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sentenza 16 ottobre 1986, n. 221 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 ottobre 1986, n. 50);...

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sentenza 16 ottobre 1986, n. 221 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 ottobre 1986, n. 50); Pres. La Pergola, Rel. Andrioli; Banca commerciale it. (Avv. Spada) e altri c. Ditta Pelliconi; I.n.a.i.l. (Avv. Napolitano) c. Soc. Coin; I.n.a.i.l. c. Banca popolare di Novara (Avv. Bettoni); I.n.a.i.l. c. Banca Sella; Credito italiano (Avv. Giorgianni) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l. c. Credito italiano; I.n.a.i.l. c. Monte dei ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 1369/1370-1371/1372 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178690 . Accessed: 24/06/2014 20:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.111 on Tue, 24 Jun 2014 20:21:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 16 ottobre 1986, n. 221 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 ottobre 1986, n. 50); Pres. La Pergola, Rel. Andrioli; Banca commerciale it. (Avv. Spada) e altri c. Ditta

sentenza 16 ottobre 1986, n. 221 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 ottobre 1986, n. 50);Pres. La Pergola, Rel. Andrioli; Banca commerciale it. (Avv. Spada) e altri c. Ditta Pelliconi;I.n.a.i.l. (Avv. Napolitano) c. Soc. Coin; I.n.a.i.l. c. Banca popolare di Novara (Avv. Bettoni);I.n.a.i.l. c. Banca Sella; Credito italiano (Avv. Giorgianni) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l. c. Credito italiano;I.n.a.i.l. c. Monte dei ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 1369/1370-1371/1372Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178690 .

Accessed: 24/06/2014 20:21

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sede in Livorno, proponeva opposizione, davanti al Pretore di

Santhià, contro l'esecuzione iniziata nei suoi confronti il 19 di

cembre 1982 dall'amministrazione delle finanze, sulla base delle

seguenti premesse e considerazioni: di aver proposto ricorso alla

commissione tributaria di primo grado contro l'avviso di accerta

mento in rettifica notificatole dall'ufficio i.v.a. di Vercelli il 29

aprile 1982, relativo alla dichiarazione per l'anno 1980; che l'uf

ficio i.v.a. di Vercelli aveva emesso ingiunzione di pagamento

per l'intero credito di imposta vantato e successivamente aveva

proceduto a pignoramento: che, anche volendo ritenere inammis

sibile (e non affetto da mera irregolarità) il ricorso, per non esse

re state rispettate le formalità previste dall'art. 17 d.p.r. 26 otto

bre 1972 n. 636 (invio in «busta» anziché in «plico»), non poteva

essere negata la pendenza del processo, fino alla definitiva pro

nuncia di tale inammissibilità: che, pertanto, la pendenza del pro

cesso non autorizzava l'ingiunzione (ed il pignoramento) per l'in

tero credito, e non rendeva «definitivo» l'accertamento relativo.

La società opponente chiedeva che venisse sospesa l'esecuzione

e, previa comparizione delle parti, la causa venisse rimessa al giu

dice competente.

L'amministrazione delle finanze, costituitasi, eccepiva il difetto

di giurisdizione dell'a.g.o., in quanto la soc. Stilmat aveva intro

dotto una controversia tributaria rientrante nella competenza del

le commissioni tributarie; e deduceva, altresì, il difetto assoluto

di giurisdizione con riguardo alla richiesta di sospensiva.

Il pretore, con provvedimento del 13 gennaio 1983, disponeva

la sospensione dell'esecuzione e fissava la comparizione delle par

ti avanti a sé.

La soc. Stilmat propone ora ricorso per regolamento preventi

vo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione dell'autorità ordinaria, sotto il riflesso che la competenza devolu

ta in materia di i.v.a. alle commissioni tributarie riguarda soltan

to le questioni relative all 'an ed il quantum del tributo, mentre

nel giudizio di opposizione, promosso nei termini di cui in prece

denza, si discute non del rapporto giuridico di imposta, ma sol

tanto del diritto dell'amministrazione ad agire esecutivamente.

Resiste l'amministrazione finanziaria, insistendo nel difetto di

giurisdizione, relativo (con riguardo al merito dell'opposizione)

ed assoluto (con riguardo alla richiesta di sospensione).

Motivi della decisione. — Con il ricorso preventivo di giurisdi

zione, la società ricorrente sostiene che la giurisdizione, sia in

ordine alla opposizione alla ingiunzione fiscale, sia in ordine alla

richiesta di sospensione cautelare della esecuzione intrapresa dal

l'amministrazione finanziaria, appartiene all'autorità ordinaria (il

pretore adito), nel riflesso che oggetto della contestazione è il

diritto del fisco a procedere esecutivamente.

La tesi è infondata sotto entrambi i profili. Per quanto concer

ne, infatti, l'opposizione alla ingiunzione emessa dall'ufficio fi

scale per la riscossione coattiva della imposta de qua, la giurisdi

zione compete alle commissioni tributarie di cui al d.p.r. 26 otto

bre 1972 n. 636 e non all'autorità giudiziaria ordinaria.

Assume carattere decisivo in tal senso la disposizione di cui

all'art. 62, 2° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 sulla istitu

zione e disciplina dell'i.v.a., secondo cui «se entro trenta giorni

dalla notificazione della ingiunzione il contribuente non esegue

il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le di

sposizioni degli art. da 5 a 29 e 31 t.u. approvato con r.d. 14

aprile 1910 n. 639».

Analoga disposizione è dettata dall'art. 54, 4° comma, d.p.r.

26 ottobre 1972 n. 636, sull'imposta di registro, secondo cui «per

la riscossione delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecu

niarie si applicano le disposizioni degli art. da 5 a 29 e 31 r.d.

14 aprile 1910 n. 639».

Risulta, invero, evidente come il rinvio al t.u. delle disposizioni

di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello

Stato contempli le norme sull'esecuzione mobiliare (art. da 5 a

15) e quelle sull'esecuzione immobiliare (art. da 16 a 28), nonché

alcune disposizioni finali (art. 29 e 31) ed escluda, invece, esplici

tamente gli art. 3 e 4 della legge del 1910, che prevedono la possi

bilità di proporre opposizione all'ingiunzione fiscale davanti al

l'autorità giudiziaria ordinaria (v. anche Cass. 6151/83, Foro it.,

1984, I, 3021). Il riconoscimento della giurisdizione delle commissioni tributa

rie deriva, d'altro canto, dalla compiutezza della disciplina detta

li. Foro Italiano — 1987.

ta dal d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla revisione del contenzio

so tributario, che, come le sezioni unite hanno ripetutamente af

fermato, a partire dalla sentenza n. 942 del 1977 (id., 1977, I,

811), ha inteso attribuire esclusivamente alle commissioni tributa

rie la tutela giurisdizionale contro gli atti dell'ente impositore.

Per quanto concerne, poi, la domanda di sospensione cautelare

dell'esecuzione, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giuris

dizione, poiché la stessa non può essere conosciuta né dal giudice

ordinario, né dalle commissioni tributarie, né da alcun altro giu

dice. Al riguardo è sufficiente il rinvio a quanto le sezioni unite han

no già affermato con la sentenza 1472 del 1980 (id., 1980, I,

622), secondo la quale il potere di sospendere in via cautelare

la riscossione dei tributi spetta all'intendente di finanza — contro

le cui determinazioni le posizioni soggettive del contribuente sono

tutelabili dinanzi il giudice amministrativo, in sede di giurisdizio ne di legittimità

— e non alle commissioni tributarie o al giudice

ordinario, in quanto la facoltà di incidere direttamente sulla ri

scossione delle entrate erariali non rientra nelle loro attribuzioni

giurisdizionali. E di recente la Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del

1982 (id., 1982, I, 1216), ha ritenuto conforme alla Costituzione

siffatta soluzione. Questo orientamento giurisprudenziale, ancor

ché formatosi a proposito della riscossione delle imposte dirette,

deve ritenersi idoneo al regolamento della giurisdizione anche nel

caso in esame per esigenze di compiutezza ed organicità del siste

ma e per la natura generale dei principi cui esso è informato

(V. ancora Cass. 6151/83, cit.). In conclusione, va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione

quanto alla richiesta di sospensione cautelare della esecuzione e

la giurisdizione delle commissioni tributarie, quanto alla opposi

zione alla esecuzione. (Omissis)

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 ottobre 1986, n. 221

(Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 22 ottobre 1986, n. 50);

Pres. La Pergola, Rei. Andrioli; Banca commerciale it. (Aw.

Spada) e altri c. Ditta Pelliconi; I.n.a.i.l. (Avv. Napolitano)

c. Soc. Coin; I.n.a.i.l. c. Banca popolare di Novara (Avv. Bet

toni); I.n.a.i.l. c. Banca Sella; Credito italiano (Avv. Gior

gianni) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l. c. Credito italiano; I.n.a.i.l. c.

Monte dei Paschi di Siena (Avv. Scognamiglio); Credito italia

no c. I.n.a.i.l.; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato

P. G. Ferri). Orci. Trib. Bologna 28 maggio e 5 novembre

1980 (G.U. n. 123 del 1981); Trib. Vercelli 4 giugno 1982 (due) (G.U. n. 88 del 1983 e n. 81 del 1983); Pret. Roma 8 marzo

1984 (G.U. n. 307 del 1984); Pret. Taranto 10 gennaio 1985

(G.U. n. 143 bis del 1985); Pret. Siena 12 febbraio 1985 (G.U. n. 167 bis del 1985); Trib. Imperia 27 marzo 1985 (G.U. n.

244 bis del 1985); Trib. Sondrio 9 maggio 1985 (G.U., la serie

speciale, n. 2 del 1986).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Assicurazione ob

bligatoria contro gli infortuni — Attività protette — Apparec

chi ed impianti elettrici — Personale addetto — Questione in

fondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 38, 53; d.p.r. 30 giu

gno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicurazione ob

bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio

nali, art. 1).

È infondata la questione di legittimità costituzionale delle dispo

sizioni contenute nell'art. 1, 1° e 4° comma, d.p.r. 30 giugno

1965 n. 1124, nella parte in cui impongono l'obbligo di assicu

rare contro gli infortuni sul lavoro i lavoratori addetti ad appa

recchi ed impianti elettrici od occupati in luogo ove siano espo

sti al pericolo di infortunio prodotto da tali apparecchi o im

pianti sulla base di una valutazione legale preventiva della peri

colosità delle apparecchiature elettriche e del rischio che da esse

deriva ai prestatori d'opera, in riferimento agli art. 3, 38, 2°

comma, 53 Cost. (1)

(1) La sentenza si può leggere in Foro it., 1986, I, 2665, con nota

di richiami e in Riv. infortuni, 1986, II, 73, con nota di Napolitano.

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1371 PARTE PRIMA 1372

Per una migliore informazione riproduciamo la circolare dell'I.n.a.i.l.

30 dicembre 1986, n. 8, conseguente alla sentenza, con le osservazioni

di A. Rossi.

Oggetto: Assicurazione ai sensi del t.u. approvato con d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 degli addetti alle macchine da scrivere e da calcolo elettriche.

Con lettera ai direttori d'ispettorato del 9 febbraio 1980 furono impar tite istruzioni nel senso di escludere l'obbligo assicurativo per gli addetti

alle macchine da scrivere elettriche in quanto si era ritenuto che sussistes

sero dubbi sul possesso del requisito della manualità da parte dei datti

lografi. Circa gli addetti alle macchine elettriche da calcolo semplici, con lette

ra ai direttori d'ispettorato in data 8 aprile 1981, pur affermandosi la

ricorrenza dell'obbligo assicurativo nei loro confronti, fu disposto di os

servare criteri di particolare cautela considerate le difficoltà pratiche con

nesse all'attuazione dell'assicurazione.

Tale linea di condotta deve ritenersi ormai superata alla luce dell'orien

tamento consolidato della Corte di cassazione, in ordine al riconoscimen

to della configurabilità del requisito della manualità ed al concetto di

presunzione di rischio.

Simile evoluzione consente infatti di affermare la tesi della ricorrenza

dell'obbligo assicurativo per l'adibizione, sempreché non occasionale, ad

ogni tipo di macchina od apparecchio elettrico od elettronico indipenden temente dalle dimensioni e pericolosità ed anche se il personale addettovi

rivesta qualifica impiegatizia (v. da ultimo la sentenza della Corte costitu

zionale n. 221 depositata il 16 ottobre 1986 per quanto concerne il con

cetto di presunzione di rischio). Pertanto, nel dichiarare abrogate le richiamate istruzioni del 9 febbraio

1980 e dell'8 aprile 1981, si dispone di estendere l'obbligo assicurativo

anche al personale in questione. Peraltro, considerati i dubbi che hanno

per lungo tempo caratterizzato la materia, la decorrenza dei nuovi rap

porti assicurativi relativa al personale stesso viene fissata con effetto dal

1° gennaio 1987. Si ravvisa infine l'opportunità che le unità periferiche diano la massi

ma divulgazione alle presenti disposizioni mediante un breve comunicato

stampa — di cui si allega il testo — da rimettere, per la pubblicazione a titolo gratuito, agli organi di informazione locali.

La diffusione del comunicato stesso presso le agenzie di informazione

e la stampa nazionale sarà curata da questa direzione generale — servizio

studi e pubblicazioni — ufficio stampa.

Comunicato stampa. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.n.a.i.l.) comunica che, a decorrere dal 1° gennaio

1987, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere i premi dell'assicura

zione anche nei confronti del personale dipendente addetto alle macchine

da scrivere e da calcolo elettriche. Ciò alla luce dell'orientamento ormai

consolidato della Corte di cassazione in ordine al riconoscimento della

configurabilità del requisito della manualità e al concetto di presunzione di rischio.

* * *

La circolare che si riporta costituisce un effetto dell'ormai consolidato

orientamento della Corte di cassazione (1) che afferma l'obbligo di assi

curare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori adibiti a macchine elettriche e della recente decisione con la quale la Corte costi

tuzionale (2) ha dichiarato infondati i sospetti di incostituzionalità che

si erano appuntati sull'obbligo assicurativo degli addetti ai videoterminali e dei lavoratori operanti a contatto con apparecchiature elettriche ed elet troniche.

Nella lettera circolare l'I.n.a.i.l. dichiara superate remore e cautele del

passato sulla estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti a

macchine da scrivere e da calcolo elettriche e fissa la decorrenza dei «nuovi

rapporti assicurativi» da istituire per tali dipendenti al 1° gennaio 1987. Due i dati che hanno indotto l'istituto a modificare il suo precedente

atteggiamento sulla posizione assicurativa degli addetti a macchine da scri

vere ed a calcolatrici elettriche. Il primo dato è l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione del

requisito della «manualità» del lavoro, requisito necessario ai fini della

(1) Per un esame di questo indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione e per una analisi dei contrastanti orientamenti adottati dai giu dici di merito cfr. A. Rossi, La salute dei lavoratori nell'azienda informa tizzata: contraddizioni del sistema di assicurazione obbligatoria contro

infortuni e malattie professionali e prospettive generali di tutela, in Foro it., 1986, I, 1397.

Cfr. anche le sentenze della Cassazione n. 2691 del 16 aprile 1986, n. 3726 del 3 giugno 1986 e n. 3981 del 14 giugno 1986, Foro it., Mass., 464, 656, 697.

(2) Corte cost. 16 ottobre 1986, n. 221, Foro it., 1986, I, 2665, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1987.

ricorrenza dell'obbligo assicurativo in forza della statuizione contenuta

nell'art. 4, 1° comma, n. 1, t.u. n. 1124 del 1965. Il Supremo collegio ha in più occasioni sostenuto che la manualità va

riferita al momento di effettiva utilizzazione delle macchine e non alla

complessiva attività del prestatore di lavoro. Corollario naturale di que sta impostazione è che la qualifica impiegatizia di un lavoratore non esclude

automaticamente la tutela assicurativa e che l'attività manuale svolta a

contatto con macchine pericolose assume autonoma rilevanza, sotto il

profilo dell'obbligo assicurativo, anche se essa è solo accessoria, strumen

tale o quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale del la

voratore, purché sia svolta professionalmente e non occasionalmente.

Esaminata alla luce di questo orientamento giurisprudenziale la posi zione degli addetti a macchine da scrivere elettriche ed a calcolatrici elet

triche è apparsa all'l.n.a.i.l. non più differenziabile da quella di altri

lavoratori già assicurati per l'attività espletata a contatto con apparec chiature elettriche per definizione considerate «pericolose».

La presunzione assoluta di pericolosità degli apparecchi elettrici ed elet

tronici è il secondo dato posto a base delle nuove determinazioni del

l'I.n.a.i.l. in tema di estensione dell'obbligo assicurativo. È stata infatti l'ampiezza del concetto di rischio adottato dalla Corte

costituzionale nella sentenza 16 ottobre 1986, n. 221 ad indurre l'istituto

a considerare inclusi tra i lavoratori da assicurare quanti lavorano profes sionalmente con calcolatori e macchine da scrivere elettriche.

Diffusa alla stampa quotidiana al fine di garantirne una rapida ed am

pia conoscenza, la circolare è stata fraintesa dalla maggior parte dei gior nali: si è scritto, infatti, che essa contiene la definitiva sanzione dell'obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i videotermi

nalisti. Una lettura, questa, evidentemente errata e soprattutto fuorviarne per

gli interessati. In realtà l'I.n.a.i.l. non ha mai nutrito dubbi sulla sussistenza dell'ob

bligo assicurativo nei riguardi degli addetti ai terminali video.

Ed infatti con la delibera 20 dicembre 1980 (pubblicata unitamente al

d.m. 20 febbraio 1981 che l'approva nella G.U. 5 marzo 1981, n. 64; Le leggi, 1981, 333) l'istituto assicuratore ha attuato una consistente ridu zione del premio assicurativo per gli addetti ai centri di elaborazione dati

(elettronici o meccanogafici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi e simili, dimostrando cosi di considerare già allora questi lavoratori inclusi nel novero dei dipendenti da assicurare.

La precisazione non è dettata da un mero puntiglio tecnico-formale ma ha, al contrario, un indubbio rilievo pratico.

Se per i videoterminalisti, gli addetti a centri di elaborazione dati e

categorie assimilate non è mai esistita una situazione di incertezza sulla

sussistenza dell'obbligo assicurativo, non vale, nei loro confronti, la pos sibilità, prevista nella circolare, di costituire «nuovi rapporti assicurativi» decorrenti dal 1° gennaio 1987.

La sanatoria per il passato e la facoltà di istituire ex novo il rapporto assicurativo è perciò limitata solo agli addetti a macchine da scrivere ed

a calcolatrici elettriche [A. Rossi]

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° luglio 1986, n. 166

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 luglio 1986, n. 32); Pres.

Paladin, Rei. Pescatore; Pres. cons, ministri (Avv. dello Sta

to Vittoria) c. Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Pa

nunzio).

Trentino-Alto Adige — Provincia autonoma di Bolzano — Svi

luppo della cooperazione — Materia riservata alla competenza

legislativa della regione Trentino-Alto Adige — Legge della pro vincia autonoma di Bolzano — Previsione di mutui erogati dal

la provincia in favore di cooperative — Incostituzionalità (Cost., art. 116; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, approvazione del testo

unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, art. 4).

È illegittima, per violazione dell'art. 4, n. 9, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, la legge della provincia autonoma di Bolzano, che,

prevedendo l'erogazione di mutui a favore delle cooperative attraverso un fondo istituito presso l'amministrazione provin

ciale, invade la competenza legislativa della regione Trentino

Alto Adige in materia di «sviluppo della cooperazione». (1)

(1-3) Muovendo dalla competenza legislativa in materia di «sviluppo della cooperazione» — attribuita alla regione Trentino-Alto Adige (dal l'art. 4, n. 9, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, che reca l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della

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