sentenza 23 aprile 1998, n. 132 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17);Pres. Granata, Est. Chieppa; Soc. Dual Sanitaly (Avv. Grassi, Gaidano) c. Comune di Moncalieri;Soc. Montubo (Avv. Radice) c. Comune di Casalpusterlengo. Ord. Trib. Torino 3 luglio 1996(G.U., 1 a s.s., n. 46 del 1996); App. Milano 15 ottobre 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1347/1348-1349/1350Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194420 .
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1347 PARTE PRIMA 1348
«si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art.
11 d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035», che, a sua volta, stabilisce
che il suddetto provvedimento è impugnabile innanzi «al preto re del luogo nel cui mandamento» è situato l'alloggio.
Secondo il giudice a quo, la norma regionale impugnata —
che peraltro riproduce l'art. 23 1. reg. Emilia-Romagna 14 mar
zo 1984 n. 12, già dichiarato, con sentenza n. 727 del 1988
(Foro it., 1991, I, 338) costituzionalmente illegittimo — richia mando il dettato della disposizione statale, intende «legiferare in materia di tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legitti mi», violando così gli art. 108 e 117 Cost., in quanto non rien
trerebbe nelle competenze regionali la disciplina della materia
giurisdizionale, riservata alla legge dello Stato.
2. - La questione è fondata.
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa
corte, concernente proprio disposizioni molto spesso identiche
a quella in esame, il legislatore regionale non può emanare nor
me che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in
ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto l'art.
108 Cost, riserva la materia della giurisdizione e quella proces suale alla competenza del legislatore statale (tra le più recenti, le sentenze n. 390 del 1996, id., 1997, I, 630; nn. 76 e 459
del 1995, id., 1995, I, 1410 e 3385; 303 del 1994, id., 1994, I, 3273; n. 457 del 1994, id., 1995, I, 1410; n. 210 del 1993; id., 1993, I, 1747). La violazione di tale parametro, d'altra par
te, non può neppure essere esclusa, secondo quanto affermato
da questa corte in fattispecie identica a quella ora in esame, «sulla base del rilievo che la norma regionale impugnata si è
limitata a fare rinvio alla normativa statale contenuta nell'art.
II, 13° comma, d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035, perché le re
gioni in nessun caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando ciò un'indebita novazio
ne della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano»
(sentenza n. 457 del 1994, nonché sentenze n. 210 del 1993; n. 203 del 1987, id., 1987, I, 2910; n. 615 del 1987, id., Rep. 1988, voce Regione, n. 144).
Nel quadro di tali principi, pertanto, la norma censurata vio
la l'art. 108 Cost., disciplinando una materia, che è al di fuori
delle competenze regionali fissate dall'art. 117 Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 22, 5° comma, l.reg. Emilia-Romagna 16 marzo 1995 n. 13 (modifiche e integrazioni alla l.reg. 14
marzo 1984 n. 12, in materia di assegnazione, gestione, deca
denza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla l.reg. 2 dicembre 1988 n. 50 e ulteriori
modificazioni).
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 aprile 1998, n. 132
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 aprile 1998, n. 17); Pres. Granata, Est. Chieppa; Soc. Dual Sanitaly (Avv. Gras
si, Gaidano) c. Comune di Moncalieri; Soc. Montubo (Avv.
Radice) c. Comune di Casalpusterlengo. Orci. Trib. Torino 3 luglio 1996 (G.U., la s.s., n. 46 del 1996); App. Milano
15 ottobre 1996 (G.U., la s.s., n. 10 del 1997).
Tributi locali — Contenzioso — Avviso di accertamento — Azio ne giudiziaria — Previo esperimento del ricorso amministrati
vo — Obbligo — Incostituzionalità (Cost., art. 24; d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 638, disposizioni per l'attribuzione di somme
agli enti indicati nell'art. 14 1. 9 ottobre 1971 n. 825, in sosti tuzione di contributi e compartecipazioni e norme per la dele
gabilità delle entrate, art. 20).
È incostituzionale l'art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 638, nella
parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. (1)
(1) Le ordinanze di rimessione Trib. Torino 3 luglio 1996 e App. Milano 15 ottobre 1996 si leggono in Comm. trib., 1996, II, 543, e id., 1997, II, 367.
Il Foro Italiano — 1998.
Diritto. — 1. - Le questioni di legittimità costituzionale sot
toposte all'esame della corte hanno ad oggetto l'art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 638 (disposizioni per l'attribuzione di somme
agli enti indicati nell'art. 14 1. 9 ottobre 1971 n. 825, in sostitu
zione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la
delegabilità delle entrate), nella parte in cui subordina l'accesso
alla tutela giurisdizionale al preventivo esperimento dei rimedi
di carattere amministrativo, prevedendo che l'azione giudiziaria
possa essere promossa entro novanta giorni dalla notificazione
della decisione del ministro, oppure, in ogni caso, dopo centot
tanta dalla presentazione del ricorso al ministro.
Viene denunciata la violazione dell'art. 3 Cost, essendo disci
plinate in maniera differente, per effetto di peculiari interventi
della corte, fattispecie analoghe; inoltre, si deduce la concorren
te violazione degli art. 24 e 113 Cost., sotto l'identico profilo che la disposizione comporta una compressione, per effetto del
la previsione di decadenza, e una limitazione alla proponibilità dell'azione giudiziaria ostacolandone o rendendo difficoltoso l'e
sercizio.
Le due ordinanze prospettano questioni analoghe tali che i
relativi giudizi possano essere riuniti e decisi con un'unica pro nuncia.
2. - Preliminarmente, deve essere rilevato che l'art. 71 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 (disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 1.
30 dicembre 1991 n. 413) ha espressamente abrogato una serie
di disposizioni, tra le quali la norma denunciata: l'art. 20 d.p.r. n. 638 del 1972.
Tuttavia, l'effetto abrogativo decorre dalla data di insedia
mento delle commissioni tributarie provinciali e regionali (1°
aprile 1996 in relazione all'art. 42 d.leg. n. 545 del 1992), in
logica connessione con l'attribuzione alla giurisizione delle com
missioni tributarie delle controversie concernenti i tributi conu
nali e locali (art. 2, 1° comma, lett. h, d.leg. n. 546 del 1992). Anzi è prevista una ultrattività delle disposizioni abrogate con
l'art. 71 perfino per i procedimenti contenziosi amministrativi
pendenti avanti all'intendente di finanza o al ministro, di modo
che in assenza di diversa disposizione transitoria, l'abrogazione anzidetta non può influire sulle questioni proposte, in quanto il procedimento giurisdizionale avanti al giudice ordinario con
tinua ad essere disciplinato, con riguardo ai termini e alle mo
dalità, dalle norme sulla giurisdizione esistenti al momento del
la domanda e quindi da quelle anteriormente previste (art. 20
d.p.r. n. 638 del 1972). 3. - È infondata la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., assu
mendosi, ad esclusivo parametro del vizio denunziato, prece denti pronunce rese da questa corte in materia di giurisdizione condizionata. Invero sul piano costituzionale il fatto che auto
nome disposizioni di analogo contenuto siano state già dichia
rate costituzionalmente illegittime, non può, di per sé, far rite
nere esistente la violazione del principio di uguaglianza da parte di altre norme di contenuto corrispondente vigenti in materia
analoga. Ciò assume, invece, valore di precedente della corte, quale
immediato riscontro giurisprudenziale sulla sussistenza della vio
lazione della medesima norma costituzionale, assunta a para metro nei precedenti giudizi.
4. - Le altre questioni sono fondate sotto il profilo della vio lazione degli art. 24 e 113 Cost.
Infatti la norma denunciata comporta che la tutela giurisdi zionale del contribuente, nei cui confronti è stato notificato av
viso di accertamento per la tassa raccolta rifiuti o vi sia diniego di rimborso per gli stessi tributi, per i quali non era all'epoca
La Consulta conferma la sua giurisprudenza in tema di incostituzio nalità delle norme che obbligano il contribuente che intenda agire in
giudizio a presentare ricorsi all'autorità amministrativa. Per riferimen
ti, cfr., da ultimo, Corte cost. 1° aprile 1998, n. 81, Foro it., 1998, I, 969 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, 8° comma, d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, nella 1. 24 aprile 1989 n. 144, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione
giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap) anche in mancanza del preven tivo ricorso amministrativo) e 17 marzo 1998, n. 62, ibid. (per la quale è incostituzionale l'art. 16, 3° comma, 1. 29 dicembre 1990 n. 408, nella
parte in cui non prevede, nelle controversie di cui al 2° comma dello stesso articolo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo).
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata
al previo esperimento del ricorso amministrativo.
Questa corte, investita dell'esame di costituzionalità di altre
norme coeve, sempre nel settore tributario, strutturate in ma
niera sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 641, tassa sulle concessioni governative; art.
39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 640, imposta sugli spettacoli; art.
33 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, imposta di bollo; l'art. 4, 8° comma, d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modifica
zioni, nella 1. 24 aprile 1989 n. 144, Iciap), ha sempre ritenuto
che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del pre vio esperimento di rimedi amministrativi (in duplice grado al
l'intendente di finanza e al ministro) con conseguente differi
mento della proponibilità dell'azione a un certo termine decor
rente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo solo
se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori fi
nalità di giustizia, non ritenute esistenti nei casi considerati (sen tenze n. 233 del 1996, Foro it., 1996, I, 2586; n. 56 del 1995,
id., 1995, I, 737; n. 360 del 1994, id., 1994, I, 2940; n. 406 del 1993, id., 1993, I, 3214, e, da ultimo, n. 81 del 1998, id., 1998, I, 969).
Né nella fattispecie disciplinata dall'art. 20 d.p.r. n. 638 (si noti coevo e omologo con le altre norme colpite da illegittimità
costituzionale) sussistono esigenze di accertamenti tecnico
amministrativi, posto che si tratta sempre di tributi — anche
se locali —, la cui imposizione deve trovare base in una legge, che fissa il presupposto di imposta, nonché l'ambito soggettivo ed oggettivo del tributo, riservando eventuali ed ulteriori speci ficazioni ad atti amministrativi generali ed a regolamenti, senza
che residuino momenti di discrezionalità nei confronti di singoli contribuenti.
5. - La violazione del parametro costituzionale invocato (art.
24) risulta ulteriormente evidenziata quando, come nel caso del
la norma denunciata in questa sede, il ricorso amministrativo
non ha effetto sospensivo della riscossione dell'imposta (senten ze n. 62 del 1998, id., 1998, I, 969, e n. 81 del 1998), essendo
la sospensione, su domanda di parte e subordinata alla sussi
stenza di gravi motivi (art. 20, 4° comma, d.p.r. n. 638 del
1972), rimessa alle attribuzioni discrezionali dell'autorità ammi
nistrativa investita della decisione sul ricorso.
6. - Di conseguenza, si impone la dichiarazione dell'illegitti mità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui
non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in man
canza del preventivo ricorso amministrativo.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 d.p.r. 26 otto
bre 1972 n. 638 (disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 1. 9 ottobre 1971 n. 825, in sostituzione
di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delega bilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso
amministrativo.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 marzo 1998, n. 74
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° aprile 1998, n. 13); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Valentini; interv. Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Trib. Roma
13 marzo 1997 (G.U., la s.s., n. 28 del 1997).
Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordi
naria — Società fiduciarie — Società controllanti o controlla
te o collegate — Dichiarazione di fallimento successiva alla
data della liquidazione coatta della società fiduciaria — Que
stione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; d.l. 5
giugno 1986 n. 233, norme sulla liquidazione coatta ammini
strativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni
transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, art. 3; 1. 1° agosto 1986 n. 430, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
5 giugno 1986 n. 233; d.l. 16 febbraio 1987 n. 27, misure
Il Foro Italiano — 1998.
urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria, art. 4 bis; 1. 13 aprile 1987 n. 148, conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 16 febbraio 1987 n. 27).
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 3, 1° comma, d.l. 5 giugno 1986 n. 233 e successive
modifiche, nella parte in cui non prevede per le società con
trollanti o controllate o collegate ad una società fiduciaria la conversione del fallimento dichiarato successivamente alla
data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coat
ta amministrativa della società fiduciaria, in riferimento al
l'art. 3 Cost. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione, con la quale è stata sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, è riportata in Dir. fallirti., 1997, II, 390, nonché ibid., 542, con commento di Di Gravio, Andirivieni
costituzionale delle conversioni dei fallimenti delle società (collegate al
le) fiduciarie, il quale sottolinea che la questione di costituzionalità è soltanto apparente e si ricollegherebbe — sempre secondo l'a. — ad un improprio significato del termine «conversione», posto che quest'ul tima riguarda «le procedure di fallimento», indipendentemente dal mo mento in cui il fallimento è stato dichiarato e — deve ritenersi, seguen do il ragionamento dell'a. — senza che rilevi la (eventuale) opposizione alla sentenza di fallimento. In altri termini, si tratterebbe soltanto di una questione interpretativa della disciplina prevista dall'art. 3 d.l. 5
giugno 1986 n. 233 e successive modifiche, senza che sia necessario,
perciò, scomodare i principi fondamentali della Costituzione. In argomento, si deve ricordare la precedente pronuncia Corte cost.
18 gennaio 1991, n. 19, Foro it., 1993, I, 1785, con nota redazionale e nota di Liccardo, La tutela della unicità delle procedure concorsuali amministrative: brevi riflessioni sulla conversione del d.l. 233/86 nella l. 430/86, ed anche Ragusa Maggiore, in Dir. fallim., 1993, II, 262, e Censoni, La conversione dei fallimenti delle società «collegate» con società fiduciarie, in Nuove leggi civ., 1994, 290. In quella sede, la corte aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art.
3, 1° comma, d.l. 233/86, nella parte in cui — per le società indicate nell'art. 2, 1° comma, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria (o fiduciaria e di revisione) con la quale sono collegate —
non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in
vigore del citato decreto legge. Da notare, inoltre, che, poco dopo la ricordata pronuncia della Consulta, App. Bologna 6 novembre 1992, Foro it., 1993, I, 1785 (anche in Fallimento, 1993, 536, con nota di
Ruggeri) aveva affermato che deve disporsi la conversione del falli mento in liquidazione coatta amministrativa della società collegata quan d'anche la dichiarazione di fallimento della stessa società sia successiva al provvedimento con cui la società fiduciaria è stata posta in liquida zione coatta amministrativa, non potendo il principio di unicità della
procedura prevista dal legislatore essere vanificato alla asincronia delle decisioni adottate.
Per ulteriori interventi in giurisprudenza, successivamente a Corte cost.
19/91, si può segnalare Cass. 24 settembre 1991, n. 9963, Foro it.,
Rep. 1992, voce Liquidazione coatta amministrativa, n. 22, ove, per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società fiduciaria, ai fini
dell'assoggettamento anche della prima alla liquidazione coatta ammi
nistrativa, viene affermata la competenza del tribunale della sede della società controllante (e non quello della sede della società fiduciaria con
trollata), atteso che il d.l. n. 233 del 1986 e la relativa legge di conver
sione non hanno introdotto alcuna deroga al criterio di competenza previsto dall'art. 195 1. fall, (e dal successivo art. 202) per la dichiara zione giudiziale dello stato d'insolvenza dell'impresa soggetta a liquida zione coatta amministrativa.
Più di recente, in tema di conversione della procedura seguita a sen tenza di improcedibilità del fallimento, Cass. 6 novembre 1993, n. 11016, id., Rep. 1994, voce cit., n. 41, ha affermato che la sentenza non deter
mina né la chiusura, né la revoca del fallimento, ma soltanto la sostitu zione di una procedura concorsuale ad un'altra, con salvezza degli ef
fetti prodottisi nel corso di quella fallimentare, trattandosi di pronunzia che accerta il «collegamento» tra le imprese, non influente sulla decisio
ne relativa ai presupposti del fallimento (riesaminabili soltanto nel giu dizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento) di un'im
presa collegata e non rilevando, in proposito, l'accesso, avvenuto nel
frattempo, della società capofila alla procedura speciale e la conseguen te conversione del fallimento dell'impresa collegata.
In tema di gruppi di società, Trib. Ferrara 15 novembre 1995, id.,
Rep. 1996, voce cit., n. 18 (e Fallimento, 1996, 689, con nota di F.
Di Majo, Crisi dì società fiduciarie e conversione di procedimenti), ha
affermato che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del
decreto in cui sia stata aperta la liquidazione coatta amministrativa di
una società fiduciaria può essere disposta la conversione in detta proce dura, ai sensi dell'art. 3 1. 1° agosto 1986 n. 430, delle altre società
collegate facenti parte del gruppo nell'ambito del quale sia compresa anche una società di intermediazione mobiliare, anche se l'unicità di
direzione sia ricollegabile ad una società di fatto ed ai soci illimitata
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