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sentenza 13 giugno 1984; Pres. Raffa, Est. Mariani; Soc. S.g.e.a. (Avv. Fieschi) c. Bevilacqua

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sentenza 13 giugno 1984; Pres. Raffa, Est. Mariani; Soc. S.g.e.a. (Avv. Fieschi) c. Bevilacqua Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2305/2306-2307/2308 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177324 . Accessed: 25/06/2014 02:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.208 on Wed, 25 Jun 2014 02:19:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 13 giugno 1984; Pres. Raffa, Est. Mariani; Soc. S.g.e.a. (Avv. Fieschi) c. BevilacquaSource: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2305/2306-2307/2308Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177324 .

Accessed: 25/06/2014 02:19

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dall'erede (com'è avvenuto nel caso), si procede per differenza a

supplemento o a restituzione.

Dalla citata norma, sulla quale l'amministrazione ricorrente

fonda le sue censure, risulta che, pur se l'obbligazione tributaria

sorge per effetto della delazione, la fattispecie impositiva si

perfeziona quando si avvera la condizione sospensiva, cui sono subordinati il pagamento da parte dell'erede della maggior tassa o

dell'intera tassa {art. 16, 1° e 2° comma) e l'analogo pagamento da parte del legatario (art. 16, 3° comma). Tali disposizioni non

collidono, quindi, con i principi di immediatezza e di certezza del

rapporto d'imposta, che possono fondatamente invocarsi solo in

relazione a una fattispecie impositiva completa in tutti i suoi

elementi. E non è senza significato che la stessa norma preveda la restituzione per differenza, all'erede, quando questi abbia già

pagato l'imposta anche sul valore del legato, il che sta a

dimostrare che il debito d'imposta, anche se sorge per effetto

della delazione, è esigibile solo quando la condizione si sia

efficacemente avverata. Il discorso si sposta, quindi, su questo secondo punto, in

relazione al quale deve considerarsi, l'art. 600 c.c., il quale stabilisce che le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto

non hanno efficacia se, entro un anno dal giorno in cui il

testamento è eseguibile, non sia stata proposta l'istanza per ottenere il riconoscimento. Questa norma, che regola le condizioni

di efficacia delle disposizioni testamentarie a favore degli enti non

riconosciuti, non può non interferire sul regime tributario di cui

all'art. 16 della vecchia legge sulle successioni, poiché questa non

contiene alcuna disposizione che disciplini autonomamente

l'efficacia suddetta ed il modo di operare della condizione.

La citata norma del codice civile prevede l'istituzione, quale erede o legatario, dell'ente (esistente di fatto oppur no) non

riconosciuto ed assegna un termine per chiedere il riconoscimen

to, pena l'inefficacia della disposizione, ma, come questa corte ha

già affermato (sent. 2306/75, Foro it., 1976, I, 759), sancisce

un'ipotesi di inefficacia relativa, in quanto può essere dichiarata

soltanto su istanza di chi abbia interesse ad una doverosa

destinazione dei beni che formano oggetto della disposizione e non

può essere fatta valere dall'amministrazione delle finanze, il cui

interesse rimane estraneo a tale destinazione.

In conseguenza, anche configurandosi il riconoscimento come

condizione sospensiva cui la istituzione è subordinata, è certo che

l'istituzione avviene direttamente a favore dell'ente e che la

fattispecie si completa quando interviene il riconoscimento, nel

l'anno o anche dopo, se in quest'ultimo caso nessun interessato

abbia agito per far dichiarare l'inefficacia. Cioè, la fattispecie si

completa quando si verifica la condizione e questa si avvera

efficacemente o perché il riconoscimento sia sopravvenuto nell'an

no o perché, dopo l'anno, sia rimasto efficace in conseguenza della mancata impugnazione da parte dei soggetti legittimati. In

tal caso non può non trovare applicazione l'ult. comma del citato

art. 16, il quale riconosce all'erede — in coerenza con il principio costituzionale della capacità contributiva — il diritto al rimborso

per differenza dell'imposta già pagata anche sul valore dei beni

oggetto del legato. Pertanto, il ricorso dell'amministrazione delle finanze deve

essere rigettato. (Omissis)

TRIBUNALE DI PAVIA; TRIBUNALE DI PAVIA; sentenza 13 giugno 1984; Pres. Raf

fa, Est. Mariani; Soc. S.g.e.a. (Avv. Fieschi) e. Bevilacqua.

Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Anticipa zioni — Costruzione in economia della prima casa d'abitazione — Inizio della costruzione anteriormente alla 1. 297/82 — Di

ritto — Esclusione (L. 29 maggio 1982 n. 297, disciplina del

trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica,

art. 1). Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Anticipa

zioni — Costruzione in economia della prima casa d'abitazione — Documentazione (L. 29 maggio 1982 n. 297, art. 1).

L'inizio della costruzione in economia della prima casa d'abita

zione, anteriormente alla entrata in vigore della l. n. 297 del

1982, esclude il diritto ad anticipazioni sul trattamento di

fine rapporto, anche in relazione a lavori che siano ancora da

eseguire. <1)

(1-2) La sentenza riforma Pret. Pavia 21 dicembre 1983, Foro it.,

1984, I, 1377, con nota di richiami (le ultime tre fra9Ì della nota —

che iniziano con le parole « Per la -tesi estensiva » — vanno lette

prima del § VII).

Il Foro Italiano — 1984 — Parte 7-147.

L'acquisto della prima casa d'abitazione, perseguito mediante la

costruzione in economia, non può ritenersi validamente docu mentato — ai fini della concessione di anticipazioni sul trat

tamento di fine rapporto — dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta da notaio, contenente le affermazioni dello stesso lavoratore, che pretende le anticipazioni, circa la conces

sione della licenza edilizia e l'inizio dei lavori. (2)

Motivi della decisione. — L'impugnazione proposta dalla s.p.a. S.g.e.a. Lombardia investe la sentenza di primo grado in ogni sua parte muovendo ad essa le seguenti censure: a) non può ricono scersi il diritto all'anticipazione del trattamento di fine rapporto nell'ipotesi — come nella specie — di costruzione in proprio della casa perché l'art. 2120, 8° comma, lett. b), c.c. (nel testo modificato dalla 1. n. 297/82) ha inteso introdurre l'istituto solo

per le ipotesi di acquisto a titolo derivativo dell'abitazione; b) la richiesta del Bevilacqua comunque non può trovare accoglimento mancando il requisito formale della « documentazione con atto notarile » ed essendosi il ricorrente limitato a mostrare un « atto notorio » privo dei requisiti di serietà ed attendibilità ai quali la

gravata sentenza fa pure riferimento. Inoltre né la concessione

edilizia, rilasciata in data ben anteriore alla entrata in vigore della 1. n. 297/82, né il preventivo prodotto dal Bevilacqua (sul

quale, (peraltro, nessuna prova è stata esperita) potrebbero sopperire alla rigorosa previsione di legge ispirata ad evitare

possibili abusi; c) il dipendente in questione non può vantare il diritto all'anticipazione perché, come egli stesso precisa, la realiz zazione della quasi totalità delle opere, ed in ogni caso di quelle strutturali, era già stata completata prima del 1° giugno 1982. Anche il regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trat

tamento di fine rapporto sottoscritto il 4 febbraio 1983 tra le asso

ciazioni sindacali del settore trasporti ed autoferrotramvieri all'art.

7 prevede l'inapplicabilità della disciplina in parola per adempimen ti di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore al 1° giugno 1982; d) la sentenza gravata dà luogo ad una inammissibile « dilata zione » del campo di applicazione dell'art. 2120, 8° comma, lett. b), ammettendo addirittura l'anticipazione per realizzare opere di

finiture (e non più per la costruzione di una casa) e postulando una scindibilità delle opere stesse in fasi autonome e distinte

inconcepibile dal punto di vista giuridico. L'unico momento rilevante cui potrebbe farsi riferimento in caso di costruzione in

economia dell'abitazione — ai fini che qui interessano — è

quello del rilascio della concessione edilizia o, al limite, quello dell'inizio dei lavori: essendo entrambi caduti prima del 1°

giugno 1982 ben si può invocare — nel caso — l'irretroattività della legge; e) l'ammontare riconosciuto al Bevilacqua non è stato

poi in alcun modo provato ed anche i danni, gli interessi e la

rivalutazione sono stati (contrariamente a quanto ritenuto dal

pretore) tempestivamente contestati dalla s.p.a. S.g.e.a. Lombardia. L'articolata impugnazione merita accoglimento nei termini qui

di seguito esposti. La norma in questione (art. 2120, 8° comma, lett. b, c.c.),

all'impatto con la realtà giuridica, ha sollevato molti dubbi

interpretativi dimostrandosi sicuramente frutto di una tecnica

legislativa assai approssimata. Non è dato però al giudice di svalutare e trascurare il significato tecnico-giuridico delle espres sioni letterali della legge nella ricerca di una volontà del legisla tore non combaciante con quella resa evidente dalle parole.

Se, dunque, al termine « acquisto », contenuto nel citato artico

lo, può attribuirsi un valore tale da comprendere tutte quelle ipotesi nelle quali a fronte di un esborso si perviene alla

acquisizione del bene (cfr. in questo senso Trib. Firenze 17 dicembre 1983, Foro it., 1984, I, 1376), non può, ad avviso del

collegio, prescindersi da altri elementi presenti nella legge: la

Va sottolineato, tuttavia, che la sentenza sembra implicitamente con sentire nel considerare la costruzione in economia quale ipotesi di acqui sto della prima casa d'abitazione ai fini della concessione di anticipazio ni sul trattamento di fine rapporto.

Infatti la riforma, sul punto, della sentenza di primo grado si fonda, esclusivamente, su una diversa soluzione del problema inerente alla irretroattività della 1. n. 297/82.

Va segnalato, altresì, che la sentenza — pur postulando la do cumentazione con atto notarile senza ammettere equipollenti — tut tavia non si nasconde la difficoltà di siffatta documentazione in ordine ad ima costruzione in economia.

La soluzione del proposto dilemma viene trovata — in giurispruden za come in dottrina (vedi la nota di richiami, cit.) — coniugando d'ampia nozione di acquisto della prima oasa di abitazione con la linea interpretativa flessibile, che ne ritiene documentazione sufficiente quella dotata dei requisiti di serietà e attendibilità.

Su ataii problemi, inerenti al trattamento di fine rapporto, v. Trib. Bologna 1° febbraio 1984, Trib. Milano 22 luglio 1983, Trib. Pavia 14

giugno 1983, Pret. Lodi 19 gennaio 1984, in questo fascicolo, I, 2307.

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2307 PARTE PRIMA 2308

documentazione con « atto notarile » (la dizione della norma non sembra nel suo tecnicismo permettere alcun equipollente) e la necessità che l'acquisto, nel vigore della citata legge, rifletta

l'intera e completa « casa di abitazione ».

Il Bevilacqua non ha certo adempiuto al primo di detti

requisiti producendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta da notaio, contenente soltanto le sue affermazioni circa la

concessione della licenza edilizia e l'inizio dei lavori: il documen

to — infatti — non si pone in alcuna relazione con l'entrata nel

patrimonio dell'interessato del bene in questione. Non si nasconde

il collegio però la difficoltà di siffatta documentazione in ordine

ad una costruzione in economia ma, nel caso in esame, assorben

te si rivela l'altro aspetto.

L'appellato invero, sin dal ricorso introduttivo, ha documen

tato di aver ottenuto la concessione edilizia dal comune di

Casteggio nel maggio 1981 e ha precisato d'aver compiuto i

lavori, al 23 giugno 1982 (atto notorio allegato), fino alla « coper tura tetto » e, al momento della proposizione del ricorso, per il

valore di lire 30.000.000, assumendo, infine, essergli ancora neces

sarie lire 47.500.000 circa per il completamento. Non v'è dub

bio, quindi, che l'anticipazione pretesa verrebbe, anche a prestar fede alle cifre indicate dal Bevilacqua (sulle quali nessuna in

dagine è stata espletata in primo grado), a riguardare non una

casa nella sua completezza, ma una porzione della medesima,

quella, cioè, ancora da realizzare.

Non sembra al collegio rilevante il fatto che — nell'assunto

dell'interessato — la parte ancora da completare sia di maggior valore rispetto a quella già costruita e ciò sia perché si trascura

il valore del terreno, sia perché, atteso il significato attribuito alla

legge, sarebbe necessario dimostrare che quanto compiuto prima dell'entrata in vigore della 1. n. 297/82 rappresenta soltanto

attività preparatoria alla vera e propria costruzione (ipotesi che,

come s'è visto, non ricorre nel caso). In riforma dell'appellata sentenza, la domanda di Bevilacqua

Dino va respinto. (Omissis)

I

TRIBUNALE DI BOLOGNA TRIBUNALE DI BOLOGNA sentenza 1° febbraio 1984; Pres.

Bagnulo, Est. Falcone; Soc. Corticella (Avv. Longhena) c. Forni

e altri (Aviv. Alleva).

Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Regime transitorio — Aumenti di contingenza — Corresponsione —

Modalità (L. 29 maggio 1982 n. 297, disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica, art. 5).

Gli aumenti di contingenza, maturati nel periodo dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 e non ancora reinseriti gradualmente nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, vanno

corrisposti, in aggiunta al trattamento medesimo, come eroga zione a sé stante. ( 1 )

(1, 3, 5, 8) I. - In tema di regime transitorio (art. 5 1. n. 297/82) del trattamento dii fine rapporto, fe su riportate sentenze d'appello (Trib. (Milano, Bologna, Pavia) — la seconda in riforma e le altre a conferma delle sentenze dà primo grado (rispettivamente: Pret. Milano 20 dicembre 1982, Foro it., 1983, I, 1757, annotata da A. Minervini, Problemi interpretativi sul trattamento di fine rapporto, e P. Fa brìs, Utilità di un contrasto giurisprudenziale, in Riv. it. dir. lav., 1983, li, 415 ss. e da Minzioni, Il trattamento di fine rapporto: sul c.d. « rientro » della contingenza congelata, in Orient, giur. lav., 1983, 353; Pmet. Bologna 30 maggio 1983, ibid., 1010; Pret. Pavia 22

gennaio 1983, Foro it., 1983, I, 1755) ■— aderiscono all'orientamento

largamente maggioritario, secondo cui i punti di contingenza, congelati (a norma del d.l. n. 12, conv. nella 1. n. 91/77) e non ancora reinseriti « gradualmente » nella base di calcolo del trattamento (ai sensi del 2° comma del citato art. 5 1. 297/82), debbono essere corrisposti (ai sensi del 3° comma dello stesso art. 5) «in cifra», come valore unitario ed a sé stante, in aggiunta al trattamento maturato e, di conseguenza, non vanno in alcun modo proporzionati alla durata del rapporto di lavoro.

In senso conforme, oltre alle sentenze già citate, vedi: Pret. Roma 7 marzo 1983, e Pret. Verona 9 febbraio 1983 (id., 1983, I, 1754); Pret. Milano 8 luglio 1983, 31 ottobre 1983, 5 agosto 1983 (Orient. giur. lav., 1984, 183, 184, 184); 7 maggio 1983 (due sentenze); 9 luglio 1983 (Lavoro 80, 1984, 732, 733, 733); 14 giugno 1983, 14 maggio 1983, 15 giugno 1983 (due sentenze), 10 marzo 1983 (due sentenze), 21 marzo 1983 (Orient, giur. lav., 1983, 1286, 1288, 1289, 1291, 746, 747, 749); 2 luglio 1983, 28 luglio 1983 (Lavoro 80, 1983, 1066, 1067); Pret. Bologna 21 giugno 1983 (Orient, giur. lav., 1983, 1293); Pret. Pavia 24 maggio 1983 (Lavoro 80, 1983, 732); pret. Como 12 dicembre 1983 (Orient, giur. lav., 1984, 191); 20 gennaio 1983 (id., 1983, 377 e Riv. giur. lav., 1983, II, 205); Pret. Trento 27

II

TRIBUNALE DI MILANO; sentenza 22 luglio 1983; Pres. Vit

torio, Est. Simonazzi; Sarta (Avv. Tensini) c. Soc. Worein Aristea (Aw. Franci).

Lavoro (rapporto) — Trattamento di line rapporto — Incremento annuale delle quote maturate — Tasso di rivalutazione —

Proporzionamento alla frazione dell'ultimo anno del rapporto di lavoro (L. 29 maggio 1982 n. 297, art. 1).

Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Regime transitorio — Aumenti di contingenza — Corresponsione —

Modalità (L. 29 maggio 1982 n. 297, art. 5).

Al tasso di incremento annuale delle quote maturate del trat

tamento di fine rapporto, pari al 1,5 per cento in misura

fissa, deve essere proporzionato alla frazione dell'ultimo anno del rapporto di lavoro. (2)

Gli aumenti di contingenza, maturati nel periodo dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 e non ancora reinseriti gradualmente nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, vanno

corrisposti, in aggiunta al trattamento medesimo, come eroga zione a sé stante. (3)

aprile 1983 (Orient, giur. lav., 1983, 1280); Pret. Monza 25 febbraio 1983, 18 febbraio 1983, 5 gennaio 1983 {ibid., 749, 750, 365); Pret. Desio 23 febbraio 1983 (ibid., 750); Pret. Modugno 4 ottobre 1982 (ibid., 373); Pret. iBassano del Grappa 26 gennaio 1983 (ibid., 367; Giust. civ., 1983, I, 1860, e Riv. giur. lav., 1983, II, 189).

Le articolate motivazioni delle sentenze, che aderiscono all'orienta mento prevalente in esame, si fondano, essenzialmente, sul tenore letterale del 3° comma dell'art. 5 1. 297/82, laddove sancisce che « sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato » — e non già soltanto computati — a punti di contingenza, congelaiti e non ancora reinseriti gradualmente.

Tuttavia de motivazioni stesse coniugano, non di rado, le riferite risultanze della interpretazione letterale con la ratio della norma /transitoria in esame, ratio che viene individuata, almeno prevalente mente, nell'obiettivo economico di compensare il pregiudizio, subito dai lavoratori per il congelamento della contingenza e, secondo qualche pronuncia, anche per il mancato reinserimento immediato e totale della contingenza congelata.

Conforme all'esaminato orientamento giurisprudenziale, è la dottrina (quasi) concorde). Vedi, per tutti: Alleva, Legislazione e contrattazione collettiva nel 1981-82, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1982, 529, spec. 541; Id., Trattamento di fine rapporto, voce destinata alla Enciclopedia giuridica Treccani, 42 ss. del dattiloscritto; De Luca Tamajo, Il tratta mento di fine rapporto, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1982, 429 ss., spec. 447; Ghera-G. Santoro Passarelli, Il nuovo trattamento di fine rapporto, 1982, 83; Ghera, Sulla disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro, in Industria e sindacato, 1982, nn. 28-29, 3 ss., spec. 10 ss.; Vallebona, Il trattamento di fine rapporto per i lavoratori, in Giust. civ., 1982, 373 ss.; Id., Tre decisioni sul trattamento di fine rapporto (nota a Pret. Parma 18 febbraio 1983, Pret. Bassano del Grappa 26 gennaio 1983, iPret. Milano 14 di cembre 1982), id., 1983, I, 1860; Zangheri, Trattamento di fine rapporto e cenni sulla riforma pensionistica, in Lavoro e prev., 1982, 1787, spec. 1824; M. Napoli, Il trattamento di fine rapporto: configurazione dell'istituto e problemi applicativi, in Contrattazione, 1982, n. 5, 18 ss.; L. D. Vezza, Gli aspetti economici del trattamento di fine rapporto, ibid., 39; Montemarano, Il trattamento di fine rapporto, 1982, 83; Trattamento di fine rapporto in 46 domande, intervista a F. Liso a cura di C. Odoardi, 67 ss.

La questione di costituzionalità del 3° comma dell'art. 5 1. 297/82, nella interpretazione ora tin esame, è stata sollevata da alcuni giudici (Ptret. Bdia, ord. 28 maggio 1983, e Pret. Biella, ord. 29 marzo 1983, Foro it., 1983, I, 2600; Pret. Novara, ord. 10 giugno 1983 e Pret. Milano, ord. 29 marzo 1983, in Trattamento fine rapporto, guida all'applicazione della 1. 29 maggio 1982 n. 297, a cura della Con fìndustria, 1983, 226, 229), mentre è iStata dichiarata manifestamente infondata da altri (v. Pret. Roma 7 marzo 1983, Pret. Verona 9 febbraio 1983, Pret. Milano 15 giugno 1983, oit.).

La soluzione interpretativa, fin qui esaminata, viene sostenuta anche dai sindacati dei lavoratori (vedi ia nota della Federazione unitaria C.g.ii. - Ci.s.1. - UjìjI., in I diritti dei lavoratori, 1982, n. 74, 1 ss.).

Corollario della scelta interpretativa in questione —- enunciata dalla quasi concorde giurisprudenza (come, del resto, anche dalla dottrina) non senza contrasti (v. Pret. Verona 9 febbraio 1983, cit.) — è la proposta individuazione dei destinatari dell'art. 5, 3° comma, 1. 297/83 nei soli lavoratori, che, essendo in servizio alla data di entrata in vigore della legge, hanno potuto subire il danno da congelamento della contingenza ed hanno perciò diritto al relativo compenso.

II. - Pret. Lodi aderisce all'orientamento minoritario, secondo cui —

per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente alla data (1° gennaio 1986) di completamento del programma di recupero graduale (previsto dall'art. 5, 2° comma, 1. 297/82) — il 3° comma dello stesso articolo, anticipando l'applicazione della disciplina « a regime », Impone, come questa, l'immediato reinserimento (anche) dei punti di contingenza, « congelati » e non ancora « reinseriti graduai

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