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sentenza 28 gennaio 1982; Pres. Allegri, Est. Macca; Soc. Apollo (Avv. Giampaoli) c. Archetti e...

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sentenza 28 gennaio 1982; Pres. Allegri, Est. Macca; Soc. Apollo (Avv. Giampaoli) c. Archetti e Rossini (Avv. S. Rossi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 229/230-231/232 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23176860 . Accessed: 28/06/2014 13:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.191 on Sat, 28 Jun 2014 13:04:16 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 28 gennaio 1982; Pres. Allegri, Est. Macca; Soc. Apollo (Avv. Giampaoli) c. Archetti eRossini (Avv. S. Rossi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 229/230-231/232Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176860 .

Accessed: 28/06/2014 13:04

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dei metalmeccanici. Ma tale assunto non risulta sia stato sufficien temente provato.

La prova assunta ha confermato la esistenza di scioperi sia del

personale delle dogane sia di quello dipendente dalla ditta attrice

ma tali scioperi non possono essere ritenuti rilevanti ai fini della

dimostrazione della esistenza della causa non imputabile in quanto non hanno ostacolato l'effettuazione delle operazioni doganali, sia

per l'epoca di attuazione sia per la loro entità. (Omissis)

TRIBUNALE DI BRESCIA; sentenza 28 gennaio 1982; Pres.

Allegri, Est. Macca; Soc. Apollo (Avv. Giampaoli) c. Ar

chetti e Rossini (Avv. S. Rossi).

TRIBUNALE DI BRESCIA;

Lavoro (rapporto) — Lavoratori assentatisi con permesso di stu

dio — Diritto a pausa compensativa nei lavori a turno — Esclu

sione (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della li

bertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e del

l'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul colloca

mento, art. 10).

E illegittimo il godimento, da parte dei lavoratori che abbiano

usufruito dei permessi di studio previsti dall'art. 10 l. 20 maggio 1970 n. 300 e dai contratti collettivi che ad esso si richiamano,

delle pause compensative previste dalla contrattazione collet

tiva per le lavorazioni a turno e a squadre (nella specie dal

l'art. 31 c.c.n.l. 17 dicembre 1979 per il settore della maglieria), e collegate alla effettiva erogazione della prestazione lavo

rativa. (1)

Diritto. — Al di là delle concrete articolazioni delle questioni

poste dall'appellante e dei motivi da questa dedotti, osserva il

tribunale che punto fondamentale della presente controversia non

sta tanto nell'accertare se la Archetti e la Rossini avevano o

meno il diritto di timbrare il cartellino al momento dell'effettivo

rientro in fabbrica, o al momento dell'ingresso in reparto, quan

to, piuttosto, di verificare se le appellate avessero il diritto di

godere della pausa retribuita di mezz'ora ai sensi dell'art. 31 c.c.n.l.

17 dicembre 1979 dopo aver frequentato il corso monografico « Donna e salute » organizzato dalla regione Lombardia, per il

quale avevano ottenuto il permesso retribuito.

All'uopo, osserva il collegio, è opportuno esaminare la natura

(1) Non constano specifici precedenti. Il tribunale ha negato l'assimilabilità del permesso in questione al

la effettiva prestazione lavorativa, attribuendo al primo caratteri molto

simili a quelli delle ferie. Nello stesso senso cfr. Pret. Torino 27 gennaio 1982, Foro it., 1982,

I, 876, che, incidentalmente, in una causa relativa all'art. 32 1. 20 mag

gio 1970 n. 300 sui permessi per i lavoratori chiamati a cariche elet

tive, ha sostenuto la non identità della prestazione lavorativa con il

c. d. tempo-studio. In dottrina, in tal senso, cfr. Ardau, Corso di di

ritto del lavoro, Milano, 1960, I, 231; Id., Sistema istituzionale del

diritto del lavoro, Milano, 1962, 717 s.; Lavagnini, La sospensione del rapporto di lavoro, Milano, 1961, 73, per i quali le pause del

lavoro rientrano nella sospensione mediante l'attuazione di una mo

dificazione del rapporto la quale, pur non rimanendo inoperante la

quasi totalità delle obbligazioni, concreta comunque una sospensione che viene definita ' relativa ' e non ' assoluta ".

Ad una diverso soluzione del problema, in linea di principio, po

trebbe, comunque, giungersi qualora si neghi la equiparabilità del per

messo, concesso dal datore di lavoro, alle ferie. In questo senso cfr.

Buccisano, Le ferie dei lavoratori privati, in Riv. giur. lav., 1955.

I, 154 s.; Treu, Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro,

Milano, 1968, 203 s. e 273 s.; Giorgio Branca, Conservazione del rap

porto, in Nuovo trattato di diritto del lavoro, diretto da Riva Sanse

verino e Mazzoni, Padova, 1971, 11, 531, secondo cui le pause fisio

logiche, riposi e permessi a questi assimilabili, secondo il diritto po sitivo sono da considerare come mere interruzioni, come limitazioni

della durata della prestazione del lavoratore, il cui peso è sopportato

dal datore di lavoro. In tal senso cfr anche P. Sandulli, Ferie del

lavoratore, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1968, VII, 189.

Da ultimo cfr. Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 1982, 45, secondo

il quale anche in presenza di permessi vi è « la sussistenza nel tem

po dell'obbligo primario di prestazione e degli obblighi secondari

che lo integrano (da cui) discende, tra l'altro, che il prestatore di

lavoro subordinato resta obbligato, e quindi idealmente alle dipen denze del datore di lavoro, anche durante le pause interruttive del

l'esecuzione, pur non essendo tenuto alla stessa ».

Da tale persistenza dell'obbligo discende che il lavoratore essendo

sottoposto, anche durante il godimento dei permessi di studio, alla

disciplina del rapporto di lavoro, ha diritto all'applicazione degli isti

tuti propri del rapporto stesso, tra cui appunto il riposo intermedio

compensativo previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

del permesso di studio e della pausa di mezz'ora cosi come i due

istituti sono stati disciplinati dalla contrattazione collettiva.

È noto che l'art. 10 1. 300/70 riconosce al lavoratore studente il diritto di godere di permessi retribuiti per poter sostenere pro ve d'esame, mentre per la frequenza ai corsi (di ogni ordine, gra do o tipo) è ammesso solo il diritto a godere di orari di lavoro

che agevolino la frequenza e ad essere esentati dagli straordinari.

Scopo della norma è evidentemente quello di agevolare al mas

simo le prove d'esame in considerazione del nostro sistema scola

stico caratterizzato dal valore legale del titolo di studio e dal

fatto che la frequenza ad un corso di studi è praticamente inu

tile ove non venga conseguito un diploma con efficacia giuridica,

diploma peraltro che non può conseguirsi ove non siano superate le relative prove d'esame. Tuttavia le parti nel c.c.n.l. cit. hanno, con disposizione indubbiamente innovativa, ritenuto opportuno estendere il godimento del permesso di studio anche per la sola

frequenza al corso scolastico.

In particolare l'art. 52 c.c.n.l. cit. permette ai lavoratori di usu fruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale

(che può essere anche annuale) messo a disposizione di tutti i

dipendenti ove questi, al fine di migliorare la propria cultura, intendano frequentare corsi di studio, corsi monografici, corsi di formazione professionale.

La dizione usata dalle parti permette di porre subito in luce due considerazioni: 1) indubbiamente la facoltà concessa al di

pendente di assentarsi dal lavoro per la frequenza di detti corsi costituisce un costo aziendale che dovrà essere tenuto presente nella determinazione del prezzo del prodotto finito. Ne è sicuro indizio l'utilizzazione dell'espressione monte ore triennale laddo ve appare chiaro che l'impresa ha ritenuto di cedere ai propri

dipendenti una quota parte delle ore necessarie alla produzione, lasciandole a disposizione del lavoratore per permettere a questi una formazione intellettuale; 2) la facoltà in parola si risolve

(come stretta e necessaria conseguenza della prima considerazio

ne) in un aumento (di fatto) della retribuzione, atteso che, per la

sinallagmaticità del rapporto di lavoro e la necessità di realizzare

l'equilibrio contrattuale, non possono aversi retribuzioni per non

prestazioni e, conseguenza ulteriore, il permesso di studio viene

ad assumere caratteristiche molto simili a quelle delle ferie.

Se è vero quanto detto sopra, consegue ancora che ben diffi

cilmente potrà parificarsi il permesso di studio alla prestazione effettiva.

Né vale in contrario assumere (come fanno il pretore e le ap

pellanti) che la stessa contrattazione collettiva ha previsto che per il permesso in questione spetti la retribuzione di fatto compren siva della maggiorazione per lavoro a squadre.

Che a chi goda del permesso di studio spetti la retribuzione di

fatto è circostanza che deriva direttamente dalla norma contrat

tuale che prevede, appunto, la retribuzione del permesso.

« Che la retribuzione medesima debba essere maggiorata per il

lavoro a squadre non è circostanza che possa far ritenere auto

maticamente la parificazione del permesso alla prestazione effet

tiva. Ciò soprattutto ove si ponga mente al fatto che alle parti non pareva opportuno sottrarre al lavoratore assente per permes so di studio la maggior retribuzione per il lavoro a squadre, po nendolo nell'alternativa di dover scegliere tra una paga superiore e la rinunzia alla frequenza del corso da lui seguito, o la fre

quenza al corso e una minor retribuzione.

A conferma della esattezza della considerazione sopra svolta

basta rilevare che la maggiorazione compete solo se tale tipo di

lavoro (a squadre) sia già stato programmato. Passando ora ad esaminare l'altro dei due istituti oggetto della

presente controversia e cioè la mezza ora di pausa retribuita per il lavoro a squadre, occorre dire che la pausa stessa non può

(contrariamente a quanto sostengono le appellate) non essere stret

tamente collegata alla effettività della prestazione cioè non solo

e non tanto alla concreta presenza in azienda delle lavoratrici,

ma altresì al fatto che le stesse stiano in concreto svolgendo la

voro a squadre. Ciò si desume chiaramente da due considerazioni: 1) la mez

z'ora di pausa è prevista solo per il lavoro a squadre di 8 ore

per turno; 2) per turni di durata inferiore alle 8 otto ore non

è prevista la pausa in questione (art. 31, 2° e 8° comma, c. c.). Dal che si deve necessariamente desumere che la pausa è posta

per ristorare il lavoratore addetto a turni particolarmente onerosi

e che la pausa medesima è in diretta relazione alla durata del

lavoro, e, quindi, alia effettività del lavoro prestato.

Orbene, ciò premesso, pare evidente che se il permesso di stu

dio non equivale alla effettiva prestazione del rapporto di lavoro

(se non ai limitati fini di essere retribuito) la pausa di mezz'ora

non può essere goduta da coloro che (come è il caso delle ri

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PARTE PRIMA

correnti) assenti in permesso per studio non prestano la loro atti

vità a squadre per 8 ore.

Esaminando ora le argomentazioni svolte dal pretore non con

divide il tribunale l'assunto del primo giudice là ove questi so

stiene che la pausa di mezz'ora inerisce esclusivamente alle mo

dalità di prestazione del lavoro a squadre senza alcun collega mento alla effettiva prestazione per tutta la durata del turno.

L'affermazione oltre che essere apodittica non tiene conto che

la ragione per cui la causa in questione è stata convenuta è quel la di permettere al turnista a squadre un adeguato riposo.

Quanto all'assunto che l'orario di lavoro (ai fini della determi

nazione della natura della pausa in questione) comprende glo balmente il tempo durante il quale il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, se questo può essere astrattamente condivi

so, nulla può significare nella presente fattispecie, non vedendo allora il tribunale per quale motivo la pausa medesima non deb

ba essere concessa a tutti i lavoratori, compresi quelli che non

svolgono lavoro a squadre. Da ultimo osserva il collegio che non può neppure essere con

diviso l'assunto del primo giudice in ordine alla circostanza che il permesso di studio è causa giustificativa dell'assenza fino a coin

cidere con la stessa prestazione di lavoro.

I concetti di assenza e di prestazione del lavoro non possono essere evidentemente fatti coincidere sul piano logico giuridico.

Da quanto sopra detto e cioè dal fatto che il permesso di stu

dio non corrisponde alla prestazione lavorativa e che la pausa

di mezz'ora può essere goduta solo da chi in concreto abbia

svolto per 7 ore e trenta minuti la propria attività in lavori a

squadre, discende che le ricorrenti al loro ritorno in azienda do

po aver frequentato il corso monografico « Donna e salute » do

vevano timbrare il cartellino di presenza solo al momento del

l'effettivo rientro in reparto. Il che è a dire che la Archetti e la

Rossini dovevano (rientrate in azienda) dirigersi direttamente in

reparto e iniziare la propria attività, senza poter pretendere la

mezz'ora di pausa prevista per il lavoro a squadre. Ne consegue ancora che diventa indifferente ai fini del pre

sente giudizio accertare se le appellate hanno fatto buono o catti

vo uso del diritto a timbrare il cartellino.

L'assunto delle appellate che altrimenti avrebbero potuto es

sere considerate assenti ingiustificate può valere in tanto in quan to le stesse avessero, dopo la timbratura del cartellino, iniziato im

mediatamente le attività senza recarsi in mensa per godere della

pausa di riposo. Volta che, invece, come prima si è visto, di tale pausa le ap

pellate non han diritto di fruire, giustificata è la doglianza della

azienda e, altrettanto giustificata, è la pretesa di veder timbrare

il cartellino solo al momento dell'effettivo inizio del lavoro, onde

legittima è la sanzione disciplinare irrogata. (Omissis)

PRETURA DI BARI; ordinanza 29 dicembre 1982; Giud. Atti

monelli; Soc. coop. Olimpico (Avv. Di Moducno) c. Soc.

A.S. Bari (Avv. Gironda, Ferrigni).

PRETURA DI BARI;

Provvedimenti d'urgenza — Stampa — Società calcistica — Ac

cesso gratuito alla tribuna stampa — Autorizzazione all'ingres

so negli spogliatoi — Diniego — Violazione del diritto di cro

naca — Insussistenza (Cost., art. 21; cod. proc. civ., art. 700).

Va respinta l'istanza di provvedimenti cautelari atipici avanzata,

nei confronti di una società sportiva (A.S. Bari), dalla coope

rativa editrice di due quotidiani (« Puglia » e « Olimpico »)

che lamenti la violazione del diritto di cronaca derivante dalla

concessione di un numero di tessere per l'ingresso gratuito in

tribuna stampa inferiore a quello ottenuto in passato (una per

il campionato in corso contro nove per quello precedente) e

dalla mancata autorizzazione all'accesso negli spogliatoi. (1)

(1) Non constano precedenti in termini. Da notare, peraltro, come

Pret. Pescara, ord. 5 ottobre 1975, Foro it., Rep. 1976, voce Provvedimen

ti d'urgenza, n. 67, avesse revocato il decreto con cui si obbligava

una società sportiva a consentire il libero accesso allo stadio della

troupe di un'emittente televisiva privata; e come, a detta di A. Ma

rini Toro, Gare di calcio e diritto di cronaca televisiva (nota a

Trib. Roma 21 luglio 1978, id., 1978, I, 2818), in Riv. dir. sport.,

1979, 69, 76 ss., competa all'ordinamento sportivo il « diritto di ri

servarsi in esclusiva tutti i compiti che rientrano nell'attività di ' in

formazione ' giornalistica, cinematografica, radiotelevisiva, in merito

alle ' gare

' svolte dai suoi soggetti ».

Fatto. — La cooperativa « Olimpico » s.r.l., editrice dei quoti diani «Puglia» e «Olimpico», chiedeva a questo pretore che

con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. venisse ordinato

alla associazione sportiva « Bari » di consentire ai suoi giornali

sti, nel numero ritenuto opportuno, il libero accesso alla tribuna

stampa ed agli spogliatoi dello stadio comunale di Bari, in occa

sione delle partite di calcio in programma nella corrente stagione calcistica. La ricorrente precisava di essere nella impossibilità di fornire adeguati servizi di cronaica ai propri lettori per il com

portamento dei dirigenti della società che, presumibilmente a

causa delle critiche avanzate al loro operato, da due anni si li

mitavano a trasmettere una tessera-stampa (peraltro dietro solle

cito dell'ordine dei giornalisti), a fronte delle nove tessere rila

sciate per il campionato 1980-1981, impedendo inoltre l'accesso

alla tribtina stampa ed agli spogliatoi, e quindi vanificando-il di

ritto dei giornalisti della cooperativa alla libera acquisizione delle

notizie da trasmettere successivamente ai lettori, garantito dal

l'art. 21 Cost, nell'ambito del principio della libertà di stampa. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva

in giudizio l'A.S. « Bari » s.p.a., eccependo in rito il difetto di

rappresentanza della ricorrente nella persona del Gismondi, del

cui potere non era stata fornita alcuna prova, nonché la inam

missibilità della pretesa per inesistenza dei suoi presupposti, sia

sotto il profilo del pregiudizio imminente ed irreparabile, che del

diritto che si assumeva violato: il primo da ritenere irrilevante,

poiché il rilascio di una tessera-stampa doveva considerarsi più che sufficiente alle corrispondenti esigenze della cooperativa, il

secondo indeterminato e non identificabile, in modo tale da rite

nere del tutto inutile una tutela cautelare, concedibile solo in

presenza di un diritto da attuare poi in via ordinaria.

Nel merito, si assumeva che il rilascio di tessere per il periodo

passato doveva considerarsi atto di liberalità spontaneo e privo di obbligo, che non dava alcun diritto a ricevere il medesimo

trattamento riservato a organi di informazione di dimensioni dif

fusive ben più ampie di quelle, insignificanti, dei quotidiani della

ricorrente; che l'attività (manifestazioni sportive) gestita dalla

A.S. « Bari » con criteri puramente economici, alla stregua della

conduzione di una qualsiasi società per azioni, non consentiva

il rilascio di ingressi gratuiti, una volta assicurato con il rilascio

di una tessera il diritto all'informazione; che il mancato accesso

agli spogliatoi non costituiva una violazione di tale diritto, po tendo i cronisti attendere i giocatori e gli allenatori delle squadre

all'uscita, con il medesimo risultato di efficienza e tempestività. Successivamente, replicando la ricorrente sulla proposta ecce

zione attinente al difetto di rappresentanza nella persona del Gismondi (la cui qualifica di presidente della società e direttore

responsabile dei due quotidiani emergeva dalle stesse testate dei

giornali); precisando inoltre la convenuta che l'accesso agli stadi

per i giornalisti sportivi veniva disciplinato attraverso apposita tessera rilasciata dal C.o.n.i. (ente pubblico inquadrante tra l'al

tro le società di calcio affiliate alla F.i.g.c.), previo accertamento

tramite l'U.s.s.i. della qualifica del richiedente; che il giornalista

sportivo Pietro De Giosa, del quotidiano « Puglia », quale tito

lare di tale tessera, aveva comunque libero accesso in tribuna e sala stampa; in esito questo pretore si riservava di provvedere con separata ordinanza.

Diritto. — Va innanzitutto disattesa la eccezione preliminare avanzata dalla convenuta, poiché il potere di rappresentanza so

ciale nella persona del Gismondi si desume dagli stessi elementi notori dedotti dalla ricorrente.

Passando ad esaminare il contenuto del ricorso, occorre va

gliare, alla luce della situazione di fatto presupposta alla doman

da, la lesione giuridica che se ne desume per chiedere l'emissione

di un provvedimento cautelare in favore della cooperativa istan

te. Sulla prima è inutile soffermarsi, poiché in proposito non vi è

sostanziale disaccordo tra le parti, per cui la società convenuta

ammette le circostanze riferite nell'atto introduttivo del giudizio, e cioè l'avere assegnato 9 tessere stampa alla « Olimpico » nella

stagione calcistica 1980-1981 e solo una successivamente, que st'ultima a seguito di protesta avanzata dall'ordine di categoria. Sulla seconda invece, e per ciò che attiene al fumus del diritto

fatto valere, emerge a prima vista il contrasto tra i due assunti, l'uno inteso a sostenere che la condotta della A.S. « Bari » viola il diritto dei giornalisti della cooperativa di accedere ai mezzi d'informazione relativi alla cronaca ed ai commenti sulle partite cji calcio organizzate dalla società, l'altro a negare l'esistenza di

qualsiasi lesione al diritto in esame e ad affermare l'arbitrarietà della pretesa di parte ricorrente, è necessario quindi esaminare tale condotta, alla luce del cosiddetto diritto d'informazione, per stabilire se quest'ultimo ne sia rimasto o meno offeso. Dunque, se è vero che il diritto d'informazione, inteso in senso attivo quale specifica pretesa costituzionalmente garantita a non essere intrai

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