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sentenza 23 dicembre 1982; Pres. Fiorillo, Est. Aliberti; De Larosiere (Avv. Mossa) c. Trans World...

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sentenza 23 dicembre 1982; Pres. Fiorillo, Est. Aliberti; De Larosiere (Avv. Mossa) c. Trans World Airlines (Avv. Marazza) Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1983), pp. 2005/2006-2007/2008 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175358 . Accessed: 25/06/2014 03:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.143 on Wed, 25 Jun 2014 03:56:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 23 dicembre 1982; Pres. Fiorillo, Est. Aliberti; De Larosiere (Avv. Mossa) c. Trans World Airlines (Avv. Marazza)

sentenza 23 dicembre 1982; Pres. Fiorillo, Est. Aliberti; De Larosiere (Avv. Mossa) c. TransWorld Airlines (Avv. Marazza)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1983), pp. 2005/2006-2007/2008Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175358 .

Accessed: 25/06/2014 03:56

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

da strutture accreditate anche in Italia e vagliate dalla polizia

peruviana; — compatibilità dell'età della minore con quella degli adottanti

secondo il paradigma offerto dall'art. 8, n. 3, della convenzione di Strasburgo, verificando in particolare che entrambi i coniugi non hanno più di quarantacinque anni della figlia adottiva. ; Trat

tandosi pertanto di un provvedimento di adozione in cui la fun

zione di tutela della minore si accompagna, in modo emblematico, ai requisiti previsti dall'art. 314/2 ss. c. c. ritiene la corte che alla adozione speciale debba farsi riferimento nella specifica zione degli effetti che debbono conseguire alla dichiarazione di

efficacia.

CORTE D'APPELLO DI ROMA; sentenza 23 dicembre 1982; Pres. Fiorillo, Est. Aliberti; De Larosiere (Avv. Mossa) c.

Trans World Airlines (Avv. Marazza).

CORTE D'APPELLO DI ROMA;

Responsabilità civile — Assicurazione infortuni e morte stipulata da società di trasporti aerei a favore del personale di cabina —

Stipula di nuovo contratto di assicurazione — Omessa informa

zione della necessità di rinnovare la designazione del benefi

ciario — Perdita della qualità di beneficiario — Risarcimento

dei danni (Cod. civ., art. 2043).

Ha diritto al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c... chi, essen

do stato indicato quale beneficiario di una polizza infortuni e

morte sottoscritta da una società aerea a favore di una propria

dipendente (successivamente perita in un incidente di volo), abbia perso tale qualità in occasione della stipula di altro con

tratto, per aver la società omesso di informare l'assicurata della

necessità di rinnovare la designazione del beneficiario. (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). Nel merito la corte os

serva che il De Larosiere ha impugnato la sentenza in ordine

al quantum e per l'esattezza in ordine alla misura della rivaluta

zione monetaria ed in punto alle spese del giudizio (liquidazione

degli onorari); la TWA ha impugnato sia in ordine alla sua rite

nuta responsabilità, che in punto di pagamento di maggiore som

ma per svalutazione monetaria. Consegue, ovviamente, che l'esa

me va portato per prima alle censure inerenti Van debeatur.

La TWA assume — quanto alla commissione da parte sua di

un fatto colposo consistente nella mancata informazione dei di

pendenti e segnatamente della Buhler sulla necessità di designare un nuovo beneficiario — che nessun onere di diligenza in tal

senso poteva farsi gravare su di essa. Ricorda che essa si era

inizialmente impegnata con i « piani » IDBP e OLAI ad assicu

rare i propri dipendenti in relazione a determinati rischi, median

te polizza internazionale, indicando nella relativa documentazio

ne informativa la necessità di nominare il beneficiario in caso di

morte; la Bouhler aveva indicato il De Larosiere come proprio beneficiario con riferimento specifico a tali provvidenze e la

designazione era stata trasmessa da essa TWA alla compagnia

assicuratrice; successivamente gli assistenti di volo di base a

Roma avevano rivendicato l'applicazione della medesima assicu

razione in vigore per i dipendenti dell'Alitalia ed il 18 giugno 1974 era stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sin dacali per la stipula di detta assicurazione, che veniva appunto

stipulata con la Reliance Insurance Company. Assume l'appellante che essendo la fattispecie regolata dalla

legge italiana (mentre la prima polizza era stipulata in America)

non si comprendeva di cosa essa TWA avrebbe dovuto informare

i dipendenti ed essendo evidente che una designazione fatta per un tipo di assicurazione non poteva valere per un tipo diverso

stipulato in epoca successiva.

Rileva ancora l'appellante che il modulo non era impegnativo

per essa, perché non diretto ad essa TWA, né sottoscritto da

essa, che aveva assunto la funzione di mero nuncius.

Restava esclusa secondo l'appellante l'esistenza di un proprio fatto colposo, nonché la sussistenza di contratto a favore di terzo

(contratto non sottoscritto o comunque accettato da una delle

parti): del pari era da escludersi l'esistenza di una mera aspetta

tiva del De Larosiere ad essere designato come beneficiario an

'(1) Non constano precedenti editi. Viene fatto, tuttavia, di richiamare, con le cautele di circostanza,

l'elaborazione in materia di tutela delle aspettative, rispetto alle quali — e qui se ne registra eloquente riprova — « la giurisprudenza pri

vilegia una interpretazione dell'art. 2043 c.c. molto più ampia del

l'usuale » (cosi Alpa, in Trattato di diritto civile, diretto da Rescigno,

14, Torino, 1982, 177).

Il Foro Italiano — 1983 — Parte I-128.

che nella nuova polizza (osservava la TWA che semmai tale

aspettativa era rivolta nei confronti della Buhler e che la mancata

rinnovazione della designazione era chiara espressione della vo

lontà di non mantenerla). La corte ricorda anzitutto che con il modulo sottoscritto il 4

marzo 1974 Silvia Buhler designò il De Larosiere quale suo be

neficiario in forza dell'assicurazione sulla vita ed infortuni (OLA1) e in forza del piano di assistenza della divisione internazionale

(IDBP); il diritto di cambiare questo beneficiario in futuro era

consentito quando venisse completata una nuova designazione

depositata presso la TWA nelle forme proprie; la designazione del De Larosiere venne trasmessa dalla TWA alla compagnia as

sicuratrice (all'epoca vigeva contratto con la « The Continental

Insurance Company »).

Successivamente a seguito di accordo sindacale del 18 giugno 1974 agli assistenti di volo della TWA fu riconosciuto il diritto

alla stessa assicurazione prevista dall'Alitalia per il suo perso nale di cabina; la TWA stipulò polizza n. 51/814/81 con la

Reliance Insurance Company con effetto dalle ore 24 del 1° lu

glio 1974. Il punto decisivo della causa è quello inerente alla

sussistenza di un obbligo — o meno — da parte della TWA di

trasmettere e comunicare al nuovo assicuratore il nominativo del

De Larosiere (quale beneficiario indicato dalla Buhler) o, alme

no, di avvisare la predetta della stipula del nuovo contratto ai

fini di rinnovare (o meno) quella designazione. La tesi della

TWA è in sostanza quella di una netta distinzione sul valore del

modulo in relazione alle provvidenze del piano IDBP e della

OLAI ed alla successiva stipula dell'assicurazione con la Relian

ce. La designazione del beneficiario ineriva esclusivamente ai

primi due benefìci.

La corte osserva che nel modulo (come avanti riferito) la de

signazione è fatta in relazione ai suddetti IDBP ed OLAI, ma

rileva contestualmente che l'indicazione di tali benefici è con

seguenza che, all'epoca, tali erano le forme di assistenza in vi

gore ma non appare revocabile in dubbio che la Buhler abbia

voluto, in sostanza, designare il De Larosiere quale suo bene

ficiario a prescindere dello specifico contratto di assicurazione,

contingentemente vigente: ciò anche perché la designazione non

appare successivamente revocata né appare alcun elemento dal

quale desumere la volontà della Buhler di non voler mantenere

la designazione stessa.

Orbene la TWA avrebbe dovuto informarla del nuovo con

tratto di assicurazione (quello con la Reliance) proprio per met

terla in condizione di procedere ad una nuova designazione in

relazione alla nuova assicurazione. Né è a dire che la predetta

Buhler doveva certamente conoscere la stipula del nuovo con

tratto di assicurazione, come conseguenza dell'accordo sindaca

le perché i dipendenti conoscevano verosimilmente < punti fon

damentali di acquisizione della categoria, ma non ìche ogni

dettaglio della polizza. In ogni caso aon '• Jteva conoscere con

sicurezza se la stipula era concretamente avvenuta o quando sarebbe avvenuta. In altri termini la TV» A doveva dare concrete,

specifiche informazioni per mettere la Buhler in condizione di

dichiarare che intendeva tuttora (come era evidente) mantenere

ferma la designazione del De Larosiere e, occorrendo, designar lo ulteriormente e specificamente agli effetti del contratto Re

liance. Né è a dire che in questo non v'era la necessità o l'op

portunità di indicare beneficiari s.ante il riferimento all'art. 936

c. nav.

A riguardo va notato che a mente dell'art. 11 del contratto ove

non fossero applicabili le disposizioni del citato art. 936 c. nav.

la somma assicurata sarebbe stata liquidala ai beneficiari desi

gnati (o, in mancanza, agli eredi). Va ricordato che ex art. 936

sono beneficiari di diritto coniuge e figlio dell'assicurato e cho

la Silvia Buhler non aveva figlio e coniuge (vedi per tale punto la sentenza non definitiva di primo grado).

È evidente, quindi, che la designazione del De Larosiere quale beneficiario nel contratto con la Reliance avrebbe avuto come

conseguenza l'obbligo di detto assicuratore di corrispondere l'in

dennità al predetto. Il nesso causale tra il comportamento omissivo della TWA e

la perdita (per De Larosiere) del beneficio conseguente all'indi

cazione è quindi del tutto evidente. Né può osservarsi che il De

Larosiere non aveva ancora alcun diritto perché è, quanto meno

indiscutibile che il comportamento della TWA ha colpito in ra

dice il diritto in fieri del De Larosiere, impedendogli addirit

tura di sorgere. Ma tale diritto — come esattamente ha osservato

il tribunale — era cosi pregnante, da doversi ritenere giuridica mente tutelabile: precludere un credito che sarebbe certamente

sorto è equiparabile a far venire meno definitivamente il cre

dito. Ma v'è di più: invero non è da dubitare dell'obbligo che

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2007 PARTE PRIMA 2008

la TWA aveva nei confronti della Silvia Buhler — come avanti

dimostrato — d'informarla specificamente e concretamente (altro è conoscere che in seguito ad un accordo sindacale il datore di

lavoro deve adempiere a fare qualcosa, altro sapere che l'ha

fatto o, concretamente, quando va a farlo) del nuovo contratto

e delle sue clausole. In particolare avrebbe dovuta informarla

ai fini di rendere operante nel nuovo contratto l'effettiva volon

tà della Buhler che era quella di avere come beneficiario dell'as

sicurazione di infortuni il De Larosiere quale che fosse l'assicu

ratore con il quale stipulava la TWA.

E ricordato che nel modulo era detto che il cambio di bene

ficiario doveva avvenire con designazione depositata presso la

TWA appare logico ed evidente che la predetta si occupava della

trasmissione di tali designazioni all'assicuratore nell'ambito delle

forme di assistenza che forniva ai suoi dipendenti: la circostan

za della stipula di nuova assicurazione non può far ritenere che

la TWA non dovesse più interessarsi di quanto atteneva alle de

signazioni ed alla loro modificazione, restando inalterato il fon

damento del suo obbligo anche dopo la parziale variazione delle

forme di assistenza ai dipendenti.

E tale obbligo della TWA, pur essendo la prestazione a favore

della Buhler nel senso che la TWA doveva trasmettere un mo

dulo contenente la volontà della predetta, si rifletteva pur sem

pre sulla sfera patrimoniale del De Larosiere, in quanto, ove

adempiuto, avrebbe -dato ingresso alla volontà della Buhler nel

contratto Reliance e, quindi, fatto sorgere nel De Larosiere la

qualità di beneficiario in ordine a tale contratto (per il caso di

morte di Silvia Buhler), con il conseguente diritto a percepire la

somma assicurata al verificarsi dell'evento morte: quindi la qua lità di beneficiario che il De Larosiere già aveva nella vigenza del precedente contratto assicurativo non avrebbe avuto solu

zione di continuità, venendo ad essere nel nuovo rapporto assi

curativo. 11 comportamento della TWA appare in violazione de

gli obblighi assunti: in effetti essa, che era impegnata a trasmet

tere il modulo di designazione di beneficiario nella vigenza del

precedente rapporto assicurativo, avendo l'obbligo di avvertire

la Buhler in merito alla nuova assicurazione (atteso che è paci fico che tale forma di assistenza in sostanza sostituiva la prece

dente) doveva metterla in condizione di mantenere la sua desi

gnazione in favore del De Larosiere, metterla in condizione di

rendere efficace anche agli effetti del nuovo contratto la sua so

stanziale volontà di avere come beneficiario in caso di sua morte

il De Larosiere, ciò a prescindere da quale fosse la compagnia assicuratrice. E come diffusamente dimostrato il comportamento della TWA al riguardo appare improntato non certo alla debita

diligenza. La colpa della TWA è ravvisabile appunto nella ne

gligenza usata nella vicenda: in effetti il suo comportamento ha

fatto venire meno quei diritti che il De Larosiere già aveva nella

vigenza del precedente contratto, impedendo — appunto con la

sua negligenza — che alla stipula di nuovo contratto di assicu

razione la volontà della Buhler potesse trovare ingresso nel nuo

vo contratto per quanto riguarda la designazione del beneficiario.

Il De Larosiere, quindi, già beneficiario nel precedente contratto nùn ha potuto mantenere tale sua qualità in relazione della sti

pula del successivo proprio per il comportamento negligente della

TWA che ha in concreto impedito la designazione da parte della Silvia Buhler. E va ancora ricordato che l'obbligo della TWA di

trasmettere la designazione che appare innegabile in relazione

al modulo 4 marzo 1974 per i benefici IDBP ed OLAI va visto in chiave logica nel senso che la TWA doveva mettere in con

dizione la Buhler ove essa TWA avesse stipulato successiva assi curazione con altra compagnia di poter far valere la sua volontà anche in relazione a tale nuovo rapporto.

Ma nella fattispecie il comportamento della TWA ha fatto

venir meno, come detto, il diritto che il De Larosiere già aveva nella vigenza del contratto con la Continental nel senso di aver

impedito che questo divenisse operante anche nella nuova polizza (Reliance). Ma anche a voler scindere le due fasi deve riconoscer si al De Larosiere un diritto in fieri cosi pregnante non sorto

proprio per il comportamento colposo della TWA. La responsa bilità della predetta discende, quindi, dalla normativa di cui al l'art. 2043 c.c.

Ciò a prescindere dalla configurabilità della figura del contratto a favore di terzi. (Omissis)

TRIBUNALE DI CAMERINO; decreto 29 aprile 1983; Pres.

Brachetti, Rei. Iacoboni; ric. Cerqueti.

TRIBUNALE DI CAMERINO; Rr> a rurTTi D/=«1 T arr>Hn\iT • rir»

Ociiiua puuuiitii — liaudiiicuiu smuiaiiu uuuugfiiuuu — rvwvuwa — Ricorso avverso il provvedimento sindacale convalidato —

Interesse a ricorrere — Sussistenza (L. 23 dicembre 1978 n.

833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 35). Sanità pubblica — Trattamento sanitario obbligatorio — Presup

posti — Insussistenza (L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 33, 34).

Sussiste l'interesse di chi sia stato sottoposto a trattamento sa

nitario obbligatorio, a ricorrere avverso il provvedimento del

sindaco convalidato dal giudice tutelare, anche in caso di revoca

di detto provvedimento. (1) Non va convalidato il provvedimento del sindaco con cui si di

spone il trattamento sanitario obbligatorio, nell'ipotesi in cui

tale trattamento non appaia come necessario per la cura del

l'infermo. (2)

Letto il ricorso in data 16 febbraio 1983 con il quale Cer

quetti Remo chiedeva l'annullamento o la revoca dell'ordinanza

n. 37 del 28 gennaio 1983 con cui il sindaco del comune di Castel

raimondo disponeva il trattamento sanitario obbligatorio del ri

corrente in condizioni di degenza ospedaliera, ai sensi del com

binato disposto dagli art. 33 e 34 1. 833/78; sentito il p. m.;

rilevato in fatto che la predetta ordinanza sindacale, prece duta dalla proposta del dott. Franco Saturni e dalla convalida

di questa da parte del dott. Antonio Paganelli, è stata dipoi con

validata dal Pretore di Camerino in funzione di giudice tutelare

con provvedimento del 29 gennaio 1983;

che a seguito di richiesta di revoca dell'ordinanza sindacale, avanzata ai sensi dell'art. 33, 6° comma, 1. cit., da parte del dott.

proc. Mario Cavallaro nell'interesse del Cerqueti, il sindaco del

comune di Castelraimondo disponeva con ordinanza del 4 feb

braio 1983 la revoca del trattamento sanitario obbligatorio, preso atto dell'avvenuta dimissione del ricorrente dall'ospedale generale di Tolentino;

ritenuto in diritto che, ai sensi dell'art. 35 1. cit., contro il

provvedimento sindacale convalidato dal giudice tutelare è espe ribile ricorso al tribunale competente;

ritenuto che l'adozione del suddetto mezzo di impugnazione non è incompatibile, nel caso di specie, con la sopravvenuta re

voca del provvedimento sindacale, non potendosi parlare, a giu dizio di questo tribunale, di carenza di interesse, posto che altro è revocare un atto giuridico altro è censurarne i profili di inva

lidità, e ciò, soprattutto, alla luce dei più recenti esiti della scienza amministrativa, a mente dei quali l'ambito proprio della revoca consiste nella diversa valutazione attuale degli interessi

considerati, e non già in un rimedio amministrativo di autotu tela vòlto alla eliminazione di un provvedimento invalido;

(1-2) Non constano precedenti in termini. La decisione di cui alla prima massima è probabilmente dovuta alla

considerazione che chi viene sottoposto illegittimamente a trattamento sanitario obbligatorio subisce un pregiudizio sociale che non viene ri mosso dalla revoca del provvedimento a causa dell'avvenuta dimissione del malato dall'ospedale. D'altronde, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto sufficiente l'esistenza di un interesse meramente morale ai fini dell'ammissibilità o procedibilità di un ricorso avverso un provvedimento che sia stato annullato o che abbia esaurito i suoi effetti (cfr., tra

gli altri, Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 1980, n. 911, Foro it., Rep. 1981, voce Giustizia amministrativa, n. 518; T.A.R. Lazio, sez. I, 9

gennaio 1980, n. 44, id., Rep. 1980, voce cit., n. 559; T.A.R. Cam

pania 25 ottobre 1978, n. 971, ibid., n. 560). Per quanto riguarda la natura giuridica del ricorso al tribunale av

verso il provvedimento sindacale convalidato con cui si dispone il trattamento sanitario obbligatorio, v. Bruscuglia, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, in Nuove leggi civ., 1979, 203, che ne attua un inquadramento nell'ambito della volontaria giu risdizione e conseguentemente prevede l'utilizzazione dello strumento

del decreto motivato per il combinato disposto degli art. 737 e 135 c.p.c.

Per quanto riguarda i presupposti del trattamento sanitario obbligatorio, l'assoluta eccezionalità della misura induce a ritenere che la richiesta del medico debba essere analiticamente motivata in ordine alla necessi tà del ricovero (Pret. Torino 28 settembre 1981, Foro it., 1981, I, 3011); né dovrà verificarsi lesione alcuna della dignità umana dell'infermo il

quale, per quanto possibile, dovrà conservare il diritto alla scelta del medico (D'Amico, Tutela psichiatrica e riforma sanitaria, in Problemi

giuridici della riforma sanitaria (Atti del convegno di studi organizzato dall'avvocatura dello Stato, Trieste 7-9 maggio 1982), Napoli, 1983, 273

274). In dottrina v. inoltre Cesco, I malati mentali - Le procedure per i trattamenti sanitari volontario ed obbligatorio, in Stato civile it., 1981, 80 ss.; Zangani, Cittadini, Ferrari. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale, in condizioni di degenza ospedaliera, in Sicurezza soc., 1980, 382 ss.

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