sentenza 28 luglio 1999, n. 365 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 agosto 1999, n. 31); Pres.Granata, Est. Capotosti; Regione Sicilia (Avv. Pitruzzella) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Fiumara). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 5 (MAGGIO 2000), pp. 1441/1442-1443/1444Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194742 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Il giudice a quo mostra, in tal modo, di aderire, pur affer
mandone l'incostituzionalità, a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il terzo acquirente del bene oggetto del privile
gio immobiliare sarebbe privo della legittimazione a contestare
l'accertamento di maggior valore operato dall'ufficio, assumen
do soltanto la veste di soggetto passivo della (eventuale) proce dura esecutiva.
Una interpretazione siffatta non è, tuttavia, la sola consentita
dal testo e dalla ratio delle disposizioni impugnate le quali, co
me si vedrà, possono essere intese in un senso che consenta
di superare il denunciato contrasto con la Costituzione in rela
zione a tutti i parametri evocati dal rimettente. Ed è costante
nella giurisprudenza di questa corte l'enunciazione del principio che nel concorso tra più possibili interpretazioni occorre prefe rire quella che eviti di attribuire alla norma un significato inco
stituzionale (explurimis, sentenze n. 66 del 1999, Foro it., 1999,
I, 1381; n. 452 del 1998, ibid., 754; n. 356 del 1996, id., 1997, I, 1306).
3. - Una precisazione appare, anzitutto, necessaria ed è quel la riguardante la c.d. estraneità del terzo acquirente al rapporto tributario.
Estraneità che deve correttamente intendersi nel senso che ta
le terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo
dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del pri
vilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale be
ne, del pagamento dell'imposta di successione. La funzione di
garanzia del credito tributario che il privilegio viene, pertanto, ad assolvere vale, poi, a spiegare come la giurisprudenza, al
di là della ritenuta estraneità del terzo acquirente al rapporto
d'imposta e della pacifica insussistenza di un obbligo di notifi
care anche a lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a quella del terzo proprietario di immobile gra vato da ipoteca. Ciò che non può, logicamente, non riflettersi
sul piano della disciplina applicabile che, nei limiti della compa
tibilità, deve essere la stessa per entrambe le figure. Sotto tale aspetto, viene in considerazione, ai fini della pre
sente questione, la norma di cui all'art. 2859 c.c. che, com'è
noto, riconosce al terzo, il quale abbia trascritto il proprio tito
pio: eccessività del valore accertato rispetto a quello venale) né per que stioni di diritto».
V. anche F. Brighenti, L'acquirente responsabile d'imposta Invim, in Bollettino trib., 1984, 257; G. Anni, Luci ed ombre sulla posizione
processuale dell'acquirente dell'immobile gravato da Invim, in Riv. giur.
trib., 1994, 460; L. Sebastiani, L'acquirente a titolo oneroso quale re
sponsabile d'imposta ai fini Invim? (E problematica connessa), in Riv.
not., 1985, 659; nonché, in generale sui privilegi a favore dell'erario, 0. Cobau, Note in materia di privilegi sul credito di imposta, in Dir.
e pratica trib., 1977, I, 528, e C. Glendi, Privilegi del credito d'impo sta, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991, XXIV.
V. - Pacifica la giurisprudenza della Suprema corte sulla giurisdizio ne del giudice tributario nelle controversie promosse dal terzo per con
testare i presupposti dell'esecuzione. In tal senso, Cass., sez. un., 19
luglio 1999, n. 469/SU, Banca dati Corriere trib., 1999, 1240; 12 giu
gno 1997, n. 5293, Foro it., Rep. 1997, voce Tributi in genere, n. 1339; 28 ottobre 1995, n. 11302, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1333; 2 aprile 1993, n. 3968, id., Rep. 1993, voce cit., n. 780; 14 dicembre 1992, n. 13198, ibid., n. 782; 17 luglio 1992, n. 8684, id., Rep. 1992, voce
cit., n. 1008; sez. I 21 febbraio 1991, n. 1852, id., Rep. 1991, voce
cit., n. 1089; sez. un. 6 dicembre 1988, n. 6637, id.. Rep. 1989, voce
cit., n. 798, e Dir. e pratica trib., 1989, II, 982, con nota di C. Conso
lo, I mobili confini fra giurisdizione civile e giurisdizione tributaria
nelle controversie (che si dicevano) della riscossione; un «caso» in ma
teria di privilegi su beni acquistati da terzi estranei al debito fiscale-, 11 ottobre 1988, n. 5469, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 803.
VI. - Sul privilegio istituito a garanzia del debito per imposta di suc
cessione, v., per altri profili, Cass. 5 febbraio 1996, n. 945, id., 1996,
1, 2486, per la quale anche i terzi ai quali il defunto abbia trasferito
a titolo oneroso un immobile negli ultimi sei mesi della sua vita sono
da ricomprendersi nell'ambito dei terzi acquirenti di un diritto sugli immobili in data anteriore al sorgere del privilegio di cui all'art. 2772, 4° comma, c.c.; su tale immobile, pertanto, l'amministrazione finanzia
ria non può esercitare — per il recupero dell'imposta di successione — il privilegio di cui al 1° comma di tale articolo, a nulla rilevando
che — a norma dell'art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 — si presume
l'appartenenza dell'immobile in questione all'attivo ereditario.
VII. - La sentenza in epigrafe è annotata anche da G. Petrelli, Pri
vilegi fiscali e tutela del terzo acquirente, in Corriere giur., 1999, 1476; G. Aiello, La tutela del terzo acquirente nei procedimenti esecutivi
del privilegio erariale, in Bollettino trib., 1999, 1712; L. Bellini, in
Corriere trib., 2000, 875. [M. Annecchino]
Il Foro Italiano — 2000.
lo d'acquisto anteriormente alla proposizione della domanda di
condanna nei confronti del debitore, e non abbia poi preso par te al relativo giudizio, la possibilità di opporre al creditore pro cedente anche in sede di espropriazione qualsiasi eccezione non
opposta dal debitore e quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Si tratta di una disposizione che, accordando una autonoma
legittimazione processuale al terzo acquirente del bene ipoteca
to, è diretta ad evitare che il giudizio relativo all'obbligazione
garantita possa comportare, a causa della negligenza o della
malafede del debitore, effetti pregiudizievoli per il terzo al qua
le, in quanto avente causa del debitore, tali effetti sarebbero,
in via di principio, senz'altro opponibili (art. 2909 c.c.).
E, per quanto detto, una tutela siffatta non può non esten
dersi al terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobi
liare, limitatamente all'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore — in analogia a quanto disposto per la domanda giudi ziale dall'art. 2859 c.c. — sia successivo alla trascrizione del
titolo di acquisto del bene.
La disciplina censurata deve, dunque, essere interpretata nel
senso che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio im
mobiliare, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore
dell'imposta di successione sia successivo alla trascrizione del
titolo d'acquisto del bene, mentre può intervenire volontaria
mente o su istanza di parte nel giudizio promosso avverso l'ac
certamento dal debitore d'imposta, resta, comunque, legittima to ad opporre in sede di espropriazione — nel caso in cui non
abbia partecipato al giudizio — le eccezioni non sollevate dal
successore mortis causa, supplendo, in tal modo, all'inerzia di
quest'ultimo.
Resta, così, superata la censura di incostituzionalità in riferi
mento a tutti i parametri evocati dalla commissione rimettente.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale degli art. 34 e 41 d.leg. 31 ottobre 1990 n. 346
(approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'im
posta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli art. 24, 53 e 113 Cost., dalla Commissione tributaria provincia le di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 luglio 1999, n. 365
{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 agosto 1999, n. 31);
Pres. Granata, Est. Capotosti; Regione Sicilia (Aw. Pitruz
zella) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiumara).
Conflitto di attribuzione.
Sicilia — Idrocarburi — Ricerca nel territorio regionale — Per
messi — Pubblicazione delle istanze ad opera del ministero
dell'industria — Conflitto di attribuzione — Inammissibilità
(Statuto della regione siciliana, art. 14; d.p.r. 5 novembre
1949 n. 1182, norme di attuazione dello statuto della regione
siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio,
art. 1, 2; 1. 11 gennaio 1957 n. 6, ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi, art. 43; 1. 9 gennaio 1991 n.
9, norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazio
nale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodot
ti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fi
scali; d.leg. 25 novembre 1996 n. 625, attuazione della diretti
va 94/22/Cee relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, art. 39).
È inammissibile, per inidoneità dell'atto impugnato a dar vita
ad un conflitto in quanto privo del carattere di lesività delle
competenze regionali, il conflitto di attribuzione sollevato dalla
regione Sicilia in relazione alla pubblicazione, da parte del
ministero dell'industria, nel Bollettino ufficiale degli idrocar
buri e della geotermia del 31 maggio 1997, n. 5, di alcune
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1443 PARTE PRIMA 1444
istanze di società private dirette ad ottenere il permesso di
ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio della
regione. (1)
Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla re
gione siciliana nei confronti dello Stato con il ricorso indicato
in epigrafe ha ad oggetto la pubblicazione, da parte del ministe
ro dell'industria, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e del
la geotermia, di alcune istanze di società private dirette ad otte
nere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel
territorio regionale. Secondo la regione ricorrente «la decisione di pubblicare que
ste istanze, avviando il procedimento diretto al rilascio del prov vedimento di autorizzazione, l'atto stesso della pubblicazione ed il complessivo comportamento tenuto al riguardo dal mini
stero dell'industria» costituirebbero un'indebita interferenza nella
sfera di attribuzione ad essa riconosciuta dall'art. 14, lett. d) ed h), dello statuto siciliano, nonché dagli art. 1 e 2 del decreto
di attuazione 5 novembre 1949 n. 1182, in materia di prospezio ne, ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel territorio regio nale. La regione denuncia inoltre la violazione dell'art. 39 d.leg. 25 novembre 1996 n. 625, che, in attuazione della direttiva
94/22/Ce, imponendo alle regioni a statuto speciale ed alle pro vince autonome di adeguare la propria disciplina, oltre che al
favor per la concorrenza nel settore, alle disposizioni del titolo
primo dello stesso decreto, considerate quali principi fondamen
tali di riforma economico-sociale, confermerebbe implicitamen te il preesistente assetto delle competenze legislative ed ammini
strative in materia.
2. - Il conflitto non è ammissibile.
La pubblicazione delle istanze dirette ad ottenere il rilascio
dei permessi di ricerca degli idrocarburi è prevista dall'art. 43
1. 11 gennaio 1957 n. 6 (ricerca e coltivazione degli idrocarburi
liquidi e gassosi), che appunto stabilisce che nel Bollettino uffi
ciale degli idrocarburi e della geotermia (Buig) «saranno pubbli cate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocar
buri liquidi e gassosi». Tale prescrizione è sostanzialmente ri
prodotta nell'art. 5 d.p.r. 18 aprile 1994 n. 484 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei per messi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare), il quale dispone che
il ministero cura la pubblicazione della domanda nel bollettino
del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda stessa.
Questo sistema di circolazione notiziale è stato peraltro inte
grato dalla prescrizione di ulteriori adempimenti derivanti dal
l'attuazione della direttiva comunitaria che impone di garantire a tutti gli interessati di poter presentare domanda tempestiva mente, come si ricava dall'art. 14, 1° comma, d.leg. n. 625
del 1996, che appunto stabilisce che il ministero dell'industria
(1) A giudizio della regione la pubblicazione delle istanze nel bolletti no (Buig) avrebbe costituito un'indebita interferenza nella sfera di attri buzioni regionali, in quanto avrebbe prodotto l'attrazione del provvedi mento autorizzatorio nella sfera ministeriale e l'incertezza operativa in ordine alla spettanza delle competenze amministrative in materia. La Corte costituzionale ha invece negato che la pubblicazione (che costitui sce un adempimento previsto dalla legge) possa rappresentare di per sé la pretesa chiara ed inequivoca di esercitare una determinata compe tenza, il cui svolgimento possa determinare l'invasione della sfera dì
competenza della regione. In ordine alle modalità ed alle autorità competenti al rilascio del per
messo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel territorio di regioni speciali (nella specie, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta), v. Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 482, Foro it., 1992, I, 629, con nota di richiami, commentata da D'Atena, in Giur. costit., 1991, 3883, e da Ventura, in Nomos, 1992, fase. 1, 103.
Per l'affermazione secondo cui l'obbligo del versamento allo Stato di aliquote di prodotto in natura (c.d. royalties), previsto dagli art. 33 e 66 1. 21 luglio 1967 n. 613 a carico dei titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, non si applica ai titolari di semplici per messi di prospezione e ricerca, v. Tar Lazio, sez. Ili, 16 febbraio 1994, n. 305, Foro it., Rep. 1994, voce Idrocarburi, n. 19, commentata da Simonetti, in Riv. amm., 1994, 477.
Per la dichiarazione di inammissibilità di un conflitto tra enti allor ché l'atto impugnato sia ritenuto dalla corte privo del carattere di lesivi tà delle competenze regionali costituzionalmente riconosciute, v. Corte cost. 10 maggio 1999, n. 155, Foro it., 1999, I, 2460, con nota di ri chiami; 4 giugno 1997, n. 163, id., 1997, I, 2376, con nota di richiami; 8 aprile 1997, n. 86, ibid., 2767, con nota di richiami e note di Bin e di Romboli.
Il Foro Italiano — 2000.
informa le regioni interessate delle istanze di prospezione e ri
cerca «mediante trasmissione del Buig». E come si ricava altresì
dagli art. 4, 3° comma, e 16, 1° comma, dello stesso decreto, che prevedono che il ministero, ferma la pubblicazione sul Buig, trasmetta alla commissione delle Comunità europee, per la pub blicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un
avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza per ot
tenere il permesso di ricerca, nonché invii regolarmente il Buig stesso. Tale complessiva forma di certezza notiziale mira dun
que a creare una situazione oggettiva di conoscibilità delle do
mande pervenute, anche allo scopo di consentire l'individuazio
ne, sotto il profilo cronologico, delle domande di permesso sul
la stessa area che possono essere considerate «concorrenti» ai
fini della loro selezione, anche in ambito comunitario.
In questa ottica è evidente che, nella specie, la pubblicazione non può rappresentare, di per sé, la pretesa chiara ed inequivo ca di esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento
possa determinare l'invasione attuale dell'altrui sfera di attribu
zioni, o comunque una menomazione delle possibilità di eserci
zio della medesima (ex plurimis, sentenze n. 301 del 1995, Foro
it., 1995, I, 3038, e n. 771 del 1988, id., Rep. 1988, voce Corte
costituzionale, n. 41). Gli atti impugnati sono pertanto inidonei
a dar vita ad un conflitto di attribuzione, in quanto la pubblica zione delle domande pervenute costituisce un adempimento do
vuto per legge, alla cui esecuzione gli uffici competenti debbo
no provvedere entro un termine prestabilito. Non è quindi indi
viduabile in queste misure di certezza notiziale alcuna pretesa di esercitare, da parte del ministro dell'industria, una compe tenza relativa al rilascio dei permessi di ricerca, tanto più se
si considera, da un lato, che la pubblicazione nel Buig deve
essere integrata dalla trasmissione del bollettino stesso sia alle
regioni interessate, sia alla commissione delle Comunità euro
pee; dall'altro lato, che la vigente legislazione siciliana non pre
vede, al riguardo, alcuna forma di pubblicazione. Il che dimo
stra ulteriormente che la misura di pubblicità in esame adempie a finalità meramente conoscitive e che in nessun modo può es
sere interpretata come affermazione di una competenza ministe
riale in materia (sentenza n. 278 del 1991, id., Rep. 1991, voce
Regione, n. 278). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato
in epigrafe, dalla regione siciliana in relazione alla pubblicazio
ne, da parte del ministero dell'industria, nel Bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia n. 5 del 31 maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad ottenere il permes so di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio della
regione.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 1999, n. 310
(Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 21 luglio 1999, n. 29); Pres. Vassalli, Est. Santosuosso; Bongiovanni c. Min. lavo
ro e altri; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Catania 13
maggio 1997 (G.U., la s.s., n. 3 del 1998).
Lavoro (rapporto di) — Lavori di utilità collettiva — Indennità
di maternità — Mancata previsione — Questione inammissi
bile di costituzionalità (Cost., art. 3, 37; 1. 30 dicembre 1971
n. 1204, tutela delle lavoratrici madri, art. 4, 5, 15; 1. 11
marzo 1988 n. 67, disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), art.
23). Sicilia — Lavoratrici impegnate in lavori di utilità collettiva —
Diritto alla indennità di maternità — Mancata previsione —
Incostituzionalità (Cost., art. 37; 1. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 15; 1. reg. Sicilia 1° settembre 1993 n. 25, interventi straor dinari per l'occupazione produttiva in Sicilia, art. 18).
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