+ All Categories
Home > Documents > sentenza 25 luglio 1984, n. 220 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rel....

sentenza 25 luglio 1984, n. 220 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rel....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: buidung
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sentenza 25 luglio 1984, n. 220 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rel. Maccarone; Brunelli (Avv. Mercuri); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato De Francisci). Ord. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 1977 (Gazz. uff. 30 novembre 1977, n. 327) Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 4 (APRILE 1985), pp. 991/992-995/996 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178399 . Accessed: 28/06/2014 08:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 08:16:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sentenza 25 luglio 1984, n. 220 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rel. Maccarone; Brunelli (Avv. Mercuri); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato De

sentenza 25 luglio 1984, n. 220 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rel.Maccarone; Brunelli (Avv. Mercuri); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato De Francisci).Ord. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 1977 (Gazz. uff. 30 novembre 1977, n. 327)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 4 (APRILE 1985), pp. 991/992-995/996Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178399 .

Accessed: 28/06/2014 08:16

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 08:16:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 25 luglio 1984, n. 220 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rel. Maccarone; Brunelli (Avv. Mercuri); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato De

PARTE PRIMA

Non è però possibile seguire tale ragionamento. Invero con le due richiamate decisioni la corte ha ritenuto che

il cit. art. 59 aveva limitato irrazionalmente la rilevanza delle

circostanze straordinarie, giustificative di un recesso anticipato, ai

contratti indicati nel precedente art. 58 in quanto esse, per l'identità della ratio, consistente nelle urgenti e inderogabili necessità del locatore, dovevano valere in tutti d casi di protrazio ne coattiva del rapporto. La corte, quindi, non parificò a tutti gli effetti — né poteva ovviamente farlo — situazioni intrinsecamen

te differenziate, ma ritenne soltanto, sotto un profilo del tutto

particolare, che le gravi esigenze del locatore non fossero razio

nalmente suscettibili del diverso trattamento disposto dal legisla tore. Tale essendo il contenuto delle ricordate decisioni, è eviden

te come nessuna conseguenza possa da esse derivare in tema di

disdetta. Questa, invero, non ha nessuna correlazione con l'esten

sione della disposizione dell'art. 59 anche ai contratti di cui

all'art. 65 1. cit., dovendosi ricercare altrove, come già si è detto, il fondamento della mancata previsione di essa rispetto ai con

tratti previsti nell'art. 58.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli art. 58 e 65 1. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost, dal Pretore di Palermo con le ordinanze

indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondata la medesima que stione di legittimità costituzionale sollevata dai Pretori di Roma,

Aversa, Milano, San Severo, Alessandria e Piacenza con le

ordinanze indicate in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 gennaio 1985, n.

28; Pres. Elia, Rei. Conso; imp. Caruso e altri; interv. Pres.

cons, ministri. Ord. Trib. min. Roma 12 dicembre 1978

{Gazz. uff. 28 marzo 1979, n. 87); 28 novembre e 12 dicembre

1978 (id. 7 novembre 1979, n. 304); ■ Trib. Pinerolo 2 giugno

1980 (id. 19 novembre 1980, n. 318).

Libertà personale dell'imputato — Minore degli anni diciotto —

Imputazione di omicidio — Libertà provvisoria — Esclusione — Questione di costituzionalità — « Ius superveniens » —

Restituzione degli atti al giudice «a quo» (Cost., art. 3; 1. 22

maggio 1975 n. 152, disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, art. 1; 1. 28 luglio 1984 n. 398, norme relative alla diminuzione

dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della

libertà provvisoria, art. 28). Tribunale per i minorenni — Detenuto in custodia preventiva —

Compimento del diciottesimo anno di età — Trasferimento

all'istituto per adulti prima dell'espletamento dell'interrogato rio — Questione di costituzionalità — « Ius superveniens » —

Restituzione degli atti al giudice «a quo>: (Cost., art. 3, 24; r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, istituzione e funzionamento del tri

bunale per i minorenni, art. 8; 1. 25 luglio 1956 n. 888, modifi che al r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, art. unico; 1. 28 luglio 1984

n. 398, art. 28).

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 398/84, il cui art. 28

ha espressamente abrogato l'art. 1 l. n. 152/75, vanno restituiti

gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. n. 152/75, nella parte in cui esclude, pur dopo la sentenza n. 46/78 della

Corte costituzionale, la possibilità di concedere la libertà prov visoria al minore degli anni diciotto imputato di omicidio. (1)

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 398/84, il cui art. 28

ha espressamente abrogato l'art. 1 l. n. 152/75, vanno restituiti

gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 r.d.l. n.

1404/34 come modificato dalla l. n. 888/56, nella parte in cui

prevede l'obbligo del trasferimento del detenuto in custodia

preventiva dall'istituto di osservazione per minorenni a quello per adulti al compimento del diciottesimo anno di età, anche

quando l'interrogatorio dell'imputato non sia stato ancora esple tato. (2)

(1-2) L'ordinanza di rimessione Trib. min. Roma 12 dicembre 1978 si legge in Foro it., 1979, II, 28, con nota di richiami; Trib. min. Roma 28 novembre 1978, id., 1980, II, 139, con nota di richiami, commentata da La Greca, in Rass. penit. e criminologica, 1982, fase. 1-2, 263; Trib. Pinerolo 2 giugno 1980, Foro it., Rep. 1981, voce Libertà personale dell'imputato, n. 100.

'Corte cost. n. 46/78, id., 1978, I, 1073, con nota di richiami

Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma con due ordinanze del 12 dicembre 1978, emesse nel corso dei procedi menti penali a carico di Caruso Marco (r.o. n. 74 del 1979) e Leoncini Maurizio (r.o. n. 622 del 1979), e il giudice istruttore

presso il Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 2 giugno 1980, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Rotondo

Francesco (r.o. n. 700 del 1980), hanno sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità dell'art. 1 1. 22 maggio 1975 n. 152, nella parte in cui non consente la concessione della

libertà provvisoria ai minorenni imputati di reati tassativamente

indicati in detta norma; che il Tribunale per i minorenni di Roma, nel corso del

medesimo procedimento penale a carico di Leoncini Maurizio, con ordinanza del 28 novembre 1978, tramessa a questa corte

contestualmente a quella pronunciata il 12 dicembre 1978 con lo

stesso fascicolo processuale, tanto da venire iscritta ad uno stesso

numero di registro generale (r.o. n. 622 del 1979), ha sollevato, in

riferimento agli art. 3 e 24 Cost., questione di legittimità dell'art. 8 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito in 1. 27 maggio 1935 n.

835, sostituito dall'art, unico 1. 25 luglio 1956 n. 888, « nella parte in cui rende inevitabile il trasferimento dell'imputato in carcera zione preventiva — minorenne al momento della contestazione del reato — dall'istituto di osservazione all'istituto per adulti, al

compimento del diciottesimo anno di età »; e che in tutti i giudizi è intervenuta la presidenza del consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non

fondate;

considerato, quanto alla prima questione, che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è intervenuta la 1.

28 luglio 1984 n. 398 (norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provviso ria), il cui art. 28 ha espressamente abrogato l'art. 1 1. n. 152/75;

che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti ai

giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza della proposta questione alla stregua della nuova normativa;

e che la seconda questione richiede un più puntuale, aggiorna to, esame, oltre che della rilevanza, anche della sua manifesta infondatezza: da un lato, perché si valuti l'eventuale incidenza della nuova disciplina sulla norma impugnata; dall'altro, perché si riconsideri l'attuale vigenza del r.d. 18 giugno 1931 n. 787, del

quale peraltro viene invocato il solo art. 28 e non anche l'art. 29, relativo tanto alla « esecuzione della pena » quanto alla « carcera zione preventiva ».

Per questi motivi, la Corte costituzionale ordina la restituzione

degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma e al giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo.

di La Greca, aveva dichiarato infondata la questione di costi tuzionalità dell'art. 1 1. n. 152/75, in quanto la norma appariva suscettibile di una interpretazione che non escludesse la concessione della libertà provvisoria ai minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni. Tale interpretazione, recepita da Trib. min. Roma 21 dicembre 1978, id., 1979, II, 28, con nota di richiami, venne invece contestata dallo stesso tribunale con i primi due provvedimenti decisi dalla ordinanza riportata.

L'abrogazione espressa dell'art. 1 1. n. 152/75 incide in modo diretto e chiaro sulla prima questione massimata; la corte peraltro la invoca anche per la seconda questione, rispetto alla quale l'incidenza è lasciata intendere più che spiegata. Non sfuggirà comunque il richiamo alla necessità di un più puntuale esame, oltre che della rilevanza, anche della non manifesta infondatezza.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 1984, n. 220

('Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rei.

Maccarone; Brunelli (Avv. Mercuri); interv. Pres. cons, mi nistri (Avv. dello Stato De FrancisCi). Ord. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 1977 (Gazz. uff. 30 novembre 1977, n. 327).

Impiegato dello Stato e pubblico — Riordinamento delle carriere — Abbreviazione di anzianità — Condizioni — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1. 18 marzo 1968 n. 249, delega al governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni ed il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, art. 11, 16; 1. 28 ottobre 1970 n. 775, modifiche ed integrazioni alla 1. 18 marzo 1968 n. 249, art. 9, 12; d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1077, riordinamento delle carriere degli im

Il Foro Italiano — 1985.

This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 08:16:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 25 luglio 1984, n. 220 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rel. Maccarone; Brunelli (Avv. Mercuri); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato De

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

piegati civili dello Stato, art. Ili, 149, 153; d.p.r. 30 giugno 1972 n. 748, disciplina delle funzioni dirigenziali nelle ammi nistrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, art. 65).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

Ili, 1° comma, 149, 1" e 2° comma, 153, 2° comma, d.p.r. 28

dicembre 1970 n. 1077 e dell'art. 65 d.p.r. 30 giugno 1972 n.

748, in relazione agli art. 11, 6° comma, e 16, 2" comma, lett. i, 1. 18 marzo 1968 n. 249, come modificati dagli art. 9 e 12 l. 28

ottobre 1970 n. 775, nella parte in cui accordano abbreviazioni di anzianità per le promozioni solo nel caso in cui la qualifica di provenienza sia stata conferita in base alle norme preceden temente in vigore, con esclusione dei casi in cui l'anzianità

richiesta sia stata maturata nel periodo di tempo intermedio fra la data di entrata in vigore del sopra ricordato d.p.r. 1077/70 e

quella anteriore (1" luglio 1970) dalla quale questo ha avuto

effetto, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost. (1)

Diritto. — 1. - L'art. 2 1. 8 dicembre 1961 n. 1265 stabiliva che

le promozioni ad ispettore principale del personale dell'azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato si conseguivano dopo quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza.

Sulla base di tale norma i ricorrenti avrebbero dovuto essere

promossi a decorrere dal 1° gennaio 1971, data di scadenza del

quadriennio di loro permanenza nella qualifica di provenienza

(ispettore di prima classe).

Senonché, essendo nel frattempo intervenuto il d.p.r. 28 di

cembre 1970 n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere

degli impiegati dello Stato, che agli art. 15 e 149 prevede la

promozione per la detta categoria mediante scrutinio per merito

comparativo accessibile dopo solo tre anni e sei mesi di effettivo

servizio disponendo con l'art. 153 la retrodatazione al 1° luglio

1970 delle promozioni stesse nella prima applicazione del decreto,

i ricorrenti appunto in ottemperanza a tale nuova normativa

furono promossi con decreto 19 dicembre 1972 a decorrere dalla

predetta data del 1° luglio 1970.

Con ciò, peraltro, secondo i ricorrenti, sarebbe rimasto precluso

nei loro confronti il vantaggio di carriera offerto dall'art. Ili

dello stesso d.p.r., che riduceva a tre anni il periodo di servizio

nella qualifica inferiore per la promozione ad ispettore capo a

favore di coloro che rivestivano la qualifica inferiore stessa alla

data di entrata in vigore del d.p.r. (8 gennaio 1971), e dall'art.

65, 7° comma, d.p.r. 30 giugno 1972 n. 748 sulla disciplina delle

funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, che attri

buiva il godimento del ridotto periodo ai soggetti che avevano

conseguito la promozione alla qualifica di provenienza in base

alle norme vigenti anteriormente al d.p.r. n. 1077.

2. - Il Consiglio di Stato, nel giudizio promosso dagli interessati

per ottenere l'annullamento del provvedimento di promozione a

loro dire lesivo nei sensi suddetti, opina che, dovendosi in effetti

ritenere nella specie applicabile la nuova normativa di cui al

(1) L'ordinanza di rimessione Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 1977 è

massimata in Foro it., 1978, III, 77, con nota di richiami.

Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità

dell'art. 65 d.p.r. 748/72, per contrasto con i principi e criteri direttivi

contenuti nell'art. 16, lett. i, 1. 249/68, in riferimento agli art. 76 e 77

Cost., come pure all'art. 3 Cost., v. Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio

1979, n. 646, 22 giugno 1979, n. 516 e 3 aprile 1979, n. 227, id., Rep.

1979, voce Impiegato dello Stato, nn. 597, 600, 596; 28 febbraio 1978,

n. 154, id., Rep. 1978, voce cit., n. 770. Cons. Stato, sez. IV, 20

ottobre 1981, n. 757, id., Rep. 1982, voce cit., n. 284, ha ritenuto

manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7

d.p.r. 1° giugno 1972 n. 319 che stabilisce la decorrenza degli

inquadramenti e delle nomine a far tempo dal 10 luglio 1972, anziché

dal 1° luglio 1970. Sull'art. 65 d.p.r. 748/72 cfr., pure, Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo

1983, n. 148 e sez. VI 13 gennaio 1983, n. 6, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 558, 548; T.A.R. Lazio, sez. II, 31 marzo 1982, n. 399, id., Rep. 1982, voce cit., n. 360; T.A.R. Lazio, sez. I, 21 maggio 1980, n. 546, id., Rep. 1981, voce cit., n. 488; Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre

1979, n. 1129, id., Rep. 1980, voce cit., n. 580; sez. III 3 novembre 1976, n. 229/75, id., Rep. 1979, voce cit., n. 702.

Sul riordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato, v. Corte cost. 7 aprile 1983, n. 81, id., 1983, I, 2354, con nota di richiami, che ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità degli art. 11, 4°

comma, 1. 249/68, come modificato dall'art. 9 1. 775/70, 16, 1°, 2" e

9° comma, 150 d.p.r. 1077/70, nella parte in cui prevedono il

passaggio, in qualifica intermedia e non iniziale, degli impiegati della carriera di concetto alla carriera direttiva e dell'art. 150, 3° comma, d.p.r. 1077/70, nella parte in cui dispone, in via transitoria, che nella

prima applicazione dell'art. 16 stesso d.p.r. i passaggi alla qualifica intermedia avranno effetto dal 1° gennaio 1971.

d.p.r. n. 1077 nei confronti dei ricorrenti in quanto entrata in

vigore con effetto dal 1° luglio 1970, cioè anteriormente alla

maturazione della promozione dei ricorrenti secondo le vecchie norme (1° gennaio 1971), con ciò verrebbe lesa la posizione giuridica di coloro che, per avere appunto maturato le condizioni

per la promozione nel periodo fra il 1° luglio 1970 cui risale la

retroattività del decreto e 1*8 gennaio 1971, data di entrata in

vigore del d.p.r., vedevano esclusa l'operatività dei detti presup posti di carriera e impedita la valutazione ai fini della promozio ne del servizio prestato secondo la disciplina del tempo relativo.

Secondo il Consiglio di Stato ciò concreterebbe una violazione dei principi e criteri direttivi indicati nella legge di delega n. 775 del 1970, in base alla quale risulta emanato il d.p.r. n. 1077/70 e

che, all'art. 16, lett. i, stabilisce fra l'altro che in sede di

emanazione delle norme transitorie dirette ad attuare il graduale

passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento deve essere garantito ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 « la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione dei trattamen ti economici e delle posizioni giuridiche conseguite ».

Il legislatore delegato andando cosi oltre i limiti della delega avrebbe operato in contrasto con l'art. 76 Cost.

L'avvocatura dello Stato ha formulato una eccezione di irrile

vanza della questione, osservando che nessun pregiudizio si sarebbe verificato a danno dei ricorrenti in relazione alla promo zione ad ispettore principale, in quanto essi non avrebbero mai

potuto beneficiare della retrodatazione della promozione al 1°

luglio 1970 non avendo maturato a tale data l'anzianità necessaria e considerato, altresì, che il beneficio della riduzione dell'anzianità

minima di cui all'art. Ili d.p.r. n. 1077/70 applicabile solo a

coloro che abbiano rivestito la qualifica inferiore alla data di entrata in vigore del decreto (8 gennaio 1971) non avrebbe

potuto in concreto essere goduto dai ricorrenti i quali, avendo maturato i requisiti al 1° gennaio precedente, non avrebbe potuto, data la brevità del periodo di pochi giorni, essere investiti della

qualifica in tempo utile.

4. - L'eccezione non appare fondata.

Il giudice a quo nell'ordinanza di rinvio invero ha espressa mente affermato che le norme •

impugnate impediscono l'applica zione delle norme anteriori alle situazioni per le quali erano maturati nel periodo 1° luglio 1970-8 gennaio 1971 i presupposti di carriera allora previsti e dalla illegittimità di tale impedimento, riflettendosi sui provvedimenti impugnati, ha desunto la rilevanza della questione sollevata rispetto alla decisione del giudizio di merito che ha appunto per oggetto l'annullamento del provvedi mento di promozione.

Ciò costituisce sufficiente motivazione del giudizio di rile

vanza, di competenza del giudice a quo, e rende inifluenti le circostanze prospettate dall'avvocatura a fondamento dell'eccezio

ne; circostanze le quali potrebbero se mai essere riferite all'inte resse della parte ad agire, la cui verifica non è peraltro di

competenza della corte, una volta che sul punto, come nella

specie, si è espresso il giudice a quo.

5. - Nel merito la questione non è fondata. La pretesa esorbitanza dai limiti segnati dalla legge delega si

verificherebbe anzitutto per effetto della lesione della posizione giuridica acquisita dai ricorrenti sulla base della normativa poi sostituita dal d.p.r. n. 1077. Ma al riguardo deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, l'ordinamento del personale dipendente degli enti pubblici può essere, in linea di principio, disciplinato diversamente nel corso del tempo senza che tale possibilità sia condizionata dalla posi zione di carriera alla quale siano già pervenuti i singoli impiegati o categorie di essi, e ciò in quanto la disciplina del rapporto di

pubblico impiego è improntata al preminente interesse della p.a. e non può, quindi, incontrare limiti nella situazione soggettiva dei

dipendenti, salvo ovviamente la limitazione collegata al rispetto delle posizioni giuridico-economiche già acquisite. Ed è appunto a tale concetto che si riferisce la formula della legge di delega invocato dal Consiglio di Stato.

Ora, come risulta da quanto premesso circa lo sviluppo della situazione in cui sono venuti a trovarsi i ricorrenti, nel periodo successivo al 1° luglio 1970, al quale si è estesa la retroattività del d.p.r. n. 1077, e che ne ha reso necessaria l'applicazione ai fini delle promozioni in esame, essi avevano semplicemente matu rato il quadriennio di anzianità necessaria ad accedere allo scrutinio per merito comparativo allora previsto per conseguire la

promozione. Ed è noto che tale forma di scrutinio implica la considerazione di una serie di elementi attinenti fra l'altro al

rendimento, alla capacità, alle specifiche attitudini del soggetto,

Il Foro Italiano — 1985.

This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 08:16:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sentenza 25 luglio 1984, n. 220 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rel. Maccarone; Brunelli (Avv. Mercuri); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato De

PARTE PRIMA

considerazione che non conduce necessariamente ad una valuta zione positiva ai fini della promozione.

Non si trattava quindi nella specie di una « posizione giuridica

acquisita », ma piuttosto di una possibilità di promozione apertasi con il maturare del quadriennio di anzianità, cioè si trattava di

una mera aspettativa subordinata all'esito favorevole dello scru

tinio. È noto che, per principio pacifico, tale aspettativa non è, per

sua natura, da considerare entrata definitivamente nel patrimonio

giuridico dell'interessato e la situazione vantata dai ricorrenti

non era quindi tale da essere coperta dalla formula della legge di

delega che, come si è detto, imponeva il rispetto soltanto delle

posizioni giuridiche « acquisite ».

6. - Per quanto riguarda la censura mossa sotto il profilo della

lamentata mancata possibilità della piena valutazione del servizio

prestato, d'altra parte, deve osservarsi che tale elemento deve necessariamente essere coordinato con quello più generale della

salvaguardia delle posizioni giuridiche acquisite, nel senso che la

garanzia posta in proposito dalla legge di delegazione deve essere

appunto intesa in funzione della tutela di tali posizioni. Dimostrata l'inesistenza di queste, ne deriva altresì l'inapplica

bilità alla specie del principio direttivo invocato. D'altra parte occorre anche osservare che la concessione delle

facilitazioni di carriera dalle quali i ricorrenti si lamentano

esclusi, adottata dal legislatore delegato solo a favore di coloro che avevano conseguito la promozione mediante scrutinio, secon do le disposizioni della precedente legge del 1961, beneficia una

categoria di soggetti razionalmente distinta da quella degli esclusi, in quanto, a differenza di questi ultimi, hanno dato la prova del

possesso degli elementi necessari per superare il vaglio dello scrutinio.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. Ili, 1° comma, 149, 1° e 2° comma, 153, 2° comma, d.p.r. 28 dicembre 1970 n.

1077, 65 d.p.r. 30 giugno 1972 n. 748, in relazione agli art. 11, 6° comma, e 16, 2° comma, lett. i), 1. 18 marzo 1968 n. 269, come modificati rispettivamente dagli art. 9 e 12 1. 28 ottobre 1970 n. 775 sollevata con l'ordinanza del Consiglio di Stato 4 marzo 1977, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 1984, n. 218

(Gazzetta ufficiale 1° agosto 1984, n. 211); Pres. Elia, Rei. De Stefano; Cuonzo, Orlando, Porqueddu c. Pres. cons, mi nistri (Aw. dello Stato Carafa). Ord. Corte conti, sez. Ili, 31 marzo 1976 (Gazz. uff. 21 giugno 1978, n. 172); T.A.R. Lom

bardia, sede di Brescia, 19 gennaio 1982 {id. 18 settembre 1982, n. 248) e 18 giugno 1982 (id. 9 marzo 1983, n. 67).

Pensione — Servizio pensionabile — Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali — Ammontare dei contributi —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, t.u. sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, art. 13).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, 3° comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di riscatto, agli effetti del trattamen to di quiescenza, dei periodi di iscrizione ad albi professionali, se richiesti come condizione necessaria per l'ammissione in

servizio, e dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale, determina il relativo contributo

nella misura del 18 per cento dell'intero stipendio, anziché in

quella del 6 per cento dell'80 per cento dello stipendio, in

riferimento all'art. 3 Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione Corte conti, sez. MI, 31 marzo 1976 è massimata in Foro it., 1978, III, 596, con nota di richiami e quelle T.A.R. Lombardia 19 gennaio 1982 e 18 giugno 1982, id., Rep. 1983, voce Pensione, nn. 53, 54. Corte cost. 10 luglio 1981, n. 128, id., 1981, I, 2637, con nota di richiami, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 nella parte in cui non prevedeva in favore dei dipendenti degli enti locali la facoltà, ai fini pensionistici, di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali e di esercizio della pratica forense, quando tali requisiti costituissero condizione necessaria per l'immissione in carriera. Sugli effetti di tale sentenza, v. Corte conti, sez. Ili, 18 gennaio 1982, n. 48943, id., Rep. 1983, voce Impiegato degli enti locali, n. 151.

In ordine al calcolo del contributo che il dipendente è tenuto a

Diritto. — 1.-11 t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, prevede, nel titolo II, capo II, il

computo, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, di

taluni servizi e periodi, anteriori alla nomina. In particolare, l'art.

13 dispone, al 1° comma, che il dipendente civile, al quale sia

stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in

servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializza zione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfe zionamento, può riscattare, in tutto o in parte, il periodo di

tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un

contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello

stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in

relazione alla durata del periodo riscattato. Il 3° comma dello stesso articolo prevede che, se per l'ammissione in servizio sia

stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato perio do di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto, totale o parziale, di detto periodo, nonché dei periodi di pratica necessaria per il conseguimento dell'abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dell'intero stipendio spettante alla data di presentazione della

domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato.

Con le tre ordinanze di cui in narrativa (una della Corte dei

conti, sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, e due del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia) è stata deferita a questa corte la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del citato 3° comma dell'art. 13, nella parte in cui determina il contributo di riscatto nella misura del 18 per cento dell'intero stipendio, anziché nella misura del 6

per cento dell'80 per cento dello stipendio medesimo. A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, i

giudici a quibus pongono in evidenza la disparità di trattamento, a loro avviso irrazionale ed ingiustificata, e perciò lesiva del

principio di eguaglianza, che si determina tra la fattispecie oggetto della norma impugnata e le altre ipotesi di riscatto (ed in

particolare quella, prevista nel 1° comma dello stesso art. 13, del

periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento), alle quali si

applica l'aliquota del 6 per cento dell'80 per cento dello stipen dio.

2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa corte la stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi

giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza. 3. - La questione non è fondata. Il dubbio prospettato muove dall'assunto che dalla vigente

normativa sarebbe dato desumere « l'esistenza di una regola generale » per tutti i riscatti di periodi e servizi ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato: la misura del relativo contributo, cioè, sarebbe determinata nel 6 per cento dell'80 per cento dello stipendio, mediante una costante equipara zione di essa con la identica misura della « ritenuta in conto entrate tesoro », applicata, ai fini del trattamento di quiescenza, sugli stipendi del personale statale.

Ora, non si nega che, tanto nel t.u. n. 1092/73, quanto nell'antecedente normativa (d.lgt. 7 aprile 1948 n. 262, d.p.r. 11

gennaio 1956 n. 20), effettivamente il contributo di riscatto risulti in prevalenza determinato nella stessa misura della « ritenuta in conto entrate tesoro », cui è soggetto il dipendente quale suo contributo ai fini del trattamento di quiescenza; mentre l'intero onere pensionistico, come risulta dalla circolare del ministero del

tesoro, ragioneria generale dello Stato, n. 43 del 21 maggio 1975, che impartisce istruzioni circa la valutazione dei servizi in

applicazione del t.u. n. 1092/73, si concreterebbe appunto nella misura del 18 per cento dell'intero stipendio. In altri termini, cosi

operando, si farebbe pagare al dipendente esattamente quanto questi avrebbe pagato se nel periodo riscattato avesse prestato servizio di ruolo alle dipendenze dello Stato, con la stessa retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda

pagare per il riscatto del periodo di studi universitari, v. Corte conti, sez. contr., 22 maggio 1980, n. 1069, id., Rep. 1981, voce Pensione, n. 40, secondo cui non è computabile l'indennità integrativa speciale.

T.A.R. Emilia Romagna, sede di Parma, ord. 22 aprile 1980, ibid., n. 34, ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 13, 1° comma, d.p.r. 1092/73, nella parte in cui esclude la possibilità del riscatto, ai fini della pensione statale, di periodi corrispondenti alla durata di corsi di perfezionamento per l'ammissione ai quali sia necessario il diploma di scuola media superiore e che si concludono con il conseguimento di un diploma di specializzazione, richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Il Foro Italiano — 1985.

This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 08:16:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended