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sentenza 23 aprile 1998, n. 132 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres....

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sentenza 23 aprile 1998, n. 132 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres. Granata, Est. Chieppa; Soc. Dual Sanitaly (Avv. Grassi, Gaidano) c. Comune di Moncalieri; Soc. Montubo (Avv. Radice) c. Comune di Casalpusterlengo. Ord. Trib. Torino 3 luglio 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 46 del 1996); App. Milano 15 ottobre 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 1997) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1347/1348-1349/1350 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194420 . Accessed: 28/06/2014 15:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 15:32:21 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 23 aprile 1998, n. 132 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres. Granata, Est. Chieppa; Soc. Dual Sanitaly (Avv. Grassi, Gaidano) c. Comune di Moncalieri;

sentenza 23 aprile 1998, n. 132 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17);Pres. Granata, Est. Chieppa; Soc. Dual Sanitaly (Avv. Grassi, Gaidano) c. Comune di Moncalieri;Soc. Montubo (Avv. Radice) c. Comune di Casalpusterlengo. Ord. Trib. Torino 3 luglio 1996(G.U., 1 a s.s., n. 46 del 1996); App. Milano 15 ottobre 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1347/1348-1349/1350Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194420 .

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1347 PARTE PRIMA 1348

«si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art.

11 d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035», che, a sua volta, stabilisce

che il suddetto provvedimento è impugnabile innanzi «al preto re del luogo nel cui mandamento» è situato l'alloggio.

Secondo il giudice a quo, la norma regionale impugnata —

che peraltro riproduce l'art. 23 1. reg. Emilia-Romagna 14 mar

zo 1984 n. 12, già dichiarato, con sentenza n. 727 del 1988

(Foro it., 1991, I, 338) costituzionalmente illegittimo — richia mando il dettato della disposizione statale, intende «legiferare in materia di tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legitti mi», violando così gli art. 108 e 117 Cost., in quanto non rien

trerebbe nelle competenze regionali la disciplina della materia

giurisdizionale, riservata alla legge dello Stato.

2. - La questione è fondata.

Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa

corte, concernente proprio disposizioni molto spesso identiche

a quella in esame, il legislatore regionale non può emanare nor

me che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in

ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto l'art.

108 Cost, riserva la materia della giurisdizione e quella proces suale alla competenza del legislatore statale (tra le più recenti, le sentenze n. 390 del 1996, id., 1997, I, 630; nn. 76 e 459

del 1995, id., 1995, I, 1410 e 3385; 303 del 1994, id., 1994, I, 3273; n. 457 del 1994, id., 1995, I, 1410; n. 210 del 1993; id., 1993, I, 1747). La violazione di tale parametro, d'altra par

te, non può neppure essere esclusa, secondo quanto affermato

da questa corte in fattispecie identica a quella ora in esame, «sulla base del rilievo che la norma regionale impugnata si è

limitata a fare rinvio alla normativa statale contenuta nell'art.

II, 13° comma, d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035, perché le re

gioni in nessun caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando ciò un'indebita novazio

ne della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano»

(sentenza n. 457 del 1994, nonché sentenze n. 210 del 1993; n. 203 del 1987, id., 1987, I, 2910; n. 615 del 1987, id., Rep. 1988, voce Regione, n. 144).

Nel quadro di tali principi, pertanto, la norma censurata vio

la l'art. 108 Cost., disciplinando una materia, che è al di fuori

delle competenze regionali fissate dall'art. 117 Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 22, 5° comma, l.reg. Emilia-Romagna 16 marzo 1995 n. 13 (modifiche e integrazioni alla l.reg. 14

marzo 1984 n. 12, in materia di assegnazione, gestione, deca

denza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla l.reg. 2 dicembre 1988 n. 50 e ulteriori

modificazioni).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 aprile 1998, n. 132

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres. Granata, Est. Chieppa; Soc. Dual Sanitaly (Avv. Gras

si, Gaidano) c. Comune di Moncalieri; Soc. Montubo (Avv.

Radice) c. Comune di Casalpusterlengo. Orci. Trib. Torino 3 luglio 1996 (G.U., la s.s., n. 46 del 1996); App. Milano

15 ottobre 1996 (G.U., la s.s., n. 10 del 1997).

Tributi locali — Contenzioso — Avviso di accertamento — Azio ne giudiziaria — Previo esperimento del ricorso amministrati

vo — Obbligo — Incostituzionalità (Cost., art. 24; d.p.r. 26

ottobre 1972 n. 638, disposizioni per l'attribuzione di somme

agli enti indicati nell'art. 14 1. 9 ottobre 1971 n. 825, in sosti tuzione di contributi e compartecipazioni e norme per la dele

gabilità delle entrate, art. 20).

È incostituzionale l'art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 638, nella

parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. (1)

(1) Le ordinanze di rimessione Trib. Torino 3 luglio 1996 e App. Milano 15 ottobre 1996 si leggono in Comm. trib., 1996, II, 543, e id., 1997, II, 367.

Il Foro Italiano — 1998.

Diritto. — 1. - Le questioni di legittimità costituzionale sot

toposte all'esame della corte hanno ad oggetto l'art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 638 (disposizioni per l'attribuzione di somme

agli enti indicati nell'art. 14 1. 9 ottobre 1971 n. 825, in sostitu

zione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la

delegabilità delle entrate), nella parte in cui subordina l'accesso

alla tutela giurisdizionale al preventivo esperimento dei rimedi

di carattere amministrativo, prevedendo che l'azione giudiziaria

possa essere promossa entro novanta giorni dalla notificazione

della decisione del ministro, oppure, in ogni caso, dopo centot

tanta dalla presentazione del ricorso al ministro.

Viene denunciata la violazione dell'art. 3 Cost, essendo disci

plinate in maniera differente, per effetto di peculiari interventi

della corte, fattispecie analoghe; inoltre, si deduce la concorren

te violazione degli art. 24 e 113 Cost., sotto l'identico profilo che la disposizione comporta una compressione, per effetto del

la previsione di decadenza, e una limitazione alla proponibilità dell'azione giudiziaria ostacolandone o rendendo difficoltoso l'e

sercizio.

Le due ordinanze prospettano questioni analoghe tali che i

relativi giudizi possano essere riuniti e decisi con un'unica pro nuncia.

2. - Preliminarmente, deve essere rilevato che l'art. 71 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 (disposizioni sul processo tributario

in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 1.

30 dicembre 1991 n. 413) ha espressamente abrogato una serie

di disposizioni, tra le quali la norma denunciata: l'art. 20 d.p.r. n. 638 del 1972.

Tuttavia, l'effetto abrogativo decorre dalla data di insedia

mento delle commissioni tributarie provinciali e regionali (1°

aprile 1996 in relazione all'art. 42 d.leg. n. 545 del 1992), in

logica connessione con l'attribuzione alla giurisizione delle com

missioni tributarie delle controversie concernenti i tributi conu

nali e locali (art. 2, 1° comma, lett. h, d.leg. n. 546 del 1992). Anzi è prevista una ultrattività delle disposizioni abrogate con

l'art. 71 perfino per i procedimenti contenziosi amministrativi

pendenti avanti all'intendente di finanza o al ministro, di modo

che in assenza di diversa disposizione transitoria, l'abrogazione anzidetta non può influire sulle questioni proposte, in quanto il procedimento giurisdizionale avanti al giudice ordinario con

tinua ad essere disciplinato, con riguardo ai termini e alle mo

dalità, dalle norme sulla giurisdizione esistenti al momento del

la domanda e quindi da quelle anteriormente previste (art. 20

d.p.r. n. 638 del 1972). 3. - È infondata la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., assu

mendosi, ad esclusivo parametro del vizio denunziato, prece denti pronunce rese da questa corte in materia di giurisdizione condizionata. Invero sul piano costituzionale il fatto che auto

nome disposizioni di analogo contenuto siano state già dichia

rate costituzionalmente illegittime, non può, di per sé, far rite

nere esistente la violazione del principio di uguaglianza da parte di altre norme di contenuto corrispondente vigenti in materia

analoga. Ciò assume, invece, valore di precedente della corte, quale

immediato riscontro giurisprudenziale sulla sussistenza della vio

lazione della medesima norma costituzionale, assunta a para metro nei precedenti giudizi.

4. - Le altre questioni sono fondate sotto il profilo della vio lazione degli art. 24 e 113 Cost.

Infatti la norma denunciata comporta che la tutela giurisdi zionale del contribuente, nei cui confronti è stato notificato av

viso di accertamento per la tassa raccolta rifiuti o vi sia diniego di rimborso per gli stessi tributi, per i quali non era all'epoca

La Consulta conferma la sua giurisprudenza in tema di incostituzio nalità delle norme che obbligano il contribuente che intenda agire in

giudizio a presentare ricorsi all'autorità amministrativa. Per riferimen

ti, cfr., da ultimo, Corte cost. 1° aprile 1998, n. 81, Foro it., 1998, I, 969 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, 8° comma, d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, nella 1. 24 aprile 1989 n. 144, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione

giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap) anche in mancanza del preven tivo ricorso amministrativo) e 17 marzo 1998, n. 62, ibid. (per la quale è incostituzionale l'art. 16, 3° comma, 1. 29 dicembre 1990 n. 408, nella

parte in cui non prevede, nelle controversie di cui al 2° comma dello stesso articolo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata

al previo esperimento del ricorso amministrativo.

Questa corte, investita dell'esame di costituzionalità di altre

norme coeve, sempre nel settore tributario, strutturate in ma

niera sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 d.p.r. 26

ottobre 1972 n. 641, tassa sulle concessioni governative; art.

39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 640, imposta sugli spettacoli; art.

33 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, imposta di bollo; l'art. 4, 8° comma, d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modifica

zioni, nella 1. 24 aprile 1989 n. 144, Iciap), ha sempre ritenuto

che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del pre vio esperimento di rimedi amministrativi (in duplice grado al

l'intendente di finanza e al ministro) con conseguente differi

mento della proponibilità dell'azione a un certo termine decor

rente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo solo

se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori fi

nalità di giustizia, non ritenute esistenti nei casi considerati (sen tenze n. 233 del 1996, Foro it., 1996, I, 2586; n. 56 del 1995,

id., 1995, I, 737; n. 360 del 1994, id., 1994, I, 2940; n. 406 del 1993, id., 1993, I, 3214, e, da ultimo, n. 81 del 1998, id., 1998, I, 969).

Né nella fattispecie disciplinata dall'art. 20 d.p.r. n. 638 (si noti coevo e omologo con le altre norme colpite da illegittimità

costituzionale) sussistono esigenze di accertamenti tecnico

amministrativi, posto che si tratta sempre di tributi — anche

se locali —, la cui imposizione deve trovare base in una legge, che fissa il presupposto di imposta, nonché l'ambito soggettivo ed oggettivo del tributo, riservando eventuali ed ulteriori speci ficazioni ad atti amministrativi generali ed a regolamenti, senza

che residuino momenti di discrezionalità nei confronti di singoli contribuenti.

5. - La violazione del parametro costituzionale invocato (art.

24) risulta ulteriormente evidenziata quando, come nel caso del

la norma denunciata in questa sede, il ricorso amministrativo

non ha effetto sospensivo della riscossione dell'imposta (senten ze n. 62 del 1998, id., 1998, I, 969, e n. 81 del 1998), essendo

la sospensione, su domanda di parte e subordinata alla sussi

stenza di gravi motivi (art. 20, 4° comma, d.p.r. n. 638 del

1972), rimessa alle attribuzioni discrezionali dell'autorità ammi

nistrativa investita della decisione sul ricorso.

6. - Di conseguenza, si impone la dichiarazione dell'illegitti mità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui

non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in man

canza del preventivo ricorso amministrativo.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 d.p.r. 26 otto

bre 1972 n. 638 (disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 1. 9 ottobre 1971 n. 825, in sostituzione

di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delega bilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso

amministrativo.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 marzo 1998, n. 74

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° aprile 1998, n. 13); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Valentini; interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Trib. Roma

13 marzo 1997 (G.U., la s.s., n. 28 del 1997).

Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordi

naria — Società fiduciarie — Società controllanti o controlla

te o collegate — Dichiarazione di fallimento successiva alla

data della liquidazione coatta della società fiduciaria — Que

stione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; d.l. 5

giugno 1986 n. 233, norme sulla liquidazione coatta ammini

strativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni

transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, art. 3; 1. 1° agosto 1986 n. 430, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

5 giugno 1986 n. 233; d.l. 16 febbraio 1987 n. 27, misure

Il Foro Italiano — 1998.

urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria, art. 4 bis; 1. 13 aprile 1987 n. 148, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 16 febbraio 1987 n. 27).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 3, 1° comma, d.l. 5 giugno 1986 n. 233 e successive

modifiche, nella parte in cui non prevede per le società con

trollanti o controllate o collegate ad una società fiduciaria la conversione del fallimento dichiarato successivamente alla

data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coat

ta amministrativa della società fiduciaria, in riferimento al

l'art. 3 Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione, con la quale è stata sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, è riportata in Dir. fallirti., 1997, II, 390, nonché ibid., 542, con commento di Di Gravio, Andirivieni

costituzionale delle conversioni dei fallimenti delle società (collegate al

le) fiduciarie, il quale sottolinea che la questione di costituzionalità è soltanto apparente e si ricollegherebbe — sempre secondo l'a. — ad un improprio significato del termine «conversione», posto che quest'ul tima riguarda «le procedure di fallimento», indipendentemente dal mo mento in cui il fallimento è stato dichiarato e — deve ritenersi, seguen do il ragionamento dell'a. — senza che rilevi la (eventuale) opposizione alla sentenza di fallimento. In altri termini, si tratterebbe soltanto di una questione interpretativa della disciplina prevista dall'art. 3 d.l. 5

giugno 1986 n. 233 e successive modifiche, senza che sia necessario,

perciò, scomodare i principi fondamentali della Costituzione. In argomento, si deve ricordare la precedente pronuncia Corte cost.

18 gennaio 1991, n. 19, Foro it., 1993, I, 1785, con nota redazionale e nota di Liccardo, La tutela della unicità delle procedure concorsuali amministrative: brevi riflessioni sulla conversione del d.l. 233/86 nella l. 430/86, ed anche Ragusa Maggiore, in Dir. fallim., 1993, II, 262, e Censoni, La conversione dei fallimenti delle società «collegate» con società fiduciarie, in Nuove leggi civ., 1994, 290. In quella sede, la corte aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art.

3, 1° comma, d.l. 233/86, nella parte in cui — per le società indicate nell'art. 2, 1° comma, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria (o fiduciaria e di revisione) con la quale sono collegate —

non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in

vigore del citato decreto legge. Da notare, inoltre, che, poco dopo la ricordata pronuncia della Consulta, App. Bologna 6 novembre 1992, Foro it., 1993, I, 1785 (anche in Fallimento, 1993, 536, con nota di

Ruggeri) aveva affermato che deve disporsi la conversione del falli mento in liquidazione coatta amministrativa della società collegata quan d'anche la dichiarazione di fallimento della stessa società sia successiva al provvedimento con cui la società fiduciaria è stata posta in liquida zione coatta amministrativa, non potendo il principio di unicità della

procedura prevista dal legislatore essere vanificato alla asincronia delle decisioni adottate.

Per ulteriori interventi in giurisprudenza, successivamente a Corte cost.

19/91, si può segnalare Cass. 24 settembre 1991, n. 9963, Foro it.,

Rep. 1992, voce Liquidazione coatta amministrativa, n. 22, ove, per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società fiduciaria, ai fini

dell'assoggettamento anche della prima alla liquidazione coatta ammi

nistrativa, viene affermata la competenza del tribunale della sede della società controllante (e non quello della sede della società fiduciaria con

trollata), atteso che il d.l. n. 233 del 1986 e la relativa legge di conver

sione non hanno introdotto alcuna deroga al criterio di competenza previsto dall'art. 195 1. fall, (e dal successivo art. 202) per la dichiara zione giudiziale dello stato d'insolvenza dell'impresa soggetta a liquida zione coatta amministrativa.

Più di recente, in tema di conversione della procedura seguita a sen tenza di improcedibilità del fallimento, Cass. 6 novembre 1993, n. 11016, id., Rep. 1994, voce cit., n. 41, ha affermato che la sentenza non deter

mina né la chiusura, né la revoca del fallimento, ma soltanto la sostitu zione di una procedura concorsuale ad un'altra, con salvezza degli ef

fetti prodottisi nel corso di quella fallimentare, trattandosi di pronunzia che accerta il «collegamento» tra le imprese, non influente sulla decisio

ne relativa ai presupposti del fallimento (riesaminabili soltanto nel giu dizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento) di un'im

presa collegata e non rilevando, in proposito, l'accesso, avvenuto nel

frattempo, della società capofila alla procedura speciale e la conseguen te conversione del fallimento dell'impresa collegata.

In tema di gruppi di società, Trib. Ferrara 15 novembre 1995, id.,

Rep. 1996, voce cit., n. 18 (e Fallimento, 1996, 689, con nota di F.

Di Majo, Crisi dì società fiduciarie e conversione di procedimenti), ha

affermato che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del

decreto in cui sia stata aperta la liquidazione coatta amministrativa di

una società fiduciaria può essere disposta la conversione in detta proce dura, ai sensi dell'art. 3 1. 1° agosto 1986 n. 430, delle altre società

collegate facenti parte del gruppo nell'ambito del quale sia compresa anche una società di intermediazione mobiliare, anche se l'unicità di

direzione sia ricollegabile ad una società di fatto ed ai soci illimitata

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