sentenza 28 novembre 2002, n. 495 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 dicembre 2002, n.48); Pres. Ruperto, Est. Contri; Furbatto c. Inps (Avv. Jeni); interv. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Mari). Ord. Trib. Pinerolo 22 febbraio 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 17 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3241/3242-3245/3246Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199700 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 novembre 2002, n.
495 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 dicembre 2002, n.
48); Pres. Ruperto, Est. Contri; Furbatto c. Inps (Avv. Jeni); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Mari). Ord. Trib.
Pinerolo 22 febbraio 2002 (G.U.. la s.s., n. 17 del 2002).
Previdenza e assistenza sociale — Lavoratrici autonome —
Indennità di maternità — Parto prematuro — Misura
dell'indennizzo — Questione infondata di costituzionalità
nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 31, 37; 1. 29 di cembre 1987 n. 546, indennità di maternità per le lavoratrici
autonome, art. 4).
E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 4 l. 29 dicembre 1987 n. 546,
nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo per mater
nità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi
alla data effettiva del parto e non consente loro, in caso di
parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corri
spondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del
parto effettivo e quella del parto presunto, in riferimento agli art. 3, 31 e 37 Cost, (in motivazione la Corte costituzionale
precisa che l'art. 4 l. 546/87 deve essere interpretato nel sen
so, conforme alla Costituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque). (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 maggio 2002, n.
197 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 maggio 2002, n.
20); Pres. Ruperto, Est. Contri; Milani c. Inps (Avv. Spada
fora). Ord. Trib. Treviso 9 ottobre 2000 (G.U., la s.s., n. 50
del 2000).
Previdenza e assistenza sociale — Lavoratrici coltivatrici di
rette — Indennità di maternità — Parto prematuro —
Misura dell'indennizzo — Questione infondata di costitu
zionalità nei sensi di cui in motivazione (Cost., art. 3, 31; 1.
29 dicembre 1987 n. 546, art. 3).
(1-4) Le tre decisioni in epigrafe si richiamano tutte al principio se condo cui il fondamento degli interventi a tutela della maternità è da vedersi nella maternità in quanto tale e non più, come in passato, in
quanto collegata ad un'attività di lavoro subordinato, nonché all'affer mazione per cui l'indennità di maternità assolve sempre alla medesima
duplice funzione, che consiste nel tutelare la salute della donna e del bambino ed evitare che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno o
più semplicemente una diminuzione del tenore di vita. Le pronunce 495/02 e 197/02 sono poi accomunate dal fatto che la
nuova disciplina della materia, contenuta nell'art. 68 d.leg. 26 marzo 2001 n. 151 — con cui è stato eliminato il riferimento alla data pre sunta ed a quella effettiva del parto ed è stata quindi attribuita l'inden nità per complessivi cinque mesi, indipendentemente dalla durata della
gestazione .— non risultava applicabile ai giudizi a quibus, non avendo la stessa efficacia retroattiva. La Corte costituzionale ha comunque ri tenuto che tale innovazione normativa «obbliga tuttavia l'interprete ad
un'opzione ermeneutica conforme all'evoluzione del sistema normati vo».
I giudici a quibus si richiamavano in entrambi i casi alla decisione 30
giugno 1999, n. 270 (Foro it., 2000, I, 1445, con nota di richiami), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del l'art. 4. 1° comma, lett. c), 1. 1204/71, nella parte in cui non prevedeva, per l'ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un'adeguata tutela della madre e del bambino.
Per l'affermazione secondo la quale, nei casi in cui il giorno presunto del parto coincide con quello effettivo, il periodo di astensione obbli
gatoria dal lavoro sarà complessivamente di cinque mesi ed un giorno (i due mesi precedenti, il giorno del parto, i tre mesi successivi), v. Cass.
8 febbraio 2000, n. 1401, ibid., 1552, con nota di richiami.
Sulla base degli stessi principi posti a fondamento delle sentenze in
epigrafe la corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli art. 1 e 3 1.
546/87, nella parte in cui non prevedevano la corresponsione dell'in
dennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo prin
cipale (sent. 26 luglio 2000, n. 361, ibid., 3413, con nota di richiami e
osservazioni di D. Bellantuono, commentata da Fontana, in Dir. e
giur. agr. e ambiente, 2000, 664). Per l'inammissibilità — in quanto rientrante nelle scelte discrezionali
Il Foro Italiano — 2003.
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 3 l. 29 dicembre 1987 n. 546, nella parte in cui non prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, l'indennità
giornaliera sia corrisposta, oltre che per i tre mesi successivi
alla data effettiva del parto, anche per il periodo non goduto
prima del parto, fino al raggiungimento della durata com
plessiva di mesi cinque, in riferimento agli art. 3 e 31 Cost,
(in motivazione la Corte costituzionale precisa che l'art. 3 l.
546/87 deve essere interpretato nel senso, conforme alla Co
stituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata
complessiva di mesi cinque). (2)
ni
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 dicembre 2001, n. 405 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 dicembre 2001, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Contri; Mei c. Soc. Poste italiane.
Ord. Trib. Prato 14 marzo 2000 (G.U., la s.s., n. 23 del
2000).
Previdenza e assistenza sociale — Lavoratrici licenziate per
giusta causa nel periodo di interdizione dal lavoro — In
dennità di maternità — Esclusione — Incostituzionalità
(Cost., art. 3, 31, 37; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla co
stituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art.
27; I. 30 dicembre 1971 n. 1204, tutela delle lavoratrici madri, art. 17; d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, t.u. delle disposizioni le
gislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'art. 15 1. 8 marzo 2000 n. 53, art. 24).
È incostituzionale l'art. 17, 1° comma, l. 30 dicembre 1971 n.
1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell'inden
nità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per colpa gra ve della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzio
ne del rapporto di lavoro, che si verifichi durante i periodi di
interdizione dal lavoro. (3) È incostituzionale, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953
n. 87, l'art. 24, 1° comma, d.leg. 26 marzo 2001 ti. 151, nel
quale è stato trasfuso il contenuto dell'art. 17, 1° comma, l.
30 dicembre 1971 n. 1204. (4)
del legislatore la valutazione delle esigenze di vita da tutelare, in caso di maternità, delle donne lavoratrici subordinate e delle lavoratrici au
tonome — della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 1.
546/87, sotto il profilo che la citata norma non prevede a favore delle lavoratrici autonome periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità in misura pari a quella stabilita per le lavoratrici subordinate, v. Corte cost. 21 aprile 1993, n. 181, Foro it., Rep. 1993, voce Previ
denza sociale, n. 513. Nel senso che alla lavoratrice licenziata successivamente al momento
di inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidan za e che fino a tale momento ha maturato le retribuzioni, compete, ai
sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. 1204/71, l'indennità economica di ma
ternità, a nulla rilevando la circostanza, nella specie comunque non
provata, che l'impresa datrice di lavoro medesima avesse cessato l'atti vità da più di sessanta giorni prima dell'inizio del predetto periodo di
astensione, v. Cass. 3 gennaio 2000, n. 5, id., 2000, I, 50, con nota di
richiami. Per altre questioni di costituzionalità relative alla disciplina dell'in
dennità di maternità, v. Corte cost. 12 luglio 2002, n. 334, id., Rep. 2002, voce cit., n. 445, che ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto
comportante scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislato re, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.p.r. 1403/71, nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di maternità delle addette ai servizi domestici alla condizione che, per la lavoratrice
interessata, risultino versati o dovuti dal datore di lavoro cinquantadue contributi settimanali nel biennio oppure ventisei nell'anno precedente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro; ord. 16 maggio 2002, n.
204, ibid., n. 447, che ha ritenuto la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, 2° comma, 1.
1204/71, circa l'esclusione dell'aspettativa da assistenza a minori por tatori di handicap dal periodo di sessanta giorni dalla sospensione o
dall'assenza entro cui resta il diritto all'indennità di maternità.
Secondo Trib. Pistoia 18 giugno 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n.
578, per le lavoratrici autonome, analogamente a quanto stabilito per le
lavoratrici subordinate, è valido il principio per cui l'esistenza del di
ritto alle prestazioni economiche di maternità va accertata con riferi
mento all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. In ordine al termine di prescrizione del diritto all'indennità di mater
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3243 PARTE PRIMA 3244
I
Diritto. — 1. - La questione sollevata dal Tribunale di Pine
rolo ha ad oggetto l'art. 4 1. 29 dicembre 1987 n. 546 (indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui li
mita la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavo
ratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del
parto e non consente loro, in caso di parto prematuro, di ottene
re un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che
intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto pre sunto.
L'asserita illegittimità costituzionale dell'anzidetta norma è
individuata dal giudice rimettente principalmente nella viola
zione dell'art. 3 Cost., perché il legislatore, nel riconoscere il
diritto all'indennità di maternità delle lavoratrici autonome per lo stesso periodo previsto per le lavoratrici subordinate, avrebbe
omesso di integrare la tutela in relazione al parto prematuro, determinando così una disparità di trattamento rispetto alla nuo
va previsione del d.leg. n. 151 del 2001; ed inoltre, nella viola
zione degli art. 31 e 37 Cost., che impongono la protezione della
maternità e del minore, anche con misure economiche, che di
sincentivino la precoce ripresa del lavoro a seguito del parto
prematuro. 2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati. 3. - L'art. 11 1. n. 53 del 2000 ha introdotto una nuova previ
sione per le lavoratrici subordinate, disponendo che in caso di
parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria
prima del parto si aggiungono al periodo di astensione obbliga toria post partum\ tale previsione riguarda esclusivamente la
predetta categoria di lavoratrici, essendo stato modificato, con
l'aggiunta di due commi, il solo art. 4 1. n. 1204 del 1971, che
detta disposizioni a tutela delle lavoratrici madri subordinate e
non la 1. n. 546 del 1987.
Con il d.leg. n. 151 del 2001 è stato emanato il t.u. delle di
sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della ma
ternità e della paternità, che all'art. 68 ha modificato gli art. 3, 4
e 5 1. n. 546 del 1987, prevedendo la corresponsione dell'inden
nità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa per tutte le categorie di lavora
trici autonome. L'eliminazione del riferimento alla data pre sunta del parto ha determinato la conseguenza che, qualunque sia la data del parto, resta fissato comunque in cinque mesi il
periodo di erogazione dell'indennità di maternità.
A seguito dell'anzidetta modifica normativa, la lavoratrice
autonoma, che partorisce prematuramente, ha diritto al tratta
mento di maternità per il periodo complessivo di cinque mesi,
indipendentemente dalla circostanza che il parto sia avvenuto a
termine o sia stato prematuro; mentre la lavoratrice che pure ha
partorito prematuramente, ma prima dell'entrata in vigore del
testo unico, si vedrebbe corrispondere un'indennità ridotta, in
quanto l'art. 86, 2° comma, del t.u. ha espressamente disposto
l'abrogazione della 1. n. 546 del 1987 non già con effetto retro attivo ma solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del
d.leg. stesso (27 aprile 2001). 4. -
Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 I. n. 546 del 1987, riguardante il trattamento di maternità delle coltivatrici dirette, coione e mezzadre nell'ipotesi di parto pre maturo, è stata di recente affrontata da questa corte, che, con la sentenza n. 197 del 2002 (Foro it., Rep. 2002, voce Previdenza
sociale, n. 446), preso atto dell'evoluzione del sistema normati
vo, ha rilevato che si è progressivamente attuata una più estesa
protezione della maternità in quanto tale piuttosto che della la voratrice madre, ed ha sottolineato come tale evoluzione si pon ga in continuità con i principi ripetutamente espressi dalla giuris
prudenza costituzionale in ordine alla tutela della maternità,
giungendo quindi alla conclusione che l'applicazione di questi stessi principi non può non obbligare l'interprete ad una lettura della norma conforme a Costituzione.
nità per le lavoratrici autonome dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, v. Cass. 19 gennaio 1998, n. 444, id.. 1998, I, 784, con nota di richiami.
La decisione 405/01 è commentata da Nunin, in Famiglia e dir., 2002, 121; da Mannacio, in Mass. giur. lav., 2002, 18, e Lavoro giur., 2002, 321; da Lupoli, in Nuovo dir., 2002, I. 45; da Dalmasso, in Lavo ro e prev. oggi, 2002, 349; da Luciani, in Giur. costit., 2001, 3916, e da
Fontana, in Dir. lav., 2002, II, 17.
Il Foro Italiano — 2003.
La medesima ratio decidendi che ha ispirato l'anzidetta pro nuncia ricorre nella questione in esame sorta dall'applicazione dell'art. 4 1. n. 546 del 1987, a proposito della quale si impon
gono le stesse considerazioni in relazione alla diversa categoria di lavoratrici, essendo identica la disciplina del trattamento di
maternità per essa dettata.
L'art. 4 1. n. 546 del 1987 deve essere dunque interpretato nel
senso, conforme a Costituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 4 1. 29 dicembre 1987 n. 546 (indennità di
maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento
agli art. 3, 31 e 37 Cost., dal Tribunale di Pinerolo con l'ordi
nanza in epigrafe.
II
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Treviso dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 1. 29 dicembre 1987 n. 546 (indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non
prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, l'indennità giornaliera sia corrisposta, oltre
che per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, anche
per il periodo non goduto prima del parto, fino al raggiungi mento della durata complessiva di mesi cinque.
Tale norma, ad avviso del giudice a quo, darebbe luogo ad
una disparità di trattamento tra le coltivatrici dirette che partori scono prematuramente e quelle che partoriscono a termine; sus
sisterebbe, inoltre, un contrasto con l'art. 31 Cost., che impone la protezione della maternità e del minore, anche con misure
economiche.
2. - La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati. 3. - Il legislatore, con la 1. n. 546 del 1987, ha riconosciuto
alle lavoratrici autonome il diritto al trattamento di maternità
per i medesimi periodi di gravidanza e puerperio nei quali l'in
dennità è corrisposta alle lavoratrici subordinate, e precisamente
per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre
mesi successivi alla data effettiva del parto.
Nell'ipotesi di parto prematuro, mentre per le lavoratrici su
bordinate è stata prevista dall'art. 11 1. 8 marzo 2000 n. 53 (di
sposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il di
ritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) la possibilità che «i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto», analoga disposizione, come osservano sia il giudice rimettente che l'Inps, non è stata
emanata in relazione alle lavoratrici autonome.
Una siffatta disposizione è ora contenuta nell'art. 68 d.leg. 26
marzo 2001 n. 151 (t.u. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art.
15 1. 8 marzo 2000 n. 53), il quale, eliminando il riferimento sia
alla data presunta del parto che a quella effettiva, attribuisce l'indennità «per i due mesi antecedenti la data del parto e per i
tre mesi successivi alla stessa». Onde attualmente, nell'ipotesi di parto prematuro, l'indennità è comunque corrisposta per
complessivi cinque mesi, indipendentemente dalla durata della
gestazione. Benché la citata norma, entrata in vigore dopo la pronuncia
dell'ordinanza di rimessione, non possa trovare diretta applica zione nel giudizio a quo, tuttavia essa obbliga l'interprete ad
una opzione ermeneutica conforme all'evoluzione del sistema
normativo.
Tale evoluzione si pone del resto in continuità con i principi
ripetutamente affermati da questa corte in ordine alla tutela della maternità. Si è infatti più volte osservato che gli interventi
legislativi succedutisi in materia attestano come il fondamento
della protezione sia ormai ricondotto alla maternità in quanto tale e non più, come in passato, solo in quanto collegata allo
svolgimento di un'attività di lavoro subordinato (da ultimo, sentenza n. 405 del 2001, che segue); ed inoltre che le differenti
modalità del trattamento di maternità possono trovare giustifi cazione solo nella specificità delle situazioni lavorative, identi
co essendo il bene da tutelare (sentenza n. 361 del 2000, Foro
it., 2000, I, 3413). Infatti, l'indennità di maternità, pur se diver
samente disciplinata in relazione alle differenti attività lavorati
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ve ed in ragione delle peculiarità proprie di ciascuna categoria di lavoratrici, assolve sempre alla medesima duplice funzione, che consiste nel tutelare la salute della donna e del bambino ed evitare che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita (tra le tante, v. sentenze n. 310 del 1999, ibid., 1444, e n. 3 del 1998, id.,
1998,1, 664). Con particolare riferimento alle lavoratrici autonome e alle
libere professioniste, si è poi affermato che la corresponsione dell'indennità di maternità non è collegata all'effettiva asten sione dal lavoro, non potendo sussistere un obbligo in tal senso, in considerazione delle modalità di svolgimento di tale attività
lavorativa, rimesse alla determinazione della donna.
L'applicazione di tali principi obbliga quindi ad interpretare la denunciata norma nel senso, conforme a Costituzione, che
l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi
cinque. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 3 1. 29 dicembre 1987 n. 546 (indennità di
maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento
agli art. 3 e 31 Cost., dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza
in epigrafe.
Ili
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Prato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, 1° comma, 1. 30 dicembre 1971 n.
1204 (tutela delle lavoratrici madri) — successivamente trasfu
so nell'art. 24 d.leg. 26 marzo 2001 n. 151 (t.u. delle disposi zioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'art. 15 1. 8 marzo 2000 n. 53) —
perché tale norma non prevede la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per colpa grave della
lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rap
porto di lavoro, che si verifichi durante i periodi di interdizione
dal lavoro. Questa esclusione determinerebbe, ad avviso del ri
mettente, la violazione degli art. 3, 31 e 37 Cost., per la dispa rità di trattamento che si attuerebbe tra le lavoratrici madri in
relazione alla causa del licenziamento e per la lesione dei prin
cipi costituzionali che proteggono la maternità e l'infanzia e che
impongono una speciale adeguata tutela della madre lavoratrice
e del bambino.
2. - La questione è fondata.
L'art. 17 1. n. 1204 del 1971 prevede la corresponsione del
l'indennità di maternità in una serie di ipotesi nelle quali il rap porto di lavoro venga a cessare nel corso del periodo di asten
sione obbligatoria ovvero non sia più in atto già nel momento
iniziale di tale periodo. In particolare, l'indennità è dovuta nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2, lett.
b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro (cessazione dell'attività dell'azienda cui è addetta la la
voratrice, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratri
ce è stata assunta, scadenza del termine); e, in presenza di speci fici requisiti temporali, essa è corrisposta anche alle lavoratrici
che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria si trovino ad essere sospese, assenti senza retribuzione, ovvero disoccu
pate.
L'ipotesi del licenziamento per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavo
ro, è invece esclusa ai fini dell'attribuzione dell'indennità di
maternità dalla norma in esame; onde la necessità di verificarne
la conformità a Costituzione.
2.1. - Nelle numerose pronunce in tema di tutela delle lavo
ratrici madri (v., tra le tante, le sentenze n. 361 del 2000, Foro
it., 2000, I, 3413; n. 310 del 1999, ibid., 1444; n. 423 del 1995, id., 1995,1, 2350; n. 132 del 1991, id., Rep. 1991, voce Lavoro
(rapporto), n. 1325), questa corte ha posto in rilievo la duplice finalità del sostegno economico alle lavoratrici nei periodi di
astensione obbligatoria, consistente nella necessità di tutelare la
salute della donna e del nascituro (soprattutto attraverso lo
strumento dell'astensione dal lavoro) e di evitare che la mater
nità possa soffrire a causa del bisogno economico; ha poi affer
mato che la protezione del valore della maternità può essere at
tuata con interventi legislativi di contenuto e modalità anche di
versi in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle situazioni
Il Foro Italiano — 2003.
considerate, ritenendo legittima la modulazione della disciplina
purché non risolventesi in un'ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela.
Queste argomentazioni devono invocarsi anche in relazione
alla mancata attribuzione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento della lavoratrice, previsto dall'art. 2, lett. a), 1.
n. 1204 del 1971.
La tutela della maternità, bene protetto dal legislatore attra
verso le molteplici misure contenute nella legge in esame, non
può venir meno in relazione alle cause di risoluzione del rap porto di lavoro.
Gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano come
il fondamento della protezione sia sempre più spesso e sempre
più nitidamente ricondotto alla maternità in quanto tale e non
più, come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata; oltre ai casi contemplati dalla 1. n. 1204 del 1971, nei quali l'indennità è corrisposta pur in assenza di un rapporto lavorativo in atto, deve ricordarsi co
me il trattamento di maternità sia stato esteso alle lavoratrici
autonome e alle libere professioniste dalle 1. 29 dicembre 1987
n. 546, e 11 dicembre 1990 n. 379; e ancora che a sostegno della maternità è stata prevista la concessione di un assegno nei casi di limitate risorse economiche del nucleo familiare di apparte nenza della madre (art. 66 1. 23 dicembre 1998 n. 448; art. 49 1.
23 dicembre 1999 n. 488; art. 80 I. 23 dicembre 2000 n. 388; art. 74 d.leg. 26 marzo 2001 n. 151).
La speciale protezione della maternità, che gli art. 31 e 37
Cost, assicurano, non può ritenersi attuata dalla norma in esame, la quale esclude il diritto all'indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è in tal modo attribuito rilievo preponde rante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerpe rio. Né può considerarsi rispettato dalla norma impugnata il
principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pre giudizio derivante dalla negazione di qualunque trattamento di
maternità; mentre il fatto che ha dato causa al licenziamento
trova comunque in esso efficace sanzione.
Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale del
l'art. 17, 1° comma, 1. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in
cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'i
potesi di licenziamento prevista dalla lett. a) dell'art. 2 medesi
ma legge. 2.2. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve poi
estendersi, ai sensi dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87, all'art.
24 t.u. n. 151 del 2001, nel quale è stato trasfuso il contenuto
della disposizione impugnata. Per questi motivi, la Corte costituzionale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, 1° comma, 1. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di
maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lett. a), medesima leg
ge; dichiara, in applicazione dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, 1° comma, d.leg. 26
marzo 2001 n. 151 (t.u. delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'art. 15 1. 8 marzo 2000 n. 53), nella parte in cui esclude la
corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54, 3° comma, lett. a), medesimo d.leg.
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