sentenza 26 febbraio 2002, n. 31 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10);Pres. Vari, Est. Capotosti; Trib. Pesaro c. Camera dei deputati (Avv. Luciani). Conflitto diattribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1297/1298-1299/1300Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198328 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
che non si può configurare una violazione dell'art. 24 Cost.,
quando il sistema giurisdizionale preveda, in termini chiari e
conoscibili, un'effettiva ed ampia possibilità di tutela per tutti i provvedimenti che possono ledere un soggetto, ripartendola tra
distinti procedimenti giurisdizionali, per alcuni atti avanti al
giudice ordinario e per altri innanzi al giudice amministrativo, secondo una scelta non palesemente irragionevole o mani
festamente arbitraria, come sopra rilevato;
che d'altro canto, dovendosi escludere l'esistenza di pregiu dizialità amministrativa nella materia considerata, il soggetto
privato avrebbe potuto trovare piena tutela contro il provvedi mento di espulsione avanti al giudice ordinario, che avrebbe
potuto esercitare un sindacato incidentale sul presupposto atto di
rifiuto o di rinnovo di permesso di soggiorno (e disapplicarlo), con effetti di illegittimità derivata sull'atto oggetto della sua
giurisdizione piena, ovviamente se ritualmente adita.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale de
gli art. 6, 10° comma, e 13, 8° comma, d.leg. 25 luglio 1998 n.
286 (t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi grazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in
riferimento agli art. 3 o 24 Cost., dal Tar Sicilia — sezione stac
cata di Catania — con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 febbraio 2002, n. 31 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres. Vari, Est. Capotosti; Trib. Pesaro c. Camera dei depu tati (Avv. Luciani). Conflitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato —
Parlamentare — Immunità per voti dati e opinioni espres se — Mancata indicazione dell'oggetto del conflitto —
Inammissibilità (Cost., art. 68; 1. 11 marzo 1953 n. 87, nor
me sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costitu
zionale, art. 22, 37).
E inammissibile, per carente indicazione del petitum, il ricorso
per conflitto tra poteri proposto dal Tribunale di Pesaro nei
confronti della delibera della camera dei deputati con cui so
no stati ritenuti coperti dall'immunità di cui all'art. 68, 1°
comma, Cost., i fatti per i quali è in corso un procedimento
penale nei confronti dell 'on. Gaspare Nuccio. ( 1 )
(1-2) Per l'inammissibilità del conflitto tra poteri sollevato dall'auto rità giudiziaria nei confronti delle camere in ordine all'ambito di appli cazione dell'immunità parlamentare di cui all'art. 68, 1° comma, Cost., v. Corte cost. 16 novembre 2001, nn. 364 e 363, Foro it., 2002, I, 317, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, le quali hanno dichia rato i relativi ricorsi inammissibili per assoluta mancanza di indicazio ne dell'oggetto della domanda e per carenza dei presupposti formali e
sostanziali del conflitto. Alle decisioni citate nella nota di richiami, ad
de, Corte cost. 6 febbraio 2002, n. 15, G.U., la s.s., n. 7 del 2002, che
pure si inserisce in questo nuovo filone giurisprudenziale e dichiara il
ricorso inammissibile, per assoluta carenza nell'indicazione del peti tum.
Per l'affermazione secondo la quale spetta alla camera cui il parla mentare appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, il potere di valutare la riconducibilità delle opinioni all'esercizio delle funzioni
parlamentari, v. Corte cost. 23 giugno 1999, n. 252, Foro it., 1999, 1,
3125, con nota di richiami, e 2000, I, 3091, con nota di Girelli, la
quale ha giustificato tale conclusione con la considerazione che l'art.
Il Foro Italiano — 2002.
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 febbraio 2002, n. 30 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres. Vari, Est. Capotosti; G.i.p. Trib. Roma c. Camera dei
deputati (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato —
Parlamentare — Immunità per voti dati e opinioni espres se — Delibera di insindacabilità — Pronuncia da parte della camera anziché del senato — Inammissibilità — Fat
tispecie (Cost., art. 68; 1. 11 marzo 1953 n. 87, art. 37).
E inammissibile, per inesistenza di una delibera della camera
competente, il ricorso per conflitto tra poteri proposto dal
g.i.p. presso il Tribunale di Roma nei confronti della delibera
della camera dei deputati con cui sono stati ritenuti coperti dall'immunità di cui all'art. 68, 1° comma, Cost., i fatti per i
quali è in corso un procedimento penale nei confronti del
l'on. Cesare Previti (la corte rileva come la camera compe tente a deliberare sia quella cui il parlamentare appartiene al
momento del fatto e non quella cui appartiene al momento
della delibera, mentre, nella specie, la delibera era stata pro nunciata dalla camera dei deputati nei riguardi di un parla mentare che, al momento del fatto, rivestiva la carica di se
natorej. (2)
I
Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
è stato sollevato dal Tribunale di Pesaro nei confronti della ca
mera dei deputati in relazione alla deliberazione assunta nella
seduta del 5 marzo 1997, con la quale si è stabilito che i fatti
contestati al deputato Gaspare Nuccio nel procedimento penale in corso innanzi al predetto tribunale rientrano nella previsione normativa dell'art. 68, 1° comma, Cost, e sono pertanto da con
siderare insindacabili. 2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile.
La fase preliminare di delibazione, in camera di consiglio, di questo giudizio si è conclusa con una pronuncia di ammissibilità
(ordinanza n. 61 del 2000, Foro it., 2000, I, 1392), restando pe raltro «impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità»; ora la Corte costituzionale è chiamata a pro nunciarsi definitivamente, con cognizione piena e nel contrad
dittorio delle parti, su tutti i profili del conflitto. Ciò premesso, appare del tutto prioritario il rilievo che, nella
specie, il ricorrente non ha assolto compiutamente all'onere, ai
fini di una valida instaurazione del giudizio, di precisare, nel
l'atto di promovimento del conflitto, l'oggetto della pretesa che
intende fare valere (cfr. sentenze n. 363 e n. 364 del 2001, id.,
68 Cost, garantisce non la persona del deputato, ma la libertà ed auto nomia delle camere e che le funzioni parlamentari cui tale disposizione fa riferimento sono le funzioni esercitate al momento in cui le opinioni vengono espresse.
Le due decisioni in epigrafe, oltre che per avere ad oggetto conflitti sollevati in ordine all'immunità parlamentare, sono accomunate dal fatto che in entrambi i casi si trattava di conflitti già proposti e dichia rati dalla corte improcedibili per aver depositato il ricorso, dichiarato
ammissibile, presso la cancelleria della corte oltre il termine di venti
giorni dall'ultima notificazione. Il problema della riproponibilità del conflitto dichiarato improcedibile è stato subito sollevato da parte della dottrina (per indicazioni v. id., 2001, 1, 2694 e 2000,1, 1392 s.), ma non ancora risolto dalla corte, la quale, con le due pronunce in epigrafe, pur avendo la possibilità di affrontare e risolvere il quesito una volta per tutte, ha preferito «driblare» il problema, facendo riferimento a ragioni diverse che rendevano i conflitti in oggetto inammissibili.
Il ricorso deciso con la sent. 31/02 era stato dichiarato improcedibile da Corte cost. 17 luglio 1998, n. 274, id., 1998,1, 3045, con nota di ri
chiami, e poi ammissibile da Corte cost., ord. 15 febbraio 2000, n. 61,
id., 2000, I, 1392, con nota di richiami, mentre quello deciso con la
sent. 30/02 era stato dichiarato ìmprocedibile da Corte cost. 19 febbraio
1999, n. 35, id., 1999, 1, 1107, con nota di richiami, e poi ammissibile
da Corte cost., ord. 15 febbraio 2000, n. 62, id., 2000, 1, 1391, con nota
di richiami. In tema di conflitto di attribuzione tra poteri aventi ad oggetto le
immunità parlamentari di cui all'art. 68, 1° comma, Cost., v. Corte cost. 21 marzo 2002, n. 79, 15 marzo 2002, nn. 52, 51 e 50, in questo fascicolo, 1, 1277, con nota di richiami.
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1299 PARTE PRIMA 1300
2002, I, 317). È infatti carente l'indicazione del petitum, giac ché il Tribunale di Pesaro si è limitato a «solleva(re) conflitto di
attribuzione avverso la deliberazione della camera dei deputati assunta in data 5 marzo 1997 nei confronti del parlamentare Nuccio Gaspare», senza prospettare alcuna specifica forma di
rivendicazione o di menomazione dell'attribuzione costituzio
nale in contestazione e senza richiedere il conseguente annulla
mento dell'atto asseritamente lesivo.
Si è pertanto verificata una situazione del tutto analoga a
quella esaminata, in particolare, nella recente sentenza n. 15 del
2002, nella quale proprio la mancata formulazione di qualsiasi richiesta ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso in quanto carente di uno dei suoi requisiti essenziali.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto dal Tribunale di Pesaro nei confronti della camera dei
deputati con l'atto indicato in epigrafe.
II
Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
è stato sollevato dal g.i.p. del Tribunale di Roma — ufficio VII — nei confronti della camera dei deputati in riferimento alla
deliberazione assunta nella seduta del 22 ottobre 1997, con la
quale si è stabilito che i fatti contestati al membro del parla mento Cesare Previti nel procedimento penale in corso innanzi
al predetto giudice concernono opinioni espresse nell'esercizio
delle funzioni parlamentari e sono pertanto insindacabili ai sensi
dell'art. 68, 1° comma, Cost.
2. - Il conflitto è inammissibile. La difesa della camera dei deputati ha depositato, in sede di
costituzione in giudizio, apposita documentazione dalla quale risulta che, all'epoca dei fatti per i quali è in corso il processo
penale, Cesare Previti non era deputato, bensì membro del se
nato, cioè di una camera diversa da quella che ha adottato la
delibera di insindacabilità in oggetto. Si pone dunque, preliminarmente ad ogni altra questione, il
problema se, in caso di mutamento della camera di appartenenza del parlamentare, la delibera di insindacabilità debba essere
adottata dalla camera cui apparteneva il parlamentare al mo
mento del fatto, o invece dalla camera, di cui fa parte il parla mentare, quando essa è chiamata a deliberare.
A questo proposito la Corte costituzionale, in una vicenda
identica, ha affermato che è «alla camera cui il parlamentare
appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono
(...) i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità» (sentenza n. 252 del 1999, Foro it., 1999, I, 3125). Da un lato,
infatti, la prerogativa prevista dall'art. 68, 1° comma, Cost, ten
de a garantire, in via primaria, non già la persona del parlamen tare, ma piuttosto l'indipendenza e l'autonomia delle camere; dall'altro lato, la riconducibilità delle opinioni espresse all'eser
cizio delle funzioni parlamentari non può non spettare all'orga no, di cui fa parte il membro del parlamento quando esprime le
opinioni in questione. Nel caso in esame, quindi, poiché le dichiarazioni del parla
mentare Cesare Previti, per le quali è in corso il processo pena le, sono state rese quando egli era membro del senato, eviden
temente è questa l'unica camera competente a pronunciarsi sulla
insindacabilità. L'inesistenza, pertanto, nella specie, di una de
libera della camera competente fa venir meno, sotto il profilo
soggettivo, la materia del conflitto, comportando così la dichia
razione di inammissibilità. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal g.i.p. del Tribunale di Roma — ufficio VII — nei confronti della camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.
Il Foro Italiano — 2002.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 dicembre 2001, n.
406 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 dicembre 2001, n. 49); Pres. Santosuosso, Est. Chieppa; Provincia di Trento
(Avv. Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiu
mara).
Professioni intellettuali — Trentino-Alto Adige — Provincia
autonoma di Trento — Diploma di formazione in medici
na generale — Attuazione di direttiva comunitaria — Di
sciplina statale — Questione infondata di costituzionalità
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9; d.p.r. 1°
novembre 1973 n. 689, norme di attuazione dello statuto spe ciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente adde
stramento e formazione professionale; d.p.r. 28 marzo 1975 n.
474, norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino
Alto Adige in materia di igiene e sanità; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, norme di attuazione dello statuto speciale per il Tren
tino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi sta
tali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di
indirizzo e coordinamento, art. 2, 3; 1. 24 aprile 1998 n. 128,
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap partenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunita
ria 1995-1997), art. 2; d.leg. 17 agosto 1999 n. 368, attuazio
ne della direttiva 93/16/Cee in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, art. 24, 25, 26).
E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
24, 2° comma, 25, 2°, 3°, 4° e 5° comma, 26, 1°, 2° e 3°
comma, d.leg. 17 agosto 1999 n. 368, nella parte in cui di
spongono che il diploma di formazione in medicina generale sia rilasciato da parte degli assessori regionali alla sanità e
sia conforme al modello predisposto con decreto del ministro
della sanità, che le province autonome forniscano al mini
stero il numero dei partecipanti ai corsi e che il ministro
emani il bando di concorso per l'ammissione al corso bien
nale di formazione, e prevedono la disciplina dettagliata delle
modalità concorsuali, nonché la determinazione degli obietti
vi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle
strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali, in cui
svolgere la formazione, in riferimento agli art. 8, nn. 1 e 29,
9, nn. 10 e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adi
ge, al d.p.r. 28 marzo 1975 n. 474, al d.p.r. 1° novembre 1973
n. 689, agli art. 2 e 3 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266 ed all'art.
2, 1° comma, lett. h), I. 24 aprile 1998 n. 128. (1)
(1-2) Con la sent. 406/01 la Corte costituzionale ritiene legittimo l'intervento statale per la necessità di rendere operante il sistema di formazione dei medici di medicina generale in conformità alla direttiva
comunitaria, ma ritiene le disposizioni impugnate come «cedevoli, con carattere suppletivo», nel senso che la provincia autonoma può dare immediata attuazione alle direttive comunitarie per assicurare un omo
geneo sviluppo dei corsi per medici generici, mentre la legge statale
opera in via suppletiva, finché il legislatore provinciale non abbia
provveduto. Analogamente, con l'ord. 106/01, la corte sostiene che l'attuazione
delle direttive comunitarie tramite regolamenti ministeriali e atti ammi nistrativi non è di per sé illegittima, pur comportando il necessario ri
spetto di tutte le regole che disciplinano tanto la distribuzione del pote re normativo tra gli organi dello Stato e tra quelli del governo, quanto i
presupposti e i limiti materiali del potere statale rispetto alle competen ze regionali e provinciali e non precludendo comunque l'esercizio, an che successivo, da parte delle regioni e delle province autonome degli ordinari poteri che loro spettano nell'attuazione del diritto comunitario.
Per l'affermazione secondo cui la disciplina dei corsi di formazione
specifica in medicina generale nel territorio della provincia di Bolzano rientra nella competenza della provincia medesima, trattandosi di corsi
pratici di formazione professionale, non ricadenti nell'area dei corsi
post-universitari di competenza statale, v. Corte cost. 15 luglio 1993, n.
316, Foro it., Rep. 1993, voce Trentino-Alto Adige, n. 11. Per la natura «cedevole, con carattere suppletivo» della normativa
statale nei riguardi delle province autonome di Trento e di Bolzano, v.
già Corte cost. 16 luglio 1991, n. 349, id, 1991, I, 2617, con nota di ri
chiami, in materia di riproduzione di determinate specie animali, in cui la corte ritenne le disposizioni statali applicabili soltanto nell'ambito della provincia di Bolzano, non avendo la stessa ancora adottato una
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