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sentenza 14 giugno 2002, n. 236 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 19 giugno 2002, n. 24); Pres....

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sentenza 14 giugno 2002, n. 236 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 19 giugno 2002, n. 24); Pres. Ruperto, Est. Contri; Di Grazia (Avv. Casotti Cantatore) c. Conservatoria registri immobiliari di Firenze; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Gentili). Ord. Trib. Firenze 22 novembre 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 737/738-739/740 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197943 . Accessed: 24/06/2014 23:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.78.91 on Tue, 24 Jun 2014 23:51:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 14 giugno 2002, n. 236 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 19 giugno 2002, n. 24); Pres. Ruperto, Est. Contri; Di Grazia (Avv. Casotti Cantatore) c. Conservatoria registri

sentenza 14 giugno 2002, n. 236 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 19 giugno 2002, n. 24);Pres. Ruperto, Est. Contri; Di Grazia (Avv. Casotti Cantatore) c. Conservatoria registriimmobiliari di Firenze; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Gentili). Ord. Trib.Firenze 22 novembre 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 737/738-739/740Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197943 .

Accessed: 24/06/2014 23:51

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Neppure rileva in questa sede il prospettato problema se, per

compiere autonome scelte circa il proprio sistema elettorale, le

regioni debbano attendere la determinazione dei principi fon

damentali da parte della legge statale, ai sensi dell'art. 122, 1°

comma. Cost., o se, di fronte all'inerzia del legislatore nazio

nale, possano desumere tali principi dalle leggi statali attual

mente vigenti. 5. - Alla luce delle considerazioni fin qui svolte è agevole ve

rificare se la deliberazione statutaria impugnata debba essere

scrutinata sul parametro dell'art. 5 1. cost. n. 1 del 1999 o se,

come sostiene la difesa regionale, il regime da tale disposizione

previsto sia venuto a cessare proprio a causa dell'esercizio, sep

pure parziale, della potestà statutaria. E sufficiente a tal fine ri

levare che la regione Marche, con la sua parziale innovazione

statutaria, non ha operato quella diversa scelta in ordine alla

forma di governo regionale che sola avrebbe potuto esonerarla

dall'osservanza della regola stabilizzatrice che la Costituzione e

la disciplina transitoria impongono nel caso di elezione diretta

del vertice dell'esecutivo. Con lo stabilire che, nel caso di morte

o impedimento permanente del presidente della giunta, non si

proceda a scioglimento del consiglio ed a nuove elezioni, ma gli subentri un vicepresidente, la disposizione censurata comporta una puntuale violazione della disposizione di rango costituzio

nale contenuta nel più volte menzionato art. 5, 2° comma,

lett. b). La circostanza che la deliberazione impugnata sia stata adot

tata nella forma statutaria non vale a superare il vizio di legitti mità dal quale essa è affetta. L'art. 123 Cost, assoggetta attual

mente la potestà statutaria regionale al solo limite dell'«armonia

con la Costituzione» con formulazione meno stringente di

quella precedente, che richiedeva anche l'armonia con le «leggi della repubblica». Da ciò la difesa regionale ha tratto argomento

per sostenere che il limite di legittimità degli statuti dovrebbe

essere riferito ai valori di fondo che ispirano la Costituzione.

L'armonia, si ragiona, esigerebbe solo che lo statuto non sia

«orientato contro la Costituzione» e non ne pregiudichi i princi

pi generali, ma non escluderebbe la possibilità di derogare a sue

singole norme.

Neppure questo ordine di considerazioni può essere accolto.

Il riferimento all'«armonia», lungi dal depotenziarla, rinsalda

l'esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Costi

tuzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le sin

gole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi ar

monia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur ri

spettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito. Tutto in conclusione può dirsi della deliberazione statutaria in

questione, adottata in aperto contrasto con la disciplina costitu

zionale transitoria dell'art. 5, 2° comma, lett. b), tranne che essa

sia «in armonia» con la Costituzione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria

adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal consiglio

regionale della regione Marche e recante «disciplina transitoria

in attuazione dell'art. 3 1. cost. 22 novembre 1999 n. 1».

Il Foro Italiano — 2003.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 giugno 2002, n.

236 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 giugno 2002, n.

24); Pres. Ruperto, Est. Contri; Di Grazia (Avv. Casotti

Cantatore) c. Conservatoria registri immobiliari di Firenze; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Gentili). Ord.

Trib. Firenze 22 novembre 2000 (G.U., la s.s., n. 11 del

2001).

Matrimonio — Obbligo di mantenimento della prole — De

creto in caso di inadempimento — Iscrizione di ipoteca

giudiziale — Inidoneità del titolo — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 24, 30; cod. civ., art. 148, 2818; cod. proc. civ., art.

655).

E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 148, 3° comma, c.c., nella

parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costi

tuisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi

dell'art. 2818 c.c., in riferimento agli art. 3, 24 e 30 Cost. (1)

(1) La corte distingue l'ipotesi in cui l'ordine di cui all'art. 148. 2°

comma, c.c., è rivolto ad un terzo estraneo agli obblighi familiari, de bitore del soggetto su cui grava l'obbligo di mantenimento della prole, dall'ipotesi in cui l'ordine viene rivolto direttamente nei confronti del

l'obbligato: pur valendo come titolo esecutivo in entrambe le ipotesi, solo nella seconda il decreto del presidente del tribunale assume ido neità ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Sulla non necessaria implicazione fra titolo esecutivo e titolo per iscrizione ipotecaria, v. Corte cost., ord. 25 luglio 2000, n. 357, Foro

it., Rep. 2000, voce Procedimento civile, n. 304. e Corriere giitr., 2000,

1469, con nota di Onniboni. che ha dichiarato manifestamente infon

data la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 quater c.p.c. nella parte in cui non prevede che l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, sollevata da App. Roma 15 marzo 1999. Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 305, e Giar. ir.. 2000, 761. con nota di Tiscini, viceversa ritenuta manifestamente infondata da Trib. Milano 17 ottobre 1999 e 26 no vembre 1999, Foro it.. Rep. 2000. voce cit., nn. 306 e 307. e Giur. it., 2000, 944, con nota di Conte.

Trib. Lecce, decr. 10 maggio 2002, Foro it.. 200.-. I. 302, con nota di

richiami, ha affermato che il decreto con il quale, i.ì sensi dell'art. 148

c.c., viene ordinato che una quota dei redditi dell'obbligato inadem

piente sia versata direttamente a chi sopporta le spese per il manteni mento della prole, costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale in quanto presenta i caratteri del decreto ingiuntivo ex lege.

Nel senso che il provvedimento presidenziale di cui all'art. 148 c.c. è

opponibile secondo le norme dettate per l'opposizione nel procedi mento monitorio, ma è anche impugnabile con regolamento di compe tenza ove dichiari l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte per litispendenza, v. Cass. 4 dicembre 1999, n. 13579, id., Rep. 1999, voce

Competenza civile, n. 262. Per ulteriori riferimenti sul procedimento monitorio ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, cfr. Trib. Latina

17 febbraio 2000. id., 2001, I, 763, con note di Scarselli e Cea, e. con

data 14 febbraio 2000. Temi romana, 2000, 247, con nota di Carucci, e

Riv. esecuzione forzata, 2000, 491, con nota di Capponi.

Cass.. ord. 25 novembre 2000, n. 1100. Foro it.. Rep. 2001. voce Se

parazione di coniugi, n. 71. e Corriere giur.. 2001, 339, con nota di

Danovi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

708, 3° e 4° comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che i provve dimenti dati dal presidente del tribunale o quelli successivi resi dal giu dice istruttore costituiscano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudi ziale, in riferimento agli art. 3 e 30 Cost. Ma Corte cost., ord. 24 giu

gno 2002, n. 272, inedita, l'ha dichiarata manifestamente infondata. Cass. 2 dicembre 1998, n. 12204, Foro it.. Rep. 1999, voce cit.. n.

95, indica negli art. 148 ss. c.c., 8 1. 898/70, 3 e 30 Cost., un «ampio blocco normativo» che consente al giudice di disporre il pagamento della somma finalizzata al mantenimento della prole direttamente a ca

rico del terzo debitore verso il genitore (o l'ascendente) obbligato.

Sull'obbligo di mantenimento ex art. 147 e 148 c.c., cfr. Cass. 22

novembre 2000. n. 15063, id., Rep. 2001, voce Filiazione, n. 41; 4

maggio 2000, n. 5586, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 104, e 14 agosto 1998, n. 8042, id., Rep. 1998, voce cit., n. 93 (le quali hanno puntualiz zato la sussistenza e l'estensione dell'obbligo per i genitori, anche se

non conviventi, di figli naturali); 30 gennaio 1998, n. 978, ibid., voce

Adozione, n. 36, e Giust. civ., 1998. I. 1955, con nota di Di Gaetano

(che trasferisce l'obbligo di mantenimento dal genitore naturale al ge nitore adottante); 8 febbraio 2000, n. 1365, Foro it., Rep. 2000, voce

Matrimonio, n. 160, e Giur. it., 2000, 1802, con nota di Corriero; Gui

da al dir., 2000, fase. 7, 62, con nota di Finocchiaro; Famiglia e dir.,

2000, 576, con nota di Martinelli; 3 luglio 1999, n. 6872, Foro it..

Rep. 1999. voce Separazione di coniugi, n. 74 (sulla ineluttabilità del

confronto tra le posizioni reddituali e patrimoniali dei due genitori ai

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739 PARTE PRIMA

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Firenze lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, 3° comma, c.c., nella parte in cui

non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; tale norma, ad avviso del

giudice rimettente, si porrebbe in contrasto con gli art. 3 e 24

Cost., in quanto il decreto previsto dall'art. 148 c.p.c., pur pre sentando struttura analoga a quella del decreto ingiuntivo prov visoriamente esecutivo, anche in relazione alle modalità di op

posizione, non consente tuttavia l'iscrizione di ipoteca; ed inol

tre con l'art. 30 Cost., poiché l'art. 148 c.c. è una norma di tu

tela dei soggetti deboli, analogamente ai provvedimenti previsti

dagli art. 156 e 158 c.c. e dall'art. 8 1. n. 898 del 1970, in base ai

quali però può iscriversi ipoteca giudiziale. 2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati. L'art. 148 c.c. è una norma composita, la quale contiene di

sposizioni di natura sostanziale e al tempo stesso di carattere

processuale, tutte finalizzate all'attuazione dei principi enun

ciati dall'art. 30 Cost. Mentre il primo periodo del 1° comma

della norma in esame specifica le modalità del concorso dei co

niugi all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli,

già posto dal precedente art. 147, il secondo periodo dello stesso

comma, con una previsione del tutto peculiare, estende l'ambito

soggettivo degli obbligati, ponendo a carico di altri ascendenti il

particolare obbligo di fornire ai genitori, che ne siano privi, i

mezzi necessari affinché questi stessi possano adempiere i loro

doveri nei confronti dei figli. Le statuizioni contenute nei successivi commi apprestano un

efficace rimedio all'ipotesi di inadempimento, consentendo che

attraverso l'agile strumento del decreto, adottato con l'audizio

ne dell'inadempiente e sulla base di informazioni, si ottenga il

risultato del versamento diretto d'una quota dei redditi dell'ob

bligato al coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

La genericità delle espressioni contenute nell'anzidetta dispo sizione, dove non è indicato se il soggetto che viene meno ai

propri obblighi sia il genitore o l'ascendente, essendo menzio

nato solo l'inadempiente e l'obbligato, ha consentito alla giuris

prudenza un'applicazione estensiva, confermata anche in sede

di giudizio di legittimità. La norma è stata infatti utilizzata sia

come mero strumento di distrazione dei redditi, mediante il tra

sferimento coatto del credito attuato con l'ordine al terzo debi

tore dell'obbligato di versare quanto dovuto direttamente all'al

tro coniuge o a chi sopporta le spese di mantenimento, sia per ottenere la condanna del coniuge o degli ascendenti al paga mento delle somme necessarie al mantenimento dei minori, in

dipendentemente dalla esistenza di crediti verso terzi, come si è

verificato nella fattispecie che ha dato luogo al giudizio a quo. Poiché la ratio della norma è unicamente quella di assicurare

alla prole con la dovuta celerità i mezzi necessari al suo mante

nimento, il predetto fine può essere raggiunto mediante le due

indicate modalità, una volta individuati i soggetti obbligati; oc

corre peraltro tener distinte le modalità attuative del citato ob

fini della determinazione del mantenimento in proporzione alle rispetti ve sostanze); 7 aprile 1997, n. 2993, id.. Rep. 1997. voce Matrimonio, n. 129; 8 novembre 1997, n. 11025, ibid., voce Separazione di coniugi, n. 78 (secondo le quali l'obbligo di mantenimento non va circoscritto al solo obbligo alimentare, ma si estende agli aspetti abitativo, scolastico,

sportivo, sanitario, sociale, ecc.); 16 luglio 1998, n. 6950, id.. Rep. 1998, voce Matrimonio, n. 131 (che ha affermato la legittimazione ad

agire per ottenere il mantenimento a favore del figlio maggiorenne, non solo di quest'ultimo, in quanto titolare del diritto, ma anche del genito re con lo stesso convivente sul quale gravino con continuità i relativi

doveri); 16 febbraio 2001, n. 2289, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 115, e

Famiglia e dir., 2001, 275, con nota di Finelli; 30 agosto 1999, n.

9109, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 97; 18 febbraio 1999, n. 1353, ibid., n. 101; 11 marzo 1998, n. 2670, id.. Rep. 1998. voce cit., n. 116; 8 settembre 1998, n. 8868, ibid., n. 128; 7 maggio 1998, n. 4616, ibid., voce Separazione di coniugi, n. 64; 2 settembre 1996, n. 7990, id.. Rep. 1996, voce Matrimonio, n. 114, e Famiglia e dir., 1996, 522, con nota di Pacia Depinguente (secondo le quali l'obbligo dei genitori di con correre tra loro al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché non ab biano raggiunto l'indipendenza economica o siano posti nelle condizio ni per essere autosufficienti); e sul venir meno dell'obbligo di mante nimento del figlio maggiorenne a seguito della percezione di un reddito

adeguato alla professionalità definitivamente acquisita, Cass. 23 gen naio 1996, n. 496, Foro it.. 1996. 1, 863, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2003.

bligo, diverse essendo le conseguenze, che riguardano le garan zie patrimoniali, del decreto recante l'ordine di distrazione dei

redditi rispetto a quello di condanna dell'obbligato. 2.1. -

Nell'ipotesi esplicitamente prevista dal 2° comma del

l'art. 148 c.c., assimilabile, quanto agli effetti, all'espropriazio ne presso terzi, il decreto è pronunciato nei confronti dell'obbli

gato e del terzo debitore di questo, al quale terzo si ingiunge di

versare ad un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato; il decreto costituisce titolo esecutivo ed è opponibile dalle parti e dal terzo nei venti giorni dalla notifica.

L'estraneità del terzo, destinatario unicamente dell'ordine di

distrazione delle somme, agli obblighi familiari ed inoltre la to

tale estraneità di esso al medesimo procedimento, cui nemmeno

è chiamato a partecipare, comporta la logica conseguenza che il

decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizio

ne di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Nel caso in cui il ter

zo non adempia all'obbligo di pagamento, non v'è dubbio che

la parte che ha ottenuto il decreto può agire direttamente contro

questo in via esecutiva, essendo già contenuta nel decreto l'as

segnazione del credito; ma non potrebbe mai consentirsi la

iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ancorché a garanzia del pri mario credito di mantenimento di minori, su beni di un soggetto diverso dal debitore ed a seguito di un procedimento di cui il

medesimo non è parte. Con riguardo all'ipotesi sopra illustrata, del tutto ragione

volmente perciò l'art. 148 c.c. richiama le sole norme del pro cedimento monitorio che regolano l'opposizione a decreto in

giuntivo e non l'art. 655 c.p.c., che consente l'iscrizione di

ipoteca giudiziale, la cui applicazione nella specie è da esclude

re.

2.2. - Diversa è invece l'ipotesi in cui il decreto sia pronun ciato nei soli confronti dell'obbligato, sia esso il genitore o l'a

scendente, affinché versi le somme destinate al mantenimento

della prole. In questo caso si instaura un procedimento del tutto analogo a

quello monitorio anche nella successiva fase dell'opposizione. L'unica rilevante diversità tra i due procedimenti, del resto

determinata dalle differenti regole di accertamento del credito,

risiede nel regime probatorio; mentre per la pronuncia del de

creto ingiuntivo è necessaria la prova scritta del credito, data

l'assenza di questa fase di ogni forma di contraddittorio, nel

procedimento previsto dall'art. 148 c.c. è sufficiente invece la

mera verifica dell'inadempimento del genitore obbligato, non

richiedendosi prove dell'esistenza del credito, che deriva dal

rapporto di filiazione; onde la necessità, solo in questo giudizio e non in quello monitorio, dell'audizione dell'inadempiente.

Ad eccezione della diversità di disciplina relativa alla prova del credito, per il resto i due procedimenti sono del tutto assi

milabili fra loro, sia nella forma che negli effetti; il provvedi mento pronunciato ai sensi dell'art. 148 c.c. nei confronti del

solo obbligato inadempiente è un decreto ingiuntivo esecutivo

ex lege, che, in quanto tale, costituisce titolo per l'iscrizione

dell'ipoteca giudiziale, in applicazione dell'art. 655 c.p.c. Il giudice a quo erra quindi nel ritenere che il decreto conte

nente l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'obbligato

inadempiente non segua le regole proprie del decreto ingiuntivo

provvisoriamente esecutivo e non sia perciò titolo idoneo all'i

scrizione di ipoteca giudiziale; la norma impugnata si sottrae

alle denunciate censure proprio perché nell'ipotesi appena indi

cata si instaura un procedimento monitorio a regime probatorio

semplificato, che soggiace alla disciplina propria di questo con

sentendo che il provvedimento così emesso costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta. nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 148. 3° comma, c.c., sollevata, in riferi

mento agli art. 3, 24 e 30 Cost., dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe.

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