sentenza 21 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 gennaio 1999, n. 4);Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Macchioni c. Min. poste e telecomunicazioni. Ord. Trib. Roma 6giugno 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 7 del 1998)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 2 (FEBBRAIO 1999), pp. 401/402-403/404Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192806 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zioni ovvero con una tecnica c.d. di ritaglio (v. sul punto sen
tenza n. 26 del 1997, cit.). In realtà il quesito è formulato in modo da poter realizzare
l'abrogazione parziale della legge elettorale nei sensi suindicati
ed insieme a fare sì che la normativa residua, cioè quella risul
tante dopo l'eventuale abrogazione, sia immediatamente appli
cabile, consentendo la rinnovazione in qualsiasi momento del
l'organo rappresentativo, condizione indispensabile per i refe
rendum nella materia delle elezioni delle assemblee parlamentari
(da ultimo, sentenza n. 26 del 1997, cit.). A differenza della fattispecie referendaria presa in considera
zione nella ipotesi immediatamente precedente (sentenza n. 26
del 1997, cit.), vi è una piena garanzia di immediata applicabili tà del sistema di risulta, in quanto i collegi elettorali uninomi
nali rimarrebbero immutati, senza nessuna necessità di ridefini
zione in ciascuna circoscrizione, sia nel numero sia nel conse
guente ambito territoriale. Infatti, permarrebbe la distinzione
tra il settantacinque per cento dei seggi, a ciascuno dei quali
corrisponde un collegio uninominale, e il restante venticinque
per cento dei seggi, privi di tale corrispondenza, e attribuiti (in
base alla cifra elettorale individuale, quale risultato di operazio ne matematica di rapporto percentuale tra voti validi e votanti
del collegio uninominale: art. 77, 1° comma, n. 3 e n. 4, e
art. 78) ai candidati, con migliore risultato, non eletti nei colle
gi uninominali. In tal modo risulterebbe un sistema di elezione
di deputati corrispondente al numero fissato in Costituzione,
con possibilità di rinnovazione dell'organo in ogni tempo. La situazione che si verrebbe a determinare in concreto con
l'eventuale accoglimento della richiesta referendaria si presenta,
quindi, corrispondente alle esigenze soprarichiamate. 5. - Le anzidette considerazioni consentono altresì di esclude
re che il referendum in esame abbia carattere manipolativo o
surrettiziamente propositivo. Esso, infatti, abrogando parzial
mente la disciplina stabilita dal legislatore, per ciò che attiene
alla ripartizione del venticinque per cento dei seggi, non la so
stituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estra
nea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale
non possono creare ex novo né direttamente costruire (sentenza
n. 36 del 1997, cit.), ma utilizza un criterio specificamente esi
stente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applica
zione nella specifica parte di risulta della legge oggetto del refe
rendum (art. 77, n. 3). In definitiva, caducati, come effetto della proposta abroga
zione referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del
venticinque per cento dei seggi secondo il metodo proporzionale
collegato alle liste stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrit
tivo proprio, il criterio per l'attribuzione dei seggi in base alla
cifra individuale di ogni candidato, criterio che continuerebbe
ad applicarsi con le modalità consentite dal sistema residuo.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissibi
le la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle
parti indicate in epigrafe, secondo il quesito modificato dall'uf
ficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
con ordinanze 1° dicembre 1998 e 14 gennaio 1999, del d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della camera dei deputati), nel
testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni,
apportate in particolare dalla 1. 4 agosto 1993 n. 277 (norme
per l'elezione della camera dei deputati) e dal d.leg. 20 dicem
bre 1993 n. 534 (modificazioni al testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della camera dei deputati, approvato con
d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361), richiesta dichiarata conforme a
legge con le anzidette ordinanze.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 gennaio 1999, n. 4
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 gennaio 1999, n. 4); Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Macchioni c. Min. poste e
telecomunicazioni. Ord. Trib. Roma 6 giugno 1997 (G.U., la s.s., n. 7 del 1998).
Posta e comunicazioni — Vaglia telegrafico — Ritardato paga mento — Responsabilità dell'amministrazione postale — Li
miti — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di
cui in motivazione (Cost., art. 2, 3, 41; d.p.r. 29 marzo 1973
n. 156, approvazione del testo unico delle disposizioni legisla tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, art. 6, 102, 104; d.p.r. 1° giugno 1989 n. 256, approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice po stale e delle telecomunicazioni, art. 28, 48).
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973 n.
156, nella parte in cui esclude la responsabilità dell'ammini
strazione postale, in caso di ritardato pagamento di vaglia
telegrafico, quando siano osservate le norme stabilite per l'e
spletamento del servizio, in riferimento agli art. 2, 3 e 41
Cost. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione è riportata, con la data del 10 novem bre 1997, in Foro it., 1998, I, 682.
I giudici costituzionali aggiungono un altro tassello all'opera di revi sione del regime di responsabilità previsto per l'amministrazione posta le. Pur rigettando la questione di costituzionalità sollevata dai giudici romani, la sentenza in epigrafe conferma e rafforza l'orientamento giu risprudenziale che, nel corso dell'ultimo decennio, ha drasticamente ri
dotto le aree di immunità del servizio postale. Le pronunce succedutesi a partire dal 1988 riconoscono la natura
privatistica del rapporto che si instaura fra amministrazione postale e utenti. Sulla scorta di tale premessa, le limitazioni di responsabilità del
d.p.r. 156/73 sono considerate fonte di una ingiustificata disparità di
trattamento. La dichiarazione di illegittimità ha colpito dapprima il re
gime di responsabilità previsto per la perdita o manomissione di vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti di Stato ed inviati dalla Ban
ca d'Italia (Corte cost. 17 marzo 1988, n. 303. id., 1989, I, 56, con
nota di Marziale). In seguito, la stessa sorte è toccata alle limitazioni
di responsabilità previste in caso di sottrazione dolosa del contenuto
delle raccomandate ad opera dei dipendenti dell'amministrazione (Cor te cost. 28 febbraio 1992, n. 74, id., 1992, I, 1353, con note di Pardo
lesi e F. Cosentino), all'esclusione di responsabilità per i servizi di
bancoposta (Corte cost. 30 dicembre 1997, n. 463, id., 1998, I, 682, con osservazioni di F. Cosentino) e ai previ ricorsi in via amministrati
va (Corte cost. 18 gennaio 1991, n. 15, id., 1991, I, 363). I medesimi
principi sono stati applicati anche nel campo dei servizi telefonici: v.
Corte cost. 20 dicembre 1988, n. 1104, id., 1989, I, 1, con nota di
Mazzia, e 30 dicembre 1994, n. 456, id., 1995, I, 1, con nota di Par
dolesi. Pur nell'ambito di un orientamento generalmente favorevole al rias
sorbimento del regime di responsabilità dell'amministrazione postale nel
l'alveo del diritto comune, i giudici costituzionali hanno confermato
la legittimità delle norme che collegano l'esonero dalla responsabilità al basso costo del servizio. Laddove l'utente sia libero di scegliere for me di spedizione più sicure e più costose, ma decida di non avvalersi
di tale possibilità, appare giustificato addossargli il rischio di perdita della corrispondenza (oltre a Corte cost. 74/92 e 463/97, cit., v. Corte cost. 18 febbraio 1992, n. 50, id., 1992, I, 609).
L'odierna pronuncia si pone esplicitamente nel solco della giurispru denza appena ricordata, ma contiene anche qualche elemento di novità.
Il caso sottoposto al giudice a quo riguardava il pagamento di un vaglia
telegrafico recapitato con diciassette giorni di ritardo. Il mittente la
mentava che il disservizio gli aveva impedito di acquistare e mettere
in vendita merce da regalo per le feste natalizie e di capodanno. Ad
avviso della corte, il regime di responsabilità per il servizio di vaglia
telegrafico può essere interpretato in modo da evitare il contrasto con
i principi costituzionali. L'art. 102 d.p.r. 156/73 stabilisce infatti che
l'amministrazione postale è liberata da ogni responsabilità quando sia
no state osservate le norme regolamentari che disciplinano le modalità
di svolgimento del servizio. Tali norme assumono, quindi, il ruolo di
parametri di riferimento per il giudizio di responsabilità. Qualora si
accerti che i termini di consegna previsti dai regolamenti non siano stati
rispettati, l'amministrazione postale non potrà avvalersi dei limiti di
responsabilità stabiliti nel d.p.r. 153/76. L'elemento di novità nella pronuncia in epigrafe è rappresentato dal
la specificazione del criterio di ragionevolezza che dovrebbe ispirare la
valutazione del regime di responsabilità del servizio postale. I tempi e i modi di consegna stabiliti nei regolamenti non hanno solo la funzio
ne di direttive interne, ma assumono rilevanza anche verso l'esterno.
La violazione dei regolamenti rappresenta, cioè, un inadempimento con
trattuale nei confronti degli utenti.
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PARTE PRIMA
Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale inve
ste la disciplina della responsabilità per il servizio postale di
vaglia telegrafico. Il Tribunale di Roma ritiene che l'art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che l'amministrazione non
incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancopo sta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti stabiliti
dalla legge, escluda il risarcimento del danno determinato da
grave ritardo nell'espletamento del servizio di vaglia telegrafico e sia in contrasto con gli art. 2, 3 e 41 Cost.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati. 2.1. - Nell'esaminare le disposizioni che limitano la responsa
bilità dell'amministrazione delle poste per danni cagionati agli
utenti, la giurisprudenza costituzionale ha più volte considerato
superata la concezione amministrativa del servizio postale, che
consentiva di collegare le limitazioni di responsabilità alla ne
cessità di garantire la discrezionalità dell'amministrazione. In
presenza di un servizio organizzato e gestito in forma di impre sa ed improntato a criteri di economicità, il rapporto con gli utenti assume carattere contrattuale e perde le connotazioni au
toritative, venendo così progressivamente assimilato alla disci
plina di diritto comune.
Nella regolamentazione della responsabilità per il danno cau
sato agli utenti per inadempimenti inerenti ai servizi erogati, viene meno il rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'amministrazione, all'ente o alla società che li gesti
sce, mentre diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle ca
ratteristiche proprie di ciascun servizio, che possono anche giu stificare una disciplina speciale che, nel rispetto della ragione
volezza, limiti, senza escluderla del tutto, la responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi for
nisce i servizi. In base a questi criteri, per i servizi di bancopo
sta, che non si discostano per struttura e funzione dagli analo
ghi servizi propri dell'attività bancaria, si è ritenuta non giusti ficata l'esclusione generalizzata di qualsiasi responsabilità per il colpevole inadempimento da parte dell'amministrazione po stale (sentenza n. 463 del 1997, Foro it., 1998, I, 682).
2.2. - Per quanto specificamente si riferisce alla disciplina della responsabilità per grave ritardo nell'espletamento del ser
vizio di vaglia telegrafico, che è posta ad oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, il codice postale e delle telecomuni
cazioni (approvato con il d.p.r. n. 156 del 1973) attribuisce ri
lievo all'osservanza delle norme stabilite dal regolamento gene rale dei servizi postali e di bancoposta: l'amministrazione è li
berata da ogni responsabilità quando il pagamento delle somme
ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle
norme stabilite da tale regolamento (art. 102). È da intendere
che il pagamento non riguardi solo la fase terminale del servi
zio, consistente nella materiale consegna del denaro al destina
tario, ma comprenda anche la disciplina relativa a quanto sia
preordinato a tale consegna, giacché il pagamento ad una per sona e presso un ufficio designati dal mittente costituisce l'og
getto stesso del servizio di vaglia postali (art. 104 stesso cod.
postale). La responsabilità dell'amministrazione è, dunque, esclu
sa quando siano osservate le norme che disciplinano il servizio,
Benché il principio sia stato enunciato con specifico riferimento al servizio di vaglia telegrafico, la sua applicazione ad altri servizi postali non sarebbe priva di giustificazione. È il caso di ricordare che la carta della qualità del servizio pubblico postale, approvata con d.p.c.m. 30
gennaio 1996, fissa i parametri di riferimento per la valutazione del
servizio, indicando fra l'altro gli obiettivi di qualità da perseguire per i tempi di recapito. La giurisprudenza costituzionale potrebbe giustifi care un'interpretazione che attribuisca a tali parametri il valore di im
pegni vincolanti. La loro violazione darebbe diritto ad una richiesta di risarcimento dei danni oltre i limiti previsti dal d.p.r. 156/73.
Il tentativo di cancellare i limiti di responsabilità dell'amministrazio ne postale deve comunque fare i conti con le resistenze della Corte di cassazione. A dispetto di una dichiarata adesione agli orientamenti del la giurisprudenza costituzionale, i giudici di legittimità sembrano tutto ra poco propensi ad applicare il diritto comune nei giudizi di responsa bilità che coinvolgono l'amministrazione postale. V., da ultimo, Cass. 7 maggio 1998, n. 4619, Danno e resp., 1998, 674, con note di G. Bellantuono e F. Cosentino, che non riconosce alcun risarcimento ad un utente privato di un posto di lavoro a causa del mancato recapito di una raccomandata. Un risarcimento pari al valore del vaglia cambia rio perduto è stato invece accordato da Cass. 28 maggio 1996, n. 4941, Foro it., Rep. 1997, voce Posta, n. 9. [G. Bellantuono]
Il Foro Italiano — 1999.
quali risultano dall'apposito regolamento e dalle istruzioni da
esso richiamate.
Il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con
il d.p.r. 1° giugno 1989 n. 256, stabilisce che i vaglia che di spongono i pagamenti per telegrafo (art. 28, 5° comma) siano
recapitati ai destinatari nei modi e nelle forme previsti dalle
istruzioni (art. 48). Queste ultime, oltre che regolamentare le
modalità di consegna al destinatario del telegramma-avviso (art.
80), prevedono anche i termini di consegna, i tempi e i mezzi
di recapito (art. 121). Quando la mancata o ritardata consegna
avvenga per cause imputabili all'amministrazione, i termini pre visti dalle istruzioni, cui rinvia il regolamento, assumono rilievo
ai fini non solo del rimborso delle tasse, ma anche della respon sabilità dell'amministrazione, giacché se essa non rispetta le nor
me stabilite dal regolamento e dalle istruzioni non può essere
liberata da responsabilità (art. 102 cod. postale). La disposizione denunciata, nel contesto normativo nel quale
si colloca, non esclude pertanto la responsabilità dell'ammini
strazione postale per il grave e colpevole ritardo nell'espleta mento del servizio di vaglia telegrafico. Essendo dunque possi bile una interpretazione che supera il contrasto con i parametri indicati per la verifica della legittimità costituzionale, questa in
terpretazione deve essere preferita. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (approva zione del testo unico delle disposizioni legislative in materia po
stale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferi
mento agli art. 2, 3 e 41 Cost., dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 gennaio 1999, n. 3
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 gennaio 1999, n. 4); Pres. Granata, Est. Mlrabelli; Salemme e altri c. Petrucci; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Napoli 29 ottobre 1997
(G.U., la s.s., n. 53 del 1997).
Locazione — Legge 392/78 — Morosità del conduttore — Sa natoria giudiziale — Giudizio ordinario di risoluzione del con
tratto per inadempimento — Esclusione — Questione infon
data di costituzionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 24; cod. civ., art. 1453; cod. proc. civ., art. 658; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 55).
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui limiterebbe al solo procedimento per conva
lida di sfratto la possibilità per il conduttore di sanare in sede
giudiziale la morosità (così impedendo la risoluzione del con
tratto), escludendola, invece, in caso di giudizio ordinario di
risoluzione per inadempimento, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)
(1) La Corte costituzionale, tornando ad occuparsi dell'ambito pro cessuale di applicazione dell'art. 55 1. 392/78, disattende i dubbi di le gittimità prospettati dal giudice rimettente (Pret. Napoli, ord. 29 otto bre 1997, Arch, locazioni, 1998, 33) sulla base dell'interpretazione re strittiva da tempo tramandata dalla Corte di legittimità (secondo cui la sanatoria in questione potrebbe utilmente trovare luogo soltanto nel
procedimento ex art. 658 c.p.c.: v., da ultimo, Cass. 9 febbraio 998, n. 1316, Foro it., 1998, I, 3599, e 7 agosto 1996, n. 7253, id., 1997, I, 1569, entrambe con nota di richiami), ritenendo possibile — e da
preferire, in quanto idonea ad escludere il contrasto con i parametri
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