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sentenza 21 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 gennaio 1999, n. 4); Pres....

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sentenza 21 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 gennaio 1999, n. 4); Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Macchioni c. Min. poste e telecomunicazioni. Ord. Trib. Roma 6 giugno 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 7 del 1998) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 2 (FEBBRAIO 1999), pp. 401/402-403/404 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192806 . Accessed: 28/06/2014 09:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.171 on Sat, 28 Jun 2014 09:18:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 21 gennaio 1999, n. 4 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 gennaio 1999, n. 4);Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Macchioni c. Min. poste e telecomunicazioni. Ord. Trib. Roma 6giugno 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 7 del 1998)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 2 (FEBBRAIO 1999), pp. 401/402-403/404Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192806 .

Accessed: 28/06/2014 09:18

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

zioni ovvero con una tecnica c.d. di ritaglio (v. sul punto sen

tenza n. 26 del 1997, cit.). In realtà il quesito è formulato in modo da poter realizzare

l'abrogazione parziale della legge elettorale nei sensi suindicati

ed insieme a fare sì che la normativa residua, cioè quella risul

tante dopo l'eventuale abrogazione, sia immediatamente appli

cabile, consentendo la rinnovazione in qualsiasi momento del

l'organo rappresentativo, condizione indispensabile per i refe

rendum nella materia delle elezioni delle assemblee parlamentari

(da ultimo, sentenza n. 26 del 1997, cit.). A differenza della fattispecie referendaria presa in considera

zione nella ipotesi immediatamente precedente (sentenza n. 26

del 1997, cit.), vi è una piena garanzia di immediata applicabili tà del sistema di risulta, in quanto i collegi elettorali uninomi

nali rimarrebbero immutati, senza nessuna necessità di ridefini

zione in ciascuna circoscrizione, sia nel numero sia nel conse

guente ambito territoriale. Infatti, permarrebbe la distinzione

tra il settantacinque per cento dei seggi, a ciascuno dei quali

corrisponde un collegio uninominale, e il restante venticinque

per cento dei seggi, privi di tale corrispondenza, e attribuiti (in

base alla cifra elettorale individuale, quale risultato di operazio ne matematica di rapporto percentuale tra voti validi e votanti

del collegio uninominale: art. 77, 1° comma, n. 3 e n. 4, e

art. 78) ai candidati, con migliore risultato, non eletti nei colle

gi uninominali. In tal modo risulterebbe un sistema di elezione

di deputati corrispondente al numero fissato in Costituzione,

con possibilità di rinnovazione dell'organo in ogni tempo. La situazione che si verrebbe a determinare in concreto con

l'eventuale accoglimento della richiesta referendaria si presenta,

quindi, corrispondente alle esigenze soprarichiamate. 5. - Le anzidette considerazioni consentono altresì di esclude

re che il referendum in esame abbia carattere manipolativo o

surrettiziamente propositivo. Esso, infatti, abrogando parzial

mente la disciplina stabilita dal legislatore, per ciò che attiene

alla ripartizione del venticinque per cento dei seggi, non la so

stituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estra

nea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale

non possono creare ex novo né direttamente costruire (sentenza

n. 36 del 1997, cit.), ma utilizza un criterio specificamente esi

stente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applica

zione nella specifica parte di risulta della legge oggetto del refe

rendum (art. 77, n. 3). In definitiva, caducati, come effetto della proposta abroga

zione referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del

venticinque per cento dei seggi secondo il metodo proporzionale

collegato alle liste stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrit

tivo proprio, il criterio per l'attribuzione dei seggi in base alla

cifra individuale di ogni candidato, criterio che continuerebbe

ad applicarsi con le modalità consentite dal sistema residuo.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissibi

le la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle

parti indicate in epigrafe, secondo il quesito modificato dall'uf

ficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

con ordinanze 1° dicembre 1998 e 14 gennaio 1999, del d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi

recanti norme per la elezione della camera dei deputati), nel

testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni,

apportate in particolare dalla 1. 4 agosto 1993 n. 277 (norme

per l'elezione della camera dei deputati) e dal d.leg. 20 dicem

bre 1993 n. 534 (modificazioni al testo unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della camera dei deputati, approvato con

d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361), richiesta dichiarata conforme a

legge con le anzidette ordinanze.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 gennaio 1999, n. 4

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 gennaio 1999, n. 4); Pres. Vassalli, Est. Mirabelli; Macchioni c. Min. poste e

telecomunicazioni. Ord. Trib. Roma 6 giugno 1997 (G.U., la s.s., n. 7 del 1998).

Posta e comunicazioni — Vaglia telegrafico — Ritardato paga mento — Responsabilità dell'amministrazione postale — Li

miti — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di

cui in motivazione (Cost., art. 2, 3, 41; d.p.r. 29 marzo 1973

n. 156, approvazione del testo unico delle disposizioni legisla tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, art. 6, 102, 104; d.p.r. 1° giugno 1989 n. 256, approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice po stale e delle telecomunicazioni, art. 28, 48).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973 n.

156, nella parte in cui esclude la responsabilità dell'ammini

strazione postale, in caso di ritardato pagamento di vaglia

telegrafico, quando siano osservate le norme stabilite per l'e

spletamento del servizio, in riferimento agli art. 2, 3 e 41

Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione è riportata, con la data del 10 novem bre 1997, in Foro it., 1998, I, 682.

I giudici costituzionali aggiungono un altro tassello all'opera di revi sione del regime di responsabilità previsto per l'amministrazione posta le. Pur rigettando la questione di costituzionalità sollevata dai giudici romani, la sentenza in epigrafe conferma e rafforza l'orientamento giu risprudenziale che, nel corso dell'ultimo decennio, ha drasticamente ri

dotto le aree di immunità del servizio postale. Le pronunce succedutesi a partire dal 1988 riconoscono la natura

privatistica del rapporto che si instaura fra amministrazione postale e utenti. Sulla scorta di tale premessa, le limitazioni di responsabilità del

d.p.r. 156/73 sono considerate fonte di una ingiustificata disparità di

trattamento. La dichiarazione di illegittimità ha colpito dapprima il re

gime di responsabilità previsto per la perdita o manomissione di vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti di Stato ed inviati dalla Ban

ca d'Italia (Corte cost. 17 marzo 1988, n. 303. id., 1989, I, 56, con

nota di Marziale). In seguito, la stessa sorte è toccata alle limitazioni

di responsabilità previste in caso di sottrazione dolosa del contenuto

delle raccomandate ad opera dei dipendenti dell'amministrazione (Cor te cost. 28 febbraio 1992, n. 74, id., 1992, I, 1353, con note di Pardo

lesi e F. Cosentino), all'esclusione di responsabilità per i servizi di

bancoposta (Corte cost. 30 dicembre 1997, n. 463, id., 1998, I, 682, con osservazioni di F. Cosentino) e ai previ ricorsi in via amministrati

va (Corte cost. 18 gennaio 1991, n. 15, id., 1991, I, 363). I medesimi

principi sono stati applicati anche nel campo dei servizi telefonici: v.

Corte cost. 20 dicembre 1988, n. 1104, id., 1989, I, 1, con nota di

Mazzia, e 30 dicembre 1994, n. 456, id., 1995, I, 1, con nota di Par

dolesi. Pur nell'ambito di un orientamento generalmente favorevole al rias

sorbimento del regime di responsabilità dell'amministrazione postale nel

l'alveo del diritto comune, i giudici costituzionali hanno confermato

la legittimità delle norme che collegano l'esonero dalla responsabilità al basso costo del servizio. Laddove l'utente sia libero di scegliere for me di spedizione più sicure e più costose, ma decida di non avvalersi

di tale possibilità, appare giustificato addossargli il rischio di perdita della corrispondenza (oltre a Corte cost. 74/92 e 463/97, cit., v. Corte cost. 18 febbraio 1992, n. 50, id., 1992, I, 609).

L'odierna pronuncia si pone esplicitamente nel solco della giurispru denza appena ricordata, ma contiene anche qualche elemento di novità.

Il caso sottoposto al giudice a quo riguardava il pagamento di un vaglia

telegrafico recapitato con diciassette giorni di ritardo. Il mittente la

mentava che il disservizio gli aveva impedito di acquistare e mettere

in vendita merce da regalo per le feste natalizie e di capodanno. Ad

avviso della corte, il regime di responsabilità per il servizio di vaglia

telegrafico può essere interpretato in modo da evitare il contrasto con

i principi costituzionali. L'art. 102 d.p.r. 156/73 stabilisce infatti che

l'amministrazione postale è liberata da ogni responsabilità quando sia

no state osservate le norme regolamentari che disciplinano le modalità

di svolgimento del servizio. Tali norme assumono, quindi, il ruolo di

parametri di riferimento per il giudizio di responsabilità. Qualora si

accerti che i termini di consegna previsti dai regolamenti non siano stati

rispettati, l'amministrazione postale non potrà avvalersi dei limiti di

responsabilità stabiliti nel d.p.r. 153/76. L'elemento di novità nella pronuncia in epigrafe è rappresentato dal

la specificazione del criterio di ragionevolezza che dovrebbe ispirare la

valutazione del regime di responsabilità del servizio postale. I tempi e i modi di consegna stabiliti nei regolamenti non hanno solo la funzio

ne di direttive interne, ma assumono rilevanza anche verso l'esterno.

La violazione dei regolamenti rappresenta, cioè, un inadempimento con

trattuale nei confronti degli utenti.

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PARTE PRIMA

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale inve

ste la disciplina della responsabilità per il servizio postale di

vaglia telegrafico. Il Tribunale di Roma ritiene che l'art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che l'amministrazione non

incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancopo sta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti stabiliti

dalla legge, escluda il risarcimento del danno determinato da

grave ritardo nell'espletamento del servizio di vaglia telegrafico e sia in contrasto con gli art. 2, 3 e 41 Cost.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati. 2.1. - Nell'esaminare le disposizioni che limitano la responsa

bilità dell'amministrazione delle poste per danni cagionati agli

utenti, la giurisprudenza costituzionale ha più volte considerato

superata la concezione amministrativa del servizio postale, che

consentiva di collegare le limitazioni di responsabilità alla ne

cessità di garantire la discrezionalità dell'amministrazione. In

presenza di un servizio organizzato e gestito in forma di impre sa ed improntato a criteri di economicità, il rapporto con gli utenti assume carattere contrattuale e perde le connotazioni au

toritative, venendo così progressivamente assimilato alla disci

plina di diritto comune.

Nella regolamentazione della responsabilità per il danno cau

sato agli utenti per inadempimenti inerenti ai servizi erogati, viene meno il rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'amministrazione, all'ente o alla società che li gesti

sce, mentre diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle ca

ratteristiche proprie di ciascun servizio, che possono anche giu stificare una disciplina speciale che, nel rispetto della ragione

volezza, limiti, senza escluderla del tutto, la responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi for

nisce i servizi. In base a questi criteri, per i servizi di bancopo

sta, che non si discostano per struttura e funzione dagli analo

ghi servizi propri dell'attività bancaria, si è ritenuta non giusti ficata l'esclusione generalizzata di qualsiasi responsabilità per il colpevole inadempimento da parte dell'amministrazione po stale (sentenza n. 463 del 1997, Foro it., 1998, I, 682).

2.2. - Per quanto specificamente si riferisce alla disciplina della responsabilità per grave ritardo nell'espletamento del ser

vizio di vaglia telegrafico, che è posta ad oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, il codice postale e delle telecomuni

cazioni (approvato con il d.p.r. n. 156 del 1973) attribuisce ri

lievo all'osservanza delle norme stabilite dal regolamento gene rale dei servizi postali e di bancoposta: l'amministrazione è li

berata da ogni responsabilità quando il pagamento delle somme

ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle

norme stabilite da tale regolamento (art. 102). È da intendere

che il pagamento non riguardi solo la fase terminale del servi

zio, consistente nella materiale consegna del denaro al destina

tario, ma comprenda anche la disciplina relativa a quanto sia

preordinato a tale consegna, giacché il pagamento ad una per sona e presso un ufficio designati dal mittente costituisce l'og

getto stesso del servizio di vaglia postali (art. 104 stesso cod.

postale). La responsabilità dell'amministrazione è, dunque, esclu

sa quando siano osservate le norme che disciplinano il servizio,

Benché il principio sia stato enunciato con specifico riferimento al servizio di vaglia telegrafico, la sua applicazione ad altri servizi postali non sarebbe priva di giustificazione. È il caso di ricordare che la carta della qualità del servizio pubblico postale, approvata con d.p.c.m. 30

gennaio 1996, fissa i parametri di riferimento per la valutazione del

servizio, indicando fra l'altro gli obiettivi di qualità da perseguire per i tempi di recapito. La giurisprudenza costituzionale potrebbe giustifi care un'interpretazione che attribuisca a tali parametri il valore di im

pegni vincolanti. La loro violazione darebbe diritto ad una richiesta di risarcimento dei danni oltre i limiti previsti dal d.p.r. 156/73.

Il tentativo di cancellare i limiti di responsabilità dell'amministrazio ne postale deve comunque fare i conti con le resistenze della Corte di cassazione. A dispetto di una dichiarata adesione agli orientamenti del la giurisprudenza costituzionale, i giudici di legittimità sembrano tutto ra poco propensi ad applicare il diritto comune nei giudizi di responsa bilità che coinvolgono l'amministrazione postale. V., da ultimo, Cass. 7 maggio 1998, n. 4619, Danno e resp., 1998, 674, con note di G. Bellantuono e F. Cosentino, che non riconosce alcun risarcimento ad un utente privato di un posto di lavoro a causa del mancato recapito di una raccomandata. Un risarcimento pari al valore del vaglia cambia rio perduto è stato invece accordato da Cass. 28 maggio 1996, n. 4941, Foro it., Rep. 1997, voce Posta, n. 9. [G. Bellantuono]

Il Foro Italiano — 1999.

quali risultano dall'apposito regolamento e dalle istruzioni da

esso richiamate.

Il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con

il d.p.r. 1° giugno 1989 n. 256, stabilisce che i vaglia che di spongono i pagamenti per telegrafo (art. 28, 5° comma) siano

recapitati ai destinatari nei modi e nelle forme previsti dalle

istruzioni (art. 48). Queste ultime, oltre che regolamentare le

modalità di consegna al destinatario del telegramma-avviso (art.

80), prevedono anche i termini di consegna, i tempi e i mezzi

di recapito (art. 121). Quando la mancata o ritardata consegna

avvenga per cause imputabili all'amministrazione, i termini pre visti dalle istruzioni, cui rinvia il regolamento, assumono rilievo

ai fini non solo del rimborso delle tasse, ma anche della respon sabilità dell'amministrazione, giacché se essa non rispetta le nor

me stabilite dal regolamento e dalle istruzioni non può essere

liberata da responsabilità (art. 102 cod. postale). La disposizione denunciata, nel contesto normativo nel quale

si colloca, non esclude pertanto la responsabilità dell'ammini

strazione postale per il grave e colpevole ritardo nell'espleta mento del servizio di vaglia telegrafico. Essendo dunque possi bile una interpretazione che supera il contrasto con i parametri indicati per la verifica della legittimità costituzionale, questa in

terpretazione deve essere preferita. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (approva zione del testo unico delle disposizioni legislative in materia po

stale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferi

mento agli art. 2, 3 e 41 Cost., dal Tribunale di Roma con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 gennaio 1999, n. 3

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 gennaio 1999, n. 4); Pres. Granata, Est. Mlrabelli; Salemme e altri c. Petrucci; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Napoli 29 ottobre 1997

(G.U., la s.s., n. 53 del 1997).

Locazione — Legge 392/78 — Morosità del conduttore — Sa natoria giudiziale — Giudizio ordinario di risoluzione del con

tratto per inadempimento — Esclusione — Questione infon

data di costituzionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 24; cod. civ., art. 1453; cod. proc. civ., art. 658; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 55).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui limiterebbe al solo procedimento per conva

lida di sfratto la possibilità per il conduttore di sanare in sede

giudiziale la morosità (così impedendo la risoluzione del con

tratto), escludendola, invece, in caso di giudizio ordinario di

risoluzione per inadempimento, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)

(1) La Corte costituzionale, tornando ad occuparsi dell'ambito pro cessuale di applicazione dell'art. 55 1. 392/78, disattende i dubbi di le gittimità prospettati dal giudice rimettente (Pret. Napoli, ord. 29 otto bre 1997, Arch, locazioni, 1998, 33) sulla base dell'interpretazione re strittiva da tempo tramandata dalla Corte di legittimità (secondo cui la sanatoria in questione potrebbe utilmente trovare luogo soltanto nel

procedimento ex art. 658 c.p.c.: v., da ultimo, Cass. 9 febbraio 998, n. 1316, Foro it., 1998, I, 3599, e 7 agosto 1996, n. 7253, id., 1997, I, 1569, entrambe con nota di richiami), ritenendo possibile — e da

preferire, in quanto idonea ad escludere il contrasto con i parametri

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