sentenza 23 dicembre 1982; Pres. Fiorillo, Est. Aliberti; De Larosiere (Avv. Mossa) c. TransWorld Airlines (Avv. Marazza)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1983), pp. 2005/2006-2007/2008Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175358 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
da strutture accreditate anche in Italia e vagliate dalla polizia
peruviana; — compatibilità dell'età della minore con quella degli adottanti
secondo il paradigma offerto dall'art. 8, n. 3, della convenzione di Strasburgo, verificando in particolare che entrambi i coniugi non hanno più di quarantacinque anni della figlia adottiva. ; Trat
tandosi pertanto di un provvedimento di adozione in cui la fun
zione di tutela della minore si accompagna, in modo emblematico, ai requisiti previsti dall'art. 314/2 ss. c. c. ritiene la corte che alla adozione speciale debba farsi riferimento nella specifica zione degli effetti che debbono conseguire alla dichiarazione di
efficacia.
CORTE D'APPELLO DI ROMA; sentenza 23 dicembre 1982; Pres. Fiorillo, Est. Aliberti; De Larosiere (Avv. Mossa) c.
Trans World Airlines (Avv. Marazza).
CORTE D'APPELLO DI ROMA;
Responsabilità civile — Assicurazione infortuni e morte stipulata da società di trasporti aerei a favore del personale di cabina —
Stipula di nuovo contratto di assicurazione — Omessa informa
zione della necessità di rinnovare la designazione del benefi
ciario — Perdita della qualità di beneficiario — Risarcimento
dei danni (Cod. civ., art. 2043).
Ha diritto al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c... chi, essen
do stato indicato quale beneficiario di una polizza infortuni e
morte sottoscritta da una società aerea a favore di una propria
dipendente (successivamente perita in un incidente di volo), abbia perso tale qualità in occasione della stipula di altro con
tratto, per aver la società omesso di informare l'assicurata della
necessità di rinnovare la designazione del beneficiario. (1)
Motivi della decisione. — (Omissis). Nel merito la corte os
serva che il De Larosiere ha impugnato la sentenza in ordine
al quantum e per l'esattezza in ordine alla misura della rivaluta
zione monetaria ed in punto alle spese del giudizio (liquidazione
degli onorari); la TWA ha impugnato sia in ordine alla sua rite
nuta responsabilità, che in punto di pagamento di maggiore som
ma per svalutazione monetaria. Consegue, ovviamente, che l'esa
me va portato per prima alle censure inerenti Van debeatur.
La TWA assume — quanto alla commissione da parte sua di
un fatto colposo consistente nella mancata informazione dei di
pendenti e segnatamente della Buhler sulla necessità di designare un nuovo beneficiario — che nessun onere di diligenza in tal
senso poteva farsi gravare su di essa. Ricorda che essa si era
inizialmente impegnata con i « piani » IDBP e OLAI ad assicu
rare i propri dipendenti in relazione a determinati rischi, median
te polizza internazionale, indicando nella relativa documentazio
ne informativa la necessità di nominare il beneficiario in caso di
morte; la Bouhler aveva indicato il De Larosiere come proprio beneficiario con riferimento specifico a tali provvidenze e la
designazione era stata trasmessa da essa TWA alla compagnia
assicuratrice; successivamente gli assistenti di volo di base a
Roma avevano rivendicato l'applicazione della medesima assicu
razione in vigore per i dipendenti dell'Alitalia ed il 18 giugno 1974 era stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sin dacali per la stipula di detta assicurazione, che veniva appunto
stipulata con la Reliance Insurance Company. Assume l'appellante che essendo la fattispecie regolata dalla
legge italiana (mentre la prima polizza era stipulata in America)
non si comprendeva di cosa essa TWA avrebbe dovuto informare
i dipendenti ed essendo evidente che una designazione fatta per un tipo di assicurazione non poteva valere per un tipo diverso
stipulato in epoca successiva.
Rileva ancora l'appellante che il modulo non era impegnativo
per essa, perché non diretto ad essa TWA, né sottoscritto da
essa, che aveva assunto la funzione di mero nuncius.
Restava esclusa secondo l'appellante l'esistenza di un proprio fatto colposo, nonché la sussistenza di contratto a favore di terzo
(contratto non sottoscritto o comunque accettato da una delle
parti): del pari era da escludersi l'esistenza di una mera aspetta
tiva del De Larosiere ad essere designato come beneficiario an
'(1) Non constano precedenti editi. Viene fatto, tuttavia, di richiamare, con le cautele di circostanza,
l'elaborazione in materia di tutela delle aspettative, rispetto alle quali — e qui se ne registra eloquente riprova — « la giurisprudenza pri
vilegia una interpretazione dell'art. 2043 c.c. molto più ampia del
l'usuale » (cosi Alpa, in Trattato di diritto civile, diretto da Rescigno,
14, Torino, 1982, 177).
Il Foro Italiano — 1983 — Parte I-128.
che nella nuova polizza (osservava la TWA che semmai tale
aspettativa era rivolta nei confronti della Buhler e che la mancata
rinnovazione della designazione era chiara espressione della vo
lontà di non mantenerla). La corte ricorda anzitutto che con il modulo sottoscritto il 4
marzo 1974 Silvia Buhler designò il De Larosiere quale suo be
neficiario in forza dell'assicurazione sulla vita ed infortuni (OLA1) e in forza del piano di assistenza della divisione internazionale
(IDBP); il diritto di cambiare questo beneficiario in futuro era
consentito quando venisse completata una nuova designazione
depositata presso la TWA nelle forme proprie; la designazione del De Larosiere venne trasmessa dalla TWA alla compagnia as
sicuratrice (all'epoca vigeva contratto con la « The Continental
Insurance Company »).
Successivamente a seguito di accordo sindacale del 18 giugno 1974 agli assistenti di volo della TWA fu riconosciuto il diritto
alla stessa assicurazione prevista dall'Alitalia per il suo perso nale di cabina; la TWA stipulò polizza n. 51/814/81 con la
Reliance Insurance Company con effetto dalle ore 24 del 1° lu
glio 1974. Il punto decisivo della causa è quello inerente alla
sussistenza di un obbligo — o meno — da parte della TWA di
trasmettere e comunicare al nuovo assicuratore il nominativo del
De Larosiere (quale beneficiario indicato dalla Buhler) o, alme
no, di avvisare la predetta della stipula del nuovo contratto ai
fini di rinnovare (o meno) quella designazione. La tesi della
TWA è in sostanza quella di una netta distinzione sul valore del
modulo in relazione alle provvidenze del piano IDBP e della
OLAI ed alla successiva stipula dell'assicurazione con la Relian
ce. La designazione del beneficiario ineriva esclusivamente ai
primi due benefìci.
La corte osserva che nel modulo (come avanti riferito) la de
signazione è fatta in relazione ai suddetti IDBP ed OLAI, ma
rileva contestualmente che l'indicazione di tali benefici è con
seguenza che, all'epoca, tali erano le forme di assistenza in vi
gore ma non appare revocabile in dubbio che la Buhler abbia
voluto, in sostanza, designare il De Larosiere quale suo bene
ficiario a prescindere dello specifico contratto di assicurazione,
contingentemente vigente: ciò anche perché la designazione non
appare successivamente revocata né appare alcun elemento dal
quale desumere la volontà della Buhler di non voler mantenere
la designazione stessa.
Orbene la TWA avrebbe dovuto informarla del nuovo con
tratto di assicurazione (quello con la Reliance) proprio per met
terla in condizione di procedere ad una nuova designazione in
relazione alla nuova assicurazione. Né è a dire che la predetta
Buhler doveva certamente conoscere la stipula del nuovo con
tratto di assicurazione, come conseguenza dell'accordo sindaca
le perché i dipendenti conoscevano verosimilmente < punti fon
damentali di acquisizione della categoria, ma non ìche ogni
dettaglio della polizza. In ogni caso aon '• Jteva conoscere con
sicurezza se la stipula era concretamente avvenuta o quando sarebbe avvenuta. In altri termini la TV» A doveva dare concrete,
specifiche informazioni per mettere la Buhler in condizione di
dichiarare che intendeva tuttora (come era evidente) mantenere
ferma la designazione del De Larosiere e, occorrendo, designar lo ulteriormente e specificamente agli effetti del contratto Re
liance. Né è a dire che in questo non v'era la necessità o l'op
portunità di indicare beneficiari s.ante il riferimento all'art. 936
c. nav.
A riguardo va notato che a mente dell'art. 11 del contratto ove
non fossero applicabili le disposizioni del citato art. 936 c. nav.
la somma assicurata sarebbe stata liquidala ai beneficiari desi
gnati (o, in mancanza, agli eredi). Va ricordato che ex art. 936
sono beneficiari di diritto coniuge e figlio dell'assicurato e cho
la Silvia Buhler non aveva figlio e coniuge (vedi per tale punto la sentenza non definitiva di primo grado).
È evidente, quindi, che la designazione del De Larosiere quale beneficiario nel contratto con la Reliance avrebbe avuto come
conseguenza l'obbligo di detto assicuratore di corrispondere l'in
dennità al predetto. Il nesso causale tra il comportamento omissivo della TWA e
la perdita (per De Larosiere) del beneficio conseguente all'indi
cazione è quindi del tutto evidente. Né può osservarsi che il De
Larosiere non aveva ancora alcun diritto perché è, quanto meno
indiscutibile che il comportamento della TWA ha colpito in ra
dice il diritto in fieri del De Larosiere, impedendogli addirit
tura di sorgere. Ma tale diritto — come esattamente ha osservato
il tribunale — era cosi pregnante, da doversi ritenere giuridica mente tutelabile: precludere un credito che sarebbe certamente
sorto è equiparabile a far venire meno definitivamente il cre
dito. Ma v'è di più: invero non è da dubitare dell'obbligo che
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2007 PARTE PRIMA 2008
la TWA aveva nei confronti della Silvia Buhler — come avanti
dimostrato — d'informarla specificamente e concretamente (altro è conoscere che in seguito ad un accordo sindacale il datore di
lavoro deve adempiere a fare qualcosa, altro sapere che l'ha
fatto o, concretamente, quando va a farlo) del nuovo contratto
e delle sue clausole. In particolare avrebbe dovuta informarla
ai fini di rendere operante nel nuovo contratto l'effettiva volon
tà della Buhler che era quella di avere come beneficiario dell'as
sicurazione di infortuni il De Larosiere quale che fosse l'assicu
ratore con il quale stipulava la TWA.
E ricordato che nel modulo era detto che il cambio di bene
ficiario doveva avvenire con designazione depositata presso la
TWA appare logico ed evidente che la predetta si occupava della
trasmissione di tali designazioni all'assicuratore nell'ambito delle
forme di assistenza che forniva ai suoi dipendenti: la circostan
za della stipula di nuova assicurazione non può far ritenere che
la TWA non dovesse più interessarsi di quanto atteneva alle de
signazioni ed alla loro modificazione, restando inalterato il fon
damento del suo obbligo anche dopo la parziale variazione delle
forme di assistenza ai dipendenti.
E tale obbligo della TWA, pur essendo la prestazione a favore
della Buhler nel senso che la TWA doveva trasmettere un mo
dulo contenente la volontà della predetta, si rifletteva pur sem
pre sulla sfera patrimoniale del De Larosiere, in quanto, ove
adempiuto, avrebbe -dato ingresso alla volontà della Buhler nel
contratto Reliance e, quindi, fatto sorgere nel De Larosiere la
qualità di beneficiario in ordine a tale contratto (per il caso di
morte di Silvia Buhler), con il conseguente diritto a percepire la
somma assicurata al verificarsi dell'evento morte: quindi la qua lità di beneficiario che il De Larosiere già aveva nella vigenza del precedente contratto assicurativo non avrebbe avuto solu
zione di continuità, venendo ad essere nel nuovo rapporto assi
curativo. 11 comportamento della TWA appare in violazione de
gli obblighi assunti: in effetti essa, che era impegnata a trasmet
tere il modulo di designazione di beneficiario nella vigenza del
precedente rapporto assicurativo, avendo l'obbligo di avvertire
la Buhler in merito alla nuova assicurazione (atteso che è paci fico che tale forma di assistenza in sostanza sostituiva la prece
dente) doveva metterla in condizione di mantenere la sua desi
gnazione in favore del De Larosiere, metterla in condizione di
rendere efficace anche agli effetti del nuovo contratto la sua so
stanziale volontà di avere come beneficiario in caso di sua morte
il De Larosiere, ciò a prescindere da quale fosse la compagnia assicuratrice. E come diffusamente dimostrato il comportamento della TWA al riguardo appare improntato non certo alla debita
diligenza. La colpa della TWA è ravvisabile appunto nella ne
gligenza usata nella vicenda: in effetti il suo comportamento ha
fatto venire meno quei diritti che il De Larosiere già aveva nella
vigenza del precedente contratto, impedendo — appunto con la
sua negligenza — che alla stipula di nuovo contratto di assicu
razione la volontà della Buhler potesse trovare ingresso nel nuo
vo contratto per quanto riguarda la designazione del beneficiario.
Il De Larosiere, quindi, già beneficiario nel precedente contratto nùn ha potuto mantenere tale sua qualità in relazione della sti
pula del successivo proprio per il comportamento negligente della
TWA che ha in concreto impedito la designazione da parte della Silvia Buhler. E va ancora ricordato che l'obbligo della TWA di
trasmettere la designazione che appare innegabile in relazione
al modulo 4 marzo 1974 per i benefici IDBP ed OLAI va visto in chiave logica nel senso che la TWA doveva mettere in con
dizione la Buhler ove essa TWA avesse stipulato successiva assi curazione con altra compagnia di poter far valere la sua volontà anche in relazione a tale nuovo rapporto.
Ma nella fattispecie il comportamento della TWA ha fatto
venir meno, come detto, il diritto che il De Larosiere già aveva nella vigenza del contratto con la Continental nel senso di aver
impedito che questo divenisse operante anche nella nuova polizza (Reliance). Ma anche a voler scindere le due fasi deve riconoscer si al De Larosiere un diritto in fieri cosi pregnante non sorto
proprio per il comportamento colposo della TWA. La responsa bilità della predetta discende, quindi, dalla normativa di cui al l'art. 2043 c.c.
Ciò a prescindere dalla configurabilità della figura del contratto a favore di terzi. (Omissis)
TRIBUNALE DI CAMERINO; decreto 29 aprile 1983; Pres.
Brachetti, Rei. Iacoboni; ric. Cerqueti.
TRIBUNALE DI CAMERINO; Rr> a rurTTi D/=«1 T arr>Hn\iT • rir»
Ociiiua puuuiitii — liaudiiicuiu smuiaiiu uuuugfiiuuu — rvwvuwa — Ricorso avverso il provvedimento sindacale convalidato —
Interesse a ricorrere — Sussistenza (L. 23 dicembre 1978 n.
833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 35). Sanità pubblica — Trattamento sanitario obbligatorio — Presup
posti — Insussistenza (L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 33, 34).
Sussiste l'interesse di chi sia stato sottoposto a trattamento sa
nitario obbligatorio, a ricorrere avverso il provvedimento del
sindaco convalidato dal giudice tutelare, anche in caso di revoca
di detto provvedimento. (1) Non va convalidato il provvedimento del sindaco con cui si di
spone il trattamento sanitario obbligatorio, nell'ipotesi in cui
tale trattamento non appaia come necessario per la cura del
l'infermo. (2)
Letto il ricorso in data 16 febbraio 1983 con il quale Cer
quetti Remo chiedeva l'annullamento o la revoca dell'ordinanza
n. 37 del 28 gennaio 1983 con cui il sindaco del comune di Castel
raimondo disponeva il trattamento sanitario obbligatorio del ri
corrente in condizioni di degenza ospedaliera, ai sensi del com
binato disposto dagli art. 33 e 34 1. 833/78; sentito il p. m.;
rilevato in fatto che la predetta ordinanza sindacale, prece duta dalla proposta del dott. Franco Saturni e dalla convalida
di questa da parte del dott. Antonio Paganelli, è stata dipoi con
validata dal Pretore di Camerino in funzione di giudice tutelare
con provvedimento del 29 gennaio 1983;
che a seguito di richiesta di revoca dell'ordinanza sindacale, avanzata ai sensi dell'art. 33, 6° comma, 1. cit., da parte del dott.
proc. Mario Cavallaro nell'interesse del Cerqueti, il sindaco del
comune di Castelraimondo disponeva con ordinanza del 4 feb
braio 1983 la revoca del trattamento sanitario obbligatorio, preso atto dell'avvenuta dimissione del ricorrente dall'ospedale generale di Tolentino;
ritenuto in diritto che, ai sensi dell'art. 35 1. cit., contro il
provvedimento sindacale convalidato dal giudice tutelare è espe ribile ricorso al tribunale competente;
ritenuto che l'adozione del suddetto mezzo di impugnazione non è incompatibile, nel caso di specie, con la sopravvenuta re
voca del provvedimento sindacale, non potendosi parlare, a giu dizio di questo tribunale, di carenza di interesse, posto che altro è revocare un atto giuridico altro è censurarne i profili di inva
lidità, e ciò, soprattutto, alla luce dei più recenti esiti della scienza amministrativa, a mente dei quali l'ambito proprio della revoca consiste nella diversa valutazione attuale degli interessi
considerati, e non già in un rimedio amministrativo di autotu tela vòlto alla eliminazione di un provvedimento invalido;
(1-2) Non constano precedenti in termini. La decisione di cui alla prima massima è probabilmente dovuta alla
considerazione che chi viene sottoposto illegittimamente a trattamento sanitario obbligatorio subisce un pregiudizio sociale che non viene ri mosso dalla revoca del provvedimento a causa dell'avvenuta dimissione del malato dall'ospedale. D'altronde, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto sufficiente l'esistenza di un interesse meramente morale ai fini dell'ammissibilità o procedibilità di un ricorso avverso un provvedimento che sia stato annullato o che abbia esaurito i suoi effetti (cfr., tra
gli altri, Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 1980, n. 911, Foro it., Rep. 1981, voce Giustizia amministrativa, n. 518; T.A.R. Lazio, sez. I, 9
gennaio 1980, n. 44, id., Rep. 1980, voce cit., n. 559; T.A.R. Cam
pania 25 ottobre 1978, n. 971, ibid., n. 560). Per quanto riguarda la natura giuridica del ricorso al tribunale av
verso il provvedimento sindacale convalidato con cui si dispone il trattamento sanitario obbligatorio, v. Bruscuglia, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, in Nuove leggi civ., 1979, 203, che ne attua un inquadramento nell'ambito della volontaria giu risdizione e conseguentemente prevede l'utilizzazione dello strumento
del decreto motivato per il combinato disposto degli art. 737 e 135 c.p.c.
Per quanto riguarda i presupposti del trattamento sanitario obbligatorio, l'assoluta eccezionalità della misura induce a ritenere che la richiesta del medico debba essere analiticamente motivata in ordine alla necessi tà del ricovero (Pret. Torino 28 settembre 1981, Foro it., 1981, I, 3011); né dovrà verificarsi lesione alcuna della dignità umana dell'infermo il
quale, per quanto possibile, dovrà conservare il diritto alla scelta del medico (D'Amico, Tutela psichiatrica e riforma sanitaria, in Problemi
giuridici della riforma sanitaria (Atti del convegno di studi organizzato dall'avvocatura dello Stato, Trieste 7-9 maggio 1982), Napoli, 1983, 273
274). In dottrina v. inoltre Cesco, I malati mentali - Le procedure per i trattamenti sanitari volontario ed obbligatorio, in Stato civile it., 1981, 80 ss.; Zangani, Cittadini, Ferrari. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale, in condizioni di degenza ospedaliera, in Sicurezza soc., 1980, 382 ss.
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