sentenza 24 aprile 1986; Pres. Tullo, Est. Civinini; Cassa di risparmio di Carpi (Avv. Pera, Pini)c. Bruschi (Avv. Iotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 9 (SETTEMBRE 1987), pp. 2549/2550-2557/2558Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179027 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ritiene quindi il collegio di condividere i seguenti risultati in terpretativi raggiunti, sulla norma in esame, dalla più autorevole
dottrina: a) il socio ha diritto di contribuire alla formazione della
volontà sociale in quel senso che egli ritiene corrispondente al
proprio interesse; b) egli può avvalersi del voto per realizzare un
suo interesse particolare del tutto estraneo alla causa del contrat
to di società purché la realizzazione di questo interesse non im
porti anche solo il pericolo di un danno per il patrimonio sociale;
c) v'è conflitto di interessi fra socio e società quando il socio
si trova nella condizione di essere portatore, di fronte ad una
data deliberazione, di un duplice interesse: del suo interesse di
socio ed inoltre di un interesse esterno alla società; e questa du
plicità di interessi è tale per cui egli non può realizzare l'uno
se non sacrificando l'altro interesse.
Non v'è chi non veda come siffatto conflitto di interessi non
sussistesse, alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre
1982, tra la controllante Dow Chemical e controllata s.p.a. Lepe tit e, comunque, non risulti minimamente provato anche solo il
pericolo di danno al patrimonio di questa, derivante dalla delibe
razione impugnata.
H) La censura di falsità del bilancio nella parte in cui indica
che i voti favorevoli all'approvazione di questo furono 12.269.301
anziché 12.169.301 è infondata trattandosi di un mero errore da
tutti ictu oculi rilevabile. (Omissis)
TRIBUNALE DI MODENA: sentenza 24 aprile 1986; Pres. Tul
lo, Est. Civinini; Cassa di risparmio di Carpi (Avv. Pera, Pi
ni) c. Bruschi (Avv. Iotti).
TRIBUNALE DI MODENA:
Lavoro (rapporto) — Casse di risparmio — Promozione per scel
ta alla categoria di funzionario — Domanda di condanna al
l'attribuzione della qualifica — Proponibilità (Cod. civ., art.
1175, 1375).
È proponibile la domanda con cui un impiegato di cassa di ri
sparmio chieda l'accertamento del proprio diritto alla qualifica
superiore e la condanna del datore di lavoro ad attribuirgliela, in caso di violazione da parte di quest'ultimo, nel contesto di
un procedimento di promozione alla categoria di funzionario, dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale, senza che
tale declaratoria comporti l'annullamento della relativa de
libera. (1)
(1) La decisione è «speculare» rispetto a quella resa in analoga contro
versia (promozione per scelta in una cassa di risparmio) da Pret. S. Mi
niato 16 aprile 1986, Foro it., 1986, I, 3183, con nota di richiami.
Ad avviso del giudice toscano anche nel caso in cui, nell'ambito dei
procedimenti promotivi «per scelta», potessero venire accertate violazioni
da parte del datore di lavoro dei principi di buona fede e correttezza, la loro conseguenza potrebbe essere «la dichiarazione di nullità degli atti
compiuti con violazione delle regole prestabilite» ovvero «la condanna
al risarcimento del danno provocato dalla mancata osservanza dei princi pi di correttezza e buona fede, concretandosi tale comportamento in un
inadempimento contrattuale. Non sarebbe invece possibile invocare una
sentenza con effetti costitutivi e ciò né nei confronti della cassa di rispar mio, né, a maggior ragione, nei confronti dei concorrenti prescelti».
Nella medesima collocazione si può leggere anche Pret. Roma 10 feb
braio 1986, ibid., secondo cui in caso di omessa osservanza da parte di
una cassa di risparmio dei criteri previsti dal contratto collettivo per le
promozioni «per scelta» a categoria superiore con violazione, in partico
lare, dell'obbligo di motivazione, il giudice di merito deve limitarsi a di
chiarare l'illiceità del comportamento, senza la necessità che al giudizio
partecipino anche i lavoratori promossi, con la conseguenza che il datore
di lavoro, non potendo il giudice sostituirsi ad esso per l'effettuazione
delle operazioni valutative, sarà tenuto a rinnovarle secondo i meccanismi
procedimentali previsti ed in attuazione delle regole desumibili dal princi
pio di correttezza.
Oltre alla nota di richiami cit. v. altresì' quelle in calce a Cass. 28 gen
naio '987; n. 814, id., 1987, I, 1053, che ha ritenuto sussistere una situa
zione di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i cointeressati preferiti
in un procedimento promotivo, in presenza della pretesa di una pronun
cia di nullità o invalidità della delibera di promozione e Cass. 29 novem
bre 1986, n. 7081, ibid., 1139, in tema di rimedi spendibili in caso di
omessa assunzione a seguito di concorso presso ente pubblico economico.
In dottrina sulla tutela di condanna, v., per tutti, A. Proto Pisani,
Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, l'intero cap. IV.
Il Foro Italiano — 1987 — Parte I-166.
Motivi della decisione — La Cassa di risparmio di Carpi, dopo aver sostenuto, nel corso del giudizio di primo grado, che il siste
ma di promozione per scelta — nella specie posto in essere per la copertura di un posto di funzionario di 2° livello del ramo
esattoriale — «si contraddistingue per l'ampio margine di discre
zionalità riconosciuto all'ente, il quale è tenuto soltanto ad indi
viduare intuitus personae il soggetto da promuovere fra i dipendenti in possesso dei previsti titoli di merito» con la conseguenza che
la domanda del Bruschi doveva essere respinta in quanto volta
ad intaccare il potere di auto-organizzazione dell'ente pubblico
(del cui operato si allegava comunque la legittimità), nel presente
grado di giudizio — preso evidentemente atto dell'ormai consoli
data giurisprudenza in tema di controllo giudiziale dell'esercizio
dei poteri imprenditoriali in materia di amministrazione del per sonale — ha mutato la propria linea difensiva.
Deduce, infatti, che l'autorità giudiziaria può esercitare un sin
dacato sulle promozioni a scelta, individuando l'oggetto del me
desimo nella conformità del comportamento aziendale ai principi di buona fede, correttezza, imparzialità nell'effettuazione delle
scelte ed allega gli svariati elementi di fatto, quali desumibili an
che dall'espletata istruttoria, che dovrebbero dimostrare l'assenza
di arbitrarietà ed iniquità manifesta nella propria condotta.
A tale argomentazione di merito corrisponde la richiesta di reie
zione della domanda del Bruschi di declaratoria giudiziale della
propria promozione a funzionario. In alternativa, conclude an
che l'appellante per la reiezione della domanda in quanto «im
proponibile, non potendosi avere la declaratoria giudiziale della
promozione». Tale «improponibilità» trarrebbe fondamento dalla natura e
dai limiti del controllo giudiziario, che, in quanto sindacato sulla
mera correttezza della promozione, non potrebbe risolversi in una
sostituzione all'ente pubblico nel compimento delle operazioni di
scelta. Trattandosi di un facere infungibile che incide nella sfera
di discrezionalità dell'ente, sarebbe possibile soltanto una tutela
di tipo «demolitorio» o risarcitorio, implicando la misura sanzio
natoria adottata dal pretore la previsione di una tutela in forma
specifica.
L'esposta eccezione contamina (come risulta anche dalle alter
native conclusioni) motivi di rito e motivi di merito. Infatti, da
un lato si lamenta l'inammissibilità di una azione di condanna
a tutela della situazione giuridica del lavoratore aspirante alla pro mozione ed alla acquisizione della qualifica superiore, dall'altro
si fa riemergere quel tema ampiamente svolto nel giudizio di pri mo grado della inammissibilità dell'intervento giudiziario nella
sfera di autogoverno dell'ente, che, tradotto in termini di posi zioni giuridiche, significa allegazione della insussistenza di un di
ritto soggettivo del lavoratore alla promozione ed alla
corrispondente qualifica. Mentre la seconda prospettazione non può certo sfociare in
una declaratoria di inammissibilità dell'azione ma soltanto in una
pronuncia di reiezione nel merito e come tale va esaminata trat
tando il merito stesso della controversia, l'eccepita inammissibili
tà della tutela ha carattere pregiudiziale e deve in primo luogo
procedersi all'esame della stessa.
In proposito si osserva: a) nessuna norma del nostro ordina
mento impone di ritenere che sussista una correlazione necessaria
tra sentenza di condanna ed esecuzione forzata tale da implicare come corollario la inammissibilità di quella forma di tutela ogni
qualvolta la sentenza, per avere ad oggetto un facere infungibile, risulti forzatamente ineseguibile; infatti: al) una diversa conclu
sione non giustificano gli art. 474 c.p.c., 2818 e 2953 c.c. —
generalmente addotti a suo fondamento — poiché il primo disci
Per completezza informativa sembra opportuno segnalare che il più recente rinnovo contrattuale del settore delle casse di risparmio (di cui
all'ipotesi d'accordo, ormai definitiva, del 15 dicembre 1986) ha introdot
to alcune disposizioni innovative nel testo del corrispondente art. 95, mo
dificando nel modo che segue i commi 5° e 6°:
«'Il merito, agli effetti delle promozioni, è determinato dal giudizio
complessivo, «qualifica», che ogni anno viene inserito nel libretto o pra tica personale come prescritto dall'art. 93, nonché dalle conoscenze e ca
pacità operative acquisite. Agli effetti della promozione al grado più elevato della categoria im
piegati, il merito è determinato sulla base delle competenze professionali — acquisite anche mediante esperienze lavorative e formative — nonché
sulla base della attitudine a ulteriori sviluppi professionali, tenendo anche
conto dei precedenti di lavoro e delle note di qualifica'».
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2551 PARTE PRIMA 2552
plina esclusivamente i titoli idonei a mettere in moto un processo di esecuzione forzata e non può certo risolvere il problema se
oggetto della tutela di condanna possono essere anche obblighi
non suscettibili di esecuzione forzata; il secondo parla generica mente di «adempimento di altra obbligazione»; il terzo, dispo nendo che «i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione
più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il
decorso di dieci anni», non consente di distinguere tra condanna
all'adempimento di obblighi suscettibili di esecuzione forzata e
condanna all'adempimento di obblighi che tale esecuzione non
tollerano; a2) numerose disposizioni (quali l'art. 1453, 1292, 1307,
1319 c.c.) prevedono in via generale l'ammissibilità di una con
danna all'adempimento dell'obbligazione originaria, indipenden
temente dal suo oggetto; a3) la legge sancisce esplicitamente la
possibilità di una sentenza di condanna all'adempimento di ob
blighi non suscettibili di esecuzione forzata; si tratta delle fatti
specie disciplinate negli art. 7, 9, 10, 949, 2° comma, 1079, 2599
c.c., 156 1. n. 633/41, 86, 1° comma, r.d. n. 1127/39, 18 e 18
1. n. 300/70, i quali contemplano obblighi di fare infungibili, ob
blighi complessi, obblighi di non fare o di fare a carattere conti
nuativo; a4) i dati normativi esposti, letti alla luce-dell'art. 24,
1° comma, Cost. — secondo cui «tutti possono agire in giudizio
a tutela dei propri diritti e interessi legittimi» — norma a sua
volta interpretata in un'ottica di effettività della tutela giurisdi
zionale, impongono di ritenere ammissibile la tutela di condanna
ogniqualvolta tra due soggetti intercorra una relazione di dirit
to/obbligo giuridicamente tutelata; b) pur limitando l'analisi alle
situazioni nascenti dal rapporto di lavoro, l'esame della giuris
prudenza dimostra come obblighi di fare (in tutto o in parte)
infungibili costituiscano oggetto di pronunce di condanna, indi
pendentemente da una espressa disposizione di legge che tale tu
tela preveda: questo tribunale, con sentenza 2 marzo 1984,
Distillerie Toschi/Tebaldi Paola, in una fattispecie di avviamento
obbligatorio al lavoro di invalido licenziato durante il periodo
di prova, ha ritenuto non avverata la condizione insita nel patto
di prova per colpa del datore di lavoro e pertanto «(come divenu
to) definitivo il rapporto individuale di lavoro subordinato tra
le parti» con conseguente condanna alla reintegra in via definiti
va; Cass. 28 marzo 1984, n. 2052 (Foro it., 1984, I, 1540) ha
confermato la sentenza 28 marzo 1981 del Tribunale di Palermo
nella parte in cui aveva condannato l'E.n.el. ad assumere alcuni
lavoratori come vincitori di concorso, essendo stati gli stessi pre
termessi, nonostante i risultati di merito, in virtù di una clausola
di preferenza legata alla residenza degli esaminati; Cass. 14 aprile
1981, n. 2278 e Cass. 14 aprile 1981, n. 2250 (id., 1983, I, 115) hanno confermato due sentenze del Tribunale di Ancona con cui
l'E.n.el. è stato condannato (come risulta dalla motivazione pur non essendo pubblicato lo svolgimento del processo) a conferire
a due lavoratori i posti per i quali era stato bandito ed espletato
concorso, nonché conseguentemente la qualifica e le mansioni cor
rispondenti, nonostante che dopo la conclusione del concorso e
prima dell'attribuzione delle funzioni i posti fossero stati sop
pressi; Pret. Cosenza 7 luglio 1983 (id., 1984, I, 1650) ha ritenuto
che la nullità di una clausola di bando di concorso comporta il diritto all'assunzione del candidato che senza tale clausola si
sarebbe classificato tra i vincitori e la condanna del datore di
lavoro all'assunzione; hanno condannato il datore di lavoro al
l'assunzione dell'invalido obbligatoriamente avviato: Trib. Mila
no 19 ottobre 1984 (id., Rep. 1985, voce Lavoro (collocamento), n. 305); Pret. Taranto, decr. 23 luglio 1981 (id., 1983, I, 1774); Pret. Torino 8 maggio 1984 (id., Rep. 1984, voce cit., n. 87); Pret. Torino 31 maggio 1984 (ibid., n. 86), hanno pronunciato condanna alla riammissione in servizio del lavoratore illegittima mente sospeso dal lavoro per intervento della cassa integrazione
guadagni: Pret. Milano 9 maggio 1985 (Lavoro 80, 1985, 1109), Pret. Milano 7 giugno 1985 (id.); Pret. Milano, ord. 27 luglio 1985 (id.); Pret. Torino 12 febbraio 1985 — in una fattispecie di gravidanza sopravvenuta durante la sospensione c.i.g. — (id.);
c) la fattispecie oggetto del presente giudizio è non solo analoga a quelle enumerate sub b) ma presenta anche ampi punti di con
tatto con le ipotesi di accertamento giudiziale di assegnazione al
lavoratore di mansioni superiori, con conseguente condanna del
datore ad attribuirgli qualifica e retribuzione corrispondenti ed
a mantenere in futuro quella assegnazione ai sensi dell'art. 2103
c.c. (dove si ha una modifica nel rapporto di lavoro ed una con
danna ad una serie di obblighi di facere — attribuzione della
Il Foro Italiano — 1987.
qualifica, adeguamento della retribuzione, indicazione delle diret
tive, fornitura degli strumenti e delle materie prime necessarie
per continuare a svolgere le mansioni superiori — in gran parte
infungibili), e di condanna alla reintegra del lavoratore ai sensi
dell'art. 18 statuto lavoratori; a fronte dell'esposta omogeneità
sostanziale non emerge alcun motivo logicamente valido onde esclu
dere nella specie la tutela invocata; del resto non sembra a questo
tribunale che tale soluzione sia inibita dalla «giurisprudenza con
solidata in materia di concorsi promotivi» come sostiene l'appel
lante, non risultando (per la conoscenza che si può acquisire dalla
scarsa significanza della ripetitività delle massime e dalle poche
sentenze per l'intero pubblicate) che la Suprema corte abbia mai
cassato una pronuncia di merito per aver assunto il provvedimen to davanti a questo collegio invocato, mentre, ad es., Cass. 29
giugno 1981, n. 4250 (Foro it., Rep. 1981, voce Lavoro (rappor
to), n. 1027) non si pone affatto il problema delle forme di tutela
applicabili, essendo la domanda del ricorrente di tipo demolitorio
(né poteva essere altrimenti attinendo i vizi lamentati alla compo
sizione della commissione esaminatrice), e Cass. 27 maggio 1983,
n. 3675 (id., 1984, I, 1541) ha statuito in una fattispecie ove la
domanda era di tipo risarcitorio, affermando — è vero — che
il controllo giudiziario normalmente non può sfociare che in una
pronuncia di nullità o in un rimedio risarcitorio, ma adombrando
addirittura la possibilità della ben più efficace tutela costitutiva
(sulla scia di Cass. 12 giugno 1982, n. 3592, id., 1983, I, 113, che ha ritenuto applicabile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. in
relazione a qualunque fattispecie da cui sorga un obbligo di pre
stare il consenso al fine del trasferimento o costituzione di un
diritto, indirizzo ampiamente seguito dalla giurisprudenza di me
rito in materia di avviamento obbligatorio al lavoro dell'invalido)
che non sembra escludere il ricorso alla tutela di condanna.
Sulla base delle argomentazioni che precedono l'eccezione di
inammissibilità deve essere respinta e può pertanto procedersi a
scrutinare il merito della controversia.
Deve premettersi che: a partire dalla sentenza 2 novembre 1979,
n. 5688 (id., 1979, I, 2548) emanata a sezioni unite dalla Supre
ma corte, la giurisprudenza di legittimità in tema di scelte promo
zionali da attuarsi dall'ente pubblico economico secondo un
meccanismo contrattualmente disciplinato, superata la tesi del
l'interesse di fatto o della semplice aspettativa del lavoratore di
fronte alla facoltà di scelta dell'imprenditore, ha ritenuto: che
i relativi provvedimenti dell'ente si configurano come espressione di un potere privato; che la situazione giuridica del lavoratore
aspirante alla promozione deve essere sussunta nella fattispecie
del rapporto giuridico con «attribuzione alle parti di situazioni
attive e passive pariteticamente contrapposte nel cui ambito l'at
tività del datore di lavoro è concepita come oggetto di un'obbli
gazione verso il lavoratore in conflitto di interessi con lui e con
altri aspiranti alla promozione»; che la scelta deve avvenire se
condo i meccanismi procedimentali precostituiti ed alla stregua dei principi di correttezza e buona fede, configurandosi un diritto
soggettivo del lavoratore al compimento corretto delle operazioni selettive (vedi Cass. n. 1/80, id., Rep. 1980, voce Impiegato dello
Stato, n. 329; 2334/80, ibid., voce Esecuzione per consegna o
rilascio, n. 4; 5800/80, ibid., voce Impiegato dello Stato, n. 379;
3569/81,id., Rep. 1981, voce cit., n. 243; 4250/81, cit.; 3675/83,
id., 1984, I, 1541; 3773/82, id., 1983, I, 113) che i risultati delle procedure e non solo il loro svolgimento, possono essere sindaca
ti alla luce del principio di correttezza con conseguente configu rabilità di un diritto soggettivo alla promozione (vedi Cass. n.
3675/83, cit., che ha esaminato una fattispecie in tutto identica
a quella sub iudice — controvertendosi sul diritto a promozione di un lavoratore che sosteneva di essere in possesso di titoli po ziori a quelli di altri lavoratori promossi — confermando la pro nuncia di merito che quel diritto aveva accertato; lo stesso principio si ricava dalle citate sentenze sull'obbligo di assunzione
dell'E.n.el.). Sulla base di questi principi, cui il tribunale aderisce, si osser
va: 1) dovendo procedere alla copertura di un posto di funziona
rio di secondo grado presso l'esattoria, la Cassa di risparmio di
Carpi vi ha provveduto mediante la procedura di scelta per meri
to comparativo disciplinata dall'art. 92 c.c.n.l. e dal regolamento attuativo dello stesso adottato con delibera del consiglio di am
ministrazione 28 marzo 1981, sfociata nella promozione di Schia
vi Giancarlo Erice come da delibera del consiglio 16 dicembre
1982, n. 1413; 2) l'art. 92 c.c.n.l. per le promozioni a scelta pre
vede che la stessa vada effettuata sulla base del merito e a
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
parità di merito sulla base dell'anzianità di servizio nella catego ria o grado inferiore al posto da ricoprire, specificando che, per le promozioni al grado più alto della categoria «impiegati» e a
funzionario, il merito è determinato oltre che dalla qualifica (che è il criterio valevole per tutte le altre promozioni) «anche — nel l'ordine — dai titoli seguenti: le competenze professionali, i pre cedenti di carriera, i gradi e uffici ricoperti, l'anzianità di servizio e i titoli di studio»; la valutazione del merito è stata formalizzata con il regolamento menzionato, che ha stabilito un punteggio mi nimo e massimo attribuibile per ciascun titolo indicato nel con
tratto; 3) in sede di comparazione tra Bruschi e Schiavi, la cassa ha attribuito rispettivamente: per le note di qualifica: 10 e 11
punti, per le competenze professionali: 4 e 9 punti, per gradi e uffici ricoperti: 3 e 1 punti, per anzianità di servizio: 7 e 6 punti, per titoli di studio 3 punti ciascuno, per un totale di 27 punti a favore di Bruschi e 30 punti a favore di Schiavi (documento n. 8 appellante recepito nella delibera di promozione); 4) per quan to riguarda il punteggio attribuito per la voce «note di qualifica», risulta che allo Schiavi per il 1979 è stata assegnata la qualifica di «ottimo» — cui corrispondono 4 punti — nonostante che nello stesso anno avesse fruito di promozione a capo reparto e sussi stesse la prassi di assegnare al neo-promosso al massimo la quali fica di «distinto»; deduce, invero, l'appellante che tale prassi sarebbe stata instaurata dal direttore dr. Farsetti insediatosi alla fine del 1979 solo con decorrenza 1980; tale allegazione di fatto, mai formulata in primo grado, è del tutto sfornita di prova e anzi il teste Gorgo — responsabile del servizio tesoreria della cas sa di risparmio — ha dichiarato: «Dalla fine del 1979 con l'av vento del nuovo direttore ai dipendenti che hanno avuto nell'anno una promozione viene conferita al massimo per l'anno la qualifi ca di distinto. Questa regola ha avuto corso a partire dalle quali fiche per l'anno 1979 se mal non ricordo», fatto, quest'ultimo, certamente possibile considerato che le note di qualifica vengono attribuite dalla cassa nell'aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Risulta evidente allora che l'attribuzione dei punteg gi per il titolo qualifica in 10 al Bruschi e 11 allo Schiavi risulta inficiata dalla scorretta qualificazione di «ottimo» del secondo
per il 1979, senza di che il risultato finale sarebbe stato sempre di 27 punti per il primo ma di 29 per il secondo; 5) con riferimen to al punteggio attribuito in modo automatico sulla base del re
golamento (qualifica, precedenti, anzianità, titoli di studio) Bruschi ha totalizzato 23 punti contro i 21 dello Schiavi (comprensivi del
punto arbitrariamente attribuito per le qualifiche) ed il maggior
punteggio complessivo conseguito dallo Schiavi è il risultato della
valutazione del titolo costituito dalle «competenze professionali» che consente alla cassa l'attribuzione di un punteggio da 1 a 10;
6) per quanto la valutazione di un titolo (contrattualmente previ
sto) cosi fluido come le competenze professionali lasci un margi ne di discrezionalità all'ente, è necessario che l'esercizio di tale
potere avvenga nei limiti posti dai principi di correttezza, buona fede e imparzialità; 7) posto che il ricorrente ha assolto l'onere
probatorio, su di lui gravante, dimostrando l'esistenza del pro
prio diritto ad una scelta corretta e imparziale, nonché la viola
zione delle norme contrattuali — quanto meno alla luce della
disparità di valutazione del lavoratore in sede di attribuzione di note di qualifica (il Bruschi negli anni 79, 80, 81 ha ricevuto
rispettivamente distinto, distinto, ottimo, sulla base di una parti
colareggiata ponderazione — effettuata dal Gorgo — dei seguen ti elementi: conoscenza del lavoro svolto, rendimento qualitativo, rendimento quantitativo, comportamento, iniziativa) e di punteg gio per competenze professionali (fissato in 4 punti) — compete va alla cassa di risparmio provare, in via di eccezione la conformità
alle norme di comportamento delle operazioni di scelta e dell'at
tribuzione dello Schiavi di un punteggio per competenze profes sionali (9) più che doppio rispetto a quello del Bruschi. A tal
fine l'appellante ha allegato che: a) le note di qualifica sono no
toriamente inattendibili per cui dalle stesse non può trarsi alcun
suggerimento in merito alle capacità del lavoratore; b) il Bruschi
presentava minore esperienza professionale, minore disponibilità alla mobilità lavorativa e minore inventiva dello Schiavi; c) il Bru
schi presentava dati di carattere che lo rendevano inadatto ad
un continuo contatto con il personale e con il pubblico. Muoven
do dall'esame della prima allegazione, e premesso che non rientra
certo nel campo del notorio la conclamata prassi degli istituti
di credito di attribuire qualifiche positive a tutti i dipendenti —
quasi fosse una norma ABI —, la medesima non appare sorretta
da idonea prova. Infatti, i testi Giovanni Sabbatini e Boni Eligio, »
Il Foro Italiano — 1987.
entrambi sindacalisti della F.i.b.-C.i.s.l., hanno escluso che fosse
mai stata rilevata la non corrispondenza tra note e giudizio reale; il teste Fontanini, rappresentante sindacale, ha dichiarato che,
proprio per evitare appiattimenti nelle note di qualifica è interve
nuto, dal 1976-1977, un accordo aziendale in base al quale l'attri
buzione delle note è motivata con riferimento ad una serie di criteri che consentono di risalire ai dati obiettivi giustificanti la
valutazione ed è attuata mediante utilizzo di un modulo prestam
pato con i vari criteri e voci descrittive (che è allegato al fascicolo
d'ufficio ed è identico a quello utilizzato per le note del Bruschi
prodotte in atti); il teste Farsetti, direttore dell'ente, ha dichiara
to che il Bruschi, a parte i rapporti con i terzi, è «impiegato capace diligente e preciso» ma che le note di ottimo sarebbero
state attribuite al Bruschi a titolo di incoraggiamento come do
vrebbe risultare da una annotazione in calce al documento attri
butivo; peraltro, nelle note informative in atti vi è una sola
annotazione, ed è di Bruschi, il quale contesta la qualifica di di stinto per il 1980 ritenendola motivata da rancori personali; infi
ne, il teste Gorgo ha parlato di note attribuite a titolo di
incoraggiamento, pur precisando che mai il Bruschi ha subito ri chiami scritti o sanzioni disciplinari.
Poiché le dichiarazioni dei primi tre testi sono concordanti, mentre vi è contraddizione tra la valutazione del Bruschi offerta dal direttore e la sua successiva affermazione in punto di note, cosi come contrasta l'assenza di richiami e sanzioni con un ap prezzamento deteriore del lavoratore rispetto a quello ufficiale come emergente dalla deposizione del Gorgo, deve ritenersi che le note di qualifica contengono giudizi corrispondenti a quelli ef fettivamente formulati dal datore di lavoro.
Del resto, una completa svalutazione delle note di qualifica ta le da far assurgere a prassi l'assegnazione di note positive non sembra conciliabile neppure col dettato del c.c.n.l., al cui rispetto l'ente è vincolato. Infatti, la valutazione di elementi ulteriori ri
spetto alle note interviene soltanto per il livello più elevato degli impiegati e per funzionari mentre le promozioni del restante per sonale avvengono sulla base delle sole note, come già si è visto.
Diversamente opinando dovrebbe ritenersi che la massa dei di
pendenti della cassa di risparmio viene promossa solo sulla base del criterio della anzianità, il che neppure l'appellante arriva a sostenere. Passando al punto b), la generica contestazione indica ta si specifica nei seguenti fatti: richiesta del Bruschi di essere esonerato nel 1970 dall'incarico di ufficiale esattoriale e di essere destinato all'ufficio versamenti diretti; rifiuto di assumere la di rezione dell'esattoria di Soliera nel 1978; rifiuto di svolgere lavori di cassa. La prima contestazione appare ininfluente in considera
zione dell'equivalenza di qualifica e mansioni dei due incarichi tra cui si effettuò il mutamento e del fatto che l'ente vi acconsen
ti, mentre era suo potere non farlo, dimostrando che ciò rispon deva anche alle sue esigenze di organizzazione interna. La seconda
contestazione, se non ha inficiato la promozione a capo ufficio
nel 1979, non si vede come possa, per una sorta di reviviscenza, costituire elemento di valutazione negativa nel 1982. La terza con
testazione, che troverebbe una generica conferma nella sola de
posizione Gorgo (il teste Rustichelli parla di un solo rifiuto di
prestare servizio alla cassa), deve ritenersi non provata in quanto, onde verificare la veridicità dell'assunto, la difesa del Bruschi ha
chiesto all'udienza pretorile del 9 maggio 1984 l'esibizione dei
giornali di cassa degli anni 1970-1974, richiesta reiterata alla suc
cessiva udienza del 16 novembre 1984 e seguita dall'ordine di esi
bizione del giudice, e solo all'udienza del 18 dicembre 1984 la difesa della cassa ha affermato di non poter procedere alla pro duzione per essere stati i registri restituiti agli enti di competenza — sanza peraltro specificare a quali onde poterli ricercare — de
ducendo che comunque si trattava di attività svolta in sostituzio
ne di altro personale e per mansioni meramente esecutive, nel
che si rinviene almeno in parte una ammissione rispetto alla ef
fettuazione del lavoro contestato (sul punto vedi anche teste Ru
stichelli). Resterebbe la minore inventiva del Bruschi, che si sarebbe
concretata in una mancanza di proposte e iniziative per migliora re l'organizzazione del lavoro. A parte il rilievo che si tratta di
una allegazione estremamente generica e per di più negativa, deve
notarsi come lo stesso teste Galli, capo personale indicato dalla
cassa come quello più significativo sul punto, ha affermato che
il Bruschi ha predisposto stampati sia ad uso interno che per la
clientela (aggiunge, è vero, su ispirazione di modelli in uso presso altre esattorie, ma lo stesso potrebbe ripetersi per il manuale per l'utilizzo delle macchine ADS steso dallo Schiavi, a meno di
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2555 PARTE PRIMA 2556
ritenere che con inventiva informatica siano state rinnovate le
stesse istruzioni d'uso della casa costruttrice). Residua, infine, la
contestazione determinata da motivi caratteriali, per l'incidenza
delle intemperanze di tal natura sull'organizzazione e la serenità
dell'ambiente di lavoro. In merito è stata svolta un'ampia istrut
toria, le cui risultanze conviene tratteggiare: il teste Rustichelli — funzionario in pensione — dopo aver qualificato l'attività del
Bruschi irreprensibile e senza rilievi, ha parlato genericamente di
tendenza a discutere gli ordini, di contrasti e discussioni con i
clienti ed ha riferito un episodio avvenuto in occasione di una
richiesta di prestazione di lavoro straordinario durante il quale il Bruschi avrebbe qualificato due colleghi disposti a svolgerlo «leccaculo» (episodio e termine che ritorna continuamente nel
l'atto di appello, vivacizzandolo, e che è confermato dai testi Sgar
bi, Gorgo, Allesina); la teste Sgarbi, una delle destinatarie
dell'epiteto, ha riferito di non aver avuto problemi di rilievo col
Bruschi e la teste Allesina, l'altra ingiuriata e collaboratrice del
Bruschi, ha affermato che i rapporti dello stesso con la clientela
e gli uffici sono normali e cordiali, senza reazioni brusche o au
toritarie; al contrario il Gorgo ha parlato di un carattere dispoti co e autoritario e di lamentele dei colleghi (lamentele che il teste
Galli riferisce come espresse all'Allesina e che gli sarebbero state
riportate dal Gorgò) nonché di contrasti con i clienti concretatisi
in particolare in una lamentela da parte della C.n.a. di Carpi
per una pretesa propaganda del Bruschi in favore della LAP AM.
Quest'ultimo episodio è stato narrato anche dal direttore della
cassa il quale ha dichiarato che preferi mettere tutto a tacere per il buon nome dell'ente, nonché dal teste Fontanini, membro r.s.a.
della cassa per la UILB, il quale he riferito che, emerse le conte
stazioni della C.n.a., si svolse una riunione con il direttore nel
corso della quale venne fatto il nome del Bruschi come possibile autore della propaganda; che questi negò ogni addebito e si di
chiarò disponibile ad ogni accertamento; che i rappresentanti sin
dacali si recarono presso la C.n.a. per chiedere un confronto con
l'associato che sarebbe stato vittima del fatto e che il direttore
C.n.a. dichiarò di non essere in grado di risalire all'associato stesso.
Al di là delle affermazioni generiche e contraddittorie (vedi in
particolare dep. Galli, Gorgò, Allesina) emergono due soli episo di specifici: quanto a quello propagandistico, la deposizione più attendibile appare quella del Fontanini (poiché ampiamente parti
colareggiata e costituita per l'intero da fatti riferiti per conoscen
za diretta) da cui emerge che non vi è stato un accertamento
della responsabilità del Bruschi ma una mera supposizione, come
l'assenza di misure sanzionatorie nei confronti del lavoratore per un fatto cosi grave indirettamente dimostra; quanto all'episodio
ingiurioso, non apparso di gran rilievo neppure alle dirette inte
ressate, per quanto indice di un modo non educato di condurre
la discussione sindacale (ché in un tal quadro si inseriva il proble ma del lavoro straordinario) non si rivela da solo sufficiente a
far ritenere un lavoratore non in grado di ricoprire un ufficio
di livello funzionariale.
Risulta, dunque, escluso che il Bruschi presenti anomalie di
carattere che non gli consentano di svolgere mansioni di funzio
nario e risulta altresì' che del tutto inconsistenti sono le contesta
zioni sulla mancanza di mobilità e disponibilità al lavoro, mentre
generale è l'apprezzamento sulla prestazione svolta (lo stesso ap
pellante parla di carriera irreprensibile ma «alquanto piatta e pri va di lampi e di spirito di iniziativa»). Si aggiunge che, anche
a dare per provato tutto quanto dedotto in merito alle capacità ed allo spirito di iniziativa dello Schiavi, ne consegue che questi ha maggiormente differenziato il suo lavoro, peraltro in mansio
ni sempre equivalenti, come risulta dalla pianta organica e man
sionario in atti, che ha redatto istruzioni per l'utilizzo di macchine
ADS (di cui si è già detto), che ha seguito procedure di espropria zione immobiliare e mobiliare (come rientrava nei suoi compiti), che è in sostanza un lavoratore competente e preparato, il che
si afferma (a parte i lampi) anche del Bruschi. Ne consegue, giu sto quanto osservato in merito alle note di qualifica e premesso che le stesse erano state ottenute dai due lavoratori mentre erano
inquadrati in livelli diversi (essendo il Bruschi capo ufficio dal 1° aprile 1979 e lo Schiavi dal 1° giugno 1981) — fatto di cui
si doveva tener conto nella sede riequilibratrice delle competenze
professionali —, che, visto il punteggio (identico, una volta eli minata la scorretta attribuzione dell'ottimo nel 1979) ottenuto per le qualifiche, il Bruschi aveva diritto alla attribuzione di un pun
teggio per competenze professionali almeno pari a quello dello
Schiavi non sussistendo alcuna giustificazione obiettiva per il con
II Foro Italiano — 1987.
ferimento di quattro punti al primo e nove al secondo. Peraltro,
poiché la differenza complessiva tra i due lavoratori è di soli due
punti ed il Bruschi ha una maggiore anzianità di servizio nel gra do inferiore, anche l'attribuzione di un punteggio di sei per capa cità professionali (ancora comparativamente ingiustificato) sarebbe
stato sufficiente a far prevalere il ricorrente.
Risulta, pertanto, dimostrato che il Bruschi aveva diritto, sulla
base di una corretta applicazione dei criteri di promovibilità, ad
un punteggio superiore a quello attribuito allo Schiavi.
Espletato il controllo — con i risultati appena esposti — sul
procedimento promotivo posto in essere dalla cassa e sulla sua
conclusione, è giunto il momento di scrutinare quella «parte» di
eccezione di «improponibilità svolta dall'appellante che abbiamo
visto propriamente attenere al merito per l'operata negatoria di
una declaratoria giudiziale della promozione, in quanto positiva mente incidente nella sfera riservata di discrezionalità dell'ente.
Abbiamo anche già osservato che una tale «improponibilità» non può avere altro significato che di affermata insussistenza di
un diritto soggettivo alla promozione. È opportuno, in proposito ricordare quanto affermato da Cass. 8 febbraio 1982, n. 755 (id.,
1983, I, 114) — con la quale è stata cassata la sentenza del Tribu
nale di Firenze 30 marzo 1976, che aveva configurato come mera
aspettativa la posizione del lavoratore idoneo non vincitore di
concorso in caso di necessità di ulteriore mano d'opera —; pre messo che l'adozione dello schema del rapporto obbligatorio in
materia di operazioni di scelta impone l'ammissione di un ampio sindacato giudiziale sulle varie fasi del procedimento, afferma la
Suprema corte che «tale sindacato non potrà non concernere l'ac
certamento dei requisiti di ammissione al concorso, l'assolvimen
to degli oneri e condizioni posti a carico dell'aspirante, il rispetto dei criteri prefissati per la classificazione dei concorrenti in una
graduatoria di merito, e la liceità del comportamento in deroga, in fase di assunzione o di promozione, all'attuata selezione. Inve
ro non avrebbe senso il configurare come diritto del lavoratore
la possibilità (predisposta dalla legge, dal regolamento o dal con
tratto collettivo) di accedere al posto di lavoro e di progredire in carriera se poi tale possibilità non potesse essere resa effettiva
per chiunque si trovi nelle prescritte condizioni ed abbia soddi
sfatto agli oneri ed alle condizioni lecitamente posti a suo carico.
Ma se il vincolo giuridico che sorge tra l'ente datore di lavoro
ed il partecipante al concorso di reclutamento o di avanzamento
intende garantire l'accesso al posto di lavoro e la progressione in carriera, non è punto necessario procedere al preciso inquadra mento dogmatico del meccanismo concorsuale in fattispecie civi
listiche tipiche — e, cosi, all'individuazione della fonte del vincolo
obbligatorio nello schema dell'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ovvero in quello della promessa al pubblico (art. 1989 c.c.) —
per ammettere la possibilità di reazione del concorrente pregiudi cato da una procedura viziata e l'annullamento ope iudicis di
questa, una volta accertato che essa, per la divergenza dal fine
suo proprio, non può conseguire gli effetti assegnatigli». Nello
stesso filone si collocano Cass. 14 aprile 1980, n. 2433 (id., Rep.
1980, voce Impiegato dello Stato, n. 253) e Cass. 25 ottobre 1979, n. 5581 (id., Rep. 1979, voce Lavoro (rapporto), n. 585) (di cui
si conoscono solo le massime): la prima, per l'ipotesi di assunzio
ne di persone diverse dagli idonei non vincitori di concorso, ha
statuito che deve interpretarsi il comportamento degli idonei on
de accertare se si è perfezionato un contratto di lavoro tra l'ente
e gli idonei per la cui sussistenza è irrilevante la mancanza di
un atto formale di nomina trattandosi di rapporti di diritto priva
to; la seconda ha, poi, affermato che: «Nel campo del diritto
privato un diritto soggettivo è configurabile esclusivamente allor
quando la parte verso la quale si faccia valere una determinata
pretesa sia tenuta ad esattamente soddisfarla; pertanto, non van
ta un diritto soggettivo all'assunzione presso una cassa rurale ed
artigiana colui che sia risultato idoneo in un concorso per l'as
sunzione di personale dalla stessa cassa bandito, ove la cassa si
sia riservata la facoltà discrezionale di scegliere il personale da
assumere fra gli idonei senza il rispetto della graduatoria, ed il
numero dei posti vacanti da ricoprire sia inferiore rispetto al nu
mero degli idonei», dal che può dedursi che un diritto soggettivo si configura laddove un tale svincolo dal rispetto della graduato ria non ricorra.
Appare, dunque, pacificamente acquisita in giurisprudenza (sulla base di tutte le pronunce fin qui citate) la configurabilità: di un
diritto soggettivo del lavoratore allo svolgimento delle procedure selettive secondo le norme previste dalla legge, dal contratto e
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
anche da regolamenti unilaterali dell'ente pubblico economico (il quale, autoregolandosi, si obbliga nei confronti del lavoratore a tenere una condotta conforme e relazionata per tutto lo svolgi mento del rapporto, cosi come accade nel caso dei codici discipli nari); di un diritto soggettivo alla collocazione in graduatoria sulla base di una corretta ed imparziale applicazione dei criteri di scel
ta; di un diritto soggettivo all'avanzamento di carriera, cosi come
all'assunzione, allorquando ricorrano i seguenti presupposti: ma nifestazione di volontà dell'ente di procedere alla promozione (per provvedere alla copertura di un posto vacante in pianta organica) ovvero all'assunzione; collocazione utile in graduatoria del lavo ratore secondo i criteri prefissati. Pertanto, se compete al giudice di sindacare l'applicazione dei criteri di promovibilità da parte dell'imprenditore pubblico alla luce dei principi di correttezza e buona fede e di accertare il diritto del lavoratore ad un punteggio superiore a quello attribuito ai colleghi promossi, in questo ac certamento si esaurisce il controllo sull'esercizio del potere di
screzionale, subentrando poi il semplice accertamento di una
posizione di diritto del lavoratore di fronte alla manifestazione di volontà contrattuale del datore di lavoro di procedere a coper tura di un posto mediante avanzamento degli interni, combinata con il punteggio spettante.
Poiché, nella specie, si è accertato che il Bruschi aveva diritto ad un punteggio superiore a quello dello Schiavi (negli atti di causa si parla anche della partecipazione alla selezione di un tal Vellani il quale non compare peraltro nella graduatoria di merito
allegata alla delibera di promozione) e la cassa ha manifestato la volontà di coprire per promozione per merito comparato il
posto lasciato scoperto dal pensionamento del Rustichelli, deve
accertarsi, come già ha fatto il pretore, il diritto del Bruschi a
conseguire la qualifica di funzionario di 2° livello del ramo esat toriale dal 1° gennaio 1983 con conseguente condanna della cassa ad attribuirgli qualifica, mansioni e retribuzione corrispondente. Per addivenire a tale accertamento non è necessario passare at traverso una declaratoria di invalidità della delibera con la quale la cassa di risparmio ha proceduto alla promozione dello Schiavi. La prospettazione relativa risente, infatti, dei parallelismi tra di
pendente pubblico e dipendente dell'ente pubblico economico, della
configurazione della posizione dei primi come interesse legittimo e della impugnabilità dei provvedimenti promotivi sotto il profilo dell'eccesso di potere (che è il vizio tipico dell'atto amministrati vo laddove ricorra un potere discrezionale della p.a.).
Se il pubblico dipendente, per la tutela del proprio interesse, ha soltanto la via dell'impugnazione dell'atto senza la cui rimo zione non può veder soddisfatta la propria aspettativa, all'inter no dello schema del rapporto giuridico, configurate le posizioni delle parti come diritti ed obblighi, l'attuazione del diritto non richiede l'eliminazione dell'atto con cui è stato promosso un ter zo. E ciò allo stesso modo di come non è necessario al comprato re di immobile (che ha trascritto) impugnare il successivo atto di compravendita posto in essere dal suo dante causa per ottenere la consegna del bene o (meglio) di come non è necessario al fron tista impugnare la concessione edilizia contra ius onde ottenere il rispetto delle distanze legali. In conclusione, il fatto che lo Schiavi sia stato promosso non osta al riconoscimento del diritto del Bru
schi, realizzandosi una sorta di disapplicazione dell'atto promoti vo, e la sua domanda di declaratoria di invalidità della promozione, attinendo al rapporto cassa-Schiavi, deve anzi essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. (Omissis)
PRETURA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO; sentenza 16 marzo 1987; Giud. Fici; Forzano (Avv. Barbieri, Vivona Mo
linari) c. A.n.a.s.
PRETURA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO;
Strade — Autostrade — Rete di recinzione — Omessa manuten
zione — Animali sulla carreggiata — Responsabilità del pro
prietario — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043; d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, art.
2; d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420, regolamento per l'esecuzione
del t.u. sulla disciplina della circolazione stradale, art. 572; 1.
7 febbraio 1961 n. 59, riordinamento strutturale e revisione dei
ruoli organici dell'A.n.a.s., art. 5).
L'ente proprietario dell'autostrada ha l'obbligo di provvedere ad
una adeguata manutenzione della rete di protezione al fine di
Il Foro Italiano — 1987.
garantire l'utente-automobilista dai rischi connessi ad improv visi attraversamenti della sede autostradale da parte di animali. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato 11 29 gennaio 1985 Forzano Francesco Giuseppe conveniva l'A.n.a.s. in persona del suo legale rappresentante — il ministro
pro tempore per i lavori pubblici — innanzi questo pretore e,
premettendo di avere in data 18 agosto 1981 nel percorrere l'au tostrada A-29 a bordo della sua auto targata ME 303058 investito un cane che si trovava nella sede autostradale nei pressi dello
svincolo di Segesta, chiedeva la condanna dell'azienda convenuta al pagamento dei danni riportati dallo stesso e dall'autovettura a seguito dell'investimento; deduceva che la responsabilità del si nistro era da attribuire all'azienda proprietaria della strada, poi ché la presenza degli animali sulla carreggiata — fatto questo imprevedibile per il conducente — era dipeso da cattiva manuten zione della rete di recinzione e dalla omessa segnalazione del peri colo. (Omissis)
Motivi della decisione. — La richiesta risarcitoria fatta valere in concreto nel presente procedimento va ricondotta allo schema della responsabilità aquiliana, non riscontrandosi elemento alcu no per un inquadramento della domanda nel paradigma dell'ina
dempimento contrattuale.
Invero, l'autostrada ove si è verificato l'incidente, la A-29 che
collega Palermo a Mazara del Vallo e Trapani, è usufruibile da
parte dell'utente senza il pagamento di alcun pedaggio e ciò fa si che viene a risultare insussistente quell'unico elemento ritenuto da una certa dottrina e da una non più recente giurisprudenza (App. Napoli 15 luglio 1966, Foro it., 1967, I, 387; Trib. Salerno 12 novembre 1956, id., Rep. 1957, voce Strade, nn. 74-76; Cass. 20 ottobre 1953, n. 3444, id., Rep. 1953, voce Automobile, n.
116) determinante per il riconoscimento di un rapporto contrat tuale e prestazioni sinallagmatiche fra automobilista-utente ed ente
proprietario o concessionario dell'autostrada. Peraltro, la preva lente giurisprudenza, anche in ipotesi di autostrade in concessio ne ed a pedaggio, ha riconosciuto che la responsabilità nei confronti dell'utente non può che inquadrarsi in astratto sotto il profilo extracontrattuale (Cass. 5 febbraio 1969, n. 385, id., 1969, I, 1168; Trib. Pistoia 28 maggio 1968, id., 1968, I, 2332; App. Firenze 19 settembre 1967, id., 1967, I, 1648; Cass. 29 no vembre 1966, n. 2806, id., Rep. 1967, voce Strade, nn. 48, 49).
Bisogna, dunque, far riferimento alla statuizione di carattere
generale di cui all'art. 2043 c.c., esplicazione normativa del mille nario principio del neminem laedere. Per l'accoglimento della do manda incombe sull'attore l'onere di provare che i danni riportati sono dipesi da un comportamento colposo (va escluso, ovviamente,
ogni riferimento ad ipotesi dolosa) dell'azienda convenuta e cioè vanno provati gli estremi della colpa ed il messo causale con l'e vento dannoso.
Presupposto per il riconoscimento di una responsabilità aqui liana in favore dell'utente-automobilista è l'obbligo incontestato
ed incontestabile gravante sull'ente proprietario della strada di
vigilare ed adoperarsi in concreto ad evitare che nella guida gli automobilisti possano essere sorpresi da trabocchetti o insidie non
rilevabilli; in sostanza la p.a. ha «l'obbligo di curare che lo stato effettivo della strada sia conforme allo stato apparente in modo che non sussistano insidie non rilevabili dell'utente (Cass. 31 gen naio 1957, n. 334, id., Rep. 1957, voce cit., n. 51).
Nel caso in esame l'attore ha lamentato la presenza sulla sede stradale di due grossi cani da pastore, introdottisi da un varco
abusivo esistente nella recinzione dell'autostrada ed ha prodotto al riguardo una serie di fotografie relative alla breccia nella recin
zione che non sono state contestate dalla amministrazione conve
(1) È da ricondursi alla responsabilità aquiliana la pretesa risarcitoria nei confronti dell'A.n.a.s.; il presupposto per una tale responsabilità è
l'obbligo gravante sull'ente di vigilare affinché lo stato effettivo della strada sia conforme a quello apparente in modo che non sussistano insi die non rilevabili dall'utente autostradale che si comporti adeguandosi a canoni di prudenza e diligenza. Negli esatti termini della sentenza su
riportata v. Cass. 14 maggio 1979, n. 2781, Foro it., 1980, I, 783. Sui
limiti, in generale, che incontra la p.a. nell'esercizio del suo potere discre
zionale, in ordine ai criteri ed ai mezzi relativi all'esecuzione ed alla ma nutenzione dell'opera pubblica, v. Cass. 3 giugno 1980, n. 3619, id., Rep. 1980, voce Strade, nn. 24, 35; 29 giugno 1981, n. 4216, id., Rep. 1981, voce Responsabilità civile, n. 28, e 27 gennaio 1981, n. 605, ibid., n. 85.
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