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sentenza 16 ottobre 1986, n. 221 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 ottobre 1986, n. 50);Pres. La Pergola, Rel. Andrioli; Banca commerciale it. (Avv. Spada) e altri c. Ditta Pelliconi;I.n.a.i.l. (Avv. Napolitano) c. Soc. Coin; I.n.a.i.l. c. Banca popolare di Novara (Avv. Bettoni);I.n.a.i.l. c. Banca Sella; Credito italiano (Avv. Giorgianni) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l. c. Credito italiano;I.n.a.i.l. c. Monte dei ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 1369/1370-1371/1372Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178690 .
Accessed: 24/06/2014 20:21
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sede in Livorno, proponeva opposizione, davanti al Pretore di
Santhià, contro l'esecuzione iniziata nei suoi confronti il 19 di
cembre 1982 dall'amministrazione delle finanze, sulla base delle
seguenti premesse e considerazioni: di aver proposto ricorso alla
commissione tributaria di primo grado contro l'avviso di accerta
mento in rettifica notificatole dall'ufficio i.v.a. di Vercelli il 29
aprile 1982, relativo alla dichiarazione per l'anno 1980; che l'uf
ficio i.v.a. di Vercelli aveva emesso ingiunzione di pagamento
per l'intero credito di imposta vantato e successivamente aveva
proceduto a pignoramento: che, anche volendo ritenere inammis
sibile (e non affetto da mera irregolarità) il ricorso, per non esse
re state rispettate le formalità previste dall'art. 17 d.p.r. 26 otto
bre 1972 n. 636 (invio in «busta» anziché in «plico»), non poteva
essere negata la pendenza del processo, fino alla definitiva pro
nuncia di tale inammissibilità: che, pertanto, la pendenza del pro
cesso non autorizzava l'ingiunzione (ed il pignoramento) per l'in
tero credito, e non rendeva «definitivo» l'accertamento relativo.
La società opponente chiedeva che venisse sospesa l'esecuzione
e, previa comparizione delle parti, la causa venisse rimessa al giu
dice competente.
L'amministrazione delle finanze, costituitasi, eccepiva il difetto
di giurisdizione dell'a.g.o., in quanto la soc. Stilmat aveva intro
dotto una controversia tributaria rientrante nella competenza del
le commissioni tributarie; e deduceva, altresì, il difetto assoluto
di giurisdizione con riguardo alla richiesta di sospensiva.
Il pretore, con provvedimento del 13 gennaio 1983, disponeva
la sospensione dell'esecuzione e fissava la comparizione delle par
ti avanti a sé.
La soc. Stilmat propone ora ricorso per regolamento preventi
vo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione dell'autorità ordinaria, sotto il riflesso che la competenza devolu
ta in materia di i.v.a. alle commissioni tributarie riguarda soltan
to le questioni relative all 'an ed il quantum del tributo, mentre
nel giudizio di opposizione, promosso nei termini di cui in prece
denza, si discute non del rapporto giuridico di imposta, ma sol
tanto del diritto dell'amministrazione ad agire esecutivamente.
Resiste l'amministrazione finanziaria, insistendo nel difetto di
giurisdizione, relativo (con riguardo al merito dell'opposizione)
ed assoluto (con riguardo alla richiesta di sospensione).
Motivi della decisione. — Con il ricorso preventivo di giurisdi
zione, la società ricorrente sostiene che la giurisdizione, sia in
ordine alla opposizione alla ingiunzione fiscale, sia in ordine alla
richiesta di sospensione cautelare della esecuzione intrapresa dal
l'amministrazione finanziaria, appartiene all'autorità ordinaria (il
pretore adito), nel riflesso che oggetto della contestazione è il
diritto del fisco a procedere esecutivamente.
La tesi è infondata sotto entrambi i profili. Per quanto concer
ne, infatti, l'opposizione alla ingiunzione emessa dall'ufficio fi
scale per la riscossione coattiva della imposta de qua, la giurisdi
zione compete alle commissioni tributarie di cui al d.p.r. 26 otto
bre 1972 n. 636 e non all'autorità giudiziaria ordinaria.
Assume carattere decisivo in tal senso la disposizione di cui
all'art. 62, 2° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 sulla istitu
zione e disciplina dell'i.v.a., secondo cui «se entro trenta giorni
dalla notificazione della ingiunzione il contribuente non esegue
il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le di
sposizioni degli art. da 5 a 29 e 31 t.u. approvato con r.d. 14
aprile 1910 n. 639».
Analoga disposizione è dettata dall'art. 54, 4° comma, d.p.r.
26 ottobre 1972 n. 636, sull'imposta di registro, secondo cui «per
la riscossione delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecu
niarie si applicano le disposizioni degli art. da 5 a 29 e 31 r.d.
14 aprile 1910 n. 639».
Risulta, invero, evidente come il rinvio al t.u. delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato contempli le norme sull'esecuzione mobiliare (art. da 5 a
15) e quelle sull'esecuzione immobiliare (art. da 16 a 28), nonché
alcune disposizioni finali (art. 29 e 31) ed escluda, invece, esplici
tamente gli art. 3 e 4 della legge del 1910, che prevedono la possi
bilità di proporre opposizione all'ingiunzione fiscale davanti al
l'autorità giudiziaria ordinaria (v. anche Cass. 6151/83, Foro it.,
1984, I, 3021). Il riconoscimento della giurisdizione delle commissioni tributa
rie deriva, d'altro canto, dalla compiutezza della disciplina detta
li. Foro Italiano — 1987.
ta dal d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla revisione del contenzio
so tributario, che, come le sezioni unite hanno ripetutamente af
fermato, a partire dalla sentenza n. 942 del 1977 (id., 1977, I,
811), ha inteso attribuire esclusivamente alle commissioni tributa
rie la tutela giurisdizionale contro gli atti dell'ente impositore.
Per quanto concerne, poi, la domanda di sospensione cautelare
dell'esecuzione, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giuris
dizione, poiché la stessa non può essere conosciuta né dal giudice
ordinario, né dalle commissioni tributarie, né da alcun altro giu
dice. Al riguardo è sufficiente il rinvio a quanto le sezioni unite han
no già affermato con la sentenza 1472 del 1980 (id., 1980, I,
622), secondo la quale il potere di sospendere in via cautelare
la riscossione dei tributi spetta all'intendente di finanza — contro
le cui determinazioni le posizioni soggettive del contribuente sono
tutelabili dinanzi il giudice amministrativo, in sede di giurisdizio ne di legittimità
— e non alle commissioni tributarie o al giudice
ordinario, in quanto la facoltà di incidere direttamente sulla ri
scossione delle entrate erariali non rientra nelle loro attribuzioni
giurisdizionali. E di recente la Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del
1982 (id., 1982, I, 1216), ha ritenuto conforme alla Costituzione
siffatta soluzione. Questo orientamento giurisprudenziale, ancor
ché formatosi a proposito della riscossione delle imposte dirette,
deve ritenersi idoneo al regolamento della giurisdizione anche nel
caso in esame per esigenze di compiutezza ed organicità del siste
ma e per la natura generale dei principi cui esso è informato
(V. ancora Cass. 6151/83, cit.). In conclusione, va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione
quanto alla richiesta di sospensione cautelare della esecuzione e
la giurisdizione delle commissioni tributarie, quanto alla opposi
zione alla esecuzione. (Omissis)
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 ottobre 1986, n. 221
(Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 22 ottobre 1986, n. 50);
Pres. La Pergola, Rei. Andrioli; Banca commerciale it. (Aw.
Spada) e altri c. Ditta Pelliconi; I.n.a.i.l. (Avv. Napolitano)
c. Soc. Coin; I.n.a.i.l. c. Banca popolare di Novara (Avv. Bet
toni); I.n.a.i.l. c. Banca Sella; Credito italiano (Avv. Gior
gianni) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l. c. Credito italiano; I.n.a.i.l. c.
Monte dei Paschi di Siena (Avv. Scognamiglio); Credito italia
no c. I.n.a.i.l.; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato
P. G. Ferri). Orci. Trib. Bologna 28 maggio e 5 novembre
1980 (G.U. n. 123 del 1981); Trib. Vercelli 4 giugno 1982 (due) (G.U. n. 88 del 1983 e n. 81 del 1983); Pret. Roma 8 marzo
1984 (G.U. n. 307 del 1984); Pret. Taranto 10 gennaio 1985
(G.U. n. 143 bis del 1985); Pret. Siena 12 febbraio 1985 (G.U. n. 167 bis del 1985); Trib. Imperia 27 marzo 1985 (G.U. n.
244 bis del 1985); Trib. Sondrio 9 maggio 1985 (G.U., la serie
speciale, n. 2 del 1986).
Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Assicurazione ob
bligatoria contro gli infortuni — Attività protette — Apparec
chi ed impianti elettrici — Personale addetto — Questione in
fondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 38, 53; d.p.r. 30 giu
gno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicurazione ob
bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio
nali, art. 1).
È infondata la questione di legittimità costituzionale delle dispo
sizioni contenute nell'art. 1, 1° e 4° comma, d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124, nella parte in cui impongono l'obbligo di assicu
rare contro gli infortuni sul lavoro i lavoratori addetti ad appa
recchi ed impianti elettrici od occupati in luogo ove siano espo
sti al pericolo di infortunio prodotto da tali apparecchi o im
pianti sulla base di una valutazione legale preventiva della peri
colosità delle apparecchiature elettriche e del rischio che da esse
deriva ai prestatori d'opera, in riferimento agli art. 3, 38, 2°
comma, 53 Cost. (1)
(1) La sentenza si può leggere in Foro it., 1986, I, 2665, con nota
di richiami e in Riv. infortuni, 1986, II, 73, con nota di Napolitano.
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1371 PARTE PRIMA 1372
Per una migliore informazione riproduciamo la circolare dell'I.n.a.i.l.
30 dicembre 1986, n. 8, conseguente alla sentenza, con le osservazioni
di A. Rossi.
Oggetto: Assicurazione ai sensi del t.u. approvato con d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 degli addetti alle macchine da scrivere e da calcolo elettriche.
Con lettera ai direttori d'ispettorato del 9 febbraio 1980 furono impar tite istruzioni nel senso di escludere l'obbligo assicurativo per gli addetti
alle macchine da scrivere elettriche in quanto si era ritenuto che sussistes
sero dubbi sul possesso del requisito della manualità da parte dei datti
lografi. Circa gli addetti alle macchine elettriche da calcolo semplici, con lette
ra ai direttori d'ispettorato in data 8 aprile 1981, pur affermandosi la
ricorrenza dell'obbligo assicurativo nei loro confronti, fu disposto di os
servare criteri di particolare cautela considerate le difficoltà pratiche con
nesse all'attuazione dell'assicurazione.
Tale linea di condotta deve ritenersi ormai superata alla luce dell'orien
tamento consolidato della Corte di cassazione, in ordine al riconoscimen
to della configurabilità del requisito della manualità ed al concetto di
presunzione di rischio.
Simile evoluzione consente infatti di affermare la tesi della ricorrenza
dell'obbligo assicurativo per l'adibizione, sempreché non occasionale, ad
ogni tipo di macchina od apparecchio elettrico od elettronico indipenden temente dalle dimensioni e pericolosità ed anche se il personale addettovi
rivesta qualifica impiegatizia (v. da ultimo la sentenza della Corte costitu
zionale n. 221 depositata il 16 ottobre 1986 per quanto concerne il con
cetto di presunzione di rischio). Pertanto, nel dichiarare abrogate le richiamate istruzioni del 9 febbraio
1980 e dell'8 aprile 1981, si dispone di estendere l'obbligo assicurativo
anche al personale in questione. Peraltro, considerati i dubbi che hanno
per lungo tempo caratterizzato la materia, la decorrenza dei nuovi rap
porti assicurativi relativa al personale stesso viene fissata con effetto dal
1° gennaio 1987. Si ravvisa infine l'opportunità che le unità periferiche diano la massi
ma divulgazione alle presenti disposizioni mediante un breve comunicato
stampa — di cui si allega il testo — da rimettere, per la pubblicazione a titolo gratuito, agli organi di informazione locali.
La diffusione del comunicato stesso presso le agenzie di informazione
e la stampa nazionale sarà curata da questa direzione generale — servizio
studi e pubblicazioni — ufficio stampa.
Comunicato stampa. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.n.a.i.l.) comunica che, a decorrere dal 1° gennaio
1987, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere i premi dell'assicura
zione anche nei confronti del personale dipendente addetto alle macchine
da scrivere e da calcolo elettriche. Ciò alla luce dell'orientamento ormai
consolidato della Corte di cassazione in ordine al riconoscimento della
configurabilità del requisito della manualità e al concetto di presunzione di rischio.
* * *
La circolare che si riporta costituisce un effetto dell'ormai consolidato
orientamento della Corte di cassazione (1) che afferma l'obbligo di assi
curare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori adibiti a macchine elettriche e della recente decisione con la quale la Corte costi
tuzionale (2) ha dichiarato infondati i sospetti di incostituzionalità che
si erano appuntati sull'obbligo assicurativo degli addetti ai videoterminali e dei lavoratori operanti a contatto con apparecchiature elettriche ed elet troniche.
Nella lettera circolare l'I.n.a.i.l. dichiara superate remore e cautele del
passato sulla estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti a
macchine da scrivere e da calcolo elettriche e fissa la decorrenza dei «nuovi
rapporti assicurativi» da istituire per tali dipendenti al 1° gennaio 1987. Due i dati che hanno indotto l'istituto a modificare il suo precedente
atteggiamento sulla posizione assicurativa degli addetti a macchine da scri
vere ed a calcolatrici elettriche. Il primo dato è l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione del
requisito della «manualità» del lavoro, requisito necessario ai fini della
(1) Per un esame di questo indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione e per una analisi dei contrastanti orientamenti adottati dai giu dici di merito cfr. A. Rossi, La salute dei lavoratori nell'azienda informa tizzata: contraddizioni del sistema di assicurazione obbligatoria contro
infortuni e malattie professionali e prospettive generali di tutela, in Foro it., 1986, I, 1397.
Cfr. anche le sentenze della Cassazione n. 2691 del 16 aprile 1986, n. 3726 del 3 giugno 1986 e n. 3981 del 14 giugno 1986, Foro it., Mass., 464, 656, 697.
(2) Corte cost. 16 ottobre 1986, n. 221, Foro it., 1986, I, 2665, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1987.
ricorrenza dell'obbligo assicurativo in forza della statuizione contenuta
nell'art. 4, 1° comma, n. 1, t.u. n. 1124 del 1965. Il Supremo collegio ha in più occasioni sostenuto che la manualità va
riferita al momento di effettiva utilizzazione delle macchine e non alla
complessiva attività del prestatore di lavoro. Corollario naturale di que sta impostazione è che la qualifica impiegatizia di un lavoratore non esclude
automaticamente la tutela assicurativa e che l'attività manuale svolta a
contatto con macchine pericolose assume autonoma rilevanza, sotto il
profilo dell'obbligo assicurativo, anche se essa è solo accessoria, strumen
tale o quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale del la
voratore, purché sia svolta professionalmente e non occasionalmente.
Esaminata alla luce di questo orientamento giurisprudenziale la posi zione degli addetti a macchine da scrivere elettriche ed a calcolatrici elet
triche è apparsa all'l.n.a.i.l. non più differenziabile da quella di altri
lavoratori già assicurati per l'attività espletata a contatto con apparec chiature elettriche per definizione considerate «pericolose».
La presunzione assoluta di pericolosità degli apparecchi elettrici ed elet
tronici è il secondo dato posto a base delle nuove determinazioni del
l'I.n.a.i.l. in tema di estensione dell'obbligo assicurativo. È stata infatti l'ampiezza del concetto di rischio adottato dalla Corte
costituzionale nella sentenza 16 ottobre 1986, n. 221 ad indurre l'istituto
a considerare inclusi tra i lavoratori da assicurare quanti lavorano profes sionalmente con calcolatori e macchine da scrivere elettriche.
Diffusa alla stampa quotidiana al fine di garantirne una rapida ed am
pia conoscenza, la circolare è stata fraintesa dalla maggior parte dei gior nali: si è scritto, infatti, che essa contiene la definitiva sanzione dell'obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i videotermi
nalisti. Una lettura, questa, evidentemente errata e soprattutto fuorviarne per
gli interessati. In realtà l'I.n.a.i.l. non ha mai nutrito dubbi sulla sussistenza dell'ob
bligo assicurativo nei riguardi degli addetti ai terminali video.
Ed infatti con la delibera 20 dicembre 1980 (pubblicata unitamente al
d.m. 20 febbraio 1981 che l'approva nella G.U. 5 marzo 1981, n. 64; Le leggi, 1981, 333) l'istituto assicuratore ha attuato una consistente ridu zione del premio assicurativo per gli addetti ai centri di elaborazione dati
(elettronici o meccanogafici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi e simili, dimostrando cosi di considerare già allora questi lavoratori inclusi nel novero dei dipendenti da assicurare.
La precisazione non è dettata da un mero puntiglio tecnico-formale ma ha, al contrario, un indubbio rilievo pratico.
Se per i videoterminalisti, gli addetti a centri di elaborazione dati e
categorie assimilate non è mai esistita una situazione di incertezza sulla
sussistenza dell'obbligo assicurativo, non vale, nei loro confronti, la pos sibilità, prevista nella circolare, di costituire «nuovi rapporti assicurativi» decorrenti dal 1° gennaio 1987.
La sanatoria per il passato e la facoltà di istituire ex novo il rapporto assicurativo è perciò limitata solo agli addetti a macchine da scrivere ed
a calcolatrici elettriche [A. Rossi]
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° luglio 1986, n. 166
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 luglio 1986, n. 32); Pres.
Paladin, Rei. Pescatore; Pres. cons, ministri (Avv. dello Sta
to Vittoria) c. Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Pa
nunzio).
Trentino-Alto Adige — Provincia autonoma di Bolzano — Svi
luppo della cooperazione — Materia riservata alla competenza
legislativa della regione Trentino-Alto Adige — Legge della pro vincia autonoma di Bolzano — Previsione di mutui erogati dal
la provincia in favore di cooperative — Incostituzionalità (Cost., art. 116; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, art. 4).
È illegittima, per violazione dell'art. 4, n. 9, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, la legge della provincia autonoma di Bolzano, che,
prevedendo l'erogazione di mutui a favore delle cooperative attraverso un fondo istituito presso l'amministrazione provin
ciale, invade la competenza legislativa della regione Trentino
Alto Adige in materia di «sviluppo della cooperazione». (1)
(1-3) Muovendo dalla competenza legislativa in materia di «sviluppo della cooperazione» — attribuita alla regione Trentino-Alto Adige (dal l'art. 4, n. 9, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, che reca l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della
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