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sentenza 25 luglio 2001, n. 291 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° agosto 2001, n. 30);...

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sentenza 25 luglio 2001, n. 291 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; Comune di Taormina (Avv. d'Amelio, Turiano Mantica) c. Min. interno e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Del Gaizo), Regione Valle d'Aosta (Avv. Romanelli), Comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca, Capri e Associazione nazionale per l'incremento turistico - Anit (Avv ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2721/2722-2725/2726 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196297 . Accessed: 25/06/2014 08:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 08:03:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 25 luglio 2001, n. 291 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30);Pres. Ruperto, Est. Capotosti; Comune di Taormina (Avv. d'Amelio, Turiano Mantica) c. Min.interno e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Del Gaizo), Regione Valle d'Aosta(Avv. Romanelli), Comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca, Capri e Associazionenazionale per l'incremento turistico - Anit (Avv ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2721/2722-2725/2726Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196297 .

Accessed: 25/06/2014 08:03

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che ha disposto il trattenimento deve fondarsi su un controllo di

legalità della decisione, ma la convalida, proprio perché rivolta

al passato, non può disporre per il futuro e non può ritenersi suf

ficiente che sia prevista la durata massima di venti giorni, volta

che la durata del trattenimento è rimessa alla discrezionalità

dell'autorità amministrativa.

La norma di cui all'art. 14 t.u. 286/98 può essere considerata

conforme a Costituzione se si assegna al giudice della convalida

(in virtù della analogia iuris con la normativa dettata nel pro cesso penale in tema di libertà personale) anche il potere di de

terminare autonomamente l'ulteriore permanenza dello straniero

nel centro di accoglienza in relazione alle necessità indicate dal

1° comma di detta disposizione (il referente normativo di con

fronto è costituito dall'art. 391, 5° comma, c.p.p.). In particolare il giudice della convalida deve valutare avuto

riguardo alla specifica soggettività dello straniero trattenuto,

quale possa essere il periodo massimo di trattenimento in modo

da consentire ragionevolmente all'autorità amministrativa di

procedere all'esecuzione dell'espulsione. Queste necessità va

riano a seconda che sia in giuoco l'esigenza di identificare lo

straniero o che le difficoltà concernano la ricerca del vettore. In

questo modo si recupera il principio dell'adeguatezza e della

proporzione fra la misura restrittiva e le esigenze statuali (anche

qui il referente normativo è rappresentato dall'art. 274, lett. a),

c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p. laddove il giudice che ema

na la misura cautelare deve fissare il termine di scadenza della

misura in relazione alle esigenze delle indagini da compiere). Poiché nel caso di specie l'autorità amministrativa non ha in

dicato se non genericamente tali esigenze, si reputa congruo il

trattenimento ulteriore per la durata di giorni sette (termine oltre

il quale il trattenimento non potrà proseguire salvo che l'ammi

nistrazione fornisca comprovate motivazioni della difficoltà a

procedere nell'esecuzione dell'espulsione).

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 2001, n. 291 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° agosto 2001, n.

30); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; Comune di Taormina

(Avv. d'Amelio, Turi ano M antic a) c. Min. interno e altri;

interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Del Gaizo), Re

gione Valle d'Aosta (Avv. Romanelli), Comuni di Monteca

tini Terme, Anzio, Bagni di Lucca, Capri e Associazione na

zionale per l'incremento turistico - Anit (Avv. d'Amelio). Ord. Tar Sicilia, sez. Catania, 16 dicembre 1999 (G.U., la

s.s., n. 18 del 2000).

Casa da giuoco — Apertura da parte di comuni — Autoriz

zazione in deroga — Potere del ministro dell'interno —

Mancata previsione — Questione inammissibile di costitu

zionalità (Cost., art. 2, 3, 4, 5, 41; r.d.l. 22 dicembre 1927 n.

2448, provvedimenti a favore del comune di San Remo; 1. 27

dicembre 1928 n. 3125, conversione in legge del r.d.l. 22 di

cembre 1927 n. 2448; r.d.l. 2 marzo 1933 n. 201, provvedi menti a favore del comune di Campione; 1. 8 maggio 1933 n.

505, conversione in legge del r.d.l. 2 marzo 1933 n. 201; r.d.l.

16 luglio 1936 n. 1404, estensione al comune di Venezia delle

disposizioni del r.d.l. 22 dicembre 1927 n. 2448; 1. 14 gennaio 1937 n. 62, conversione in legge del r.d.l. 16 luglio 1936 n.

1404; 1. 6 dicembre 1971 n. 1065, revisione dell'ordinamento

finanziario della regione Valle d'Aosta; 1. 26 novembre 1981

n. 690, revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta).

È inammissibile, in quanto irrilevante e comunque comportante scelte discrezionali spettanti solo al legislatore, la questione

Il Foro Italiano — 2001.

di legittimità costituzionale del r.d.l. 22 dicembre 1927 n.

2448, convertito in l. 27 dicembre 1928 n. 3125, del r.d.l. 2

marzo 1933 n. 201, convertito in l. 8 maggio 1933 n. 505, del

r.d.l. 16 luglio 1936 n. 1404, convertito in l. 14 gennaio 1937

n. 62, della I. 6 dicembre 1971 n. 1065 e della l. 26 novembre

1981 n. 690, nella parte in cui non prevedono, in via generale ed astratta, il potere del ministro dell'interno di autorizzare,

anche in deroga alle leggi vigenti, i comuni ad adottare tutti i

provvedimenti necessari per addivenire all'assestamento del

proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere pubbliche in

dilazionabili, con espressa elencazione dei divieti derogabili, tra cui quello di aprire case da gioco, in riferimento agli art.

2, 3,4, 5 e 41 Cost. (I)

(1) La Corte costituzionale, pur dichiarando la questione inammissi bile per irrilevanza e per il fatto di implicare scelte discrezionali del le

gislatore, rivolge un preciso e pressante monito al legislatore, richia

mandosi a quanto già rilevato ben sedici anni prima con la sent. 23

maggio 1985, n. 152 (Foro it., 1986, I, 41, con nota di richiami, com

mentata da Brancasi, in Regioni, 1985, 1038), in cui denunciava la di

sorganicità della normativa in materia di case da giuoco e richiedeva un

intervento del legislatore «in tempi ragionevoli». La corte afferma per tanto che adesso «è ormai divenuto improrogabile (.. .) un intervento

legislativo, non essendo più giustificabile un sistema normativo ormai

superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro co

stituzionale». Corte cost. 152/85 cit. ha dichiarato infondata, per l'esistenza di nu

merose ragioni giustificatrici, la deroga all'applicazione delle disposi zioni penali sul giuoco d'azzardo (quali l'esigenza di disincentivare il

flusso di cittadini italiani verso case da giuoco aperte in Stati confinan

ti, nonché di sovvenire alle finanze di comuni particolarmente qualifi cati dal punto di vista turistico e caratterizzati da situazioni di dissesto

finanziario), la questione di legittimità costituzionale delle 1. 3 novem

bre 1954 n. 1042, 29 novembre 1955 n. 1179, 18 febbraio 1963 n. 67, 6

dicembre 1971 n. 1065 e 26 novembre 1981 n. 690, nella parte in cui

consentono la gestione in forma organizzata del giuoco d'azzardo nel

casinò di St. Vincent. Per la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della que

stione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, r.d.l. 2448/27, nella parte in cui, riconoscendo al ministro dell'interno la facoltà di

autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il comune di San Remo

ad adottare i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e

per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce ad un

organo diverso dal governo non una mera competenza amministrativa, ma una potestà sostanzialmente legislativa, per di più svincolata da

ogni limite temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri

direttivi, v. Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 140, Foro it., Rep. 1989, voce Casa da giuoco, n. 1.

Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del

l'art. 1 r.d.l. 2448/27, in quanto l'effetto derogatorio alla normativa pe nale a favore dell'esercizio del giuoco d'azzardo nel Casinò di San

Remo è stato prodotto immediatamente dalla predetta disposizione che

ha dato facoltà al ministro dell'interno di «autorizzare anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il

comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per

poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione

delle opere pubbliche indilazionabili», v. Cass. 20 maggio 1987, Agne si, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1, la quale ha altresì affermato che la

norma impugnata non ha natura di legge di delegazione, essendo stato con essa conferito al ministro dell'interno un potere non già di deroga alle leggi vigenti, ma soltanto di adozione di un provvedimento autoriz

zativo a favore di un destinatario legislativamente predeterminato, pre vio accertamento dell'esistenza delle condizioni e delle finalità dalla

stessa legge tassativamente indicate. Nel senso che non sussiste alcuna analogia tra la situazione giuridica

della casa da giuoco di Taormina e quelle delle case da giuoco di San

Remo, Campione d'Italia e Venezia, poiché l'autorizzazione all'apertu ra di queste ultime trova origine esclusivamente nell'autorizzazione

concessa per legge dal ministero dell'interno, in favore dei comuni ed

in attuazione di facoltà conferite dalla legge, ad adottare tutti i provve dimenti necessari a sanare il bilancio, anche in deroga alle norme vi

genti, per cui, considerato che il r.d. 31 maggio 1935 n. 1410, istitutivo

della società di gestione della casa da giuoco di Taormina (soc. Etal), non reca alcuna autorizzazione a derogare alle norme amministrative e

penali in vigore, non è viziato da eccesso di potere per disparità di

trattamento il provvedimento di annullamento da parte del governo delle deliberazioni comunali che hanno approvato la relativa conces

sione, v. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1981, n. 46, id., Rep. 1981, voce cit., n. 2.

Per l'affermazione secondo cui l'autorizzazione all'apertura di case

da giuoco può essere consentita solo se fatta oggetto di una disciplina

legislativa in deroga alla materia penale, talché la mera licenza ex art.

19, n. 8, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 è insufficiente a superare la forza

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2723 PARTE PRIMA 2724

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 22 maggio 2001, senza numero, allegata alla sentenza 25 luglio 2001, n. 291

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30); Pres. ed est. Ruperto; interv. Comuni di Montecatini Terme,

Anzio, Bagni di Lucca, Capri, Associazione nazionale per l'incremento turistico - Anit e Regione Valle d'Aosta.

Corte costituzionale — Giudizio in via incidentale — Inter vento di terzi — Inammissibilità — Fattispecie (L. 11 mar zo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale, art. 25). Corte costituzionale — Giudizio in via incidentale — Atto

con forza di legge statale — Intervento della regione —

Ammissibilità — Limiti (L. 11 marzo 1953 n. 87, art. 25).

Sono inammissibili, nel giudizio costituzionale sulle leggi atti

vato in via incidentale, gli interventi di soggetti parti in un

giudizio del tutto analogo a quello nell'ambito del quale è

stata sollevata la questione di costituzionalità e di soggetto titolare di un generico interesse di fatto a vedere accolta la

questione. (2) E ammissibile l'intervento nel giudizio costituzionale inciden

tale di una regione allorché le leggi impugnate, pur se conte

nute in atti aventi forza di legge dello Stato, hanno ad oggetto un aspetto dell'ordinamento regionale, come definito dallo

statuto. (3)

I

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale sol

levata dal Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordi

nanza indicata in epigrafe, ha ad oggetto il r.d.l. 22 dicembre

1927 n. 2448, convertito nella 1. 27 dicembre 1928 n. 3125, il

r.d.l. 2 marzo 1933 n. 201, convertito nella 1. 8 maggio 1933 n.

505, recanti provvedimenti a favore rispettivamente dei comuni

di San Remo e di Campione, nonché il r.d.l. 16 luglio 1936 n.

1404, convertito nella 1. 14 gennaio 1937 n. 62, con cui detti

provvedimenti furono estesi al comune di Venezia, ed infine le

1. 6 dicembre 1971 n. 1065 e 26 novembre 1981 n. 690 e suc

cessive modificazioni. Tali disposizioni vengono censurate nella

parte in cui «non prevedono in via generale ed astratta il potere

della fonte primaria che indica la categoria dei giuochi vietati e qualifi ca le case da giuoco quali luoghi di convegno destinati al giuoco ille cito, v. Tar Toscana 11 aprile 1988, n. 471, id.. Rep. 1988, vocè cit., n. 2. Analogamente, Cass. 9 ottobre 1985, Tintori, id., Rep. 1987, voce Giuoco proibito, n. 2.

Sulla natura giuridica dell'attività inerente la gestione delle case da

giuoco, v. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 1997, n. 350. id., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 217; Il dicembre 1992, n. 1469, id..

Rep. 1993. voce Impiegato degli enti locali, n. 36; Tar Valle d'Aosta 22 luglio 1992, n. 103, ibid., voce Giuoco e scommessa, n. 11; Cass. 23 novembre 1985, Romano, id., Rep. 1986, voce Casa da giuoco, n. 3.

Sulle procedure di gara per l'affidamento della gestione delle case da

giuoco, v. Tar Valle d'Aosta 19 febbraio 1997, n. 25, id.. Rep. 1998, voce Regione, n. 269.

(2) I comuni di Montecatini Terme. Anzio, Bagni di Lucca e Capri avevano richiesto di intervenire nel giudizio costituzionale, sostenendo di essere parti in analoghi giudizi amministrativi per aver impugnato i medesimi decreti ministeriali di diniego all'autorizzazione ad aprire ca se da giuoco. La corte ha escluso la loro legittimazione, rilevando come tali soggetti potranno difendere adeguatamente le loro posizioni attra verso i giudizi di cui sono parti. Ugualmente inammissibile è stato di chiarato l'intervento dell'Associazione nazionale per l'incremento turi stico, ritenuta titolare di un generico interesse di fatto, non sufficiente a

legittimare l'intervento nel processo costituzionale. In ordine all'intervento di terzi nel giudizio costituzionale inciden

tale e per l'affermazione secondo cui il diritto ad intervenire da parte di

soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo richiede la configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del

giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una

posizione giuridica propria della parte intervenuta, non bastando un ge nerico interesse di fatto o un interesse meramente riflesso, v. Corte cost., ord. 20 febbraio 2001, senza numero, allegata alla sent. 11 giugno 2001, ri. 189, Foro it., 2001,1, 2122, con nota di richiami.

(3) In senso assolutamente analogo la Corte costituzionale si era già espressa con ord. 20 maggio 1997, senza numero, allegata alla ord. 25

luglio 1997, n. 277. Foro it., 1998,1, 959. con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2001.

del ministro dell'interno di autorizzare, anche in deroga alle

leggi vigenti, i comuni ad adottare tutti i provvedimenti necessa

ri per addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed al

l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, con espressa elencazione dei divieti derogabili, tra cui quello di aprire case

da gioco». Secondo il giudice rimettente tale «complesso normativo»,

consentendo ai comuni di San Remo, Venezia, Campione e

Saint Vincent di «beneficiare di un regime derogatorio che li ha

individuati come beneficiari senza previamente individuare una

categoria generale ed astratta di possibili beneficiari» contraste

rebbe con l'art. 3 Cost., in quanto si risolve nell'attribuzione di

un privilegio giustificato da esigenze di natura finanziaria non

esclusive dei comuni ai quali è riconosciuto. Sarebbe violato

anche il 2° comma dell'art. 3 Cost., in quanto tale disparità di

trattamento incide su interessi fortemente avvertiti dalle comu

nità locali, quali l'incremento turistico, lo sviluppo economico

sociale, il risanamento dei bilanci e soprattutto ostacolerebbe il

perseguimento di una politica di piena occupazione, in contrasto

con gli art. 2 e 4 Cost., impedirebbe la piena espansione delle

potenzialità economiche delle collettività locali, in violazione

dell'art. 5 Cost., ed infine, restringendo arbitrariamente la li

bertà d'iniziativa economica dei comuni, contrasterebbe anche

con l'art. 41 Cost.

2. - In via preliminare, va disattesa l'eccezione, sollevata dal

l'avvocatura dello Stato e dalla difesa dei comuni di San Remo

e di Venezia, secondo cui la questione di legittimità sarebbe

inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ammini strativo. Dall'ordinanza di rimessione non emerge infatti un

palese difetto di giurisdizione tale da determinare, secondo la

costante giurisprudenza della corte, l'irrilevanza della questione

(ex plurimis: sentenze n. 179 del 1999, Foro it., 1999, I, 1705; n. 127 del 1998, id., Rep. 1998, voce Regione, n. 311), tanto più che il Tar rimettente ha ampiamente motivato in modo plausi bile in ordine alla configurabilità di una posizione soggettiva di

interesse legittimo in capo al comune ricorrente.

3. - La questione è peraltro inammissibile sotto altro profilo. Il dubbio di costituzionalità prospettato dall'ordinanza di rin

vio investe una «disciplina derogatoria, nella parte in cui essa

non consente ulteriori estensioni di precetti normativi di favore»

riguardo all'autorizzazione ai comuni all'apertura e gestione di

case da gioco. Il dubbio, così come è formulato, evidenzia che

la disciplina censurata è, di per sé, inapplicabile a comuni diver

si da quelli presi in considerazione dalle norme in oggetto e poi ché quindi il giudizio principale può essere definito indipen dentemente dalla applicazione del «complesso normativo» im

pugnato, la questione di legittimità costituzionale che lo investe

appare irrilevante (ordinanza n. 90 del 1973, id., 1973,1, 2636). E peraltro da osservare che posta nei termini indicati la que

stione di costituzionalità, nell'ambito di un procedimento cau

telare diretto alla sospensione dell'efficacia del provvedimento ministeriale dichiarativo della carenza di potere autorizzatorio

rispetto all'apertura di case da gioco, neppure in caso di acco

glimento la predetta disciplina derogatoria potrebbe essere au

tomaticamente estesa al comune ricorrente. Ed infatti, neppure ai fini del periculum in mora, il giudice a quo sarebbe legitti mato ad adottare direttamente, in sostituzione dell'amministra

zione. una misura «urgente» dal carattere fortemente discrezio

nale come è l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, tanto più che permane il generale divieto di gioco d'azzardo

stabilito dagli art. 718-722 c.p. Né, d'altra parte, si può invocare nella presente vicenda una

sentenza additiva, non essendo individuabile nella specie un'o

missione legislativa che renda «conseguentemente doverosa la

sentenza additiva della corte» (sentenza n. 2 del 1998, id., 1998, I, 313), poiché difettano fattispecie omogenee da porre a raf

fronto, considerando che le denunciate norme sono norme di ec

cezione puntuale e perciò non estensibili oltre i casi ivi contem

plati (sentenza n. 322 del 1998, ibid., 2617). Nel caso di specie, infatti, a parte il fatto che la corte ha già ritenuto non prive di

giustificazione le deroghe introdotte dalle norme impugnate (sentenza n. 152 del 1985, id., 1986,1, 41) e non irragionevole il

divieto generale di esercizio del gioco d'azzardo (sentenza n.

237 del 1975, id., 1976,1, 12), in ogni caso è da considerare che la prospettata pronuncia additiva non si porrebbe come conse

guenza necessitata ed implicita dell'applicazione dei principi costituzionali al «complesso normativo» impugnato, giacché al

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

riguardo sarebbe comunque prospettabile una pluralità di solu

zioni, la cui scelta è doverosamente rimessa alla discrezionalità

del legislatore (sentenze n. 51 del 1998, id., 1999,1, 2806; n. 55

del 1996, id., 1996,1, 1527). Ed invece il dispositivo dell'ordinanza di rimessione sollecita

proprio la corte ad emettere non già una pronuncia d'accogli mento, bensì una sentenza che sostanzialmente delinei una sorta

di disciplina generale del potere di autorizzazione destinata a

sostituirsi alle ipotesi particolari previste dagli atti impugnati. Il

che è chiaramente inammissibile.

4. - Ciò posto, occorre rilevare che appare sempre più grave il

problema della situazione normativa concernente le case da gio co aperte nel nostro paese, la quale «è contrassegnata da un

massimo di disorganicità: sia del tipo di interventi cui è condi

zionata l'apertura delle case (...), sia per la diversità dei criteri

seguiti (...), sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell'esercizio del gioco nei casinò»

(sentenza n. 152 del 1985). Se pertanto già nel 1985 la corte ammoniva che le prospettate

esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale

andavano soddisfatte «in tempi ragionevoli per superare le in

sufficienze e disarmonie delle quali si è detto», è del tutto evi

dente che è ormai divenuto improrogabile —

sempre che il le

gislatore intenda persistere nella politica di deroghe agli art.

718-722 c.p. — un intervento legislativo, non essendo più giu

stificabile un sistema normativo ormai superato e sotto diversi

profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile la questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 22 dicem

bre 1927 n. 2448 (provvedimenti a favore del comune di San

Remo), del r.d.l. 2 marzo 1933 n. 201 (provvedimenti a favore

del comune di Campione), del r.d.l. 16 luglio 1936 n. 1404

(estensione al comune di Venezia delle disposizioni del r.d.l. 22

dicembre 1927 n. 2448, recante provvedimenti a favore del co

mune di San Remo), della 1. 6 dicembre 1971 n. 1065 (revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e

della 1. 26 novembre 1981 n. 690 (revisione dell'ordinamento

finanziario della regione Valle d'Aosta), sollevata dal Tar Si

cilia, sezione staccata di Catania, in riferimento agli art. 2, 3, 4, 5 e 41 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

II

Ritenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale sono

intervenuti i comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di

Lucca e Capri, l'Anit — Associazione nazionale per l'incre

mento turistico — e la regione autonoma Valle d'Aosta, non co

stituiti nel giudizio principale pendente dinanzi al Tar Sicilia,

sezione staccata di Catania; che i comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e

Capri espongono di aver proposto anch'essi, come il comune di

Taormina, istanza di autorizzazione all'istituzione di case da

gioco, e di avere a loro volta impugnato i decreti ministeriali di

diniego dinanzi al giudice amministrativo, che non ha ancora

fissato le relative udienze di discussione; che l'Anit, premesso di avere tra i propri scopi la promozione

del consenso necessario ad ottenere una nuova regolamentazio ne del gioco d'azzardo, sostiene che la decisione della questione di legittimità costituzionale è destinata ad avere una ricaduta di

retta sull'esercizio delle sue attribuzioni, costituendo essa centro

di interessi dei comuni associati; che la regione autonoma Valle d'Aosta, infine, osserva che il

Tar ha disposto che le fosse notificata l'ordinanza di rimessione,

in quanto la 1. 6 dicembre 1971 n. 1065 e la 1. 7 agosto 1981 n.

690, oggetto della questione di legittimità costituzionale, la con

cernono direttamente, ed afferma che nel giudizio principale avrebbe dovuto essere ordinata l'integrazione del contradditto

rio nei suoi confronti.

Considerato che, come questa corte ha costantemente affer

mato, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non è ammissibile la costituzione di soggetti che non rivestano

la qualità di parti nel giudizio principale (cfr. sentenze n. 178

del 2000, Foro it.. Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 742;

n. 117 del 1996, id., 1997,1, 3501); che tale principio è stato ritenuto derogabile soltanto in favo

re di soggetti titolari di un interesse che, pur formalmente ester

II Foro Italiano — 2001.

no al giudizio principale, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, e nei cui confronti, pertanto, una pronuncia di ille

gittimità costituzionale eserciterebbe un'influenza diretta, tale

da pregiudicare irrimediabilmente la loro posizione giuridica, senza che essi abbiano la possibilità di difendersi (cfr. sentenza

n. 390 del 1999. id., 2000,1, 1064; ordinanza n. 67 del 1998, id., 1998,1, 2600; sentenza n. 315 del 1992, id., 1992,1, 2907);

che detto pregiudizio non si configura nei confronti dei co

muni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e Capri, i

quali hanno impugnato autonomamente i decreti ministeriali con

cui è stata loro negata l'autorizzazione ad istituire case da gioco nei rispettivi territori;

che, quanto all'Anit, essa è titolare di un generico interesse di

fatto a veder accolta la questione, insufficiente a legittimare l'intervento, per la cui ammissibilità è invece necessaria una

situazione giuridica individualizzata (cfr. ordinanza n. 129 del

1998, id., Rep. 1998, voce Avvocato, n. 232); che va invece riconosciuta la legittimazione all'intervento

della regione autonoma Valle d'Aosta, in quanto le norme im

pugnate che la riguardano, pur contenute in atti aventi valore di

legge dello Stato, hanno ad oggetto un aspetto dell'ordinamento

regionale, come definito dallo statuto, sicché appare configura bile un interesse giuridicamente rilevante all'esito del presente

giudizio (cfr. ordinanza 20 maggio 1997, allegata all'ordinanza

n. 277 del 1997, id., 1998,1, 959). Per questi motivi, la Corte costituzionale:

dichiara l'inammissibilità degli interventi dei comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e Capri, e dell'Anit

Associazione nazionale per l'incremento turistico; dichiara l'ammissibilità dell'intervento della regione auto

noma Valle d'Aosta.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 2001, n. 289 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30); Pres. Ruperto, Est. Onida; Trib. Caltanissetta (Avv. Manna) c. Camera dei deputati (Avv. Nania). Conflitto di attribuzio

ne.

Parlamento — Parlamentare — Immunità per voti dati e

opinioni espresse — Conflitto tra poteri — Spettanza alla

camera dei deputati — Esclusione — Fattispecie (Cost., art. 68).

Non spetta alla camera dei deputati deliberare che i fatti per i

quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta procedi mento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il

reato di diffamazione concernono opinioni espresse nel

l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'art. 68, 1° comma,

Cost.; va pertanto annullata, per aver interferito in modo il

legittimo nella sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla

camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1998. (1)

( 1 ) La Corte costituzionale esclude, nella specie, che le dichiarazioni

dell'on. Sgarbi, pronunciate nei confronti del dott. Caselli nel corso

della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», possano rappresentare la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa o contestual

mente espressa, nell'esercizio di funzioni parlamentari. Sulla nozione di nesso funzionale che deve necessariamente sussiste

re tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare, v. Corte cost. 13

ottobre 2000, n. 420, Foro it., 2000, I, 3400, con nota di richiami, dove

la corte ha pure, analogamente alla decisione in epigrafe, ritenuto che

non spettava alla camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità delle

opinioni espresse dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione «Sgarbi

quotidiani». Per l'affermazione secondo cui la garanzia dell'art. 68, 1° comma,

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