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sentenza 15 luglio 1992, n. 335 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 luglio 1992, n. 31);Pres. Corasaniti, Est. Spagnoli; Brunati c. Usl 17 Pavia. Ord. Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre1991 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 1992)Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 1 (GENNAIO 1993), pp. 39/40-43/44Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186219 .
Accessed: 24/06/2014 23:35
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PARTE PRIMA
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 luglio 1992, n. 335
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 luglio 1992, n. 31); Pres. Corasaniti, Est. Spagnoli; Brunati c. Usi 17 Pavia.
Ord. Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 1991 (G.U., la s.s., n. 10 del 1992).
Sanitario — Personale medico delle Usi — Medici igienisti o
di altri servizi provenienti da enti locali — Inquadramento — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 97;
d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, ali. 2).
È infondata la questione di legittimità costituzionale della tabel
la di «Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali»,
riportata nell'allegato 2 al d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti i «medici igienisti o di altri servizi» provenienti dagli enti locali. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 luglio 1992, n. 331
CGazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 luglio 1992, n. 31); Pres. Corasaniti, Est. Spagnoli; Manca di Mores (Avv. Lu
brano) c. Regione Lombardia. Ord. Tar Lombardia, sez. Bre
scia, 13 dicembre 1991 (G.U., la s.s., n. 11 del 1992).
Sanitario — Personale medico delle Usi — Posizione funzionale
di psicologo coadiutore — Inquadramento degli psicologi pro venienti dagli enti di cui alla 1. 70/75 — Requisito della pre
posizione alla direzione di strutture — Incostituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, ali. 2).
È illegittima, per violazione dell'art. 3 Cost., la tabella relativa
ai biologi-chimici-fisici-psicologi, riportata nell'allegato 2 del
d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, nella parte in cui, ai fini
dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coa
diutore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla l. 20
marzo 1975 n. 70 che alla data del 20 dicembre 1979 presta vano attività nei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, richiede che gli stessi fos sero preposti alla direzione di strutture. (2)
I
Diritto. — 1. - L'art. 47, 3° comma, 1. 23 dicembre 1978
n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, delegò il go verno ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare 10 stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, con
11 compito, tra l'altro, di assicurare un unico ordinamento del
personale in tutto il territorio nazionale e di definire la tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle
amministrazioni le cui funzioni venivano trasferite alle nuove
strutture. In attuazione di tale delega venne emanato il d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 sullo stato giuridico del personale delle
(1-2) Sulle tabelle riportate nell'allegato 2 al d.p.r. 761/79 per l'in
quadramento del personale transitato nelle Usi, si veda Corte cost. 26 marzo 1991, n. 123, Foro it., 1992, I, 2351, sul farmacista coadiutore, e 21 luglio 1988, n. 827, id., 1989, I, 2680, sulle assistenti sociali, con note di richiami. Secondo Tar Veneto 30 maggio 1986, n. 542, id., Rep. 1987, voce Sanitario, n. 346, gli psicologi di provenienza ospeda liera devono essere inquadrati come gli psicologi provenienti dagli enti locali nella posizione funzionale di psicologo coadiutore; secondo Tar
Lazio, sez. I, 7 maggio 1986, n. 621, id., Rep. 1986, voce cit., n. 320, i dipendenti transitati nelle Usi da enti parastatali con la qualifica di collaboratore tecnico-psicologo vanno inquadrati nel nono livello retri butivo per la prima fascia che comprende i biologi, i chimici, i fisici e gli psicologi; secondo Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 1985, n. 277, id., Rep. 1985, voce cit., n. 131, gli psicologi non medici in servizio
presso gli ospedali psichiatrici devono essere assimilati al personale me dico degli stessi ospedali. Per riferimenti sullo status degli psicologi, v. Tar Sardegna 13 ottobre 1984, n. 679 ed altre, id., 1985, III, 308, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1993.
unità sanitarie locali, il quale previde (art. 1) l'inquadramento di detto personale in ruoli nominativi regionali, distinti in ruolo
sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico e ruolo ammini
strativo. Nel ruolo sanitario, a norma dell'art. 2, venivano iscritti, in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, 1 veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione pro fessionale per l'esercizio di funzioni didattico organizzative, in
fermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di
riabilitazione. Per il personale laureato del ruolo sanitario era
inoltre prevista la classificazione in tre posizioni funzionali (art.
1, ultimo comma). L'art. 63 determinava le attribuzioni spet tanti a ciascuna delle tre posizioni funzionali in cui si articolava
l'inquadramento del personale medico e l'allegato 1 al decreto
ne specificava le qualifiche. La posizione funzionale iniziale era
riferita alla qualifica di assistente medico; quella intermedia com
prendeva le qualifiche di coadiutore sanitario o vicedirettore sa
nitario o aiuto corresponsabile ospedaliero; quella apicale corri
spondeva alle qualifiche di dirigente sanitario o sovraintendente
sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero. L'art. 64,
infine, stabiliva che l'inquadramento in tale classificazione del
personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui
funzioni erano state trasferite alle unità sanitarie locali sarebbe
avvenuto in base alla tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del medesimo decreto. Tali tabelle, per ciascun ruolo e per ciascun profilo, individuano le molteplici qualifiche presenti ne
gli ordinamenti di provenienza — e precisamente negli ordina
menti del personale ospedaliero, del personale degli enti locali, del personale regionale, del personale parastatale e del persona le statale — e, ordinandole secondo un criterio di reciproca equi valenza, le assegnano conseguentemente ad una delle posizioni funzionali previste dall'allegato 1. Secondo il citato art. 64, per il personale che rivestiva qualifiche non espressamente indicate
nelle tabelle, l'inquadramento doveva avvenire con riferimento
a quanto previsto per le qualifiche «equipollenti». In particolare, la tabella A del ruolo sanitario, che riguarda
i medici, inquadra nella posizione funzionale iniziale il «medico
igienista o di servizi» proveniente dagli enti locali e che abbia
un'anzianità di servizio inferiore a dieci anni.
2. - Nel caso all'esame del giudice a quo, il medico ricorrente
rientrava nella qualifica di «medico di altri servizi» e doveva
essere quindi inquadrato nella posizione iniziale, non avendo
egli ancora raggiunto l'anzianità di servizio prevista per l'inqua dramento nella posizione intermedia. Al predetto, peraltro, era
stata espressamente conferita, a seguito di concorso, la posizio ne di «coordinatore», ma tale attribuzione non era idonea a
determinare un diverso inquadramento — né, in particolare, a
consentire il ricorso al criterio della equipollenza — in quanto la qualifica rilevante rimaneva quella di «medico di altri servi
zi», che era espressamente prevista dalla tabella e per la quale non aveva alcun rilievo la posizione di coordinatore.
3. - Il giudice a quo ritiene che proprio questa mancata consi
derazione della posizione di coordinatore determini l'incostitu
zionalità della disposizione tabellare in esame per violazione de
gli art. 3 e 97 Cost. In primo luogo, infatti, omettendo di diffe
renziare la posizione dei medici igienisti o di altri servizi che
avevano conseguito la posizione di «coordinatori» rispetto a quel la dei medici igienisti o di altri servizi «non coordinatori», il
legislatore avrebbe irrazionalmente e ingiustificatamente stabili
to un trattamento uguale per situazioni diverse. In secondo luo
go, la posizione dei medici igienisti o di altri servizi con funzio ne di «coordinatore», sarebbe stata ingiustificatamente discri
minata rispetto a quella del «medico igienista primo dirigente», il quale, proprio in ragione della sua posizione sovraordinata, era stato invece inquadrato nella posizione funzionale interme
dia. Il livellamento che in tal modo è stato operato a danno dei medici coordinatori — rileva infine il Consiglio di Stato — indurrebbe effetti di demotivazione in costoro e di attenua
zione della subordinazione in coloro che sono da essi coordinati
e che vengono ora a trovarsi inquadrati nella medesima posizio ne funzionale, e tutto ciò sarebbe in contrasto con il buon an
damento dell'amministrazione. 4. - La questione non è fondata.
Nel sistema delineato dall'art. 64 d.p.r. n. 761 del 1979, il
personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui
funzioni sono state trasferite alle Usi deve essere inquadrato
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nei ruoli regionali con esclusivo riferimento alle qualifiche for
mali rivestite, alla data del 20 dicembre 1979, nell'ente o ammi
nistrazione di provenienza, senza alcun rilievo per le funzioni
di fatto esplicate, anche a seguito di incarico formale, o per il livello retributivo riconosciuto.
Tale criterio generale appare immune da censure di irraziona
lità e nulla, infatti, è stato eccepito in ordine ad esso.
Quale che ne fosse il contenuto effettivo, la funzione di coor
dinatore conferita al «medico di altri servizi» — peraltro nep
pur prevista legislativamente — non rappresentava il riconosci
mento di una diversa qualifica, ma, appunto, l'attribuzione di
un incarico: ed infatti il giudice rimettente ha ritenuto che essa
non fosse rilevante per l'individuazione della qualifica formale
da riconoscere al ricorrente e che, proprio per questo, non fosse
idonea a rendere applicabile al caso in esame il già menzionato
criterio dell'equipollenza. La questione di costituzionalità prospettata dal Consiglio di
Stato implicherebbe pertanto, se accolta, l'introduzione di un
elemento di palese incoerenza nel sistema normativo in esame,
posto che solo per le posizioni qui discusse dovrebbe assumere
rilievo l'incarico o la funzione conferita, anziché esclusivamente
la qualifica formale rivestita, secondo le norme generali sull'or
dinamento del personale vigenti nel settore di provenienza. Va comunque osservato — con riferimento alla deduzione se
condo cui la norma impugnata avrebbe disposto un trattamento
identico per situazioni tra di loro differenziate — che rientra
nella discrezionalità del legislatore, non censurabile se non in
presenza di determinazioni assolutamente irrazionali o arbitra
rie, disporre, nel passaggio da un ordinamento del personale ad un altro, la riduzione dei livelli di inquadramento e, quindi,
l'accorpamento in un unico livello, di posizioni, qualifiche o
funzioni che prima erano collocate su livelli di inquadramento differenziati.
Con riferimento alla comparazione istituita dal giudice a quo con il trattamento disposto per il medico igienista primo diri
gente, è invece sufficiente ribadire la eterogeneità dei termini
posti a confronto, in ragione del fatto che quella di medico
igienista primo dirigente era una qualifica formale e non un
incarico di funzioni. Non senza aggiungere che l'ordinanza di
rimessione non enuncia alcun elemento idoneo a far ritenere
l'identità o l'equivalenza delle due figure in esame, non essendo
al riguardo sufficiente la presenza, in esse, di funzioni di coor
dinamento, posto che queste ultime possono essere presenti —
con radicali diversità di misura, di natura, di oggetto e di re
sponsabilità — in una gamma molto ampia e differenziata di
posizioni professionali. 5. - Per gli stessi motivi finora esposti va ritenuta non fonda
ta anche la questione di costituzionalità sollevata con riferimen
to all'art. 97 Cost, e strettamente collegata a quella formulata
in riferimento all'art. 3. Il fine di non demotivare il pubblico
dipendente non può essere addotto come limite alla discreziona
lità del legislatore in materia di organizzazione del personale:
il buon andamento dell'amministrazione ben può anzi richiede
re anche interventi legislativi non graditi a tale personale. Né
appare ragionevolmente giustificato il timore di una attenuazio
ne della subordinazione tra coordinatore e coordinati, tanto più
che la funzione di coordinamento non implica, di per sé, una
posizione di supremazia gerarchica. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta la questione di legittimità costituzionale della tabella di «Equi
parazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale
da inquadrare nei ruoli nominativi regionali», riportata nell'al
legato 2 al d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 («stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali»), sollevata dal Consiglio
di Stato, sez. V, giurisdizionale, con ordinanza del 17 dicembre
1991, limitatamente alle disposizioni riguardanti i «medici igie nisti o di altri servizi» provenienti dagli enti locali.
II
Diritto. — 1. - L'art. 47, 3° comma, 1. 23 dicembre 1978
n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, delegò il go
verno ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare
10 stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, con
11 compito, tra l'altro, di assicurare un unico ordinamento del
Il Foro Italiano — 1993.
personale in tutto il territorio nazionale e di definire le tabelle
di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle
amministrazioni le cui funzioni venivamo trasferite alle nuove
strutture. In attuazione di tale delega venne emanato il d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 sullo stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali, il quale previde (art. 1) l'inquadratura di detto personale in ruoli nominativi regionali, distinti in ruolo
sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico e ruolo ammini
strativo. Nel ruolo sanitario, a norma dell'art. 2, venivano iscritti, in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione pro fessionale per l'esercizio di funzioni didattico organizzative, in
fermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di
riabilitazione. Per il personale laureato del ruolo sanitario era
inoltre prevista la classificazione in tre posizioni funzionali (art.
1, ultimo comma), di cui l'allegato 1 al decreto specificava le
qualifiche. In particolare, per quanto riguardava gli psicologi
(tabella G), la posizione funzionale iniziale era riferita alla qua lifica di psicologo collaboratore; quella intermedia alla qualifi ca di psicolo coadiutore; quella apicale alla qualifica di psicolo
go dirigente. L'art. 64 stabiliva, infine, che l'inquadramento in
tale classificazione del personale proveniente dagli enti e dalle
amministrazioni le cui funzioni erano state trasferite alle unità
sanitarie locali sarebbe avvenuto in base alle tabelle di equipa razione di cui all'allegato 2 del medesimo decreto. Tali tabelle,
per ciascun ruolo e per ciascun profilo, individuano le moltepli ci qualifiche presenti negli ordinamenti di provenienza — e pre cisamente negli ordinamenti del personale ospedaliero, del per sonale degli enti locali, del personale regionale, del personale
parastatale e del personale statale — e, ordinandole secondo
un criterio di reciproca equivalenza, le assegnano conseguente mente ad una delle posizioni funzionali previste dall'allegato 1. Secondo il citato art. 64, infine, per il personale che rivestiva
qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadra mento doveva avvenire con riferimento a quanto previsto per le qualifiche «equipollenti».
In particolare, la tabella del ruolo sanitario, riguardante i bio
logi, chimici, fisici e psicologi (tutti muniti di laurea), inquadra va nella posizione funzionale intermedia, tra l'altro, il persona le parastatale che, nell'ente di provenienza, era inquadrato nel
ruolo tecnico, con almeno dieci anni di anzianità di servizio
e con funzioni di direzione, da almeno un anno, di strutture
organizzative non complesse ovvero che, nell'ordinamento delle
carriere preesistente all'entrata in vigore della 1. n. 70 del 1975,
rivestiva una qualifica corrispondente a direttore centrale o su
periore. Il restante personale del ruolo tecnico appartenente alle
categorie dei biologi, chimici, fisici e psicologi veniva invece
inquadrato nella posizione funzionale iniziale.
2. - Nel caso all'esame del giudice a quo, il ricorrente prove
niva dall'Enpi - Ente nazionale per la prevenzione degli infortu
ni, ed ivi aveva conseguito la qualifica di «collaboratore tecnico
coordinatore», ruolo tecnico, espressamente e per la prima vol
ta prevista come qualifica distinta dalla «declaratoria delle man
sioni» riportata nell'allegato 1 del d.p.r. 16 ottobre 1979 n. 509,
recante approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del
personale degli enti pubblici non economici. Egli doveva essere
quindi inquadrato nella posizione iniziale di psicologo collabo
ratore — pur avendo un'anzianità di servizio di oltre vent'anni — in quanto non esercitava funzioni di direzione di una unità
organizzativa. 3. - Il giudice rimettente rileva che, per gli psicologi prove
nienti dagli enti locali, era sufficiente, ai fini dell'inquadramen
to nella posizione intermedia di psicologo coadiutore, che essi
fossero inquadrati nell'ottavo o anche nel settimo livello — e
quindi anche in posizioni di prima nomina — senza che per essi fosse richiesta alcuna anzianità minima di servizio né l'eser
cizio defle funzioni di direzione. Da questa differenza di trattamento, collegata esclusivamente
alla diversità del settore di provenienza e quindi non giustifica
ta, deriva, secondo il giudice a quo, la violazione degli art. 3
e 97 Cost.
4. - Nel sistema delineato dall'art. 64 d.p.r. n. 761 del 1979,
il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le
cui funzioni sono state trasferite alle Usi deve essere inquadrato
nei ruoli regionali con esclusivo riferimento alle qualifiche for
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43 PARTE PRIMA 44
mali rivestite, alla data del 20 dicembre 1979, nell'ente o ammi
nistrazione di provenienza, senza alcun rilievo per le funzioni
di fatto esplicate, anche a seguito di incarico formale, o per il livello retributivo riconosciuto.
Ai fini dell'esame della questione di costituzionalità sollevata
dal Tar della Lombardia in riferimento al principio di ugualian za di cui all'art. 3 Cost., occorre, quindi, effettuare una com
parazione tra la declaratoria della qualifica di collaboratore tec
nico coordinatore attribuita allo psicologo operante nel parasta to — quale è riportata nell'allegato 1 del citato d.p.r. n. 509
del 1979 — e la declaratoria del settimo livello di cui all'allega to A del d.p.r. 1° giugno 1979 n. 191 (disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali), al fine di accertare
se i contenuti professionali o altri elementi oggettivi enunciati
da tali declaratorie giustifichino o meno che per gli psicologi del parastato aventi la qualifica di collaboratore tecnico coordi
natore siano richiesti, per l'accesso alla posizione funzionale in
termedia di psicologo coadiutore, requisiti ulteriori e tanto più severi (anzianità di servizio ultradecennale e, congiuntamente, funzioni di direzione di una unità organizzativa) rispetto a quel li previsti per gli psicologi degli enti locali, i quali, anche se
appena assunti e privi di funzioni direttive, vengono comunque
inquadrati nella posizione funzionale intermedia, non essendo
stato per essi previsto in alcuna ipotesi l'inquadramento in quella iniziale. È chiaro, infatti, che la sola diversità dei settori di pro venienza non sarebbe idonea, di per se stessa, a fornire una
giustificazione razionale a tale diversità di trattamento.
È peraltro da precisare che, dovendo la questione essere esa
minata nei limiti della sua rilevanza nel giudizio a quo, ciò che
qui occorre valutare è se sia ragionevolmente giustificata, per gli psicologi laureati provenienti dal parastato ed inquadrati nel
ruolo tecnico come collaboratori tecnici coordinatori, la pre scrizione del requisito rappresentato dall'esercizio per oltre un
anno della direzione di una unità organizzativa, in aggiunta ad
una anzianità di servizio ultradecennale. Di quest'ultimo requi
sito, infatti, il ricorrente era in possesso, sicché non assume alcun rilievo, nel giudizio a quo, la legittimità o meno della
previsione di esso.
Cosi delimitata, la questione si palesa fondata.
Dalla declaratoria del settimo livello retributivo funzionale
previsto nell'allegato A del citato d.p.r. n. 191 del 1979 risulta
che in esso sono inserite, negli enti locali, non solo posizioni di lavoro che implicano funzioni di organizzazione e direzione
di unità operative, ma anche posizioni di lavoro prive di tale
contenuto e che implicano «l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica deri
vante da specifico titolo professionale». Tra le esemplificazioni del livello compaiono anche gli psicologi non ospedalieri.
La qualifica di collaboratore tecnico coordinatore del ruolo
tecnico, è stata introdotta con il citato d.p.r. n. 509 del 1979, che ad essa significativamente assegna un parametro retributivo notevolmente differenziato rispetto a quello del collaboratore tecnico (parametro 312,5 in luogo di 262.5). A norma dell'art.
13, ultimo comma, la qualifica in esame è attribuibile ad una
quota ristretta del personale e ad essa si accede secondo gradua torie elaborate sulla base dell'anzianità di servizio, dell'anziani
tà di funzione e dell'effettivo esercizio di compiti di coordina mento (v. allegato 5 al d.p.r. n. 509 del 1979).
Secondo la declartoria contenuta nell'allegato 1, il collabora tore tecnico coordinatore svolge funzioni tecniche di collabora zione direttiva implicanti alta specializzazione ed elevata prepa razione professionale, caratterizzate da ampia autonomia e ini
ziativa e diretta assunzione di responsabilità. Egli coadiuva il
dirigente esplicando attività di propulsione, coordinamento e con
trollo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assicu rando la continuità dell'azione dell'unità organica. Tra le indi cazioni esemplificative di profili professionali propri di tale qua lifica, la norma contempla la figura del docente di psicologia o di altre discipline universitarie.
Può infine rilevarsi che, sia il settimo livello degli enti locali, sia la qualifica di collaboratore tecnico coordinatore del para stato, rappresentano inquadramenti di grado superiore nell'am bito delle qualifiche per l'accesso alle quali è richesta la laurea.
La considerazione complessiva degli elementi normativi sopra riportati induce a ritenere che le due qualifiche poste a confron to presentano connotati di professionalità sostanzialmente omo
genei ed equivalenti, sicché appare privo di ragionevole giustifi
II Foro Italiano — 1993.
cazione che per gli psicologi del parastato aventi la qualifica di collaboratore tecnico coordinatore l'accesso alla posizione fun
zionale intermedia, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli no
minativi regionali, sia limitato a coloro che erano preposti alla
direzione di una struttura organizzativa, mentre tale requisito non è prescritto per gli psicologi di settimo livello provenienti dagli enti locali.
Tale difetto di una giustificazione razionalmente accettabile
pone la tabella impugnata in contrasto con il principio di ugua
glianza previsto dall'art. 3 Cost.
Questa corte, giudicando su questioni sollevate sulla medesi
ma tabella ora impugnata (anche se su altro titolo) ha infatti ravvisato la lesione del principio di uguaglianza allorché si do
vesse escludere l'esistenza di elementi idonei a giustificare —
sulla base della descrizione normativa delle qualifiche attribuite — una diversità di funzioni negli enti di provenienza: apparen do cosi la differenza di trattamento fondata solo sulla diversità
dell'ente di provenienza (sentenze nn. 827 del 1988, Foro it., 1989, I, 2680, e 123 del 1991, id., 1992, I, 2351).
Ma l'art. 3 Cost, è stato giustamente invocato, nella ordinan
za di rimessione, anche sotto il profilo della irrazionalità della
disposizione impugnata. Va rilevato a questo proposito che per il già citato allegato 1 del d.p.r. 16 ottobre 1979 n. 509 la quali fica di collaboratore tecnico coordinatore attribuisce allo psico logo dipendente di enti parastatali anche il compito di coadiu
vare il dirigente esplicando attività di propulsione, coordina
mento e controllo di settori di lavoro e di sostituire il dirigente stesso in caso di assenza o impedimento assicurando la conti
nuità dell'azione nell'unità organica.
Questa corte ha rilevato (sentenza n. 123 del 1991) che il di
pendente che coadiuva e sostituisce il dirigente svolge sostan
zialmente il ruolo di «coadiutore». E d'altra parte la sostituzio
ne del direttore è considerata dal d.p.r. 7 settembre 1984 n.
821 (che definisce le attribuzioni del personale non medico ad
detto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali) co
me una caratteristica del profilo professionale dello psicologo coadiutore (art. 17). È incongruo perciò che la classificazione
di chi nell'ente di provenienza era chiamato a svolgere funzioni
di coadiutore possa essere effettuata ad un livello inferiore a
quello di psicologo coadiutore, posizione che invece è stata at
tribuita a chi, in un diverso ente di provenienza, tale funzione
non era chiamato a svolgere. Deve pertanto dichiararsi la illegittimità costituzionale della
tabella in esame, nella parte in cui per l'inquadramento nella
posizione di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti da
enti pubblici non economici con qualifica di collaboratore tec
nico coordinatore richiede l'esercizio da oltre un anno, alla da
ta di entrata in vigore del d.p.r. n. 761 del 1979, di funzioni di direzione di strutture organizzative non complesse. Resta per tanto assorbito il profilo concernente il parametro di cui all'art.
97 Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegitti mità costituzionale della tabella relativa ai biologi - chimici -
fisici - psicologi, riportata nell'allegato 2 (equiparazione delle
qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.p.r. 20 dicembre 1979 n.
761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui, a fini dell'inquadramento nella posizione fun
zionale di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla 1. 20 marzo 1975 n. 70 che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei predetti enti con la quali fica di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, richiede che
gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative.
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