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sentenza 28 novembre 2002, n. 495 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 4 dicembre 2002, n. 48);...

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sentenza 28 novembre 2002, n. 495 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 dicembre 2002, n. 48); Pres. Ruperto, Est. Contri; Furbatto c. Inps (Avv. Jeni); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Mari). Ord. Trib. Pinerolo 22 febbraio 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 17 del 2002) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3241/3242-3245/3246 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199700 . Accessed: 28/06/2014 13:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.88 on Sat, 28 Jun 2014 13:28:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 28 novembre 2002, n. 495 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 dicembre 2002, n.48); Pres. Ruperto, Est. Contri; Furbatto c. Inps (Avv. Jeni); interv. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Mari). Ord. Trib. Pinerolo 22 febbraio 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 17 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3241/3242-3245/3246Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199700 .

Accessed: 28/06/2014 13:28

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 novembre 2002, n.

495 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 dicembre 2002, n.

48); Pres. Ruperto, Est. Contri; Furbatto c. Inps (Avv. Jeni); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Mari). Ord. Trib.

Pinerolo 22 febbraio 2002 (G.U.. la s.s., n. 17 del 2002).

Previdenza e assistenza sociale — Lavoratrici autonome —

Indennità di maternità — Parto prematuro — Misura

dell'indennizzo — Questione infondata di costituzionalità

nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 31, 37; 1. 29 di cembre 1987 n. 546, indennità di maternità per le lavoratrici

autonome, art. 4).

E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 4 l. 29 dicembre 1987 n. 546,

nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo per mater

nità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi

alla data effettiva del parto e non consente loro, in caso di

parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corri

spondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del

parto effettivo e quella del parto presunto, in riferimento agli art. 3, 31 e 37 Cost, (in motivazione la Corte costituzionale

precisa che l'art. 4 l. 546/87 deve essere interpretato nel sen

so, conforme alla Costituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque). (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 maggio 2002, n.

197 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 maggio 2002, n.

20); Pres. Ruperto, Est. Contri; Milani c. Inps (Avv. Spada

fora). Ord. Trib. Treviso 9 ottobre 2000 (G.U., la s.s., n. 50

del 2000).

Previdenza e assistenza sociale — Lavoratrici coltivatrici di

rette — Indennità di maternità — Parto prematuro —

Misura dell'indennizzo — Questione infondata di costitu

zionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 31; 1.

29 dicembre 1987 n. 546, art. 3).

(1-4) Le tre decisioni in epigrafe si richiamano tutte al principio se condo cui il fondamento degli interventi a tutela della maternità è da vedersi nella maternità in quanto tale e non più, come in passato, in

quanto collegata ad un'attività di lavoro subordinato, nonché all'affer mazione per cui l'indennità di maternità assolve sempre alla medesima

duplice funzione, che consiste nel tutelare la salute della donna e del bambino ed evitare che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno o

più semplicemente una diminuzione del tenore di vita. Le pronunce 495/02 e 197/02 sono poi accomunate dal fatto che la

nuova disciplina della materia, contenuta nell'art. 68 d.leg. 26 marzo 2001 n. 151 — con cui è stato eliminato il riferimento alla data pre sunta ed a quella effettiva del parto ed è stata quindi attribuita l'inden nità per complessivi cinque mesi, indipendentemente dalla durata della

gestazione .— non risultava applicabile ai giudizi a quibus, non avendo la stessa efficacia retroattiva. La Corte costituzionale ha comunque ri tenuto che tale innovazione normativa «obbliga tuttavia l'interprete ad

un'opzione ermeneutica conforme all'evoluzione del sistema normati vo».

I giudici a quibus si richiamavano in entrambi i casi alla decisione 30

giugno 1999, n. 270 (Foro it., 2000, I, 1445, con nota di richiami), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del l'art. 4. 1° comma, lett. c), 1. 1204/71, nella parte in cui non prevedeva, per l'ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un'adeguata tutela della madre e del bambino.

Per l'affermazione secondo la quale, nei casi in cui il giorno presunto del parto coincide con quello effettivo, il periodo di astensione obbli

gatoria dal lavoro sarà complessivamente di cinque mesi ed un giorno (i due mesi precedenti, il giorno del parto, i tre mesi successivi), v. Cass.

8 febbraio 2000, n. 1401, ibid., 1552, con nota di richiami.

Sulla base degli stessi principi posti a fondamento delle sentenze in

epigrafe la corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli art. 1 e 3 1.

546/87, nella parte in cui non prevedevano la corresponsione dell'in

dennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo prin

cipale (sent. 26 luglio 2000, n. 361, ibid., 3413, con nota di richiami e

osservazioni di D. Bellantuono, commentata da Fontana, in Dir. e

giur. agr. e ambiente, 2000, 664). Per l'inammissibilità — in quanto rientrante nelle scelte discrezionali

Il Foro Italiano — 2003.

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 3 l. 29 dicembre 1987 n. 546, nella parte in cui non prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, l'indennità

giornaliera sia corrisposta, oltre che per i tre mesi successivi

alla data effettiva del parto, anche per il periodo non goduto

prima del parto, fino al raggiungimento della durata com

plessiva di mesi cinque, in riferimento agli art. 3 e 31 Cost,

(in motivazione la Corte costituzionale precisa che l'art. 3 l.

546/87 deve essere interpretato nel senso, conforme alla Co

stituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata

complessiva di mesi cinque). (2)

ni

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 dicembre 2001, n. 405 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 dicembre 2001, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Contri; Mei c. Soc. Poste italiane.

Ord. Trib. Prato 14 marzo 2000 (G.U., la s.s., n. 23 del

2000).

Previdenza e assistenza sociale — Lavoratrici licenziate per

giusta causa nel periodo di interdizione dal lavoro — In

dennità di maternità — Esclusione — Incostituzionalità

(Cost., art. 3, 31, 37; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla co

stituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art.

27; I. 30 dicembre 1971 n. 1204, tutela delle lavoratrici madri, art. 17; d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, t.u. delle disposizioni le

gislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della

paternità, a norma dell'art. 15 1. 8 marzo 2000 n. 53, art. 24).

È incostituzionale l'art. 17, 1° comma, l. 30 dicembre 1971 n.

1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell'inden

nità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per colpa gra ve della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzio

ne del rapporto di lavoro, che si verifichi durante i periodi di

interdizione dal lavoro. (3) È incostituzionale, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953

n. 87, l'art. 24, 1° comma, d.leg. 26 marzo 2001 ti. 151, nel

quale è stato trasfuso il contenuto dell'art. 17, 1° comma, l.

30 dicembre 1971 n. 1204. (4)

del legislatore la valutazione delle esigenze di vita da tutelare, in caso di maternità, delle donne lavoratrici subordinate e delle lavoratrici au

tonome — della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 1.

546/87, sotto il profilo che la citata norma non prevede a favore delle lavoratrici autonome periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità in misura pari a quella stabilita per le lavoratrici subordinate, v. Corte cost. 21 aprile 1993, n. 181, Foro it., Rep. 1993, voce Previ

denza sociale, n. 513. Nel senso che alla lavoratrice licenziata successivamente al momento

di inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidan za e che fino a tale momento ha maturato le retribuzioni, compete, ai

sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. 1204/71, l'indennità economica di ma

ternità, a nulla rilevando la circostanza, nella specie comunque non

provata, che l'impresa datrice di lavoro medesima avesse cessato l'atti vità da più di sessanta giorni prima dell'inizio del predetto periodo di

astensione, v. Cass. 3 gennaio 2000, n. 5, id., 2000, I, 50, con nota di

richiami. Per altre questioni di costituzionalità relative alla disciplina dell'in

dennità di maternità, v. Corte cost. 12 luglio 2002, n. 334, id., Rep. 2002, voce cit., n. 445, che ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto

comportante scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislato re, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.p.r. 1403/71, nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di maternità delle addette ai servizi domestici alla condizione che, per la lavoratrice

interessata, risultino versati o dovuti dal datore di lavoro cinquantadue contributi settimanali nel biennio oppure ventisei nell'anno precedente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro; ord. 16 maggio 2002, n.

204, ibid., n. 447, che ha ritenuto la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, 2° comma, 1.

1204/71, circa l'esclusione dell'aspettativa da assistenza a minori por tatori di handicap dal periodo di sessanta giorni dalla sospensione o

dall'assenza entro cui resta il diritto all'indennità di maternità.

Secondo Trib. Pistoia 18 giugno 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n.

578, per le lavoratrici autonome, analogamente a quanto stabilito per le

lavoratrici subordinate, è valido il principio per cui l'esistenza del di

ritto alle prestazioni economiche di maternità va accertata con riferi

mento all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. In ordine al termine di prescrizione del diritto all'indennità di mater

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3243 PARTE PRIMA 3244

I

Diritto. — 1. - La questione sollevata dal Tribunale di Pine

rolo ha ad oggetto l'art. 4 1. 29 dicembre 1987 n. 546 (indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui li

mita la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavo

ratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del

parto e non consente loro, in caso di parto prematuro, di ottene

re un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che

intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto pre sunto.

L'asserita illegittimità costituzionale dell'anzidetta norma è

individuata dal giudice rimettente principalmente nella viola

zione dell'art. 3 Cost., perché il legislatore, nel riconoscere il

diritto all'indennità di maternità delle lavoratrici autonome per lo stesso periodo previsto per le lavoratrici subordinate, avrebbe

omesso di integrare la tutela in relazione al parto prematuro, determinando così una disparità di trattamento rispetto alla nuo

va previsione del d.leg. n. 151 del 2001; ed inoltre, nella viola

zione degli art. 31 e 37 Cost., che impongono la protezione della

maternità e del minore, anche con misure economiche, che di

sincentivino la precoce ripresa del lavoro a seguito del parto

prematuro. 2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati. 3. - L'art. 11 1. n. 53 del 2000 ha introdotto una nuova previ

sione per le lavoratrici subordinate, disponendo che in caso di

parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria

prima del parto si aggiungono al periodo di astensione obbliga toria post partum\ tale previsione riguarda esclusivamente la

predetta categoria di lavoratrici, essendo stato modificato, con

l'aggiunta di due commi, il solo art. 4 1. n. 1204 del 1971, che

detta disposizioni a tutela delle lavoratrici madri subordinate e

non la 1. n. 546 del 1987.

Con il d.leg. n. 151 del 2001 è stato emanato il t.u. delle di

sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della ma

ternità e della paternità, che all'art. 68 ha modificato gli art. 3, 4

e 5 1. n. 546 del 1987, prevedendo la corresponsione dell'inden

nità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa per tutte le categorie di lavora

trici autonome. L'eliminazione del riferimento alla data pre sunta del parto ha determinato la conseguenza che, qualunque sia la data del parto, resta fissato comunque in cinque mesi il

periodo di erogazione dell'indennità di maternità.

A seguito dell'anzidetta modifica normativa, la lavoratrice

autonoma, che partorisce prematuramente, ha diritto al tratta

mento di maternità per il periodo complessivo di cinque mesi,

indipendentemente dalla circostanza che il parto sia avvenuto a

termine o sia stato prematuro; mentre la lavoratrice che pure ha

partorito prematuramente, ma prima dell'entrata in vigore del

testo unico, si vedrebbe corrispondere un'indennità ridotta, in

quanto l'art. 86, 2° comma, del t.u. ha espressamente disposto

l'abrogazione della 1. n. 546 del 1987 non già con effetto retro attivo ma solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del

d.leg. stesso (27 aprile 2001). 4. -

Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 I. n. 546 del 1987, riguardante il trattamento di maternità delle coltivatrici dirette, coione e mezzadre nell'ipotesi di parto pre maturo, è stata di recente affrontata da questa corte, che, con la sentenza n. 197 del 2002 (Foro it., Rep. 2002, voce Previdenza

sociale, n. 446), preso atto dell'evoluzione del sistema normati

vo, ha rilevato che si è progressivamente attuata una più estesa

protezione della maternità in quanto tale piuttosto che della la voratrice madre, ed ha sottolineato come tale evoluzione si pon ga in continuità con i principi ripetutamente espressi dalla giuris

prudenza costituzionale in ordine alla tutela della maternità,

giungendo quindi alla conclusione che l'applicazione di questi stessi principi non può non obbligare l'interprete ad una lettura della norma conforme a Costituzione.

nità per le lavoratrici autonome dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, v. Cass. 19 gennaio 1998, n. 444, id.. 1998, I, 784, con nota di richiami.

La decisione 405/01 è commentata da Nunin, in Famiglia e dir., 2002, 121; da Mannacio, in Mass. giur. lav., 2002, 18, e Lavoro giur., 2002, 321; da Lupoli, in Nuovo dir., 2002, I. 45; da Dalmasso, in Lavo ro e prev. oggi, 2002, 349; da Luciani, in Giur. costit., 2001, 3916, e da

Fontana, in Dir. lav., 2002, II, 17.

Il Foro Italiano — 2003.

La medesima ratio decidendi che ha ispirato l'anzidetta pro nuncia ricorre nella questione in esame sorta dall'applicazione dell'art. 4 1. n. 546 del 1987, a proposito della quale si impon

gono le stesse considerazioni in relazione alla diversa categoria di lavoratrici, essendo identica la disciplina del trattamento di

maternità per essa dettata.

L'art. 4 1. n. 546 del 1987 deve essere dunque interpretato nel

senso, conforme a Costituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 4 1. 29 dicembre 1987 n. 546 (indennità di

maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento

agli art. 3, 31 e 37 Cost., dal Tribunale di Pinerolo con l'ordi

nanza in epigrafe.

II

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Treviso dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 1. 29 dicembre 1987 n. 546 (indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non

prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, l'indennità giornaliera sia corrisposta, oltre

che per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, anche

per il periodo non goduto prima del parto, fino al raggiungi mento della durata complessiva di mesi cinque.

Tale norma, ad avviso del giudice a quo, darebbe luogo ad

una disparità di trattamento tra le coltivatrici dirette che partori scono prematuramente e quelle che partoriscono a termine; sus

sisterebbe, inoltre, un contrasto con l'art. 31 Cost., che impone la protezione della maternità e del minore, anche con misure

economiche.

2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati. 3. - Il legislatore, con la 1. n. 546 del 1987, ha riconosciuto

alle lavoratrici autonome il diritto al trattamento di maternità

per i medesimi periodi di gravidanza e puerperio nei quali l'in

dennità è corrisposta alle lavoratrici subordinate, e precisamente

per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre

mesi successivi alla data effettiva del parto.

Nell'ipotesi di parto prematuro, mentre per le lavoratrici su

bordinate è stata prevista dall'art. 11 1. 8 marzo 2000 n. 53 (di

sposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il di

ritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) la possibilità che «i giorni non goduti di astensione

obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di

astensione obbligatoria dopo il parto», analoga disposizione, come osservano sia il giudice rimettente che l'Inps, non è stata

emanata in relazione alle lavoratrici autonome.

Una siffatta disposizione è ora contenuta nell'art. 68 d.leg. 26

marzo 2001 n. 151 (t.u. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art.

15 1. 8 marzo 2000 n. 53), il quale, eliminando il riferimento sia

alla data presunta del parto che a quella effettiva, attribuisce l'indennità «per i due mesi antecedenti la data del parto e per i

tre mesi successivi alla stessa». Onde attualmente, nell'ipotesi di parto prematuro, l'indennità è comunque corrisposta per

complessivi cinque mesi, indipendentemente dalla durata della

gestazione. Benché la citata norma, entrata in vigore dopo la pronuncia

dell'ordinanza di rimessione, non possa trovare diretta applica zione nel giudizio a quo, tuttavia essa obbliga l'interprete ad

una opzione ermeneutica conforme all'evoluzione del sistema

normativo.

Tale evoluzione si pone del resto in continuità con i principi

ripetutamente affermati da questa corte in ordine alla tutela della maternità. Si è infatti più volte osservato che gli interventi

legislativi succedutisi in materia attestano come il fondamento

della protezione sia ormai ricondotto alla maternità in quanto tale e non più, come in passato, solo in quanto collegata allo

svolgimento di un'attività di lavoro subordinato (da ultimo, sentenza n. 405 del 2001, che segue); ed inoltre che le differenti

modalità del trattamento di maternità possono trovare giustifi cazione solo nella specificità delle situazioni lavorative, identi

co essendo il bene da tutelare (sentenza n. 361 del 2000, Foro

it., 2000, I, 3413). Infatti, l'indennità di maternità, pur se diver

samente disciplinata in relazione alle differenti attività lavorati

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ve ed in ragione delle peculiarità proprie di ciascuna categoria di lavoratrici, assolve sempre alla medesima duplice funzione, che consiste nel tutelare la salute della donna e del bambino ed evitare che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita (tra le tante, v. sentenze n. 310 del 1999, ibid., 1444, e n. 3 del 1998, id.,

1998,1, 664). Con particolare riferimento alle lavoratrici autonome e alle

libere professioniste, si è poi affermato che la corresponsione dell'indennità di maternità non è collegata all'effettiva asten sione dal lavoro, non potendo sussistere un obbligo in tal senso, in considerazione delle modalità di svolgimento di tale attività

lavorativa, rimesse alla determinazione della donna.

L'applicazione di tali principi obbliga quindi ad interpretare la denunciata norma nel senso, conforme a Costituzione, che

l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi

cinque. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 3 1. 29 dicembre 1987 n. 546 (indennità di

maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento

agli art. 3 e 31 Cost., dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza

in epigrafe.

Ili

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Prato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, 1° comma, 1. 30 dicembre 1971 n.

1204 (tutela delle lavoratrici madri) — successivamente trasfu

so nell'art. 24 d.leg. 26 marzo 2001 n. 151 (t.u. delle disposi zioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e

della paternità, a norma dell'art. 15 1. 8 marzo 2000 n. 53) —

perché tale norma non prevede la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per colpa grave della

lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rap

porto di lavoro, che si verifichi durante i periodi di interdizione

dal lavoro. Questa esclusione determinerebbe, ad avviso del ri

mettente, la violazione degli art. 3, 31 e 37 Cost., per la dispa rità di trattamento che si attuerebbe tra le lavoratrici madri in

relazione alla causa del licenziamento e per la lesione dei prin

cipi costituzionali che proteggono la maternità e l'infanzia e che

impongono una speciale adeguata tutela della madre lavoratrice

e del bambino.

2. - La questione è fondata.

L'art. 17 1. n. 1204 del 1971 prevede la corresponsione del

l'indennità di maternità in una serie di ipotesi nelle quali il rap porto di lavoro venga a cessare nel corso del periodo di asten

sione obbligatoria ovvero non sia più in atto già nel momento

iniziale di tale periodo. In particolare, l'indennità è dovuta nei

casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2, lett.

b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro (cessazione dell'attività dell'azienda cui è addetta la la

voratrice, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratri

ce è stata assunta, scadenza del termine); e, in presenza di speci fici requisiti temporali, essa è corrisposta anche alle lavoratrici

che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria si trovino ad essere sospese, assenti senza retribuzione, ovvero disoccu

pate.

L'ipotesi del licenziamento per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavo

ro, è invece esclusa ai fini dell'attribuzione dell'indennità di

maternità dalla norma in esame; onde la necessità di verificarne

la conformità a Costituzione.

2.1. - Nelle numerose pronunce in tema di tutela delle lavo

ratrici madri (v., tra le tante, le sentenze n. 361 del 2000, Foro

it., 2000, I, 3413; n. 310 del 1999, ibid., 1444; n. 423 del 1995, id., 1995,1, 2350; n. 132 del 1991, id., Rep. 1991, voce Lavoro

(rapporto), n. 1325), questa corte ha posto in rilievo la duplice finalità del sostegno economico alle lavoratrici nei periodi di

astensione obbligatoria, consistente nella necessità di tutelare la

salute della donna e del nascituro (soprattutto attraverso lo

strumento dell'astensione dal lavoro) e di evitare che la mater

nità possa soffrire a causa del bisogno economico; ha poi affer

mato che la protezione del valore della maternità può essere at

tuata con interventi legislativi di contenuto e modalità anche di

versi in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle situazioni

Il Foro Italiano — 2003.

considerate, ritenendo legittima la modulazione della disciplina

purché non risolventesi in un'ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela.

Queste argomentazioni devono invocarsi anche in relazione

alla mancata attribuzione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento della lavoratrice, previsto dall'art. 2, lett. a), 1.

n. 1204 del 1971.

La tutela della maternità, bene protetto dal legislatore attra

verso le molteplici misure contenute nella legge in esame, non

può venir meno in relazione alle cause di risoluzione del rap porto di lavoro.

Gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano come

il fondamento della protezione sia sempre più spesso e sempre

più nitidamente ricondotto alla maternità in quanto tale e non

più, come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata; oltre ai casi contemplati dalla 1. n. 1204 del 1971, nei quali l'indennità è corrisposta pur in assenza di un rapporto lavorativo in atto, deve ricordarsi co

me il trattamento di maternità sia stato esteso alle lavoratrici

autonome e alle libere professioniste dalle 1. 29 dicembre 1987

n. 546, e 11 dicembre 1990 n. 379; e ancora che a sostegno della maternità è stata prevista la concessione di un assegno nei casi di limitate risorse economiche del nucleo familiare di apparte nenza della madre (art. 66 1. 23 dicembre 1998 n. 448; art. 49 1.

23 dicembre 1999 n. 488; art. 80 I. 23 dicembre 2000 n. 388; art. 74 d.leg. 26 marzo 2001 n. 151).

La speciale protezione della maternità, che gli art. 31 e 37

Cost, assicurano, non può ritenersi attuata dalla norma in esame, la quale esclude il diritto all'indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è in tal modo attribuito rilievo preponde rante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerpe rio. Né può considerarsi rispettato dalla norma impugnata il

principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pre giudizio derivante dalla negazione di qualunque trattamento di

maternità; mentre il fatto che ha dato causa al licenziamento

trova comunque in esso efficace sanzione.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale del

l'art. 17, 1° comma, 1. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in

cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'i

potesi di licenziamento prevista dalla lett. a) dell'art. 2 medesi

ma legge. 2.2. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve poi

estendersi, ai sensi dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87, all'art.

24 t.u. n. 151 del 2001, nel quale è stato trasfuso il contenuto

della disposizione impugnata. Per questi motivi, la Corte costituzionale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, 1° comma, 1. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di

maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lett. a), medesima leg

ge; dichiara, in applicazione dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, 1° comma, d.leg. 26

marzo 2001 n. 151 (t.u. delle disposizioni legislative in materia

di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma

dell'art. 15 1. 8 marzo 2000 n. 53), nella parte in cui esclude la

corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54, 3° comma, lett. a), medesimo d.leg.

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