sentenza 13 giugno 1984; Pres. Raffa, Est. Mariani; Soc. S.g.e.a. (Avv. Fieschi) c. BevilacquaSource: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2305/2306-2307/2308Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177324 .
Accessed: 25/06/2014 02:19
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.208 on Wed, 25 Jun 2014 02:19:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dall'erede (com'è avvenuto nel caso), si procede per differenza a
supplemento o a restituzione.
Dalla citata norma, sulla quale l'amministrazione ricorrente
fonda le sue censure, risulta che, pur se l'obbligazione tributaria
sorge per effetto della delazione, la fattispecie impositiva si
perfeziona quando si avvera la condizione sospensiva, cui sono subordinati il pagamento da parte dell'erede della maggior tassa o
dell'intera tassa {art. 16, 1° e 2° comma) e l'analogo pagamento da parte del legatario (art. 16, 3° comma). Tali disposizioni non
collidono, quindi, con i principi di immediatezza e di certezza del
rapporto d'imposta, che possono fondatamente invocarsi solo in
relazione a una fattispecie impositiva completa in tutti i suoi
elementi. E non è senza significato che la stessa norma preveda la restituzione per differenza, all'erede, quando questi abbia già
pagato l'imposta anche sul valore del legato, il che sta a
dimostrare che il debito d'imposta, anche se sorge per effetto
della delazione, è esigibile solo quando la condizione si sia
efficacemente avverata. Il discorso si sposta, quindi, su questo secondo punto, in
relazione al quale deve considerarsi, l'art. 600 c.c., il quale stabilisce che le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto
non hanno efficacia se, entro un anno dal giorno in cui il
testamento è eseguibile, non sia stata proposta l'istanza per ottenere il riconoscimento. Questa norma, che regola le condizioni
di efficacia delle disposizioni testamentarie a favore degli enti non
riconosciuti, non può non interferire sul regime tributario di cui
all'art. 16 della vecchia legge sulle successioni, poiché questa non
contiene alcuna disposizione che disciplini autonomamente
l'efficacia suddetta ed il modo di operare della condizione.
La citata norma del codice civile prevede l'istituzione, quale erede o legatario, dell'ente (esistente di fatto oppur no) non
riconosciuto ed assegna un termine per chiedere il riconoscimen
to, pena l'inefficacia della disposizione, ma, come questa corte ha
già affermato (sent. 2306/75, Foro it., 1976, I, 759), sancisce
un'ipotesi di inefficacia relativa, in quanto può essere dichiarata
soltanto su istanza di chi abbia interesse ad una doverosa
destinazione dei beni che formano oggetto della disposizione e non
può essere fatta valere dall'amministrazione delle finanze, il cui
interesse rimane estraneo a tale destinazione.
In conseguenza, anche configurandosi il riconoscimento come
condizione sospensiva cui la istituzione è subordinata, è certo che
l'istituzione avviene direttamente a favore dell'ente e che la
fattispecie si completa quando interviene il riconoscimento, nel
l'anno o anche dopo, se in quest'ultimo caso nessun interessato
abbia agito per far dichiarare l'inefficacia. Cioè, la fattispecie si
completa quando si verifica la condizione e questa si avvera
efficacemente o perché il riconoscimento sia sopravvenuto nell'an
no o perché, dopo l'anno, sia rimasto efficace in conseguenza della mancata impugnazione da parte dei soggetti legittimati. In
tal caso non può non trovare applicazione l'ult. comma del citato
art. 16, il quale riconosce all'erede — in coerenza con il principio costituzionale della capacità contributiva — il diritto al rimborso
per differenza dell'imposta già pagata anche sul valore dei beni
oggetto del legato. Pertanto, il ricorso dell'amministrazione delle finanze deve
essere rigettato. (Omissis)
TRIBUNALE DI PAVIA; TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 13 giugno 1984; Pres. Raf
fa, Est. Mariani; Soc. S.g.e.a. (Avv. Fieschi) e. Bevilacqua.
Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Anticipa zioni — Costruzione in economia della prima casa d'abitazione — Inizio della costruzione anteriormente alla 1. 297/82 — Di
ritto — Esclusione (L. 29 maggio 1982 n. 297, disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica,
art. 1). Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Anticipa
zioni — Costruzione in economia della prima casa d'abitazione — Documentazione (L. 29 maggio 1982 n. 297, art. 1).
L'inizio della costruzione in economia della prima casa d'abita
zione, anteriormente alla entrata in vigore della l. n. 297 del
1982, esclude il diritto ad anticipazioni sul trattamento di
fine rapporto, anche in relazione a lavori che siano ancora da
eseguire. <1)
(1-2) La sentenza riforma Pret. Pavia 21 dicembre 1983, Foro it.,
1984, I, 1377, con nota di richiami (le ultime tre fra9Ì della nota —
che iniziano con le parole « Per la -tesi estensiva » — vanno lette
prima del § VII).
Il Foro Italiano — 1984 — Parte 7-147.
L'acquisto della prima casa d'abitazione, perseguito mediante la
costruzione in economia, non può ritenersi validamente docu mentato — ai fini della concessione di anticipazioni sul trat
tamento di fine rapporto — dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta da notaio, contenente le affermazioni dello stesso lavoratore, che pretende le anticipazioni, circa la conces
sione della licenza edilizia e l'inizio dei lavori. (2)
Motivi della decisione. — L'impugnazione proposta dalla s.p.a. S.g.e.a. Lombardia investe la sentenza di primo grado in ogni sua parte muovendo ad essa le seguenti censure: a) non può ricono scersi il diritto all'anticipazione del trattamento di fine rapporto nell'ipotesi — come nella specie — di costruzione in proprio della casa perché l'art. 2120, 8° comma, lett. b), c.c. (nel testo modificato dalla 1. n. 297/82) ha inteso introdurre l'istituto solo
per le ipotesi di acquisto a titolo derivativo dell'abitazione; b) la richiesta del Bevilacqua comunque non può trovare accoglimento mancando il requisito formale della « documentazione con atto notarile » ed essendosi il ricorrente limitato a mostrare un « atto notorio » privo dei requisiti di serietà ed attendibilità ai quali la
gravata sentenza fa pure riferimento. Inoltre né la concessione
edilizia, rilasciata in data ben anteriore alla entrata in vigore della 1. n. 297/82, né il preventivo prodotto dal Bevilacqua (sul
quale, (peraltro, nessuna prova è stata esperita) potrebbero sopperire alla rigorosa previsione di legge ispirata ad evitare
possibili abusi; c) il dipendente in questione non può vantare il diritto all'anticipazione perché, come egli stesso precisa, la realiz zazione della quasi totalità delle opere, ed in ogni caso di quelle strutturali, era già stata completata prima del 1° giugno 1982. Anche il regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trat
tamento di fine rapporto sottoscritto il 4 febbraio 1983 tra le asso
ciazioni sindacali del settore trasporti ed autoferrotramvieri all'art.
7 prevede l'inapplicabilità della disciplina in parola per adempimen ti di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore al 1° giugno 1982; d) la sentenza gravata dà luogo ad una inammissibile « dilata zione » del campo di applicazione dell'art. 2120, 8° comma, lett. b), ammettendo addirittura l'anticipazione per realizzare opere di
finiture (e non più per la costruzione di una casa) e postulando una scindibilità delle opere stesse in fasi autonome e distinte
inconcepibile dal punto di vista giuridico. L'unico momento rilevante cui potrebbe farsi riferimento in caso di costruzione in
economia dell'abitazione — ai fini che qui interessano — è
quello del rilascio della concessione edilizia o, al limite, quello dell'inizio dei lavori: essendo entrambi caduti prima del 1°
giugno 1982 ben si può invocare — nel caso — l'irretroattività della legge; e) l'ammontare riconosciuto al Bevilacqua non è stato
poi in alcun modo provato ed anche i danni, gli interessi e la
rivalutazione sono stati (contrariamente a quanto ritenuto dal
pretore) tempestivamente contestati dalla s.p.a. S.g.e.a. Lombardia. L'articolata impugnazione merita accoglimento nei termini qui
di seguito esposti. La norma in questione (art. 2120, 8° comma, lett. b, c.c.),
all'impatto con la realtà giuridica, ha sollevato molti dubbi
interpretativi dimostrandosi sicuramente frutto di una tecnica
legislativa assai approssimata. Non è dato però al giudice di svalutare e trascurare il significato tecnico-giuridico delle espres sioni letterali della legge nella ricerca di una volontà del legisla tore non combaciante con quella resa evidente dalle parole.
Se, dunque, al termine « acquisto », contenuto nel citato artico
lo, può attribuirsi un valore tale da comprendere tutte quelle ipotesi nelle quali a fronte di un esborso si perviene alla
acquisizione del bene (cfr. in questo senso Trib. Firenze 17 dicembre 1983, Foro it., 1984, I, 1376), non può, ad avviso del
collegio, prescindersi da altri elementi presenti nella legge: la
Va sottolineato, tuttavia, che la sentenza sembra implicitamente con sentire nel considerare la costruzione in economia quale ipotesi di acqui sto della prima casa d'abitazione ai fini della concessione di anticipazio ni sul trattamento di fine rapporto.
Infatti la riforma, sul punto, della sentenza di primo grado si fonda, esclusivamente, su una diversa soluzione del problema inerente alla irretroattività della 1. n. 297/82.
Va segnalato, altresì, che la sentenza — pur postulando la do cumentazione con atto notarile senza ammettere equipollenti — tut tavia non si nasconde la difficoltà di siffatta documentazione in ordine ad ima costruzione in economia.
La soluzione del proposto dilemma viene trovata — in giurispruden za come in dottrina (vedi la nota di richiami, cit.) — coniugando d'ampia nozione di acquisto della prima oasa di abitazione con la linea interpretativa flessibile, che ne ritiene documentazione sufficiente quella dotata dei requisiti di serietà e attendibilità.
Su ataii problemi, inerenti al trattamento di fine rapporto, v. Trib. Bologna 1° febbraio 1984, Trib. Milano 22 luglio 1983, Trib. Pavia 14
giugno 1983, Pret. Lodi 19 gennaio 1984, in questo fascicolo, I, 2307.
This content downloaded from 195.34.79.208 on Wed, 25 Jun 2014 02:19:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2307 PARTE PRIMA 2308
documentazione con « atto notarile » (la dizione della norma non sembra nel suo tecnicismo permettere alcun equipollente) e la necessità che l'acquisto, nel vigore della citata legge, rifletta
l'intera e completa « casa di abitazione ».
Il Bevilacqua non ha certo adempiuto al primo di detti
requisiti producendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta da notaio, contenente soltanto le sue affermazioni circa la
concessione della licenza edilizia e l'inizio dei lavori: il documen
to — infatti — non si pone in alcuna relazione con l'entrata nel
patrimonio dell'interessato del bene in questione. Non si nasconde
il collegio però la difficoltà di siffatta documentazione in ordine
ad una costruzione in economia ma, nel caso in esame, assorben
te si rivela l'altro aspetto.
L'appellato invero, sin dal ricorso introduttivo, ha documen
tato di aver ottenuto la concessione edilizia dal comune di
Casteggio nel maggio 1981 e ha precisato d'aver compiuto i
lavori, al 23 giugno 1982 (atto notorio allegato), fino alla « coper tura tetto » e, al momento della proposizione del ricorso, per il
valore di lire 30.000.000, assumendo, infine, essergli ancora neces
sarie lire 47.500.000 circa per il completamento. Non v'è dub
bio, quindi, che l'anticipazione pretesa verrebbe, anche a prestar fede alle cifre indicate dal Bevilacqua (sulle quali nessuna in
dagine è stata espletata in primo grado), a riguardare non una
casa nella sua completezza, ma una porzione della medesima,
quella, cioè, ancora da realizzare.
Non sembra al collegio rilevante il fatto che — nell'assunto
dell'interessato — la parte ancora da completare sia di maggior valore rispetto a quella già costruita e ciò sia perché si trascura
il valore del terreno, sia perché, atteso il significato attribuito alla
legge, sarebbe necessario dimostrare che quanto compiuto prima dell'entrata in vigore della 1. n. 297/82 rappresenta soltanto
attività preparatoria alla vera e propria costruzione (ipotesi che,
come s'è visto, non ricorre nel caso). In riforma dell'appellata sentenza, la domanda di Bevilacqua
Dino va respinto. (Omissis)
I
TRIBUNALE DI BOLOGNA TRIBUNALE DI BOLOGNA sentenza 1° febbraio 1984; Pres.
Bagnulo, Est. Falcone; Soc. Corticella (Avv. Longhena) c. Forni
e altri (Aviv. Alleva).
Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Regime transitorio — Aumenti di contingenza — Corresponsione —
Modalità (L. 29 maggio 1982 n. 297, disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica, art. 5).
Gli aumenti di contingenza, maturati nel periodo dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 e non ancora reinseriti gradualmente nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, vanno
corrisposti, in aggiunta al trattamento medesimo, come eroga zione a sé stante. ( 1 )
(1, 3, 5, 8) I. - In tema di regime transitorio (art. 5 1. n. 297/82) del trattamento dii fine rapporto, fe su riportate sentenze d'appello (Trib. (Milano, Bologna, Pavia) — la seconda in riforma e le altre a conferma delle sentenze dà primo grado (rispettivamente: Pret. Milano 20 dicembre 1982, Foro it., 1983, I, 1757, annotata da A. Minervini, Problemi interpretativi sul trattamento di fine rapporto, e P. Fa brìs, Utilità di un contrasto giurisprudenziale, in Riv. it. dir. lav., 1983, li, 415 ss. e da Minzioni, Il trattamento di fine rapporto: sul c.d. « rientro » della contingenza congelata, in Orient, giur. lav., 1983, 353; Pmet. Bologna 30 maggio 1983, ibid., 1010; Pret. Pavia 22
gennaio 1983, Foro it., 1983, I, 1755) ■— aderiscono all'orientamento
largamente maggioritario, secondo cui i punti di contingenza, congelati (a norma del d.l. n. 12, conv. nella 1. n. 91/77) e non ancora reinseriti « gradualmente » nella base di calcolo del trattamento (ai sensi del 2° comma del citato art. 5 1. 297/82), debbono essere corrisposti (ai sensi del 3° comma dello stesso art. 5) «in cifra», come valore unitario ed a sé stante, in aggiunta al trattamento maturato e, di conseguenza, non vanno in alcun modo proporzionati alla durata del rapporto di lavoro.
In senso conforme, oltre alle sentenze già citate, vedi: Pret. Roma 7 marzo 1983, e Pret. Verona 9 febbraio 1983 (id., 1983, I, 1754); Pret. Milano 8 luglio 1983, 31 ottobre 1983, 5 agosto 1983 (Orient. giur. lav., 1984, 183, 184, 184); 7 maggio 1983 (due sentenze); 9 luglio 1983 (Lavoro 80, 1984, 732, 733, 733); 14 giugno 1983, 14 maggio 1983, 15 giugno 1983 (due sentenze), 10 marzo 1983 (due sentenze), 21 marzo 1983 (Orient, giur. lav., 1983, 1286, 1288, 1289, 1291, 746, 747, 749); 2 luglio 1983, 28 luglio 1983 (Lavoro 80, 1983, 1066, 1067); Pret. Bologna 21 giugno 1983 (Orient, giur. lav., 1983, 1293); Pret. Pavia 24 maggio 1983 (Lavoro 80, 1983, 732); pret. Como 12 dicembre 1983 (Orient, giur. lav., 1984, 191); 20 gennaio 1983 (id., 1983, 377 e Riv. giur. lav., 1983, II, 205); Pret. Trento 27
II
TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 22 luglio 1983; Pres. Vit
torio, Est. Simonazzi; Sarta (Avv. Tensini) c. Soc. Worein Aristea (Aw. Franci).
Lavoro (rapporto) — Trattamento di line rapporto — Incremento annuale delle quote maturate — Tasso di rivalutazione —
Proporzionamento alla frazione dell'ultimo anno del rapporto di lavoro (L. 29 maggio 1982 n. 297, art. 1).
Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Regime transitorio — Aumenti di contingenza — Corresponsione —
Modalità (L. 29 maggio 1982 n. 297, art. 5).
Al tasso di incremento annuale delle quote maturate del trat
tamento di fine rapporto, pari al 1,5 per cento in misura
fissa, deve essere proporzionato alla frazione dell'ultimo anno del rapporto di lavoro. (2)
Gli aumenti di contingenza, maturati nel periodo dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 e non ancora reinseriti gradualmente nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, vanno
corrisposti, in aggiunta al trattamento medesimo, come eroga zione a sé stante. (3)
aprile 1983 (Orient, giur. lav., 1983, 1280); Pret. Monza 25 febbraio 1983, 18 febbraio 1983, 5 gennaio 1983 {ibid., 749, 750, 365); Pret. Desio 23 febbraio 1983 (ibid., 750); Pret. Modugno 4 ottobre 1982 (ibid., 373); Pret. iBassano del Grappa 26 gennaio 1983 (ibid., 367; Giust. civ., 1983, I, 1860, e Riv. giur. lav., 1983, II, 189).
Le articolate motivazioni delle sentenze, che aderiscono all'orienta mento prevalente in esame, si fondano, essenzialmente, sul tenore letterale del 3° comma dell'art. 5 1. 297/82, laddove sancisce che « sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato » — e non già soltanto computati — a punti di contingenza, congelaiti e non ancora reinseriti gradualmente.
Tuttavia de motivazioni stesse coniugano, non di rado, le riferite risultanze della interpretazione letterale con la ratio della norma /transitoria in esame, ratio che viene individuata, almeno prevalente mente, nell'obiettivo economico di compensare il pregiudizio, subito dai lavoratori per il congelamento della contingenza e, secondo qualche pronuncia, anche per il mancato reinserimento immediato e totale della contingenza congelata.
Conforme all'esaminato orientamento giurisprudenziale, è la dottrina (quasi) concorde). Vedi, per tutti: Alleva, Legislazione e contrattazione collettiva nel 1981-82, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1982, 529, spec. 541; Id., Trattamento di fine rapporto, voce destinata alla Enciclopedia giuridica Treccani, 42 ss. del dattiloscritto; De Luca Tamajo, Il tratta mento di fine rapporto, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1982, 429 ss., spec. 447; Ghera-G. Santoro Passarelli, Il nuovo trattamento di fine rapporto, 1982, 83; Ghera, Sulla disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro, in Industria e sindacato, 1982, nn. 28-29, 3 ss., spec. 10 ss.; Vallebona, Il trattamento di fine rapporto per i lavoratori, in Giust. civ., 1982, 373 ss.; Id., Tre decisioni sul trattamento di fine rapporto (nota a Pret. Parma 18 febbraio 1983, Pret. Bassano del Grappa 26 gennaio 1983, iPret. Milano 14 di cembre 1982), id., 1983, I, 1860; Zangheri, Trattamento di fine rapporto e cenni sulla riforma pensionistica, in Lavoro e prev., 1982, 1787, spec. 1824; M. Napoli, Il trattamento di fine rapporto: configurazione dell'istituto e problemi applicativi, in Contrattazione, 1982, n. 5, 18 ss.; L. D. Vezza, Gli aspetti economici del trattamento di fine rapporto, ibid., 39; Montemarano, Il trattamento di fine rapporto, 1982, 83; Trattamento di fine rapporto in 46 domande, intervista a F. Liso a cura di C. Odoardi, 67 ss.
La questione di costituzionalità del 3° comma dell'art. 5 1. 297/82, nella interpretazione ora tin esame, è stata sollevata da alcuni giudici (Ptret. Bdia, ord. 28 maggio 1983, e Pret. Biella, ord. 29 marzo 1983, Foro it., 1983, I, 2600; Pret. Novara, ord. 10 giugno 1983 e Pret. Milano, ord. 29 marzo 1983, in Trattamento fine rapporto, guida all'applicazione della 1. 29 maggio 1982 n. 297, a cura della Con fìndustria, 1983, 226, 229), mentre è iStata dichiarata manifestamente infondata da altri (v. Pret. Roma 7 marzo 1983, Pret. Verona 9 febbraio 1983, Pret. Milano 15 giugno 1983, oit.).
La soluzione interpretativa, fin qui esaminata, viene sostenuta anche dai sindacati dei lavoratori (vedi ia nota della Federazione unitaria C.g.ii. - Ci.s.1. - UjìjI., in I diritti dei lavoratori, 1982, n. 74, 1 ss.).
Corollario della scelta interpretativa in questione —- enunciata dalla quasi concorde giurisprudenza (come, del resto, anche dalla dottrina) non senza contrasti (v. Pret. Verona 9 febbraio 1983, cit.) — è la proposta individuazione dei destinatari dell'art. 5, 3° comma, 1. 297/83 nei soli lavoratori, che, essendo in servizio alla data di entrata in vigore della legge, hanno potuto subire il danno da congelamento della contingenza ed hanno perciò diritto al relativo compenso.
II. - Pret. Lodi aderisce all'orientamento minoritario, secondo cui —
per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente alla data (1° gennaio 1986) di completamento del programma di recupero graduale (previsto dall'art. 5, 2° comma, 1. 297/82) — il 3° comma dello stesso articolo, anticipando l'applicazione della disciplina « a regime », Impone, come questa, l'immediato reinserimento (anche) dei punti di contingenza, « congelati » e non ancora « reinseriti graduai
This content downloaded from 195.34.79.208 on Wed, 25 Jun 2014 02:19:14 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions