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sentenza 29 maggio 2002, n. 219 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 5 giugno 2002, n. 22); Pres....

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sentenza 29 maggio 2002, n. 219 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 giugno 2002, n. 22); Pres. Ruperto, Est. Onida; Gatti (Avv. Figorilli); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta). Ord. Tar Umbria 11 luglio e 26 settembre 2001 (G.U., 1 a s.s., nn. 43 e 49 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2213/2214-2217/2218 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197761 . Accessed: 25/06/2014 00:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.58 on Wed, 25 Jun 2014 00:38:46 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 29 maggio 2002, n. 219 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 5 giugno 2002, n. 22); Pres. Ruperto, Est. Onida; Gatti (Avv. Figorilli); interv. Pres. cons. ministri (Avv.

sentenza 29 maggio 2002, n. 219 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 giugno 2002, n. 22);Pres. Ruperto, Est. Onida; Gatti (Avv. Figorilli); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello StatoLaporta). Ord. Tar Umbria 11 luglio e 26 settembre 2001 (G.U., 1 a s.s., nn. 43 e 49 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2213/2214-2217/2218Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197761 .

Accessed: 25/06/2014 00:38

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

professionale rispetto alla quale sia stata accertata la responsa bilità del datore di lavoro.

Ad avviso del rimettente, tale mancata previsione si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, considerato che, a

seguito della sentenza di questa corte n. 326 del 1983 (Foro it.,

1984, I, 647), il suddetto privilegio è stato riconosciuto al cre

ditore, del tutto omogeneo a quello che viene in considerazione

nella specie, del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di

lavoro.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Nella sentenza n. 326 del 1983, richiamata dal rimet

tente, questa corte è pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., per contrasto con il

principio di eguaglianza, sul rilievo che la norma — ispirata ad

una finalità di ampliano, a favore del lavoratore dipendente, della disciplina positiva del privilegio generale sui mobili — muniva del suddetto privilegio il credito per il risarcimento del

danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o

annullabile ed il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei

contributi previdenziali ed assistenziali, ma non anche il credito

per risarcimento del danno spettante al lavoratore a seguito di

infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro.

In relazione alla medesima esigenza di attribuire trattamenti

equipollenti a situazioni omogenee, non può non ravvisarsi

un'ulteriore, palese violazione dell'art. 3 Cost, nella mancata

attribuzione del privilegio generale sui mobili al credito risar

citorio per danni patiti dal lavoratore a causa di una malattia

professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa

e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del dato

re di lavoro.

Nessun dubbio sussiste, infatti, sull'assoluta omogeneità di

tale credito rispetto a quello — cui si riferisce la sentenza n. 326

del 1983, cit. — relativo ai danni conseguenti ad infortunio sul

lavoro, trattandosi, in entrambi i casi, di crediti per il risarci

mento di danni, imputabili al datore di lavoro, arrecati alla per sona del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavora

tiva e non soddisfatti attraverso la percezione di indennità pre videnziali o assistenziali obbligatorie riferite al medesimo

evento dannoso.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c. nella parte in cui

non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del la

voratore subordinato per danni conseguenti a malattia profes sionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 maggio 2002, n.

219 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 giugno 2002, n.

22); Pres. Ruperto, Est. Onida; Gatti (Avv. Figorilli); in

terv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Laporta). Ord.

Tar Umbria 11 luglio e 26 settembre 2001 (G.U., la s.s., nn.

43 e 49 del 2001).

Istruzione pubblica — Università — Scuole di specializza

zione — Titolare di altra specializzazione — Esclusione —

Incostituzionalità (Cost., art. 2, 3, 4, 34, 35, 76; 1. 11 marzo

1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale, art. 27; d.leg. 17 agosto 1999 n.

368, attuazione della direttiva 93/16/Cee in materia di libera

circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro

diplomi, certificati ed altri titoli, art. 20, 24, 34, 37).

E incostituzionale l'art. 34, 4° comma, d.leg. 17 agosto 1999 n.

368, nella parte in cui, per l'ammissione alle scuole univer

sitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, stabilisce

che l'accesso alla formazione specialistica non è consentito

li Foro Italiano — 2002.

ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20

stesso d.leg. o di diploma di formazione specifica in medicina

_ generale. (1) E incostituzionale, in applicazione dell'art. 27 I. 11 marzo 1953

n. 87, l'art. 24. 1° comma, d.leg. 17 agosto 1999 n. 368, nella

parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione spe cifica in medicina generale i possessori di diploma di specia lizzazione di cui all'art. 20 stesso d.leg. o di dottorato di ri

cerca. (2)

Diritto. — 1. - Il Tar Umbria, con due ordinanze di identico

contenuto, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, 4°

comma, d.leg. 17 agosto 1999 n. 368 (attuazione della direttiva

93/16/Cee in materia di libera circolazione dei medici e di reci proco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e

(1-2) La Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità delle di

sposizioni impugnate, censurando in particolare il loro effetto total mente preclusivo, per quanti siano già in possesso di un titolo specia lizzante, di accedere ad un nuovo curriculum formativo ed ad un nuovo titolo di specializzazione, indicando esplicitamente al legislatore altre

possibili soluzioni (riserva di posti, posti in soprannumero, ecc.) che, pur tutelando la possibilità di accesso di quanti siano privi di qualsiasi specializzazione, non escluda totalmente i già «specializzati» che, per ragioni di approfondimento e di lavoro, intendano intraprendere un ul

teriore, diverso corso di specializzazione. Per l'affermazione, riferita al d.leg. 8 agosto 1991 n. 257, per cui non

può ritenersi vietato ai medici già specialisti di essere ammessi ad una scuola di specializzazione per conseguire un altro titolo, v. Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 2000, n. 5592, Foro it., Rep. 2000, voce Istruzione

pubblica, n. 418. Per la dichiarazione di illegittimità degli atti del rettore e del senato

accademico di università degli studi con i quali, non considerando la

possibilità della frequenza senza l'assegnazione della borsa di studio, non si consente ai medici già muniti di specializzazione di frequentare altra scuola di specializzazione post-universitaria in medicina, v. Tar

Abruzzo, sez. Pescara, 6 maggio 2000, n. 315, id., 2000, III, 425, con nota di richiami.

Per la dichiarazione interpretativa di rigetto della questione di legit timità costituzionale dell'art. 9, 4° comma, 1. 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, 1. 15 maggio 1997 n. 127, nella parte in cui avrebbe attribuito alla sostanziale discrezionalità del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi (c.d. numero chiuso o pro grammato) alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, v. Corte cost. 27 novembre 1998, n. 383, id., 1999, I, 32 e 2475, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, Castorina e D'Aloia, com mentata da Angiolini, in Corriere giur., 1999, 554, da Mari, in Gior nale dir. amm., 1999, 221, da D'Atena e Niro, in Giur. costit., 1998, 3316 e 1999, 1235, da Polizzi, in Rass. avv. Stato, 1998, I, 316, da Da

niele, in Riv. giur. scuola, 1999, 455, da Senatore e Ricci, in Giur. it., 1999, 1719, da Greco, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 1999, 864, la

quale ha precisato in motivazione che le direttive comunitarie che con cernono il reciproco riconoscimento dei titoli di studio sulla base di criteri uniformi di formazione, escludono il carattere arbitrario delle scelte del ministro e valgono a far ritenere rispettata la riserva relativa di legge di cui all'art. 33 Cost.

Nel senso che l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di spe cializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né rientra tra le ipotesi della c.d. parasubordina zione a norma dell'art. 409, n. 3, c.p.c., in quanto non è ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolu menti previsti dalla legge a favore degli specializzandi, v. Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4442, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 415.

Secondo Tar Lazio, sez. Ili, 23 settembre 1996, n. 1724, id., Rep. 1997, voce cit., n. 569, la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina per l'impegno a tempo pieno che comporta e l'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa, costituisce attività necessariamente

retribuita, per cui non possono essere ammessi a frequentare le dette scuole laureati che non godano di una borsa di studio, mentre Tar Sici

lia, sede Catania, sez. I, 4 ottobre 1993, n. 667, e 16 luglio 1993, n.

486, id.. Rep. 1994, voce cit., nn. 593 e 592, ha affermato che l'ammis sione dei laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione attivate presso le singole università è consentita non solo agli allievi muniti di borsa di studio ai sensi dell'art. 6 d.leg. 257/91, ma anche agli allievi non retribuiti, a condizione comunque che il numero complessi vo degli specializzandi venga contenuto entro i limiti di fabbisogno an nuo di cui all'art. 2, 1° comma, stesso d.leg. Tar Sicilia, sez. Catania, 13 luglio 1994, n. 1535, id., 1995, III, 411, con nota di richiami, ha ri tenuto che all'allievo ammesso, senza borsa di studio, a scuola di spe cializzazione post-universitaria in medicina spetta l'attribuzione della detta borsa di studio nell'ammontare residuo non goduto da altro avente diritto rinunziatario.

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PARTE PRIMA

delle direttive 97/50/Ce, 98/2I/Ce, 98/63/Ce e 99/46/Ce che

modificano la direttiva 93/16/Cee), il quale, nell'ambito della

disciplina della formazione dei medici specialisti, e in particola re dell'ammissione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, stabilisce che «l'accesso alla formazio

ne specialistica non è consentita [recte: consentito] ai titolari di

specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o di diploma di

formazione specifica in medicina generale». L'art. 20 disciplina i requisiti e la durata minima della formazione che permette di

ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specia lizzazioni indicate negli allegati B e C del decreto legislativo; a

sua volta l'art. 21 prevede che per l'esercizio dell'attività di

medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del servizio

sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di for

mazione specifica in medicina generale, che si consegue (art. 24) a seguito di un corso di formazione specifica della durata di

due anni ed è riservato «ai laureati in medicina e chirurgia, abi

litati all'esercizio professionale e non ai possessori di diploma di specializzazione di cui all'art. 20, o di diploma di formazione

specifica in medicina generale o di dottorato di ricerca».

Secondo il rimettente, la disposizione impugnata contraste

rebbe con l'art. 76 Cost., in quanto, in sede di legislazione dele

gata, avrebbe introdotto un nuovo più restrittivo criterio di am

missione alle scuole di specializzazione, in mancanza di una

espressa delega, che sarebbe stata necessaria nel silenzio, in

proposito, delle direttive comunitarie, non trattandosi di una

norma tecnico-organizzativa necessaria per assicurare l'integrità e la funzionalità della disciplina, bensì di una regola incidente

sulla libertà individuale; con l'art. 34 Cost., in quanto introdur

rebbe una limitazione irragionevole al diritto allo studio, inteso

come diritto di accedere, secondo le proprie libere scelte, e sulla

base della capacità e del merito, ad un determinato corso di stu

di; con l'art. 35 Cost., in quanto, impedendo il conseguimento di una seconda specializzazione, renderebbe irrevocabile, a vita, la prima scelta professionale fatta dal giovane medico, così in

troducendo una limitazione irragionevole al diritto al lavoro, inteso come diritto di svolgere, secondo le proprie libere scelte, una determinata attività professionale; con l'art. 3 Cost., in

quanto darebbe vita ad una discriminazione irragionevole fra i

laureati in medicina, a svantaggio di chi già possiede un diplo ma di specializzazione.

2. - Le due ordinanze sollevano la medesima questione, onde i due giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

pronunzia. 3. - La questione è fondata, sotto il profilo della violazione

del diritto di accedere ad un corso di studi e conseguentemente di intraprendere un'attività professionale di propria scelta.

Non viene in questione qui, come avverte lo stesso rimettente, la legittimità della limitazione numerica degli accessi alle scuole di specializzazione medica, risultante dall'art. 35 del de

creto legislativo in esame (e dall'art. 25, per quanto riguarda i corsi di formazione specifica in medicina generale): limitazione

prevista non da oggi dalla legislazione, e correlata anche alla di

sciplina comunitaria che richiede la disponibilità di strutture e risorse per adeguare la formazione agli standard minimi impo sti, comportanti attività cliniche o, in genere, operative svolte nel corso dei periodi di formazione (cfr. sentenza n. 383 del

1998, Foro it., 1999,1, 32). Si discute qui unicamente della legittimità costituzionale del

divieto imposto, a chi sia già in possesso di un diploma di spe cializzazione o di formazione specifica in medicina generale, di accedere alla formazione in vista del conseguimento di un'ulte riore specializzazione. In sostanza il legislatore delegato, nel dettare la nuova disciplina delle scuole di specializzazione me dica nonché dei corsi di formazione specifica in medicina gene rale, ha inteso stabilire un rigido criterio di non cumulabilità in capo allo stesso medico di due o più di tali curricula formativi. Il medico in possesso di un diploma di specializzazione non può accedere ad altra specialità, né ai corsi di formazione specifica in medicina generale (in tal senso è da intendersi la non felice

formula, sopra citata, dell'art. 24, 1° comma, d.leg. n. 368 del

1999); a sua volta il medico in possesso del diploma di forma zione specifica in medicina generale non può accedere alle spe cializzazioni.

Il divieto appare dettato nell'intento di evitare che lo stesso medico possa, cumulando più diplomi di specializzazione (e, forse, usufruendo del vantaggio che gli proviene dal possedere

li. Foro Italiano — 2002.

già una specializzazione), «accaparrarsi» più di uno spazio di

formazione nell'ambito e a spese delle strutture a ciò deputate, a

danno di altri aspiranti, il cui diritto a perseguire, a loro volta, una chance di inserimento professionale potrebbe esserne pre

giudicato. Tale intento non è privo di una sua ragionevolezza, in quanto

miri a tutelare gli interessi di chi non abbia ancora avuto acces

so ad una formazione medica specialistica, e a rendere razionale

l'impiego delle risorse pubbliche. Da questo punto di vista, non

apparirebbe in sé irragionevole che il legislatore, ad esempio, ri

servasse quote dei posti disponibili ai medici non ancora in pos sesso di specializzazione, o prevedesse quote di posti cui am

mettere in soprannumero candidati che siano già in possesso di

altra specializzazione (sul modello di quanto già prevedono ri

spettivamente, in relazione ad altra categorie di aspiranti, il 3° e

4° comma dell'art. 35 stesso d.leg.); o dettasse modalità specifi che, diverse da quelle previste per i non specialisti, per la disci

plina della posizione anche economica degli aspiranti che già

operino nell'esercizio di altra specializzazione. Ma la questione è se sia legittimo, sia pure in vista di siffatte

finalità, precludere totalmente a chi abbia già conseguito un di

ploma di specializzazione l'accesso ad un nuovo curriculum

formativo e ad un nuovo titolo di specializzazione, che a sua

volta costituisce condizione imprescindibile per lo svolgimento di una specifica attività professionale medica. Non è infatti irri

levante ricordare, a tal proposito, che la disciplina vigente del

l'accesso alle funzioni di dirigente medico nelle strutture del

servizio sanitario nazionale prevede, tra i requisiti indispensabi li, il possesso del diploma di specializzazione specificamente inerente all'attività svolta dalla struttura in cui il medico intende

operare (art. 24 e 28 d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483; art. 5 d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484); così come per l'esercizio dell'attività

di medico di medicina generale nell'ambito del servizio sanita

rio nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione

specifica in medicina generale (art. 21 d.leg. n. 368 del 1999). 4. - Sotto questo riguardo, un divieto di tale assolutezza e ri

gidità non può ritenersi compatibile con i principi costituzionali. Il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di ac

cedere gratuitamente all'istruzione inferiore, ma altresì quello — in un sistema in cui «la scuola è aperta a tutti» (art. 34, 1°

comma, Cost.) — di accedere, in base alle proprie capacità e ai

propri meriti, ai «gradi più alti degli studi» (art. 34, 3° comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni li

vello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento. Il

legislatore, se può regolare l'accesso agli studi, anche orientan

dolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a

requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di egua

glianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale, non può, invece, puramente e semplicemente impedire tale accesso sulla

base di situazioni degli aspiranti che — come il possesso di pre cedenti titoli di studio o professionali

— non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità o di merito.

A tale diritto si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o

professione, in un sistema che non solo assicuri la «tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, 1° comma,

Cost.), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto «se condo le proprie possibilità e la propria scelta», un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, 2° comma, Cost.): ciò che a sua volta com

porta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al su

peramento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a

quest'ultimo in condizioni di eguaglianza. Il diritto di studiare, nelle strutture a ciò deputate, al fine di

acquisire o di arricchire competenze anche in funzione di una mobilità sociale e professionale, è d'altra parte strumento es senziale perché sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità, secondo i

principi espressi negli art. 2, 3 e 4 Cost.

5. - Resta assorbito ogni altro profilo di censura prospettato dal rimettente. In particolare, il riconoscimento dell'incompati bilità sostanziale della norma impugnata con gli art. 34 e 35 Cost, esime questa corte dall'esaminare il profilo di censura re lativo al denunciato eccesso di delega.

6. - L'accertamento dell'illegittimità del divieto, per chi sia

già in possesso di altro diploma di specializzazione o di forma zione specifica in medicina generale, di accedere ad una nuova

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

specializzazione, comporta altresì come conseguenza l'esten

sione della dichiarazione d'incostituzionalità, ai sensi dell'art.

27, secondo periodo, 1. 11 marzo 1953 n. 87, alla norma —

avente portata e ratio corrispondenti, e perciò affetta dallo stes

so vizio — che, parallelamente, dispone il divieto di accedere al

corso di formazione specifica in medicina generale per chi sia in

possesso di diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca

(art. 24, 1° comma, stesso d.leg. n. 368 del 1999). Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, 4° com

ma, d.leg. 17 agosto 1999 n. 368 (attuazione della direttiva

93/16/Cee in materia di libera circolazione dei medici e di reci proco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e

delle direttive 97/50/Ce, 98/2I/Ce, 98/63/Ce e 99/46/Ce che modificano la direttiva 93/16/Cee);

b) dichiara, ai sensi dell'art. 27, secondo periodo, 1. 11 marzo

1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, 1° comma, medesimo d.leg. n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude dal

l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i

possessori di diploma di specializzazione di cui all'art. 20 del

medesimo decreto, o di dottorato di ricerca.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 23 maggio 2002, n.

216 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 maggio 2002, n.

21); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; S.A. e altri, A.A. e altro, G.L. e altri, M.R. e altro, F.F. e altro, Regione Toscana; in

terv. Pres. cons, ministri. Ord. Tar Lazio, sez. Ili, 5 luglio 2000 (ventidue) (G.U., la s.s., nn. 33, 38 e 39 del 2001).

Sanità pubblica — Medici universitari — Attività assisten

ziale esclusiva — Termine perentorio per l'esercizio o il

rinnovo dell'opzione — Questione di costituzionalità —

«Ius superveniens» — Restituzione degli atti al giudice «a

quo» (Cost., art. 3, 97; 1. 30 novembre 1998 n. 419, delega al

governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazio

nale e per l'adozione di un testo unico in materia di organiz zazione e funzionamento del servizio sanitario nazionale.

Modifiche al d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 6; d.leg. 21

dicembre 1999 n. 517, disciplina dei rapporti fra servizio sa nitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 1. 30 no

vembre 1998 n. 419, art. 3, 5; d.leg. 28 luglio 2000 n. 254, di

sposizioni correttive ed integrative del d.leg. 19 giugno 1999

n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libe

ro-professionale dei dirigenti sanitari). Sanità pubblica

— Medici universitari — Opzione per l'at

tività assistenziale non esclusiva — Attribuzione di incari

chi di direzione — Esclusione — Questione di costituzio

nalità — «Ius superveniens» — Restituzione degli atti al

giudice «a quo» (Cost., art. 33, 76; 1. 30 novembre 1998 n.

419, art. 6; d.leg. 21 dicembre 1999 n. 517, art. 3, 5; d.leg. 28

luglio 2000 n. 254).

Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 7° ed 8° comma, d.leg. n. 517 del 1999 — nella parte in cui stabilisce un termine pe rentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rin

novano l'opzione per l'esercizio di attività assistenziale in

tramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva) ovvero di at

tività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in

mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione

per l'attività assistenziale esclusiva — in riferimento agli art.

3 e 97 Cost., a causa della sopravvenienza, rispetto alle ordi

nanze di rimessione, di atti legislativi e regolamentari in

fluenti sul quadro normativo di riferimento e di Corte cost. n.

71 del 2001. (1)

(1-2) I. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte costituzionale ha di

sposto la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché provveda ad

Il Foro Italiano — 2002.

Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli art. 3 e 5, 7° comma (non ché commi da 1 a 6 e da 8 a 11), d.leg. n. 517 del 1999 —

nella parte in cui stabiliscono il divieto di attribuire al medi

co universitario, il quale non abbia scelto l'attività assisten

ziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi

finalizzati alla compenetrazione dell'attività sanitaria assi

stenziale e di quella didattica e di ricerca scientifica — in ri

ferimento agli art. 33 e 76 Cost., a causa della sopravvenien za, rispetto alle ordinanze di rimessione, di atti legislativi e

regolamentari influenti sul quadro normativo di riferimento e

di Corte cost. n. 71 del 2001. (2)

«un nuovo esame dei termini delle questioni di legittimità costituzio nale e della loro perdurante rilevanza», a fronte dell'entrata in vigore di atti legislativi e regolamentari influenti in maniera significativa sul

quadro normativo considerato dalle ordinanze di rimessione. Nel corso di giudizi promossi da docenti universitari delle facoltà di

medicina e chirurgia, la sezione III del Tar Lazio ha denunciato la con trarietà degli art. 3 e 5 d.leg. 21 dicembre 1999 n. 517 al dettato costi

tuzionale, sotto il duplice profilo della violazione dei principi di coe renza e ragionevolezza dell'ordinamento, nonché di buon andamento dell'amministrazione (art. 5, 7° ed 8° comma, d.leg. n. 517, cit., in rife rimento agli art. 3 e 97 Cost.) e della violazione del principio dell'auto nomia universitaria e dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 419 del 1998 (art. 3 e 5, commi da 1 a 11, d.leg. n. 517, cit., in riferi mento agli art. 33 e 76 Cost.).

Con riguardo al primo dei prospettati motivi di censura, il giudice rimettente ha osservato che la fissazione di un termine perentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assisten ziale esclusiva) ovvero di attività libero-professionale extramuraria e la contestuale previsione che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva (v. art. 5, 7° e 8° comma, d.leg. n. 517, cit.), sono destinate ad incidere in senso nega tivo sul principio di compenetrazione tra attività assistenziale ed attività

didattico-scientifica, se ad esse non si accompagna la preventiva identi ficazione delle strutture destinate allo svolgimento dell'attività assi stenziale intramuraria.

Viene riproposta, dunque, la questione che qualche tempo fa aveva determinato il sorgere di orientamenti contrastanti in seno alla giuris prudenza di merito adita per il rilascio di misura cautelare d'urgenza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del termine — previsto dall'art. 15 quater d.leg. n. 502 del 1992, aggiunto dall'art. 13 d.leg. n. 229 del 1999 — per l'esercizio dell'opzione da parte dei medici dipen denti (domande da intendersi più correttamente come dirette all'accer tamento dell'insussistenza in capo ai medici dell'obbligo di effettuare la scelta entro il termine di legge).

Infatti, dalla normativa in materia non emergeva con chiarezza se l'effettiva predisposizione delle strutture, degli spazi, dei locali, nonché la fissazione di orari, regole e tariffe per il concreto svolgimento del l'attività professionale fossero adempimenti che le aziende sanitarie dovessero espletare dopo l'esercizio dell'opzione — perché soltanto a

seguito della manifestazione di volontà da parte dei medici, l'ammini strazione poteva essere in grado di organizzare l'attività ospedaliera e

quella libero-professionale — ovvero se occorresse che l'attivazione ed

organizzazione fossero compiute prima dell'opzione, sì che i medici non corressero il rischio di non poter esercitare di fatto l'attività profes sionale in assenza di spazi adeguati. V. Trib. Bassano del Grappa, ord. 21 dicembre 1999, Trib. La Spezia, ord. 28 ottobre 1999 e Trib. Geno

va, ord. 27 ottobre 1999, Foro it., 2000, I, 1485 (le prime due in senso favorevole ai medici ricorrenti, la terza in senso sfavorevole), con nota di richiami. Peraltro, Trib. Verona 11 febbraio 2000, id., Rep. 2000, voce Sanitario, n. 387, e Giust. civ., 2000, I, 1552, aveva rilevato che l'esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo presuppone va l'avvenuta stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza sanitaria, destinato a disciplinarne aspetti fon

damentali, non potendosi obbligare il medico ad effettuare una scelta irrevocabile di tale importanza nell'ignoranza delle complessive condi zioni economico-normative nelle quali deve svolgersi in futuro l'atti vità professionale.

V., inoltre, Trib. Frosinone 14 marzo 2000* Foro it., Rep. 2000, voce

cit., n. 389, e Nuovo dir., 2000, 469, secondo cui l'apposizione del ter mine per l'esercizio dell'opzione fra attività medica intra ed extramura ria per i dirigenti sanitari ospedalieri è costituzionalmente compatibile, nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore e nell'ambito della scelta di politica sanitaria per l'attuazione del principio program matico dell'art. 32 Cost., con esclusione quindi del sindacato di merito dell'autorità giurisdizionale; inoltre, il rapporto fra il medico ed il ser vizio sanitario nazionale non si pone su di un piano paritetico contrattuale, ma attiene ad un servizio di pubblico impiego nel cui am bito è collocata la scelta «ideologica» opzionale (pertanto, è stata rite nuta improponibile la prospettata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.).

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