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Sentenza 14 dicembre 1962; Pres. Donner P., Rel. Riese, Avv. gen. Lagrange; Confédération...

Date post: 27-Jan-2017
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Sentenza 14 dicembre 1962; Pres. Donner P., Rel. Riese, Avv. gen. Lagrange; Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e altri (Avv. De Font-Reaulx) c. Consiglio della Comunità economica europea; interv. Assemblée permanente des Présidents de Chambres d'Agricolture (Avv. De Font-Reaulx) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 851/852-853/854 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152561 . Accessed: 25/06/2014 04:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.146 on Wed, 25 Jun 2014 04:27:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sentenza 14 dicembre 1962; Pres. Donner P., Rel. Riese, Avv. gen. Lagrange; Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e altri (Avv. De Font-Reaulx) c. Consiglio

Sentenza 14 dicembre 1962; Pres. Donner P., Rel. Riese, Avv. gen. Lagrange; Confédérationnationale des producteurs de fruits et légumes e altri (Avv. De Font-Reaulx) c. Consiglio dellaComunità economica europea; interv. Assemblée permanente des Présidents de Chambresd'Agricolture (Avv. De Font-Reaulx)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 851/852-853/854Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152561 .

Accessed: 25/06/2014 04:27

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851 PARTE PRIMA 852

stinato a garantirne l'efficacia. Questa espressione, che ap

pareinvariabilmenteaccanto all'altra, «dazi doganali», rende

manifesto l'intento di proibire, non soltanto i provvedi menti ohe hanno anche formalmente oarattere doganale, ma anche tutti quelli che, pur diversamente denominati, ovvero posti in vigore da altri organi, finirebbero per ayere

gli stessi effetti disoriminatori o protettiyi dei dazi doganali. Per stabilire se una tassa abbia effetto equivalente a

quello di un dazio doganale, si deve aver riguardo alle fi

nality del Trattato, soprattutto a quelle enunciate nelle

parti, titoli e capitoli in cui si trovano gli art. 9 e 12, cioe

alia libera circolazione delle merci e, in via ancor piü ge nerate, all'art. 3 la dove esso prescrive di evitare che la

concorrenza sia falsata. Non ha quindi importanza stabilire

se ricorrano tutti gli effetti che i dazi doganali producono

oppure soltanto uno di essi, ne se, congiuntamente a tali

effetti, siano stati perseguiti altri scopi principali o accessori, una volta accertato che la tassa pregiudica il raggiungimento delle suddette finalita del Trattato e che essa e stata im

posta, non gi& in esito ad un procedimento previsto da]

Trattato, bensi con decisione unilaterale.

Da tutto quanto detto fin qui emerge che, ai sensi degli art. 9 e 12, la tassa d'effetto equivalente puõ essere consi

derata, indipendentemente dalla sua denominazione e dilla

sua struttura, come un diritto imposto unilateralmente, sia

all'atto dell'importazione sia in un successivo momento e

che, colpendo specialmente una merce importata da un

Paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto

nazionale, produce il risultato di alterarne il prezzo e di

incidere cosi sulla libera circolazione delle merci alia stessa

stregua di un dazio doganale. 2. —

Applicazione alla fattispecie. — II diritto sul pan

pepato, istituito nel Belgio con r. decreto 16 agosto 1957 e nel Lussemburgo con decreto granducale 20 agosto

1957, e un « diritto speciale per l'importazione », riscosso

all'atto del rilascio delle licenze d'importazione. La liceitä

di questa tassa, istituita successivamente alla, firma del

Trattato, ma anteriormente alia sua entrata in vigore, e

fuori discussione. Discutibili appaiono invece gli aumenti

intervenuti successivamente al 1° gennaio 1958, ed altresi

l'estensione fattane, con decreti del 24 e, rispettivamente, del 27 febbraio 1960, ai prodotti analoghi al pan pepato di

cui alia voce 19.08 della tariffa doganale comune.

La Corte ritiene che, essendo stati decisi unilateralmente

dopo l'entrata in vigore del Trattato, questi aumenti

del « diritto speciale » riscosso all'atto dell'importazione dei

prodotti di cui trattasi e gravante sui prodotti stessi uni

camente a causa della loro importazione, fanno presumere I'esistenza di una discriminazione e di una protezione, tanto

l'una quanto l'altra in contrasto col principio fondamentale

della libera circolazione delle merci, il quale diverrebbe

del tutto inoperante in caso di generalizzazione di pratiche siffatte.

I convenuti contrastano detta presunzione assumendo

che l'art. 95, 1° comma, del Trattato, permette di istituire

tasse di tal genere qualora costituiscano la contropartita di oneri interni imposti alia produzione nazionale per ra

gioni di politica economica, cioe in un campo in cui gli Stati hanno conservato la loro piena sovranitä,. Essi so

stengono che il diritto di cui b causa non e che il corollario

del prezzo di sostegno per la segale di produzione nazionale, istituito in conformity alle deroghe previste da Trattato

in materia di agricoltura. La Corte rileva che l'art. 95, col quale ha inizio il capitolo

II della terza parte del Trattato, dedicata alle «disposi zioni fiscali», non puõ essere applicato a qualsivoglia

genere di oneri. Nella specie, il diritto di cui b causa non

puõ venir considerato, nõ per la forma, ne per lo scopo economico dichiarato, alia stregua di un onere fiscale ri

conducibile sotto il disposto dell'art. 95. Oltracciõ, I'ambito

di applicazione di questo articolo non puõ essere esteso

al punto da rendere in ogni caso possibile la compensazione fra un onere fiscale destinato a colpire un prodotto impor tato ed un onere di diversa natura, economico ad esempio,

gravante sul corrispondente prodotto nazionale.

Qualora si ammettesse una compensazione siffatta, cia

scuno Stato potrebbe, in forza della propria sovranitä in

terna, compensare in tal guisa gli oneri piu disparati gra vanti su qualsivoglia prodotto, il che inferirebbe un colpo mortale ai principi del Trattato. L'art. 95, 1° comma, tol

lera implicitamente le «imposizioni» su di una merce im

portata esclusivamente e restrittivamente nella stessa misura

in cui esse colpiscono i corrispondenti prodotti nazionali.

Se ciõ non bastasse, la Corte rileva ancora che la tassa

di cui trattasi ha lo scopo di perequare non giä gli oneri

che colpiscono i prodotti nazionali in misura diseguale

rispetto a quelli importati, bensl gli stessi prezzi dei pro dotti. I convenuti hanno infatti ammesso che la tassa di

cui h causa era intesa a «rendere il prezzo del prodotto estero equivalente a quello del prodotto belga »; essi hanno

anzi revocato il dubbio che sia « compatibile » con il sistema

del Trattato il fatto che, nelPämbito del mercato comuiie, i produttori di un Paese siano in grado di procurarsi la

materia prima a condizioni piu vantaggiose dei produttori di un altro Stato membro. Questo assunto c in contrasto

col principio per il quale l'azione della Comunita importa l'instaurazione di un regime atto a garantire che la con

correnza non sia falsata nel mercato comune (art. 3, lett. /).

Qualora fosse accolta la tesi dei convenuti si giungerebbe inevitabilmente ad un risultato assurdo in quanto diametral

mente opposto a quello cui mira il Trattato.

L'art. 38, n. 2, mostra che le deroghe, ammesse nel set

tore agricolo, alle norme stabilite per l'instaurazione del

mercato comune, costituiscono disposizioni eccezionali da

interpretarsi in senso restrittivo. Non e perciõ possibile estenderne l'ambito di applicazione, a pena di trasformare

l'eccezione in regola e di rendere il Trattato inapplicable a gran parte dei prodotti trasformati. L'elenco di cui al

l'allegato II dev'essere quindi considerato come limitativo, il che e confermato dalla seconda frase dell'art. 38, n. 3.

II pan pepato non figura tra i prodotti elencati nell'al

legato II, ne e stato aggiunto all'elenco per la via indicat.a

dall'art.. 38, n. 3. Per risolvere le difficolta che possono

sorgere in un determinato settore economico, gli Stati

membri hanno inserito nel Trattato apposite procedure atte

ad impedire l'azione unilaterale dei singoli Governi; nella

specie, l'aumento e l'estensione del diritto in contestazione

sono stati invece decisi unilateralmente.

Tutto quanto precede conferma la presunzione, rile

vata a carico dei convenuti, che si tratti di discriminazione

e di protezione. (Omissis) Dal complesso di queste considerazioni risulta che l'au

mento e l'estensione del «diritto speciale per l'importa zione » del pan pepato, attuati dal Belgio e dal Lussum

burgo successivamente all'entrata in vigore del Trattato,

presentano tutte le caratteristiche di una tassa di effetto

equivalente ad un dazio doganale, contemplata negli art. 9

e 12. Si deve pertanto ritenere che i provvedimenti di au

mento e di estensione di detto diritto, adottati successiva

mente al 1° gennaio 1958, costituiscono violazioni del Trat

tato. Per questi motivi, ecc.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÄ EUROPEE.

Sentenza 14 dicembre 1962 ; Pres. Donner P., Rel. Riese,

Aw. gen. Lagrange ; Confederation nationale des

producteurs de fruits et legumes e altri (Aw. De Font

Reaulx) c. Consiglio della Comunita economica euro

pea ; interv. Assemblee permanente des Presidents de

Chambres d'Agricolture (Aw. De Font-Reaulx).

Comunitä europee — Comunitä eeonomica europea — Rieorso del simjolo alla Corte di giustizia awerso

regolamenti — Inammissibilitä Fattispecie

(Trattato, firmato a Roma il 25 marzo 1957, istitutivo

della C.e.e., ratificato e reso esecutivo in Italia con

legge 14 ottobre 1957 n. 1203, art. 173, 189).

I regolamenti del Consiglio (e della Oommissione) della Oomu

nitä europea non possono formare oggetto di rieorso di

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853 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 854

persone fisiche o giuridiche alla Oorte di giustizia delle

Gomunitä europee. (1) Per regolamento, che non puo formare oggetto di ricorso di

persona fisica e giuridica alia Oorte di giustizia delle

Gomunitä europee, s'intende il provvedim,ento del Oon

siglio (e della Oommissione) della O.e.e., die si dirige ad una o piu eategorie di destinatari determinati astrat

tamente e nel loro eomplesso. (2) Un'associazione d'im/prenditori non b legittimata a proporre

ricorso alia Gorte di giustizia delle Gomunitä europee avverso

il regolamento del Gonsiglio (e della Oommissione) della

Gomunitä, che lede gli interessi dei componenti della

categoria. (3)

La Corte, ecc. — Sulla rwevibilitä. — 1) Ai sensi del

l'art. 173, 2° comma, del Trattato C.e.e., i singoli possono

impugnare un atto emanato dalla Oommissione o dal

Consiglio unicamente qualora si tratti di una decisione

adottata nei loro confronti owero di una decisione che,

pur avendo l'apparenza di un regolamento o di [una deci

sione emessa nei confronti di altri, li riguardi direttamente

e individualmente. Ne consegue che i singoli non sono

legittimati a chiedere l'annullamento dei regolamenti adot

tati dal Consiglio o dalla Oommissione.

La Corte ammette che il regime istituito dai Trattati

di Roma pone al diritto d'impugnazione dei singoli limiti

piu rigorosi di quelli stabiliti dal Trattato C.e.c.a. Non

spetta tuttavia alia Corte di pronunciarsi sulla bontä di

tale regime, inequivocabilmente sancito dal sopra citato

articolo. Tanto meno potrebbe la Corte far propria l'in

terpretazione proposta da una delle ricorrenti nel corso

della discussione orale, eecondo la quale il termine «de

cisione », di cui al 2° comma dell'art. 173, si riferirebbe

anche ai regolamenti ; a questa interpretazione estensiva

osta la netta distinzione che 1'art. 189 fa tra « decisione »

e «regolamento ». £ inconcepibile che il termine «deci

sione » sia usato all'art. 173 in un'accezione diversa da

quella tecnica indicata dall'art. 189.

Dalle considerazioni che precedono discende che i pre senti ricorsi dovranno dichiararsi irricevibili qualora l'atto

impugnato sia effettivamente un regolamento. Nell'esa

minare tale questione la Corte non puõ arrestarsi alia

denominazione ufficiale dell'atto, bensl deve tener conto in primo luogo del suo oggetto e del suo contenuto.

2) A norma dell'art. 189 del Trattato C.e.e., il regola mento ha portata generale ed õ direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, mentre la decisione e obbli

gatoria solo per i destinatari in essa indicati; il criterio

distintivo va quindi ricercato nella «portata», generale owero individuale, dell'atto di cui trattasi. La caratteri stica essenziale della decisione consiste nella limitatezza dei « destinatari » ai quali h diretta, mentre il regolamento, che ha natura essenzialmente normat.iva, e applicabile non giä a un numero limitato di destinatari, indicati espres samente oppure facilmente individuabili, bensi ad una o

piu eategorie di destinatari determinati astrattamente e nel loro eomplesso.

Per stabilire nei casi dubbi se ci si trovi di fronte ad una decisione oppure ad un regolamento, si deve perciõ esaminare se l'atto di cui trattasi riguardi individualmente dei soggetti determinati. Ciö posto, se un atto chiamatc

regolamento dall'organo che l'ha emanato contiene dispo sizioni che riguardino determinate persone fisiche o giu ridiche in modo non soltanto diret-to, ma anche individuale.

(1-3) Sull'art. 173, 2° comma, del Trattato di Roma, sul

l'interpretazione del quale la Corte si prommcia [per la prima rolta, v. Catat.ano, Manwale di diritto delle comunitä europee*, 1962, pagg. 54, 126, 200 (ivi ulteriori richiami dottrinali) ; E. Monaco, Natura ed efficacia dei regolamenti delle Comunitä

europee, in Biv. dir. internaz., 1961, 393 ; Migmazza, Azioni e provvedimenti di annullamento nel sistema della Corte di giustizia delle Comunitä europee, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 1482.

La presente sentenza õ annotata da P. Gori, in Foro pad., 1963, V, 17, e commentata da LoussoTJarn, in Revue trimestrielle de droit commercial, 1963, 176.

si deve ammettere che, a prescindere dalla questione se l'atto considerato nel suo insieme põssa essere legittima mente considerato come un regolamento, tali disposi zioni nõu hanno natura normativa e possono quindi essere

impugnate da dette persone a norma dell'art. 173, 2° comma.

3) Nella specie, l'atto impugnato e stato cbiamato

«regolamento» dall'organo che l'ha emanato, mentre le

ricorrenti sostengono che la disposizione in particolare criticata e in realtä una «decisione avente solo l'appa renza del regolamento ».

La Corte rileva che indubbiamente una decisione puõ avere anche un campo d'applicazione molto vasto. Non si puõ tuttavia considerare alla stregua di una decisione un atto applicabile a situazioni obiettivamente determi nate e destinato a produrre effetti giuridici immediati. in tutti gli Stati membri, nei confronts di categorie di

persone determinate in modo generate e astratto, a meno

che non venga fornita la prova ch'esso riguarda indivi

dualmente, ai sensi dell'art. 173. 2° comma, determinate

soggetti. Nella specie, la disposizione criticata produce effetti

giuridici immediati, in tutti gli Stati membri, nei con fronti di categorie di persone determinate in via generale e astratta. L'art. 9 del provvedimento impugnato, sul

quale si appuntano le critiche delle ricorrenti, abolisce

infatti, per determinate prodotti ed entro determinati termini, le restrizioni quantitative aH'importazione e le misure di effetto equivalente. Esso implica inoltre la ri

nuncia, da parte degli Stati membri, ad applicare l'art. 44 del Trattato, cioe ai diritto di sospendere o di ridurre tem

poraneamente le importazioni. L'articolo elimina quindi le restrizioni alla liberty degli operatori economici di espor tare od importare nell'ämbito della Comunitä.

Rimane da esaminare se la disposizione^ criticata ri

guardi individualmente le ricorrenti. La Corte osserva che e innegabile che detta disposizione,

obbligando gli Stati a porre fine o a rinunziare a varie misure favorevoli per i produttori agricoli, leda per ciõ stesso i loro interessi e quelli dei membri delle associa zioni ricorrenti, ma non e men vero che, rispetto a tale

disposizione, questi membri si trovano nella stessa posi zione di tutti gli altri produttori agricoli della Comu nita. Non si puõ d'altronde ammettere in via di principio che un'associazione, in quanto rappresenti una categoria di imprenditori, sarebbe individualmente lesa da un atto

riguardante gli interessi generali della stessa categoria. Infatti, ove lo si ammettesse, si giungerebbe a concen

trare in un unico soggetto giuridico interessi che in realta fanno capo agli appartenenti ad una determinata cate

goria, assoggettati come tali a veri e propri regolamenti, e ciõ sarebbe in contrasto col sistema del Trattato che

legittima i singoli ad impugnare unicamente le decisioni di cui sono destinatari ovvero gli atti a queste assimilabili. Stando cosi le cose, noil si puõ ritenere che la disposi zione impugnata riguardi individualmente le ricorrenti.

Da tutto quanto precede emerge che il convenuto ha con ragione sostenuto che la disposizione impugnata ha natura normativa ; l'eccezione d'irricevibilita e quindi fondata, ed i ricorsi vanno dichiarati irricevibili ; appare superfluo esaminare qui se le associazioni siano legiti mate ad agire ogni qualvolta lo sono i loro membri. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE CÖSTITUZIONALE.

Sentenza 10 maggio 1963, n. 66 (Gazzetta ufficiale 18 mag gio 1963. n. 132) ; Pres. Ambrosini P., Rel. Fragali : Mole (Aw. Di Stefano) c. Soo. Caprice Recording Co.

Lavoro (rapporto) — Forie retribuite —

Presuppoato tli un anno di ininterrotto servizio — Incostituzio nalita della normativa (Costituzione della Repubblica, art. 36 ; cod. civ., art. 2109, 2° comma).

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