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sentenza 28 luglio 1999, n. 365 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 4 agosto 1999, n. 31); Pres....

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sentenza 28 luglio 1999, n. 365 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 agosto 1999, n. 31); Pres. Granata, Est. Capotosti; Regione Sicilia (Avv. Pitruzzella) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 5 (MAGGIO 2000), pp. 1441/1442-1443/1444 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194742 . Accessed: 24/06/2014 23:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.69 on Tue, 24 Jun 2014 23:27:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 28 luglio 1999, n. 365 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 4 agosto 1999, n. 31); Pres. Granata, Est. Capotosti; Regione Sicilia (Avv. Pitruzzella) c. Pres. cons. ministri

sentenza 28 luglio 1999, n. 365 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 agosto 1999, n. 31); Pres.Granata, Est. Capotosti; Regione Sicilia (Avv. Pitruzzella) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Fiumara). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 5 (MAGGIO 2000), pp. 1441/1442-1443/1444Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194742 .

Accessed: 24/06/2014 23:27

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Il giudice a quo mostra, in tal modo, di aderire, pur affer

mandone l'incostituzionalità, a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il terzo acquirente del bene oggetto del privile

gio immobiliare sarebbe privo della legittimazione a contestare

l'accertamento di maggior valore operato dall'ufficio, assumen

do soltanto la veste di soggetto passivo della (eventuale) proce dura esecutiva.

Una interpretazione siffatta non è, tuttavia, la sola consentita

dal testo e dalla ratio delle disposizioni impugnate le quali, co

me si vedrà, possono essere intese in un senso che consenta

di superare il denunciato contrasto con la Costituzione in rela

zione a tutti i parametri evocati dal rimettente. Ed è costante

nella giurisprudenza di questa corte l'enunciazione del principio che nel concorso tra più possibili interpretazioni occorre prefe rire quella che eviti di attribuire alla norma un significato inco

stituzionale (explurimis, sentenze n. 66 del 1999, Foro it., 1999,

I, 1381; n. 452 del 1998, ibid., 754; n. 356 del 1996, id., 1997, I, 1306).

3. - Una precisazione appare, anzitutto, necessaria ed è quel la riguardante la c.d. estraneità del terzo acquirente al rapporto tributario.

Estraneità che deve correttamente intendersi nel senso che ta

le terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo

dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del pri

vilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale be

ne, del pagamento dell'imposta di successione. La funzione di

garanzia del credito tributario che il privilegio viene, pertanto, ad assolvere vale, poi, a spiegare come la giurisprudenza, al

di là della ritenuta estraneità del terzo acquirente al rapporto

d'imposta e della pacifica insussistenza di un obbligo di notifi

care anche a lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a quella del terzo proprietario di immobile gra vato da ipoteca. Ciò che non può, logicamente, non riflettersi

sul piano della disciplina applicabile che, nei limiti della compa

tibilità, deve essere la stessa per entrambe le figure. Sotto tale aspetto, viene in considerazione, ai fini della pre

sente questione, la norma di cui all'art. 2859 c.c. che, com'è

noto, riconosce al terzo, il quale abbia trascritto il proprio tito

pio: eccessività del valore accertato rispetto a quello venale) né per que stioni di diritto».

V. anche F. Brighenti, L'acquirente responsabile d'imposta Invim, in Bollettino trib., 1984, 257; G. Anni, Luci ed ombre sulla posizione

processuale dell'acquirente dell'immobile gravato da Invim, in Riv. giur.

trib., 1994, 460; L. Sebastiani, L'acquirente a titolo oneroso quale re

sponsabile d'imposta ai fini Invim? (E problematica connessa), in Riv.

not., 1985, 659; nonché, in generale sui privilegi a favore dell'erario, 0. Cobau, Note in materia di privilegi sul credito di imposta, in Dir.

e pratica trib., 1977, I, 528, e C. Glendi, Privilegi del credito d'impo sta, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991, XXIV.

V. - Pacifica la giurisprudenza della Suprema corte sulla giurisdizio ne del giudice tributario nelle controversie promosse dal terzo per con

testare i presupposti dell'esecuzione. In tal senso, Cass., sez. un., 19

luglio 1999, n. 469/SU, Banca dati Corriere trib., 1999, 1240; 12 giu

gno 1997, n. 5293, Foro it., Rep. 1997, voce Tributi in genere, n. 1339; 28 ottobre 1995, n. 11302, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1333; 2 aprile 1993, n. 3968, id., Rep. 1993, voce cit., n. 780; 14 dicembre 1992, n. 13198, ibid., n. 782; 17 luglio 1992, n. 8684, id., Rep. 1992, voce

cit., n. 1008; sez. I 21 febbraio 1991, n. 1852, id., Rep. 1991, voce

cit., n. 1089; sez. un. 6 dicembre 1988, n. 6637, id.. Rep. 1989, voce

cit., n. 798, e Dir. e pratica trib., 1989, II, 982, con nota di C. Conso

lo, I mobili confini fra giurisdizione civile e giurisdizione tributaria

nelle controversie (che si dicevano) della riscossione; un «caso» in ma

teria di privilegi su beni acquistati da terzi estranei al debito fiscale-, 11 ottobre 1988, n. 5469, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 803.

VI. - Sul privilegio istituito a garanzia del debito per imposta di suc

cessione, v., per altri profili, Cass. 5 febbraio 1996, n. 945, id., 1996,

1, 2486, per la quale anche i terzi ai quali il defunto abbia trasferito

a titolo oneroso un immobile negli ultimi sei mesi della sua vita sono

da ricomprendersi nell'ambito dei terzi acquirenti di un diritto sugli immobili in data anteriore al sorgere del privilegio di cui all'art. 2772, 4° comma, c.c.; su tale immobile, pertanto, l'amministrazione finanzia

ria non può esercitare — per il recupero dell'imposta di successione — il privilegio di cui al 1° comma di tale articolo, a nulla rilevando

che — a norma dell'art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 — si presume

l'appartenenza dell'immobile in questione all'attivo ereditario.

VII. - La sentenza in epigrafe è annotata anche da G. Petrelli, Pri

vilegi fiscali e tutela del terzo acquirente, in Corriere giur., 1999, 1476; G. Aiello, La tutela del terzo acquirente nei procedimenti esecutivi

del privilegio erariale, in Bollettino trib., 1999, 1712; L. Bellini, in

Corriere trib., 2000, 875. [M. Annecchino]

Il Foro Italiano — 2000.

lo d'acquisto anteriormente alla proposizione della domanda di

condanna nei confronti del debitore, e non abbia poi preso par te al relativo giudizio, la possibilità di opporre al creditore pro cedente anche in sede di espropriazione qualsiasi eccezione non

opposta dal debitore e quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Si tratta di una disposizione che, accordando una autonoma

legittimazione processuale al terzo acquirente del bene ipoteca

to, è diretta ad evitare che il giudizio relativo all'obbligazione

garantita possa comportare, a causa della negligenza o della

malafede del debitore, effetti pregiudizievoli per il terzo al qua

le, in quanto avente causa del debitore, tali effetti sarebbero,

in via di principio, senz'altro opponibili (art. 2909 c.c.).

E, per quanto detto, una tutela siffatta non può non esten

dersi al terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobi

liare, limitatamente all'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore — in analogia a quanto disposto per la domanda giudi ziale dall'art. 2859 c.c. — sia successivo alla trascrizione del

titolo di acquisto del bene.

La disciplina censurata deve, dunque, essere interpretata nel

senso che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio im

mobiliare, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore

dell'imposta di successione sia successivo alla trascrizione del

titolo d'acquisto del bene, mentre può intervenire volontaria

mente o su istanza di parte nel giudizio promosso avverso l'ac

certamento dal debitore d'imposta, resta, comunque, legittima to ad opporre in sede di espropriazione — nel caso in cui non

abbia partecipato al giudizio — le eccezioni non sollevate dal

successore mortis causa, supplendo, in tal modo, all'inerzia di

quest'ultimo.

Resta, così, superata la censura di incostituzionalità in riferi

mento a tutti i parametri evocati dalla commissione rimettente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità

costituzionale degli art. 34 e 41 d.leg. 31 ottobre 1990 n. 346

(approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'im

posta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli art. 24, 53 e 113 Cost., dalla Commissione tributaria provincia le di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 luglio 1999, n. 365

{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 agosto 1999, n. 31);

Pres. Granata, Est. Capotosti; Regione Sicilia (Aw. Pitruz

zella) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiumara).

Conflitto di attribuzione.

Sicilia — Idrocarburi — Ricerca nel territorio regionale — Per

messi — Pubblicazione delle istanze ad opera del ministero

dell'industria — Conflitto di attribuzione — Inammissibilità

(Statuto della regione siciliana, art. 14; d.p.r. 5 novembre

1949 n. 1182, norme di attuazione dello statuto della regione

siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio,

art. 1, 2; 1. 11 gennaio 1957 n. 6, ricerca e coltivazione degli

idrocarburi liquidi e gassosi, art. 43; 1. 9 gennaio 1991 n.

9, norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazio

nale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodot

ti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fi

scali; d.leg. 25 novembre 1996 n. 625, attuazione della diretti

va 94/22/Cee relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi, art. 39).

È inammissibile, per inidoneità dell'atto impugnato a dar vita

ad un conflitto in quanto privo del carattere di lesività delle

competenze regionali, il conflitto di attribuzione sollevato dalla

regione Sicilia in relazione alla pubblicazione, da parte del

ministero dell'industria, nel Bollettino ufficiale degli idrocar

buri e della geotermia del 31 maggio 1997, n. 5, di alcune

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1443 PARTE PRIMA 1444

istanze di società private dirette ad ottenere il permesso di

ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio della

regione. (1)

Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla re

gione siciliana nei confronti dello Stato con il ricorso indicato

in epigrafe ha ad oggetto la pubblicazione, da parte del ministe

ro dell'industria, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e del

la geotermia, di alcune istanze di società private dirette ad otte

nere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel

territorio regionale. Secondo la regione ricorrente «la decisione di pubblicare que

ste istanze, avviando il procedimento diretto al rilascio del prov vedimento di autorizzazione, l'atto stesso della pubblicazione ed il complessivo comportamento tenuto al riguardo dal mini

stero dell'industria» costituirebbero un'indebita interferenza nella

sfera di attribuzione ad essa riconosciuta dall'art. 14, lett. d) ed h), dello statuto siciliano, nonché dagli art. 1 e 2 del decreto

di attuazione 5 novembre 1949 n. 1182, in materia di prospezio ne, ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel territorio regio nale. La regione denuncia inoltre la violazione dell'art. 39 d.leg. 25 novembre 1996 n. 625, che, in attuazione della direttiva

94/22/Ce, imponendo alle regioni a statuto speciale ed alle pro vince autonome di adeguare la propria disciplina, oltre che al

favor per la concorrenza nel settore, alle disposizioni del titolo

primo dello stesso decreto, considerate quali principi fondamen

tali di riforma economico-sociale, confermerebbe implicitamen te il preesistente assetto delle competenze legislative ed ammini

strative in materia.

2. - Il conflitto non è ammissibile.

La pubblicazione delle istanze dirette ad ottenere il rilascio

dei permessi di ricerca degli idrocarburi è prevista dall'art. 43

1. 11 gennaio 1957 n. 6 (ricerca e coltivazione degli idrocarburi

liquidi e gassosi), che appunto stabilisce che nel Bollettino uffi

ciale degli idrocarburi e della geotermia (Buig) «saranno pubbli cate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocar

buri liquidi e gassosi». Tale prescrizione è sostanzialmente ri

prodotta nell'art. 5 d.p.r. 18 aprile 1994 n. 484 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei per messi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare), il quale dispone che

il ministero cura la pubblicazione della domanda nel bollettino

del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda stessa.

Questo sistema di circolazione notiziale è stato peraltro inte

grato dalla prescrizione di ulteriori adempimenti derivanti dal

l'attuazione della direttiva comunitaria che impone di garantire a tutti gli interessati di poter presentare domanda tempestiva mente, come si ricava dall'art. 14, 1° comma, d.leg. n. 625

del 1996, che appunto stabilisce che il ministero dell'industria

(1) A giudizio della regione la pubblicazione delle istanze nel bolletti no (Buig) avrebbe costituito un'indebita interferenza nella sfera di attri buzioni regionali, in quanto avrebbe prodotto l'attrazione del provvedi mento autorizzatorio nella sfera ministeriale e l'incertezza operativa in ordine alla spettanza delle competenze amministrative in materia. La Corte costituzionale ha invece negato che la pubblicazione (che costitui sce un adempimento previsto dalla legge) possa rappresentare di per sé la pretesa chiara ed inequivoca di esercitare una determinata compe tenza, il cui svolgimento possa determinare l'invasione della sfera dì

competenza della regione. In ordine alle modalità ed alle autorità competenti al rilascio del per

messo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel territorio di regioni speciali (nella specie, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta), v. Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 482, Foro it., 1992, I, 629, con nota di richiami, commentata da D'Atena, in Giur. costit., 1991, 3883, e da Ventura, in Nomos, 1992, fase. 1, 103.

Per l'affermazione secondo cui l'obbligo del versamento allo Stato di aliquote di prodotto in natura (c.d. royalties), previsto dagli art. 33 e 66 1. 21 luglio 1967 n. 613 a carico dei titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, non si applica ai titolari di semplici per messi di prospezione e ricerca, v. Tar Lazio, sez. Ili, 16 febbraio 1994, n. 305, Foro it., Rep. 1994, voce Idrocarburi, n. 19, commentata da Simonetti, in Riv. amm., 1994, 477.

Per la dichiarazione di inammissibilità di un conflitto tra enti allor ché l'atto impugnato sia ritenuto dalla corte privo del carattere di lesivi tà delle competenze regionali costituzionalmente riconosciute, v. Corte cost. 10 maggio 1999, n. 155, Foro it., 1999, I, 2460, con nota di ri chiami; 4 giugno 1997, n. 163, id., 1997, I, 2376, con nota di richiami; 8 aprile 1997, n. 86, ibid., 2767, con nota di richiami e note di Bin e di Romboli.

Il Foro Italiano — 2000.

informa le regioni interessate delle istanze di prospezione e ri

cerca «mediante trasmissione del Buig». E come si ricava altresì

dagli art. 4, 3° comma, e 16, 1° comma, dello stesso decreto, che prevedono che il ministero, ferma la pubblicazione sul Buig, trasmetta alla commissione delle Comunità europee, per la pub blicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un

avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza per ot

tenere il permesso di ricerca, nonché invii regolarmente il Buig stesso. Tale complessiva forma di certezza notiziale mira dun

que a creare una situazione oggettiva di conoscibilità delle do

mande pervenute, anche allo scopo di consentire l'individuazio

ne, sotto il profilo cronologico, delle domande di permesso sul

la stessa area che possono essere considerate «concorrenti» ai

fini della loro selezione, anche in ambito comunitario.

In questa ottica è evidente che, nella specie, la pubblicazione non può rappresentare, di per sé, la pretesa chiara ed inequivo ca di esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento

possa determinare l'invasione attuale dell'altrui sfera di attribu

zioni, o comunque una menomazione delle possibilità di eserci

zio della medesima (ex plurimis, sentenze n. 301 del 1995, Foro

it., 1995, I, 3038, e n. 771 del 1988, id., Rep. 1988, voce Corte

costituzionale, n. 41). Gli atti impugnati sono pertanto inidonei

a dar vita ad un conflitto di attribuzione, in quanto la pubblica zione delle domande pervenute costituisce un adempimento do

vuto per legge, alla cui esecuzione gli uffici competenti debbo

no provvedere entro un termine prestabilito. Non è quindi indi

viduabile in queste misure di certezza notiziale alcuna pretesa di esercitare, da parte del ministro dell'industria, una compe tenza relativa al rilascio dei permessi di ricerca, tanto più se

si considera, da un lato, che la pubblicazione nel Buig deve

essere integrata dalla trasmissione del bollettino stesso sia alle

regioni interessate, sia alla commissione delle Comunità euro

pee; dall'altro lato, che la vigente legislazione siciliana non pre

vede, al riguardo, alcuna forma di pubblicazione. Il che dimo

stra ulteriormente che la misura di pubblicità in esame adempie a finalità meramente conoscitive e che in nessun modo può es

sere interpretata come affermazione di una competenza ministe

riale in materia (sentenza n. 278 del 1991, id., Rep. 1991, voce

Regione, n. 278). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato

in epigrafe, dalla regione siciliana in relazione alla pubblicazio

ne, da parte del ministero dell'industria, nel Bollettino ufficiale

degli idrocarburi e della geotermia n. 5 del 31 maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad ottenere il permes so di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio della

regione.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 1999, n. 310

(Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 21 luglio 1999, n. 29); Pres. Vassalli, Est. Santosuosso; Bongiovanni c. Min. lavo

ro e altri; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Catania 13

maggio 1997 (G.U., la s.s., n. 3 del 1998).

Lavoro (rapporto di) — Lavori di utilità collettiva — Indennità

di maternità — Mancata previsione — Questione inammissi

bile di costituzionalità (Cost., art. 3, 37; 1. 30 dicembre 1971

n. 1204, tutela delle lavoratrici madri, art. 4, 5, 15; 1. 11

marzo 1988 n. 67, disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), art.

23). Sicilia — Lavoratrici impegnate in lavori di utilità collettiva —

Diritto alla indennità di maternità — Mancata previsione —

Incostituzionalità (Cost., art. 37; 1. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 15; 1. reg. Sicilia 1° settembre 1993 n. 25, interventi straor dinari per l'occupazione produttiva in Sicilia, art. 18).

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