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Sentenza 28 luglio 1961; Pres. Belli P., Est. Mangia; Dini (Avv. Bigiavi) c. Ministero dell'interno,...

Date post: 29-Jan-2017
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Sentenza 28 luglio 1961; Pres. Belli P., Est. Mangia; Dini (Avv. Bigiavi) c. Ministero dell'interno, E.c.a. di Bologna (Avv. Gherardi, Turazza, Chiarini) e Portoghese Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 811/812-815/816 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150459 . Accessed: 28/06/2014 14:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 14:06:54 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 28 luglio 1961; Pres. Belli P., Est. Mangia; Dini (Avv. Bigiavi) c. Ministero dell'interno,E.c.a. di Bologna (Avv. Gherardi, Turazza, Chiarini) e PortogheseSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 811/812-815/816Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150459 .

Accessed: 28/06/2014 14:06

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811 PARTE PRIMA 812

i ditore di procurarsi un finanziamento e cedere suoi crediti a favore del finanziatore.

£ questa la ipotesi che ricorre nella specie. Be si t rat tasse di cessione pro soluto la questione non

sorgerebbe neppure, in. quanto, attuando tale cessione la

estinzione del credito del finanziatore, non potrebbe questi

presentarsi all'adunanza in qualitä di creditore.

Trattandosi di cessione pro solvendo, la garanzia, a fa

vore del cessionario, da taluni si ravvisa nel fatto che il

credito ceduto rimane destinato al soddisfacimento delle

ragioni del cessionario con esclusione di qualunque altro

creditore. Senonchä in tal modo si confonde la garanzia, come risultato pratico, con la prelazione, in senso tecnico, che ha la sua origine nelle specifiche cause (privilegi, pegno, ipoteca) determinate dalla legge e si attua mediante un

determinato costante congegno : derogando cioe alia par conditio, col far si che sui beni acquisiti alia esecuzione

venga soddisfatto un determinato creditore con prece denza sugli altri.

Orbene, a far giustizia dell'assunto del reclamante, basta

osservare che in presenza di cessione di credito il predetto

congegno non puõ funzionare, giacche (se la cessione e valida ed efficace) il credito ceduto non fa piu parte dei

beni del debitore e non e 'acquisibile alia esecuzione. Ben

vero, il soddisfacimento del creditore cessionario avviene

(allorche egli ottiene, dal debitore ceduto, il pagamento) per effetto della titolaritä, ormai sua, del credito ceduto, ed avviene al di fuori della esecuzione che possa svolgersi contro il cedente, cioõ al di fuori di quel campo che e l'unico in cui ha senso e rilevanza la graduatoria dei crediti: ed e un soddisfacimento esclusivo, non un soddisfacimento

preferenziale. Il riflesso di tutto ciõ e che il creditore ces

sionario, in caso di fallimento del cedente partecipa al con

corso sotto la condizione che non riesca a riscuotere dal

debitore ceduto, e va quindi ammesso al passivo con riserva.

Alia stregua di tali considerazioni diventa perfino superfluo rammentare che i privilegi sono tassativamente stabiliti dalla legge in considerazione della causa del credito ; e

discutere se, agli effetti che qui interessano, la cessione di

credito possa (cosa che paraltro il Collegio esclude) equipa rarsi al pegno di credito.

Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI BOLOGNA.

Sentenza 28 luglio 1961 ; Pres. Belli P., Est. Mangia ; Dini (Aw. Bigiavi) o. Ministero deH'interno, E.c.a. di

Bologna (Aw. Gherardi, Tueazza, Chiaeini) e Por

toghese.

Istituzione pubblica di assistenza e benelicenza —

AmmiiUstrazione dell'ente comunale di assi stenza — Azione popolare — Limiti -—• Fattispecie (L. 17 luglio 1890 n. 6972, istituzioni pubbliche di assi stenza e beneficenza, art. 47, 48, 82).

L'azione popolare, prevista dall'art. 82, 1° comma, lett. b, n. 1, della legge 17 luglio 1890 n. 6972, per impugnare la nomina degli amministratori ordinari dell'istituzione

pubblica di beneficenza, non pud essere diretta ad impu gnare il decreto prefettizio di nomina di un commissario

straordinario per la gestione dell'ente comunale assi stenza. (1)

(1) Non si sono rmvenuti precedenti editi; la sentenza k

criticamente annotata da Pellizzer, in Giustizia civile, 1962,

I, 193. Sulla natura di organo dell'ente, propria del commissario

straordinario delle istituzioni locali di assistenza, vedi Cons.

Stato, Ad. plen., 9 dicembre 1959, n. 16, Foro it., Rep. 1960, voce Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, n. 4 ; e sulla

posizione di sostituto processuale rieonosciuta al titolare del

l'azione popolare suppletiva ex art. 82 legge n. 6972 del 1890, vedi App. Milano 28 aprile 1961, id., 1961, I, 1543, con nota di

richiami.

Il Tribunale, ecc. — (Omissis). Nel merito, il Tribunale

rileva ebe 1'attore dicbiara di proporre un'azione popolare ai sensi dell'art. 82, 1° comma, lett. b, n. 1, legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubblicbe di assistenza e

beneficenza, norma ebe dispone testualmente : « Salve le

disposizioni dell'all. E alla legge 20 marzo 1865 n. 2248,

e delle altre leggi ebe regolano la competenza ammini

strativa e giudiziaria, ogni eittadino ebe appartenga, anebe

ai termini del capo YII della presente legge, alla provincia, ai comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si

estenda, puõ esereitare l'azione giudiziale nell'interesse

della istituzione o dei poveri a eui beneficio 6 destinata :

«... (omissis) b) contro i rappresentanti o ammini

stratori della istituzione per far yalere gli stessi diritti

(spettanti all'istituzione, o ai poveri) limitatamente perõ

agli oggetti seguenti: 1) per far dicbiarare la nullita della

nomina o la decadenza daU'ufficio nei casi previsti dalla

legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi ».

L'istante indica le ragioni della sua pomanda nel pro

prio asserito diritto, concessogli, a suo avviso, dal men

zionato art. 82, di far dicbiarare : la nullita della nomina

del Commissario prefettizio dell'E.c.a. (nomina effettuata

dal Prefetto eon decreti dell'8 maggio 1956 e del 7 maggio

1957) ; o, in subordine, la decadenza dall'ufficio dello stesso

Commissario, perebfe sarebbero state violate dal Prefetto

medesimo le disposizioni degli art. 46 e 47 della predetta

legge del 189Q. Sarebbero state, cioe, violate : 1) la norma

in virtü della quale, in caso venga disciolta la Congregazione di caritä (attuale E.c.a.), la gestione temporanea dell'Ente

spetta di diritto alia giunta municipale ; 2) la norma cbe

consente la nomina del Commissario prefettizio soltanto

nel caso cbe venga disciolta una seconda volta la Congre

gazione, per gli stessi motivi per i quali fu disciolta la

precedente ; e stabilisce in non piu di tre mesi la durata

della gestione commissariale; 3) la norma, infine, cbe

dispone essere a carico del Comune e non dell'E.c.a. l'inden

nitä a favore del Commissario.

Preliminarmente 6 controversa tra le parti l'interpre

tazione dell'inciso contenuto al principio del soprascritto art. 82, inciso cbe fa « salve le disposizioni dell'all. E alia

legge 20 marzo 1865 n. 2248, e delle altre leggi cbe rego

lano la competenza amministrativa e giudiziaria».

Sostiene, invero, il Dini cbe l'azione popolare e concessa

al di la dei limiti posti dalla ricbiamata legge n. 2248,

mentre l'Amministrazione assume, al contrario, cbe l'azione

stessa, in tanto b ammessa, in quanto non travalicbi i

detti limiti, solo, cioö, quando la contestazione verta su

un diritto soggettivo e quando il petitum attenga agli

effetti dell'atto amministrativo.

Contro quest'ultima interpretazione, il Tribunale, in

linea di principio e prescindendo dal caso concreto, osserva

cbe & la stessa disposizione di legge a consentire cbe con

la pronunzia giudiziale venga dichiarata la nullitä della

nomina dei rappresentanti o amministratori dell'istituzione :

a consentire, cioö, cbe la pronunzia del giudice ordinario

ponga nel nulla l'atto amministrativo, nel qual caso non

si tratta giä di conoscere degli effetti dell'atto ammini

strativo, ma si tratta invece di decidere della stessa esi

stenza dell'atto.

Inoltre, in relazione alia causa petendi, se cioe la conte

I giudici amministrativi concordano nel ritenere ehe i de

creti dei prefetti che sciolgono l'amministrazione ordinaria delle

istituzioni di assistenza e beneficenza non sono provvedimenti definitivi (cfr. Cons, giust. amm. sic. 9 dicembre 1968, n. 278,

id., Rep. 1958, voce cit., n. 17 ; Cons. Stato, Sez. Y, 26 luglio

1958, i). 647, ibid., n. 18 ; 21 ottobre 1955, n. 1664, id., Rep.

1955, voce cit., n. 8 ; Ad. plen. 25 ottobre 1954, n. 25, id., Rep.

1954, voce cit., n. 16). Per la dottrina, cons. Magnani, Vart. 82 della legge 17

luglio 1890 n. 6972 e l'amministrazione comunale, in Corriere

amm., 1957, 2316 ; Rossetti, Note sull'istituto dell'asione popo

lare, in Memoriale comuni, 1960, 161 ; Sakno, Assistenza, ente

comunale di assislenza, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1958,

III, pag. 783 ; Lentini e Fragola, Commento alia legislazione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Napoli, 1958.

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813 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 814

stazione cada su un diritto soggettivo o su un interesse

legittimo, la discussione appare superflua, dal momento

ohe, in astratto, il diritto soggettivo si identifica nel potere

giuridico che il diritto obiettivo concede al soggetto per

garantirne la soddisfazione di un interesse, il che vale a

dire come, nei limiti in cui l'azione popolare e ammessa, avendo la legge concesso l'azione giudiziale, l'interesse

dell'attore popolare al regolare funzionamento delle isti

tuzioni di beneficenza assurga al grado di diritto sog

gettivo. Ciõ stante, l'inciso predetto, che in se considerato

potrebbe sembrare di dubbia interpretazione, valutato

invece nel complesso della norma e interpretato in armonia

con la medesima, deve intendersi: nel senso clie l'azione

popolare non modifica da un punto di vista generale le

norme contenute nell'all. E della legge n. 2248, e nel senso

che essa azione non esclude, al di fuori del suo ambito, altre eventuali azioni di altri interessati, come previste

appunto nella detta legge.

L'interpretazione sostenuta dall'Amministrazione, invece,

genericamente intesa, verrebbe a limitare, se non addirit

tura ad annullare la portata dell'art. 82 e con essa del

l'azione popolare, perche, ai sensi delle disposizioni piu volte richiamate dell'all. E alia legge n. 2248, l'autorita

giudiziaria non potrebbe mai dichiarare la nullitä. dell'atto

amministrativo, dovendosi limitare a conoscere degli effetti

dell'atto stesso, il che, con riferimento all'ipotesi specifica,

equivale a dire che il giudice ordinario non potrebbe mai

dichiarare la nullitä della nomina degli amministratori.

Ritiene perö il Collegio che nel caso concreto l'azione

spiegata dal Dini non possa inquadrarsi nello schema

dell'azione popolare prevista nel summenzionato art. 82.

L'esercizio dell'azione popolare correttiva, invero, b

ammesso : « nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui

beneficio 6 destinata » ; e tale interesse tutelato dalla legge, considerato lo scopo perseguito dal legislatore nel concedere

l'azione popolare, deve intendersi quello avente un conte

nuto sostanziale, che si risolva in un vantaggio patrimo niale per l'istituzione o per i poveri, mentre non puõ confi

gurarsi come interesse dell'istituzione o dei poveri, in

quanto ai medesimi non deriva alcun beneficio, quello

astratto, consistente nell'osservanza di una determinata

disposizione di legge da parte dcll'autorita di vigilanza. Inoltre, da tutta la struttura della legge del 1890 sulle

istituzioni pubbliche di beneficenza si ricava: come il

legislatore si sia preoccupato di dirimere il possibile con

trasto fra il popolo quanto ai suoi poveri e la legale rappre sentanza dell'ente morale ; e come, per raggiungere questo

scopo, abbia predisposto vari mezzi, quali la vigilanza

governativa, la tutela e l'azione popolare giudiziaria. Ora non sembra concepibile che un mezzo approntato

dal legislatore per un determinato scopo venga usato

contro un altro mezzo preordinato alio stesso scopo. L'azione popolare, nell'ipotesi specifica che si assume

esperita, e rivolta a far dichiarare la nullitä della nomina

dei rappresentanti o degli amministratori ordinari dell'isti

tuzione, i quali non si possono identificare o confondere con

i commissari prefettizi, che, se dal l'autorita di vigilanza ricevono l'incarico della gestione straordinaria dell'ente, non per questo, perõ, rientrano nella previsione della legge.

Essa azione ha per scopo : l'impugnativa dell'elezione di

amministratore ordinario dell'istituto di persona che non

abbia i requisiti stabiliti dalla legge n. 6972, in particolare

quelli previsti dall'art. 11, o la pronunzia della sua deca

denza dalla carica, per sopravvenuti motivi di incompa tibilita (art. 17). L'azione stessa c analoga alle azioni popo lari elettorali, che hanno maggiore diffusione e rilevanza

pratica e che, nell'attuale ordinamento italiano, sono disci

plinate, per le elezioni politiche, nella legge 7 ottobre 1947

n. 1058, e per le elezioni comunali e provinciali, nel t. u.

5 aprile 1951 n. 203.

Conformemente a quanto si verifica, ad esempio, nelle

predette elezioni comunali, ove l'azione popolare & rivolta

a contestare l'elezione dei consiglieri e non ad impugnare la nomina di un commissario prefettizio ad un comune, l'azione popolare de qua, prevista per impugnare la nomina

di amministratori ordinari, non puo essere adoperata per

impugnare la nomina prefettizia di nn commissario. L'azione

popolare infatti e data ai eittadino, come controllo ad una

elezione e 1'attore popolare, per far valere i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri, puõ agire contro i rappresentanti

per fame dichiarare la nullita della nomina o la deca

denza, ma egli non puõ agire contro 1'autoritä governativa,

perchõ, in tal caso, il eontrasto di interessi non vi sarebbe

piu tra i rappresentanti, da una parte, e l'istituzione o i

poveri (in via sostitutiva dei quali agisce esso attore popo

lare), dall'altra, bensi tra l'istituzione o i poveri e 1'au

toritä governativa, ebe per legge ne deve tutelare gli inte

ressi (art. 46 legge del 1890). Che l'azione svolta non abbia i earatteri dell'azione

popolare prevista dalla legge, risulta ancora piu evidente

per la domanda di decadenza del Commissario prefettizio, subordinatamente proposta dal Dini.

La legge sulle istituzioni di beneficenza, invero, all'art.

17, stabilise©, tra 1'altro, la «decadenza dall'ufficio di

componente la congregazione di caritä o di amministratore

di altra istituzione di assistenza e beneficenza » per i con

travventori degli art. 15 e 16 (ehe prevedono varie ipotesi di eontrasto tra gli interesssi personali degli amministra

tori e gli interessi dell'ente). Si tratta di una decadenza

sancita per il sopraggiungere, in pendenza del mandato, di una causa di ineleggibilitä o di incompatibility espres samente previste dalla legge per gli eletti.

Nella specie si sostiene, invece, la decadenza del Com

missario perchfe sarebbe trascorso il termine di durata

massima dell'incarico, stabilito dal 3° comma dell'art. 47

della legge in questione. Ma e evidente ehe in questo caso non si tratta di deca

denza, bensi di scadenza dell'incarico : infatti, coerente

mente alla vera natura dell'azione popolare, tendente ad

istituire un pubblico controllo sulle risultanze elettorali, il eittadino puõ impugnare la nomina se sussista all'atto

della stessa il motivo di incompatibility, ovvero puõ chiedere la decadenza se taie motivo sopraggiunga in pen denza del mandato. Al momento della scadenza del man

dato, perõ, non si giustifieherebbe un intervento sosti

tutivo del eittadino, atteso ehe dies interpellat pro liomine ; la scadenza, ciož, opera di diritto,- salvo il principio in

virtu del quale 1'investito di un pubblico ufficio rimane

in carica fino a ehe non subentri il successore.

Infine, dall'obbligo dell'attore popolare di denunziare

ai prefetto il proposito di esercitare l'azione e dall'obbligo,

altresi, di spiegare l'azione stessa in contraddittorio del

prefetto medesimo, obblighi sanciti dal 1° comma dell'art.

83 della ripetuta legge del 1890, si ricava un ulteriore

argomento per escludere ehe l'azione popolare sia concessa contro le autorita governative operanti nella loro attivita di

controllo. Detti obblighi, infatti, ove l'azione fosse con cessa anche contro il prefetto, non sarebbero sempre gius tificati e potrebbero apparire superflui in quei casi, in cui il prefetto fosse il legittimo contraddittore per la legge processuale.

Non avendo, per le ragioni suesposte, i requisiti del l'azione popolare, tanto piu ehe con essa non si deduce alcun motivo di incompatibilita del Commissario prefet tizio a ricoprire la carica affidatagli, l'azione del Dini viene in sostanza a risult are ri volta contro i decreti del Prefetto di Bologna, con i quali, come s'e detto, veniva prima

sospeso e successivamente disciolto il Comitato ammini

strativo dell'E.c.a., e veniva nominato il Commissario

prefettizio per la gestione straordinaria dell'Ente.

Si deduce, in altri termini, dal Dini ehe il Prefetto, con i menzionati deereti, avrebbe violato gli art. 46 e 47

della piu volte menzionata legge del 1890.

Posta la contestazione in questi limiti, e fin troppo evidente ehe 1'autoritä giudiziaria ordinaria non puõ conoscerne : sia perchõ la contestazione stessa non eade

sõpra un diritto, non potendosi configurare un diritto

soggettivo del Dini, ai di fuori dell'azione predetta, a ehe

l'Ente sia retto da un comitato amministrativo ordinario,

piuttosto ehe da un commissario prefettizio ; sia perche,

sempre ai di fuori dell'ambito dell'azione popolare, si

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815 PARTE PRIMA 816

f

chiede ohe il Tribunale dichiari la nullita della nomina

prefettizia, nullita ehe si risolve nella revoca dell'atto

amministrativo, ehe verrebbe posto nel nulla con la sen

tenza, mentre i tribunali possono conoscere soltanto degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in

giudizio (art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E). A ciõ deve aggiungersi ehe il Dini, non essendo perso

nalmente interossato, non e attivamente legittimato a far

valere la nullita dei decreti prefettizi. Per le considerazioni sõpra svolte, va dichiarato il

difetto di giurisdizione deH'autorita giudiziaria ordinaria a

conoscere della domanda proposta. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBÜNALE DI ROMA.

Sentenza 11 luglio 1961 ; Pres. Benvenuto P., Est. Mai

nieei ; Giagni (Ayv. Morelli) c. Soc. C.i.n.e.s. (Aw

Genzano, Helbig).

Cinematojjral'o c cinematogratia — Contratlo tli sec

iiegjjialura — Natura — Reeesso <lel committente — Ammissibilitä — Coiisef|iienze (L. 22 aprile 1941

n. 633, protezione del diritto d'autore, art. 44, 45, 46, 50 ; cod. civ., art. 2094, 2222, 2227).

Formmdo la sceneggiatura di un film oggetto di contratto di

lavoro fiduciario, il prodwttore committente pud recedere

dal contratto, la cui esecuzione sia giä iniziata, tenendo

indenne lo sceneggiatore delle spese, del lavoro esegwito e

del mancato guadagno. (1)

Il Tribunale, ecc. — L'attore deduce ehe il reeesso della

Societä convenuta dal contratto, quando egli aveva giä fornito parte deH'opsra relativa alia sceneggiatura del film,

obbliga la C.i.n.e.s. a tenerlo indenne delle spese, del la

voro eseguito e del mancato guadagno, die si concretano

in lire 850.000, residuo di quelle pattuite. Tale deduaione conduce il Collegio all'esame sulla na

tura del contratto, le cui clausole prevedevano : «l'impegno del Giagni a prestare la sua opera per la stesura del sog

getto, del trattamento e della sceneggiatura di un film, avente ad oggetto il sacerdozio, mediante il complessivo

eompenso di un milione ».

Ai fini di una completa indagine, diretta alia esatta

qualificazione del contratto concluso dalle parti, conviene

innanzitutto stabilire quale sia la natura dell'opera cine

matografica. Al riguardo due concezioni, diverse e contra

stanti, vengono sostenute : quella, secondo cui l'opera cine

matografica e un'opera composta, ossi a un'opera priva di

autonomia, clie si risolve nel concorso delle due parti, e

quella, secondo cui essa & un'opera complessa, in cui e

(1) 13 da file vare che la sentenza, pur avendo qualificato lo sceneggiatore come prestatore d'opsra subordinate, ha rifce nufco applicabile 1'art. 2227 cod. civile.

Non risultano precedenti giurisprudenziali in termini. Si consulti, nella motivazione, Trib. Napoli 19 gennaio 1956, Giur. lav., 1956, II, 155 ; nonchž Cass. 5 giugno 1950, n. 1411, Foro it., 1950, I, 1265.

In dottrina, si vedano : Montanari e Ricciotti, La disci

plina giuridica della cinematografia, Firenze, 1953, I, pag. 68, se condo cui il rapporto tra produttore ed autore, al quale il primo abbia commesso la creazione o la elaborazione di un soggetto o di una sceneggiatura, o di entrambe, non e di semplice locazione d'opera, implicando un vero e proprio trasferimento della pro priety intellettuale sull'opera commissionata ; nella eitata ipotesi si ha, secondo tali A., un atto di disposizione su opera futura. Se condo il Lega, Sulla natura giur. del rapp. tra il regista, ecc., in Giur. Cass, civ., 1950, 2° quadr., 324, gli autori del soggetto e della sceneggiatura conferiscono un risultato definitivo (opus) ed il loro rapporto e certamente di locatio operis. Per un accenno, si veda anche A. Giannini, Opera cinematografica e c vnlralti eine matografi^i, in Riv. dir. civ., 1958, I, 436.

D. T.

prominente la riunione ad opera di un solo soggetto delle

varie collaborazioni ; onde l'opera ha una sua propria auto

nomia e puõ eonsiderarsi capaoe di un di st into diritto di

autore. La prima concezione dä rilievo ai momento della

oreazione intellettiva, cioe ai momento della personality; la seoonda, inveee, dä rilievo ai momento di estrinsecazione

della creazione, intesa taie espressione nel suo risultato

finale.

La duplice concezione sembra põssa assumersi a giusti ficazione della costruzione del nostro ordinamento positivo, di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi ai suo esercizio,

ehe, negli art. 44 e 45, enuncia rispettivamente clie la qua lifica di « coautori» dell'opera cinematografica e attribuita

all'autore del soggetto, a quello della sceneggiat-ura, a

quello della musica ed ai direttore artistico (regista) e clie,

inveee, 1'esercizio dei diritti di utilizzazione economica della

opera cinematografica spetta a clii lia organizzato la produ zione dell'opera stessa (produttore), entro il limite indicato

nel successivo art. 46, 1° comma.

La costruzione legislativa risente del travaglio dottri

nale, circa la delimitazione della natura e della portata dell'attivitä di tutti coloro ehe intervengono alla creazione

dell'opera cinematografica, travaglio ehe si manifesto anclie

nella revisione di Berlino del 1908 della Convenzione di

Berna del 1886 e ehe e chiaramente espresso nel rapporto della Commissione, in cui si riaccosta il film alle opere let

terarie ed artistiehe e, soltanto di sfuggita, si accenna alla

possibility dell'esistenza di un'opera nuova.

Ciõ precisato, oceorre rilevare ehe la limitazione del

riconoscimento del contributo creativo alle sole quattro

categorie ora ricordate o certamente in funzione del con

cetto stesso di opera dell'ingegno, ehe e creazione nel campo

letterario, scientifico o artistico, obiettivata in forma con

oreta ed organica attraverso mezzi e con linguaggi espres sivi determinati, di idee, di fatti immaginari, di sentimenti.

La legge pone sullo stesso piano, come coautori, i quat tro astratti soggetti innanzi eitati, ma e innegabile ehe il

ruolo di costoro ha qualitativamente e quantitativamente un valore diver so.

L'autore del soggetto si limita a fornire la trama del

film, consistente in una novella, un romanzo, una eommedia

ed in genere in una produzione letteraria, dalla quale e

dato cogliere gli elementi fondamentali della vicenda cine

matografica. Siffatto contributo b essenziale, ma non determinante.

II soggetto della vicenda espone la concezione dell'autore,

quale si e sviluppata attraverso le sue personali intuizioni,

rappresentazioni e reazioni emotive, costituenti il conte

nuto psichico originale, che si obiettivizza nella forma

esterna. Ma, ai fini del raggiungimento del risultato, come

opera d'arte, la trama deve essere trattata, ossia ridotta ai fini cinematografici. Dopo la riduzione, il soggetto va elabo

rato, attraverso trasposizioni, mutazioni ed aggiunte agli

episodi e, a volte, anche ai personaggi dell'azione origi naria, ai fini della formazione delle « sequenze », ehe dänno lo svolgimento dell'azione cinematografica.

Ora il contratto intercedente tra produttore e sceneg giatore, esaminato sotto il profilo giuridico, ad eccezione delle poche norme sul diritto di autore di cui si e fatto cenno che qualificano la figura dello sceneggiatore nel

quadro dell'opera cinematografica, ricade sotto 1'applica zione delle norme del codice civile (art. 2094 segg.). Esso

concerne una delle forme di lavoro intellettuale, come tale

preso in considerazione dalla Societä delle Nazioni e poi dairO.N.U., in conseguenza del voto emesso nella confe

renza di Roma (1928) per la tutela degli artisti esecutori, fuori della Convenzione di Berna sulla proprietä letteraria.

Ammettendo la qualifica di rapporto di lavoro, che nel

decreto del Capo del Governo 27 novembre 1939 n. 1803, assunse la denominazione ufficiale di « contratto individuale di scrittura », benche il nome successivamente non sia en trato nella prassi, viene posto un altro problema preliminare, e ciofe se il contratto di lavoro del coautore dell'opera cine

matografica debba qualificarsi di lavoro subordinato o au tonomo. Se si tiene presente la distinzione tra i due lavori

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