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sentenza 26 febbraio 2002, n. 31 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres....

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sentenza 26 febbraio 2002, n. 31 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres. Vari, Est. Capotosti; Trib. Pesaro c. Camera dei deputati (Avv. Luciani). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1297/1298-1299/1300 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198328 . Accessed: 25/06/2014 04:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 04:47:24 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 26 febbraio 2002, n. 31 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres. Vari, Est. Capotosti; Trib. Pesaro c. Camera dei deputati (Avv. Luciani). Conflitto

sentenza 26 febbraio 2002, n. 31 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10);Pres. Vari, Est. Capotosti; Trib. Pesaro c. Camera dei deputati (Avv. Luciani). Conflitto diattribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1297/1298-1299/1300Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198328 .

Accessed: 25/06/2014 04:47

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che non si può configurare una violazione dell'art. 24 Cost.,

quando il sistema giurisdizionale preveda, in termini chiari e

conoscibili, un'effettiva ed ampia possibilità di tutela per tutti i provvedimenti che possono ledere un soggetto, ripartendola tra

distinti procedimenti giurisdizionali, per alcuni atti avanti al

giudice ordinario e per altri innanzi al giudice amministrativo, secondo una scelta non palesemente irragionevole o mani

festamente arbitraria, come sopra rilevato;

che d'altro canto, dovendosi escludere l'esistenza di pregiu dizialità amministrativa nella materia considerata, il soggetto

privato avrebbe potuto trovare piena tutela contro il provvedi mento di espulsione avanti al giudice ordinario, che avrebbe

potuto esercitare un sindacato incidentale sul presupposto atto di

rifiuto o di rinnovo di permesso di soggiorno (e disapplicarlo), con effetti di illegittimità derivata sull'atto oggetto della sua

giurisdizione piena, ovviamente se ritualmente adita.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale de

gli art. 6, 10° comma, e 13, 8° comma, d.leg. 25 luglio 1998 n.

286 (t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi grazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in

riferimento agli art. 3 o 24 Cost., dal Tar Sicilia — sezione stac

cata di Catania — con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 febbraio 2002, n. 31 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres. Vari, Est. Capotosti; Trib. Pesaro c. Camera dei depu tati (Avv. Luciani). Conflitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato —

Parlamentare — Immunità per voti dati e opinioni espres se — Mancata indicazione dell'oggetto del conflitto —

Inammissibilità (Cost., art. 68; 1. 11 marzo 1953 n. 87, nor

me sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costitu

zionale, art. 22, 37).

E inammissibile, per carente indicazione del petitum, il ricorso

per conflitto tra poteri proposto dal Tribunale di Pesaro nei

confronti della delibera della camera dei deputati con cui so

no stati ritenuti coperti dall'immunità di cui all'art. 68, 1°

comma, Cost., i fatti per i quali è in corso un procedimento

penale nei confronti dell 'on. Gaspare Nuccio. ( 1 )

(1-2) Per l'inammissibilità del conflitto tra poteri sollevato dall'auto rità giudiziaria nei confronti delle camere in ordine all'ambito di appli cazione dell'immunità parlamentare di cui all'art. 68, 1° comma, Cost., v. Corte cost. 16 novembre 2001, nn. 364 e 363, Foro it., 2002, I, 317, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, le quali hanno dichia rato i relativi ricorsi inammissibili per assoluta mancanza di indicazio ne dell'oggetto della domanda e per carenza dei presupposti formali e

sostanziali del conflitto. Alle decisioni citate nella nota di richiami, ad

de, Corte cost. 6 febbraio 2002, n. 15, G.U., la s.s., n. 7 del 2002, che

pure si inserisce in questo nuovo filone giurisprudenziale e dichiara il

ricorso inammissibile, per assoluta carenza nell'indicazione del peti tum.

Per l'affermazione secondo la quale spetta alla camera cui il parla mentare appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, il potere di valutare la riconducibilità delle opinioni all'esercizio delle funzioni

parlamentari, v. Corte cost. 23 giugno 1999, n. 252, Foro it., 1999, 1,

3125, con nota di richiami, e 2000, I, 3091, con nota di Girelli, la

quale ha giustificato tale conclusione con la considerazione che l'art.

Il Foro Italiano — 2002.

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 febbraio 2002, n. 30 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres. Vari, Est. Capotosti; G.i.p. Trib. Roma c. Camera dei

deputati (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato —

Parlamentare — Immunità per voti dati e opinioni espres se — Delibera di insindacabilità — Pronuncia da parte della camera anziché del senato — Inammissibilità — Fat

tispecie (Cost., art. 68; 1. 11 marzo 1953 n. 87, art. 37).

E inammissibile, per inesistenza di una delibera della camera

competente, il ricorso per conflitto tra poteri proposto dal

g.i.p. presso il Tribunale di Roma nei confronti della delibera

della camera dei deputati con cui sono stati ritenuti coperti dall'immunità di cui all'art. 68, 1° comma, Cost., i fatti per i

quali è in corso un procedimento penale nei confronti del

l'on. Cesare Previti (la corte rileva come la camera compe tente a deliberare sia quella cui il parlamentare appartiene al

momento del fatto e non quella cui appartiene al momento

della delibera, mentre, nella specie, la delibera era stata pro nunciata dalla camera dei deputati nei riguardi di un parla mentare che, al momento del fatto, rivestiva la carica di se

natorej. (2)

I

Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

è stato sollevato dal Tribunale di Pesaro nei confronti della ca

mera dei deputati in relazione alla deliberazione assunta nella

seduta del 5 marzo 1997, con la quale si è stabilito che i fatti

contestati al deputato Gaspare Nuccio nel procedimento penale in corso innanzi al predetto tribunale rientrano nella previsione normativa dell'art. 68, 1° comma, Cost, e sono pertanto da con

siderare insindacabili. 2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile.

La fase preliminare di delibazione, in camera di consiglio, di questo giudizio si è conclusa con una pronuncia di ammissibilità

(ordinanza n. 61 del 2000, Foro it., 2000, I, 1392), restando pe raltro «impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità»; ora la Corte costituzionale è chiamata a pro nunciarsi definitivamente, con cognizione piena e nel contrad

dittorio delle parti, su tutti i profili del conflitto. Ciò premesso, appare del tutto prioritario il rilievo che, nella

specie, il ricorrente non ha assolto compiutamente all'onere, ai

fini di una valida instaurazione del giudizio, di precisare, nel

l'atto di promovimento del conflitto, l'oggetto della pretesa che

intende fare valere (cfr. sentenze n. 363 e n. 364 del 2001, id.,

68 Cost, garantisce non la persona del deputato, ma la libertà ed auto nomia delle camere e che le funzioni parlamentari cui tale disposizione fa riferimento sono le funzioni esercitate al momento in cui le opinioni vengono espresse.

Le due decisioni in epigrafe, oltre che per avere ad oggetto conflitti sollevati in ordine all'immunità parlamentare, sono accomunate dal fatto che in entrambi i casi si trattava di conflitti già proposti e dichia rati dalla corte improcedibili per aver depositato il ricorso, dichiarato

ammissibile, presso la cancelleria della corte oltre il termine di venti

giorni dall'ultima notificazione. Il problema della riproponibilità del conflitto dichiarato improcedibile è stato subito sollevato da parte della dottrina (per indicazioni v. id., 2001, 1, 2694 e 2000,1, 1392 s.), ma non ancora risolto dalla corte, la quale, con le due pronunce in epigrafe, pur avendo la possibilità di affrontare e risolvere il quesito una volta per tutte, ha preferito «driblare» il problema, facendo riferimento a ragioni diverse che rendevano i conflitti in oggetto inammissibili.

Il ricorso deciso con la sent. 31/02 era stato dichiarato improcedibile da Corte cost. 17 luglio 1998, n. 274, id., 1998,1, 3045, con nota di ri

chiami, e poi ammissibile da Corte cost., ord. 15 febbraio 2000, n. 61,

id., 2000, I, 1392, con nota di richiami, mentre quello deciso con la

sent. 30/02 era stato dichiarato ìmprocedibile da Corte cost. 19 febbraio

1999, n. 35, id., 1999, 1, 1107, con nota di richiami, e poi ammissibile

da Corte cost., ord. 15 febbraio 2000, n. 62, id., 2000, 1, 1391, con nota

di richiami. In tema di conflitto di attribuzione tra poteri aventi ad oggetto le

immunità parlamentari di cui all'art. 68, 1° comma, Cost., v. Corte cost. 21 marzo 2002, n. 79, 15 marzo 2002, nn. 52, 51 e 50, in questo fascicolo, 1, 1277, con nota di richiami.

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1299 PARTE PRIMA 1300

2002, I, 317). È infatti carente l'indicazione del petitum, giac ché il Tribunale di Pesaro si è limitato a «solleva(re) conflitto di

attribuzione avverso la deliberazione della camera dei deputati assunta in data 5 marzo 1997 nei confronti del parlamentare Nuccio Gaspare», senza prospettare alcuna specifica forma di

rivendicazione o di menomazione dell'attribuzione costituzio

nale in contestazione e senza richiedere il conseguente annulla

mento dell'atto asseritamente lesivo.

Si è pertanto verificata una situazione del tutto analoga a

quella esaminata, in particolare, nella recente sentenza n. 15 del

2002, nella quale proprio la mancata formulazione di qualsiasi richiesta ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del

ricorso in quanto carente di uno dei suoi requisiti essenziali.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

proposto dal Tribunale di Pesaro nei confronti della camera dei

deputati con l'atto indicato in epigrafe.

II

Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

è stato sollevato dal g.i.p. del Tribunale di Roma — ufficio VII — nei confronti della camera dei deputati in riferimento alla

deliberazione assunta nella seduta del 22 ottobre 1997, con la

quale si è stabilito che i fatti contestati al membro del parla mento Cesare Previti nel procedimento penale in corso innanzi

al predetto giudice concernono opinioni espresse nell'esercizio

delle funzioni parlamentari e sono pertanto insindacabili ai sensi

dell'art. 68, 1° comma, Cost.

2. - Il conflitto è inammissibile. La difesa della camera dei deputati ha depositato, in sede di

costituzione in giudizio, apposita documentazione dalla quale risulta che, all'epoca dei fatti per i quali è in corso il processo

penale, Cesare Previti non era deputato, bensì membro del se

nato, cioè di una camera diversa da quella che ha adottato la

delibera di insindacabilità in oggetto. Si pone dunque, preliminarmente ad ogni altra questione, il

problema se, in caso di mutamento della camera di appartenenza del parlamentare, la delibera di insindacabilità debba essere

adottata dalla camera cui apparteneva il parlamentare al mo

mento del fatto, o invece dalla camera, di cui fa parte il parla mentare, quando essa è chiamata a deliberare.

A questo proposito la Corte costituzionale, in una vicenda

identica, ha affermato che è «alla camera cui il parlamentare

appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono

(...) i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità» (sentenza n. 252 del 1999, Foro it., 1999, I, 3125). Da un lato,

infatti, la prerogativa prevista dall'art. 68, 1° comma, Cost, ten

de a garantire, in via primaria, non già la persona del parlamen tare, ma piuttosto l'indipendenza e l'autonomia delle camere; dall'altro lato, la riconducibilità delle opinioni espresse all'eser

cizio delle funzioni parlamentari non può non spettare all'orga no, di cui fa parte il membro del parlamento quando esprime le

opinioni in questione. Nel caso in esame, quindi, poiché le dichiarazioni del parla

mentare Cesare Previti, per le quali è in corso il processo pena le, sono state rese quando egli era membro del senato, eviden

temente è questa l'unica camera competente a pronunciarsi sulla

insindacabilità. L'inesistenza, pertanto, nella specie, di una de

libera della camera competente fa venir meno, sotto il profilo

soggettivo, la materia del conflitto, comportando così la dichia

razione di inammissibilità. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal g.i.p. del Tribunale di Roma — ufficio VII — nei confronti della camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2002.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 dicembre 2001, n.

406 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 dicembre 2001, n. 49); Pres. Santosuosso, Est. Chieppa; Provincia di Trento

(Avv. Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiu

mara).

Professioni intellettuali — Trentino-Alto Adige — Provincia

autonoma di Trento — Diploma di formazione in medici

na generale — Attuazione di direttiva comunitaria — Di

sciplina statale — Questione infondata di costituzionalità

(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9; d.p.r. 1°

novembre 1973 n. 689, norme di attuazione dello statuto spe ciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente adde

stramento e formazione professionale; d.p.r. 28 marzo 1975 n.

474, norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino

Alto Adige in materia di igiene e sanità; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, norme di attuazione dello statuto speciale per il Tren

tino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi sta

tali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di

indirizzo e coordinamento, art. 2, 3; 1. 24 aprile 1998 n. 128,

disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap partenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunita

ria 1995-1997), art. 2; d.leg. 17 agosto 1999 n. 368, attuazio

ne della direttiva 93/16/Cee in materia di libera circolazione

dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, art. 24, 25, 26).

E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

24, 2° comma, 25, 2°, 3°, 4° e 5° comma, 26, 1°, 2° e 3°

comma, d.leg. 17 agosto 1999 n. 368, nella parte in cui di

spongono che il diploma di formazione in medicina generale sia rilasciato da parte degli assessori regionali alla sanità e

sia conforme al modello predisposto con decreto del ministro

della sanità, che le province autonome forniscano al mini

stero il numero dei partecipanti ai corsi e che il ministro

emani il bando di concorso per l'ammissione al corso bien

nale di formazione, e prevedono la disciplina dettagliata delle

modalità concorsuali, nonché la determinazione degli obietti

vi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle

strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali, in cui

svolgere la formazione, in riferimento agli art. 8, nn. 1 e 29,

9, nn. 10 e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adi

ge, al d.p.r. 28 marzo 1975 n. 474, al d.p.r. 1° novembre 1973

n. 689, agli art. 2 e 3 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266 ed all'art.

2, 1° comma, lett. h), I. 24 aprile 1998 n. 128. (1)

(1-2) Con la sent. 406/01 la Corte costituzionale ritiene legittimo l'intervento statale per la necessità di rendere operante il sistema di formazione dei medici di medicina generale in conformità alla direttiva

comunitaria, ma ritiene le disposizioni impugnate come «cedevoli, con carattere suppletivo», nel senso che la provincia autonoma può dare immediata attuazione alle direttive comunitarie per assicurare un omo

geneo sviluppo dei corsi per medici generici, mentre la legge statale

opera in via suppletiva, finché il legislatore provinciale non abbia

provveduto. Analogamente, con l'ord. 106/01, la corte sostiene che l'attuazione

delle direttive comunitarie tramite regolamenti ministeriali e atti ammi nistrativi non è di per sé illegittima, pur comportando il necessario ri

spetto di tutte le regole che disciplinano tanto la distribuzione del pote re normativo tra gli organi dello Stato e tra quelli del governo, quanto i

presupposti e i limiti materiali del potere statale rispetto alle competen ze regionali e provinciali e non precludendo comunque l'esercizio, an che successivo, da parte delle regioni e delle province autonome degli ordinari poteri che loro spettano nell'attuazione del diritto comunitario.

Per l'affermazione secondo cui la disciplina dei corsi di formazione

specifica in medicina generale nel territorio della provincia di Bolzano rientra nella competenza della provincia medesima, trattandosi di corsi

pratici di formazione professionale, non ricadenti nell'area dei corsi

post-universitari di competenza statale, v. Corte cost. 15 luglio 1993, n.

316, Foro it., Rep. 1993, voce Trentino-Alto Adige, n. 11. Per la natura «cedevole, con carattere suppletivo» della normativa

statale nei riguardi delle province autonome di Trento e di Bolzano, v.

già Corte cost. 16 luglio 1991, n. 349, id, 1991, I, 2617, con nota di ri

chiami, in materia di riproduzione di determinate specie animali, in cui la corte ritenne le disposizioni statali applicabili soltanto nell'ambito della provincia di Bolzano, non avendo la stessa ancora adottato una

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