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sentenza 29 maggio 2002, n. 218 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 5 giugno 2002, n. 22); Pres....

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sentenza 29 maggio 2002, n. 218 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 giugno 2002, n. 22); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; F.C. e altro (Avv. De Martino, Pisaneschi) c. Camera di commercio, industria e artigianato di Siena (Avv. Pisillo); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Nucaro). Ord. Trib. Siena 24 aprile 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 33 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3257/3258-3259/3260 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199703 . Accessed: 28/06/2014 13:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.31 on Sat, 28 Jun 2014 13:05:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 29 maggio 2002, n. 218 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 5 giugno 2002, n. 22); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; F.C. e altro (Avv. De Martino, Pisaneschi) c. Camera di

sentenza 29 maggio 2002, n. 218 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 giugno 2002, n. 22);Pres. Ruperto, Est. Capotosti; F.C. e altro (Avv. De Martino, Pisaneschi) c. Camera dicommercio, industria e artigianato di Siena (Avv. Pisillo); interv. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Nucaro). Ord. Trib. Siena 24 aprile 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 33 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3257/3258-3259/3260Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199703 .

Accessed: 28/06/2014 13:05

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 maggio 2002, n. 218 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 giugno 2002, n.

22); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; F.C. e altro (Avv. De

Martino, Pisaneschi) c. Camera di commercio, industria e

artigianato di Siena (Avv. Pisillo); interv. Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Nucaro). Ord. Trib. Siena 24 aprile 2001

(G.U., la s.s., n. 33 del 2001).

Economia nazionale e programmazione economica — Ca

mere di commercio — Dipendenti con qualifica di capo servizio —

Inquadramento a domanda nella qualifica di

rigenziale — Incostituzionalità (Cost., art. 97; 1. 11 maggio 1999 n. 140, norme in materia di attività produttive, art. 12).

E incostituzionale l'art. 12, 1° comma, l. 11 maggio 1999 n.

140, nella parte in cui prevede l'inquadramento, a semplice domanda, dei dipendenti delle camere di commercio, indu

stria, artigianato e agricoltura che rivestivano la qualifica di

capo servizio nella qualifica dirigenziale, al di fuori di qual siasi procedura concorsuale ed indipendentemente dall'esi

stenza di una vacanza nella relativa pianta organica. ( 1 )

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale sol

levata dal Tribunale di Siena riguarda l'art. 12 (recte: art. 12, 1°

comma) 1. 11 maggio 1999 n. 140 (norme in materia di attività

produttive), che dispone che il personale delle camere di com

mercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data

di entrata in vigore del d.l. 23 settembre 1994 n. 547 — conver

tito nella 1. 22 novembre 1994 n. 644 — che, alla data del 12 lu

glio 1982, rivestiva la qualifica di capo servizio, conseguita se

condo l'ordinamento camerale vigente alla predetta data, «può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con

(1) La Corte costituzionale richiama il principio secondo cui nel

passaggio ad una fascia funzionale superiore deve ravvisarsi una forma di reclutamento, la quale perciò deve ritenersi soggetta alla regola fis sata a livello costituzionale de! pubblico concorso. In tal senso, Corte cost. 4 gennaio 1999, n. 1, Foro it., 1999,1, 1, con nota di richiami, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3, commi 205, 206, 207, 1. 28 dicembre 1995 n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 6 bis, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in 1. 28 febbraio 1997 n. 30, nella

parte in cui istituiva procedimenti interni, detti di «riqualificazione» per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli uffici

finanziari, limitatamente all'accesso alla settima qualifica funzionale. Per l'affermazione, più recentemente, del medesimo principio, v.

Corte cost. 23 luglio 2002, n. 373, e 16 maggio 2002, n. 194, id., 2003, I, 22, con nota di richiami, commentate da Oliveri, in Giust. amm., 2002, 853 e 650, e la seconda da Zucaro, in Giornale dir. amm., 2002, 953, da Mezzacampo, in Guida al dir., 2002, fase. 22, 84, e da Del

Vecchio, Dir. e giustizia, 2002, fase. 26, 23. Nel senso che l'art. 12, 1° comma, 1. 140/99, secondo cui il personale

delle camere di commercio che alla data del 12 luglio 1982 rivestiva la

qualifica di capo servizio può essere inquadrato nella qualifica superio re con effetti ex nunc, conferma implicitamente che nel periodo anterio re all'entrata in vigore della legge stessa il dipendente della camera di commercio con qualifica di capo servizio non aveva diritto all'inqua dramento nella qualifica ottava bis, espressamente riservata dall'art. 2 del regolamento camerale tipo approvato con d.m. 12 luglio 1982 a coloro che rivestivano la qualifica del vicesegretario generale o equipa rata, v. Cons. Stato, sez. VI, 26 aprile 2000, n. 2498, Foro it.. Rep. 2000, voce Camera di commercio, n. 13.

In tema di concorso per titoli a posti di dirigente superiore per i ser vizi delle camere di commercio, v. Corte conti, sez. contr., 11 giugno 1981, n. 1169, id., Rep. 1982, voce cit., n. 6, che ha ritenuto illegittima la valutazione tra i titoli attinenti alla cultura, alla preparazione profes sionale ed alla particolare attitudine a ricoprire il posto di dirigente su

periore, degli incarichi di segretario generale di camera di commercio conferiti o confermati, successivamente all'entrata in vigore del d.p.r. 30 giugno 1972 n. 748, a primi dirigenti o a funzionari della carriera di rettiva.

Per la sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie in

tema di conferimento di incarichi dirigenziali nelle pubbliche ammini

strazioni, v. Cass., ord. 24 gennaio 2003, n. 1128, id., 2003, 1, 1478, con nota di richiami.

In ordine alle condizioni per l'assegnazione di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, v. Cons. Stato, comm. spec, pubblico impiego, 27 febbraio 2003, nn. 514 bis e 514, e Corte conti, sez. centr.

contr. legittimità, 4 febbraio 2003, n. 3, ibid., III, 445, con nota di ri chiami.

La decisione in epigrafe è commentata da Zucaro, in Giornale dir.

amm., 2002, 953, e da Di Lieto, in Dir. e giustizia, 2002, fase. 26, 22.

Il Foro Italiano — 2003.

effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in

vigore della presente legge». Secondo il giudice a quo la norma attribuirebbe ai capi servi

zio una «legittima aspettativa tutelabile» all'inquadramento nella qualifica dirigenziale, che non potrebbe essere negato dalla camera di commercio neppure per mancanza di posti nella

pianta organica, ma soltanto con riferimento a specifiche circo

stanze negative concernenti la persona o il curriculum degli

aspiranti. Così interpretata la disposizione, essa violerebbe l'art.

97, 1° e 3° comma, Cost., in quanto determinerebbe «un indi

scriminato passaggio alla qualifica dirigenziale, senza selezione

alcuna», in contrasto perciò con i principi di efficienza e di

buon andamento dell'amministrazione, i quali invece esigono che l'accesso ad una qualifica superiore avvenga attraverso

«forme di effettiva selezione», essendo vietato qualsiasi genera lizzato «scivolamento verso l'alto».

2. - Va premesso che il giudice a quo interpreta, con motiva

zione specifica non implausibile, la disposizione impugnata nel

senso che essa disporrebbe, in linea generale, l'inquadramento, a semplice domanda, dei dipendenti che rivestivano la qualifica di capo servizio, nella qualifica immediatamente superiore, cioè

dirigenziale, al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale ed

indipendentemente dall'esistenza di una vacanza nella relativa

pianta organica. Secondo il rimettente, pertanto, non è possibile

pervenire ad una lettura della norma che escluda la lesione del

l'art. 97, 1° e 3° comma, Cost.

3. - La questione è fondata.

L'interpretazione delle complesse vicende normative che

hanno caratterizzato il passaggio dei dipendenti delle camere di

commercio — in particolare di quelli che rivestivano la qualifi ca di capo servizio — dall'ordinamento per carriere all'ordina

mento per qualifiche funzionali e profili professionali ha costi

tuito oggetto di un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa. Sono stati così ripetutamente esplicitati i motivi

che in relazione sia alle prescrizioni dell'inquadramento defini

tivo attuato dall'art. 3, 8° comma, d.l. n. 547 del 1994 conver

tito nella 1. n. 644 del 1994, sia al criterio delle mansioni svolte, hanno giustificato sul piano logico-sistematico l'inquadramento dei capi servizio delle camere di commercio nell'ottava qualifi ca funzionale e non già in una qualifica superiore, e cioè la qua lifica ottava bis, riservata ai vice segretari (art. 2 d.m. 12 luglio

1982), o la qualifica nona, peraltro non riferibile al personale delle camere di commercio. E, secondo questo stesso indirizzo

giurisprudenziale, soltanto una disposizione specifica come

quella censurata ha potuto prevedere, come appunto sostiene il

giudice a quo, il reinquadramento automatico e generalizzato dei capi servizio in una qualifica superiore all'ottava, e cioè di

rigenziale. 3.1. - Ai fini dello scrutinio di legittimità della predetta nor

ma, occorre tenere presente che questa corte ha costantemente

affermato che nell'accesso a funzioni più elevate, ossia nel pas

saggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un si

stema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere o

le prevede entro ristretti limiti, deve essere «ravvisata una for

ma di reclutamento». Tale forma di reclutamento è perciò sog

getta alla regola del pubblico concorso, che, in quanto «mecca

nismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci», resta il

metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercita

re le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, costituendo

ineludibile momento di controllo, funzionale al miglior rendi

mento della pubblica amministrazione (ex plurimis, sentenze n.

1 del 1999, Foro it., 1999, I, 1; n. 320 del 1997, id., 1998, I,

958; n. 1 del 1996, id., 1996, I, 1). E proprio per la contraddi

zione con questi principi, la giurisprudenza costituzionale è co

stante nel censurare norme che stabiliscono il passaggio a fasce

funzionali superiori, in deroga alla regola del pubblico concor

so, o comunque non prevedono alcun criterio selettivo, o veri

fiche attitudinali adatte a garantire l'accertamento dell'idoneità

dei candidati in relazione ai posti da ricoprire, realizzando così

una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso

l'alto del personale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 320 del 1997,

cit.; n. 478 del 1995, ibid., 2936; n. 314 del 1994, id., 1994, I, 2594).

In questo quadro giurisprudenziale, la norma impugnata appa re pertanto in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto deroga in

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Page 3: sentenza 29 maggio 2002, n. 218 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 5 giugno 2002, n. 22); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; F.C. e altro (Avv. De Martino, Pisaneschi) c. Camera di

3259 PARTE PRIMA 3260

giustificatamente alla regola del pubblico concorso, senza nep

pure prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richie

sti per l'attribuzione della qualifica superiore. Va quindi dichia

rata l'illegittimità costituzionale, sotto questo profilo, dell'art.

12, 1° comma, 1. n. 140 del 1999, restando così assorbita ogni ulteriore censura.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 12, 1° comma, 1. 11 maggio 1999 n.

140 (norme in materia di attività produttive).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 maggio 2002, n.

171 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 maggio 2002, n.

19); Pres. Vari, Est. Bile; Ust-Cisl di Siena c. Inail (Avv. Pi

gnataro). Ord. Trib. Siena 6 novembre 2000 (G.U., 1J s.s., n.

9 del 2001).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Assicurazio

ne obbligatoria — Lavoratori in aspettativa chiamati a ca

riche sindacali — Organizzazioni sindacali — Esclusione

— Incostituzionalità (Cost., art. 2, 3, 18, 38, 39; d.p.r. 30

giugno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicurazio

ne obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, art. 1, 4, 9).

Sono incostituzionali gli art. 4 e 9 d.p.r. 30 giugno 1965 n.

1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della

tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali e tra gli obbligati alle relative contribuzioni, ri

spettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a

ricoprire cariche sindacali e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall'art. 1

medesimo d.p.r. (1)

(1) La Corte costituzionale fa applicazione del principio già in altre occasioni affermato, secondo cui presupposto esclusivo dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio obiettivamente riferibile alle la vorazioni protette, a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato.

Nella specie, i lavoratori in aspettativa per mandato sindacale svol

gevano nella sede provinciale dell'organizzazione sindacale un'attività da essa retribuita, oggettivamente protetta (uso non occasionale di vei coli a motore personalmente condotti, nonché di personal computer, fotocopiatrici, macchine elettriche ed elettroniche).

Per altro intervento della Corte costituzionale in ordine al profilo soggettivo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 1124/65, v. sent. 15 luglio 1992, n. 332, Foro it., 1992. I, 2903, con nota di richiami, commentata da Alibrandi, in Arch, civ., 1992, 1035, e Mass. giur. lav., 1992, 451. che ha dichiarato l'incostituzionalità di tale

disposizione, nella parte in cui non prevedeva tra le persone assicurate

gli associati in partecipazione i quali prestassero opera manuale oppure non manuale alle condizioni previste dallo stesso d.p.r., e, con riguardo invece al profilo oggettivo, sent. 2 marzo 1990, n. 98, Foro it., 1991,1, 2947, con nota di richiami, che ha dichiarato l'incostituzionalità del l'art. 9, 1° comma, d.p.r. 1124/65, nella parte in cui non comprendeva tra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, tra quelle indicate nell'art. 4 stesso d.p.r., in attività previste dall'art. 1 stesso d.p.r., anche se esercitate da altri (c.d. assistenti con

trari). In proposito, v. pure Corte cost., ord. 30 dicembre 1996, n. 437, id.,

Rep. 1997, voce Infortuni sul lavoro, n. 59, che ha dichiarato manife stamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del l'art. 4 d.p.r. 1124/65, nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continua tiva di cui all'art. 49. 2° comma, lett. a), d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917; 15 luglio 1994, n. 310, id., Rep. 1994, voce cit., n. 102. che ha di chiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4

d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non include nell'elenco delle persone da assicurare contro gli infortuni il lavoratore autonomo, titolare di una scuola di istruzione subacquea, che, come unico istrutto re, abbia subito un infortunio nello svolgimento dell'attività lavorativa;

Il Foro Italiano — 2003.

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Siena solleva questione di le

gittimità costituzionale degli art. 4 e 9 d.p.r. 30 giugno 1965 n.

1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella

parte in cui non comprendono tra le «persone assicurate» ed i

«datori di lavoro», rispettivamente, i lavoratori in aspettativa

perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (nazionali e pro vinciali) e le organizzazioni sindacali, nell'ipotesi di svolgi mento, da parte dei primi, di attività comportante esposizione a

rischio professionale. 2. - La questione è fondata.

Nel sistema di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965 il godimento della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le ma

lattie professionali è condizionato all'esistenza congiunta di un

presupposto soggettivo e di uno oggettivo. Sotto il primo profilo sono assicurati i soggetti compresi in una delle categorie speci ficamente enumerate dall'art. 4; sotto il secondo i soggetti così

individuati devono svolgere una delle attività, protette in quanto ritenute pericolose, indicate dall'art. 1. I datori tenuti alla con

tribuzione sono poi individuati dall'art. 9 in quelli che esercita

no le attività di cui all'art. 1 ed occupano le persone di cui al

l'art. 4.

Su tale sistema la Corte costituzionale è intervenuta ripetuta mente, affermando il principio secondo cui presupposto esclusi

vo per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizio ne al rischio, e ricavandone la tendenziale estensione della ga ranzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso

ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle

lavorazioni protette (sentenza n. 98 del 1990, Foro it., 1991, I,

29Al), a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del loro

prestato (sentenze n. 476 del 1987, id., 1989, I, 375; n. 160 del

1990, id., 1990,1, 2133, e n. 332 del 1992, id., 1992,1, 2903). In applicazione di questo principio, la corte ha inciso sull'art.

9, ampliando la nozione di «datore di lavoro», tenuto agli

adempimenti contributivi, in particolare escludendo che il sog

getto ad essi obbligato sia necessariamente colui che determina

le condizioni di rischio (sentenza n. 98 del 1990). Ed ha anche esteso la portata dell'art. 4, ritenendo ingiustifi

cata l'esclusione, dall'elenco delle persone assicurate, dei pre statori di attività lavorative operanti nelle stesse condizioni di

rischio di altre categorie protette (sentenze n. 476 del 1987, cit.; n. 137 del 1989, id., 1989,1, 949; n. 332 del 1992, cit.).

3 ottobre 1990, n. 429, id., 1991. I, 25, con nota di richiami, commen tata da Alibrandi, in Riv. infortuni. 1990, II, 147; da Gatta, in Dir.

lav., 1990, II, 476, e Giur. agr. it., 1991, 450; da Giovati, in Resp. civ., 1991, 262, e da Andreoni, in Riv. giur. lav., 1991, III, 182, che ha di chiarato inammissibile, implicando scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.p.r. 1124/65, nella parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione con tro gli infortuni sul lavoro per tutti i lavoratori che, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, debbano fare uso dell'automobile per raggiungere il posto di lavoro.

In ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'ob

bligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, v. Cass. 20 novembre 2002, n. 16364, Foro it., 2003, I, 472, con nota di richiami, che ha qua lificato come infortunio indennizzabile dall'Inail l'investimento auto mobilistico subito durante il servizio da vigile urbano viabilista non ad detto alla conduzione di veicoli; 17 maggio 1997, n. 4417, id., 1997, I, 1739, con nota di richiami, secondo cui non sussiste l'obbligo assicu rativo contro gli infortuni sul lavoro per gli insegnanti e gli alunni di una scuola materna; 7 gennaio 1994, n. 106, id., 1994,1, 1227, con nota di richiami, che ha ritenuto non configurare un'ipotesi di infortunio av venuto in occasione di lavoro l'evento lesivo subito da un commer ciante nel corso di una rapina perpetrata nel suo negozio; 4 novembre

1993, n. 10895, ibid., 717, con nota di richiami, secondo cui non confi

gura un'ipotesi di infortunio avvenuto in occasione di lavoro l'evento lesivo subito da lavoratore che si reca ad assemblea sindacale, rima nendo irrilevante che questa si svolga o meno nel luogo di lavoro; 29 marzo 1993, n. 3747, ibid., con nota di richiami, commentata da Fon

tana, in Dir. lav., 1993, II, 556, secondo cui non configura un'ipotesi di infortunio avvenuto in occasione di lavoro l'evento lesivo subito da un artigiano mentre svolge la sua attività senza corrispettivo economi co, a titolo di cortesia o per esigenze personali o familiari.

L'ordinanza di rimessione di Trib. Siena 6 novembre 2000, è massi mata in Foro it.. Rep. 2002, voce cit., n. 118, mentre la decisione in

epigrafe è commentata da Ludovico, in Lavoro giur., 2002, 960; da

Gambacciani, in Riv. infortuni, 2001, II, 129; da Caro, in Riv. it. dir.

lav., 2002, II, 712, e da Boccia Neri, in Dir. e giustizia, 2002, fase. 28. 28.

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