sentenza 25 luglio 2001, n. 291 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30);Pres. Ruperto, Est. Capotosti; Comune di Taormina (Avv. d'Amelio, Turiano Mantica) c. Min.interno e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Del Gaizo), Regione Valle d'Aosta(Avv. Romanelli), Comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca, Capri e Associazionenazionale per l'incremento turistico - Anit (Avv ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2721/2722-2725/2726Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196297 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
che ha disposto il trattenimento deve fondarsi su un controllo di
legalità della decisione, ma la convalida, proprio perché rivolta
al passato, non può disporre per il futuro e non può ritenersi suf
ficiente che sia prevista la durata massima di venti giorni, volta
che la durata del trattenimento è rimessa alla discrezionalità
dell'autorità amministrativa.
La norma di cui all'art. 14 t.u. 286/98 può essere considerata
conforme a Costituzione se si assegna al giudice della convalida
(in virtù della analogia iuris con la normativa dettata nel pro cesso penale in tema di libertà personale) anche il potere di de
terminare autonomamente l'ulteriore permanenza dello straniero
nel centro di accoglienza in relazione alle necessità indicate dal
1° comma di detta disposizione (il referente normativo di con
fronto è costituito dall'art. 391, 5° comma, c.p.p.). In particolare il giudice della convalida deve valutare avuto
riguardo alla specifica soggettività dello straniero trattenuto,
quale possa essere il periodo massimo di trattenimento in modo
da consentire ragionevolmente all'autorità amministrativa di
procedere all'esecuzione dell'espulsione. Queste necessità va
riano a seconda che sia in giuoco l'esigenza di identificare lo
straniero o che le difficoltà concernano la ricerca del vettore. In
questo modo si recupera il principio dell'adeguatezza e della
proporzione fra la misura restrittiva e le esigenze statuali (anche
qui il referente normativo è rappresentato dall'art. 274, lett. a),
c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p. laddove il giudice che ema
na la misura cautelare deve fissare il termine di scadenza della
misura in relazione alle esigenze delle indagini da compiere). Poiché nel caso di specie l'autorità amministrativa non ha in
dicato se non genericamente tali esigenze, si reputa congruo il
trattenimento ulteriore per la durata di giorni sette (termine oltre
il quale il trattenimento non potrà proseguire salvo che l'ammi
nistrazione fornisca comprovate motivazioni della difficoltà a
procedere nell'esecuzione dell'espulsione).
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 2001, n. 291 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° agosto 2001, n.
30); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; Comune di Taormina
(Avv. d'Amelio, Turi ano M antic a) c. Min. interno e altri;
interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Del Gaizo), Re
gione Valle d'Aosta (Avv. Romanelli), Comuni di Monteca
tini Terme, Anzio, Bagni di Lucca, Capri e Associazione na
zionale per l'incremento turistico - Anit (Avv. d'Amelio). Ord. Tar Sicilia, sez. Catania, 16 dicembre 1999 (G.U., la
s.s., n. 18 del 2000).
Casa da giuoco — Apertura da parte di comuni — Autoriz
zazione in deroga — Potere del ministro dell'interno —
Mancata previsione — Questione inammissibile di costitu
zionalità (Cost., art. 2, 3, 4, 5, 41; r.d.l. 22 dicembre 1927 n.
2448, provvedimenti a favore del comune di San Remo; 1. 27
dicembre 1928 n. 3125, conversione in legge del r.d.l. 22 di
cembre 1927 n. 2448; r.d.l. 2 marzo 1933 n. 201, provvedi menti a favore del comune di Campione; 1. 8 maggio 1933 n.
505, conversione in legge del r.d.l. 2 marzo 1933 n. 201; r.d.l.
16 luglio 1936 n. 1404, estensione al comune di Venezia delle
disposizioni del r.d.l. 22 dicembre 1927 n. 2448; 1. 14 gennaio 1937 n. 62, conversione in legge del r.d.l. 16 luglio 1936 n.
1404; 1. 6 dicembre 1971 n. 1065, revisione dell'ordinamento
finanziario della regione Valle d'Aosta; 1. 26 novembre 1981
n. 690, revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta).
È inammissibile, in quanto irrilevante e comunque comportante scelte discrezionali spettanti solo al legislatore, la questione
Il Foro Italiano — 2001.
di legittimità costituzionale del r.d.l. 22 dicembre 1927 n.
2448, convertito in l. 27 dicembre 1928 n. 3125, del r.d.l. 2
marzo 1933 n. 201, convertito in l. 8 maggio 1933 n. 505, del
r.d.l. 16 luglio 1936 n. 1404, convertito in l. 14 gennaio 1937
n. 62, della I. 6 dicembre 1971 n. 1065 e della l. 26 novembre
1981 n. 690, nella parte in cui non prevedono, in via generale ed astratta, il potere del ministro dell'interno di autorizzare,
anche in deroga alle leggi vigenti, i comuni ad adottare tutti i
provvedimenti necessari per addivenire all'assestamento del
proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere pubbliche in
dilazionabili, con espressa elencazione dei divieti derogabili, tra cui quello di aprire case da gioco, in riferimento agli art.
2, 3,4, 5 e 41 Cost. (I)
(1) La Corte costituzionale, pur dichiarando la questione inammissi bile per irrilevanza e per il fatto di implicare scelte discrezionali del le
gislatore, rivolge un preciso e pressante monito al legislatore, richia
mandosi a quanto già rilevato ben sedici anni prima con la sent. 23
maggio 1985, n. 152 (Foro it., 1986, I, 41, con nota di richiami, com
mentata da Brancasi, in Regioni, 1985, 1038), in cui denunciava la di
sorganicità della normativa in materia di case da giuoco e richiedeva un
intervento del legislatore «in tempi ragionevoli». La corte afferma per tanto che adesso «è ormai divenuto improrogabile (.. .) un intervento
legislativo, non essendo più giustificabile un sistema normativo ormai
superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro co
stituzionale». Corte cost. 152/85 cit. ha dichiarato infondata, per l'esistenza di nu
merose ragioni giustificatrici, la deroga all'applicazione delle disposi zioni penali sul giuoco d'azzardo (quali l'esigenza di disincentivare il
flusso di cittadini italiani verso case da giuoco aperte in Stati confinan
ti, nonché di sovvenire alle finanze di comuni particolarmente qualifi cati dal punto di vista turistico e caratterizzati da situazioni di dissesto
finanziario), la questione di legittimità costituzionale delle 1. 3 novem
bre 1954 n. 1042, 29 novembre 1955 n. 1179, 18 febbraio 1963 n. 67, 6
dicembre 1971 n. 1065 e 26 novembre 1981 n. 690, nella parte in cui
consentono la gestione in forma organizzata del giuoco d'azzardo nel
casinò di St. Vincent. Per la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della que
stione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, r.d.l. 2448/27, nella parte in cui, riconoscendo al ministro dell'interno la facoltà di
autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il comune di San Remo
ad adottare i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e
per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce ad un
organo diverso dal governo non una mera competenza amministrativa, ma una potestà sostanzialmente legislativa, per di più svincolata da
ogni limite temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri
direttivi, v. Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 140, Foro it., Rep. 1989, voce Casa da giuoco, n. 1.
Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del
l'art. 1 r.d.l. 2448/27, in quanto l'effetto derogatorio alla normativa pe nale a favore dell'esercizio del giuoco d'azzardo nel Casinò di San
Remo è stato prodotto immediatamente dalla predetta disposizione che
ha dato facoltà al ministro dell'interno di «autorizzare anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il
comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per
poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione
delle opere pubbliche indilazionabili», v. Cass. 20 maggio 1987, Agne si, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1, la quale ha altresì affermato che la
norma impugnata non ha natura di legge di delegazione, essendo stato con essa conferito al ministro dell'interno un potere non già di deroga alle leggi vigenti, ma soltanto di adozione di un provvedimento autoriz
zativo a favore di un destinatario legislativamente predeterminato, pre vio accertamento dell'esistenza delle condizioni e delle finalità dalla
stessa legge tassativamente indicate. Nel senso che non sussiste alcuna analogia tra la situazione giuridica
della casa da giuoco di Taormina e quelle delle case da giuoco di San
Remo, Campione d'Italia e Venezia, poiché l'autorizzazione all'apertu ra di queste ultime trova origine esclusivamente nell'autorizzazione
concessa per legge dal ministero dell'interno, in favore dei comuni ed
in attuazione di facoltà conferite dalla legge, ad adottare tutti i provve dimenti necessari a sanare il bilancio, anche in deroga alle norme vi
genti, per cui, considerato che il r.d. 31 maggio 1935 n. 1410, istitutivo
della società di gestione della casa da giuoco di Taormina (soc. Etal), non reca alcuna autorizzazione a derogare alle norme amministrative e
penali in vigore, non è viziato da eccesso di potere per disparità di
trattamento il provvedimento di annullamento da parte del governo delle deliberazioni comunali che hanno approvato la relativa conces
sione, v. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1981, n. 46, id., Rep. 1981, voce cit., n. 2.
Per l'affermazione secondo cui l'autorizzazione all'apertura di case
da giuoco può essere consentita solo se fatta oggetto di una disciplina
legislativa in deroga alla materia penale, talché la mera licenza ex art.
19, n. 8, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 è insufficiente a superare la forza
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2723 PARTE PRIMA 2724
II
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 22 maggio 2001, senza numero, allegata alla sentenza 25 luglio 2001, n. 291
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30); Pres. ed est. Ruperto; interv. Comuni di Montecatini Terme,
Anzio, Bagni di Lucca, Capri, Associazione nazionale per l'incremento turistico - Anit e Regione Valle d'Aosta.
Corte costituzionale — Giudizio in via incidentale — Inter vento di terzi — Inammissibilità — Fattispecie (L. 11 mar zo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale, art. 25). Corte costituzionale — Giudizio in via incidentale — Atto
con forza di legge statale — Intervento della regione —
Ammissibilità — Limiti (L. 11 marzo 1953 n. 87, art. 25).
Sono inammissibili, nel giudizio costituzionale sulle leggi atti
vato in via incidentale, gli interventi di soggetti parti in un
giudizio del tutto analogo a quello nell'ambito del quale è
stata sollevata la questione di costituzionalità e di soggetto titolare di un generico interesse di fatto a vedere accolta la
questione. (2) E ammissibile l'intervento nel giudizio costituzionale inciden
tale di una regione allorché le leggi impugnate, pur se conte
nute in atti aventi forza di legge dello Stato, hanno ad oggetto un aspetto dell'ordinamento regionale, come definito dallo
statuto. (3)
I
Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale sol
levata dal Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordi
nanza indicata in epigrafe, ha ad oggetto il r.d.l. 22 dicembre
1927 n. 2448, convertito nella 1. 27 dicembre 1928 n. 3125, il
r.d.l. 2 marzo 1933 n. 201, convertito nella 1. 8 maggio 1933 n.
505, recanti provvedimenti a favore rispettivamente dei comuni
di San Remo e di Campione, nonché il r.d.l. 16 luglio 1936 n.
1404, convertito nella 1. 14 gennaio 1937 n. 62, con cui detti
provvedimenti furono estesi al comune di Venezia, ed infine le
1. 6 dicembre 1971 n. 1065 e 26 novembre 1981 n. 690 e suc
cessive modificazioni. Tali disposizioni vengono censurate nella
parte in cui «non prevedono in via generale ed astratta il potere
della fonte primaria che indica la categoria dei giuochi vietati e qualifi ca le case da giuoco quali luoghi di convegno destinati al giuoco ille cito, v. Tar Toscana 11 aprile 1988, n. 471, id.. Rep. 1988, vocè cit., n. 2. Analogamente, Cass. 9 ottobre 1985, Tintori, id., Rep. 1987, voce Giuoco proibito, n. 2.
Sulla natura giuridica dell'attività inerente la gestione delle case da
giuoco, v. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 1997, n. 350. id., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 217; Il dicembre 1992, n. 1469, id..
Rep. 1993. voce Impiegato degli enti locali, n. 36; Tar Valle d'Aosta 22 luglio 1992, n. 103, ibid., voce Giuoco e scommessa, n. 11; Cass. 23 novembre 1985, Romano, id., Rep. 1986, voce Casa da giuoco, n. 3.
Sulle procedure di gara per l'affidamento della gestione delle case da
giuoco, v. Tar Valle d'Aosta 19 febbraio 1997, n. 25, id.. Rep. 1998, voce Regione, n. 269.
(2) I comuni di Montecatini Terme. Anzio, Bagni di Lucca e Capri avevano richiesto di intervenire nel giudizio costituzionale, sostenendo di essere parti in analoghi giudizi amministrativi per aver impugnato i medesimi decreti ministeriali di diniego all'autorizzazione ad aprire ca se da giuoco. La corte ha escluso la loro legittimazione, rilevando come tali soggetti potranno difendere adeguatamente le loro posizioni attra verso i giudizi di cui sono parti. Ugualmente inammissibile è stato di chiarato l'intervento dell'Associazione nazionale per l'incremento turi stico, ritenuta titolare di un generico interesse di fatto, non sufficiente a
legittimare l'intervento nel processo costituzionale. In ordine all'intervento di terzi nel giudizio costituzionale inciden
tale e per l'affermazione secondo cui il diritto ad intervenire da parte di
soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo richiede la configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del
giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una
posizione giuridica propria della parte intervenuta, non bastando un ge nerico interesse di fatto o un interesse meramente riflesso, v. Corte cost., ord. 20 febbraio 2001, senza numero, allegata alla sent. 11 giugno 2001, ri. 189, Foro it., 2001,1, 2122, con nota di richiami.
(3) In senso assolutamente analogo la Corte costituzionale si era già espressa con ord. 20 maggio 1997, senza numero, allegata alla ord. 25
luglio 1997, n. 277. Foro it., 1998,1, 959. con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 2001.
del ministro dell'interno di autorizzare, anche in deroga alle
leggi vigenti, i comuni ad adottare tutti i provvedimenti necessa
ri per addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed al
l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, con espressa elencazione dei divieti derogabili, tra cui quello di aprire case
da gioco». Secondo il giudice rimettente tale «complesso normativo»,
consentendo ai comuni di San Remo, Venezia, Campione e
Saint Vincent di «beneficiare di un regime derogatorio che li ha
individuati come beneficiari senza previamente individuare una
categoria generale ed astratta di possibili beneficiari» contraste
rebbe con l'art. 3 Cost., in quanto si risolve nell'attribuzione di
un privilegio giustificato da esigenze di natura finanziaria non
esclusive dei comuni ai quali è riconosciuto. Sarebbe violato
anche il 2° comma dell'art. 3 Cost., in quanto tale disparità di
trattamento incide su interessi fortemente avvertiti dalle comu
nità locali, quali l'incremento turistico, lo sviluppo economico
sociale, il risanamento dei bilanci e soprattutto ostacolerebbe il
perseguimento di una politica di piena occupazione, in contrasto
con gli art. 2 e 4 Cost., impedirebbe la piena espansione delle
potenzialità economiche delle collettività locali, in violazione
dell'art. 5 Cost., ed infine, restringendo arbitrariamente la li
bertà d'iniziativa economica dei comuni, contrasterebbe anche
con l'art. 41 Cost.
2. - In via preliminare, va disattesa l'eccezione, sollevata dal
l'avvocatura dello Stato e dalla difesa dei comuni di San Remo
e di Venezia, secondo cui la questione di legittimità sarebbe
inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ammini strativo. Dall'ordinanza di rimessione non emerge infatti un
palese difetto di giurisdizione tale da determinare, secondo la
costante giurisprudenza della corte, l'irrilevanza della questione
(ex plurimis: sentenze n. 179 del 1999, Foro it., 1999, I, 1705; n. 127 del 1998, id., Rep. 1998, voce Regione, n. 311), tanto più che il Tar rimettente ha ampiamente motivato in modo plausi bile in ordine alla configurabilità di una posizione soggettiva di
interesse legittimo in capo al comune ricorrente.
3. - La questione è peraltro inammissibile sotto altro profilo. Il dubbio di costituzionalità prospettato dall'ordinanza di rin
vio investe una «disciplina derogatoria, nella parte in cui essa
non consente ulteriori estensioni di precetti normativi di favore»
riguardo all'autorizzazione ai comuni all'apertura e gestione di
case da gioco. Il dubbio, così come è formulato, evidenzia che
la disciplina censurata è, di per sé, inapplicabile a comuni diver
si da quelli presi in considerazione dalle norme in oggetto e poi ché quindi il giudizio principale può essere definito indipen dentemente dalla applicazione del «complesso normativo» im
pugnato, la questione di legittimità costituzionale che lo investe
appare irrilevante (ordinanza n. 90 del 1973, id., 1973,1, 2636). E peraltro da osservare che posta nei termini indicati la que
stione di costituzionalità, nell'ambito di un procedimento cau
telare diretto alla sospensione dell'efficacia del provvedimento ministeriale dichiarativo della carenza di potere autorizzatorio
rispetto all'apertura di case da gioco, neppure in caso di acco
glimento la predetta disciplina derogatoria potrebbe essere au
tomaticamente estesa al comune ricorrente. Ed infatti, neppure ai fini del periculum in mora, il giudice a quo sarebbe legitti mato ad adottare direttamente, in sostituzione dell'amministra
zione. una misura «urgente» dal carattere fortemente discrezio
nale come è l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, tanto più che permane il generale divieto di gioco d'azzardo
stabilito dagli art. 718-722 c.p. Né, d'altra parte, si può invocare nella presente vicenda una
sentenza additiva, non essendo individuabile nella specie un'o
missione legislativa che renda «conseguentemente doverosa la
sentenza additiva della corte» (sentenza n. 2 del 1998, id., 1998, I, 313), poiché difettano fattispecie omogenee da porre a raf
fronto, considerando che le denunciate norme sono norme di ec
cezione puntuale e perciò non estensibili oltre i casi ivi contem
plati (sentenza n. 322 del 1998, ibid., 2617). Nel caso di specie, infatti, a parte il fatto che la corte ha già ritenuto non prive di
giustificazione le deroghe introdotte dalle norme impugnate (sentenza n. 152 del 1985, id., 1986,1, 41) e non irragionevole il
divieto generale di esercizio del gioco d'azzardo (sentenza n.
237 del 1975, id., 1976,1, 12), in ogni caso è da considerare che la prospettata pronuncia additiva non si porrebbe come conse
guenza necessitata ed implicita dell'applicazione dei principi costituzionali al «complesso normativo» impugnato, giacché al
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
riguardo sarebbe comunque prospettabile una pluralità di solu
zioni, la cui scelta è doverosamente rimessa alla discrezionalità
del legislatore (sentenze n. 51 del 1998, id., 1999,1, 2806; n. 55
del 1996, id., 1996,1, 1527). Ed invece il dispositivo dell'ordinanza di rimessione sollecita
proprio la corte ad emettere non già una pronuncia d'accogli mento, bensì una sentenza che sostanzialmente delinei una sorta
di disciplina generale del potere di autorizzazione destinata a
sostituirsi alle ipotesi particolari previste dagli atti impugnati. Il
che è chiaramente inammissibile.
4. - Ciò posto, occorre rilevare che appare sempre più grave il
problema della situazione normativa concernente le case da gio co aperte nel nostro paese, la quale «è contrassegnata da un
massimo di disorganicità: sia del tipo di interventi cui è condi
zionata l'apertura delle case (...), sia per la diversità dei criteri
seguiti (...), sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell'esercizio del gioco nei casinò»
(sentenza n. 152 del 1985). Se pertanto già nel 1985 la corte ammoniva che le prospettate
esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale
andavano soddisfatte «in tempi ragionevoli per superare le in
sufficienze e disarmonie delle quali si è detto», è del tutto evi
dente che è ormai divenuto improrogabile —
sempre che il le
gislatore intenda persistere nella politica di deroghe agli art.
718-722 c.p. — un intervento legislativo, non essendo più giu
stificabile un sistema normativo ormai superato e sotto diversi
profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile la questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 22 dicem
bre 1927 n. 2448 (provvedimenti a favore del comune di San
Remo), del r.d.l. 2 marzo 1933 n. 201 (provvedimenti a favore
del comune di Campione), del r.d.l. 16 luglio 1936 n. 1404
(estensione al comune di Venezia delle disposizioni del r.d.l. 22
dicembre 1927 n. 2448, recante provvedimenti a favore del co
mune di San Remo), della 1. 6 dicembre 1971 n. 1065 (revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e
della 1. 26 novembre 1981 n. 690 (revisione dell'ordinamento
finanziario della regione Valle d'Aosta), sollevata dal Tar Si
cilia, sezione staccata di Catania, in riferimento agli art. 2, 3, 4, 5 e 41 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
II
Ritenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale sono
intervenuti i comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di
Lucca e Capri, l'Anit — Associazione nazionale per l'incre
mento turistico — e la regione autonoma Valle d'Aosta, non co
stituiti nel giudizio principale pendente dinanzi al Tar Sicilia,
sezione staccata di Catania; che i comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e
Capri espongono di aver proposto anch'essi, come il comune di
Taormina, istanza di autorizzazione all'istituzione di case da
gioco, e di avere a loro volta impugnato i decreti ministeriali di
diniego dinanzi al giudice amministrativo, che non ha ancora
fissato le relative udienze di discussione; che l'Anit, premesso di avere tra i propri scopi la promozione
del consenso necessario ad ottenere una nuova regolamentazio ne del gioco d'azzardo, sostiene che la decisione della questione di legittimità costituzionale è destinata ad avere una ricaduta di
retta sull'esercizio delle sue attribuzioni, costituendo essa centro
di interessi dei comuni associati; che la regione autonoma Valle d'Aosta, infine, osserva che il
Tar ha disposto che le fosse notificata l'ordinanza di rimessione,
in quanto la 1. 6 dicembre 1971 n. 1065 e la 1. 7 agosto 1981 n.
690, oggetto della questione di legittimità costituzionale, la con
cernono direttamente, ed afferma che nel giudizio principale avrebbe dovuto essere ordinata l'integrazione del contradditto
rio nei suoi confronti.
Considerato che, come questa corte ha costantemente affer
mato, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non è ammissibile la costituzione di soggetti che non rivestano
la qualità di parti nel giudizio principale (cfr. sentenze n. 178
del 2000, Foro it.. Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 742;
n. 117 del 1996, id., 1997,1, 3501); che tale principio è stato ritenuto derogabile soltanto in favo
re di soggetti titolari di un interesse che, pur formalmente ester
II Foro Italiano — 2001.
no al giudizio principale, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, e nei cui confronti, pertanto, una pronuncia di ille
gittimità costituzionale eserciterebbe un'influenza diretta, tale
da pregiudicare irrimediabilmente la loro posizione giuridica, senza che essi abbiano la possibilità di difendersi (cfr. sentenza
n. 390 del 1999. id., 2000,1, 1064; ordinanza n. 67 del 1998, id., 1998,1, 2600; sentenza n. 315 del 1992, id., 1992,1, 2907);
che detto pregiudizio non si configura nei confronti dei co
muni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e Capri, i
quali hanno impugnato autonomamente i decreti ministeriali con
cui è stata loro negata l'autorizzazione ad istituire case da gioco nei rispettivi territori;
che, quanto all'Anit, essa è titolare di un generico interesse di
fatto a veder accolta la questione, insufficiente a legittimare l'intervento, per la cui ammissibilità è invece necessaria una
situazione giuridica individualizzata (cfr. ordinanza n. 129 del
1998, id., Rep. 1998, voce Avvocato, n. 232); che va invece riconosciuta la legittimazione all'intervento
della regione autonoma Valle d'Aosta, in quanto le norme im
pugnate che la riguardano, pur contenute in atti aventi valore di
legge dello Stato, hanno ad oggetto un aspetto dell'ordinamento
regionale, come definito dallo statuto, sicché appare configura bile un interesse giuridicamente rilevante all'esito del presente
giudizio (cfr. ordinanza 20 maggio 1997, allegata all'ordinanza
n. 277 del 1997, id., 1998,1, 959). Per questi motivi, la Corte costituzionale:
dichiara l'inammissibilità degli interventi dei comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e Capri, e dell'Anit
Associazione nazionale per l'incremento turistico; dichiara l'ammissibilità dell'intervento della regione auto
noma Valle d'Aosta.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 2001, n. 289 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30); Pres. Ruperto, Est. Onida; Trib. Caltanissetta (Avv. Manna) c. Camera dei deputati (Avv. Nania). Conflitto di attribuzio
ne.
Parlamento — Parlamentare — Immunità per voti dati e
opinioni espresse — Conflitto tra poteri — Spettanza alla
camera dei deputati — Esclusione — Fattispecie (Cost., art. 68).
Non spetta alla camera dei deputati deliberare che i fatti per i
quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta procedi mento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il
reato di diffamazione concernono opinioni espresse nel
l'esercizio delle sue funzioni a norma dell'art. 68, 1° comma,
Cost.; va pertanto annullata, per aver interferito in modo il
legittimo nella sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla
camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1998. (1)
( 1 ) La Corte costituzionale esclude, nella specie, che le dichiarazioni
dell'on. Sgarbi, pronunciate nei confronti del dott. Caselli nel corso
della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», possano rappresentare la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa o contestual
mente espressa, nell'esercizio di funzioni parlamentari. Sulla nozione di nesso funzionale che deve necessariamente sussiste
re tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare, v. Corte cost. 13
ottobre 2000, n. 420, Foro it., 2000, I, 3400, con nota di richiami, dove
la corte ha pure, analogamente alla decisione in epigrafe, ritenuto che
non spettava alla camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità delle
opinioni espresse dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione «Sgarbi
quotidiani». Per l'affermazione secondo cui la garanzia dell'art. 68, 1° comma,
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