Sentenza 11 aprile 1959; Pres. Gentile P., Est. Bologna; Fallimento Blasi c. Paesani, Blasi,Benedetti e Banca popolare di NovaraSource: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 5 (1960), pp. 877/878-879/880Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174939 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
È anche nettamente favorevole alla tesi dell'attore la
circostanza che l'assicurato non ha sottoscritto l'appróva zione specifica dell'art. 3 della polizza, stilata dall'Istituto
convenuto, in calce al modulo, ai fini dell'art. 1341, capoverso. Se si tiene presente quanto sopra, non può non ritenersi
contraria alla buona fede, come sopra chiarita la tesi difen
siva del convenuto : che con la più volte ricordata appen
dice n. 1 le parti hanno considerato le cause dell'infortunio
(cadute di ogni genere) e non le sue conseguenze. Infatti manca l'interesse di assicurare la causa dell'in
fortunio, se la garanzia non comprende le conseguenze. Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DI ROMA.
Sentenza 11 aprile 1959 ; Pres. Gentile P., Est. Bologna ;
Fallimento Blasi c. Paesani, Blasi, Benedetti e Banca
popolare di Novara.
Frode e simulazione — Interposizione fittizia —
Conflitto tra creditori del titolare apparente e
di quello reale — Regime — Fattispecie (Cod.
civ., art. 1414, 1415, 1416).
Per l'ipotesi di interposizione fittizia nell'acquisto di un im
mobile, il creditore del titolare apparente, ancorché sia in
buona fede ed abbia promosso l'espropriazione forzata dei
beni, non può prevalere sui creditori (nella specie, cu
ratore del fallimento) del titolare reale. (1)
Il Tribunale, ecc. — Con atto del 19 settembre 1946, a
rogito del notaio Dobici di Viterbo (registrato a Viterbo
il 7 ottobre 1946 n. 669 voi. 172 atti pubblici), la Paesani
Elvira vendeva in parti eguali ai figli Blasi Vito, Ghino,
Dino, Claudio e Giorgio, un appezzamento di terreno in
territorio di Vallerano (contrada Colle). Con atto del 13
dicembre 1953 a rogito del notaio Polidori di Viterbo (re
gistrato a Viterbo il 24 dicembre 1953 n. 1181 voi. 185 atti
pubblici) il Benedetti Otello vendeva in parti eguali a Blasi
Ghino, Dino, Claudio e Giorgio, un terreno in Vallerano
(contrada Colle), attiguo al precedente. Nel presente giudizio il Fallimento attore sostiene che
l'unico proprietario reale dei terreni come sopra acquistati
è Blasi Ghino, apparente comproprietario insieme con i
fratelli, per essere stato il prezzo delle compravendite in
teramente ed esclusivamente versato dal medesimo Blasi
Ghino e per avere gli altri fratelli partecipato agli atti di
acquisto soltanto nella veste di persone fittiziamente inter
poste. Pertanto la presente azione è diretta a provocare
il riconoscimento giudiziale dell'avvenuta interposizione
fittizia delle persone convenute nei contratti sopra menzio
nati, e cioè della natura, propria di questi ultimi, di negozi simulati nelle persone di alcuni degli acquirenti. L'azione
risulta proposta, nell'interesse della massa dei creditori del
fallito, dal Curatore del fallimento Blasi Ghino, di colui cioè
che sarebbe stato il reale acquirente e quindi il reale proprie
tario dei terreni stessi. .
Il riferimento all'interesse dei creditori, quale condizione
dell'azione in concreto esperita dal Curatore, interesse che,
(1) Non risultano precedenti. Sulla posizione di terzo del curatore rispetto agli atti simu
lati posti in essere dal fallito, vedi da ultimo Cass. 13 ottobre 1959,
n. 2797, Foro it., Mass., 527 ; Trib. Milano 21 maggio 1959, Dir.
fall., 1959, II, 773 ; App. Roma 7 aprile 1959, Oiust. civ., 1959,
I, 1352, con nota di Santuli.1, Sulla inopponibilità della simula
zione al fallimento, ex art. 1416 cod. civ. ; Cass. 4 marzo 1959,
n. 614, Foro it., 1959, I, 336, annotata da De Martini (Compra
vendita simulata e fallimento, in Biv. dir. comm., 1959, II, 417),
il quale ritiene (pag. 430, sub b) che anche nel caso di interpo
sizione fittizia, ai creditori dell'apparente acquirente, che abbiano
compiuto in buona fede atti di esecuzione sul bene, nè l'alie
nante, nè il simulato acquirente, nè il vero acquirente possano
opporre la simulazione soggettiva.
indipendentemente da ogni considerazione sulla natura giu
ridicamente complessa della curatela fallimentare, è idoneo
ad attribuire al Curatore la qualità di terzo nel presente
giudizio, esclude l'esistenza dei limiti di cui all'art. 1417 cod.
civ., per quanto concerne la prova per testi (ammessa in
corso di causa) dei fatti a fondamento dell'azione.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene elio la prova dell'avve
nuta interposizione fittizia e della conseguente simulazione
dei negozi in questione sia stata pienamente fornita da parte
attrice, e ciò avendo riguardo ai risultati dell'interrogatorio
dei convenuti e della prova testimoniale, ed agli utili ele
menti di giudizio desumibili dai documenti prodotti in
atti. (Omissis) Nel presente giudizio è intervenuta la Banca popolare
di Novara nella sua qualità di creditrice cambiaria dei fra
telli Blasi (Blasi Ghino, debitore cambiario ; fratelli Blasi,
avallanti) a seguito del rilevamento delle ragioni creditorie
della Banca popolare di Terni in liquidazione, ed ha chiesto
il rigetto delle domande proposte dalla Curatela del falli
mento di Blasi Ghino, oppure il riconoscimento della loro
inopponibilità alla Banca interveniente ai sensi dell'art.
1416 : la medesima, infatti, sarebbe creditrice dei titolari ap
parenti del diritto di proprietà sui terreni in questione (i
fratelli Blasi), ed avrebbe compiuto atti di esecuzione sui
medesimi con la proposizione davanti al Tribunale di Vi
terbo (come è documentato in atti) di un procedimento ese
cutivo immobiliare nei confronti dei fratelli avallanti.
Il Tribunale ritiene che, per quanto attiene al rapporto
processuale, l'intervento de quo sia ammissibile, ma che le
domande proposte con l'intervento non possano trovare
accoglimento. La disposizione, richiamata dalla Banca interveniente
a sostegno della propria tesi (art. 1416, 1° comma, cod. civ.),
secondo la quale « la simulazione non può essere opposta dai
contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona
fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono
oggetto del contratto simulato », non è applicabile alla spe cie decidenda, essendo stata dettata per la disciplina di
rapporti giuridici sempre derivanti dalla simulazione, ma
essenzialmente diversi da quelli dedotti in causa. Infatti
l'art. 1416, 1° comma, regola i rapporti che possono inter
correre tra i soggetti del contratto simulato (partecipanti all'intesa simulatoria) ed i creditori del titolare apparente,
stabilendo che nell'eventuale conflitto tra gli stessi, i primi
non possono opporre la simulazione ai secondi, che abbiano
compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto
dell'intesa simulatoria.
Nella specie de qua agitur, avendo riguardo all'interesse
dei creditori dedotto in causa ed al fatto che il Curatore
del fallimento assume cosi (indipendentemente da ogni
considerazione sulla sua funzione di rappresentante o di
sostituto della massa dei creditori, o di amministratore
legale del patrimonio fallimentare) la figura di terzo, l'in
tervento in causa della Banca popolare di Novara si inse
risce in una situazione che è di conflitto tra creditori del
titolare reale dei beni (Curatela del fallimento di Ghino
Blasi) e creditore dei titolari apparenti (Banca interve
niente, creditrice degli altri fratelli Blasi), una situazione
cioè ben diversa da quella prevista e regolata dall'art. 1416,
1° comma.
Il conflitto tra le ora menzionate categorie di « terzi
creditori » deve essere risolto sulla base di un diverso prin
cipio, desumibile per argomentazione dal 2° comma del
citato art. 1416 (che si riferisce espressamente ai conflitti
tra creditori del simulato alienante e creditori del simu
lato acquirente, mentre nella specie trattasi di conflitto
tra creditori dei titolari apparenti e creditori del titolare
reale). Secondo detto principio, i creditori del titolare reale,
nella ipotesi di conflitto, prevalgono sui creditori chirogra
fari del titolare apparente, se il loro credito sia anteriore,
diversamente da quanto avviene nei confronti degli aventi
causa dal titolare apparente (art. 1415, 1° comma). Al
riguardo, nella Relazione ministeriale al codice civile si
legge che i creditori del simulato acquirente « a differenza
degli aventi causa, hanno sul patrimonio e sugli elementi
di esso soltanto il diritto generico c. d. di pegno, e di
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879 PARTE PRIMA
fronte a tale diritto alquanto evanescente la realtà deve
prevalere sull'apparenza ».
Più precisamente, mentre ai terzi che siano subentrati
nel rapporto giuridico oggetto della simulazione od in
altro dipendente (aventi causa dal titolare apparente) viene
garantita una posizione prevalente rispetto agli altri terzi, i terzi creditori del titolare apparente (simulato acquirente), i quali non sono aventi causa in ordine ai particolari rap
porti giuridici derivanti dal negozio simulato, si trovano
nella condizione di vedersi opporre la simulazione, suben
done le conseguenze. Invero l'apparente titolarità di beni
nel debitore può determinare un'aspettativa dei creditori
sul contenuto e sull'ampiezza della garanzia patrimoniale, e
non un diritto a veder trasformata l'apparenza in realtà,
poiché il diritto di garanzia dei creditori sul patrimonio del debitore investe i singoli elementi patrimoniali, purché i medesimi costituiscano realmente parte del patrimonio. Ciò posto, avendo riguardo al conflitto particolare tra terzi
creditori del titolare apparente e terzi creditori del titolare
reale dei beni, la prevalenza è accordata, in applicazione dei criteri ora enunciati, ai creditori del titolare reale con
l'unica limitazione (equitativa, non fondata sui principi)
rappresentata dall'anteriorità del credito rispetto alla simu
lazione.
Pertanto l'interveniente Banca popolare di Novara, creditrice dei titolari apparenti, non può prevalere su
creditori del titolare reale (rappresentati dalla C ratela
del fallimento attore), deducendo esclusivamente la propria buona fede e l'iniziato procedimento esecutivo, elementi
questi cui la legge attribuisce rilevanza con riferimento
all'ipotesi di conflitto tra soggetti dell'intesa simulatoria e
creditori in buona fede del titolare apparente (art. 1416, 1° comma, cod. civ.). (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
PRETURA DI ROMA.
Ordinanza 20 febbraio 1960 ; Giudice Lignola ; rie. Gallo.
Provvedimenti d'urgenza — Arbitraria publicazione di
fotografia — Competenza (Cod. proo. civ., art. 700).
L'arbitraria riproduzione di una fotografia in un periodico a diffusione ìiazionàle integra un unico fatto dannoso
che si verifica nel luogo di pubblicazione del periodico ;
pertanto competente ad emanare i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. è il pretore del luogo in cui av
viene la pubblicazione. (1)
Il Pretore, eoe. — L'esame dell'eccezione di incompe tenza per territorio è preliminare all'esame del merito del
ricorso. Al fine di determinare il foro competente è necessa
rio accertare ; a) il luogo in cui si è verificato il lamentato
fatto dannoso da cui deriverebbe l'imminente «ed irrepara bile pregiudizio, richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ. per la emanazione degli invocati provvedimenti cautelari urgenti ;
6) se nel fatto lamentato, riproduzione della fotografia della ricorrente nella rivista « Annabella », debbano ravvi
sarsi uno o più fatti dannosi.
L'arbitraria riproduzione della fotografia in un perio dico a diffusione nazionale, quale notoriamente è la rivista « Annabella », integra un solo fatto dannoso che può deter minare conseguenze pregiudizievoli, per la persona la cui
immagine è riprodotta, nei luoghi di distribuzione del pe riodico, senza che tali conseguenze, pur non identificandosi con il fatto generatore di essa, costituiscano altrettanti
fatti autonomi e distinti. Invero la diffusione del periodico
(1) Non risultano precedenti giurisprudenziali editi. Sulla
prima parte della massima v., per utili riferimenti, Cass. 5 ot tobre 1957, n. 3626, Foro it., Rep. 1957, voce Persona propria, n. 18 ; sulla seconda parte v., in dottrina, Brunetti, La compe tenza nella concessione dei provvedimenti d'urgenza.
in luoghi diversi da quello della pubblicazione rappresenta la normale conseguenza della pubblicazione, che a tale
scopo è preordinata. La tesi prospettata dalla ricorrente, secondo la quale
la violazione del diritto all'immagine risulta da due fatti
distinti, pubblicazione dell'immagine ed esposizione della
medesima, provenienti nella specie rispettivamente e distin
tamente il primo (la pubblicazione) dalla « Editrice-Riz
zoli » di Milano, il secondò (l'esposizione) dalla filiale di essa
in Roma « Novissima industria grafica romana », non ha
quindi fondamento.
Parimenti infondata è l'asserzione secondo cui l'esposi zione dell'immagine si sarebbe verificata in Roma e di essa
dovrebbe rispondere la « Novissima industria grafica ro
mana ».
A parte la considerazione che quest'ultima Società, come risulta anche dalla comparsa presentata dalla « Riz
zoli, Editore S.p.a. », è completamente estranea alla pub blicazione del periodico, è sufficiente osservare che la pub blicazione e l'esposizione dell'immagine, fuori dei casi con
sentiti dalla legge, concretizza un unico fatto dannoso
che deve ritenersi verificato nel momento e nel luogo della pubblicazione. In tale momento e luogo, infatti, la
fotografia entra nel dominio pubblico e si verifica, quindi, la lesione del bene giuridico tutelato, con il conseguente
pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della per sona riprodotta nell'immagine.
È pacifico, e risulta dalla documentazione esibita, che
il n. 42 della rivista « Annabella » è stato pubblicato in
Milano ed ivi si è verificato il fatto dannoso lamentato
dalla ricorrente.
Del pari prive di fondamento sono le ulteriori conside
razioni della ricorrente, in quanto la diffusione in Roma
del periodico non costituisce fatto dannoso autonomo da
addebitarsi alla « Novissima industria grafica romana »,
nè, ai fini della determinazione del foro competente, pos sono come sostiene la ricorrente, invocarsi gli art. 20 cod.
proc. civ. e 1182 cod. civ., il cui ambito di applicazione, circoscritto ai rapporti obbligatori, non è certamente esten
sibile ai provvedimenti di urgenza ex art. 700.
Dalle considerazioni che precedono si deduce che, es
sendo unico il fatto dannoso lamentato dalla ricorrente, ed
essendosi questo verificato in Milano, luogo di pubblicazione del periodico « Annabella », la competenza ad emanare i
provvedimenti invocati appartiene al Pretore di Milano e non a quello di Roma, che deve quindi dichiarare la pro pria incompetenza.
Per questi motivi, ecc.
PRETURA DI ROMA.
Sentenza 3 aprile 1959 ; Giud. Greco ; Gentili (Avv. Cut
tica) c. Società Domenico Adriani (Avv. Mazzotti).
Radiotelevisione — Disciplina degli aerei esterni
per audizioni radiofoniche — Antenna televisiva — Estensione (L. 6 maggio 1940 n. 554, disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, art. 1).
Radiotelevisione — Antenne per televisione — In
stallazione — Controversie — Competenza del
Ministero delle comunicazioni e della autorità
giudiziaria — Distinzione (L. 6 maggio 1940 n. 554, art. 1, 2, 11).
La legge 6 maggio 1940 n. 554, che impone al 'proprietario dell'immobile di tollerare l'installazione di aerei esterni
per audizioni radiofoniche, è applicabile anche alla collo cazione degli aerei televisivi. (1)
(1) Vedi in conformità Pret. Nocera Inferiore 15 febbraio 1957, Foro it., 1957, I, 1114, eon osservazione di Bbanca ; App. Roma 29 aprile 1957, id., Hep. 1958, voce Radiotelevisione,
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