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sentenza 14 giugno 2002, n. 236 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 19 giugno 2002, n. 24);Pres. Ruperto, Est. Contri; Di Grazia (Avv. Casotti Cantatore) c. Conservatoria registriimmobiliari di Firenze; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Gentili). Ord. Trib.Firenze 22 novembre 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 737/738-739/740Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197943 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Neppure rileva in questa sede il prospettato problema se, per
compiere autonome scelte circa il proprio sistema elettorale, le
regioni debbano attendere la determinazione dei principi fon
damentali da parte della legge statale, ai sensi dell'art. 122, 1°
comma. Cost., o se, di fronte all'inerzia del legislatore nazio
nale, possano desumere tali principi dalle leggi statali attual
mente vigenti. 5. - Alla luce delle considerazioni fin qui svolte è agevole ve
rificare se la deliberazione statutaria impugnata debba essere
scrutinata sul parametro dell'art. 5 1. cost. n. 1 del 1999 o se,
come sostiene la difesa regionale, il regime da tale disposizione
previsto sia venuto a cessare proprio a causa dell'esercizio, sep
pure parziale, della potestà statutaria. E sufficiente a tal fine ri
levare che la regione Marche, con la sua parziale innovazione
statutaria, non ha operato quella diversa scelta in ordine alla
forma di governo regionale che sola avrebbe potuto esonerarla
dall'osservanza della regola stabilizzatrice che la Costituzione e
la disciplina transitoria impongono nel caso di elezione diretta
del vertice dell'esecutivo. Con lo stabilire che, nel caso di morte
o impedimento permanente del presidente della giunta, non si
proceda a scioglimento del consiglio ed a nuove elezioni, ma gli subentri un vicepresidente, la disposizione censurata comporta una puntuale violazione della disposizione di rango costituzio
nale contenuta nel più volte menzionato art. 5, 2° comma,
lett. b). La circostanza che la deliberazione impugnata sia stata adot
tata nella forma statutaria non vale a superare il vizio di legitti mità dal quale essa è affetta. L'art. 123 Cost, assoggetta attual
mente la potestà statutaria regionale al solo limite dell'«armonia
con la Costituzione» con formulazione meno stringente di
quella precedente, che richiedeva anche l'armonia con le «leggi della repubblica». Da ciò la difesa regionale ha tratto argomento
per sostenere che il limite di legittimità degli statuti dovrebbe
essere riferito ai valori di fondo che ispirano la Costituzione.
L'armonia, si ragiona, esigerebbe solo che lo statuto non sia
«orientato contro la Costituzione» e non ne pregiudichi i princi
pi generali, ma non escluderebbe la possibilità di derogare a sue
singole norme.
Neppure questo ordine di considerazioni può essere accolto.
Il riferimento all'«armonia», lungi dal depotenziarla, rinsalda
l'esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Costi
tuzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le sin
gole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi ar
monia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur ri
spettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito. Tutto in conclusione può dirsi della deliberazione statutaria in
questione, adottata in aperto contrasto con la disciplina costitu
zionale transitoria dell'art. 5, 2° comma, lett. b), tranne che essa
sia «in armonia» con la Costituzione.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria
adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal consiglio
regionale della regione Marche e recante «disciplina transitoria
in attuazione dell'art. 3 1. cost. 22 novembre 1999 n. 1».
Il Foro Italiano — 2003.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 giugno 2002, n.
236 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 giugno 2002, n.
24); Pres. Ruperto, Est. Contri; Di Grazia (Avv. Casotti
Cantatore) c. Conservatoria registri immobiliari di Firenze; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Gentili). Ord.
Trib. Firenze 22 novembre 2000 (G.U., la s.s., n. 11 del
2001).
Matrimonio — Obbligo di mantenimento della prole — De
creto in caso di inadempimento — Iscrizione di ipoteca
giudiziale — Inidoneità del titolo — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 24, 30; cod. civ., art. 148, 2818; cod. proc. civ., art.
655).
E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 148, 3° comma, c.c., nella
parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costi
tuisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi
dell'art. 2818 c.c., in riferimento agli art. 3, 24 e 30 Cost. (1)
(1) La corte distingue l'ipotesi in cui l'ordine di cui all'art. 148. 2°
comma, c.c., è rivolto ad un terzo estraneo agli obblighi familiari, de bitore del soggetto su cui grava l'obbligo di mantenimento della prole, dall'ipotesi in cui l'ordine viene rivolto direttamente nei confronti del
l'obbligato: pur valendo come titolo esecutivo in entrambe le ipotesi, solo nella seconda il decreto del presidente del tribunale assume ido neità ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Sulla non necessaria implicazione fra titolo esecutivo e titolo per iscrizione ipotecaria, v. Corte cost., ord. 25 luglio 2000, n. 357, Foro
it., Rep. 2000, voce Procedimento civile, n. 304. e Corriere giitr., 2000,
1469, con nota di Onniboni. che ha dichiarato manifestamente infon
data la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 quater c.p.c. nella parte in cui non prevede che l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, sollevata da App. Roma 15 marzo 1999. Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 305, e Giar. ir.. 2000, 761. con nota di Tiscini, viceversa ritenuta manifestamente infondata da Trib. Milano 17 ottobre 1999 e 26 no vembre 1999, Foro it.. Rep. 2000. voce cit., nn. 306 e 307. e Giur. it., 2000, 944, con nota di Conte.
Trib. Lecce, decr. 10 maggio 2002, Foro it.. 200.-. I. 302, con nota di
richiami, ha affermato che il decreto con il quale, i.ì sensi dell'art. 148
c.c., viene ordinato che una quota dei redditi dell'obbligato inadem
piente sia versata direttamente a chi sopporta le spese per il manteni mento della prole, costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale in quanto presenta i caratteri del decreto ingiuntivo ex lege.
Nel senso che il provvedimento presidenziale di cui all'art. 148 c.c. è
opponibile secondo le norme dettate per l'opposizione nel procedi mento monitorio, ma è anche impugnabile con regolamento di compe tenza ove dichiari l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte per litispendenza, v. Cass. 4 dicembre 1999, n. 13579, id., Rep. 1999, voce
Competenza civile, n. 262. Per ulteriori riferimenti sul procedimento monitorio ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, cfr. Trib. Latina
17 febbraio 2000. id., 2001, I, 763, con note di Scarselli e Cea, e. con
data 14 febbraio 2000. Temi romana, 2000, 247, con nota di Carucci, e
Riv. esecuzione forzata, 2000, 491, con nota di Capponi.
Cass.. ord. 25 novembre 2000, n. 1100. Foro it.. Rep. 2001. voce Se
parazione di coniugi, n. 71. e Corriere giur.. 2001, 339, con nota di
Danovi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
708, 3° e 4° comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che i provve dimenti dati dal presidente del tribunale o quelli successivi resi dal giu dice istruttore costituiscano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudi ziale, in riferimento agli art. 3 e 30 Cost. Ma Corte cost., ord. 24 giu
gno 2002, n. 272, inedita, l'ha dichiarata manifestamente infondata. Cass. 2 dicembre 1998, n. 12204, Foro it.. Rep. 1999, voce cit.. n.
95, indica negli art. 148 ss. c.c., 8 1. 898/70, 3 e 30 Cost., un «ampio blocco normativo» che consente al giudice di disporre il pagamento della somma finalizzata al mantenimento della prole direttamente a ca
rico del terzo debitore verso il genitore (o l'ascendente) obbligato.
Sull'obbligo di mantenimento ex art. 147 e 148 c.c., cfr. Cass. 22
novembre 2000. n. 15063, id., Rep. 2001, voce Filiazione, n. 41; 4
maggio 2000, n. 5586, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 104, e 14 agosto 1998, n. 8042, id., Rep. 1998, voce cit., n. 93 (le quali hanno puntualiz zato la sussistenza e l'estensione dell'obbligo per i genitori, anche se
non conviventi, di figli naturali); 30 gennaio 1998, n. 978, ibid., voce
Adozione, n. 36, e Giust. civ., 1998. I. 1955, con nota di Di Gaetano
(che trasferisce l'obbligo di mantenimento dal genitore naturale al ge nitore adottante); 8 febbraio 2000, n. 1365, Foro it., Rep. 2000, voce
Matrimonio, n. 160, e Giur. it., 2000, 1802, con nota di Corriero; Gui
da al dir., 2000, fase. 7, 62, con nota di Finocchiaro; Famiglia e dir.,
2000, 576, con nota di Martinelli; 3 luglio 1999, n. 6872, Foro it..
Rep. 1999. voce Separazione di coniugi, n. 74 (sulla ineluttabilità del
confronto tra le posizioni reddituali e patrimoniali dei due genitori ai
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739 PARTE PRIMA
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Firenze lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, 3° comma, c.c., nella parte in cui
non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; tale norma, ad avviso del
giudice rimettente, si porrebbe in contrasto con gli art. 3 e 24
Cost., in quanto il decreto previsto dall'art. 148 c.p.c., pur pre sentando struttura analoga a quella del decreto ingiuntivo prov visoriamente esecutivo, anche in relazione alle modalità di op
posizione, non consente tuttavia l'iscrizione di ipoteca; ed inol
tre con l'art. 30 Cost., poiché l'art. 148 c.c. è una norma di tu
tela dei soggetti deboli, analogamente ai provvedimenti previsti
dagli art. 156 e 158 c.c. e dall'art. 8 1. n. 898 del 1970, in base ai
quali però può iscriversi ipoteca giudiziale. 2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati. L'art. 148 c.c. è una norma composita, la quale contiene di
sposizioni di natura sostanziale e al tempo stesso di carattere
processuale, tutte finalizzate all'attuazione dei principi enun
ciati dall'art. 30 Cost. Mentre il primo periodo del 1° comma
della norma in esame specifica le modalità del concorso dei co
niugi all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli,
già posto dal precedente art. 147, il secondo periodo dello stesso
comma, con una previsione del tutto peculiare, estende l'ambito
soggettivo degli obbligati, ponendo a carico di altri ascendenti il
particolare obbligo di fornire ai genitori, che ne siano privi, i
mezzi necessari affinché questi stessi possano adempiere i loro
doveri nei confronti dei figli. Le statuizioni contenute nei successivi commi apprestano un
efficace rimedio all'ipotesi di inadempimento, consentendo che
attraverso l'agile strumento del decreto, adottato con l'audizio
ne dell'inadempiente e sulla base di informazioni, si ottenga il
risultato del versamento diretto d'una quota dei redditi dell'ob
bligato al coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
La genericità delle espressioni contenute nell'anzidetta dispo sizione, dove non è indicato se il soggetto che viene meno ai
propri obblighi sia il genitore o l'ascendente, essendo menzio
nato solo l'inadempiente e l'obbligato, ha consentito alla giuris
prudenza un'applicazione estensiva, confermata anche in sede
di giudizio di legittimità. La norma è stata infatti utilizzata sia
come mero strumento di distrazione dei redditi, mediante il tra
sferimento coatto del credito attuato con l'ordine al terzo debi
tore dell'obbligato di versare quanto dovuto direttamente all'al
tro coniuge o a chi sopporta le spese di mantenimento, sia per ottenere la condanna del coniuge o degli ascendenti al paga mento delle somme necessarie al mantenimento dei minori, in
dipendentemente dalla esistenza di crediti verso terzi, come si è
verificato nella fattispecie che ha dato luogo al giudizio a quo. Poiché la ratio della norma è unicamente quella di assicurare
alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mante
nimento, il predetto fine può essere raggiunto mediante le due
indicate modalità, una volta individuati i soggetti obbligati; oc
corre peraltro tener distinte le modalità attuative del citato ob
fini della determinazione del mantenimento in proporzione alle rispetti ve sostanze); 7 aprile 1997, n. 2993, id.. Rep. 1997. voce Matrimonio, n. 129; 8 novembre 1997, n. 11025, ibid., voce Separazione di coniugi, n. 78 (secondo le quali l'obbligo di mantenimento non va circoscritto al solo obbligo alimentare, ma si estende agli aspetti abitativo, scolastico,
sportivo, sanitario, sociale, ecc.); 16 luglio 1998, n. 6950, id.. Rep. 1998, voce Matrimonio, n. 131 (che ha affermato la legittimazione ad
agire per ottenere il mantenimento a favore del figlio maggiorenne, non solo di quest'ultimo, in quanto titolare del diritto, ma anche del genito re con lo stesso convivente sul quale gravino con continuità i relativi
doveri); 16 febbraio 2001, n. 2289, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 115, e
Famiglia e dir., 2001, 275, con nota di Finelli; 30 agosto 1999, n.
9109, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 97; 18 febbraio 1999, n. 1353, ibid., n. 101; 11 marzo 1998, n. 2670, id.. Rep. 1998. voce cit., n. 116; 8 settembre 1998, n. 8868, ibid., n. 128; 7 maggio 1998, n. 4616, ibid., voce Separazione di coniugi, n. 64; 2 settembre 1996, n. 7990, id.. Rep. 1996, voce Matrimonio, n. 114, e Famiglia e dir., 1996, 522, con nota di Pacia Depinguente (secondo le quali l'obbligo dei genitori di con correre tra loro al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché non ab biano raggiunto l'indipendenza economica o siano posti nelle condizio ni per essere autosufficienti); e sul venir meno dell'obbligo di mante nimento del figlio maggiorenne a seguito della percezione di un reddito
adeguato alla professionalità definitivamente acquisita, Cass. 23 gen naio 1996, n. 496, Foro it.. 1996. 1, 863, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 2003.
bligo, diverse essendo le conseguenze, che riguardano le garan zie patrimoniali, del decreto recante l'ordine di distrazione dei
redditi rispetto a quello di condanna dell'obbligato. 2.1. -
Nell'ipotesi esplicitamente prevista dal 2° comma del
l'art. 148 c.c., assimilabile, quanto agli effetti, all'espropriazio ne presso terzi, il decreto è pronunciato nei confronti dell'obbli
gato e del terzo debitore di questo, al quale terzo si ingiunge di
versare ad un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato; il decreto costituisce titolo esecutivo ed è opponibile dalle parti e dal terzo nei venti giorni dalla notifica.
L'estraneità del terzo, destinatario unicamente dell'ordine di
distrazione delle somme, agli obblighi familiari ed inoltre la to
tale estraneità di esso al medesimo procedimento, cui nemmeno
è chiamato a partecipare, comporta la logica conseguenza che il
decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizio
ne di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Nel caso in cui il ter
zo non adempia all'obbligo di pagamento, non v'è dubbio che
la parte che ha ottenuto il decreto può agire direttamente contro
questo in via esecutiva, essendo già contenuta nel decreto l'as
segnazione del credito; ma non potrebbe mai consentirsi la
iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ancorché a garanzia del pri mario credito di mantenimento di minori, su beni di un soggetto diverso dal debitore ed a seguito di un procedimento di cui il
medesimo non è parte. Con riguardo all'ipotesi sopra illustrata, del tutto ragione
volmente perciò l'art. 148 c.c. richiama le sole norme del pro cedimento monitorio che regolano l'opposizione a decreto in
giuntivo e non l'art. 655 c.p.c., che consente l'iscrizione di
ipoteca giudiziale, la cui applicazione nella specie è da esclude
re.
2.2. - Diversa è invece l'ipotesi in cui il decreto sia pronun ciato nei soli confronti dell'obbligato, sia esso il genitore o l'a
scendente, affinché versi le somme destinate al mantenimento
della prole. In questo caso si instaura un procedimento del tutto analogo a
quello monitorio anche nella successiva fase dell'opposizione. L'unica rilevante diversità tra i due procedimenti, del resto
determinata dalle differenti regole di accertamento del credito,
risiede nel regime probatorio; mentre per la pronuncia del de
creto ingiuntivo è necessaria la prova scritta del credito, data
l'assenza di questa fase di ogni forma di contraddittorio, nel
procedimento previsto dall'art. 148 c.c. è sufficiente invece la
mera verifica dell'inadempimento del genitore obbligato, non
richiedendosi prove dell'esistenza del credito, che deriva dal
rapporto di filiazione; onde la necessità, solo in questo giudizio e non in quello monitorio, dell'audizione dell'inadempiente.
Ad eccezione della diversità di disciplina relativa alla prova del credito, per il resto i due procedimenti sono del tutto assi
milabili fra loro, sia nella forma che negli effetti; il provvedi mento pronunciato ai sensi dell'art. 148 c.c. nei confronti del
solo obbligato inadempiente è un decreto ingiuntivo esecutivo
ex lege, che, in quanto tale, costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale, in applicazione dell'art. 655 c.p.c. Il giudice a quo erra quindi nel ritenere che il decreto conte
nente l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'obbligato
inadempiente non segua le regole proprie del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo e non sia perciò titolo idoneo all'i
scrizione di ipoteca giudiziale; la norma impugnata si sottrae
alle denunciate censure proprio perché nell'ipotesi appena indi
cata si instaura un procedimento monitorio a regime probatorio
semplificato, che soggiace alla disciplina propria di questo con
sentendo che il provvedimento così emesso costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta. nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 148. 3° comma, c.c., sollevata, in riferi
mento agli art. 3, 24 e 30 Cost., dal Tribunale di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
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