedimenti d'urgenza.

in luoghi diversi da quello della pubblicazione rappresenta la normale conseguenza della pubblicazione, che a tale

scopo è preordinata. La tesi prospettata dalla ricorrente, secondo la quale

la violazione del diritto all'immagine risulta da due fatti

distinti, pubblicazione dell'immagine ed esposizione della

medesima, provenienti nella specie rispettivamente e distin

tamente il primo (la pubblicazione) dalla « Editrice-Riz

zoli » di Milano, il secondò (l'esposizione) dalla filiale di essa

in Roma « Novissima industria grafica romana », non ha

quindi fondamento.

Parimenti infondata è l'asserzione secondo cui l'esposi zione dell'immagine si sarebbe verificata in Roma e di essa

dovrebbe rispondere la « Novissima industria grafica ro

mana ».

A parte la considerazione che quest'ultima Società, come risulta anche dalla comparsa presentata dalla « Riz

zoli, Editore S.p.a. », è completamente estranea alla pub blicazione del periodico, è sufficiente osservare che la pub blicazione e l'esposizione dell'immagine, fuori dei casi con

sentiti dalla legge, concretizza un unico fatto dannoso

che deve ritenersi verificato nel momento e nel luogo della pubblicazione. In tale momento e luogo, infatti, la

fotografia entra nel dominio pubblico e si verifica, quindi, la lesione del bene giuridico tutelato, con il conseguente

pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della per sona riprodotta nell'immagine.

È pacifico, e risulta dalla documentazione esibita, che

il n. 42 della rivista « Annabella » è stato pubblicato in

Milano ed ivi si è verificato il fatto dannoso lamentato

dalla ricorrente.

Del pari prive di fondamento sono le ulteriori conside

razioni della ricorrente, in quanto la diffusione in Roma

del periodico non costituisce fatto dannoso autonomo da

addebitarsi alla « Novissima industria grafica romana »,

nè, ai fini della determinazione del foro competente, pos sono come sostiene la ricorrente, invocarsi gli art. 20 cod.

proc. civ. e 1182 cod. civ., il cui ambito di applicazione, circoscritto ai rapporti obbligatori, non è certamente esten

sibile ai provvedimenti di urgenza ex art. 700.

Dalle considerazioni che precedono si deduce che, es

sendo unico il fatto dannoso lamentato dalla ricorrente, ed

essendosi questo verificato in Milano, luogo di pubblicazione del periodico « Annabella », la competenza ad emanare i

provvedimenti invocati appartiene al Pretore di Milano e non a quello di Roma, che deve quindi dichiarare la pro pria incompetenza.

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI ROMA.

Sentenza 3 aprile 1959 ; Giud. Greco ; Gentili (Avv. Cut

tica) c. Società Domenico Adriani (Avv. Mazzotti).

Radiotelevisione — Disciplina degli aerei esterni

per audizioni radiofoniche — Antenna televisiva — Estensione (L. 6 maggio 1940 n. 554, disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, art. 1).

Radiotelevisione — Antenne per televisione — In

stallazione — Controversie — Competenza del

Ministero delle comunicazioni e della autorità

giudiziaria — Distinzione (L. 6 maggio 1940 n. 554, art. 1, 2, 11).

La legge 6 maggio 1940 n. 554, che impone al 'proprietario dell'immobile di tollerare l'installazione di aerei esterni

per audizioni radiofoniche, è applicabile anche alla collo cazione degli aerei televisivi. (1)

(1) Vedi in conformità Pret. Nocera Inferiore 15 febbraio 1957, Foro it., 1957, I, 1114, eon osservazione di Bbanca ; App. Roma 29 aprile 1957, id., Hep. 1958, voce Radiotelevisione,

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