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sentenza 16 marzo 1999; Giud. Palestini; Mazzocchi (Avv. Carbone, Mazzocchi) c. Cassa nazionale di...

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sentenza 16 marzo 1999; Giud. Palestini; Mazzocchi (Avv. Carbone, Mazzocchi) c. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Avv. De Stefano, Moriconi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1677/1678-1679/1680 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193498 . Accessed: 24/06/2014 21:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.127.119 on Tue, 24 Jun 2014 21:07:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 16 marzo 1999; Giud. Palestini; Mazzocchi (Avv. Carbone, Mazzocchi) c. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Avv. De Stefano, Moriconi)

sentenza 16 marzo 1999; Giud. Palestini; Mazzocchi (Avv. Carbone, Mazzocchi) c. Cassa nazionaledi previdenza ed assistenza forense (Avv. De Stefano, Moriconi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1677/1678-1679/1680Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193498 .

Accessed: 24/06/2014 21:07

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

PRETURA DI ASCOLI PICENO; sentenza 16 marzo 1999;

Giud. Palestini; Mazzocchi (Avv. Carbone, Mazzocchi) c.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Aw. De

Stefano, Moriconi).

PRETURA DI ASCOLI PICENO

Avvocato — Previdenza forense — Iscrizione — Retrodatazio

ne — Pensionato di vecchiaia — Spettanza (L. 20 settembre

1980 n. 576, riforma del sistema previdenziale forense, art.

29; 1. 11 febbraio 1992 n. 141, modifiche ed integrazioni alla 1. 20 settembre 1980 n. 576, in materia di previdenza forense

e di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza

per gli avvocati e procuratori, art. 12; 1. 23 dicembre 1996

n. 662, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art.

2, comma 202).

La retrodatazione dell'iscrizione alla cassa di previdenza foren

se prevista dall'art. 29 I. 20 settembre 1980 n. 576 spetta an

che al titolare di pensione di vecchiaia. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso ritualmente notifi

cato, l'avv. Enrico Mazzocchi evocava in giudizio, dinanzi al

Pretore-giudice del lavoro di Ascoli Piceno, la Cassa nazionale

di previdenza ed assistenza forense, deducendo: 1) di aver svol

to la professione forense continuativamente anche negli anni

1956, 1957, 1958, 1959 prima della sua iscrizione alla cassa na

zionale forense; 2) di aver presentato in via amministrativa la

domanda di retrodatazione della iscrizione alla cassa, per la rili

quidazione della pensione di vecchiaia, invocando l'applicazio

ne dei benefici di cui all'art. 2, comma 202, 1. 662/96 e quindi dell'art. 12 1. 141/92 e dell'art. 29 1. 576/80; 3) che la cassa

aveva respinto tale domanda, reiterando la reiezione a seguito

di reclamo. Pertanto la parte chiedeva il riconoscimento del di

ritto alla retrodatazione indicata con gli interessi e con vittoria

di spese del giudizio. Si costituiva ritualmente la convenuta, la quale, sostanzial

mente, deduceva l'inapplicabilità dei benefici invocati a favore

del ricorrente perché egli era già destinatario di pensione di vec

chiaia e come tale escluso dall'ambito di operatività della nor

mativa invocata. Chiedeva il rigetto della domanda con vittoria

di spese. Nel corso del giudizio erano versati in atti documenti, quindi

la causa era discussa e decisa come da dispositivo all'udienza

del 12 marzo 1999.

Motivi della decisione. — Prima di esaminare l'oggetto del

presente giudizio appare opportuno premettere una breve rico

struzione degli istituti interessati dalla controversia de qua e for

nire una coerente lettura della normativa di riferimento.

È noto che gli avvocati in quanto esercitino con carattere di

continuità la professione forense hanno l'obbligo di iscriversi

alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di ver

sare i prescritti contributi secondo quanto previsto dagli art.

10 e 11 1. 576/80. La citata 1. 576/80 agli art. 2 e 3, come modificati dalla 1.

175/83, stabilisce che l'avvocato che abbia raggiunto i sessanta

cinque anni di età ed i trenta anni di contribuzione, matura

11 diritto alla liquidazione di una pensione di vecchiaia. L'im

porto di detto trattamento è parametrato anche ai dieci redditi

più alti riscontrati in un contesto di tempo determinato (ultimi

quindici anni anteriori al pensionamento). È inoltre prevista la possibilità di cumulo tra pensione di vec

(1) Non constano precedenti specifici in termini. Contra, ma con rife

rimento agli effetti della retrodatazione, Cons. Stato, sez. Ili, 2 maggio

1995, n. 926/93, Foro it., Rep. 1997, voce Avvocato, n. 213, e Prev.

forense, 1995, fase. 3, 64 (in cui si afferma «giustamente» il diritto

del pensionato a beneficiare della retrodatazione, ma si afferma poi

«erroneamente» che gli effetti della retrodatazione potranno riversarsi

solo sul supplemento di pensione). Conforme alla riportata sentenza, ma con riferimento al titolare di

pensione di invalidità, Pret. Firenze 11 ottobre 1993, Foro it., Rep.

1994, voce cit., n. 131.

In ordine agli effetti, sulla pensione, della contribuzione versata a

seguito di retrodatazione (nel senso che si colloca temporalmente nel

periodo cui si riferisce), cfr. Cass. 21 ottobre 1997, n. 10352, id., 1998,

I, 1958. In dottrina, L. Carbone, La tutela previdenziale dei liberi professio

nisti, Torino, 1998, 296 ss.

li Foro Italiano — 1999.

chiaia e reddito professionale per gli avvocati-pensionati che con

tinuino ad esercitare la professione e pertanto continuino a pro durre reddito con contestuale conseguente ulteriore contribuzio

ne alla cassa (art. 2, 6° e 8° comma, 1. 576/80). Per tali soggetti è contemplato l'istituto del supplemento di

pensione di vecchiaia. Trattasi di un meccanismo di migliora mento del trattamento pensionistico operato sul quinquennio successivo al pensionamento. In particolare si pongono due tap

pe intermedie nel detto quinquennio con distinte liquidazioni di supplementi, calcolando rispettivamente i due e i tre anni

di anzianità dopo il pensionamento di vecchiaia (art. 1,5° com

ma, 1. 141/92 di modifica dell'originario art. 2, 8° comma, 1. 576/80).

Nel sistema della 1. 576/80 si configura poi una chiara distin

zione tra due diverse fattispecie: 1) quella disciplinata dall'art.

28, che riguarda il sistema di ricalcolo delle pensioni ed ha co

me destinatari gli avvocati pensionati; 2) quella disciplinata dal

l'art. 29, che riguarda la disciplina delle iscrizioni retroattiva

e la retrodatazione delle iscrizioni, che ha per destinatari tutti

gli avvocati iscritti.

Detta seconda norma recita: «Entro il termine perentorio di

un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati,

i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano

esercitato con carattere di continuità la professione od il prati cantato a norma dell'art. 2 1. 22 luglio 1975 n. 319, possono

chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione

degli effetti dell'iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo

all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque

non oltre il 1952».

Ora che la retrodatazione dell'iscrizione sia consentita anche

agli avvocati-pensionati appare desumibile dal testo normativo,

proprio laddove l'art. 29 fornisce una disciplina di immediata

e trasparente lettura.

In altri termini le condizioni che la norma stabilisce affinché

si consolidi la posizione giuridica attiva sono esclusivamente due:

1) l'iscrizione alla cassa nazionale forense; 2) essere tenuti ad

una forma di contribuzione alla cassa stessa. Quindi tanto gli

avvocati non ancora titolari di pensione quanto quelli che dopo

la liquidazione del trattamento di pensione continuino a versare

il contributo personale soggettivo possono essere indistintamen

te beneficiari del diritto di cui all'art. 29 in esame.

L'interpretazione letterale della norma appare veramente l'u

nica possibile. La difesa della cassa ha molto insistito su un argomento di

carattere ordinamentale e sistematico. Si è detto in sostanza:

che il termine «iscritti» si applichi con esclusione degli avvocati

già pensionati appare desumibile da una circostanza fondamen

tale, e cioè che gli effetti della retrodatazione, di fatto, sarebbe

ro utilizzabili al solo fine del mutamento del titolo della pensio

ne (e nella fattispecie ai fini della sua riliquidazione). Sotto tale

profilo la retrodatazione non potrebbe incidere sulla liquidazio

ne dei supplementi di cui sopra in motivazione per l'evidente

motivo che gli stessi sono calcolati solo con riferimento all'ulti

mo quinquennio. La difesa argomenta insomma che con la retrodatazione po

trebbe arrivarsi alla modifica della pensione e ciò appare positi

vamente escluso dal divieto di mutamento del titolo della pen

sione. Infatti — secondo l'assunto in esame — nel vigente siste

ma previdenziale esiste il principio fondamentale per cui, se è

vero che nell'unità del rapporto assicurativo i contributi sono

destinati ad assicurare la copertura dei vari rischi oggetto della

tutela, tuttavia, una volta verificatosi l'evento costituente il ri

schio protetto col riconoscimento all'assicurato del diritto al cor

rispondente trattamento previsto dalla legge, viene a consoli

darsi una posizione di diritto soggettivo, la quale, salvo espres

se norme contrarie, non può essere trasformata o sostituita a

scelta dell'interessato.

Esisterebbe dunque un argomento dogmatico di interpreta

zione del testo normativo per cui all'enunciato va attribuito il

significato suggerito dal sistema dei concetti e dei principi gene

rali dell'ordinamento.

La prospettazione non può essere condivisa per l'evidente mo

tivo che nella fattispecie non si dà alcun mutamento del titolo

della pensione. Infatti non si tratta di passare da un tipo di

pensione all'altra ma di riliquidare lo stesso tipo di pensione

(vecchiaia) sulla base di una facoltà (retrodatazione) consentita

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1679 PARTE PRIMA 1680

dalla legge. Pertanto, se questo è il meccanismo non c'è né mu

tamento né modifica del titolo della pensione e dunque nessun

conflitto tra l'interpretazione della norma qui sostenuta ed i

principi generali dell'ordinamento.

Sul punto può invece concordarsi che l'unica ipotesi di muta

mento del titolo è quella dell'art. 5 1. 576/80; da pensione di

invalidità a pensione di vecchiaia. L'argomento interpretativo della costanza terminologica —

sostenuto dalla difesa della resistente e per cui nel contesto del

la 1. 576/80 quando ci si è voluto riferire agli avvocati-pensionati 10 si è fatto indicando ed evidenziando sempre la particolare condizione giuridica in cui era posta in luce la concorrenza tra

11 trattamento pensionistico ed il coevo esercizio di attività pro fessionale — costituisce canone interpretativo piuttosto debole

e comunque ancillare rispetto a quello letterale e non può essere

utilizzato per limitare posizioni di diritto compiutamente ed uni

vocamente definite quali quella del ricorrente.

Fin qui l'esegesi del dato testuale dell'art. 29 cit.

Per completare il quadro di riferimento occorre aggiungere che il termine per esercitare la facoltà di retrodatazione è stato

riaperto dall'art. 12 1. 141/92 e dall'art. 2, comma 202,1. 662/96.

Circa il disposto dell'art. 12 cit. va aggiuntivamente osserva

to che in tale norma la facoltà di retrodatazione è stata conces

sa agli eredi: «Il termine di cui al 1° comma dell'art. 29 1. 20

settembre 1980 n. 576 è riaperto per la durata di un anno dal

l'entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retroda

tazione degli effetti di iscrizioni già avvenute. La facoltà di re

trodatazione è estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata 1. n. 576 del 1980».

La lettura che di tale norma deve darsi è del tutto analoga a quella dell'art. 29 in quanto — e per le stesse ragioni sopra menzionate — essa si riferisce agli avvocati iscritti alla cassa.

Sul punto vanno condivise le osservazioni di parte ricorrente

laddove si prospetta che la facoltà sia concessa anche ai super stiti e che tali siano tanto i titolari di pensione indiretta che

di reversibilità. Sul punto ha insistito la difesa della resistente con una lettura

della norma che non può essere condivisa poiché essa, lungi dal costituire prova di una eccezione al sistema, deve conside

rarsi al contrario armonizzata nel sistema stesso.

Sulla scorta di tali premesse la soluzione delle questioni sorte

nella presente controversia diventa agevole. È infatti pacifico tra le parti che il ricorrente — nato nel

maggio 1928 — ha ottenuto la liquidazione della pensione di

vecchiaia nel giugno 1993 pur continuando ad essere iscritto

alla cassa, producendo reddito e versando la relativa contri

buzione.

L'aw. Mazzocchi ha chiesto in giudizio il riconoscimento della

facoltà di retrodatazione dell'iscrizione per gli anni 1956, 1957, 1958, 1959 avvalendosi dell'art. 2, comma 202, 1. 662/96.

In conformità di quanto sopra argomentato deve ritenersi che il professionista è tuttora titolare della facoltà dedotta e che

la stessa non sia preclusa dall'aver egli maturato ed ottenuto il trattamento pensionistico di vecchiaia.

Poiché il ricorrente ha precisato che il suo interesse si limita

ad una pronunzia dichiarativa del diritto vantato, l'esame del

giudicante deve arrestarsi alle questioni fin qui trattate.

Consegue l'accoglimento del ricorso.

Il Foro Italiano — 1999.

PRETURA DI BOLOGNA; sentenza 26 ottobre 1998; Giud.

Acierno; Santinami e Baldazzi (Aw. Accongiagioco) c. Soc.

Finemiro (Aw. Corsini).

PRETURA DI BOLOGNA;

Interessi — Credito al consumo — Interessi moratori — Anato

cismo — Limiti (Cod. civ., art. 1283).

In caso di inadempimento di un contratto di credito al consu

mo, una società finanziaria non può pretendere il pagamento

degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi non versa

ti, se non dal giorno della domanda giudiziale e sempre che

questi ultimi siano dovuti da oltre sei mesi. (1)

Svolgimento del processo. — 1. - Con ricorso presentato alla

Pretura di Bologna il 4 luglio 1996, la Finemiro s.p.a. esponeva di essere creditrice nei confronti dei signori Silena Baldazzi (quale obbligata principale) ed Augusto Santinami (quale obbligato in

garanzia) della somma di lire 28.029.736, comprensiva di inte

ressi sino al 31 maggio 1996. Tale somma era dovuta in seguito ad inadempimento di un contratto di finanziamento sottoscritto

in data 10 luglio 1991 per l'acquisto di un'autovettura presso il venditore convenzionato West Car s.n.c.

2. - Con decreto ingiuntivo n. 3349/96 emesso in data 17

luglio 1996, il Pretore di Bologna ingiungeva alla Baldazzi ed

al Santinami il pagamento di lire 28.029.736, oltre agli interessi

di mora al tasso del 2,5 per cento mensile dal 1° giugno 1996

al saldo, ed oltre alle spese di causa liquidate in lire 1.060.000

più il 10 per cento di legge, Iva e Cpa. Ricorso e decreto ingiun tivo sono poi stati notificati agli ingiunti in data 31 luglio 1996.

3. - Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25

ottobre 1996, Baldazzi e Santinami convenivano in giudizio la

Finemiro s.p.a., chiedendo la revoca del decreto.

Esponevano gli opponenti che la Finemiro aveva erogato alla

signora Baldazzi una somma netta di lire 18.250.000, da resti

tuire in quarantotto rate mensili di lire 566.000 cadauna con

decorrenza il 1° settembre 1991 e termine il 1° agosto 1995,

per un ammontare globale quindi di lire 27.168.000 comprensi vo di un tasso di interesse annuo del 21,50 per cento. La signo

(1) La sentenza in epigrafe (redatta con la collaborazione dell'uditore

giudiziario Gianluigi Morlini) allevia l'oneroso fardello debitorio gra vante su un consumatore che aveva ottenuto un finanziamento per l'ac

quisto di un'autovettura e sul suo fideiussore, decurtando l'ammontare della somma pretesa dalla società finanziaria, una volta cessato il paga mento delle rate di rimborso del prestito.

Esclusa ogni altra via per tutelare la posizione del debitore, tenuto in forza delle clausole contrattuali alla corresponsione di interessi parti colarmente elevati, l'unico riferimento normativo che può essergli d'au silio rimane quello del divieto di capitalizzazione degli interessi, al di là dei limiti segnati dall'art. 1283 c.c.

Il giudicante riconosce, infatti, l'operatività di tale disposizione an che con riferimento agli interessi moratori (in tal senso, v. Cass. 24

maggio 1986, n. 3500, Foro it., Rep. 1986, voce Interessi, n. 11) ed esclude l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare alla stessa al di fuori dei rapporti bancari (ma qualche dubbio si insinua anche all'interno di quest'area: v., da ultimo, Trib. Monza 23 febbraio 1999, id., 1999, I, 1340).

Per l'impossibilità di estendere l'uso esistente in materia bancaria cir ca la corresponsione degli interessi composti ai prestiti effettuati da so cietà finanziarie, v. Cass. 12 aprile 1980, n. 2335, id., Rep. 1982, voce Consuetudine ed uso, n. 2 (per esteso, Giur. it., 1982, I, 1, 237, con nota di P. D'Amico, Osservazioni in tema di usi e loro estensione sog gettiva: materia bancaria, società finanziarie ed anatocismo); cfr. altresì Trib. Milano 30 giugno 1997, Banca, borsa, ecc., 1998, II, 680, secon do cui gli usi normativi che consentono la deroga alla disposizione im

perativa di cui all'art. 1283 c.c. operano soltanto relativamente ai rap porti bancari, nell'ambito dei quali non possono essere ricomprese le

operazioni di anticipazione effettuate dal factor. Secondo App. Napoli 21 gennaio 1981, Foro it., Rep. 1981, voce

Fallimento, n. 252 (per esteso, Dir. fallim., 1981, II, 161), si configura una violazione dell'art. 1283 c.c. allorquando vengano pattuiti interessi moratori sulle rate scadute e non pagate di un mutuo, già comprensive degli interessi corrispettivi.

Con riferimento al contratto di leasing, Cass. 29 marzo 1996, n. 2909, Foro it., 1996,1, 1621, sul presupposto che il canone dovuto dall'utiliz zatore è il corrispettivo per il godimento del bene, ancorché esso, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sborsato dal concedente, sia di regola comprensivo anche dell'interesse sul capitale investito, ha ritenuto che non costituisce anatocismo la clausola a tenore della quale sono dovuti interessi di mora per il ritardo nell'adempimento.

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