Sentenza 14 dicembre 1962; Pres. Donner P., Rel. Riese, Avv. gen. Lagrange; Confédérationnationale des producteurs de fruits et légumes e altri (Avv. De Font-Reaulx) c. Consiglio dellaComunità economica europea; interv. Assemblée permanente des Présidents de Chambresd'Agricolture (Avv. De Font-Reaulx)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 851/852-853/854Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152561 .
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851 PARTE PRIMA 852
stinato a garantirne l'efficacia. Questa espressione, che ap
pareinvariabilmenteaccanto all'altra, «dazi doganali», rende
manifesto l'intento di proibire, non soltanto i provvedi menti ohe hanno anche formalmente oarattere doganale, ma anche tutti quelli che, pur diversamente denominati, ovvero posti in vigore da altri organi, finirebbero per ayere
gli stessi effetti disoriminatori o protettiyi dei dazi doganali. Per stabilire se una tassa abbia effetto equivalente a
quello di un dazio doganale, si deve aver riguardo alle fi
nality del Trattato, soprattutto a quelle enunciate nelle
parti, titoli e capitoli in cui si trovano gli art. 9 e 12, cioe
alia libera circolazione delle merci e, in via ancor piü ge nerate, all'art. 3 la dove esso prescrive di evitare che la
concorrenza sia falsata. Non ha quindi importanza stabilire
se ricorrano tutti gli effetti che i dazi doganali producono
oppure soltanto uno di essi, ne se, congiuntamente a tali
effetti, siano stati perseguiti altri scopi principali o accessori, una volta accertato che la tassa pregiudica il raggiungimento delle suddette finalita del Trattato e che essa e stata im
posta, non gi& in esito ad un procedimento previsto da]
Trattato, bensi con decisione unilaterale.
Da tutto quanto detto fin qui emerge che, ai sensi degli art. 9 e 12, la tassa d'effetto equivalente puõ essere consi
derata, indipendentemente dalla sua denominazione e dilla
sua struttura, come un diritto imposto unilateralmente, sia
all'atto dell'importazione sia in un successivo momento e
che, colpendo specialmente una merce importata da un
Paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto
nazionale, produce il risultato di alterarne il prezzo e di
incidere cosi sulla libera circolazione delle merci alia stessa
stregua di un dazio doganale. 2. —
Applicazione alla fattispecie. — II diritto sul pan
pepato, istituito nel Belgio con r. decreto 16 agosto 1957 e nel Lussemburgo con decreto granducale 20 agosto
1957, e un « diritto speciale per l'importazione », riscosso
all'atto del rilascio delle licenze d'importazione. La liceitä
di questa tassa, istituita successivamente alla, firma del
Trattato, ma anteriormente alia sua entrata in vigore, e
fuori discussione. Discutibili appaiono invece gli aumenti
intervenuti successivamente al 1° gennaio 1958, ed altresi
l'estensione fattane, con decreti del 24 e, rispettivamente, del 27 febbraio 1960, ai prodotti analoghi al pan pepato di
cui alia voce 19.08 della tariffa doganale comune.
La Corte ritiene che, essendo stati decisi unilateralmente
dopo l'entrata in vigore del Trattato, questi aumenti
del « diritto speciale » riscosso all'atto dell'importazione dei
prodotti di cui trattasi e gravante sui prodotti stessi uni
camente a causa della loro importazione, fanno presumere I'esistenza di una discriminazione e di una protezione, tanto
l'una quanto l'altra in contrasto col principio fondamentale
della libera circolazione delle merci, il quale diverrebbe
del tutto inoperante in caso di generalizzazione di pratiche siffatte.
I convenuti contrastano detta presunzione assumendo
che l'art. 95, 1° comma, del Trattato, permette di istituire
tasse di tal genere qualora costituiscano la contropartita di oneri interni imposti alia produzione nazionale per ra
gioni di politica economica, cioe in un campo in cui gli Stati hanno conservato la loro piena sovranitä,. Essi so
stengono che il diritto di cui b causa non e che il corollario
del prezzo di sostegno per la segale di produzione nazionale, istituito in conformity alle deroghe previste da Trattato
in materia di agricoltura. La Corte rileva che l'art. 95, col quale ha inizio il capitolo
II della terza parte del Trattato, dedicata alle «disposi zioni fiscali», non puõ essere applicato a qualsivoglia
genere di oneri. Nella specie, il diritto di cui b causa non
puõ venir considerato, nõ per la forma, ne per lo scopo economico dichiarato, alia stregua di un onere fiscale ri
conducibile sotto il disposto dell'art. 95. Oltracciõ, I'ambito
di applicazione di questo articolo non puõ essere esteso
al punto da rendere in ogni caso possibile la compensazione fra un onere fiscale destinato a colpire un prodotto impor tato ed un onere di diversa natura, economico ad esempio,
gravante sul corrispondente prodotto nazionale.
Qualora si ammettesse una compensazione siffatta, cia
scuno Stato potrebbe, in forza della propria sovranitä in
terna, compensare in tal guisa gli oneri piu disparati gra vanti su qualsivoglia prodotto, il che inferirebbe un colpo mortale ai principi del Trattato. L'art. 95, 1° comma, tol
lera implicitamente le «imposizioni» su di una merce im
portata esclusivamente e restrittivamente nella stessa misura
in cui esse colpiscono i corrispondenti prodotti nazionali.
Se ciõ non bastasse, la Corte rileva ancora che la tassa
di cui trattasi ha lo scopo di perequare non giä gli oneri
che colpiscono i prodotti nazionali in misura diseguale
rispetto a quelli importati, bensl gli stessi prezzi dei pro dotti. I convenuti hanno infatti ammesso che la tassa di
cui h causa era intesa a «rendere il prezzo del prodotto estero equivalente a quello del prodotto belga »; essi hanno
anzi revocato il dubbio che sia « compatibile » con il sistema
del Trattato il fatto che, nelPämbito del mercato comuiie, i produttori di un Paese siano in grado di procurarsi la
materia prima a condizioni piu vantaggiose dei produttori di un altro Stato membro. Questo assunto c in contrasto
col principio per il quale l'azione della Comunita importa l'instaurazione di un regime atto a garantire che la con
correnza non sia falsata nel mercato comune (art. 3, lett. /).
Qualora fosse accolta la tesi dei convenuti si giungerebbe inevitabilmente ad un risultato assurdo in quanto diametral
mente opposto a quello cui mira il Trattato.
L'art. 38, n. 2, mostra che le deroghe, ammesse nel set
tore agricolo, alle norme stabilite per l'instaurazione del
mercato comune, costituiscono disposizioni eccezionali da
interpretarsi in senso restrittivo. Non e perciõ possibile estenderne l'ambito di applicazione, a pena di trasformare
l'eccezione in regola e di rendere il Trattato inapplicable a gran parte dei prodotti trasformati. L'elenco di cui al
l'allegato II dev'essere quindi considerato come limitativo, il che e confermato dalla seconda frase dell'art. 38, n. 3.
II pan pepato non figura tra i prodotti elencati nell'al
legato II, ne e stato aggiunto all'elenco per la via indicat.a
dall'art.. 38, n. 3. Per risolvere le difficolta che possono
sorgere in un determinato settore economico, gli Stati
membri hanno inserito nel Trattato apposite procedure atte
ad impedire l'azione unilaterale dei singoli Governi; nella
specie, l'aumento e l'estensione del diritto in contestazione
sono stati invece decisi unilateralmente.
Tutto quanto precede conferma la presunzione, rile
vata a carico dei convenuti, che si tratti di discriminazione
e di protezione. (Omissis) Dal complesso di queste considerazioni risulta che l'au
mento e l'estensione del «diritto speciale per l'importa zione » del pan pepato, attuati dal Belgio e dal Lussum
burgo successivamente all'entrata in vigore del Trattato,
presentano tutte le caratteristiche di una tassa di effetto
equivalente ad un dazio doganale, contemplata negli art. 9
e 12. Si deve pertanto ritenere che i provvedimenti di au
mento e di estensione di detto diritto, adottati successiva
mente al 1° gennaio 1958, costituiscono violazioni del Trat
tato. Per questi motivi, ecc.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÄ EUROPEE.
Sentenza 14 dicembre 1962 ; Pres. Donner P., Rel. Riese,
Aw. gen. Lagrange ; Confederation nationale des
producteurs de fruits et legumes e altri (Aw. De Font
Reaulx) c. Consiglio della Comunita economica euro
pea ; interv. Assemblee permanente des Presidents de
Chambres d'Agricolture (Aw. De Font-Reaulx).
Comunitä europee — Comunitä eeonomica europea — Rieorso del simjolo alla Corte di giustizia awerso
regolamenti — Inammissibilitä Fattispecie
(Trattato, firmato a Roma il 25 marzo 1957, istitutivo
della C.e.e., ratificato e reso esecutivo in Italia con
legge 14 ottobre 1957 n. 1203, art. 173, 189).
I regolamenti del Consiglio (e della Oommissione) della Oomu
nitä europea non possono formare oggetto di rieorso di
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853 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 854
persone fisiche o giuridiche alla Oorte di giustizia delle
Gomunitä europee. (1) Per regolamento, che non puo formare oggetto di ricorso di
persona fisica e giuridica alia Oorte di giustizia delle
Gomunitä europee, s'intende il provvedim,ento del Oon
siglio (e della Oommissione) della O.e.e., die si dirige ad una o piu eategorie di destinatari determinati astrat
tamente e nel loro eomplesso. (2) Un'associazione d'im/prenditori non b legittimata a proporre
ricorso alia Gorte di giustizia delle Gomunitä europee avverso
il regolamento del Gonsiglio (e della Oommissione) della
Gomunitä, che lede gli interessi dei componenti della
categoria. (3)
La Corte, ecc. — Sulla rwevibilitä. — 1) Ai sensi del
l'art. 173, 2° comma, del Trattato C.e.e., i singoli possono
impugnare un atto emanato dalla Oommissione o dal
Consiglio unicamente qualora si tratti di una decisione
adottata nei loro confronti owero di una decisione che,
pur avendo l'apparenza di un regolamento o di [una deci
sione emessa nei confronti di altri, li riguardi direttamente
e individualmente. Ne consegue che i singoli non sono
legittimati a chiedere l'annullamento dei regolamenti adot
tati dal Consiglio o dalla Oommissione.
La Corte ammette che il regime istituito dai Trattati
di Roma pone al diritto d'impugnazione dei singoli limiti
piu rigorosi di quelli stabiliti dal Trattato C.e.c.a. Non
spetta tuttavia alia Corte di pronunciarsi sulla bontä di
tale regime, inequivocabilmente sancito dal sopra citato
articolo. Tanto meno potrebbe la Corte far propria l'in
terpretazione proposta da una delle ricorrenti nel corso
della discussione orale, eecondo la quale il termine «de
cisione », di cui al 2° comma dell'art. 173, si riferirebbe
anche ai regolamenti ; a questa interpretazione estensiva
osta la netta distinzione che 1'art. 189 fa tra « decisione »
e «regolamento ». £ inconcepibile che il termine «deci
sione » sia usato all'art. 173 in un'accezione diversa da
quella tecnica indicata dall'art. 189.
Dalle considerazioni che precedono discende che i pre senti ricorsi dovranno dichiararsi irricevibili qualora l'atto
impugnato sia effettivamente un regolamento. Nell'esa
minare tale questione la Corte non puõ arrestarsi alia
denominazione ufficiale dell'atto, bensl deve tener conto in primo luogo del suo oggetto e del suo contenuto.
2) A norma dell'art. 189 del Trattato C.e.e., il regola mento ha portata generale ed õ direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, mentre la decisione e obbli
gatoria solo per i destinatari in essa indicati; il criterio
distintivo va quindi ricercato nella «portata», generale owero individuale, dell'atto di cui trattasi. La caratteri stica essenziale della decisione consiste nella limitatezza dei « destinatari » ai quali h diretta, mentre il regolamento, che ha natura essenzialmente normat.iva, e applicabile non giä a un numero limitato di destinatari, indicati espres samente oppure facilmente individuabili, bensi ad una o
piu eategorie di destinatari determinati astrattamente e nel loro eomplesso.
Per stabilire nei casi dubbi se ci si trovi di fronte ad una decisione oppure ad un regolamento, si deve perciõ esaminare se l'atto di cui trattasi riguardi individualmente dei soggetti determinati. Ciö posto, se un atto chiamatc
regolamento dall'organo che l'ha emanato contiene dispo sizioni che riguardino determinate persone fisiche o giu ridiche in modo non soltanto diret-to, ma anche individuale.
(1-3) Sull'art. 173, 2° comma, del Trattato di Roma, sul
l'interpretazione del quale la Corte si prommcia [per la prima rolta, v. Catat.ano, Manwale di diritto delle comunitä europee*, 1962, pagg. 54, 126, 200 (ivi ulteriori richiami dottrinali) ; E. Monaco, Natura ed efficacia dei regolamenti delle Comunitä
europee, in Biv. dir. internaz., 1961, 393 ; Migmazza, Azioni e provvedimenti di annullamento nel sistema della Corte di giustizia delle Comunitä europee, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 1482.
La presente sentenza õ annotata da P. Gori, in Foro pad., 1963, V, 17, e commentata da LoussoTJarn, in Revue trimestrielle de droit commercial, 1963, 176.
si deve ammettere che, a prescindere dalla questione se l'atto considerato nel suo insieme põssa essere legittima mente considerato come un regolamento, tali disposi zioni nõu hanno natura normativa e possono quindi essere
impugnate da dette persone a norma dell'art. 173, 2° comma.
3) Nella specie, l'atto impugnato e stato cbiamato
«regolamento» dall'organo che l'ha emanato, mentre le
ricorrenti sostengono che la disposizione in particolare criticata e in realtä una «decisione avente solo l'appa renza del regolamento ».
La Corte rileva che indubbiamente una decisione puõ avere anche un campo d'applicazione molto vasto. Non si puõ tuttavia considerare alla stregua di una decisione un atto applicabile a situazioni obiettivamente determi nate e destinato a produrre effetti giuridici immediati. in tutti gli Stati membri, nei confronts di categorie di
persone determinate in modo generate e astratto, a meno
che non venga fornita la prova ch'esso riguarda indivi
dualmente, ai sensi dell'art. 173. 2° comma, determinate
soggetti. Nella specie, la disposizione criticata produce effetti
giuridici immediati, in tutti gli Stati membri, nei con fronti di categorie di persone determinate in via generale e astratta. L'art. 9 del provvedimento impugnato, sul
quale si appuntano le critiche delle ricorrenti, abolisce
infatti, per determinate prodotti ed entro determinati termini, le restrizioni quantitative aH'importazione e le misure di effetto equivalente. Esso implica inoltre la ri
nuncia, da parte degli Stati membri, ad applicare l'art. 44 del Trattato, cioe ai diritto di sospendere o di ridurre tem
poraneamente le importazioni. L'articolo elimina quindi le restrizioni alla liberty degli operatori economici di espor tare od importare nell'ämbito della Comunitä.
Rimane da esaminare se la disposizione^ criticata ri
guardi individualmente le ricorrenti. La Corte osserva che e innegabile che detta disposizione,
obbligando gli Stati a porre fine o a rinunziare a varie misure favorevoli per i produttori agricoli, leda per ciõ stesso i loro interessi e quelli dei membri delle associa zioni ricorrenti, ma non e men vero che, rispetto a tale
disposizione, questi membri si trovano nella stessa posi zione di tutti gli altri produttori agricoli della Comu nita. Non si puõ d'altronde ammettere in via di principio che un'associazione, in quanto rappresenti una categoria di imprenditori, sarebbe individualmente lesa da un atto
riguardante gli interessi generali della stessa categoria. Infatti, ove lo si ammettesse, si giungerebbe a concen
trare in un unico soggetto giuridico interessi che in realta fanno capo agli appartenenti ad una determinata cate
goria, assoggettati come tali a veri e propri regolamenti, e ciõ sarebbe in contrasto col sistema del Trattato che
legittima i singoli ad impugnare unicamente le decisioni di cui sono destinatari ovvero gli atti a queste assimilabili. Stando cosi le cose, noil si puõ ritenere che la disposi zione impugnata riguardi individualmente le ricorrenti.
Da tutto quanto precede emerge che il convenuto ha con ragione sostenuto che la disposizione impugnata ha natura normativa ; l'eccezione d'irricevibilita e quindi fondata, ed i ricorsi vanno dichiarati irricevibili ; appare superfluo esaminare qui se le associazioni siano legiti mate ad agire ogni qualvolta lo sono i loro membri. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
CORTE CÖSTITUZIONALE.
Sentenza 10 maggio 1963, n. 66 (Gazzetta ufficiale 18 mag gio 1963. n. 132) ; Pres. Ambrosini P., Rel. Fragali : Mole (Aw. Di Stefano) c. Soo. Caprice Recording Co.
Lavoro (rapporto) — Forie retribuite —
Presuppoato tli un anno di ininterrotto servizio — Incostituzio nalita della normativa (Costituzione della Repubblica, art. 36 ; cod. civ., art. 2109, 2° comma).
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